Regolamento di gestione

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1 FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR S.p.A. Fondo Finint Dynamic Equity FIA italiano riservato istituito in forma aperta Regolamento di gestione La presente versione del Regolamento di gestione, approvata dall organo amministrativo di Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. con delibera del 27 aprile 2015 è in vigore dal 7 maggio 2015.

2 INDICE DEFINIZIONI pag. 1 SEZIONE A: SCHEDA IDENTIFICATIVA Art. 1 La Società di Gestione pag. 3 Art. 2 Denominazione e Durata del Fondo pag. 3 Art. 3 Il Depositario pag. 3 Art. 4 Valore Unitario della Quota e sua Pubblicazione pag. 4 SEZIONE B: CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Art. 5 Obiettivo e Caratteristiche del Fondo pag. 5 Art. 6 Politica d investimento pag. 5 Art. 7 Profilo di rischio del Fondo pag. 6 Art. 8 Leva Finanziaria pag. 7 Art. 9 Regime delle Spese pag. 8 SEZIONE C: MODALITA DI FUNZIONAMENTO Art. 10 Compiti e Responsabilità della Sgr pag. 9 Art. 11 Compiti e Responsabilità del Depositario pag. 9 Art. 12 Partecipazione al Fondo pag. 10 Art. 13 Quote e Certificati di Partecipazione pag. 12 Art. 14 Criteri per la Determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo pag. 13 Art. 15 Scritture e Prospetti Contabili del Fondo pag. 13 Art. 16 Revisione Legale pag. 14 Art. 17 Modifiche del Regolamento pag. 14 Art. 18 Liquidazione del Fondo pag. 14 Art. 19 Foro Competente pag. 15

3 DEFINIZIONI Nel presente Regolamento si definisce: Depositario: State Street Bank S.p.A., con sede in Via Ferrante Aporti, Milano; Fondo: il FIA italiano riservato istituito in forma aperta denominato Finint Dynamic Equity ; Giorno di Calcolo: il giorno 15 di ciascun mese, nel quale la SGR provvede a calcolare il Valore Unitario della Quota del Fondo con riferimento alle consistenze dell ultimo Giorno di Valutazione; qualora il giorno 15 del mese non fosse un Giorno Lavorativo la SGR provvederà a determinare il Valore Unitario della Quota del Fondo entro il primo Giorno Lavorativo immediatamente precedente; Giorno di Rimborso: ultimo Giorno Lavorativo di ciascun mese solare; per le richieste ricevute entro il 15 - o il giorno precedente nel caso in cui il giorno 15 non sia un Giorno Lavorativo - il Giorno di Rimborso è l ultimo Giorno Lavorativo del mese solare successivo; per le richieste ricevute dopo il 15 (quindici) il Giorno di Rimborso è l ultimo Giorno Lavorativo del secondo mese solare successivo (a titolo esemplificativo: una domanda ricevuta il 15 maggio o prima di tale data avrà come Giorno di Rimborso il 30 giugno; una domanda di rimborso ricevuta il 16 maggio avrà come Giorno di Rimborso il 31 luglio); Giorno di Sottoscrizione: il primo Giorno Lavorativo del mese immediatamente successivo a quello nel quale la domanda di sottoscrizione è utilmente ricevuta dalla SGR. Si considerano utilmente pervenute le domande di sottoscrizione ricevute entro il terzo Giorno Lavorativo immediatamente precedente al Giorno di Sottoscrizione con riferimento alle quali sia maturata la valuta dei relativi mezzi di pagamento e vi sia la disponibilità dell ammontare versato. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il Giorno di Sottoscrizione non può essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell art. 30 del TUF; Giorno di Valutazione: ultimo Giorno Lavorativo di ciascun mese; Giorno Lavorativo: qualunque giorno che non sia un sabato, una domenica, una festa nazionale in Italia, o un giorno in cui le banche di Milano e/o Roma e/o Londra siano autorizzate alla chiusura; Long Short Equity Fund: tipologia di fondi la cui strategia di investimento prevede la possibilità di operare sia in acquisto sia in vendita allo scoperto su strumenti finanziari, ivi compresi strumenti finanziari derivati. La strategia Long/Short Equity è costituita da un insieme di sottostrategie focalizzate sui mercati azionari, dove il successo del gestore dipende dalla capacità di individuare i titoli che avranno una performance migliore che vengono acquistati allo scoperto (posizioni lunghe) e i titoli che avranno una performance peggiore che vengono venduti allo scoperto (posizioni corte). Il gestore può optare per: un esposizione al mercato tendenzialmente lunga ( long bias ), in questo caso l esposizione netta (differenza tra l esposizione lunga e quella corta) è sempre positiva; un esposizione al mercato pressoché nulla ( market neutral o beta neutral ); un esposizione al mercato variabile ( variable bias ) quando l esposizione al mercato viene assunta in maniera opportunistica, senza che vi sia l intenzione di mantenere nel tempo una particolare direzione. Mercati Regolamentati: - i mercati iscritti nell elenco previsto dall art. 63, comma 2, o nell apposita sezione prevista dall art. 67, comma 1, del TUF; - altri mercati regolamentati. Per altri mercati regolamentati si intendono i mercati diversi da quelli di cui all alinea precedente inclusi nella lista tempo per tempo approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell Associazione stessa nonché i mercati regolamentati per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento. Mese di Riferimento: il più recente mese solare per il quale, con riferimento alle consistenze dell ultimo Giorno Lavorativo del mese stesso (Giorno di Valutazione), la SGR ha provveduto a calcolare il Valore della Quota; 1

4 Prima Domanda di Sottoscrizione: la prima domanda di sottoscrizione di quote del Fondo ricevuta dalla SGR in relazione alla quale le quote da attribuire sono determinate, nel Primo Giorno di Calcolo, sulla base del valore nominale delle stesse; Primo Giorno di Calcolo: il terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione della Prima Domanda di Sottoscrizione da parte della SGR; Regolamento: il presente regolamento di gestione del Fondo; Relazione Semestrale: la relazione semestrale del Fondo relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio; Rendiconto della Gestione: la relazione annuale del Fondo da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio; Risultato di Gestione: corrisponde al Valore Complessivo Netto del Fondo decrementato dell importo delle sottoscrizioni e incrementato dell importo dei rimborsi dall inizio dell operatività del Fondo stesso; SGR: Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A.; TUF: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.52 e sue successive modifiche e integrazioni; Valore Complessivo Netto del Fondo: il valore corrente al Giorno di Valutazione determinato in base ai criteri indicati dalla Banca d Italia delle attività del Fondo al netto delle eventuali passività; Valore Unitario della Quota del Fondo: il valore di una quota del Fondo determinato dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo riferito al Giorno di Valutazione per il numero delle quote in circolazione alla medesima data. 2

5 Ai sensi dell art. 37 del TUF il presente Regolamento di gestione non è soggetto all approvazione della Banca d Italia. SEZIONE A: SCHEDA IDENTIFICATIVA Articolo 1 LA SOCIETÀ DI GESTIONE 1. Finanziaria Internazionale Investments - Società di Gestione del Risparmio S.p.A., con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, iscritta al registro delle imprese di Treviso, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso con il numero , coincidente con il codice fiscale e la Partita IVA, ed al REA con il numero (di seguito, la SGR ), gestisce il FIA italiano riservato istituito in forma aperta denominato Finint Dynamic Equity. Il sito Internet della SGR è il seguente: 2. La SGR è autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio con provvedimento della Banca d Italia del 30 dicembre 2004 ed è iscritta all albo delle società di gestione del risparmio di cui all art. 35 del TUF con il n. 45 della sezione gestori di Organismi d Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) e con il n. 70 della sezione gestori di Fondi d Investimento Alternativi (FIA). 3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento ai sensi del successivo articolo 16 e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell operatività del Fondo. Articolo 2 DENOMINAZIONE E DURATA DEL FONDO 1. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre La durata del Fondo, salvo anticipata liquidazione nei casi previsti dall articolo 18, potrà essere prorogata in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di Regolamento, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione da assumere almeno sei mesi prima della scadenza. La proroga della durata del Fondo implica una modifica del Regolamento ai sensi del successivo articolo 17. Articolo 3 IL DEPOSITARIO 1. State Street Bank S.p.A. con sede in Via Ferrante Aporti, , Milano, iscritta all Albo delle Banche al n. 5461, è il Depositario del Fondo. I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che disciplina, tra l altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra le parti nonché le responsabilità connesse con la custodia del patrimonio del Fondo. Il Depositario, nell esercizio delle proprie funzioni, agisce in modo indipendente e nell interesse dei partecipanti e deve assicurare che l incarico di depositario sia svolto secondo modalità adeguate, anche attraverso la verifica periodica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. 2. Le funzioni di custodia del patrimonio del Fondo, di emissione dei certificati rappresentativi delle Quote e di rimborso delle Quote, sono svolte tramite l Ufficio DEPO BANK & OUTSOURCING CONTROL dislocato presso la sede di Via Nizza 262/57 Palazzo Lingotto Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per conto del Depositario da Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la propria Filiale di Milano, Corso Porta Nuova La custodia delle disponibilità liquide del Fondo può essere affidata a soggetti diversi dal Depositario in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti; per la custodia dei valori del Fondo il Depositario può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di delegati. 4. Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell inadempimento dei propri obblighi. 3

6 Articolo 4 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE 1. Il Valore Unitario della Quota del Fondo è determinato dalla SGR con cadenza mensile nel Giorno di Calcolo. 2. Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla SGR sulla base dei dati relativi alle emissioni e ai rimborsi forniti dal Depositario. 3. Il Valore Unitario della Quota del Fondo è pubblicato giornalmente almeno sul quotidiano Il Sole 24 Ore, con l indicazione della data cui si riferisce. 4. La SGR sospende il calcolo e/o la pubblicazione del Valore Unitario della Quota del Fondo e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e di rimborso nelle situazioni oggettive di forza maggiore che non consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. Al cessare di tali situazioni, la SGR si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il Valore Unitario della Quota del Fondo e provvederà alla sua pubblicazione sul quotidiano di cui al precedente paragrafo 3. In ogni caso le sottoscrizioni e i rimborsi, riguardanti le quote del Fondo i cui valori siano stati sospesi avverranno al 1 Giorno di Sottoscrizione o Rimborso immediatamente successivo al ripristino del regolare corso di valutazione; il Valore Unitario della Quota del Fondo utilizzato sarà quello del Giorno di Valutazione immediatamente precedente a tale Giorno di Sottoscrizione o Rimborso. In ogni caso, verranno divulgati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione. 5. La SGR può inoltre sospendere la determinazione del Valore Unitario della Quota del Fondo in caso di interruzione temporanea dell attività di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte ritenuta dalla SGR rilevante rispetto al Valore Complessivo Netto del Fondo. 6. Nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5 che precedono, la SGR informa immediatamente i partecipanti, dandone notizia sul quotidiano di cui al precedente paragrafo 3, e la Banca d Italia, ove richiesto ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. 7. In caso di errori nel calcolo del Valore Unitario della Quota del Fondo la SGR - una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristornare ai Partecipanti ed al Fondo e ne dà notizia con le stesse modalità previste dal paragrafo 3 del presente articolo. 8. Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente, ove il Valore Unitario della Quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,25 per cento del valore corretto ( soglia di irrilevanza dell errore ), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l informativa prevista dal paragrafo 7 del presente articolo. 4

7 SEZIONE B: CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Articolo 5 OBIETTIVO E CARATTERISTICHE DEL FONDO 1. Obiettivo del Fondo è generare un tasso di rendimento assoluto comunque positivo per i partecipanti. 2. La SGR gestisce il patrimonio del Fondo e i relativi rischi in conformità alla politica di investimento descritta nel Regolamento ed al fine di realizzare l obiettivo del Fondo, nella prospettiva di apprezzamento del valore unitario delle quote del Fondo. La gestione del Fondo avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabiliti dalla Banca d Italia, nel rispetto di quanto previsto all articolo 6. Salvo espressa deroga contenuta nel Regolamento, trovano applicazione le norme prudenziali relative a FIA italiani istituiti in forma aperta (non riservati a investitori professionali). Articolo 6 POLITICA D INVESTIMENTO 1. La SGR persegue l obiettivo del Fondo mediante la gestione attiva e professionale di un portafoglio di strumenti finanziari. Il patrimonio del Fondo può essere investito in depositi bancari e nei seguenti strumenti finanziari: a) azioni di società e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio quotati in Mercati Regolamentati; b) strumenti finanziari derivati non complessi (quali, a titolo esemplificativo, future, opzioni, swap) quotati o non quotati in Mercati Regolamentati; c) parti di OICR, armonizzati e non armonizzati (inclusi gli Exchange Traded Fund - ETF), quotati o meno in Mercati Regolamentati; d) strumenti del mercato monetario, quotati o non quotati in mercati regolamentati; e) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a titoli, quotati o meno in Mercati Regolamentati; f) strumenti finanziari collegati al rendimento di attività che possono differire da quelle menzionate nelle precedenti lettere da a) ad f) (quali, a titolo esemplificativo, Exchange Traded Commodities ETC e Exchange Traded Notes ETN), quotati o non quotati in Mercati Regolamentati. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari, prevalentemente denominati in Euro, Dollari e Yen, di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori merceologici, senza alcun vincolo con riferimento alla nazionalità dell emittente e/o al mercato di quotazione. Sono comunque equiparati ai titoli non quotati gli strumenti finanziari, negoziati sui Mercati Regolamentati, per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi. Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera può raggiungere il 100% del totale delle attività del Fondo. La SGR ha facoltà di utilizzare tecniche e strumenti di copertura del rischio di cambio. 2. Il Fondo, nel rispetto di quanto sopra indicato circa l indirizzo degli investimenti, potrà essere investito in: - strumenti finanziari non quotati e/o quotandi fino al 100% delle proprie attività; - strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 20% delle proprie attività. Tale limite potrà essere superato, in via temporanea, al fine di tutelare l interesse dei partecipanti al Fondo. 3. La strategia di investimento del Fondo (anche in relazione allo stile di gestione e alle tecniche di investimento) è riconducibile alla categoria dei Long Short Equity Fund, e prevede tra l altro l esecuzione di operazioni sia in acquisto che in vendita allo scoperto su strumenti finanziari, anche in deroga ai divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabiliti dalla Banca d Italia. 5

8 L utilizzo degli strumenti finanziari derivati (quotati o non quotati in Mercati Regolamentati) è finalizzato: - all investimento, al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato; - all efficiente gestione del portafoglio, ovvero al fine di: o arbitraggio per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro o sottostante; efficienza del processo di investimento (es: minori costi di intermediazione, rapidità di esecuzione, ecc.), come strumento alternativo all investimento diretto in strumenti finanziari, depositi bancari, OICR, ecc., finalizzato a implementare l asset allocation definita dalla SGR in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo; - alla copertura dei rischi, a cui è esposto il patrimonio del Fondo; - all assunzione di posizioni corte nette. La SGR, nella gestione del Fondo, ha la facoltà di detenere una parte di patrimonio in disponibilità liquide e, più in generale, di effettuare, in relazione all andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte di investimento finalizzate a tutelare l interesse dei Partecipanti. 4. La SGR può porre in essere operazioni con parti correlate in relazione alle quali abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto con quello del Fondo: in particolare, la SGR può acquistare strumenti finanziari detenuti da società del gruppo di appartenenza della stessa e negoziare strumenti finanziari con altri fondi gestiti dalla stessa SGR. Tali operazioni sono effettuate nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia di conflitto di interessi nonché delle procedure interne della SGR e nel rispetto del principio della c.d. best execution. 5. Al fine di minimizzare i rischi correlati alle suddette situazioni di conflitto di interessi, la SGR ha adottato soluzioni organizzative tali da individuare e limitare i conflitti di interessi e comunque da impedire che essi si risolvano a svantaggio dei Partecipanti al Fondo. Articolo 7 PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO 1. Il profilo di rischio del Fondo è determinato utilizzando un metodo di valutazione per scoring, che considera sia elementi qualitativi sia elementi quantitativi dei fattori di rischio descritti al paragrafo 4. Il risultato di tale modello esprime un alto livello di rischiosità del Fondo. La SGR non può assicurare che l obiettivo del Fondo venga raggiunto né che vi sia la restituzione del capitale investito. I ritorni dell attività d investimento possono variare significativamente di anno in anno. 2. Il raggiungimento dell obiettivo del Fondo dipende da una molteplicità di fattori, quali ad esempio la capacità di scelta da parte della SGR tra le varie opportunità d investimento, nonché la situazione economica e finanziaria generale. 3. L investimento nel Fondo è adatto solo ad investitori esperti, per i quali tale investimento non rappresenta l unico programma d investimento e che sono in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo e le strategie d investimento adottate dalla SGR ed i rischi ad esse connessi. 4. Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi che connotano l investimento nel Fondo; tali rischi sono acuiti dal fatto che gli investimenti del Fondo possono essere effettuati in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite da Banca d Italia, secondo quanto previsto nel Regolamento.. Ogni operazione implementata dalla SGR, ed in generale la strategia d investimento del Fondo implica un insieme complesso e molteplice di differenti rischi. L investitore deve valutare questi aspetti prima di stabilire se l investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio ed ai propri obiettivi d investimento. (i) Rischio di mercato Consiste nel rischio che il Valore Unitario della Quota del Fondo subisca una diminuzione in seguito alle oscillazioni del valore degli attivi nei quali sono investite le disponibilità del Fondo. Fra gli elementi che possono influenzare il valore degli attivi detenuti dal Fondo sono inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo ed in relazione alla specifiche caratteristiche del singolo attivo considerato, l evoluzione del rischio di credito dell emittente dello strumento finanziario ovvero, in caso di strumenti derivati, l andamento delle performance degli attivi ai quali il rendimento dello strumento è collegato, l evoluzione dei mercati finanziari, dei tassi di interesse e di cambio, 6

9 l andamento del settore industriale e dell area geografica di riferimento e, più in generale, l evoluzione del quadro macro-economico. (ii) Rischio connesso all impiego di strumenti finanziari derivati I rischi connessi agli strumenti derivati in cui il Fondo potrà investire possono essere estremamente complessi ed implicare un significativo livello di leva finanziaria e possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rischio di credito, di mercato, legale operazionale, di liquidità, di concentrazione e di regolamento. (iii) Rischio di liquidità Consiste nel rischio che il Fondo non sia in grado di far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri soggetti creditori e dei partecipanti al Fondo a causa dell insufficienza dei mezzi propri rispetto alle passività, del non ottimale bilanciamento tra attività prontamente liquidabili e passività esigibili o di una non corretta previsione e gestione dei flussi in entrata e in uscita. (iv) Rischio di concentrazione La diversificazione degli attivi nei quali le disponibilità del Fondo sono investite potrà essere limitata anche dalla dimensione del patrimonio in gestione; pertanto, non è possibile escludere che flessioni del valore di un numero contenuto di attivi possano influenzare significativamente il Valore Complessivo Netto del Fondo e che le perdite realizzate su un numero limitato di attivi oggetto di investimento possano compromettere in modo rilevante il rendimento complessivo del Fondo ed il rimborso delle Quote. (v) Rischio di valutazione Il Fondo può impiegare una quota delle proprie disponibilità, anche maggioritaria, per effettuare operazioni di investimento in attivi per i quali non esiste un mercato e in strumenti finanziari non quotati su Mercati Regolamentati. Inoltre, le operazioni di investimento possono riguardare attivi la cui valutazione è fornita da terze parti ovvero viene determinata dalla SGR sulla base di modelli di valutazione che utilizzano informazioni ricevute da soggetti terzi. In tali casi la valutazione dell attivo rilevante, determinata sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR, potrebbe rivelarsi non corrispondente al reale valore di mercato dello stesso. (vi) Rischio di credito e di controparte La performance degli attivi in cui investe il Fondo può essere condizionata all adempimento di obbligazioni contrattuali assunte dalle relative controparti, sicché il Fondo risulta esposto al rischio che il mancato o incompleto adempimento delle obbligazioni assunte da tali controparti si ripercuota negativamente sulla redditività degli attivi oggetto di investimento e del Fondo. Articolo 8 LEVA FINANZIARIA 1. Nella gestione del Fondo la SGR potrà utilizzare la leva finanziaria. 2. La leva finanziaria deriverà principalmente dalla effettuazione delle seguenti operazioni: a) finanziamento di operazioni da parte di controparti terze; b) negoziazione di contratti derivati; c) assunzione di finanziamenti al fine di fronteggiare temporanee necessità di liquidità ovvero sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria, anche in connessione con richieste di rimborso per evitare nell interesse dei Partecipanti di dover chiudere prematuramente posizioni assunte. 3. Il Fondo può utilizzare la leva finanziaria entro il limite massimo di 5 calcolato secondo il metodo degli impegni. Fermo restando tale limite, l ammontare complessivo delle anticipazioni di denaro 7

10 ricevute, al netto delle disponibilità liquide e del controvalore delle garanzie rilasciate dal Fondo strettamente correlate alle anticipazioni stesse, non potrà superare il 100 per cento del valore complessivo netto del Fondo. Il controvalore delle garanzie in oggetto, rappresentato da beni di proprietà del Fondo, sarà determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato. Articolo 9 REGIME DELLE SPESE Spese a carico del sottoscrittore 1. Le spese a carico del sottoscrittore sono rappresentate da: a. imposte oneri e tasse dovuti secondo la normativa tempo per tempo vigente, relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle quote nonché alla conferma dell avvenuto investimento; b. i costi per l emissione dei certificati indicati all articolo 13 e per la spedizione dei medesimi al domicilio degli investitori; c. le spese relative al mezzo di pagamento utilizzato per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote; d. le imposte di bollo dovute secondo la normativa tempo per tempo vigente. Laddove sia possibile calcolare l imposta di bollo a carico del singolo partecipante anticipatamente e con certezza, la SGR può chiedere all interessato di costituire la provvista finanziaria necessaria al pagamento dell imposta dovuta; ove il partecipante non provveda tempestivamente, la SGR trattiene l importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, dalla prima distribuzione di proventi ovvero dal primo rimborso a favore del partecipante debitore. 2. La SGR si riserva la facoltà di applicare una commissione di sottoscrizione fino al 2,5% (due virgola cinquanta per cento) del controvalore delle quote sottoscritte dai singoli investitori. 3. La SGR si riserva, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, la facoltà di concedere a singoli sottoscrittori agevolazioni finanziarie consistenti: i) nella riduzione fino al 100% della commissione di sottoscrizione nel caso di commercializzazione diretta delle quote del Fondo; ii) nella riduzione fino al 100% della provvigione variabile di gestione. Spese a carico del Fondo 4. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da: a. il compenso della SGR pari a: una provvigione fissa di gestione pari all 1,5% (uno virgola cinque per cento) su base annua, calcolata mensilmente sul Valore Complessivo Netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità del Fondo stesso con cadenza mensile il primo Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Calcolo relativo al Mese di Riferimento; una provvigione variabile di gestione, calcolata e prelevata mensilmente, dovuta qualora il Valore Unitario della Quota del Fondo di un Giorno di Valutazione sia superiore al valore più elevato registrato dalla quota medesima nell arco temporale intercorrente tra l inizio di operatività del Fondo e il Giorno di Valutazione del Mese di Riferimento precedente (di seguito HWM Assoluto ). Verificandosi tale condizione, la provvigione variabile di gestione è pari al 20% (venti per cento) dell incremento percentuale registrato dal Valore Unitario della Quota del Fondo rispetto al valore dell HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l ultimo Valore Complessivo Netto del Fondo disponibile ed il Valore Complessivo Netto medio del Fondo nel periodo intercorrente con la data del precedente HWM Assoluto. Ogni qualvolta sussistano le condizioni di maturazione della provvigione variabile di gestione, il Valore Unitario della Quota del Fondo nel Giorno di Valutazione in cui si verificano le predette condizioni, costituirà il nuovo valore dell HWM Assoluto. La somma della provvigione fissa e di quella variabile non può comunque essere superiore al 5% annuo del Valore Complessivo Netto del Fondo. b. il compenso riconosciuto al Depositario per l incarico svolto pari al massimo allo 0,09% (zero virgola zero nove per cento) su base annua del Valore Complessivo Netto del Fondo, oltre alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti per il servizio di Depositario e pari al massimo allo 0,001% (zero virgola zero zero uno per cento) su base annua del Valore Complessivo Netto del Fondo, oltre alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti per la custodia e amministrazione titoli; in ogni caso è prevista una commissione minima annuale pari a Euro ,00 (Euro ventunomila/00) oltre 8

11 alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti per l attività di Depositario e una commissione minima annuale pari a Euro 1.000,00 (Euro mille/00), oltre alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, per il servizio di custodia e amministrazione titoli; c. gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari. d. le spese di pubblicazione sul quotidiano di cui all articolo 4, paragrafo 3, del Valore Unitario della Quota del Fondo e gli altri oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano al collocamento delle quote del Fondo. e. le spese di revisione e di certificazione dei Rendiconti della Gestione del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione. f. il contributo di vigilanza CONSOB eventualmente dovuto sulla base della normativa tempo per tempo vigente. g. gli interessi passivi e le altre commissioni connessi all eventuale accensione di prestiti ai sensi del Regolamento. h. le spese legali e giudiziarie sostenute nell esclusivo interesse del Fondo. i. gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalle vigenti disposizioni; j. ogni altro onere, costo e spesa imputabile al Fondo in virtù di una espressa disposizione normativa o di vigilanza. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi. Spese a carico della SGR 5. Sono a carico della SGR tutte le spese non esplicitamente indicate come a carico dei sottoscrittori o del Fondo. SEZIONE C: MODALITA DI FUNZIONAMENTO Articolo 10 COMPITI E RESPONSABILITÁ DELLA SGR 1. La gestione del Fondo compete alla SGR, che vi provvede nell interesse dei partecipanti e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. 2. L attuazione della politica di investimento del Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione della SGR, il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe operative interne, conformemente alle previsioni statutarie ed all assetto organizzativo della SGR, ad un Comitato Tecnico di Gestione, al Direttore Investimenti, a propri membri ed agli altri organi interni di asset management nei quali è strutturata la SGR. 3. Nell interesse dei Partecipanti, la SGR esercita i diritti inerenti alle attività ed agli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del Fondo, in conformità con la propria strategia in materia di esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. 4. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per l esercizio delle sue funzioni, a titolo meramente consultivo, della consulenza di advisor esterni, ferma restandone la responsabilità in ordine alle scelte adottate. 5. La SGR può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla gestione del Fondo nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione della responsabilità della SGR nei confronti dei partecipanti al Fondo. Articolo 11 COMPITI E RESPONSABILITA DEL DEPOSITARIO 1. Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell inadempimento dei propri obblighi. 9

12 2. L incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR. Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a sei mesi. Al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge, l efficacia della revoca o della rinuncia del Depositario è in ogni caso sospesa fino a quando: - un altro soggetto, in possesso di requisiti di legge, accetti l incarico di sostituire il Depositario; - gli strumenti finanziari inclusi nel Fondo e, ove detenute dal Depositario, le disponibilità liquide del Fondo siano stati trasferiti e accreditati presso il nuovo depositario; - siano divenute efficaci le modifiche del Regolamento connesse alla sostituzione del Depositario. Articolo 12 PARTECIPAZIONE AL FONDO Principi generali 1. La partecipazione al Fondo è riservata agli investitori che: a) siano investitori professionali ai sensi dell art. 1, comma 1, lett. m-undecies, del TUF e sottoscrivano o acquistino quote del Fondo per un importo complessivo non inferiore a venticinquemila euro al netto di oneri e spese di sottoscrizione; b) siano persone fisiche, persone giuridiche o altri enti e sottoscrivano o acquistino quote del Fondo per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro al netto di oneri e spese di sottoscrizione; c) siano componenti dell organo di amministrazione o dipendenti della SGR e sottoscrivano o acquistino quote del Fondo per un importo complessivo non inferiore a diecimila euro al netto di oneri e spese di sottoscrizione. 2. In relazione a quanto previsto al precedente paragrafo 1: - l importo della partecipazione al Fondo non può scendere al di sotto dell importo minimo iniziale di sottoscrizione previsto con riferimento alle diverse categorie di investitori, fatta eccezione per l ipotesi di oscillazione del valore della quota; - non possono essere effettuati rimborsi parziali delle quote del Fondo, se per effetto di tali rimborsi il valore della partecipazione al Fondo scende al di sotto dell importo minimo iniziale di sottoscrizione previsto con riferimento alle diverse categorie di investitori. Ove ciò avvenga la SGR in luogo del rimborso parziale procede al rimborso integrale delle quote del Fondo. 3. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o l acquisto a qualsiasi titolo delle quote stesse. 4. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 5. Con riferimento ai versamenti effettuati in valute differenti dall EURO, al fine di verificare il rispetto del limite minimo di versamento stabilito al precedente paragrafo 1, verrà utilizzato il tasso di cambio tra la valuta utilizzata per il versamento e l EURO, alla data della valuta del versamento a favore del Fondo, determinata ai sensi del disposto del paragrafo successivo. 6. I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione. 7. La partecipazione al Fondo comporta l adesione al presente Regolamento, copia del quale verrà consegnata ai partecipanti nell ambito delle operazioni di sottoscrizione, anche attraverso le tecniche della comunicazione a distanza. 8. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel Regolamento. 9. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel Regolamento. Prima Sottoscrizione 10. La prima sottoscrizione si realizza presso la SGR attraverso: - la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa, contenente l indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, dell importo del versamento (al lordo e al netto delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese) e del mezzo di pagamento utilizzato; - il versamento del corrispettivo mediante: 10

13 a) assegno circolare, all ordine di Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. rubrica Finint Dynamic Equity ovvero b) bonifico bancario a valere sul conto corrente indicato nel modulo di sottoscrizione. In attesa dell investimento i corrispettivi versati sono depositati in apposito conto presso il Depositario e non danno luogo ad alcun riconoscimento di interessi a favore del sottoscrittore. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno. 11. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il Giorno Lavorativo immediatamente successivo a quello di ricezione. Dal giorno di ricezione degli assegni da parte del Depositario decorre la relativa valuta. Per i bonifici bancari la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante. 12. La periodicità delle emissioni è mensile, fatta eccezione per la Prima Domanda di Sottoscrizione che viene valorizzata nel Primo Giorno di Calcolo, sulla base del valore nominale delle quote. 13. L importo della sottoscrizione, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, viene attribuito al Fondo il Giorno di Sottoscrizione ovvero il Primo Giorno di Calcolo con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato. 14. Con riferimento alle sottoscrizioni diverse dalla Prima Domanda di Sottoscrizione, la SGR provvede a: - determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni milionesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni sottoscrittore dividendo l importo netto del versamento per il Valore Unitario della Quota del Fondo relativo al Giorno di Valutazione immediatamente precedente al Giorno di Sottoscrizione; - emettere le quote nel Giorno di Calcolo immediatamente successivo al Giorno di Sottoscrizione. 15. Entro il 5 Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno di Calcolo (ovvero al Primo Giorno di Calcolo), la SGR fornisce al Depositario istruzione per l avvaloramento dei certificati rappresentativi delle quote. Il Depositario mette a disposizione degli aventi diritto i certificati rappresentativi delle quote presso la propria sede entro il quinto Giorno Lavorativo immediatamente successivo. 16. A fronte di ogni versamento, entro 5 Giorni Lavorativi dal Giorno di Calcolo (o dal Primo Giorno di Calcolo), la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, una lettera di conferma dell avvenuto investimento. Tale conferma indica: - la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento ovvero dell ordine effettuato con tecniche di comunicazione a distanza; - l importo lordo versato e quello netto investito; - la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento; - il numero delle quote attribuite; - il Valore Unitario delle Quote del Fondo al quale le medesime sono state sottoscritte; - la data a cui il Valore Unitario delle Quote del Fondo si riferisce. Sottoscrizioni successive 17. Le sottoscrizioni successive alla prima da parte del medesimo sottoscrittore sono ammesse per importi pari a Euro ,00 (diecimila/00) o multipli interi per tutte le classi di investitori di cui al precedente paragrafo Per le sottoscrizioni successive si applica quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente Articolo 12. Rimborsi 19. I partecipanti al Fondo possono in qualsiasi momento chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute, tranne: - nei giorni diversi dai Giorni Lavorativi; - nei casi di sospensione di cui al successivo paragrafo 25 del presente articolo; - nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo. 20. La richiesta di rimborso con allegati i relativi certificati di partecipazione, deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall avente diritto, presentata o inviata alla SGR. I certificati possono, alternativamente, essere messi a disposizione della SGR presso il Depositario. 11

14 21. La domanda di rimborso contiene: - le generalità del richiedente; - il numero delle quote da rimborsare; - la data di rimborso prescelta ove posteriore al primo Giorno di Rimborso utile; - il mezzo di pagamento prescelto per il rimborso dell importo; - in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso; - gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente. Le domande di rimborso difformi rispetto a quanto sopra previsto non sono ritenute valide. 22. La periodicità dei rimborsi è mensile. 23. Il controvalore del rimborso viene determinato moltiplicando il Valore Unitario della Quota del Fondo, definito nel Giorno di Calcolo immediatamente successivo al Giorno di Rimborso, per il numero di quote da rimborsare. Con riferimento ad ogni domanda di rimborso, le operazioni di pagamento degli importi rimborsati vengono effettuate entro il quinto Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno di Calcolo. 24. Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico bancario. 25. Nel caso di richieste di rimborso di importo pari o superiore al 10% del patrimonio netto del Fondo, la SGR, nell esigenza di evitare smobilizzi che potrebbero pregiudicare gli interessi dei Partecipanti, si riserva la facoltà di sospendere il rimborso per un periodo non superiore a due mesi dalla ricezione della domanda di rimborso, comunicando tempestivamente tale intenzione agli interessati via telex, telefax o telegramma, a cui farà seguito una lettera di conferma. Trasferimenti di quote 26. I Partecipanti al Fondo possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, a condizione che: - le quote trasferite ad ogni cessionario che non sia già titolare di quote del Fondo siano di importo complessivo non inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, lett. a), b) o c) in relazione alle diverse categorie di investitori ovvero al diverso importo minimo previsto dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente; - la partecipazione al Fondo da parte del cedente non scenda - per effetto della cessione parziale delle quote - al di sotto degli importi indicati al paragrafo 1, lett. a), b) o c) in relazione alle diverse categorie di investitori ovvero al diverso importo minimo previsto dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente. 27. Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, il partecipante dovrà comunicare preventivamente alla SGR, anche attraverso l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la propria intenzione di operare il trasferimento, indicando il numero di quote che intende trasferire nei confronti di ogni cessionario. In assenza di opposizione al trasferimento da parte della SGR - notificata anche mediante le tecniche di comunicazione a distanza - entro 5 Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte del partecipante, il trasferimento si riterrà autorizzato. 28. In caso di cessione di quote sarà cura della Società di Gestione dare le istruzioni necessarie affinché il certificato sia annullato a cura del Depositario e ne venga emesso uno nuovo, intestato al nuovo partecipante. Articolo 13 QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE 1. Le quote di partecipazione al Fondo sono tutte di uguale valore e con uguali diritti: esse sono rappresentate da certificati nominativi. 2. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o raggruppamento dei certificati nominativi, previo versamento da parte del richiedente di un importo, a titolo di rimborso spese, di 150 Euro per ogni certificato emesso. 3. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o per frazioni milionesimali di esse, fermi restando i limiti minimi di investimento indicati al paragrafo 1, lett. a), b) o c) in relazione alle diverse categorie di investitori. 12

15 4. La predisposizione dei certificati avviene ad opera della SGR. Ogni certificato porta la firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione della SGR ovvero di un altro amministratore con appositi poteri e la firma, per avvaloramento, del Depositario. 5. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso il Depositario, ovvero richiederne, in ogni momento, l inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato. 6. È facoltà del sottoscrittore chiedere anche successivamente alla sottoscrizione l immissione delle proprie quote in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti; detto certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo partecipante. 7. Il certificato cumulativo viene emesso mensilmente, con contestuale annullamento di quello emesso precedentemente, tranne nel caso in cui la consistenza dello stesso rimanga invariata. 8. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono eventualmente essere contrassegnate solo con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità del Depositario di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione di certificato singolo o al momento del rimborso della quota. 9. È comunque fatto salvo il diritto del partecipante di ottenere in ogni momento l emissione e la consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di sua pertinenza già emesse nel cumulativo, previo versamento, a titolo di rimborso spese dell importo di 150 Euro, per ogni nuovo certificato emesso. 10. È facoltà irrevocabile del Depositario procedere in ogni momento senza oneri per i partecipanti o per il Fondo al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. 11. La consegna materiale del certificato all avente diritto può tuttavia essere sospesa per il tempo strettamente necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dalla data di regolamento. Articolo 14 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 1. La SGR calcola con cadenza mensile il Valore Complessivo Netto del Fondo. Il Valore Complessivo Netto del Fondo è determinato con riferimento al Giorno di Valutazione e viene effettuato dalla SGR in occasione del Giorno di Calcolo immediatamente successivo. 2. Il calcolo del Valore Complessivo Netto del Fondo verrà effettuato conformemente ai seguenti criteri: a. per l individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la posizione netta di liquidità. Per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo si terrà inoltre conto della quota parte dei diritti e degli oneri maturati di diretta pertinenza del Fondo; b. deduzione dei debiti e delle passività a carico del Fondo eventualmente maturate. 3. Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri di valutazione stabiliti dalla Banca d Italia a sensi dell art. 6, comma 1, lettera c), del TUF. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione. 4. La valuta di denominazione del Fondo è l Euro. Le poste denominate in valute diverse dall Euro sono convertite sulla base dei tassi di cambio forniti dall info-provider Bloomberg. In caso di mancata rilevazione da parte di Bloomberg si utilizzano i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione. Articolo 15 SCRITTURE E PROSPETTI CONTABILI DEL FONDO 1. La contabilità del Fondo è tenuta dalla SGR che, in aggiunta alle scritture prescritte dal Codice Civile per le imprese commerciali, redige: a) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate giorno per giorno le operazioni relative alla gestione del Fondo e mese per mese le operazioni di emissione e di rimborso delle quote; 13

16 b) il Rendiconto della Gestione del Fondo da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio; c) la Relazione Semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento; d) il prospetto recante l indicazione del Valore Complessivo Netto del Fondo e del Valore Unitario della Quota del Fondo di partecipazione di cui agli articoli 4 e 14, da mettere a disposizione degli investitori entro il Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Calcolo. 2. I documenti di cui ai precedenti punti b) c) e d) sono redatti secondo le disposizioni emanate dalla Banca d Italia; essi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della SGR. 3. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio, i documenti di cui agli alinea b), c) e d) del precedente paragrafo 1. A tal fine i partecipanti possono inviare apposita richiesta presso la sede della SGR. Articolo 16 REVISIONE LEGALE 1. La revisione della contabilità della SGR e del Fondo è affidata ad una società di revisione legale nominata dalla SGR. 2. La società di revisione provvede altresì alla certificazione del Rendiconto della Gestione e del rendiconto di liquidazione del Fondo. Articolo 17 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 1. Le modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR. Per l attuazione delle modifiche del Regolamento richieste da disposizioni di legge o regolamentari è conferita delega permanente al Presidente o ad un Amministratore della SGR, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella riunione immediatamente successiva alla modifica. 2. Il contenuto di ogni modifica del Regolamento è pubblicato mediante avviso sul sito internet della SGR. 3. Le modifiche del Regolamento che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell entrata in vigore delle modifiche stesse, a meno che dette modifiche siano richieste da disposizioni di legge o di Regolamento. 4. Il termine di efficacia delle modifiche regolamentari decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche stesse sul sito internet della SGR e sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della SGR, tenuto conto dell interesse dei partecipanti. 5. La SGR provvederà ad inviare copia del testo del Regolamento modificato, a proprie spese, a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta. Articolo 18 LIQUIDAZIONE DEL FONDO 1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine di durata del Fondo ovvero anche prima di tale data: - in caso di scioglimento della SGR; e - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all attività di gestione del Fondo. 2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR. 3. Almeno 5 giorni prima della data fissata per la convocazione della riunione consiliare che dovrà deliberare in merito alla liquidazione del Fondo, la SGR, ove richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente, ne informa la Banca d Italia. Dell avvenuta delibera è data informazione alla Banca d Italia. 4. La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e, in particolare, delle seguenti modalità: a) a partire dalla data della delibera consiliare di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento; l emissione e il rimborso delle quote sono sospesi; 14

17 b) l avviso di liquidazione del Fondo e la data dalla quale cesserà ogni ulteriore attività di investimento e verrà sospesa l attività di emissione e rimborso delle quote, sono pubblicati sul sito internet della SGR ; c) a partire dal giorno immediatamente successivo alla delibera di liquidazione la SGR provvede a liquidare l attivo del Fondo nell interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla SGR; d) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per il rendiconto di cui all articolo 15 ove applicabili, e indicando il riparto in denaro spettante ad ogni quota, determinato sulla base del rapporto tra attività nette realizzate e numero delle quote in circolazione; e) la società di revisione di cui all articolo 16 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione; f) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso (che verrà fissato nel rispetto delle norme di legge) sono depositati nella sede della SGR e del Depositario. Ogni partecipante potrà prenderne visione ed ottenere copia a proprie spese; g) dell avvenuta relazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso è data pubblicità mediante avviso sul quotidiano di cui all articolo 4 paragrafo 3; h) il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle quote nella misura prevista per ciascuna di esse dal rendiconto finale di liquidazione; i) le somme non riscosse dai partecipanti entro 90 giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario (o presso il diverso soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo) su un conto intestato alla SGR, con l indicazione che trattasi di ammontari derivanti dalla liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti il nome dell avente diritto; j) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera i) si prescrivono a favore della SGR, qualora non esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera f); k) la procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione alla Banca d Italia dell avvenuto riparto. Articolo 19 FORO COMPETENTE 1. Per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall interpretazione, dall applicazione e dall esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal presente Regolamento, tra i partecipanti al Fondo e la SGR e/o il Depositario, è competente in via esclusiva il Foro di Milano, salvi i casi di competenza inderogabile ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti. 2. Restano ferme le disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di composizione stragiudiziale delle controversie, obbligatoria o facoltativa. 15

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