2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 dicembre 2016 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 95 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 dicembre 2016 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE Regolamento (UE) 2016/1822 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, deltametrina, fluazinam, metomil, sulcotrione e tiodicarb in o su determinati prodotti (16CE2611)... Pag. 1 Pubblicato nel n. L 281 del 18 ottobre 2016 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per l ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (16CE2612)... Pag. 45 Pubblicato nel n. L 283 del 19 ottobre 2016 Regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione (16CE2613)... Pag. 93 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1825 della Commissione, del 6 settembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 in relazione alle prescrizioni amministrative per l omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli (16CE2614)... Pag. 139 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1826 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativo alla non approvazione della sostanza attiva triciclazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (16CE2615)... Pag. 180 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1827 della Commissione, del 14 ottobre 2016, recante duecentocinquantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell ISIL (Da esh) e di Al- Qaeda (16CE2616)... Pag. 182

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1828 della Commissione, del 14 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2634)... Pag. 184 Pubblicati nel n. L 279 del 15 ottobre 2016 Regolamento n. 67 della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite (UNECE) Prescrizioni uniformi riguardanti: I. l omologazione di componenti specifici di veicoli appartenenti alle categorie M ed N che utilizzano gas di petrolio liquefatti per il loro sistema di propulsione; II. l omologazione di veicoli appartenenti alle categorie M ed N muniti di componenti specifici per l utilizzo di gas di petrolio liquefatti per il loro sistema di propulsione, per quanto riguarda l installazione di siffatti componenti [2016/1829] (16CE2635)... Pag. 186 Pubblicato nel n. L 285 del 20 ottobre 2016 Decisione (UE) 2016/1830 del Consiglio, dell 11 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell Unione europea, del protocollo di modifica dell accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio (16CE2636)... Pag. 314 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1831 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (16CE2637)... Pag. 316 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1832 della Commissione, del 17 ottobre 2016, che modifica i modelli dei certificati per le importazioni nell Unione di preparazioni di carni, prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, nonché di carni fresche di solipedi domestici di cui alle decisioni 2000/572/CE e 2007/777/CE e al regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per i residui (16CE2638)... Pag. 326 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1833 della Commissione, del 17 ottobre 2016, relativo all autorizzazione di un preparato di lectine di fagiolo (lectine di Phaseolus vulgaris) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell autorizzazione Biolek Sp. z o.o.) (16CE2639)... Pag. 332 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1834 della Commissione, del 17 ottobre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza monepantel (16CE2640)... Pag. 335 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1835 della Commissione, del 17 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2641)... Pag. 338 Decisione (UE) 2016/1836 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d Austria (16CE2642)... Pag. 340 Decisione di esecuzione (UE) 2016/1837 del Consiglio, dell 11 ottobre 2016, che autorizza la Repubblica di Polonia a continuare ad applicare misure di deroga all articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto (16CE2643)... Pag. 341 Decisione (UE) 2016/1838 del Consiglio, del 13 ottobre 2016, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell occupazione per il 2016 (16CE2644)... Pag. 343 Decisione (PESC) 2016/1839 del Consiglio, del 17 ottobre 2016, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (16CE2645)... Pag. 345 Decisione di esecuzione (UE) 2016/1840 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica l allegato IV della direttiva 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di diagnosi della peste equina [notificata con il numero C(2016) 6509] (16CE2646)... Pag. 346 II Pubblicati nel n. L 280 del 18 ottobre 2016

3 Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell Unione europea, dell accordo di Parigi adottato nell ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (16CE2647)... Pag. 354 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni (16CE2648)... Pag. 372 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1843 della Commissione, del 18 ottobre 2016, recante disposizioni transitorie per l applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per la ricerca di Trichinella (16CE2649).. Pag. 391 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1844 della Commissione, del 18 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2650)... Pag. 393 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1845 della Commissione, del 18 ottobre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di riduzione della produzione lattiera a norma del regolamento delegato (UE) 2016/1612 (16CE2651)... Pag. 395 Decisione (UE) 2016/1846 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa alla misura SA (2015/C) (ex 2015/NN) «contributo sanitario delle imprese del settore del tabacco» alla quale l Ungheria ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2016) 4049] (16CE2652)... Pag. 396 Decisione (UE) 2016/1847 della Commissione, del 4 luglio 2016, riguardante gli aiuti di Stato SA /C [ex SA (2013/C) (ex 2011/NN)] cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore della società calcistica MVV di Maastricht [notificata con il numero C(2016) 4053] (16CE2655)... Pag. 406 Decisione (UE) 2016/1848 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa alla misura SA (2015/C) (ex 2015/NN) relativa alla modifica del 2014 della tassa di ispezione della filiera alimentare ungherese alla quale l Ungheria ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2016) 4056] (16CE2656)... Pag. 416 Decisione (UE) 2016/1849 della Commissione, del 4 luglio 2016, riguardante la misura SA /C [ex SA /C (ex 2011/NN)] cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione relativa alla squadra di calcio professionistica PSV di Eindhoven [notificata con il numero C(2016) 4093] (16CE2657)... Pag. 428 Pubblicati nel n. L 282 del 19 ottobre 2016 RETTIFICHE Rettifica del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell Unione europea (GU L 158 del 15 giugno 2016) (16CE2658)... Pag. 437 Pubblicato nel n. L 279 del 15 ottobre 2016 III

4 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee».

5 REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE REGOLAMENTO (UE) 2016/1822 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 2016 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, deltametrina, fluazinam, metomil, sulcotrione e tiodicarb in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Per aclonifen, fluazinam e sulcotrione i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per deltametrina, metomil e tiodicarb i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. (2) Riguardo all'aclonifen, l'autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ( 2 ). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per patate, carote, sedano rapa, aglio, cipolle, scalogni, pomodori, granturco dolce, foglie di sedano, prezzemolo, fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, senza baccello), lenticchie (fresche), sedano, finocchi, carciofi, lupini (secchi), semi di girasole, mais in chicchi, sorgo in chicchi, suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni), caprini (carne, grasso, fegato e reni) e latte (di bovini, ovini e caprini). Per altri prodotti essa ha raccomandato di mantenere o aumentare gli LMR vigenti. Per quanto concerne gli LMR per peperoni, infusioni di erbe (essiccate, di fiori e foglie) e spezie (semi, frutti e bacche), essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. (3) Riguardo alla deltametrina, l'autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ( 3 ). Per quanto riguarda gli attuali LMR per ( 1 ) GU L 70 del , pag. 1. ( 2 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for aclonifen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per l'aclonifen in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(11):4323. ( 3 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for deltamethrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per la deltametrina in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(11):

6 pomodori, meloni, cocomeri, cavoli cinesi, cavoli ricci, scarola, spinaci e foglie simili, fagioli (secchi), riso in chicchi e frumento in chicchi, essa ha individuato un rischio per i consumatori. È perciò opportuno ridurre tali LMR. Per quanto concerne gli LMR per agrumi, mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve da tavola e da vino, fragole, more di rovo, more selvatiche, lamponi, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina/ grossularia, rosa canina (cinorrodonti), more di gelso, azzeruoli, bacche di sambuco, olive da tavola, kiwi, patate, bietole rosse, carote, sedano rapa, barbaforte/rafano/cren, topinambur, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, aglio, cipolle, scalogni, cipolline, pomodori, peperoni, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile, meloni, zucche, cocomeri, granturco dolce, cavoli a infiorescenza, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli cinesi, cavoli ricci, cavoli rapa, dolcetta, lattuga, scarola, crescione, barbarea, rucola, senape juncea, foglie e germogli di Brassica spp., spinaci e foglie simili, foglie di vite, crescione acquatico, cicoria Witloof, erbe, legumi (freschi), asparagi, carciofi, porri, funghi coltivati, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini (secchi), semi di lino, semi di papavero, semi di sesamo, semi di girasole, semi di colza, semi di senape, semi di cotone, semi di zucca, cartamo, borragine, camelina, semi di canapa, semi di ricino, olive da olio, orzo in chicchi, grano saraceno in chicchi, mais in chicchi, miglio in chicchi, avena in chicchi, riso in chicchi, segala in chicchi, sorgo in chicchi, frumento in chicchi, tè, infusioni di erbe (essiccate, di fiori, foglie, radici), spezie (frutta, bacche, radici, rizomi, boccioli e pistilli di fiore), barbabietola da zucchero, radici di cicoria, suini (muscolo, grasso, fegato e rene), bovini (muscolo, grasso, fegato e rene), ovini (muscolo, grasso, fegato e rene), caprini (muscolo, grasso, fegato e rene), pollame (muscolo, grasso e fegato), latte (di bovini, ovini e caprini) e uova di volatili, l'autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per fichi, cardi, sedano e spezie (semi) e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. (4) Riguardo al fluazinam, l'autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ( 1 ). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per le patate, le cipolle e gli scalogni e di aumentare gli LMR vigenti per i pomodori. Per quanto concerne gli LMR per mele, pere, uve da tavola, uve da vino, more di rovo, more selvatiche, lamponi, fagioli secchi e infusioni di erbe (essiccate, di radici) essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. (5) Riguardo al metomil, l'autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ( 2 ). Essa ha proposto di modificare la definizione dei residui e ha raccomandato di ridurre gli LMR per pomodori, melanzane, cetrioli e zucchine. Per i cetriolini ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti. Per quanto riguarda gli LMR per uve da vino, patate, cetrioli, zucchine, meloni, zucche e cocomeri, essa ha constatato un rischio per i consumatori. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. Per quanto concerne gli LMR per peperoni, meloni, zucche, cocomeri, lattuga, spinaci, fagioli (freschi, con baccello), piselli (freschi, con baccello), fagioli secchi, semi di soia, semi di cotone, mais in chicchi e avena in chicchi, l'autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. ( 1 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for fluazinam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fluazinam in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(9):4240. ( 2 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for methomyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il metomil in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(10):

7 (6) Per il tiodicarb, l'autorità ( 1 ) ha raccomandato la sua cancellazione dalla definizione di residuo per il metomil. È quindi opportuno inserire tale sostanza separatamente nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005. (7) Riguardo al sulcotrione, l'autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ( 2 ). Per stabilire la definizione di residuo, essa ha proposto due opzioni. È stato ritenuto opportuno modificare soltanto la definizione di residuo per i prodotti di origine animale. Per il granturco dolce, il mais in chicchi e il sorgo in chicchi, l'autorità ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti. Per quanto riguarda gli LMR per salsefrica, suini (muscolo, grasso, fegato e rene), bovini (muscolo, grasso, fegato e rene), ovini (muscolo, grasso, fegato e rene), caprini (muscolo, grasso, fegato e rene) e latte (di bovini, ovini e caprini) essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. (8) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe valere l'lmr applicabile per difetto, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. (9) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti di base l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. (10) In base ai pareri motivati dell'autorità e in considerazione dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. (11) I partner commerciali dell'unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. (13) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. (14) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. ( 1 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for methomyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il metomil in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(10):4277. ( 2 ) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for sulcotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il sulcotrione in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(11):

8 Articolo 2 Per quanto riguarda le sostanze attive aclonifen, fluazinam e sulcotrione in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 7 maggio Per quanto riguarda la sostanza attiva deltametrina in e su tutti i prodotti, eccetto pomodori, meloni, cocomeri, cavoli cinesi, cavoli ricci, scarola, spinaci e foglie simili, fagioli (secchi), riso in chicchi e frumento in chicchi, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 7 maggio Per quanto riguarda la sostanza attiva metomil in e su tutti i prodotti, eccetto uve da vino, patate, cetrioli, zucchine, meloni, zucche e cocomeri, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 7 maggio Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 7 maggio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 4

9 ALLEGATO Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati: 1) l'allegato II è così modificato: a) sono aggiunte le seguenti colonne relative ad aclonifen, fluazinam e sulcotrione: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( a ) Aclonifen (F) Fluazinam (F) Sulcotrione (R) (1) (2) (3) (4) (5) FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO 0,01 (*) Agrumi 0,01 (*) 0,01 (*) Pompelmi Arance dolci Limoni Limette/lime Mandarini Altri Frutta a guscio 0,01 (*) 0,05 (*) Mandorle dolci Noci del Brasile Noci di anacardi Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecàn Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri Pomacee 0,01 (*) Mele 0,3 (+) Pere 0,3 (+) Cotogne 0,01 (*) Nespole 0,01 (*) Nespole del Giappone 0,01 (*) Altri 0,01 (*) 5

10 (1) (2) (3) (4) (5) Drupacee 0,01 (*) 0,01 (*) Albicocche Ciliege (dolci) Pesche Prugne Altri Bacche e piccola frutta 0,01 (*) a) Uve Uve da tavola 0,01 (*) (+) Uve da vino 3 (+) b) Fragole 0,01 (*) c) Frutti di piante arbustive 0,01 (*) (+) More di rovo More selvatiche Lamponi (rossi e gialli) Altri d) Altra piccola frutta e bacche Mirtilli Mirtilli giganti americani 0,01 (*) Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) 0,01 (*) Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) 0,01 (*) Rosa canina (cinorrodonti) 0,01 (*) More di gelso (nero e bianco) 0,01 (*) Azzeruoli 0,01 (*) Bacche di sambuco 0,01 (*) Altri 0,01 (*) Frutta varia con 0,01 (*) 0,01 (*) a) Frutta con buccia commestibile Datteri Fichi Olive da tavola Kumquat Carambole Cachi Jambul/jambolan Altri 6

11 (1) (2) (3) (4) (5) b) Frutti piccoli con buccia non commestibile Kiwi (verdi, rossi, gialli) Litci Frutti della passione/maracuja Fichi d'india/fichi di cactus Melastelle/cainette Cachi di Virginia Altri c) Frutti grandi con buccia non commestibile Avocado Banane Manghi Papaie Melograni Cerimolia/cherimolia Guaiave/guave Ananas Frutti dell'albero del pane Durian Anona/graviola/guanabana Altri ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI Ortaggi a radice e tubero a) Patate 0,02 (*) 0,02 0,01 (*) b) Ortaggi a radice e tubero tropicali 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Radici di cassava/manioca Patate dolci Ignami Maranta/arrow root Altri c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero 0,01 (*) Bietole 0,01 (*) 0,01 (*) Carote 0,08 0,01 (*) Sedano rapa 0,02 0,01 (*) Barbaforte/rafano/cren 0,07 0,01 (*) Topinambur 0,1 0,01 (*) Pastinaca 0,1 0,01 (*) Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di 0,01 (*) 0,01 (*) Amburgo Ravanelli 0,01 (*) 0,01 (*) 7

12 (1) (2) (3) (4) (5) Salsefrica 0,01 (*) 0,05 (*) (+) Rutabaga 0,01 (*) 0,01 (*) Rape 0,01 (*) 0,01 (*) Altri 0,01 (*) 0,01 (*) Ortaggi a bulbo 0,01 (*) 0,01 (*) Aglio 0,02 (*) Cipolle 0,02 (*) Scalogni 0,02 (*) Cipolline/cipolle verdi e cipollette 0,01 (*) Altri 0,01 (*) Ortaggi a frutto a) Solanacee 0,01 (*) Pomodori 0,01 (*) 0, Peperoni 0,02 (*) (+) 0,01 (*) Melanzane 0,01 (*) 0,01 (*) Gombi 0,01 (*) 0,01 (*) Altri 0,01 (*) 0,01 (*) b) Cucurbitacee con buccia commestibile 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Cetrioli Cetriolini Zucchine Altri c) Cucurbitacee con buccia non commestibile 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Meloni Zucche Cocomeri/angurie Altri d) Mais dolce 0,02 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) e) Altri ortaggi a frutto 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) a) Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli Cavolfiori Altri 8

13 (1) (2) (3) (4) (5) b) Cavoli a testa Cavoletti di Bruxelles Cavoli cappucci Altri c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi/pe-tsai Cavoli ricci Altri d) Cavoli rapa Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili a) Lattughe e insalate 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Dolcetta/valerianella/gallinella Lattughe Scarola/indivia a foglie larghe Crescione e altri germogli e gemme Barbarea Rucola Senape juncea Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) Altri b) Foglie di spinaci e simili 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Spinaci Portulaca/porcellana Foglie di bietole da costa e di barbabietole Altri c) Foglie di vite e specie simili 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) d) Crescione acquatico 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) e) Cicoria Witloof/cicoria belga 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) f) Erbe fresche e fiori commestibili 0,05 (*) 0,1 (*) Cerfoglio 0,02 (*) Erba cipollina 0,02 (*) Foglie di sedano 0, Prezzemolo 0,02 (*) Salvia 0,02 (*) Rosmarino 0,02 (*) Timo 0,02 (*) 9

14 (1) (2) (3) (4) (5) Basilico e fiori commestibili 0,02 (*) Foglie di alloro/lauro 0,02 (*) Dragoncello 0,02 (*) Altri 0,02 (*) Legumi 0,01 (*) 0,01 (*) Fagioli (con baccello) 0, Fagioli (senza baccello) 0,02 (*) Piselli (con baccello) 0, Piselli (senza baccello) 0,01 (*) Lenticchie 0, Altri 0,01 (*) Ortaggi a stelo 0,01 (*) 0,01 (*) Asparagi 0,01 (*) Cardi 0,01 (*) Sedani 0,01 (*) Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze 0,01 (*) Carciofi 0,02 (*) Porri 0,01 (*) Rabarbaro 0,01 (*) Germogli di bambù 0,01 (*) Cuori di palma 0,01 (*) Altri 0,01 (*) Funghi, muschi e licheni 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Funghi coltivati Funghi selvatici Muschi e licheni Alghe e organismi procarioti 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) LEGUMI DA GRANELLA 0,02 (*) 0,02 (*) Fagioli 0,08 (+) Lenticchie 0, Piselli 0, Lupini/semi di lupini 0,01 (*) Altri 0,01 (*) SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI 0,01 (*) 0,05 (*) Semi oleaginosi Semi di lino 0,01 (*) Semi di arachide 0,01 (*) Semi di papavero 0,01 (*) 10

15 (1) (2) (3) (4) (5) Semi di sesamo 0,01 (*) Semi di girasole 0,02 (*) Semi di colza 0,01 (*) Semi di soia 0,01 (*) Semi di senape 0,01 (*) Semi di cotone 0,01 (*) Semi di zucca 0,01 (*) Semi di cartamo 0,01 (*) Semi di borragine 0,01 (*) Semi di camelina/dorella 0,01 (*) Semi di canapa 0,01 (*) Semi di ricino 0,01 (*) Altri 0,01 (*) Frutti oleaginosi 0,01 (*) Olive da olio Semi di palma Frutti di palma Capoc Altri CEREALI 0,01 (*) 0,02 (*) Orzo 0,02 (*) Grano saraceno e altri pseudo-cereali 0,02 (*) Mais/granturco 0,05 (*) Miglio 0,02 (*) Avena 0,02 (*) Riso 0,02 (*) Segale 0,02 (*) Sorgo 0,05 (*) Frumento 0,02 (*) Altri 0,02 (*) TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE 0,1 (*) Tè 0,05 (*) 0,1 (*) Chicchi di caffè 0,05 (*) 0,1 (*) Infusioni di erbe da a) Fiori 0,08 (+) 0,1 (*) Camomilla Ibisco/rosella 11

16 (1) (2) (3) (4) (5) Rosa Gelsomino Tiglio Altri b) Foglie ed erbe 0,08 (+) 0,1 (*) Fragola Rooibos Mate Altri c) Radici 0,05 (*) 3 (+) Valeriana Ginseng Altri d) Altre parti della pianta 0,05 (*) 0,1 (*) Semi di cacao 0,05 (*) 0,1 (*) Carrube/pane di san Giovanni 0,05 (*) 0,1 (*) LUPPOLO 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) SPEZIE Semi 0,01 (*) (+) 0,1 (*) 0,1 (*) Anice verde Grano nero/cumino nero Sedano Coriandolo Cumino Aneto Finocchio Fieno greco Noce moscata Altri Frutta 0,01 (*) (+) 0,1 (*) 0,1 (*) Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato Pepe di Sichuan Carvi Cardamomo Bacche di ginepro Pepe (nero, verde e bianco) Vaniglia 12

17 (1) (2) (3) (4) (5) Tamarindo Altri Spezie da corteccia 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) Cannella Altri Spezie da radici e rizomi Liquirizia 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) Zenzero 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) Curcuma 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) Barbaforte/rafano/cren (+) (+) (+) Altri 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) Spezie da bocci 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) Chiodi di garofano Capperi Altri Spezie da pistilli di fiori 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) Zafferano Altri Spezie da arilli 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) Macis Altri PIANTE DA ZUCCHERO 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Barbabietole da zucchero Canne da zucchero Radici di cicoria Altri PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANIMALI TERRESTRI Tessuti provenienti da 0,01 (*) 0,01 (*) a) Suini 0,01 (*) Muscolo (+) Tessuto adiposo (+) Fegato (+) Rene (+) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri 13

18 (1) (2) (3) (4) (5) b) Bovini Muscolo 0,01 (*) (+) Tessuto adiposo 0,01 (*) (+) Fegato 0,01 (*) (+) Rene 0,015 (+) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0, Altri 0,01 (*) c) Ovini Muscolo 0,01 (*) (+) Tessuto adiposo 0,01 (*) (+) Fegato 0,01 (*) (+) Rene 0,015 (+) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0, Altri 0,01 (*) d) Caprini Muscolo 0,01 (*) (+) Tessuto adiposo 0,01 (*) (+) Fegato 0,01 (*) (+) Rene 0,015 (+) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0, Altri 0,01 (*) e) Equidi Muscolo 0,01 (*) Tessuto adiposo 0,01 (*) Fegato 0,01 (*) Rene 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0, Altri 0,01 (*) f) Pollame 0,01 (*) Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri g) Altri animali terrestri d'allevamento Muscolo 0,01 (*) Tessuto adiposo 0,01 (*) 14

19 (1) (2) (3) (4) (5) Fegato 0,01 (*) Rene 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0, Altri 0,01 (*) Latte 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Bovini (+) Pecora (+) Capra (+) Cavallo Altri Uova di volatili 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Galline Anatre Oche Quaglie Altri Miele e altri prodotti dell'apicoltura 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Anfibi e rettili 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Animali invertebrati terrestri 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Animali vertebrati terrestri selvatici 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. (**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'lmr fissato nell'allegato III, parte B. ( a ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. (F) = Liposolubile Aclonifen (F) (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza Peperoni (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza a) Fiori Camomilla Ibisco/rosella Rosa Gelsomino Tiglio b) Foglie ed erbe Fragola Rooibos Mate Semi 15

20 Anice verde Grano nero/cumino nero Sedano Coriandolo Cumino Aneto Finocchio Fieno greco Noce moscata Frutta Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato Pepe di Sichuan Carvi Cardamomo Bacche di ginepro Pepe (nero, verde e bianco) Vaniglia Tamarindo (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Fluazinam (F) Barbaforte/rafano/cren (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza Mele Pere (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza Uve da tavola (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza Uve da vino (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza c) Frutti di piante arbustive More di rovo 16

21 More selvatiche Lamponi (rossi e gialli) Fagioli (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza c) Radici Valeriana Ginseng (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren Sulcotrione (R) (R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: codice eccetto : CMBA (acido 2-cloro-4-(metilsulfonil)benzoico) (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza Salsefrica (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ Barbaforte/rafano/cren (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Muscolo Tessuto adiposo Fegato Rene Bovini Ovini Caprini» 17

22 b) le colonne relative a deltametrina e metomil sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( a ) Deltametrina (cis-deltametrina) (F) Metomil (1) (2) (3) (4) FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO Agrumi 0,04 0,01 (*) Pompelmi (+) Arance dolci (+) Limoni (+) Limette/lime (+) Mandarini (+) Altri Frutta a guscio 0,02 (*) 0,01 (*) Mandorle dolci (+) Noci del Brasile (+) Noci di anacardi (+) Castagne e marroni (+) Noci di cocco (+) Nocciole (+) Noci del Queensland (+) Noci di pecàn (+) Pinoli (+) Pistacchi (+) Noci comuni (+) Altri Pomacee 0,01 (*) Mele 0,2 (+) Pere 0,1 (+) Cotogne 0,1 (+) Nespole 0,1 (+) Nespole del Giappone 0,1 (+) Altri 0,1 18

23 (1) (2) (3) (4) Drupacee 0,01 (*) Albicocche 0,15 (+) Ciliege (dolci) 0,1 (+) Pesche 0,15 (+) Prugne 0,07 (+) Altri 0,01 (*) Bacche e piccola frutta 0,01 (*) a) Uve 0, Uve da tavola (+) Uve da vino (+) b) Fragole 0,2 (+) c) Frutti di piante arbustive 0, More di rovo (+) More selvatiche (+) Lamponi (rossi e gialli) (+) Altri d) Altra piccola frutta e bacche 0, Mirtilli (+) Mirtilli giganti americani (+) Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) (+) Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) (+) Rosa canina (cinorrodonti) (+) More di gelso (nero e bianco) (+) Azzeruoli (+) Bacche di sambuco (+) Altri Frutta varia con a) Frutta con buccia commestibile Datteri 0,01 (*) 0,01 (*) Fichi 0,01 (*) 0,01 (*) Olive da tavola 1 (+) 0,01 (*) Kumquat 0,01 (*) Carambole 0,01 (*) 0,01 (*) Cachi 0,01 (*) 0,01 (*) Jambul/jambolan 0,01 (*) 0,01 (*) Altri 0,01 (*) 0,01 (*) 19

24 (1) (2) (3) (4) b) Frutti piccoli con buccia non commestibile 0,01 (*) Kiwi (verdi, rossi, gialli) 0,15 (+) Litci 0,01 (*) Frutti della passione/maracuja 0,01 (*) Fichi d'india/fichi di cactus 0,01 (*) Melastelle/cainette 0,01 (*) Cachi di Virginia 0,01 (*) Altri 0,01 (*) c) Frutti grandi con buccia non commestibile 0,01 (*) 0,01 (*) Avocado Banane Manghi Papaie Melograni Cerimolia/cherimolia Guaiave/guave Ananas Frutti dell'albero del pane Durian Anona/graviola/guanabana Altri ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI Ortaggi a radice e tubero 0,01 (*) a) Patate 0,3 (+) b) Ortaggi a radice e tubero tropicali 0,01 (*) Radici di cassava/manioca Patate dolci Ignami Maranta/arrow root Altri c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero 0,02 (*) Bietole (+) Carote (+) Sedano rapa (+) Barbaforte/rafano/cren (+) Topinambur (+) Pastinaca (+) Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo (+) 20

25 (1) (2) (3) (4) Ravanelli (+) Salsefrica (+) Rutabaga (+) Rape (+) Altri Ortaggi a bulbo 0,01 (*) Aglio 0,06 (+) Cipolle 0,06 (+) Scalogni 0,06 (+) Cipolline/cipolle verdi e cipollette 0,3 (+) Altri 0,01 (*) Ortaggi a frutto a) Solanacee Pomodori 0,07 (+) 0,01 (*) Peperoni 0,2 (+) 0,04 (+) Melanzane 0,4 (+) 0,01 (*) Gombi 0,01 (*) 0,01 (*) Altri 0,01 (*) 0,01 (*) b) Cucurbitacee con buccia commestibile 0, Cetrioli (+) 0,01 (*) Cetriolini (+) 0, Zucchine (+) 0,01 (*) Altri 0,01 (*) c) Cucurbitacee con buccia non commestibile Meloni 0,02 (*) (+) 0,015 (+) Zucche 0,2 (+) 0,05 (+) Cocomeri/angurie 0,02 (*) (+) 0,015 (+) Altri 0,02 (*) 0,01 (*) d) Mais dolce 0,02 (*) (+) 0,01 (*) e) Altri ortaggi a frutto 0,01 (*) 0,01 (*) Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) 0,01 (*) a) Cavoli a infiorescenza 0, Cavoli broccoli (+) Cavolfiori (+) Altri 21

26 (1) (2) (3) (4) b) Cavoli a testa Cavoletti di Bruxelles 0,01 (*) (+) Cavoli cappucci 0,1 (+) Altri 0,01 (*) c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi/pe-tsai 0,2 (+) Cavoli ricci 0,01 (*) (+) Altri 0,01 (*) d) Cavoli rapa 0,01 (*) (+) Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili a) Lattughe e insalate Dolcetta/valerianella/gallinella 2 (+) 0,01 (*) Lattughe 0,5 (+) 0,2 (+) Scarola/indivia a foglie larghe 0,1 (+) 0,01 (*) Crescione e altri germogli e gemme 2 (+) 0,01 (*) Barbarea 2 (+) 0,01 (*) Rucola 2 (+) 0,01 (*) Senape juncea 2 (+) 0,01 (*) Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) 2 (+) 0,01 (*) Altri 0,01 (*) 0,01 (*) b) Foglie di spinaci e simili 0,01 (*) 0,01 (*) Spinaci (+) (+) Portulaca/porcellana (+) Foglie di bietole da costa e di barbabietole (+) Altri c) Foglie di vite e specie simili 2 (+) 0,01 (*) d) Crescione acquatico 2 (+) 0,01 (*) e) Cicoria Witloof/cicoria belga 0,02 (*) (+) 0,01 (*) f) Erbe fresche e fiori commestibili 2 0,02 (*) Cerfoglio (+) Erba cipollina (+) Foglie di sedano (+) Prezzemolo (+) Salvia (+) Rosmarino (+) Timo (+) 22

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