Prestazioni - Fondo di garanzia - TFR - Incremento ai sensi dell'art c.c. - Obbligo di corresponsione - Esclusione.
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- Gaetano Borghi
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1 Prestazioni - Fondo di garanzia - TFR - Incremento ai sensi dell'art c.c. - Obbligo di corresponsione - Esclusione. Corte d Appello Di Caltanissetta / , n. 106 Pres. D Orazi Rel. Vullo - Rizzo ed altri (Avv. Cutrera) - INPS (Avv. Russo, Tomaselli). La legge n 297/1982, che ha soppresso il fondo per le indennità di anzianità degli impiegati, previsto dal R.D.L. n 5/1942 conv. in legge , n 1251, ne ha fatto venir meno tutti i meccanismi sostitutivi e, pertanto, le polizze assicurative stipulate successivamente sono necessariamente regolate in ogni loro aspetto dal testo novellato dell art cod. civ.. Le polizze assicurative che il datore di lavoro stipuli al fine di garantire comunque ai dipendenti il pagamento del trattamento di fine rapporto di cui all art cod. civ. testo novellato - non possono garantire ai dipendenti medesimi un trattamento di miglior favore rispetto ai minimi di legge, e ciò anche qualora i sistemi di capitalizzazione e riscatto concretamente adottati siano affini, nella loro impostazione, ai criteri corrispondentemente previsti per il soppresso fondo dal R.D.L. n 5/1942. Il fondo di garanzia del TFR costituito presso l INPS e tenuto ad erogare l importo di TFR secondo i criteri previsti dall art cod. civ., al netto di tutto quanto pagato dall assicuratore privato in ottemperanza alla polizza di garanzia del pagamento del trattamento medesimo.
2 FATTO. - Con separati ricorsi, Rizzo Santo, Rizzo Francesco, Campione Michele, Puglisi Calogero, Spalletta Rosario e Quattrocchi Nicolò adivano il giudice del lavoro di Nicosia, esponendo di aver richiesto all INPS di Enna, ex art. 2 L. 297/82,il pagamento delle spettanze TFR non pagate dal datore di lavoro E.N.A.P. di Nicosia, ma che l INPS aveva pagato una somma minore del dovuto; che precedentemente aveva richiesto ed ottenuto dal pretore di Nicosia decreto, non opposto, con il quale si ingiungeva al predetto E.N.A.P. il pagamento delle somme, specificatamente indicate, maturate a titolo di TFR e che, a seguito di pignoramento presso la Schweiz Assicurazioni, depositaria del TFR, ottenevano l assegnazione di somme comprensive di quanto versato a titolo di TFR e dei benefici di polizza maturati per ogni singolo lavoratore: che, dovendo essere scorporato l importo dei benefici di polizza, agivano esecutivamente nei confronti dell ENAP, per ottenere la differenza tra quanto dovuto dal datore per TFR e la minor somma pignorata alla Schweiz Assicurazioni ed assegnata a tale titolo; che, stante l esito negativo di tale procedura esecutiva, avevano richiesto al Fondo di garanzia per il TFR presso l INPS, la corresponsione, in luogo del datore di lavoro, della differenza dovuta per TFR, ma che il predetto Istituto riconosceva una somma minore di quella richiesta e ciò perché, erroneamente, conteggiava l intera somma assegnata (con il pignoramento presso la Schweiz Assicurazioni) ad ogni singolo lavoratore, calcolando, quindi, anche la quota parte delle somme relative ai benefici di polizza maturati. Ciò premesso, chiedevano la condanna dell INPS delle maggiori somme dovute a titolo di TFR e non pagate, oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva l INPS, resistendo alla domanda e deducendo che quanto corrisposto, ivi compresa la differenza corrisposta dall INPS, costituiva l intera somma dovuta per TFR, come confermato dalla circostanza che gli stessi lavoratori nel precedente ricorso per decreto ingiuntivo avevano espressamente formulato riserva di agire autonomamente per l ottenimento dei benefici di polizza. Il giudice del lavoro di Nicosia, con sentenza del 14.3/ , rigettava la domanda. Avverso tale sentenza, notificata il , hanno proposto appello Rizzo Santo, Rizzo Francesco, Campione Michele, Puglisi Calogero, Spalletta Rosario e Quattrocchi Nicolò, con ricorso depositato in data Ha resistito l INPS, che si è costituito con memoria depositata l Indi, all udienza di discussione, la causa, sulle conclusioni delle parti precisate in epigrafe, è stata decisa con lettura del dispositivo. DIRITTO. - Il primo giudice ha così argomentato la statuizione di rigetto: - il rapporto contrattuale intercorso tra il datore di lavoro ENAP e la società Schweiz si configura come contratto a favore di terzi, in base al quale la società assicuratrice assume l obbligo di corrispondere al lavoratore il TFR, indipendentemente dall ammontare della somma versata a tale titolo dal datore di lavoro; - per benefici di polizza deve intendersi la quota TFR non coperta dai versamenti, ma da cui è, comunque, garantito il pagamento da parte della società assicuratrice, che diventa, quindi, debitrice del TFR, ma senza che il datore di lavoro (debitore originario) sia sollevato dall'obbligo di corrispondere il TFR, derivando dal titolo negoziale un accollo di tipo cumulativo; le somme assegnate ai lavoratori, nella loro interezza, devono considerarsi come TFR e, pertanto, correttamente l INPS ha corrisposto solo la differenza tra l importo complessivo delle somme complessivamente assegnate ai lavoratori e l importo residuo dovuto per TFR, non corrisposto né all assicurazione, né dall ENAP. Gli appellanti, con l ampio ed articolato atto d appello propongono le seguenti censure che, sinteticamente, possono così riassumersi: - il contratto di assicurazione di cui trattasi, da intendersi stipulato ai sensi del R.D.L. n. 5 del 1942, è volto a garantire un trattamento
3 di miglior favore superiore al minimo legale dell indennità, rappresentato dal rendimento del capitale versato, che va corrisposto, quindi, al lavoratore in aggiunta al pagamento del TFR, come appare dimostrato dal contenuto della polizza, che espressamente prevede la capitalizzazione del capitale versato da effettuarsi a beneficio dei dipendenti del contraente; - l accettazione dell intero importo assegnato ai lavoratori, implica rinuncia ai rendimenti di capitale da parte del datore di lavoro; - poiché il rendimento del capitale costituisce trattamento di miglior favore rispetto massimo legale del TFR, i "benefici di polizza" non fanno parte di quest ultimo, ma costituiscono un entità economica ulteriore distinta dal TFR; - se veramente, come sostenuto dal primo giudice, si fosse realizzato, tra il datore di lavoro e la società assicuratrice, un accollo cumulativo non potrebbero sussistere differenze per TFR a carico dell INPS, in quanto la società assicuratrice sarebbe tenuta, in forza al titolo negoziale al pagamento dell intero TFR; - sotto altro profilo, ritenere i benefici di polizza parte integrante del TFR determinando la possibilità per il datore di eludere, mediante il contratto assicurativi, l obbligo inderogabile di versare l intero TFR, il vero interesse al contratto stipulato con la società assicuratrice andrebbe individuato nella possibilità per il datore di lavoro, attraverso il sistema del pagamento del premio unico per tutti i lavoratori assicurarsi pronta liquidità nel caso che un lavoratore sciolga il contratto prima della scadenza stabilita nella polizza assicurativa. Si chiede, infine, la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze per TFR dovute dall INPS. Così sintetizzati i termini delle questioni, osserva il Collegio che le doglianze non possono essere condivise, tuttavia il decisum va confermato per argomentazioni diverse da quelle svolte dal primo giudice. Giova rilevare, cosi come correttamente sottolineato dalla difesa dell Istituto appellato, che tutte le censure muovono da una comune premessa: che la polizza assicurativa sia stata stipulata dall ENAP, in base alle disposizioni del R.D.L. n. 5 del 1942, conv. in L n. 1251,che consentiva ai datori di lavoro, mediante stipula di contratti di assicurazione, di non versare gli accantonamenti dovuti al Fondo per le indennità di anzianità degli impiegati. Muovendo da tale premessa, gli appellanti assumono che mediante la polizza assicurativa stipulata dall ENAP si sia inteso garantire, in base alla su citata disposizione trattamenti di miglior favore ai lavoratori dipendenti rispetto a quelli previsti per legge, con la conseguenza che i benefici di polizza del capitale, distinto dal TFR, ma spettante al lavoratore: sostanziandosi, così, la condizione di miglior favore cui è finalizzata la polizza. Tale impostazione, però, non può essere condivisa. Come è noto, la legge n. 297 del 1982 (disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), ha espressamente soppresso il Fondo previsto dal R.D.L. n. 5 del 1942 e, conseguentemente, sono venuti meno i meccanismi sostitutivi ivi previsti. La polizza di cui si discute è stata stipulata dall ENAP in data successiva alla legge n. 297 del 1982 e, pertanto, al novellato art cod. civ., sulla disciplina di fine rapporto, occorre necessariamente far riferimento per la soluzione della questione centrale della presente controversia (se, cioè, i benefici di polizza siano, o meno, emolumenti distinti dal TFR). Appare necessaria una brevissima puntualizzazione sull evoluzione dell Istituto. L indennità di anzianità, disciplinata dal vecchio testo dell art c.c., aveva connotazione e struttura di retribuzione differita, non solo perché esigibile solo alla fine del rapporto di lavoro, ma, principalmente, perché emolumento (con natura di credito contributivo) soggetto a rideterminazione nel suo intero ammontare, in conseguenza della normale variazione dei suoi fattori determinativi (secondo il principio del c.d.
4 automatismo salariale). Tale caratteristica (di automatismo salariale) non è più rinvenibile nel trattamento di fine rapporto previsto dal nuovo testo, né l inserimento dell indennità di contingenza può assolvere tale finalità, in quanto l ultimo importo maturato al momento della cessazione del rapporto non viene proiettato all indietro per tutti gli anni di servizio. Un meccanismo di indicizzazione viene, comunque, garantito dalla L. n. 297 del 1982, (in ossequio alla natura retributiva, in senso lato del trattamento di fine rapporto): gli accantonamenti vengono, a fine di ogni anno, rivalutati in misura pari al 75% della crescita dell indice ISTAT, più un 1,5% fisso (art. 2120, 4 co., c.c.). E ciò, al fine di evitare le conseguenze del fenomeno inflattivo e di garantire il valore reale delle quote annuali di accantonamento. L accantonamento è obbligo a carico del datore di lavoro, che, a tal fine, può stipulare polizze assicurative (c.d. assicurazioni di legge), il cui scopo è quello di consentire gli adempimenti previsti dalle norme sul trattamento di fine rapporto, garantendo al lavoratore i fondi necessari per pagare il TFR spettante ai lavoratori dipendenti. Ciò premesso, nella specie, dall esame della polizza assicurativa stipulata dall ENAP, si evince che le parti contraenti hanno inteso garantire il trattamento di fine rapporto del personale dipendente, nei limiti delle condizioni di polizza relativa alla tariffa di capitalizzazione per il pagamento certo ad un epoca prestabilita di un capitale rivalutabile annualmente contro versamento di un premio unico. Deve ritenersi non condivisibile, pertanto, l assunto degli appellanti secondo cui con la cennata polizza si sia voluto ai lavoratori un trattamento di miglior favore rispetto ai minimi di legge e che, pertanto, i benefici di polizza costituiscono rendimento del capitale versato, distinto dal TFR. Lo schema contrattuale non autorizza tale prospettazione, perché nessuna clausola prevede un raffronto tra il sistema di rivalutazione degli accantonamenti (secondo il sistema previsto dal novellato art c.c.) e la tariffa di capitalizzazione del capitale assicurato. Inoltre, ammettendo che il rendimento del capitale sia ad esclusivo beneficio dei lavoratori, rimanendo a carico del datore di lavoro il TFR (indicizzato secondo il sistema previsto dall art c.c.), non sussisterebbe, come anche rilevato dalla difesa dell Istituto appellato, un interesse contrattuale da parte del datore di lavoro e la polizza avrebbe il contenuto di una manovra speculativa a vantaggio esclusivo dei lavoratori. Ritiene invece, il Collegio che, analogamente alla disciplina contenuta nell art c.c., che prevede forme volontarie di previdenza (e che devono ritenersi compatibili con il sistema dettato dalla L. n. 297 del 1982, a patto, però, che non vi sia trattamento deteriore tra capitalizzazione delle prestazioni e TFR), le parti contraenti abbiano previsto, come oggetto del contratto, gli adempimenti previsti dalle norme sul trattamento di fine rapporto, con la finalità di garantire al datore di lavoro i fondi necessari per pagare il TFR spettanti ai lavoratori dipendenti. Ciò secondo lo schema delle assicurazioni collettive di legge, sopra ricordato, ferma restando la responsabilità del datore di lavoro in ordine alla corrispondenza del premio unico versato alla sommatoria delle singole quote di accantonamento previste per legge e ferma restando l obbligazione della società assicurativa nei limiti e in proporzione dei premi versati (ma ciò è conforme ai principi generali sul rapporto assicurativo). Quanto alla quota di riscatto, da cui gli appellanti hanno tratto argomentazione a favore della tesi prospettata a sostegno delle censure, è sufficiente dire che non essendo più previsto un sistema sostitutivo quale quello disciplinato dal R.D.L. n. 5 del 1942 la polizza contrattuale collettiva stipulata dall ENAP si inserisce nell ampio genus assicurazioni sulla vita che contemplano, in via generale, una riduzione del capitale
5 assicurato in caso pagamento anticipato rispetto alla scadenza, così come è avvenuto nel caso di specie. Per le esposte argomentazioni, le differenze corrisposte dal Fondo di garanzia, gestito dall INPS, devono ritenersi satisfattive di quanto dovuto per TFR. L appello, pertanto, deve essere rigettato. (Omissis)
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