ORDINANZA N. 115/2010

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1 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto Guardia Costiera TARANTO Largo Arcivescovado, n 17 tel. 099/ fax 099/ Mail: taranto@guardiacostiera.it ORDINANZA N. 115/2010 DISCIPLINA, AI FINI DELLA SICUREZZA MARITTIMA, DELLA BALNEAZIONE E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CHE SI SVOLGONO LUNGO IL LITORALE DELLE PROVINCE DI TARANTO E MATERA DURANTE LA STAGIONE BALNEARE. Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di Taranto, VISTI VISTA VISTA VISTO VISTE VISTE VISTA VISTA gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima; la vigente normativa in materia di nautica da diporto; la vigente normativa in materia di pesca marittima; l articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112, così come modificato dall articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n 88; le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse connesse; le normative regionali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse connesse; la propria ordinanza n. 142/2008 in data 07/07/2008, come modificata con ordinanza n. 183/2009 in data 24/06/2009, riguardante la disciplina, ai fini della sicurezza marittima, della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale della provincia di Taranto; la propria ordinanza n. 163/2004 in data 07/07/2004, riguardante la disciplina, ai fini della sicurezza marittima, della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale della provincia di Matera; RITENUTO opportuno, ai fini della sicurezza marittima, aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse, che si svolgono lungo gli arenili e negli specchi acquei ricadenti nella giurisdizione del circondario marittimo di Taranto che comprende i litorali delle province di Taranto e di Matera. 1

2 O R D I N A ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale della province di Taranto e Matera durante la stagione balneare. 2. Allo scopo di contribuire al regolare svolgimento delle attività balneari, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell ambiente nel territorio del circondario marittimo di Taranto, deve informare immediatamente la Capitaneria di porto Guardia costiera di Taranto (attiva 24 ore su 24), quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare, ad uno dei seguenti recapiti telefonici:1530 (chiamata gratuita); 099/ ; oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità marittima. 3. Tutti gli altri aspetti legati all utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti dagli enti territoriali competenti. ARTICOLO 2 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE La balneazione è vietata: - all interno dei porti, degli approdi e dei punti di ormeggio, nonché nel raggio di 200 metri dalle relative imboccature e dalle strutture foranee più esterne, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti; - in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l ormeggio di unità navali; - all interno dei corridoi di lancio/atterraggio delle unità navali di cui al successivo articolo 7; - all interno degli specchi acquei destinati all ancoraggio di unità navali; - alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico; - nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze; - a distanza inferiore a metri 20 (venti) dai mezzi nautici impiegati nel servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità di cui al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 3 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE Le zone di mare riservate alla balneazione sono quelle sino alla distanza di: metri dalla battigia, in presenza di spiagge; metri dalle scogliere. 2

3 ARTICOLO 4 DELIMITAZIONE DELLE ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ACQUE SICURE 1. I limiti delle zone di mare riservate alla balneazione devono essere segnalati dal concessionario/titolare di struttura balneare per tutto il fronte a mare della concessione con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 25 metri l uno dall altro. 2. Negli specchi acquei antistanti le spiagge e le scogliere libere, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi. In mancanza di tale segnalamento, i Comuni interessati devono apporre sulle spiagge e scogliere libere una idonea segnaletica, redatta in più lingue, recante la scritta: ATTENZIONE LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 200 DALLE SPIAGGE ovvero METRI 100 DALLE SCOGLIERE) NON SEGNALATO. 3. I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse e i Comuni rivieraschi, nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, devono segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di 1,30 metri, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità ovvero, in caso di impossibilità di ancoraggio, devono apporre idonea segnaletica ( redatta in più lingue) recante la scritta: ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,30) NON SEGNALATO. Qualora non provvedano in tal senso, i Comuni devono installare, sulle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, idonea segnaletica (redatta in più lingue) recante la scritta: ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,30) NON SEGNALATO. ARTICOLO 5 DIVIETI NELLE ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E NELLE ACQUE SICURE 1. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato: a. il transito di qualsiasi unità da diporto (compresi i natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili) nonché di altre unità di qualunque tipo e mezzo di propulsione: per prendere il largo o per approdare devono utilizzare necessariamente i corridoi di lancio/atterraggio di cui al successivo art. 7 navigando con andatura ridotta al minimo, a remi; b. l ormeggio e l ancoraggio delle unità di cui al punto a), salvi i casi riconducibili a regolare concessione demaniale marittima; c. l ormeggio ai gavitelli di segnalazione delle zone di mare riservate alla balneazione, anche se all esterno della predetta zona; d. praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti; 3

4 e. esercitare qualsiasi tipo di pesca; f. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee; g. Sorvolare con qualsiasi tipo di aereo o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi). 2. Laddove non disciplinata con specifica ordinanza, la navigazione sulle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti/approdi è consentita ad una velocità inferiore ai tre nodi, ed è fatto obbligo di mantenere rotta diretta verso/dall imboccatura. 3. Dai divieti che precedono sono esentati i mezzi di soccorso e di polizia marittima in dipendenza dell attività in corso di espletamento nonché i mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 6 DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITA 1. Al fine di garantire una sicura balneazione, i bagnanti devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque. Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall assistente bagnanti, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono. 2. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo. 3. La balneazione, al di là del limite delle zone di mare riservate alla stessa, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente una unità navale di appoggio, è consigliabile dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o di una cuffia di colore ben visibile/retroriflettente. ARTICOLO 7 CORRIDOI DI LANCIO/ATTERRAGGIO DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL INTERNO DEGLI STESSI 1. Le unità navali, per raggiungere le spiagge e le scogliere ovvero i limiti esterni della zona di mare riservata alla balneazione, devono utilizzare i corridoi di lancio/atterraggio; 2. I corridoi di lancio/atterraggio sono delle corsie realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione, aventi le caratteristiche di seguito specificate: a. larghezza non inferiore a 10 metri e non superiore a 20 metri; 4

5 b. le corsie devono essere delimitate con gavitelli di colore giallo, distanziati ad intervalli di: - 20 metri l uno dall altro nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e 50 metri nei successivi 100 metri (nel caso di zona di mare riservata alla balneazione dell ampiezza di 200 metri); - 20 metri l uno dall altro (nel caso di zona di mare riservata alla balneazione dell ampiezza di 100 metri); c. i gavitelli devono essere collegati con sagola galleggiante; d. segnalazione dell imboccatura a mare mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione; e. all inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO IMBARCAZIONI DIVIETO DI BALNEAZIONE. 3. All interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d acqua, devono navigare con andatura ridotta al minimo, a remi. La sosta nel corridoio è consentita solo per brevi periodi di tempo, senza ostacolare la navigazione delle altre unità. 4. I corridoi di lancio/atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l esercizio di attività nautiche, compresa la locazione/noleggio di natanti, e dai concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare la locazione/noleggio di natanti. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati. ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI SULL ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRESSO GLI STABILIMENTI BALNEARI E LE SPIAGGE/SCOGLIERE LIBERE 1. I concessionari/titolari di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle strutture, devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio. 2. I concessionari/titolari di strutture balneari e spiagge libere attrezzate devono comunicare alla capitaneria di porto di Taranto gli elementi essenziali del servizio di salvataggio, facendo pervenire via fax (099/ ) o via mail (taranto@guardiacostiera.it) la scheda informativa in allegato 1, parte integrante della presente Ordinanza, avendo cura di inserire i dati richiesti. 3. Negli altri periodi, qualora la struttura balneare intenda operare, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere comunque attivato almeno nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni in cui il servizio non è attivo, gli stabilimenti balneari devono rimanere aperti solo per elioterapia; in tal caso, i titolari devono procedere ad issare la bandiera rossa, esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue) recanti la seguente scritta: ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO, nonché informare anche tramite megafoni l utenza interessata. 4. Nelle spiagge e scogliere libere, i Comuni rivieraschi, qualora non attivino il servizio di salvataggio, devono informare la locale autorità marittima, provvedendo ad apporre un adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti, (redatta in più lingue) recante la 5

6 seguente dicitura: ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO. 5. Il servizio di salvataggio di cui al comma 1 deve comprendere: - almeno un assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto. Nel caso il fronte a mare della concessione sia superiore ad 80 metri, il numero degli assistenti deve essere almeno uno ogni 80 metri o frazione; - una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile; - la postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone sul quale dovrà essere issata: BANDIERA BIANCA indicante la regolare attivazione della postazione; BANDIERA GIALLA indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. BANDIERA ROSSA indicante la balneazione pericolosa per cattivo tempo o assenza del servizio di salvamento; - tabella affissa, in luogo ben visibile, indicante in italiano, inglese, francese e tedesco il significato delle bandiere di segnalazione. Tale cartello deve essere, in ogni caso, apposto sul luogo della postazione di salvataggio; - una unità a remi di colore rosso recante la scritta bianca (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO su entrambi i lati, idonea al servizio di salvataggio, completa di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; - cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante, avvolto su rullo fissato saldamente al terreno; - due salvagente anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono; - un binocolo; - un paio di pinne; - megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compresa l attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio; - un locale dove poter effettuare il primo soccorso, all interno del quale devono essere tenute pronte all uso le seguenti dotazioni: 3 bombole di litri 1 ciascuna per ossigeno medicale ricaricate a 150 Atm., con tre riduttori di pressione corredati di manometro di controllo; una cannula di respirazione bocca a bocca; un pallone ambu o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie; una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa; tre cannule oro-tracheali; un tiralingua e un apribocca. 6. Nei casi in cui il servizio di salvataggio non possa essere assicurato secondo quanto previsto dalla presente ordinanza, per sopraggiunte e comprovate cause di forza maggiore, i concessionari/titolari di strutture balneari devono immediatamente informare la capitaneria di porto di Taranto (telefono 099/ ) e la competente autorità comunale, applicando, ove necessario, le procedure di cui al precedente 6

7 comma 3 e provvedendo all attivazione urgente di ogni necessaria iniziativa per la risoluzione delle problematiche rilevate. 7. Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva, mediante l elaborazione di un piano organico preventivamente approvato dall Autorità Marittima competente, che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza obbligatoria di una imbarcazione di emergenza presso ogni postazione di salvataggio, oltre che l eventuale disponibilità di una idonea unità a motore per il pronto intervento. I concessionari/titolari delle strutture balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi. 8. La presentazione del piano, in ogni caso, non esime i concessionari/titolari di strutture balneari dall obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvataggio. ARTICOLO 9 UTILIZZO DELLE MOTO D ACQUA O DI ALTRI MEZZI NAUTICI PER IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO 1. E facoltà dei concessionari/titolari di strutture balneari (anche in forma consorziata o associata), al fine di fornire una più adeguata assistenza ai bagnanti, posizionare presso la postazione di salvataggio, una moto d acqua per il salvamento o altro mezzo a motore con elica ingabbiata, dando preventiva comunicazione all Autorità Marittima. Resta fermo l obbligo di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme stabilite dal precedente art. 8, costituendo l impiego della moto d acqua o di altro mezzo per il salvataggio solo un ausilio o integrazione all unità di salvataggio di cui all art Rientra nel prudente apprezzamento dei concessionari/titolari di strutture balneari o del consorzio ogni valutazione sulla idoneità dell eventuale mezzo nautico aggiuntivo di cui al precedente punto 1, al fine di ottimizzare la prestazione del servizio di salvataggio, in funzione delle circostanze che caratterizzano la scelta (condizioni meteo marine, gravità della situazione, distanza della persona in pericolo, caratteristiche dei luoghi, etc.). In caso di intervento, gli operatori devono procedere con la cautela ed il buon senso dettati dalle circostanze, mantenere idonea distanza di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. In caso di utilizzo di moto d acqua per il salvamento, devono essere inoltre osservate le seguenti norme: a. la moto d acqua, del tipo a tre posti, deve essere di colore rosso, recare la scritta bianca SALVATAGGIO su entrambi i lati; b. l unità deve essere impiegata esclusivamente per l espletamento del servizio di salvataggio, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3; c. l unità deve essere dotata di elica interna al sistema di propulsione ad idrogetto; d. l unità deve essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata tramite un sistema di sganci rapidi, conforme ai requisiti di sicurezza per il trasporto di infortunati; e. l unità deve essere condotta da personale in possesso di patente nautica (ai sensi dell art. 39 del codice della nautica da diporto); 7

8 f. a bordo dell unità, oltre al conduttore, deve essere presente una persona abilitata al salvamento. Entrambe le persone a bordo, durante l uscita in mare, devono indossare una cintura di salvataggio ed idoneo casco di protezione; g. l unità deve utilizzare, per le operazioni di lancio ed atterraggio, l apposito corridoio previsto dal precedente art. 7. In alternativa, durante l orario giornaliero della balneazione, deve stazionare presso una boa collegata ad un corpo morto, debitamente autorizzato o nella porzione di area demaniale marittima adiacente alla postazione di salvataggio; 3. La moto d acqua o altro mezzo nautico destinati al salvamento possono essere impiegati: a. prioritariamente, in caso di situazione di emergenza o soccorso che comporti pericolo per la vita umana in mare, quando risulti inadeguato o inopportuno l utilizzo, in sicurezza ed in tempi ridotti, del mezzo di cui al precedente art. 8.5; b. se del caso, per prove di efficienza dell unità, comunque di breve durata (non più 5 minuti ogni 4 ore di servizio); c. durante l orario di balneazione è fatto divieto di impiego delle moto d acqua adibite al salvamento per altri tipi di attività o destinazione d uso, al di fuori di quanto previsto dal precedente punto b; ARTICOLO 10 SERVIZIO DI SALVATAGGIO SVOLTO SULLE SPIAGGE LIBERE Gli Enti e associazioni che svolgono il servizio di salvataggio lungo le spiagge libere del litorale devono comunicare l inizio dell attività alla Capitaneria di Porto di Taranto, quale unità costiera di guardia (UCG) preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare, facendo pervenire, via fax (099/ ) o via mail (taranto@guardiacostiera.it), la scheda informativa in allegato 2, parte integrante della presente Ordinanza, avendo cura di inserire i dati richiesti. ARTICOLO 11 OBBLIGHI PER L ASSISTENTE BAGNANTI L assistente bagnanti indossa l apposita tenuta di colore rosso indicante la scritta ben visibile di colore bianco SALVATAGGIO e deve essere dotato di un fischietto. L assistente bagnanti deve: - svolgere l attività presso la postazione di salvataggio, prestando costantemente la massima attenzione allo svolgimento della balneazione; - ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità; - segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio; - segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo verificatasi a mare e sugli arenili, ovvero qualsiasi sinistro/incidente occorso in mare; 8

9 - prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata; - portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione; - provvedere ad issare le prescritte bandiere, come disciplinato dal precedente articolo 8.5; - mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento. In nessun caso l assistente bagnanti può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni. L assistente bagnanti espleta il proprio servizio durante l apertura al pubblico della struttura. L assistente bagnanti deve essere sempre in condizioni fisiche ottimali ed adeguate all espletamento del servizio di salvamento. ARTICOLO 12 - ALTRE DISPOSIZIONI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI 1. Gli stabilimenti balneari devono essere altresì dotati di: - tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso; - idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia; - utenza telefonica fissa o mobile, il cui numero deve essere comunicato all autorità marittima con la scheda in allegato 1, in particolare al fine di rendere prontamente rintracciabile il personale dello stabilimento balneare, nel caso in cui ciò si dovesse rendere necessario in relazione ad eventuali esigenze di soccorso; 2. Al fine di facilitare i titolari di stabilimenti balneari al rispetto della presente ordinanza si allega check-list di autocontrollo (allegato 3). ARTICOLO 13 - ATTIVITA VARIE SVOLTE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE 1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da situazioni di pericolo deve essere condotta nel rispetto delle ordinanze/provvedimenti emanati dagli Enti competenti. In ogni caso, tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione e restare a debita distanza dalle predette situazioni di pericolo. 2. Le attività di diporto nautico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza emanata in materia dalla capitaneria di porto di Taranto, che prevede anche una specifica disciplina per l esercizio di attività ludico diportistiche e per l impiego commerciale delle unità da diporto. 3. L esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo la normativa vigente in materia. 4. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, lungo gli arenili e in mare sono fissati con ordinanza della capitaneria di porto di Taranto. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Forza 9

10 pubblica, mantenendosi distante dall oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato. 5. L ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto della normativa vigente in materia. 6. Lo svolgimento di manifestazioni nell ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canotaggio/canoa/nuoto, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente autorità marittima. ARTICOLO 14 - ENTRATA IN VIGORE, VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga le ordinanze nn. 163/2004, 142/2008 e 183/2009, citate in premessa. 2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei titolari degli stabilimenti balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare. 3. I contravventori alla presente ordinanza, saranno puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell articolo 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca diversa ipotesi di illecito. L accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione agli enti competenti. 4. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Taranto e dei Comuni rivieraschi, nonché tramite inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale e relativa diffusione presso gli organi di informazione.- Taranto, 20/05/2010 f.to IL COMANDANTE C.V.(CP) Paolo ZUMBO 10

11 ALLEGATO 1 ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 115 DEL 20/05/2010 DELLA CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA DI TARANTO SCHEDA INFORMATIVA CONTENENTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRESSO STRUTTURE BALNEARI NOME STABILIMENTO BALNEARE: NOME DEL RESPONSABILE/I DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO LOCALITA : COLORE DEGLI OMBRELLONI: UTENZA TELEFONICA: FIRMA LEGGIBILE ( allegare fotocopia documento di riconoscimento) 11

12 ALLEGATO 2 ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 115 DEL 20/05/2010 DELLA CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA DI TARANTO SCHEDA INFORMATIVA CONTENENTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO SVOLTO DA ENTI O ASSOCIAZIONI SULLE SPIAGGE LIBERE NOME E TIPOLOGIA DI ENTE/ASSOCIAZIONE NOME DEL RESPONSABILE/I DEL SERVIZIO e RECAPITI TELEFONICI LOCALITA DI INSTALLAZIONE DELLA/DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO NUMERO DI PERSONE IMPIEGATE: NUMERO, TIPO E SIGLA DEI MEZZI IMPIEGATI: MODALITA E ORE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FIRMA LEGGIBILE ( allegare fotocopia documento di riconoscimento) 12

13 ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 115 DEL 20/05/2010 DELLA CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA DI TARANTO Check List autoverifica (art.12.2) ALLEGATO 3 1 esposizione dell ordinanza dell autorità marittima e di quella regionale in luogo ben visibile. SI NO 2 possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dal competente ente territoriale. SI NO 3 gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri l uno dall altro e a 200 metri dalla costa nel tratto di mare antistante l area assentita in concessione (100 metri nel caso di scogliere). SI NO 4 nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio: larghezza inferiore a 10 mt. e larghezza non superiore a 20 metri (gavitelli di colore giallo, distanziati ad intervalli di 20 metri nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e 50 metri nei successivi 100 metri (nel caso di zona di mare riservata alla balneazione dell ampiezza di 200 metri). I gavitelli devono essere collegati con sagola galleggiante. SI NO 5 unità a remi di colore rosso recante la scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO da entrambi lati, completa di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. SI NO 6 gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l uno dall altro (per l indicazione del limite delle acque sicure profondità 1,30 mt.). SI NO 7 locale adibito a pronto soccorso con dotazioni di primo soccorso pronte all uso, costituite da: tre bombole individuali di ossigeno da 1 litro, tre cannule oro-tracheali, una cannula di respirazione bocca a bocca, un pallone AMBU; un tiralingua e un apribocca; cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente. SI NO 8 una postazione centrale di salvataggio ubicata in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. SI NO 13

14 9 mt. 200 di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle avvolto su rullo ancorato saldamente al suolo; SI NO 10 un assistente bagnanti (con apposita maglietta di colore rosso recante la scritta SALVATAGGIO) per ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte balneare. SI NO 11 l assistente bagnanti deve avere in dotazione: un binocolo; un fischietto, un paio di pinne, megafono fisso o manuale. SI NO 12 posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. SI NO 13 tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso. SI NO 14 tabella recante i significati delle bandiere esposte. SI NO 15 inoltro all autorità marittima della scheda informativa contenente gli elementi essenziali del servizio di salvataggio. SI NO Concessione demaniale marittima nr. rilasciata in data / / dal Comune di Estensione del fronte mare mt.. Autorizzazione ai sensi dell art.45/bis del Codice della navigazione nr. rilasciata in data / /. Gestione. Data / / Firma LA PRESENTE CHECK-LIST NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.- 14

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