Impiego di sistemi di videosorveglianza presso presso l Agenzia delle Entrate Direzione regionale della Liguria - 10 novembre 2011

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1 1 IL CONTROLLO DEL LAVORATORE di Maurizio Marchi GARANTE PRIVACY Impiego di sistemi di videosorveglianza presso presso l Agenzia delle Entrate Direzione regionale della Liguria - 10 novembre 2011 Registro dei provvedimenti n. 420 del 10 novembre 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; ESAMINATA la documentazione in atti; VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); VISTO il provvedimento generale del Garante dell 8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010); VISTA la segnalazione del 26 ottobre 2010 con cui si lamentava l illiceità del trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso l Agenzia delle Entrate Direzione regionale della Liguria, ritenendolo in violazione della normativa di settore in materia di controllo a distanza dell attività dei lavoratori (art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300) in quanto sistemi di ripresa sarebbero stati "rivolti verso i rilevatori di presenza del personale" nonché della disciplina di protezione dei dati personali; VISTE le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento con nota datata 26 luglio 2011 alle quali trovano applicazione l art. 168 del Codice e rispetto alle quali non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte del segnalante, dalle quali risulta che: - il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, attivato nel 2004 e rimodernato nel 2010, è finalizzato alla "tutela del patrimonio aziendale [e] nessuna delle telecamere è posizionata in modo da riprendere i lettori di badge, né tantomeno alcuna postazione di lavoro"; - "le riprese hanno lo scopo di monitorare gli accessi del palazzo sede della Direzione regionale (sia anteriori che posteriori) e gli accessi ai posti auto"; - "accanto ad ogni varco di ripresa è posizionata l informativa di rito che avvisa che l area è oggetto di videosorveglianza"; - le immagini registrate formano oggetto di cancellazione automatica decorse 48 ore; RILEVATO tuttavia che le telecamere installate risultano dislocate presso tutti gli accessi all edificio presso i quali transitano anche i lavoratori, con conseguente possibilità di riprenderne e registrarne l attività, ancorché, a detta del titolare del trattamento, l unica finalità perseguita sia quella sopra menzionata della "tutela del patrimonio aziendale";

2 2 RILEVATO che, in base agli elementi complessivamente acquisiti, non risulta che l installazione delle videocamere sia avvenuta nel rispetto della disciplina prevista dall art. 4, comma 2, l. n. 300/1970; RILEVATO, inoltre, che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa e con esso le garanzie previste dall art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 non viene meno in ragione della circostanza che lo stesso possa essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490), né per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211); RITENUTO, pertanto, che il trattamento di dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in esame, allo stato degli atti, non risulta lecito (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice; cfr. Provv.ti 14 aprile 2011, doc. web n ; 24 giugno 2010, doc. web n ; 26 febbraio 2009, doc. web n ; v. altresì Cass., sez. lav., 17 luglio 2007, n ); CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il Garante ha il compito di disporre il divieto in caso di trattamento di dati illecito o non corretto; RITENUTO, nelle more dell eventuale espletamento degli adempimenti previsti dal menzionato art. 4, l. n. 300/1970, di dover disporre nei confronti dell Agenzia delle Entrate Direzione regionale della Liguria il divieto del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza; RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice; RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili (cfr. Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2010, n ; Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2009, n ); VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE nei confronti dell Agenzia delle Entrate Direzione regionale della Liguria: 1. dichiara illecito il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice; 2. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, nelle more dell espletamento delle procedure all uopo previste dall art. 4 della legge n. 300/1970, vieta il trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza in corrispondenza degli accessi al luogo di lavoro;

3 3 3. dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili. Ai sensi dell'art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione avverso il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua notificazione, avanti al tribunale ordinario del luogo in cui ha sede il titolare del trattamento. Roma, 10 novembre 2011 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Fortunato IL GENERALE De Paoli SEGRETARIO Impiego di sistemi di videosorveglianza presso un'azienda - 17 novembre 2011 Registro dei provvedimenti n. 434 del 17 novembre 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; ESAMINATA la documentazione in atti; VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); VISTO il provvedimento generale del Garante dell 8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010); VISTA la segnalazione con cui si lamentava il trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso Huawei Technologies Italia s.r.l. (di seguito, la società), con sede operativa in Roma e sede legale in Milano, ritenendolo in violazione della normativa di settore in materia di controllo a distanza dell attività dei lavoratori (art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300), nonché della disciplina di protezione dei dati personali; VISTE le informazioni acquisite in loco il 21 luglio 2011, su delega di questa Autorità, dal "Nucleo speciale privacy" della Guardia di Finanza che ha altresì provveduto a contestare la violazione dell art. 162, comma 2-ter del Codice in relazione ai tempi di conservazione delle immagine registrate (notificata alla sede legale della società in data 8 settembre 2011) dalle quali è emerso che: - il sistema di videosorveglianza sempre attivo e dotato di telecamere non brandeggiabili è composto complessivamente di 26 telecamere installate sui quattro piani dell immobile occupato dalla società, delle quali (cfr. verbale 21 luglio 2011, p. 3): o sei, installate esternamente sulle scale di emergenza, per riprendere gli ingressi ai piani; o le restanti, installate ai diversi piani, nei corridoi degli immobili, al fine di riprendere gli ingressi principali ai piani, alle scale di emergenza, nonché le aree di accesso a talune zone degli uffici (segnatamente, quelle antistanti agli uffici del manager, all ufficio "financial" nonché dei sei uffici

4 4 ad accesso regolamentato da badge nei quali vengono custodite apparecchiature di telecomunicazione); - il sistema è stato installato "per soli fini di sicurezza e salvaguardia del patrimonio societario"; - le immagini conservate per 18 giorni possono essere visionate dal solo responsabile della sede romana della società, incaricato del trattamento (con lettera di designazione del 28 aprile 2011); CONSIDERATO che in prossimità delle telecamere sono stati affissi appositi avvisi che avvertono del trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza; RILEVATO che alcune telecamere risultano riprendere aree quali gli accessi (di emergenza e principali) all edificio nonché a taluni uffici e a porzioni di corridoio situati negli immobili occupati dalla società suscettibili di transito da parte dei lavoratori, con conseguente possibilità di riprenderne l'attività; RILEVATO che, in base agli elementi complessivamente acquisiti, non risulta che l installazione delle videocamere sia avvenuta nel rispetto della disciplina prevista dall art. 4, comma 2, l. n. 300/1970; RITENUTO, pertanto, che il trattamento di dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in esame, allo stato degli atti, non risulta lecito ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a) e 144 del Codice (cfr. Provv.ti 14 aprile 2011, doc. web n ; 24 giugno 2010, doc. web n ; 26 febbraio 2009, doc. web n ; v. altresì Cass., sez. lav., 17 luglio 2007, n ), anche considerato che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso dalla circostanza che lo stesso possa essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490), né dal fatto che i lavoratori siano al corrente dell esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211); CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il Garante ha il compito di disporre il divieto in caso di trattamento di dati illecito o non corretto; RITENUTO, nelle more dell eventuale espletamento degli adempimenti previsti dal menzionato art. 4, l. n. 300/1970, di dover disporre nei confronti della società il divieto del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in grado di riprendere l attività dei lavoratori in talune aree interne agli uffici della società nonché in corrispondenza dei diversi accessi al luogo di lavoro; RILEVATO inoltre che, in base alle dichiarazioni rese, le immagini riprese vengono memorizzate su apposito disco rigido e conservate per 18 giorni, decorsi i quali le stesse sono cancellate mediante sovrascrittura; RITENUTO che il suddetto trattamento è illecito anche alla luce dell'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, non essendo state addotte dalla società esigenze particolari atte a giustificare la conservazione delle immagini raccolte per tale arco temporale, anche nella forma della richiesta di una verifica preliminare del Garante (cfr. Provv. 8 aprile 2010, cit., punti e 3.4); RITENUTO che, una volta espletate le procedure all uopo previste dall art. 4 della legge n. 300/1970, il tempo di conservazione delle immagini debba essere commisurato alle effettive necessità della raccolta, nei termini previsti dal provvedimento generale dell 8 aprile 2010;

5 5 RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice; RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili (cfr. Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2010, n ; Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2009, n ); VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE nei confronti di Huawei Technologies Italia s.r.l.: 1. dichiara illecito il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell'art. 11, comma del Codice; 2. nelle more dell espletamento delle procedure all uopo previste dall art. 4 della legge n. 300/1970, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, vieta con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento il trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso la propria sede operativa in Roma; 3. espletate le procedure all uopo previste dall art. 4 della legge n. 300/1970, dispone ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice che il tempo di conservazione delle immagini venga commisurato alle effettive necessità della raccolta, nei termini previsti dal provvedimento generale dell 8 aprile 2010 menzionato in narrativa; 4. dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili. Ai sensi dell'art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione avverso il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua notificazione, avanti al tribunale ordinario del luogo in ui ha sede il titolare del trattamento. Roma, 17 novembre 2011 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Chiaravalloti IL SEGRETARIO GENERALE De Paoli

6 6 Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro - 4 ottobre 2011 Registro dei provvedimenti n. 370 del 4 ottobre 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTI gli atti d'ufficio; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; PREMESSO 1. Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro per soddisfare esigenze organizzative, produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro e disciplina di protezione dei dati personali 1.1. Con frequenza crescente sistemi di localizzazione e di comunicazione (anche in tempo reale) della posizione rilevata sono installati a bordo dei veicoli impiegati da datori di lavoro pubblici e privati per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto di persone o cose nonché per dare esecuzione ad ulteriori prestazioni, con riflessi sulla possibilità di localizzare la posizione dei lavoratori assegnatari dei veicoli medesimi. I dati relativi all'ubicazione dei veicoli, in quanto (direttamente o indirettamente) associati ai lavoratori, costituiscono però anche informazioni personali riferibili a questi ultimi (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice) con la conseguenza che al trattamento di tali informazioni trova applicazione la disciplina contenuta nel Codice. Ciò, anche nel caso in cui i dati di localizzazione del veicolo non siano associati immediatamente dal sistema informativo al nominativo dei lavoratori interessati, atteso che il datore di lavoro, titolare del trattamento, è di regola in condizione di risalire in ogni momento al lavoratore di volta in volta assegnatario di ciascun veicolo (cfr., in proposito, Parere n. 5/2005 del 5 novembre 2005 sull'uso di dati relativi all'ubicazione al fine di fornire servizi a valore aggiunto del Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati, WP 115, p. 10; v. altresì Parere n. 4/2007 sul concetto di dati personali, WP 136, p. 11). La disciplina di protezione dei dati personali non trova invece applicazione ove le informazioni concernenti la gestione del parco automezzi (quali quelle relative al consumo di carburante e commisurazione delle distanze percorse dai singoli veicoli, utilizzate di regola al fine di programmare un'efficiente manutenzione) siano trattate senza poter essere in alcun modo ricondotte ai lavoratori In relazione ai trattamenti effettuati mediante tali sistemi nell'ambito dell'esecuzione del rapporto di lavoro per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul

7 7 lavoro, il Garante ha adottato nel tempo alcune decisioni, sia nell'ambito di procedimenti di verifica preliminare, sia nell'esercizio della propria attività di controllo (cfr. Provv.ti 18 febbraio 2010, in doc. web n ; 7 ottobre 2010, doc. web n ; 7 luglio 2011, docc. web n e ). Anche altre autorità di controllo europee si sono pronunciate in merito e, da ultimo, il "Gruppo di lavoro articolo 29", nel Parere 13/2011 dedicato alla protezione dei dati relativo ai servizi di geolocalizzazione su dispositivi mobili intelligenti (WP 185, adottato il 16 maggio 2011, p. 15), ha affermato che "il datore di lavoro deve [ ] evitare il monitoraggio costante [ e che i] dispositivi di tracciamento dei veicoli non sono dispositivi di tracciamento del personale, bensì la loro funzione consiste nel rintracciare o monitorare l'ubicazione dei veicoli sui quali sono installati. I datori di lavoro non dovrebbero considerarli come strumenti per seguire o monitorare il comportamento o gli spostamenti di autisti o di altro personale, ad esempio inviando segnali d'allarme in relazione alla velocità del veicolo". Inoltre, riconoscendo che "il consenso come motivo di legittimazione del trattamento è problematico in un contesto lavorativo, [ha auspicato che], invece di chiedere il consenso, i datori di lavoro devono accertarsi che sia possibile dimostrare la necessità di vigilare sull'esatta ubicazione dei dipendenti per una finalità legittima e valutare tale necessità a fronte dei diritti e delle libertà fondamentali dei dipendenti. Nei casi in cui la necessità può essere adeguatamente giustificata, il fondamento giuridico del trattamento si potrebbe basare sull'interesse legittimo" del titolare del trattamento (art. 7, lett. f, direttiva 95/46/CE) Alla luce delle considerazioni svolte, il Garante ritiene quindi opportuno individuare, in termini generali, le condizioni di liceità di tali trattamenti effettuati per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro nell'ambito del rapporto di lavoro ed in particolare intende, con il presente provvedimento, dare attuazione, nell'ambito qui considerato, all'istituto del c.d. bilanciamento di interessi (non diversamente dalla determinazione già adottata in passato nella Del. n. 13 del 1 marzo 2007, "Linee guida del Garante per posta elettronica e internet", con particolare riferimento al punto 7, doc. web n ) e prescrivere, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice alcune misure opportune rispetto al trattamento dei dati in questione. 2. Liceità nel trattamento dei dati di localizzazione: bilanciamento di interessi 2.1. In termini generali, il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice), considerata anche la disciplina di settore (cfr. art. 10 Reg. Ce n. 561/2006 del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio) Con specifico riferimento alla materia considerata nel presente provvedimento, la possibilità di individuare in un dato momento la posizione dei veicoli (e quindi dei lavoratori) mediante sistemi di localizzazione può tuttavia rivelarsi utile per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro. Finalità che ben possono ricorrere, ad esempio, in caso di impiego dei sistemi in esame per soddisfare esigenze logistiche (consentendo di impartire tempestive istruzioni al conducente del veicolo oggetto di localizzazione), per elaborare rapporti di guida allo scopo di commisurare il tempo di lavoro del conducente con la conseguente determinazione della retribuzione dovuta, anche in vista dell'assolvimento degli obblighi legali connessi alla tenuta del libro unico del lavoro previsto dall'art. 6, D.M. 9 luglio 2008 (Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio) ovvero per commisurare i costi da imputare alla clientela, nonché per assicurare una più efficiente gestione e manutenzione del parco veicoli, con effetti vantaggiosi anche sulla sicurezza sul lavoro e per la sicurezza della collettività.

8 8 In tali ipotesi, considerato che la localizzazione dei veicoli può comportare una forma di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, oltre alla disciplina di protezione dei dati personali, deve altresì essere rispettata la disciplina dettata dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) peraltro richiamata dagli artt. 11, comma 1, lett. a) e (espressamente) 114 nonché, per i profili sanzionatori, 171 del Codice (nello stesso senso, oltre alle ricordate decisioni di questa Autorità, v. anche il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione IV, 24 giugno 2004, in tema di installazione di impianti di controllo satellitare su autovetture di pronto intervento di un'impresa erogatrice di gas, nonché la risposta a una istanza di interpello del medesimo Ministero, Direzione generale per l'attività ispettiva, prot. n. 25/I/ del 28 novembre 2006, in materia di localizzazione mediante computer palmari assegnati in dotazione a informatori scientifici del farmaco) Se sono adottate le garanzie previste dall'art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono effettuare lecitamente il trattamento dei dati personali (diversi da quelli sensibili) relativi all'ubicazione dei propri dipendenti per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro (oltre che sulla base di uno degli altri presupposti di cui all'art. 24 del Codice), anche in assenza del consenso degli interessati, per effetto del presente provvedimento che, in applicazione della disciplina sul c.d. bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice), individua un legittimo interesse al trattamento di tale tipologia di dati. Per tale bilanciamento si è tenuto conto delle garanzie che la l. n. 300/1970 prevede per il controllo a distanza presupponendo non il consenso degli interessati, ma un accordo con le rappresentanze sindacali o, in difetto, l'autorizzazione del competente organo periferico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Per quanto riguarda i soggetti pubblici, salva l'applicazione dell'art. 4, l. n. 300/1970 (cfr. art. 42, d. lg. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sullo ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni), restano fermi i differenti presupposti previsti dal Codice a seconda della natura dei dati, sensibili o meno (artt e 112). 3. Principi di pertinenza e non eccedenza 3.1. Per il conseguimento di ciascuna delle finalità legittimamente perseguite dal datore di lavoro titolare del trattamento possono formare oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati (art. 3 del Codice), solo i dati pertinenti e non eccedenti: tali possono essere, oltre all'ubicazione del veicolo, la distanza percorsa, i tempi di percorrenza, il carburante consumato, nonché la velocità media del veicolo (restando riservata alle competenti autorità la contestazione di eventuali violazioni dei limiti di velocità fissati dal codice della strada). Nel rispetto del principio di necessità (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d), del Codice), la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite Con riguardo all'identificazione dei dati personali che possono essere trattati e alla determinazione degli eventuali tempi di loro conservazione, trova generale applicazione l'art. 3 del Codice secondo cui "i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità".

9 9 Anche in base al principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1. lett. e), del Codice) i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati devono essere commisurati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite. Così, ad esempio, fermi restando gli obblighi di conservazione previsti dall'art. 14, comma 2, Reg. (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3821, il titolare del trattamento che intenda avvalersi del sistema di localizzazione anche per la regolare tenuta del libro unico del lavoro, in conformità all'art. 6, D.M. 9 luglio 2008 (Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio), potrà conservare per cinque anni i dati personali necessari, limitatamente alle informazioni che nello stesso devono essere annotate ai sensi dell'art. 39, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 6 agosto 2008, n. 133), con particolare riferimento ai dati dei lavoratori relativi alle presenze nonché ai tempi di lavoro, anche straordinario, e di riposo (cfr. anche art. 8, d.lg. 19 novembre 2007, n. 234 come modificato dall'art. 40, comma 3, d.l. n. 112/2008 nonché la risposta al quesito n. 20 resa dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel Vademecum sul libro unico del lavoro). Diversamente, se i dati di localizzazione sono utilizzati al solo scopo di rendere una determinata prestazione contrattuale, gli stessi devono essere cancellati o resi anonimi una volta che alla stessa è stata data esecuzione. 4. Informativa degli interessati Tenuto conto delle diverse finalità perseguite, ai lavoratori dovranno essere forniti gli elementi informativi prescritti dall'art. 13 del Codice unitamente a compiuti ragguagli sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema sì che risulti chiaramente che il veicolo è soggetto a localizzazione. A tal fine, considerato che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, può altresì prescrivere al titolare del trattamento l'adozione di misure opportune per assicurare che il trattamento sia effettuato nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali, i datori di lavoro che si avvalgano di sistemi di localizzazione sui veicoli utilizzati per l'esecuzione di prestazioni lavorative dovranno anche collocare all'interno dei veicoli vetrofanie recanti la dizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE" o comunque avvisi ben visibili che segnalino la circostanza della geolocalizzazione del veicolo, anche avvalendosi del modello riportato in facsimile nell'allegato n. 1 al presente provvedimento. 5. Responsabili e incaricati del trattamento dei dati di localizzazione 5.1. Presso il titolare del trattamento, in conformità all'art. 30 del Codice, i dati relativi alla localizzazione dei veicoli devono essere trattati unicamente dagli incaricati che, in ragione delle mansioni svolte, devono poter accedere a tali informazioni per dare attuazione ai propri compiti (quali il personale incaricato di gestire la logistica, i servizi di magazzino e di manutenzione del parco veicoli, ovvero quello operante nell'ambito della gestione delle risorse umane) Considerato che i trattamenti dei dati di localizzazione sono di regola effettuati con l'ausilio di operatori economici che forniscono i servizi di localizzazione del veicolo e di trasmissione della posizione del medesimo e tenuto conto che tali soggetti sono terzi rispetto al titolare del trattamento, questi ultimi devono essere designati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice e i titolari del trattamento sono tenuti ad impartire le necessarie istruzioni in ordine all'utilizzo legittimo dei dati raccolti per le sole finalità previste dall'accordo che regola la fornitura del servizio di localizzazione, determinando altresì le tipologie di dati da trattare nonché le modalità e i tempi della loro eventuale conservazione Resta fermo che:

10 10 a. il trattamento dei dati di localizzazione deve formare oggetto di notificazione al Garante (cfr. art. 37, comma 1, lett. a), del Codice); b. trattamenti di dati di localizzazione non considerati nel presente provvedimento e che possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità di interessati diversi dai lavoratori possano essere sottoposti a verifica preliminare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice. TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 1. ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, per effetto del presente provvedimento ammette il trattamento nei termini descritti in narrativa, in applicazione della disciplina sul c.d. bilanciamento di interessi e senza che sia necessario acquisire il consenso dell'interessato, individuando in capo ai datori di lavoro privati che si avvalgono di sistemi di localizzazione e di comunicazione della posizione rilevata installati a bordo dei veicoli ed impiegati per soddisfare esigenze organizzative, produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro un legittimo interesse al trattamento dei dati relativi all'ubicazione dei propri dipendenti, a condizione che sia data attuazione alla previsione di cui all'art. 4, l. n. 300/1970, con il previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in difetto, con l'autorizzazione del competente organo periferico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (punto 2.3); 2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai datori di lavoro pubblici e privati che si avvalgono di sistemi di localizzazione e di comunicazione della posizione rilevata installati a bordo dei veicoli ed impiegati per soddisfare esigenze organizzative, produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro: a. quale misura necessaria, nel rispetto del principio di necessità, che la posizione del veicolo non sia di regola monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite (punto 3.1); b. quale misura necessaria, in base al principio di pertinenza e non eccedenza, che i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati siano commisurati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite (punto 3.2); c. quale misura necessaria, la designazione quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice degli operatori economici che forniscono i servizi di localizzazione del veicolo e di trasmissione della posizione del medesimo, impartendo loro le necessarie istruzioni in ordine all'utilizzo legittimo dei dati raccolti per le sole finalità previste dall'accordo che regola la fornitura del servizio di localizzazione, con la determinazione delle tipologie di dati da trattare nonché delle modalità e dei tempi della loro eventuale conservazione (punto 5.2); d. quale misura opportuna, un modello semplificato di informativa, quale quello individuato nell'allegato 1, utilizzabile alle condizioni indicate in motivazione, al fine di rendere noto agli interessati il trattamento effettuato mediante il sistema di localizzazione del veicolo (punto 4). Roma, 4 ottobre 2011 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Paissan IL GENERALE De Paoli SEGRETARIO

11 11 Scuola: videosorveglianza contro atti vandalici - 4 settembre 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata dalla provincia di Verona ai sensi dell'art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO 1. Trattamento di dati personali mediante un sistema di videosorveglianza denominato Scuole sicure - sintesi del progetto, finalità del trattamento e soggetti coinvolti. La provincia di Verona ha sottoposto ai sensi dell'art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il progetto denominato "Scuole sicure" con il fine di "tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico e delle aree limitrofe, in modo da ottimizzare i risultati dell'azione di contrasto e di repressione della microcriminalità, di atti vandalici e di bullismo" in relazione alle esigenze di: rilevare e ricostruire atti vandalici e di danneggiamento delle strutture scolastiche di proprietà dell'amministrazione provinciale; dissuadere da comportamenti contrari all'ordinamento giuridico o da atti di teppismo; tutelare il patrimonio contenuto nei plessi scolastici; aumentare il senso di sicurezza percepito; responsabilizzare gli studenti. La presente richiesta di verifica preliminare, avanzata su iniziativa della provincia, attiene all'installazione di un impianto di videosorveglianza presso l'istituto scolastico Galileo Ferraris di Verona e si inserisce, quale progetto pilota, in uno più ampio, finanziato dalla regione Veneto, che vede il coinvolgimento di altri undici istituti scolastici superiori della provincia, non ancora definitivamente individuati. Secondo quanto affermato dalla provincia, episodi di vandalismo con danneggiamento del patrimonio scolastico ed atti di bullismo accaduti nell'anno 2007 nella provincia di Verona avrebbero indotto alcuni dirigenti scolastici di istituti superiori ad invocare l'installazione di sistemi di videosorveglianza. Nell'evidenziare che, dalla documentazione allegata, il progetto in esame presenta punti di disallineamento con il progetto complessivo discusso presso la Giunta regionale del Veneto e approvato con delibera n. 162/2008, va chiarito che la presente verifica preliminare attiene esclusivamente al progetto pervenuto relativo alla installazione di telecamere presso l'istituto Galileo Ferraris senza alcuna connessione e senza entrare nel merito del progetto complessivo di cui si è accennato.

12 12 Per le sue caratteristiche, il sistema di videosorveglianza proposto e appresso descritto, costituirebbe un efficace strumento di prevenzione contro gli atti di vandalismo dentro e fuori la scuola. Il progetto sarebbe rispettoso della privacy degli studenti segnatamente dell'art. 96, comma 2, del Codice e dei principi ivi espressi - e delle prescrizioni fornite nel provvedimento generale sulla videosorveglianza. La Provincia in particolare, ritiene rispettato il principio di proporzionalità affermando "che altri sistemi diversi dalla videosorveglianza, si sono rivelati spesso inadeguati alla soluzione di certe situazioni o alla ricostruzione degli eventi accaduti all'interno o all'esterno degli edifici scolastici" e ribadisce che il progetto pur rispettoso della privacy intende preservare un adeguato controllo degli edifici e dei luoghi pubblici frequentati dai giovani in età formativa, al fine di contrastare eventuali "atteggiamenti disdicevoli, violenti o pericolosi". 1.2 Caratteristiche tecnico-organizzative del sistema centralizzato Il progetto pervenuto, il cui studio di fattibilità è stato affidato ad una società di consulenza, prevede il posizionamento di n. 6 telecamere (fisse o brandeggiabili) in aree perimetrali esterne all'edificio scolastico dell'istituto scolastico Galileo Ferraris, soggette al pubblico passaggio o non sorvegliate dal personale ATA della scuola, con le seguenti caratteristiche, dichiarate dall'amministrazione: le immagini sono archiviate automaticamente senza che esse possano essere visualizzate in tempo reale; le riprese sono effettuate solo in aree esterne alla scuola; il sistema non inquadra dettagli dei tratti somatici degli interessati; le zone oggetto di videosorveglianza sono segnalate da appositi cartelli; le telecamere entrano in funzione solo in orario in cui le strutture scolastiche non sono presidiate da personale in servizio (indicativamente dalle ore 22,00 alle ore 6,30); la visualizzazione delle immagini è consentita solo su richiesta dell'autorità giudiziaria al responsabile, agli incaricati del trattamento designati, agli appartenenti alle Forze di polizia; la conservazione dei files delle immagini avviene per un periodo di 72 ore al termine del quale saranno cancellati mediante sovrascrittura; installazione di un software di visualizzazione delle immagini e gestione delle telecamere sul PC posto nell'ufficio di presidenza dell'istituto. Nel solo caso di segnalazione di furti, atti di vandalismo o di eventi dannosi per il patrimonio pubblico, è prevista la riproduzione delle immagini su supporto magnetico per essere messe a disposizione dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria. 1.3 Titolari, responsabile e incaricati del trattamento Titolare del trattamento è la provincia di Verona con il compito di nominare il responsabile del trattamento nel dirigente della polizia provinciale. Incaricato del trattamento dei dati per la provincia è il responsabile dell'u.o. progetto sicurezza del Corpo di polizia provinciale; incaricato del trattamento dei dati per l'istituto scolastico Galileo Ferraris è il dirigente scolastico, anche se non viene specificata in dettaglio l'ampiezza dei suoi compiti. Ai responsabili e agli incaricati sono affidate le misure di sicurezza per la custodia del server di registrazione delle immagini e in particolare la tenuta delle chiavi del locale in cui esso verrebbe custodito. 1.4 Misure di sicurezza La riproduzione delle immagini - nei soli casi previsti avviene da parte degli incaricati, solo con il previo consenso del responsabile. Oltre a custodire il server in un locale protetto, sono previste ulteriori misure di sicurezza del server consistenti in sistemi anti-manomissione ed utilizzo e software di autenticazione a due fattori (strong autentication). La trasmissione delle immagini dalle

13 13 telecamere al server avviene mediante segnale video criptato, attraverso la rete telematica. V'è infine l'impegno formale da parte della provincia ad osservare le disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (nonché di quelle civili e penali in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità e dell'immagine e delle norme in materia di tutela dei lavoratori). 1.5 Informativa La presenza degli impianti di videosorveglianza viene segnalata a cura della provincia di Verona mediante affissione di appositi cartelli posizionati nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, pur non specificando se, trattandosi di riprese in orario notturno, siano state previste modalità di visibilità, anche notturna, dei cartelli che, per avere una loro validità, devono essere chiaramente visibili e andrebbero posizionati prima dell'area video sorvegliata. 2. I principi di necessità, liceità, finalità e pertinenza nel trattamento dei dati personali sottoforma di immagini 2.1. La raccolta e la registrazione di immagini mediante impianto di videosorveglianza, utilizzate per verifiche e raffronti, sono da considerare trattamento di dati personali riconducibili ai singoli interessati (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). In particolare, per quanto concerne la videosorveglianza, occorre tenere presente il Provvedimento a carattere generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004 (doc. web n ) nel quale sono contenuti prescrizioni e principi da rispettare perché il trattamento possa essere considerato lecito. La liceità del sistema deve essere pertanto valutata sul piano della conformità ai principi di finalità, necessità, proporzionalità, e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice). La provincia di Verona ha fatto presente che gli strumenti elettronici proposti perseguono scopi di controllo degli edifici e dei luoghi pubblici frequentati dai giovani in età formativa, al fine di rilevare e ricostruire atti vandalici e di danneggiamento delle strutture scolastiche di proprietà dell'amministrazione provinciale. Le telecamere dovrebbero servire da deterrente per comportamenti contrari all'ordinamento giuridico o per atti di teppismo. Verrebbe perseguita inoltre la tutela dei beni contenuti nei plessi scolastici. La videosorveglianza infine perseguirebbe in generale l'intento di aumentare il senso di sicurezza percepito. Limitatamente alla tutela del patrimonio, le caratteristiche tecniche, le misure di sicurezza, le modalità di attivazione delle telecamere, la registrazione delle immagini e la loro eventuale riproduzione - salvo le prescrizioni di cui appresso -, appaiono equilibrate e rispettose dei principi di necessità, liceità e pertinenza e in linea con il Provvedimento generale del 29 aprile 2004 sulla videosorveglianza per quanto riguarda le misure poste a salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli studenti dal momento che le riprese vengono effettuate solo fuori dall'orario scolastico, la visualizzazione delle immagini è sottoposta a rigorose condizioni, la durata della registrazione è limitata. TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE preso atto della volontà della provincia di Verona di installare un sistema di videosorveglianza presso l'istituto scolastico Galileo Ferraris di Verona come descritto in premessa, ritiene, ai sensi degli artt. 17 e 154, comma 1, lett. c) il trattamento sopra descritto lecito e conforme alle prescrizioni contenute nel provvedimento generale di questa Autorità sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004, limitatamente alla finalità di tutela del patrimonio, e prescrive alla provincia ai sensi dell'art. 17 del Codice di adottare i seguenti accorgimenti e misure:

14 14 a) definire, in accordo con il dirigente scolastico, gli orari di funzionamento delle telecamere per il caso che vi siano delle attività all'interno della scuola che potrebbero iniziare o concludersi in coincidenza con l'orario di attivazione delle telecamere. In tali casi la loro attivazione deve essere posticipata alla conclusione dell'evento; b) la visualizzazione delle immagini concernenti eventi criminosi deve essere consentita alle sole Forze di polizia e all'autorità giudiziaria, limitando i compiti degli incaricati alla sola riproduzione delle immagini su supporto magnetico; c) limitare l'angolo di ripresa delle telecamere ai soli muri perimetrali dell'edificio, ai punti d'accesso e cortile interno, con esclusione delle aree esterne circostanti l'edificio; d) prevedere idonee modalità di visibilità, anche notturna, dei cartelli contenenti l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice e del punto 3.1 del Provvedimento generale sulla videosorveglianza, da posizionare prima dell'area video sorvegliata; Trattandosi di un progetto da adottare anche in altri istituti scolastici della provincia, si fa presente che qualora le caratteristiche dei sistemi di videosorveglianza da installare nei singoli istituti scolastici corrispondano a quelle del presente progetto (per modalità di attivazione, limiti, misure di sicurezza), non è necessario che la Provincia sottoponga alla verifica preliminare di questa Autorità i singoli progetti, nei limiti qui definiti. Roma, 4 settembre 2009 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Paissan IL SEGRETARIO GENERALE Patroni Griffi Videosorveglianza degli accessi ad una AUSL e tutela dei lavoratori - 16 febbraio 2012 Registro dei provvedimenti n. 63 del 16 febbraio 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; ESAMINATA la documentazione in atti; VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); VISTO il provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

15 15 VISTI il verbale di accertamento ispettivo del 21 settembre 2011 e la documentazione integrativa pervenuta con nota del 13 ottobre 2011 aventi ad oggetto il trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso una struttura appartenente alla AUSL 11 di Empoli, sita in via Barzino n. 3/5, adibita a magazzino ed officina, dai quali emerge che: - il sistema di videosorveglianza ivi installato, è composto di tre telecamere fisse, due delle quali riprendono l'accesso veicolare e la zona adibita a parcheggio; la terza, invece, "posta all'interno, nell'atrio, riprende la porta d'ingresso della struttura" nonché l'area ove è installato il sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti che operano presso la struttura. A questo riguardo, nel corso degli accertamenti è stato dichiarato che "la AUSL si rende disponibile ad adottare gli opportuni provvedimenti [ ] mediante spostamento dell'apparecchio [di rilevazione delle presenze]" (cfr. verbale 21 settembre 2011); - le immagini sono visualizzate su un monitor e registrate (per un intervallo temporale non superiore alle 48 ore) su un hard disk collocati in una stanza alla quale può accedere solo personale autorizzato; - l'informativa agli interessati "viene resa mediante apposito cartello apposto sul pilastro d'ingresso della struttura"; VISTA la documentazione integrativa inviata dalla AUSL, dalla quale risulta che: - in un'informativa generalizzata relativa all'installazione del sistema di videosorveglianza, inviata alle rappresentanze sindacali, si è precisato che "l'area di videoripresa degli ingressi/corridoi include anche i punti di rilevazione delle presenze in servizio (orologi di timbratura)" (cfr. nota del 9 aprile 2010, in atti); - l'installazione del sistema di videosorveglianza ha formato oggetto di discussione con le rappresentanze sindacali nel corso degli incontri del 21 maggio 2010, dell'8, 9 e 23 giugno 2010 nonché del 30 giugno In quest'ultima occasione è stato verbalizzato che taluni dei rappresentanti sindacali "non dichiarano alcuna contrarietà all'implementazione del sistema di videosorveglianza" (cfr. verbali degli incontri in atti), senza tuttavia che risulti l'avvenuta stipulazione di un accordo tra le parti in conformità all'art. 4, comma 2, l. n. 300/1970; RILEVATO che l'area che ospita il sistema di rilevazione delle presenze situata in prossimità dell'accesso alla struttura è inquadrata dalla telecamera, con conseguente possibilità di riprendere e registrare l'attività dei lavoratori, mentre tale circostanza non risulta confermata in atti in relazione all'area esterna ripresa dalle restanti telecamere; RILEVATO quanto ribadito da questa Autorità nel menzionato provvedimento generale dell'8 aprile 2010, secondo cui nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, con la conseguenza che è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: "non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge)"; RITENUTO che la telecamera situata in prossimità del menzionato accesso alla struttura consente quindi il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori vietato dall'art. 4, l. n. 300/1970, la cui osservanza costituisce presupposto indefettibile per la liceità e correttezza del trattamento di dati personali, ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice (cfr., da ultimo, Provv.ti 10 e 17

16 16 novembre 2011, docc. web. nn e nonché nn e ; 14 aprile 2011, doc. web n ; v. altresì Cass., sez. lav., 17 luglio 2007, n ); CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il divieto del trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in caso di trattamento di dati illecito o non corretto; RITENUTO, pertanto, nelle more dello spostamento del menzionato sistema di rilevazione delle presenze in altra area non ripresa dal sistema di videosorveglianza secondo l'intendimento espresso nel corso degli accertamenti ispettivi dal rappresentante della AUSL e del perfezionamento delle procedure all'uopo previste dall'art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970 peraltro già intraprese, come evidenziato dai menzionati verbali di riunione acquisiti agli atti, ma che non risultano essere state portate a compimento con la conclusione di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, di dover disporre nei confronti dell'azienda il divieto del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza installato in corrispondenza dell'ingresso in cui è collocato il rilevatore di presenza dei lavoratori; RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice; RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili (cfr. Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2010, n ; Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2009, n ); VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE nei confronti della AUSL 11 Empoli: 1. dichiara illecito il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza che riprende l'area di accesso allo stabile in cui è installato il sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice; 2. dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, il divieto del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo di videosorveglianza nell'area in cui è installato il sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti, nelle more dello spostamento di quest'ultimo in altra area e del perfezionamento delle procedure all'uopo previste dall'art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970; 3. dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta

17 17 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 16 febbraio 2012 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Chiaravalloti IL SEGRETARIO GENERALE De Paoli Videosorveglianza: divieto del Garante nei confronti del Comune di Reggio Emilia Comando di Polizia municipale - 9 febbraio 2012 Registro dei provvedimenti n. 56 del 9 febbraio 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; ESAMINATA la documentazione in atti; VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); VISTO il provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010); VISTA la segnalazione inviata il 16 febbraio 2011 con cui si lamentava l'illiceità di un sistema di videosorveglianza presso il Comune di Reggio Emilia Comando di Polizia municipale, installato "al primo piano di uno stabile privato ove sono ubicati anche altri uffici privati ed abitazioni civili [ ] senza alcuna preventiva informativa e tutela sia per chi lavora per il Comando di P.M. sia per chiunque si trovi a passare nei corridoi di questi palazzi"; VISTE le dichiarazioni rese dal Comando di Polizia municipale, titolare del trattamento, con nota datata 12 maggio 2011, dalle quali risulta che: - l'installazione del sistema di videosorveglianza "si è resa necessaria a seguito di sporadici episodi di imbrattamento e di danneggiamento delle vetrate di accesso agli uffici del Comando"; - il sistema di controllo degli accessi con telecamere consente agli agenti addetti alla centrale operativa "di vedere le porte d'ingresso dell'immobile e, in particolare, gli ingressi al Comando, all'armeria ed ai garages dove sono parcheggiati i veicoli dell'amministrazione"; - il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, attivato nel 2003, è finalizzato a "garantire la massima sicurezza possibile, soprattutto in orario serale e notturno, sia degli operatori

18 18 impiegati in centrale operativa, sia dei locali dell'armeria del Corpo a fronte di eventuali illecite intrusioni da parte dei malintenzionati", che è quindi posto a presidio dell'"incolumità del personale e [dell']integrità dei beni di proprietà della Pubblica Amministrazione"; - "nessuna delle telecamere è installata a fini di verifica o controllo del personale dipendente" (circostanza ribadita nella successiva comunicazione del 30 settembre 2011); - nel mese di aprile del 2011 "si è provveduto [ ] a posizionare anche la segnaletica indicante che le singole zone sono videosorvegliate e che evidenzia la presenza del controllo accessi", secondo il modello allegato al provvedimento generale del Garante; - le immagini non formano, allo stato, oggetto di registrazione. RILEVATO che le telecamere installate risultano dislocate all'esterno del Comando, in corrispondenza degli accessi allo stesso e nei garages, nonché nel corridoio interno di accesso ai locali dell'armeria, aree presso le quali transitano anche i lavoratori, con conseguente possibilità di riprenderne l'attività, ancorché, a detta del titolare del trattamento, l'unica finalità perseguita sia quella sopra menzionata della tutela dell'incolumità personale e del patrimonio dell'amministrazione; RILEVATO che, in base agli elementi complessivamente acquisiti, non risulta che l'installazione delle menzionate videocamere sia avvenuta nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 4, comma 2, l. n. 300/1970; RILEVATO che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa e con esso le garanzie previste dall'art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 non viene meno in ragione della circostanza che lo stesso possa essere discontinuo (cfr. Cass., 6 marzo 1986, n. 1490), né per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell'esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211); RITENUTO, pertanto, che il trattamento di dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in esame, allo stato degli atti, non risulta lecito (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice; cfr. Provv.ti 1o novembre 2011, doc. web n e ; Provv. 17 novembre 2011 doc. web n ; 14 aprile 2011, doc. web n ; 24 giugno 2010, doc. web n ; 26 febbraio 2009, doc. web n ; v. altresì Cass., sez. lav., 17 luglio 2007, n ); CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il Garante ha il compito di disporre il divieto in caso di trattamento di dati illecito o non corretto; RITENUTO, nelle more dell'eventuale espletamento degli adempimenti previsti dal menzionato art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, di dover disporre nei confronti del Comune di Reggio Emilia Comando di Polizia municipale il divieto del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, invitando lo stesso ad adottare, medio tempore, adeguate misure alternative per garantire l'incolumità del personale operante presso il Comando e la salvaguardia del patrimonio, nonché la sicurezza dell'accesso ai locali destinati ad armeria; CONSIDERATO inoltre che, con riguardo al sistema di videosorveglianza, in funzione dal 2003 in base a quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'ente, solo nel 2011 sarebbe stata apposta la segnaletica recante l'informativa semplificata relativa al trattamento effettuato ora prevista al punto 3.1. del menzionato provvedimento dell'8 aprile 2010 (e già oggetto di prescrizione al punto 4 del

19 19 Provv. 29 novembre 2000, doc. web n , nonché al punto 3.1. del Provv. 29 aprile 2004, doc. web n ); RITENUTO, pertanto, rispetto a tale profilo di fare riserva circa la contestazione della violazione di cui agli artt. 13 e 161 del Codice; RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice; RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili (cfr. Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2010, n ; Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2009, n ); VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE nei confronti del Comune di Reggio Emilia Comando di Polizia municipale: 1. dichiara illecito il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice; 2. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, nelle more dell'espletamento delle procedure all'uopo previste dall'art. 4 della legge n. 300/1970, vieta il trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza, invitando lo stesso ad adottare, medio tempore, adeguate misure alternative per garantire l'incolumità del personale operante presso il Comando e la salvaguardia del patrimonio, nonché la sicurezza dell'accesso ai locali destinati ad armeria; 3. dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 9 febbraio 2012 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Chiaravalloti

20 20 IL SEGRETARIO GENERALE De Paoli No alla webcam in negozio senza tutele per i lavoratori - 10 giugno 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); VISTO il provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004 in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza, recentemente sostituito dal provvedimento generale dell'8 aprile 2010 (in doc. web n ); ESAMINATA la documentazione in atti; VISTA la segnalazione inviata in data 29 settembre 2009 dalla sig.ra Fiorella Vaccaro, avente ad oggetto l'installazione, presso due distinti punti vendita siti in Maida e Soverato (CZ) e gestiti dalla ditta individuale Irene Curcio (in favore della quale la segnalante ha in passato operato in qualità di dipendente), di una webcam in asserita violazione della disciplina di protezione dei dati personali e della pertinente normativa di settore in tema di controlli a distanza sull'attività dei lavoratori (art. 4, legge n. 300/1970); VISTE le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti in loco in data 26 gennaio 2010, per conto del "Nucleo speciale privacy" della Guardia di finanza, su delega di questa Autorità; VISTO che presso il punto vendita ubicato in Maida risulta predisposto un impianto per il quale non sono state espletate le procedure previste dall'art. 4, comma 2 della l. n. 300/1970, perché ancora "non [ ] entrato in funzione"; VISTO che, al contrario, presso il punto vendita di Soverato è già stata "messa in funzione da circa un anno" una webcam, "in grado di riprendere l'intera sala destinata ad esposizione e vendita"; PRESO ATTO che, in base alle dichiarazioni rese dalla titolare anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 del Codice, "l'impianto di videosorveglianza [presso il punto vendita di Soverato] è stato posto in essere esclusivamente ai fini di sicurezza" (dato anche il contesto territoriale di riferimento) e che lo stesso funge altresì da "deterrente [ ] contro eventuali furti da parte dei clienti", peraltro già verificatisi in passato; VISTE le precisazioni rese in relazione alle "modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge nr. 300/1970", con specifico riferimento al fatto che alle singole dipendenti di volta in volta succedutesi presso il punto vendita di Soverato è stata "sempre rappresentat[a] la presenza della videocamera e le finalità di sicurezza cui [la stessa] era destinata", e che a ciò è sempre seguita l'acquisizione di un "consenso orale" da parte di costoro; PRESO ATTO che la webcam, secondo quanto dichiarato, verrebbe "accesa sporadicamente", prevalentemente "nei giorni in cui [la titolare non è] presente presso [ ] il punto vendita";

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