Decreto dirigente struttura 10 gennaio n. 76 Regime quote latte - Modifica per errore materiale del decreto del 23 dicembre

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1 Anno XLIV N. 012 Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, Milano Direttore resp.: Marco Pilloni Redazione: tel. 02/6765 int ; burl@regione.lombardia.it 3 Serie Ordinaria - Mercoledì 15 gennaio 2014 BOLLETTINO UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI Seduta di Giunta regionale n. 43 del 10 gennaio 2014 Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n al n. 1223) Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n al n. 1228) Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n al n. 1236) Deliberazione Giunta regionale 10 gennaio n. X/1210 Approvazione dello schema di convenzione per l avvalimento dei consorzi di bonifica mantovani Garda-Chiese e Territori del Mincio per la gestione dei corsi d acqua del reticolo principale che insistono sul comprensorio dei consorzi Deliberazione Giunta regionale 10 gennaio n. X/1214 Adozione del piano regionale della mobilità ciclistica (articoli 1 e 2 della l.r. 7/2009 Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica ) e presa d atto dei relativi documenti previsti dalla procedura di valutazione ambientale strategica/ valutazione di incidenza Deliberazione Giunta regionale 10 gennaio n. X/1216 Aggiornamento della disciplina regionale per l efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici Deliberazione Giunta regionale 10 gennaio n. X/1217 Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/ Deliberazione Giunta regionale 10 gennaio n. X/1218 Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della valle del torrente Guisa, nei comuni di Arese, Bollate e Garbagnate Milanese (MI). Proponente: Expo 2015 s.p.a. - Milano. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 e manifestazione di favorevole volontà d intesa ai sensi del d.p.r. 383/ Deliberazione Giunta regionale 10 gennaio n. X/1219 Schema di protocollo di intesa per l attuazione di interventi integrati di bonifica e di riqualificazione ambientale dell area ex Ghiraf nel comune di Annicco Deliberazione Giunta regionale 10 gennaio n. X/1224 Nomina dei componenti della commissione di controllo delle aziende di servizi alla persona D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta regionale D.G. Agricoltura Decreto dirigente struttura 10 gennaio n. 76 Regime quote latte - Modifica per errore materiale del decreto del 23 dicembre D.G. Infrastrutture e mobilità Decreto dirigente struttura 19 dicembre n Approvazione in linea tecnica ed economica del progetto definitivo degli interventi per l accessibilità e la messa a standard della stazione di Grandate Breccia sulla linea ferroviaria regionale Saronno Como D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile Decreto dirigente struttura 30 dicembre n Concessione di proroga alla società Moto Italia s.r.l., con sede in via Nino Bixio, 8, nel comune di Biandronno (VA), per la presentazione del progetto di bonifica delle acque di falda al 31 settembre Decreto dirigente struttura 9 gennaio n. 54 Ripristino dell impianto idroelettrico dell ex cartiera Villa sul fiume Lambro, in comune di Briosco (MB). Proponente: società Casiraghi s.r.l.. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/

2 2 Bollettino Ufficiale C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI Seduta di Giunta regionale n. 43 del 10 gennaio 2014 Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n al n. 1223) B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE PRESIDENZA A A1 - PRESIDENZA A (Relatore il Presidente Maroni) APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L AVVALIMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA MANTOVANI «GAR- DA-CHIESE» E «TERRITORI DEL MINCIO» PER LA GESTIONE DEI CORSI D ACQUA DEL RETICOLO PRINCIPALE CHE INSISTONO SUL COM- PRENSORIO DEI CONSORZI DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, LEGISLATIVO, ISTITUZIONALE E CONTROLLI AA01 - AVVOCATURA (Relatore il Presidente Maroni) COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSI- GLIO DI STATO PER L OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 4574/13 RESA DAL C.D.S. NEL GIUDIZIO PROMOSSO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 1083/12 CONCERNENTE IL DINIEGO DEL DIRITTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER PRESTA- ZIONI DI MEDICINA SPECIALISTICA IN REGIME DI ACCREDITAMEN- TO. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI RAFFAELA SCHIENA E PIO DARIO VIVONE DELL AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 845/13) DIREZIONE GENERALE H SALUTE (Relatore il Vice Presidente Mantovani) H131 - RAPPORTI ISTITUZIONALI, GIURIDICO-LEGISLATIVO, PERSO- NALE E MEDICINA CONVENZIONATA TERRITORIALE APPROVAZIONE PREINTESA SULL ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA MEDICINA GENERALE ANNO 2014 DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA (Relatore l assessore Fava) M133 - SVILUPPO DI INNOVAZIONE, COOPERAZIONE E VALORE DELLE PRODUZIONI APPROVAZIONE DEL «PROGRAMMA REGIONALE DI RICER- CA IN CAMPO AGRICOLO E FORESTALE » DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ (Relatore l assessore Del Tenno) S130 - INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI ADOZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA MOBILITÀ CICLI- STICA (ARTICOLI 1 E 2 DELLA L.R. 7/2009 «INTERVENTI PER FAVORI- RE LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA») E PRESA D ATTO DEI RELATIVI DOCUMENTI PREVISTI DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIO- NE AMBIENTALE STRATEGICA/VALUTAZIONE DI INCIDENZA S132 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PER LA NAVIGAZIONE E LO SVILUPPO TERRITORIALE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO CONSER- VATIVO E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEI NAVIGLI MAR- TESANA E BEREGUARDO DI CUI ALL ADP «PIA NAVIGLI» (ID. V15 E V17). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE (Relatore l assessore Terzi) T131 - ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA REGIONALE PER L EF- FICIENZA E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E CRI- TERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE BIOCLIMATICA DELLE SERRE E DELLE LOGGE, AL FINE DI EQUIPARARLE A VOLUMI TECNICI T132 - QUALITÀ DELL ARIA, EMISSIONI INDUSTRIALI E RUMORE SEMPLIFICAZIONE DEI CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE D IMPATTO ACUSTICO DEI CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI. MODIFICA ED INTEGRA- ZIONE DELL ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONA- LE 8 MARZO 2002, N. VII/8313 T133 - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VALLE DEL TORRENTE GUISA, NEI COMUNI DI ARESE, BOLLATE E GARBAGNATE MILANESE (MI). PROPONENTE: EXPO 2015 S.P.A. - MILANO. PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E DELLA L.R. 5/2010 E MANIFESTAZIONE DI FAVO- REVOLE VOLONTÀ D INTESA AI SENSI DEL D.P.R. 383/1994 T135 - ATTIVITÀ ESTRATTIVE, RIFIUTI E BONIFICHE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER L ATTUAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI BONIFICA E DI RIQUALIFICAZIONE AM- BIENTALE DELL AREA EX GHIRAF NEL COMUNE DI ANNICCO DIREZIONE GENERALE U CASA, HOUSING SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ (Relatore l assessore Bulbarelli) U130 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE ABITATIVE AUTORIZZAZIONE ALL ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL ERP DI UN ALLOGGIO DEL COMUNE DI OPERA (ART. 26, C. 1 R.R. 1/2004 MODIFICATO DAL R.R. 3/2011) DETERMINAZIONI IN MERITO AL SECONDO PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ED AL RELATIVO PIANO DI REINVESTIMENTO DEI PROVENTI - (TITOLO IV - CAPO I L.R. 27/2009) DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO (Relatore l assessore Beccalossi) Z131 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA COMUNE DI INVERIGO (CO) - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005) Z1 PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO (Relatore il Vice Presidente Mantovani) AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA L AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OF- TALMICO» E L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LA SCUO- LA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA (ART. 18, C. 6, L.R. N. 33/2009) Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n al n. 1228) A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, LEGISLATIVO, ISTITUZIONALE E CONTROLLI (Relatore il Presidente Maroni) NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CON- TROLLO DELLE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE PRESIDENZA A A1 - PRESIDENZA A (Relatore il Presidente Maroni) PRESA D ATTO RIMODULAZIONE ECONOMIE DELL ACCOR- DO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, LEGISLATIVO, ISTITUZIONALE E CONTROLLI AA01 - AVVOCATURA (Relatore il Presidente Maroni) INTEGRAZIONE DELL INCARICO CONFERITO CON D.G.R. X/739 DEL 27 SETTEMBRE COSTITUZIONE DI PARTE CI- VILE NEL PROC. PEN /13 R.G.N.R. MOD. 21 PROMOSSO DAL- LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO (Relatore l assessore Beccalossi) Z131 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

3 Bollettino Ufficiale COMUNE DI PASPARDO (BS) - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005) COMUNE DI OLGIATE COMASCO (CO) - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COM- MA 8, L.R. N. 12/2005) Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n al n. 1236) PRESA D ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE MARONI AVENTE OGGETTO: «COMITATO REGIONALE PER LA TRA- SPARENZA DEGLI APPALTI E SULLA SICUREZZA DEI CANTIERI PIANO DI LAVORO PER L ANNO 2014» PRESA D ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE MARONI AVENTE OGGETTO: «WORLD EXPO TOUR» PRESA D ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDEN- TE MARONI AVENTE OGGETTO: «WORLD EXPO TOUR - TAPPA DI BARCELLONA» PRESA D ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE MARONI AVENTE OGGETTO: «LET EXPO LOMBARDIA EXPO TOUR - FEBBRAIO MARZO 2015» PRESA D ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE MARONI AVENTE OGGETTO: «CENTRO INTERNAZIONALE DI DOCU- MENTAZIONE E STUDIO SULLE NORME E LE POLITICHE PUBBLICHE IN MATERIA DI ALIMENTAZIONE» PRESA D ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL ASSESSORE APREA AVENTE OGGETTO: «AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DERO- GA: PROROGA DELL ACCORDO QUADRO REGIONALE» PRESA D ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ASSESSORI FAVA, GARAVAGLIA E VICE PRESIDENTE MANTOVANI AVENTE OG- GETTO: «STATO DI AVANZAMENTO DELLE INIZIATIVE DIRETTE ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E TAGLIO DEI COSTI BURO- CRATICI A CARICO DELLE IMPRESE AGRICOLE» PRESA D ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL ASSESSORE BECCALOSSI AVENTE OGGETTO: «ANDAMENTO DELLA PREDISPOSI- ZIONE DEI PGT IN RELAZIONE ALLE «DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE» INTRODOTTE DALLA L.R. 1 DEL 4 GIUGNO 2013»

4 4 Bollettino Ufficiale D.g.r. 10 gennaio n. X/1210 Approvazione dello schema di convenzione per l avvalimento dei consorzi di bonifica mantovani Garda-Chiese e Territori del Mincio per la gestione dei corsi d acqua del reticolo principale che insistono sul comprensorio dei consorzi Premesso che: LA GIUNTA REGIONALE l art. 3, comma 108, lettera i), della l.r. 1/2000 stabilisce che «è di competenza regionale l individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica»; la d.g.r. n. X/883 del 31 ottobre 2013, «Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico», all Allegato A «Individuazione del reticolo idrico principale» ha definito l elenco dei corsi d acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Principale; con l art. 1 della l.r. 30/2006 è stato istituito il Sistema Regionale e, negli allegati A1 e A2 della medesima legge, sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono, tra i quali sono compresi i Consorzi di Bonifica; ai sensi dell art. 1, comma 1 ter, della l.r. 30/2006, i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema Regionale; ai sensi dell art. 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006, le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2 della medesima legge, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale; Visto che: nel mese di giugno 2013 si è concluso il biennio di sperimentazione con cui ERSAF ha svolto, in regime di Convenzione con Regione Lombardia, attività di gestione nell ambito di servizi al territorio comprendenti la difesa suolo, la polizia idraulica, i servizi di pronto intervento sul reticolo principale regionale; al termine della sperimentazione, con deliberazione n. X/383 del 12 luglio 2013, la Giunta regionale ha definito la riallocazione in capo ai Dirigenti delle Sedi territoriali regionali delle attività gestionali oggetto della sperimentazione con ERSAF, disponendo anche una verifica dei risultati per individuare i criteri e le modalità più adeguate all esercizio delle funzioni; la sperimentazione ha confermato ed evidenziato carenze nella dotazione di personale e di professionalità tecniche di alcune Sedi territoriali regionali; in particolare la Sede territoriale di Mantova dispone di professionalità che possono garantire il processo di accompagnamento ai consorzi e la conclusione del procedimento tecnico/amministrativo, ma non sono in numero adeguato per il presidio e la gestione sul territorio delle attività di polizia idraulica; è in corso la definizione di una legge regionale in materia di difesa del territorio che ha l obiettivo di una revisione del sistema di governance della difesa del suolo e dei corsi d acqua del reticolo regionale, precisando le funzioni di tutti i soggetti competenti sui corsi d acqua del territorio della Lombardia; nel territorio mantovano il reticolo idrico principale e il reticolo idrico per la bonifica e l irrigazione sono strettamente interconnessi e i Consorzi di bonifica svolgono storicamente una funzione unitaria di gestione al fine di mantenere in efficienza il delicato equilibrio fra corsi naturali e canali irrigui; la d.g.r. n. X/883 del 31 ottobre 2013 «Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico» citata, al punto 6 del dispositivo, prevede di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l approvazione dello schema di convenzione con i Consorzi di bonifica dei quali si renda opportuno avvalersi, ai fini di una migliore organizzazione e funzionalità, per la manutenzione di corsi d acqua del reticolo idrico principale che insistono sul loro comprensorio; i corsi d acqua del Reticolo Idrico Principale riportati negli elenchi A e B allegati alla Convenzione insistono sui comprensori del Consorzio di Bonifica Garda Chiese e del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio; Richiamata la Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19, «Disposizioni per l attuazione della programmazione economicofinanziaria regionale, ai sensi dell art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Collegato 2014», che all art. 9 modifica l art. 80 della legge regionale n. 31/2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e s.m. e prevede: «6 bis. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con la Regione per la gestione del reticolo idrico principale; 6 ter. Alle spese derivanti dall attuazione delle convenzioni di cui al comma 6bis la Regione fa fronte con le disponibilità presenti sul bilancio regionale alla missione 16 programma 01 fino ad un importo massimo di ,00 per le opere di manutenzione ordinaria. Qualora il reticolo idrico principale di cui alla convenzione del comma 6 bis sia strettamente connesso con la rete di bonifica, trova applicazione il regime delle opere pubbliche di bonifica, fermi rimanendo a carico della regione anche gli oneri per la somma urgenza e quelli per la manutenzione straordinaria. 6 quater. Entro dodici mesi dall entrata in vigore della legge recante (Disposizioni per l attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» Collegato 2014), la Giunta regionale definisce i criteri e gli indirizzi per la determinazione dei contributi di cui al comma 6 ter, tenuto conto anche dei limiti delle disponibilità presenti sul bilancio regionale per le medesime finalità; Ritenuto di avvalersi, ai fini di una migliore organizzazione e funzionalità e tenuto conto della specificità del territorio e del reticolo idrico mantovano, della collaborazione e delle competenze del Consorzio di Bonifica Garda Chiese e del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio per la gestione delle attività di polizia Idraulica e la manutenzione ordinaria dei corsi d acqua riportati negli elenchi A e B allegati alla convenzione; A maggioranza dei voti espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare lo schema di Convenzione per l avvalimento dei Consorzi di bonifica mantovani Garda Chiese e Territori del Mincio nella gestione dei corsi d acqua del reticolo principale che insistono sul comprensorio dei consorzi, riportati negli elenchi A e B allegati (omissis) e parte integrante della Convenzione; 2. di stabilire che la Direzione Generale Territorio e Urbanistica provvederà a versare ai Consorzi di bonifica mantovani Garda Chiese e Territori del Mincio, per le spese di manutenzione ordinaria, una somma da stabilire annualmente sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale e dei fabbisogni, fino ad un importo massimo di ,00, a valere sul cap del bilancio 2014; 3. di dare mandato al Dirigente della Sede territoriale regionale di Mantova di sottoscrivere la Convenzione con i Consorzi di bonifica mantovani Garda Chiese e Territori del Mincio; 5. di disporre la pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Marco Pilloni

5 Bollettino Ufficiale 5 ALLEGATO SCHEMA DI CONVENZIONE tra LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA E I CONSORZI DI BONIFICA L anno, il giorno del mese di, negli Uffici della Regione, siti in, via Tra la Giunta regionale della Lombardia, di seguito semplicemente Regione Lombardia, codice fiscale n , nella persona del Dirigente della Sede Territoriale di Mantova, Sig., autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del e il Consorzio di Bonifica, codice fiscale, con sede in, via, di seguito semplicemente il Consorzio di Bonifica, nella persona del Presidente pro tempore, Sig., a ciò incaricato con deliberazione del C.d.A. n. del VISTI: - il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii; - la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»; - il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; - la direttiva Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all interno delle fasce A e B, approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 1999 del Comitato istituzionale dell Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006; - la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ; - la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria Testo unico della disciplina dei tributi regionali ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l imposta sulle concessioni per l occupazione e l uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato; - l art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, Disposizioni legislative per l attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007 ; - la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale ; - l art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale ; - la D.G.R. n. X/883 del Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico ; PREMESSO CHE: - l art. 3, comma 108, lettera i), della l.r. 1/2000 stabilisce che «è di competenza regionale l individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica»; - con la D.G.R. n. X/883 del , Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico, all Allegato A - «Individuazione del reticolo idrico principale» è stato definito l elenco dei corsi d acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Principale; - con l art. 1 della l.r. 30/2006 è stato istituito il Sistema Regionale e, negli allegati A1 e A2 della medesima legge, sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono, tra i quali sono compresi i Consorzi di Bonifica; - ai sensi dell art. 1, comma 1 ter, della l.r. 30/2006, i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema Regionale; - ai sensi dell art. 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006, le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2 della medesima legge, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale; DATO ATTO CHE: - nel mese di giugno 2013 si è concluso il biennio di sperimentazione con cui ERSAF ha svolto, in regime di Convenzione con Regione Lombardia, attività di gestione nell ambito di servizi al territorio comprendenti la difesa suolo, la polizia idraulica, i servizi di pronto intervento sul reticolo principale regionale; - al termine della sperimentazione, con Deliberazione n. X/383 del , la Giunta regionale ha definito la riallocazione in capo ai Dirigenti delle Sedi territoriali regionali delle attività gestionali oggetto della sperimentazione con ERSAF, disponendo anche una verifica dei risultati per individuare i criteri e le modalità più adeguate all esercizio delle funzioni;

6 6 Bollettino Ufficiale - la sperimentazione ha confermato ed evidenziato carenze nella dotazione di personale e di professionalità tecniche di alcune Sedi territoriali regionali; in particolare la sede territoriale di Mantova dispone di professionalità che possono garantire il processo di accompagnamento ai consorzi e la conclusione del procedimento tecnico/amministrativo, ma non sono in numero adeguato per il presidio e la gestione sul territorio delle attività di polizia idraulica; - nel territorio mantovano il reticolo idrico principale e il reticolo idrico per la bonifica e l irrigazione sono strettamente interconnessi e i Consorzi di bonifica svolgono storicamente una funzione unitaria di gestione al fine di mantenere in efficienza il delicato equilibrio fra corsi naturali e canali irrigui; CONSIDERATO CHE: - i corsi d acqua del Reticolo Idrico Principale riportati nell elenco allegato, parte integrante della presente convenzione, insistono sul comprensorio del Consorzio di Bonifica ; - Regione Lombardia ritiene opportuno, tenuto conto della specificità del territorio e del reticolo idrico mantovano e ai fini di una migliore organizzazione e funzionalità, avvalersi del Consorzio di Bonifica per la gestione delle attività di polizia Idraulica e la manutenzione ordinaria dei corsi d acqua riportati nell elenco allegato, parte integrante della presente convenzione; RICHIAMATA la legge regionale n. 31/2008 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale che, all art. 80 prevede: 6 bis. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con la Regione per la gestione del reticolo idrico principale. 6 ter. Alle spese derivanti dall attuazione delle convenzioni di cui al comma 6 bis la Regione fa fronte con le disponibilità presenti sul bilancio regionale missione 16 programma 01 fino ad un importo massimo di ,00 per le opere di manutenzione ordinaria. Qualora il reticolo idrico principale di cui alla convenzione del precedente comma sia strettamente connesso con la rete di bonifica, trova applicazione il regime delle opere pubbliche di bonifica, fermi rimanendo a carico della regione anche gli oneri per la somma urgenza e quelli per la manutenzione straordinaria. 6 quater. Entro dodici mesi dall entrata in vigore della legge Disposizioni per l attuazione della programmazione economicofinanziaria regionale, ai sensi dell art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Collegato 2014, la giunta regionale definisce i criteri e gli indirizzi per la determinazione dei contributi di cui al comma 6 ter, tenuto conto anche dei limiti delle disponibilità presenti sul bilancio regionale per le medesime finalità. Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Premesse 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare nel Consorzio di Bonifica, nel seguito Consorzio di Bonifica, la struttura di cui Regione Lombardia si avvale per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4. Articolo 2 Oggetto 1. La presente Convenzione individua e disciplina le attività per le quali la Regione Lombardia si avvale del Consorzio di Bonifica sui corsi d acqua dell elenco allegato, regolando condizioni e modalità di esecuzione. Articolo 3 Durata e rinnovo 1. La presente Convenzione ha durata di un anno e, in mancanza di disdetta da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza, si riterrà rinnovata per ugual periodo di un anno alle medesime condizioni. 2. In caso di gravi inadempimenti degli obblighi derivanti dalla presente convenzione da parte del Consorzio di Bonifica, Regione Lombardia si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta. 1. Il Consorzio di Bonifica si impegna a: Articolo 4 Attività del Consorzio di Bonifica - gestire, sui corsi d acqua dell elenco allegato, l esecuzione della necessaria manutenzione ordinaria, nell ambito dei fini istituzionali propri e di quelli di Regione Lombardia, al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dai predetti corsi d acqua; - supportare il Dirigente della Sede Territoriale per l attività di istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di

7 Bollettino Ufficiale 7 beni del demanio idrico relative ai corsi d acqua dell allegato elenco, provvedendo anche a calcolare l importo dei canoni dovuti e trasmettere quindi a Regione Lombardia Sede di Mantova, le risultanze di tale attività attraverso relazione istruttoria affinché quest ultima possa concludere il procedimento; - supportare il Dirigente della Sede Territoriale per l attività di istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime dei corsi d acqua ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività a Regione Lombardia Sede di Mantova mediante adeguata relazione istruttoria, affinché quest ultima possa concludere il procedimento; - supportare il Dirigente della Sede Territoriale per l attività di ricognizione e vigilanza sui corsi d acqua dell allegato elenco per reprimere e sanzionare l abusivismo e servitù passive di ogni sorta, nell interesse dell integrità della proprietà demaniale e del buon regime del corso d acqua; - supportare il servizio di pronta reperibilità con personale specializzato, per l attività di ricognizione dei corsi d acqua di cui alla presente convenzione, in occasione dello stato di emergenza per eventi alluvionali; - comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico di Regione Lombardia; - trasmettere a Regione Lombardia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate; - fornire a Regione Lombardia, se richiesto, dati e informazioni sull avanzamento delle attività. 2. Nell espletamento delle attività sopra menzionate il Consorzio di Bonifica dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia anche con specifico riferimento al D.Lgs. 152/2006 e, in particolare, applicare quanto disposto con la DGR n. X/883 del e successive modificazioni. Articolo 5 Funzioni Regione Lombardia 1. Regione Lombardia rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sui corsi d acqua dell allegato elenco ed è, quindi, l unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze; 2. Regione Lombardia rimane altresì titolare delle funzioni relative alla riscossione ordinaria, alla emissione delle ordinanze-ingiunzioni riferite alle violazioni di polizia idraulica per mancati o insufficienti pagamenti, nonché alla ricezione degli scritti difensivi inviati dai contravventori e all audizione dei contravventori stessi; 3. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti i corsi d acqua dell elenco allegato saranno riscossi ed introitati da Regione Lombardia; 4. La Direzione Generale Territorio Urbanistica e Difesa del suolo provvederà a versare al Consorzio di Bonifica una somma, da stabilire annualmente sulla base dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e dei fabbisogni, per le spese di manutenzione ordinaria; 5. In qualità di Autorità idraulica, Regione Lombardia, che si avvale del Consorzio di Bonifica, vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire indirizzi per l esercizio delle attività ad esso affidate; 6. Regione Lombardia provvede all esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, di urgenza e di somma urgenza. Articolo 6 Collegamenti telematici 1. Regione Lombardia mette a disposizione del Consorzio di Bonifica le funzionalità del sistema informativo regionale. Tali funzionalità consentono di: - inserire/modificare le informazioni anagrafiche relative ai soggetti concessionari; - inserire/modificare le informazioni tecniche relative alle opere o usi oggetto di concessione; - visualizzare le informazioni sullo stato dei pagamenti relativi ai soggetti contribuenti. 2. Le funzionalità descritte saranno attive limitatamente alle sole pratiche relative ai corsi d acqua dell allegato elenco. 3. Dal punto di vista tecnologico l accesso al sistema avviene in modalità web tramite il canale sicuro della RRL (Rete Regionale Lombarda). Articolo 7 Patto di riservatezza e trattamento dati personali 1. Ai sensi dell art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Consorzio di Bonifica, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta la Giunta regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore. 2. ll Consorzio di Bonifica: - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all applicazione del Codice per la protezione dei dati personali; - si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari; - si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell allegato al d.s.g. n del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate; - si impegna a nominare, ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro

8 8 Bollettino Ufficiale specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato; - si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento; - si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la protezione dei dati personali ; - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente Regione Lombardia in caso di situazioni anomale o di emergenze; - si impegna a consentire l accesso di Regione Lombardia o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all applicazione delle norme di sicurezza adottate. Articolo 8 Modalità di coordinamento e controllo 1. In attuazione della presente convenzione la Sede Territoriale di Mantova assicura al Consorzio un costante rapporto funzionale e di collaborazione; 2. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare; 3. Il Consorzio opera in stretto raccordo con la Sede Territoriale per il corretto svolgimento delle attività oggetto della convenzione assicurando anche il raccordo con le Direzione Generali competenti, con gli Enti Locali e con gli altri Soggetti del territorio; 4. Il Consorzio se richiesto fornisce con tempestività dati e informazioni sull avanzamento dell attività. Articolo 9 Rinuncia, modifiche. 1. Nel corso di validità della Convenzione l eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all altra almeno con 60 giorni di anticipo dalla sua decorrenza. 2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo. Articolo 10 Definizione delle controversie 1. Le eventuali controversie relative all interpretazione o all esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa. Letto, confermato e sottoscritto., il Per il Consorzio di Bonifica Il Presidente Per Regione Lombardia Il dirigente della STER di Mantova

9 Bollettino Ufficiale 9 D.g.r. 10 gennaio n. X/1214 Adozione del piano regionale della mobilità ciclistica (articoli 1 e 2 della l.r. 7/2009 Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica ) e presa d atto dei relativi documenti previsti dalla procedura di valutazione ambientale strategica/ valutazione di incidenza LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 30 aprile 2009, n. 7 «Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica» ed in particolare l art. 2, concernente il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, in base al quale il predetto Piano: individua il sistema ciclabile di scala regionale; è elaborato attraverso forme di concertazione con Province, Comuni, Enti gestori dei Parchi regionali e locali, Comunità montane, sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l utilizzo della bicicletta; è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ed è aggiornato di norma ogni tre anni; Richiamate: la d.g.r.l. 8 agosto 2003, n. 7/14106 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/ CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza» e s.m.i.; la d.g.r.l. 26 novembre 2008, n. 8/ «Modalità per l attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale» e s.m.i.; la d.g.r.l. 10 novembre 2010, n. 761 «Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi- VAS (art.4, l.r.12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r.l. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971»; Dato atto che, in coerenza con la normativa e i provvedimenti sopra citati, la Giunta Regionale ha avviato l attività di redazione del «Piano Regionale della Mobilità Ciclistica» (PRMC) espletando i passaggi sotto indicati: l Informativa in Giunta, del 27 luglio 2011, del Presidente di concerto con l Assessore alle Infrastrutture e Mobilità «Attuazione della legge regionale 7/2009 «Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica»: Piano Regionale della Mobilità Ciclistica»; la Comunicazione di Giunta - d.g.r.l. IX/2196 del 4 agosto del Presidente di concerto con l Assessore alle Infrastrutture e Mobilità «Attuazione della Legge Regionale 7/2009 «Interventi per favorire la mobilità ciclistica: Piano Regionale della Mobilità Ciclistica»; la d.g.r. IX/3549 del 30 maggio 2012 «Approvazione dello schema di convenzione relativo alla collaborazione per progetti di monitoraggio della ciclabilità e per il supporto nella redazione e diffusione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica». La convenzione è stata sottoscritta in data 14 giugno 2012 con la Federazione Italiana Amici della Bicicletta (F.I.A.B. Onlus); il Workshop (20 luglio 2012) «Piano regionale della mobilità ciclistica: a che punto siamo» i cui atti sono stati pubblicati sul sito web della D.G. Infrastrutture e Mobilità; la d.g.r. IX/4752 del 23 gennaio Presa d atto della comunicazione del Presidente di concerto con l Assessore alle Infrastrutture e Mobilità «Stato di attuazione delle politiche regionali a chiusura della IX Legislatura - Mobilità dolce»; la d.g.r. IX/4849 del 13 febbraio 2013 «Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano regionale della Mobilità», con la quale sono state individuate: l Autorità Procedente, D.G. Infrastrutture e Mobilità, U.O. Infrastrutture viarie e aeroportuali, di Regione Lombardia; l Autorità Competente, D.G. Territorio e Urbanistica, Struttura Strumenti per la pianificazione, di Regione Lombardia (oggi D.G. Territorio e Urbanistica U.O. Strumenti per il governo del territorio Struttura Fondamenti, Strategie per il governo del territorio e VAS); Dato atto altresì che: la Regione Lombardia ha provveduto, a seguito della deliberazione IX/4849, sopra richiamata, alla pubblicazione dell avviso di avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi n. 9 del 27 febbraio 2013, sul sito web S.I.V.A.S. all indirizzo sivas/ e sul sito web di Direzione, lombardia.it, nella sezione dedicata alla mobilità ciclistica; con il decreto dirigenziale n del 15 marzo 2013, sono stati individuati, per il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica»: i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati; i soggetti e i settori del pubblico interessati all iter decisionale,e sono state definite le modalità di informazione e comunicazione; Considerato che: la «Proposta del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica», redatta dalla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, comprendente: documento di Piano; rete ciclabile regionale; schede descrittive dei percorsi con relativa cartografia in scala 1:50.000, ha costituito - congiuntamente alla documentazione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed alla Valutazione di Incidenza (VIC), pubblicati sui siti sopra richiamati - la base documentale a supporto della partecipazione e del confronto durante la messa a punto degli elaborati di Piano; la fase di partecipazione e di confronto, nell ambito della procedura di VAS, ha avuto avvio in data 30 maggio 2013 (1a Conferenza di Valutazione e il 1 Forum pubblico) e si è conclusa in data 15 ottobre 2013 (2 a Conferenza di Valutazione e il 2 Forum pubblico); a seguito delle osservazioni pervenute dai soggetti coinvolti, si è provveduto a valutare tali contributi e ad integrare/modificare la proposta di Piano Regionale della Mobilità Ciclistica; ai sensi dell art. 2 della l.r. 7/2009 e sulla base dei passaggi sopra indicati è stato elaborato il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica costituito dai seguenti elaborati: documento di Piano; allegato 1 - Rete ciclabile regionale; allegato 2 - Schede descrittive dei percorsi; allegato 3 - Itinerari di riferimento per la definizione dei percorsi ciclabili di interesse regionale in scala 1:50.000; a seguito della procedura VAS e VIC sono stati prodotti, contestualmente alla revisione dei documenti costituenti il Piano Regionale della Mobilità Ciclisti, i seguenti elaborati: rapporto Ambientale; sintesi non tecnica; studio di Incidenza con i relativi allegati: o analisi dei siti di Rete Natura 2000; o stralci Cartografici; o abaco delle buone pratiche; Dato atto del decreto della Struttura Valorizzazione Aree Protette e Biodiversità del 27 novembre 2013 n con cui si esprime, ai sensi dell art. 5 del d.p.r. 357/97, valutazione di incidenza positiva sull integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 e sull integrità della Rete Ecologica Regionale del PRMC, ferme restando le prescrizioni in esso contenute; Visto il parere motivato formulato dall Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica di concerto con l Autorità Procedente formulato con decreto n del 17 dicembre 2013; Dato atto della Dichiarazione di Sintesi formulata dall Autorità Procedente D.G. Infrastrutture e Mobilità, in cui viene dato conto del percorso di VAS, di come sono state analizzati gli aspetti che producono riflessi sulle componenti ambientali, di come sono state recepite le prescrizioni indicate nel parere VIC e nel Parere Motivato; Visto la d.c.r. X/78 del 9 luglio 2013 avente ad oggetto «Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura» e, in partico-

10 10 Bollettino Ufficiale lare, il Risultato atteso Area Territoriale, Missione 10 e Programma 5 «Sviluppo della mobilità ciclistica»; A voti unanimi, espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di adottare, ai sensi dell art. 2 della l.r. 7/2009, il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, costituito dai seguenti elaborati, che si allegano e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: documento di Piano (Allegato A)(omissis); allegato 1 - Rete ciclabile regionale(omissis); allegato 2 - Schede descrittive dei percorsi(omissis); allegato 3 - Itinerari di riferimento per la definizione dei percorsi ciclabili di interesse regionale in scala 1:50.000(omissis); 2. di dare atto degli elaborati sviluppati nell ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza del PRMC, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: rapporto Ambientale (Allegato B)(omissis); sintesi non tecnica (Allegato B1)(omissis); studio di Incidenza (Allegato C) con i relativi allegati (omissis): analisi dei siti di Rete Natura 2000 (Allegato C1) (omissis); stralci Cartografici (Allegato C2) (omissis); abaco delle buone pratiche (Allegato C3) (omissis); 3. di dare atto della Dichiarazione di Sintesi (Allegato D)(omissis), redatta a cura dell Autorità Procedente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 4. di trasmettere gli elaborati del Piano (punto 1) e la documentazione indicata ai punti 2 e 3, alla Commissione Consiliare competente per la formulazione del parere di cui all art. 2, comma 4 della l.r. 7/2009; 5. di disporre la pubblicazione del testo della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 6. di disporre il deposito di tutti gli elaborati indicati ai punti 1, 2 e 3 della presente delibera, presso gli uffici della Giunta Regionale Direzione Infrastrutture e Mobilità e di disporre la loro pubblicazione sul sito web SIVAS e su quello della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità. II segretario: Marco Pilloni

11 Bollettino Ufficiale 11 D.g.r. 10 gennaio n. X/1216 Aggiornamento della disciplina regionale per l efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici LA GIUNTA REGIONALE Premesso che: gli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006 («Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell ambiente») attribuiscono alla Giunta regionale, in conformità alle Direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE e ai principi indicati nella normativa statale di riferimento, la competenza a definire le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche termofisiche dell involucro edilizio ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici; con d.g.r. n del 26 giugno 2007, modificata ed integrata con d.g.r del 31 ottobre 2007 e con d.g.r del 22 dicembre 2008, sono state approvate le «Disposizioni inerenti all efficienza energetica in edilizia», comprensive della disciplina per la certificazione energetica ed i relativi ambiti di applicazione; con l art. 17 delle suddette disposizioni le funzioni di Organismo regionale di accreditamento, che includono la gestione del Catasto energetico degli edifici ed il monitoraggio dell impatto delle disposizioni regionali, sono state attribuite a Cestec spa, società interamente partecipata da Regione Lombardia; con l art. 10 della l.r. 12/2012 è stata autorizzata la fusione per incorporazione di Cestec in Finlombarda, attribuendo ad ARPA le funzioni relative al controllo sul rispetto delle disposizioni regionali in materia di redazione dell attestato di certificazione energetica; i soggetti giuridici subentrati a Cestec nelle diverse funzioni sono tenuti a recepire le modifiche introdotte nella disciplina per l esercizio dell attività di certificazione energetica degli edifici, già disciplinata con d.g.r. 5018/2008 e successive modifiche ed integrazioni; con d.g.r del 21 novembre 2012 è stata disposta l inclusione, fra i titoli di studio che costituiscono il prerequisito per chiedere l accreditamento come certificatori energetici, dei diplomi di laurea (ex d.m ) in Scienze e Tecniche dell Edilizia, Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Geologiche, nonché della laurea magistrale in Fisica, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Scienze della Natura, Scienze e Tecnologie Geologiche; Rilevato che il d.p.r. 75/2013 ha regolamentato i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, prevedendo: a) un elenco di titoli di studio idonei per l accreditamento più ampio di quello previsto dalle attuali disposizioni regionali; b) la distinzione tra i titoli di studio che possono permettere l accreditamento immediato, se integrati dall abilitazione professionale alla progettazione degli edifici e dei relativi impianti, nonché dall iscrizione all Ordine o Collegio professionale, e i titoli di studio che debbono essere integrati da uno specifico corso di formazione, con superamento dell esame finale; c) la necessità che le Regioni già dotate di una propria normativa di recepimento della Direttiva 2002/91/CE adottino misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti, assicurando la loro coerenza con i contenuti dello stesso d.p.r.; Rilevato altresì: che tra i titoli di studio indicati nel d.p.r. 75/2013 non è contemplata la classe di laurea magistrale LM 71 «Scienze e tecnologie della chimica industriale» (disciplinata dal d.m. 16 marzo 2007) nonostante la gran parte dei relativi insegnamenti comprenda discipline attinenti alla progettazione degli edifici e dei relativi impianti, analogamente a quanto previsto per altri titoli ammessi dallo stesso d.p.r. 75/2013; che il d.l. 63/2013, come convertito con l. 90/2013, ha modificato il d.lgs. 192/2005 (relativo all efficienza e alla certificazione energetica degli edifici) introducendo, tra le varie disposizioni, la nuova definizione di «impianto termico» e la denominazione di «Attestato di prestazione energetica», al posto di «Attestato di certificazione energetica»; che lo stesso d.l. 63/2013 ha confermato, pur con modifiche, l art. 17 (cosiddetta «clausola di cedevolezza») del d.lgs. 192/2005, prevedendo che le norme contenute nel decreto medesimo si applichino alle regioni e alle province autonome fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione della direttiva 2010/31 UE da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, ferma restando la necessità che le norme attuative regionali rispettino i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo ed i principi fondamentali desumibili dal decreto stesso; Considerato: che l art. 4 della l.r. 39/2004 prevede la possibilità di considerare le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all edificio come volumi tecnici, non computabili ai fini volumetrici, a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell energia solare o la funzione di spazio intermedio; che le condizioni di cui sopra necessitano di essere meglio definite, al fine di chiarire i limiti entro cui le serre e le logge possano essere considerate «volumi tecnici», con la conseguente possibilità di essere realizzate a prescindere da ogni diversa previsione contenuta negli strumenti urbanistici; che nelle disposizioni di competenza della Giunta regionale per limitare il consumo energetico e stabilire i requisiti dell'involucro edilizio, di cui all'art. 9 della l.r. 24/2006, rientrano anche le condizioni in base alle quali le serre e le logge possano essere definite «volumi tecnici», facendo comunque salvi gli interventi autorizzati sulla base di disposizioni comunali eventualmente difformi, ovvero non soggetti ad autorizzazione, entro la data di pubblicazione del presente provvedimento; Visto l allegato documento, che fornisce puntuali indicazioni sulle caratteristiche che debbono avere le serre e le logge per riconoscere la loro funzione bioclimatica e la conseguente equiparazione ai volumi tecnici; Ritenuta l opportunità di definire con un unico provvedimento le modifiche e le integrazioni da apportare alla disciplina regionale per l efficienza energetica in edilizia e, pertanto, di: a) riconoscere come idonei per l accreditamento tutti i titoli di studio previsti. dal d.p.r. 75/2013 e quelli che appartengono alla classe di laurea LM 71, ex d.m. 16 marzo 2007, al fine di non creare preclusioni immotivate negli sbocchi occupazionali; b) mantenere il requisito del superamento di uno specifico corso di formazione, con esame finale, per tutti coloro che chiedono di essere accreditati per l attività di certificazione energetica, indipendentemente dal titolo di studio conseguito e dall iscrizione all Ordine o Collegio professionale, qualora esistente, al fine di favorire il conseguimento di una competenza specifica sulla certificazione energetica in Lombardia, nell interesse degli utenti; c) recepire la definizione di impianto termico introdotta con il d.l. 63/2013; d) modificare, a decorrere dal 15 gennaio 2014 (prima data utile secondo l indicazione fornita da Finlombarda s.p.a. in qualità di Organismo regionale di Accreditamento) la denominazione dell Attesto di Certificazione energetica in Attestato di Prestazione energetica, in modo da uniformare il più possibile la terminologia di riferimento utilizzata in ambito nazionale; e) approvare l allegato documento, contenente i criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini della loro equiparazione a «volumi tecnici»; Dato atto che le restanti disposizioni regionali in materia di certificazione energetica degli edifici riguardano modalità applicative delle Direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE ormai consolidate nell ambito regionale e che rispettano i principi fondamentali desumibili dal d.lgs. 192/2005 e dalle successive modifiche ed integrazioni; A voti unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge;

12 12 Bollettino Ufficiale DELIBERA 1. di disporre, in relazione alla disciplina per la certificazione energetica approvata con d.g.r. 8745/2008 e con d.g.r. 4416/2012, quanto segue: a) i titoli di studio che costituiscono il prerequisito per chiedere l accreditamento come certificatori energetici sono tutti quelli indicati all art. 2, commi 3 e 4, del d.p.r. 16 aprile 2013 n. 75 e quelli che appartengono alla classe di laurea LM 71, ex d.m. 16 marzo 2007; b) la partecipazione allo specifico corso di formazione, con superamento dell esame finale, rimane un requisito imprescindibile per coloro che chiedono di essere accreditati per svolgere l attività di certificazione energetica in Lombardia, indipendentemente dal titolo di studio conseguito e dall iscrizione all Ordine o Collegio professionale, qualora esistente; c) l Attestato energetico di cui all allegato C) della d.g.r. 8745/2008, come modificato con d.g.r del 31 maggio 2011, viene denominato «Attestato di Prestazione Energetica» a far data dal 15 gennaio 2014; 2. di sostituire la definizione di impianto termico contenuta all art.2, lett. ee) della d.g.r. 8745/2008 con la definizione di cui all art. 2, comma 1, lettera I-tricies) del d.lgs. 192/2005, come modificato con d.l. 63/2013, nel testo integrato dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90; 3. di confermare, per tutto quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, le precedenti disposizioni regionali approvate con d.g.r. 8745/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 4. di approvare il documento «Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell equiparazione a volumi tecnici», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso si applica all intero territorio regionale a far data dalla sua pubblicazione sul BURL, facendo comunque salvi gli interventi autorizzati sulla base di disposizioni comunali eventualmente difformi, ovvero non soggetti ad autorizzazione, entro la data di pubblicazione del presente provvedimento; 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL II segretario: Marco Pilloni

13 Bollettino Ufficiale 13 ALLEGATO Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell equiparazione a volumi tecnici Ai soli fini di cui alla Legge Regionale 39/2004, art.4 comma 4, le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre rientrano nella casistica dei volumi tecnici, non computabili ai fini volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti criteri: a) La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l ampliamento relativo alla superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dallo strumento urbanistico locale, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti; b) La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui all Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i., pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è richiesta qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga nell ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell intero edificio a cui è addossata o integrata e siano, di conseguenza, rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr 8745/2008. c) La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili ed apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo; d) La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento; e) La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50 % da elementi trasparenti.

14 14 Bollettino Ufficiale D.g.r. 10 gennaio n. X/1217 Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 Richiamati: LA GIUNTA REGIONALE la legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull inquinamento acustico» ed in particolare l articolo 4, comma 1, lettera l) che stabilisce che le Regioni definiscano i criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all articolo 8 della legge medesima; il d.p.r. 19 ottobre 2011, n. 227 «Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visti: l articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 ed in particolare il c omma 1 che stabilisce che la Giunta regionale definisca le modalità ed i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico di cui all articolo 8 della legge 447/95; quanto previsto dal comma 4 dell articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2013, che stabilisce che la documentazione di previsione di impatto acustico debba essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente; la deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 ed in particolare l articolo 5 dell allegato alla medesima che definisce, tra l altro, i criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico per i circoli privati e pubblici esercizi; Visto il PRS della X legislatura ed in particolare l azione Ter «Semplificazione amministrativa ed adeguamento dei criteri di redazione per la documentazione di previsione di impatto acustico»; Visto il documento predisposto da ARPA nell ambito del tavolo tecnico tra Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Direzione Generale Commercio Turismo e Terziario, Comune di Milano ed ARPA, allegato alla comunicazione dirigenziale prot. T del 26 novembre 2013 con la quale è stata resocontata l attività del tavolo tecnico; Considerato l esito dell incontro del 28 novembre 2013 con i soggetti interessati con l accoglimento di due delle tre proposte da essi formulate e la modifica conseguente del documento; Ritenuto di condividere e fare propria l impostazione ed i contenuti di detto documento ed in particolare l individuazione di casi tipo per i quali la documentazione di previsione di impatto acustico può essere resa dal titolare/gestore del circolo privato o pubblico esercizio nelle forme di dichiarazione sostitutiva, nonché le indicazioni contenute per la redazione da parte di tecnico competente della documentazione di previsione di impatto acustico; All unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare l Allegato 1 contenente «Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi» parte integrante della presente deliberazione; 2. di sostituire nel documento allegato alla deliberazione di Giunta regionale VII/8313 del 8 marzo 2002 recante «Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico» il comma 4 dell articolo 5 con il seguente: «4. Fatte salve le disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del d.p.r. 19 ottobre 2011 n. 227, criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico per i circoli privati ed i pubblici esercizi, quando dovuta ai sensi della vigente normativa, sono definiti nella allegata «Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi» parte integrante del presente documento»; 3. di integrare il documento allegato alla deliberazione di Giunta regionale VII/8313 del 8 marzo 2002 recante «Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico» con l Allegato 1 contenente «Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi» parte integrante della presente deliberazione; 4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione e del testo dell allegato alla d.g.r. 8 marzo 2002 n. VII/8313 coordinato con le modifiche ed integrazioni disposte dalla presente deliberazione. Il segretario: Marco Pilloni

15 Bollettino Ufficiale 15 ALLEGATO 1 APPENDICE RELATIVA A CRITERI E MODALITÀ PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DEI CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare /gestore del circolo privato o pubblico esercizio La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del dpr 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso. Caso 1 a. Apertura dopo le 6:00. b. Chiusura non oltre le 22:00. c. Non viene effettuato DJ Set. d. Non viene effettuata musica Live. e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti. f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno. Caso 2 a. Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d uso residenziale b. Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale c. Non viene effettuato DJ Set. d. Non viene effettuata musica Live. e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti. f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno. Caso 3 a. Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer. b. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno. c. Non viene effettuato DJ Set. d. Non viene effettuata musica Live. e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti. f. Assenza di impianti di trattamento dell aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 db(a). g. Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00. B) Documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi di cui alla lettera A), la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere almeno le informazioni riportate di seguito. Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico competente non è comunque vincolato a seguire. L adozione di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi cautelative deve essere però motivata, documentata e richiede valutazioni di dettaglio da parte del tecnico estensore della documentazione. a. Orari di apertura al pubblico e numero massimo di avventori all interno del pubblico esercizio o utenti del circolo privato, come previsto o autorizzato. Sulla base di questo numero dovrà essere valutato per l interno il livello massimo di emissione relativo al contributo antropico. Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritiene cautelativa l ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 db(a) ad 1 metro di distanza. b. Eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all aperto), orari di fruizione al pubblico o agli utenti e indicazione del numero massimo di avventori/utilizzatori per le suddette aree, come indicato nell autorizzazione. Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritengono cautelative le ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 db(a) ad 1 metro di distanza e attenuazioni, ad esempio dovute a tendoni, tensostrutture, materiali fonoassorbenti, non superiori a 3 db(a). c. Eventuale concessione di aree di parcheggio di pertinenza e valutazione del loro impatto. d. Individuazione degli impianti di diffusione sonora, sia in ambiente interno che in esterno, e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora; in particolare dovrà essere indicata la presenza di subwoofer. Dovranno essere indicate le impostazioni e le caratteristiche di settaggio degli impianti di diffusione sonora uti-

16 16 Bollettino Ufficiale lizzate nelle valutazioni. Tali impostazioni e settaggi dovranno essere resi noti al gestore per un corretto utilizzo degli impianti al fine di mantenere le caratteristiche di emissione entro i valori previsti nelle valutazioni. Dovrà essere indicata la presenza di eventuali limitatori acustici sia per musica diffusa che per esibizioni di musica live. Nel caso di installazione di limitatore acustico ne dovrà essere indicato la tipologia, i dati di settaggio e i sistemi atti a prevenirne la manomissione. Nel caso di esibizione di musica live, dovrà essere fatta una previsione degli strumenti di cui si ipotizza l utilizzo, una stima complessiva dell emissione che comprenda i singoli elementi acustici e l impianto di diffusione sonora comprensivo delle casse spia dei musicisti. e. Individuazione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature rumorose (es. cappe di aspirazione, motori di condizionatori e frigoriferi) e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora. In particolare dovranno essere individuati e descritti gli impianti ubicati in ambiente esterno. f. Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di fonoisolamento dovranno essere valutate ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti, soffitti ed eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei serramenti che possono influire sulle loro proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). Per la descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell edificio ci si potrà avvalere anche di misure, che dovranno essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblio esercizio o circolo privato e dell edificio. g. In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d uso residenziale dovrà essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di supporto e/o appoggio fonoisolanti o di dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti tecnologici dovranno essere riportati i dati tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le proprietà di abbattimento. Ipotesi cautelativa: La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le proprietà dei suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile. h. La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa. In queste valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico esercizio o circolo privato (impianti di diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.) che si prevedono attive contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via strutturale qualora questo non risulti trascurabile. Tutte le valutazioni o i risultati di eventuali misure dovranno essere riferiti ai ricettori più esposti e alle condizioni di massimo disturbo ipotizzabili. i. Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del rispetto dei valori limite differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale rumore, all interno dell orario di apertura o attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la caratterizzazione della situazione acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell ambito della valutazione previsionale dovranno essere corredate da tutte le informazioni richieste dal DM 16/03/1998, e comprensive delle time history. j. Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all attività, comprese quelle antropiche.

17 Bollettino Ufficiale 17 TESTO COORDINATO DEGLI ALLEGATI ALLA D.G.R. 8 MARZO 2002, N. VII/8313 MODALITÀ E CRITERI TECNICI DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO Modalità e criteri di carattere generale 1. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della legge n. 447/1995, artt. 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della l.r. n. 13/2001, deve consentire: a) per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività; b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dell esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla legge 447/95, art. 8, comma Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività artigianali, le strade di tipo E ed F, i nuovi circoli privati e pubblici esercizi di cui al successivo art. 5, comma 4, possono essere fornite, per la descrizione della situazione acustica preesistente alla realizzazione dell opera o attività, solo informazioni di carattere qualitativo e descrittivo. 3. Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, riguardanti in particolare: la programmazione, l esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche; la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratteristiche acustiche degli edifici e dei materiali impiegati; le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali; devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla Regione ai sensi della legge 447/95 art. 2, commi 6 e Sono fatti salvi modalità e criteri di redazione degli Studi di Impatto Ambientale stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente. I contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, attività sono riportati nei successivi articoli. ARTICOLO 1 (Aeroporti, Aviosuperfici) 1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo e per le nuove aviosuperfici di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera a), al d.m. 31 ottobre 1997, all art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate: a) L indicazione della Circoscrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà dei suoli e del gestore; b) La descrizione particolareggiata del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche della pista o elisuperfice, alle mappe territoriali (comprese le cartografie digitalizzate), agli ausili per la navigazione, alle modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), agli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l infrastruttura. Le cartografie devono riportare gli usi del suolo per le aree dei territori comunali che potrebbero essere interessati all impatto acustico; c) Le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (initial climb procedures) prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l impatto acustico. d) L indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione della nuova opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni. 2. Per la redazione della documentazione di cui al comma 1, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio per l aeroporto o aviosuperficie in progetto: a) almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni dopo l entrata in esercizio; b) i dati di traffico usati per le stime previsionali: nelle simulazioni occorre considerare anche il giorno più trafficato (busy day) e le condizioni peggiori di traffico. Deve essere riportata la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico (tipologia, stage, carico al decollo, destinazione) nei due periodi della giornata e durante la settimana; c) la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input. La descrizione deve riportare il dettaglio dei dati di input, le procedure di decollo ed atterraggio, le rotte utilizzate nel modello previsionale di calcolo per la stima del rumore misurabile al suolo; d) ove calcolabili, vanno individuate le curve di isolivello di 60, 65, 75 LVA sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, oppure in alternativa, ove vi fossero pochi movimenti nel busy day, l indicazione dei livelli di rumore, prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero significativo di punti (almeno uno per ogni centro abitato o frazione) interessati dai sorvoli; e) le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore durante singoli sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali, il rumore residuo, il rumore ambientale; f) le eventuali ipotesi valutate dal Comune/Comuni interessato/i relativamente alle modifiche nelle regolamentazioni urbanistiche ed edilizie e, comunque, le eventuali misure di mitigazione dell impatto acustico previste e i tempi della loro realizzazione; g) l elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione. ARTICOLO 2 (Infrastrutture stradali) 1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera b), e all art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. Per le strade di tipo E (strade

18 18 Bollettino Ufficiale urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono richiesti i dati di cui al comma 1, lettere e), f), g), e comma 2 del presente articolo. a) Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal d.lgs. 285/92 e successe modifiche ed integrazioni e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall infrastruttura; b) Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all infrastruttura, delle zone urbanistiche e delle zone acustiche di appartenenza (queste ultime stabilite ai sensi della tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997 o dedotte dal piano regolatore generale ai sensi dell art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 1 marzo 1991). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell arteria stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale, industria, ferrovia, etc.); c) Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall infrastruttura: occorre specificare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla classificazione acustica comunale o dal P.R.G. Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto tracciato stradale e quelli posti all interno delle eventuali fasce di pertinenza; d) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Occorrono i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli, riferita alle fasce orarie più significative; e) Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di lungo termine, per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in esercizio; f) Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate, fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo di descrivere l impatto acustico dell opera, posti nell ambiente esterno e da individuarsi prima dell approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono individuati in accordo con il/i Comuni e la struttura dell A.R.P.A. territorialmente competenti. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli. Per gli stessi punti verranno valutati, dopo l entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessato, i dati ottenuti da misurazioni dei livelli sonori; g) Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le posizioni significative di cui alla lettera f) che precede. Le fonometrie effettuate prima dell entrata in esercizio riguarderanno l area prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall infrastruttura, la caratterizzazione del rumore ambientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già esistenti prima della costruzione dell infrastruttura. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono comunque specificare sia i livelli sonori generati dall infrastruttura in progetto che i livelli dovuti al rumore derivante da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l entrata in esercizio dell infrastruttura, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative e necessarie dall A.R.P.A., serviranno a verificare la conformità della rumorosità immessa con i limiti stabiliti dalla normativa vigente; h) Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l entità prevedibile delle riduzioni stesse. Tali dati devono in particolare riguardare i punti significativi individuati come descritto ai punti f) e g) precedenti. 2. Per la stima previsionale dell impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo reperibili sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione, anche al fine di poter valutare l accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo e dei dati di input utilizzati oltre che riportare l analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale. Occorre riportare dati relativi a scenari previsionali riferiti ad uno e a cinque anni dopo l entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessata. Devono essere inoltre forniti i valori previsti in singoli punti o anche da isolinee, ove queste ultime sono corredate da dati e notizie adeguate a valutare l affidabilità del metodo di calcolo seguito, relative a valori significativi dei descrittori acustici. ARTICOLO 3 (Infrastrutture ferroviarie) 1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera f), e all art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. a) Indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del d.p.r. 18 novembre 1998 n. 459, e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dall infrastruttura; b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire ad una infrastruttura ferroviaria anziché stradale, specificate all art. 2 comma 1, lettere b), c), e), f), g), h); e comma 2 del medesimo art. 2 che precede; c) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato della linea ferroviaria, delle quote relative al piano del ferro, delle caratteristiche geometriche dell infrastruttura, del numero e della tipologia dei treni o materiale rotabile previsti (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni riferita alle fasce orarie più significative). I dati forniti devono riguardare il traffico giornaliero previsto al momento dell entrata in esercizio del tratto ferroviario interessato e quello stimato dopo 1 e 5 anni; d) I dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, necessarie all applicazione del d.p.r. n. 459 del 18 novembre ARTICOLO 4 (Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive) 1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. a) Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante; b) Indicazione, per l area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di appartenenza del piano regolatore generale; c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall impianto o infrastruttura adibita ad

19 Bollettino Ufficiale 19 attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente; d) Nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto o attività; e) Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione di livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo. 2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali deve inoltre: a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al d.m. 11 dicembre 1996; b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti; c) descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell ambiente esterno; d) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento; e) specificare per quale caratteristica di esercizio dell impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell ordine dei 15 minuti); f) riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Comune/i e la struttura dell A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima dell entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l entrata in esercizio dell impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; g) descrivere i metodi di calcolo previsionali e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori. 3. Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l indicazione delle posizioni per le quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori. 4. La documentazione deve riportare l indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli sonori causati nell ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell avvio dell impianto, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e alle stime contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico. ARTICOLO 5 (Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi) 1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali polifunzionali di cui alla legge 447/95, art. 8 comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. a) Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la tipologia e le caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono avere emissioni sonore con effetti nell ambiente esterno o abitativo; b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell art. 2 che precede; c) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al precedente art. 4, commi 1, 3, 4, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di rumore nell ambiente esterno o abitativo. Tali dati devono in particolare riguardare gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi. 2. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera c) e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante; b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di Immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell art. 2 che precede; c) Dati particolareggiati relativamente all impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone; d) Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all aperto, e per quelli di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, con i dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate nel precedente art. 4, nel comma 1, lettere b), c), d), e), nel comma 2 lettera f), nei commi 3 e 4, del medesimo art. 4; e) Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali

20 20 Bollettino Ufficiale dell edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. 3. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi i cui alla legge 447/95, art. 8 comma 2 lettera e) e art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante; b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali dei livelli di rumore vale quanto già indicato nell art. 2 che precede. Devono essere forniti dati e notizie in merito all impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone; c) Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti sonore previste per l impianto sportivo, specificate al precedente art. 4, commi 1, 3 e 4; d) Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell ambiente esterno e negli ambienti abitativi. 4. Fatte salve le disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n.447 e del DPR 19 ottobre 2011 n.227, criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico per i circoli privati ed i pubblici esercizi, quando dovuta ai sensi della vigente normativa, sono definiti nella allegata Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi parte integrante del presente documento. ARTICOLO 6 (Valutazione previsionale di clima acustico) 1. La valutazione previsionale del clima acustico di cui all art. 8, comma 3, della legge 447/95 e art. 5, comma 2, della l.r. 13/2001 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8, comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno: a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l edificio o l area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all art. 8, comma 3, della legge 447/95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996; b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto; d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati; e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

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