SCHEMA DI CONTRATTO N

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1 ALLEGATO N. 4b SCHEMA DI CONTRATTO N. PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CALZATURE PER AUTISTI ADDETTI ALLA CONDUZIONE MEZZI PESANTI- DOTAZIONE ESTIVA E INVERNALE CIG F 1

2 INDICE Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni, allegati...6 Articolo 2 Oggetto...7 Articolo 3 Durata...8 Articolo 4 Obbligazioni generali del Fornitore...8 Articolo 5 Modalità e termini di esecuzione Articolo 6 Verifiche controlli e collaudi Articolo 7 Referente incaricato e Responsabile del contratto Articolo 8 Corrispettivi Articolo 9 Fatturazione e pagamenti Articolo 10 Penali Articolo 11 Cauzione Articolo 12 Riservatezza e divieti Articolo 13 Risoluzione Articolo 14 Recesso Articolo 15 Sicurezza e danni Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d autore Articolo 17 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

3 Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto Cessione del credito Articolo 19 Subappalto Articolo 20 Foro competente Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali Articolo 23 Trasparenza Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari Articolo 25 Condizioni risolutive espresse Articolo 26 Codice Etico Articolo 27 Clausola finale

4 SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,PER 24 MESI, DI CALZATURE PER OPERATORI AMA LOTTO II CALZATURE PER AUTISTI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MEZZI PESANTI DOTAZIONE ESTIVA E INVERNALE TRA AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma,Via Calderon de la Barca, Italia, telefono n. 06/51691, telefax n. 06/ , C.F , in persona dell Amministratore Delegato, Dott., giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. n. del (nel seguito, per brevità, anche AMA ); E la/il, con sede legale in, Via, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n., P. IVA, Codice Fiscale, domiciliata ai fini del presente atto in, Via, in persona del e legale rappresentante Dott., (nel seguito per brevità anche Fornitore ), giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. XXX del XXX (Allegato XXX); OPPURE -, sede legale in, Via, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, Codice Fiscale, domiciliata ai fini del presente atto in, Via, in persona del e legale rappresentante Dott. (giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. XXX del XXX - Allegato XXX), nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante, sede legale in, Via, capitale sociale Euro =,iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, Codice Fiscale, domiciliata ai fini del presente atto in, via, e la mandante, sede legale in, Via, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P. IVA, Codice Fiscale, domiciliata ai fini del presente atto in, via, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in, dott., repertorio n. (nel seguito per brevità anche 4

5 Fornitore ) PREMESSO a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico del Comune di Roma, svolge per il menzionato Comune tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere; b) che AMA ha ravvisato la necessità di procedere all affidamento della fornitura, suddivisa in tre lotti, di calzature per operatori AMA, per un periodo di 24 mesi, per la quale è stata autorizzata apposita indizione con determinazione dell Amministrazione Delegato n. del /2011; c) che a tal fine ha AMA - con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. del e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. del ha indetto una procedura aperta ai sensi dell articolo 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l affidamento della Fornitura, suddivisa in tre lotti, per la fornitura di calzature per operatori AMA, per un periodo di 24 mesi (di seguito, per brevità, anche solo Procedura o Gara ); d) che, a seguito dell espletamento della Gara, il Fornitore è risultato aggiudicatario delii Lottodella Procedura e, per l effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti; e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato di Fornitura (Allegato A ), l Offerta tecnica (Allegato B ), nonché dal Disciplinare di gara e relativi allegati e dal Bando di Gara, definisce in modo adeguato e completo l oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell offerta; f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( /00) a garanzia dell adempimento delle obbligazioni 5

6 contrattuali. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo; g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite. CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni, allegati 1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto l Allegato A (Capitolato di Fornitura), l Allegato B (offerta tecnica) e l Allegato C (Offerta economica del Fornitore). 3. L esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata: a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati; b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, in particolare dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni - queste ultime - di cui il Fornitore dichiara di avere esatta e piena conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto; c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. 4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da AMA. 6

7 5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto. 6. Ai termini di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi: - Capitolato di Fornitura: indica il documento allegato sub lett. A al presente Contratto, contenente la descrizione della tipologia di fornitura, delle modalità esecutive, delle specifiche tecniche e dei livelli di prestazione oggetto del presente Contratto; - Contratto: indica il presente atto fra le Parti; - Fornitura: indica la fornitura di calzature per autisti addetti alla conduzione di mezzi pesanti dotazione estiva ed invernale, come descritte nel sopraindicato Capitolato di Fornitura e nella Scheda tecnica N1 parte integrante e sostanziali dello stesso, comprensivo di ogni e qualsiasi attività a ciò necessaria e/o opportuna, da eseguirsi nel rispetto di modalità, condizioni, tempistiche, specifiche, livelli di prestazione, di cui al presente Contratto e suoi Allegati; - Parte: indica, a seconda dei casi, AMA o il Fornitore; - Parti: indica congiuntamente AMA e il Fornitore; 7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente. Articolo 2 Oggetto 1. AMA affida al Fornitore, che accetta, la fornitura di n.4720 paia di calzature per autisti addetti alla conduzione di mezzi pesanti dotazione estiva e invernale -, da effettuarsi con consegne ripartite nel periodo di 24 mesi. 2. La fornitura deve essere eseguita secondo le condizioni, le modalità, le 7

8 tempistiche, le specifiche, i livelli di prestazione riportatenel Capitolato di fornitura, nonché dell Offerta Tecnica migliorativa presentata (Allegato B ).Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA a fornire le calzature per autisti addetti alla conduzione di mezzi pesanti dotazione estiva e invernale, nella misura di volta in volta richiesta da AMA, il tutto nei limiti dell importo complessivo massimo di spesa pari a Euro,00 ( ), IVA esclusa. 3. AMA si riserva di esercitare la facoltà di cui all art. 57, comma 3 lett. b) del decreto Legislativo 163/2006; in tal caso, la ripetizione della fornitura potrà essere chiesta per un periodo massimo di dodici mesi e per un importo complessivo massimo pari al 50% (cinquanta per cento) dell importo complessivo del Contratto. 4. AMA si riserva altresì di esercitare, nel corso della durata del Contratto, la facoltà di richiedere all aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le singole attività, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini previsti nel Contratto. Articolo 3 Durata 1. Il presente Contratto ha una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e, comunque, fino all esaurimento dell importo contrattuale. Articolo 4 Obbligazioni generali del Fornitore 1. L esecuzione delle prestazioni contrattuali e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, Specifiche tecniche, livelli di prestazione di cui al presente Contratto e relativi Allegati nonché dell Offerta Tecnica migliorativa presentata Allegato B, nonché agli altri atti ed allegati della Procedura di gara. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti condizioni, modalità, termini tempistiche, specifiche, livelli di prestazione nonché dell Offerta Tecnica migliorativa Allegato B, nonché agli altri atti ed allegati della Procedura di gara, fatta salva l applicazione delle penali di 8

9 cui oltre, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. 2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 8 ed all Allegato C (Offerta economica del Fornitore) del presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi all esecuzione della prestazione contrattuale, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per l esecuzione della fornitura, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di confezionamento, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto, nonché tutto quanto espressamente incluso secondo il Capitolato speciale. 3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati. 4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 8 ed all Allegato C (Offerta economica del Fornitore) del presente Contratto e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con AMA. Pertanto il Fornitore prende atto che, nel corso dell esecuzione delle prestazioni 9

10 contrattuali, gli uffici di AMA continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale di AMA stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di AMA e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi. 8. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna ad utilizzare tutte le attrezzature che saranno necessarie per l espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in alcun caso, ad AMA. 9. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMAdi procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA. 11. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull esecuzione dei Lavori. 12. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a: a) Fornire calzature per autisti addetti alla conduzione di mezzi pesanti dotazione estiva e invernalein conformità con lo standard EN ISO 20344:2008 E 20347:2008, categoria O2, con le caratteristiche indicate nelle Schede (allegato A ) impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e nei suoi Allegati, oltre che negli ulteriori atti della procedura; b) Manlevare AMA da pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; 10

11 c) Predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto e a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza; d) Nell adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da AMA. 13. Il fornitore si impegna ad eseguire la fornitura dellecalzature per autisti addetti alla conduzione di mezzi pesanti dotazione estiva e invernale oggetto del Contratto, consegnando la Fornitura presso il Magazzino centrale di AMA S.p.A., sito in Via di Rocca Cencia Roma, entro i termini di consegna riportati nell Offerta tecnica, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 07,00 alle ore 13,00; 14. In caso di inadempimentoda parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell articolo 1456 Cod. Civ Il Fornitore si obbliga, infine, ad adempiere a tutte le previsioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, anche per i suoi sub-appaltatori e fornitori, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la targatura dei mezzi di cantiere. Articolo 5 Modalità e termini di esecuzione 1. La Fornituraverrà eseguita a fronte dei singoli ordini che verranno trasmessi da AMA via Fax, nei quali verranno indicati quantità, taglie relative alle calzature ed i tempi di consegna, secondo quanto dettagliato nel Capitolato di fornitura; 2. Le calzature dovranno essere consegnate franco a terra a cura e spese del Fornitore su pallet nel luogo sopraindicato e confezionato secondo quanto dettagliato nell Offerta tecnica, relativamente al materiale dell imballo ed ai tempi di consegna; 3. L accettazione delle consegne avverrà rigorosamente ed esclusivamente all orario sopraindicato, a meno di specifiche richieste da parte di AMA. 11

12 4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell Ordinativo di fornitura, data, luogo di consegna ed elenco dettagliato della merce consegnata; 5. Qualora il fornitore non potesse fornire la quantità di calzature ordinata (anche parzialmente), ovvero non potesse rispettare i termini di consegna previsti, dovrà proporre ed indicare nuovi termini di consegna per l approvazione/autorizzazione da parte di AMA. Tale comunicazione dovrà essere inviata ad AMA entro 24 ore, dalla data di ricevimento dell Ordine via fax. AMA darà riscontro con le stesse modalità in merito all approvazione o meno delle modifiche proposte dal fornitore entro le successive 24 ore. 6. In caso di richiesta di fornitura di calzature fuori misura, ovvero di calzature al di sotto della taglia 37 e oltre la taglia 47, secondo quanto precisato nella scheda tecnica relativa al lotto di riferimento le richieste potranno essere evase con calzature aventi caratteristiche difformi rispetto alla campionatura presentata, fermo restando i livelli di protezione richiesti, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione. 7. La firma all atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quanto richiesto. La quantità effettiva sarà accertata in un secondo momento così come la corrispondenza del prodotto a quanto prescritto nelle schede tecniche di riferimento nonché rispetto al campione presentato. 8. L accettazione della fornitura non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi o occulti della merce non rilevati all atto della consegna, né lo esime dall obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell utilizzo della merce consegnata. 9. In caso di inadempimentoda parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell articolo 1456 Cod. Civ.. 12

13 Articolo 6 Verifiche controlli e collaudi 1. La Fornitura sarà sottoposta a controlli e collaudi da parte di AMA, ai fini dell accertamento della corrispondenza della stessa a quanto richiesto dal presente Contratto e suoi Allegati. A tal fine Verrà effettuato sia un controllo quantitativo (numero delle calzature, teorico ed effettivo), che un controllo qualitativo (verifica della dicitura richiesta, dimensione, consistenza, ecc.); 2. AMA S.p.A. si riserva la facoltà di inviare, presso un laboratorio qualificato, le calzature consegnate per verificare la conformità del prodotto offerto rispetto ai requisiti tecnici previsti nelle Schede tecniche contenute nell Allegato A, nonchénell Offerta Tecnica (Allegato B ). Le spese relative alle suddette analisi di laboratorio saranno a carico del fornitore per un numero massimo di tre analisi, qualora, però, nel corso della fornitura, le prove daranno esito negativo, il predetto numero sarà incrementato di tante volte quante sono le prove negative. Le spese per eventuali perizie in caso di contestazione sono a carico dell impresa aggiudicataria; 3. Come meglio indicato nel Capitolato tecnico (Allegato A ), il personale di AMA all atto di ogni consegna, verificherà unicamente la conformità formale (ovverosia, relativa alle caratteristiche immediatamente evidenti) delle calzature consegnate. All atto di ciascuna consegna viene redatto un apposito Verbale a firma congiunta nel quale devono essere riportati almeno i seguenti dati: Riferimento Ordine; data di consegna; numero paia calzature ordinate da AMA per ciascuna tipologia; numero paia calzature consegnate dal Fornitore; eventuale numero paia di calzature rifiutati da AMA per non conformità immediatamente rilevate. 4. La verifica effettiva viene svolta da AMA solo in un successivo momento, ma comunque entro i termini di cui all articolo 3 del Capitolato tecnico. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti di cui alla gara, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla, pena l applicazione delle penali di cui oltre, entro sette (sette) giorni 13

14 dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di AMA - che conterrà, per ciascun Ordine, l indicazione del numero di paia calzature che viene restituita. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. AMA non risponde dei danni/del deterioramento eventualmente subiti dai prodotti non accettati per il tempo intercorrente dalla comunicazione di mancata accettazione a quella di effettivo ritiro da parte del Fornitore. La merce non ritirata dal Fornitore entro 15 giorni dalla data della comunicazione di mancata accettazione, potrà essere inviata da AMA al Fornitore addebitando a quest ultimo ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna. 5. Nel caso in cui il Fornitore non consegni, in tutto o in parte, le calzature oggetto dei singoli Ordini l AMA può procedere direttamente all acquisto sul libero mercato della quantità di merce non consegnata dal Fornitore, addebitando l eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre ad agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno e dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, fatta comunque salva l applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10. Articolo 7 Referente incaricato e Responsabile del contratto 1. Il Fornitore nomina quale Referente incaricato il proprio dipendente/dirigente Sig., che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione del Contratto. Al Referente incaricato verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Referente incaricato è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto. 2. I recapiti del Referente incaricato sono i seguenti: Referente incaricato: indirizzo sede, numero telefono cellulare, numero telefono fisso, numero fax ed indirizzo ; 3. AMA, da parte sua, nomina quale Responsabile del contratto il proprio dipendente/dirigente Sig., che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa ufficiale di AMA verso il Fornitore per la gestione del Contratto. In 14

15 particolare, al Responsabile del contratto devono essere inoltrate da parte del Fornitore tutte le comunicazioni inerenti l esecuzione degli Ordini di cui al precedente articolo 6 ed al Capitolato tecnico. 4. I recapiti del Responsabile del contratto sono i seguenti: indirizzo sede, numero telefono cellulare, numero telefono fisso numero fax ed indirizzo mail:. Articolo 8 Corrispettivi 1. I corrispettivi dovuti dall AMA al Fornitore,a fronte della corretta esecuzione della Fornitura, sono determinati moltiplicando i prezzi unitari di cui all offerta economica (Allegato C ) per il numero di paia di calzature effettivamente e correttamente forniti. I prezzi contenuti nell Offerta economica (Allegato C ) devono intendersi di seguito integralmente trascritti. 2. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. 3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall esecuzione del Contratto e dall osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nell importo complessivo massimo di spesadi ( ) oltre IVA, nonchè nei prezzi unitari contenuti nell Allegato C.L importo complessivo massimo di spesa ed i singoli prezzi unitari di cui all Allegato C devono intendersi così come effettivamente sono omnicomprensivi di ogni e qualsiasi onere, spesa e/o costo che risultasse necessario per l esecuzione della Fornitura. 4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5. 15

16 5. AMA riconoscerà semestralmente al Fornitore l aggiornamento dei corrispettivi (i) secondo le modalità previste dall art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabili alla data di effettuazione dell aggiornamento, ovvero (ii) in misura pari al 100% della variazione, accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nel semestre precedente. Articolo 9 Fatturazione e pagamenti 1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore, con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e nelle Schede Tecniche. 2. Il Fornitore, pertanto, nel corso della durata del presente Contratto, provvederà, entro il giorno 15 di ciascun mese, ad emettere la fattura relativa alle calzature effettivamente fornite nel mese precedente. A ciascuna fattura devono essere allegati, quale condizione necessaria per il pagamento, tutti i Verbali di consegna relativi al periodo di riferimento della fattura medesima. 3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto,all Ordinativo di fornitura, ed al CIG (Codice identificativo Gara), e dovrà essere intestata e spedita ad AMA. 4. L importo delle predette fatture verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n., intestato al Fornitore presso Fil. di, IBAN:. Le spese del bonifico sono a carico di AMA, che pertanto non le potrà decurtare dall importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 5. Il Fornitore dichiara e garantisce che il predetto conto è conto dedicato ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/

17 6. (Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: a) Sig.,, Cod.Fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); b) Sig., nato a -, residente a, cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); (Eventuale ed alternativa alla precedente, clausola da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore)Il Fornitore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/ AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro ,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 8. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato d sette punti percentuali, secondo quanto previsto nell art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate 17

18 nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 11. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. Articolo 10 Penali 1. In riferimento a ciascun ordinativo di fornitura, in caso di ritardo da parte del Fornitore, non imputabile ad AMA ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, AMA potrà applicare al Fornitore una penale pari al 3 (tre) del corrispettivo complessivo dell ordinativo, per ogni giorno solare di ritardo. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico, nelle relative Schede tecniche e nell offerta tecnica; in tali casi AMA applicherà al Fornitore le penali di cui al presente articolo sino al momento in cui la Fornitura inizierà ad essere effettivamente conforme alle prescrizioni contrattuali; 2. In riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, in caso di ritardo da parte del Fornitore, non imputabile ad AMA ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella sostituzione delle calzature non risultate corrispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche di cui al presente Contratto, al Capitolato tecnico e relative Schede tecniche ed all Offerta tecnica, rispetto al termine di cui al precedente articolo 6, 18

19 comma 4, AMA potrà applicare al Fornitore, per ogni giorno solare di ritardo, una penale di importo pariad Euro 100,00 (cento/00). 3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano state presentate o presentate entro il menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall inizio dell inadempimento. 4. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. 6. AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2. Qualora venisse raggiunto tale limite, AMA potrà risolvere di diritto il presente Contratto. 7. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA di risolvere di diritto il presente Contratto. Articolo 11 Cauzione 1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall Fornitore con la stipula del presente Contratto, l Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro 19

20 ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di gara. 2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del AMA a garanzia dell esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto. 3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti di AMA per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti. 4. La cauzione è progressivamente svincolata ai sensi dell articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, nel limite massimo del 75% dell iniziale importo garantito, a fronte dei singoli Stati di Avanzamento Lavori e proporzionalmente al valore dei medesimi e, quindi, dei pagamenti in acconto del corrispettivo, effettuati da AMA in favore dell Fornitore. 5. Qualora l ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA. Parallelamente, qualora l ammontare della garanzia prestata dovesse risultare inadeguato, per effetto dell incremento dell importo del Contratto, o per qualsiasi altra causa, l Fornitore dovrà provvedere all adeguamento, in proporzione al nuovo importo contrattuale, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA. 6. In caso di inadempimento da parte dell Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. 20

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