Alle Strutture Regionali UILP Alle Strutture Territoriali UILP. Roma, 22 luglio 2014 CIRCOLARE N 40

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1 Roma, 22 luglio 2014 Alle Strutture Regionali UILP Alle Strutture Territoriali UILP Oggetto: DPR n. 157/2013: regolamento per l armonizzazione all assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l INPS, ex- ENPALS ed ex- INPDAP. CIRCOLARE N 40 Oggi, con la circolare Inps del , n. 86, che reca istruzioni applicative (condivise dal Ministero del Lavoro) volte ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per i soggetti iscritti presso l Inps e provenienti dalle ex gestioni Enpals ed Inpdap, per i quali siano previsti requisiti diversi vigenti nell assicurazione generale obbligatoria, con l approvazione del DPR n.157/2013 di cui il regolamento in vigore dal , si completa ciò che era rimasto in sospeso. I soggetti interessati dalle novità, in vigore dal , in particolare, sono gli spedizionieri doganali, i poligrafici per quanto riguarda il prepensionamento, il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, i marittimi, i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi ( ex Enpals) e i dipendenti dell Enav ( ex Inpdap). L Inps, in applicazione del regolamento, precisa che, il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa. Procedendo secondo l ordine prima richiamato, riportiamo la nuova normativa, iniziando dagli spedizionieri doganali, per i quali l Istituto precisa che in riferimento all art. 1, comma 4 del regolamento, al requisito anagrafico si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all art. 12 della legge 122/2010 e successive modificazioni. Per cui, ai fini dell accesso al pensionamento di vecchiaia, gli iscritti al soppresso Fondo dal 1 gennaio 2014 devono risultare in possesso dei seguenti requisiti anagrafici: -dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, 66 anni e tre mesi *; -dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, 66 anni e tre mesi**; - dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, 66 anni e tre mesi**. * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n

2 **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Inoltre, chiarisce l Istituto, la nuova disposizione esplica i suoi effetti sulle pensioni ordinarie di vecchiaia aventi decorrenza dal 1 febbraio 2014, mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, puntualizzando che i lavoratori, sia uomini che donne, che maturano, entro il 31 dicembre 2013, il requisito anagrafico di sessantacinque anni, previsto dalla normativa vigente antecedentemente al 1 gennaio 2014, conseguono il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia secondo la previgente normativa. A tale proposito, l Istituto, secondo quanto disposto dall art.2, comma 1, legge 230/1997 ( che ha disposto la soppressione del Fondo spedizionieri doganali), aveva fissato il requisito anagrafico per l accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia alla stessa età prevista nel regime generale per il pensionamento di vecchiaia di cui alla tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo n. 503 del 1992 pari, per l anno 2013, a sessantacinque anni. Fra le novità introdotte, il regolamento in argomento dispone l inserimento degli iscritti al soppresso fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, tra i soggetti che possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi, per il conseguimento di prestazioni pensionistiche da liquidare in regime di totalizzazione. In relazione al prepensionamento dei lavoratori poligrafici, per i dipendenti delle aziende editoriali in crisi, il regolamento, all articolo 3, reca disposizioni in materia di pensionamento anticipato, che riguardano modifiche alle precedenti disposizioni di cui la legge 5 agosto 1981, n. 416, stabilendo, all art.37, che le parole almeno 384 contributi mensili (pari a 32 anni) ovvero 1664 contributi settimanali (pari a 32 anni), sono sostituite da almeno 35 anni di anzianità a decorrere dal 1 gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1 gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva dal a decorrere dal 1 gennaio 2018 ; mentre, lo stesso art.3, alla lettera b), del regolamento, dispone che le parole l anzianità contributiva a decorrere aumentata di un periodo pari a 3 anni sono soppresse; alla lettera c), invece, stabilisce che le parole: l anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni sono soppresse. In relazione a quanto precede, per questa casistica, l Inps precisa che il trattamento di pensionamento anticipato, indipendentemente dal requisito anagrafico e in presenza delle altre condizioni di legge, veniva concesso sulla base dell anzianità contributiva minima di 32 anni da far valere dall assicurato nella predetta assicurazione generale obbligatoria, aumentata di un periodo pari a tre anni fino ad un massimo di trentacinque anni (32+3di bonus). Inoltre, per effetto dell articolo 1, comma 4, del citato regolamento, ai requisiti contributivi suindicati, (35 dal ; 36 dal e 37 dal ), si applica, anche in questo caso, la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita. Pertanto, ai fini dell accesso al prepensionamento in argomento, gli assicurati devono risultare in possesso delle seguenti anzianità contributive a far tempo dal 1 gennaio 2014: -dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, 35 anni e tre mesi ; -dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, 36 anni e tre mesi; -dal 1 gennaio 2018, 37 anni e tre mesi. 2

3 In riferimento alla casistica relativa al personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, l Inps premette che il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, avente ad oggetto la soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, prevedeva, all articolo 3, comma 1, lettera b), prima della su modifica, la possibilità di liquidare, per il personale viaggiante, la pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi del su riportato articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e quindi al compimento di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne. L art.3, comma 1, lettera b) della legge 414/1996, viene modificato nel seguente modo per il solo personale viaggiante, pensione di vecchiaia, al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio, per cui il requisito anagrafico è stabilito in misura ridotta di 5 anni rispetto a quello previsto in via generale obbligatorio e vengono meno le c.d. finestre. In riferimento al richiamato personale viaggiante, con l art. 10, comma 1 del regolamento, viene disciplinato il caso di perdita del titolo abilitante e si stabilisce che, ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, per detto personale, si applica la disciplina previgente in materia di diritto e decorrenza. In particolare, l età per la pensione di vecchiaia resta ferma a 60 anni e l accesso al trattamento pensionistico è fissato in base alle c.d. finestre trimestrali (legge n. 247 del 2007) solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa da parte dell'autorità competente. Pertanto, per l accesso alla pensione di vecchiaia anticipata è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: a) per le lavoratrici dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni e 9 mesi 60 anni e 3 mesi* 61 anni e 3 mesi* *Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n b) per i lavoratori: dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre anni e 3 mesi dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni e 3 mesi* *Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n c) solo per autisti di autobus e conducenti di tram, sia uomini, sia le donne, che all età di 60 anni sono stati sottoposti alla visita medica per l elevazione del limite ordinamentale e siano stati riconosciuti inidonei al rinnovo del titolo abilitante: 60 anni + finestra di cui alla legge n. 247 del 2007; 3

4 d) per gli autisti di autobus e conducenti di tram che prima dell entrata in vigore del regolamento sono stati convocati e non sottoposti a visita medica per il rinnovo del titolo abilitante, che compiono i 60 anni nel 2014: 60 anni + finestra di cui alla legge n. 247 del 2007; e) per gli autisti di autobus e conducenti di tram che prima dell entrata in vigore del regolamento sono stati sottoposti a visita medica per il rinnovo del titolo abilitante e riconosciuti idonei, che compiono i 60 anni nel 2014: 60 anni + 3 mesi (adeguamento alla speranza di vita) + 12 mesi (finestra di cui alla legge n.122/2010). Le modifiche normative che si riferiscono al Fondo di previdenza sono state disposte dal comma 2, dell articolo 10, del regolamento stabilisce che Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, si applicano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1*, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre *N.B. 1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di età possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'autorità competente. Al riguardo, l Inps in riferimento a messaggi precedenti, richiama i limiti ordinamentali, precisando che sono: - per i piloti impiegati in operazioni di trasporto pubblico commerciale, 65 anni, nel caso di impiego in operazioni con due piloti, di cui uno deve avere età inferiore a 60 anni e 60 anni in tutti gli altri casi; - per i piloti collaudatori, navigatore collaudatore sperimentatore e tecnico di volo, 60 anni per l abilitazione di pilota collaudatore di produzione e di sperimentazione e della licenza di navigatore collaudatore sperimentatore e 65 anni per la licenza di tecnico di volo per collaudi di sperimentazione e produzione; - per i membri di equipaggio di cabina, non esistono limiti; - per tutte le restanti attività professionali autorizzate da brevetti ed attestati di volo, il limite è di 65 anni. Per l accesso alla pensione di vecchiaia per gli iscritti al fondo volo, ai quali dal , viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età prima del compimento dell età pensionabile. Si applicano i requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia vigenti al , ossia antecedentemente all entrata in vigore della legge 6 dicembre 2011, convertita in legge 22 dicembre 2011, n L Inps, a tale proposito, precisa che il requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia, vigente al era, ai sensi dell art.3, comma 7, del decreto legislativo n. 164/1997 e cioè (7. Il diritto 4

5 al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue esclusivamente al raggiungimento dei seguenti requisiti: a) un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio; b) un requisito contributivo e assicurativo pari a quello richiesto nel regime generale obbligatorio, sempreché il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo), per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996, quello ridotto fino a cinque anni rispetto a quello in vigore nell AGO. Pertanto, conclude l Istituto, i requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia sono quelli illustrati nella circolare n.35/2012, che di seguito riportiamo: Pensione di vecchiaia Ai sensi dell articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 997, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Pertanto l'età anagrafica richiesta nel Fondo è quella ridotta di cinque anni rispetto a quella risultante in seguito alle innovazioni sopra descritte. Per l accesso alla pensione di vecchiaia è quindi richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: a) per le lavoratrici: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre anni dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre anni e 3 mesi* dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre anni e 9 mesi* dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 3 mesi** dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni e 3 mesi** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n b) per i lavoratori: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre anni dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre anni e 3 mesi* dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 3 mesi ** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Solo per le categorie prima richiamate (i piloti adibiti al trasporto pubblico commerciale che non prestano attività lavorativa in operazioni con due piloti, di cui uno di età inferiore ai 60 anni e i piloti collaudatori, navigatore collaudatore sperimentatore e tecnico di volo, abilitati al collaudo di produzione e di sperimentazione titolari della relativa licenza), al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell art. 10 del regolamento ( in relazione alla perdita del titolo abilitante), i requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia sono: 5

6 - per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, 60 anni + finestra di cui alla legge n. 247 del 2007; - per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996, quello ridotto fino a cinque anni rispetto all età di 65 anni + finestra di cui alla legge n. 247 del I predetti requisiti valgono anche per le lavoratrici per le quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, alle condizioni previste dal regolamento. Per i lavoratori marittimi il comma 1 dell articolo 5 del regolamento in argomento stabilisce che Relativamente ai casi di cui all articolo 4, commi 2, lettera c), e 3, (c i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione), della legge 26 luglio 1984, n. 413, (c i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione) il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce che All articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole cinquantacinquesimo anno di età sono sostituite dalle seguenti: cinquantaseiesimo anno di età fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1 gennaio Ciò premesso, a seguito della modifica apportata dal citato comma 1 dell articolo 5,del decreto legislativo n.503/92, come modificato dall art.59, legge 449/97, che prevedeva la possibilità di liquidare la pensione di vecchiaia al compimento di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, per i piloti del pilotaggio marittimo e marittimi abilitati al pilotaggio, la pensione di vecchiaia è liquidata al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Per l accesso alla pensione di vecchiaia è pertanto richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: a) Per le lavoratrici: dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre anni e 9 mesi dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 3 mesi* dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni e 3 mesi* *Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n b) per i lavoratori: dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 3 mesi 61 anni e 3 mesi* *Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n

7 Nei confronti dei lavoratori marittimi in servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo che possano vantare almeno 1040 contributi settimanali di cui 520 al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, l articolo 31 della legge n. 413 del 1984 prevedeva la liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata al compimento del 55 anno di età. A seguito delle modifiche apportate dal comma 2 del ripetuto articolo 5, per l accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, fermo restando il requisito contributivo, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici, indifferenziati per lavoratori e lavoratrici: dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre anni e 3 mesi* dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 3 mesi** dal 1 gennaio anni e 3 mesi** * Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del ** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del In relazione a Fondo Lavoratori dello Spettacolo, di seguito vengono indicati i requisiti per l accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia dal 1 gennaio 2014: - Gruppo Ballo. L articolo 6 del regolamento disciplina i nuovi requisiti anagrafici per i lavoratori del Fondo dello spettacolo Gruppo ballo modificando l articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 1997, sostituendo le parole: quarantacinquesimo con le seguenti: quarantaseiesimo ; conseguentemente per l accesso alla pensione di vecchiaia anticipata è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: Decorrenza della pensione Requisito anagrafico uomini Requisito anagrafico donne dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre mesi* mesi* *Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni. Ulteriori adeguamenti alla speranza di vita in base a quanto stabilito dalla norma sopra menzionata, saranno previsti secondo il seguente scaglionamento: a) secondo adeguamento per il biennio 2016/2017; b) dal terzo adeguamento per il biennio 2018/1019, i successivi incrementi saranno stabiliti con cadenza biennale. - Gruppo attori, conduttori, direttori d orchestra, figurazione e moda. L articolo 7 del regolamento sostituisce la Tabella C allegata all articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e disciplina i nuovi requisiti anagrafici per i lavoratori del Fondo dello spettacolo riconducibili al Gruppo attori, conduttori, direttori d orchestra, figurazione e moda già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, conseguentemente per l accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: Decorrenza della pensione Requisito anagrafico Uomini Requisito anagrafico Donne 7

8 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre anni + 3 mesi* 60 anni + 3 mesi* dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni + 3 mesi** 61 anni + 3 mesi** dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni + 3 mesi** 62 anni + 3 mesi** dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre anni + 3 mesi** 63 anni + 3 mesi** dal 1 gennaio anni + 3 mesi** 64 anni + 3 mesi** *Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni con cadenza triennale dal 2016 al 2018 e, per gli anni successivi, con cadenza biennale. -Gruppo cantanti, artisti lirici ed orchestrali. L articolo 8 del regolamento disciplina i nuovi requisiti anagrafici per i lavoratori del Fondo dello spettacolo ordinati nel Gruppo cantanti, artisti lirici ed orchestrali, sostituendo l articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182; conseguentemente per i lavoratori, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, per l accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: Decorrenza della pensione Requisito anagrafico Uomini Requisito anagrafico Donne dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre anni + 3 mesi* 57 anni + 3 mesi* dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni + 3 mesi** 58 anni + 3 mesi** dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni + 3 mesi** 59 anni + 3 mesi** dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre anni + 3 mesi** 60 anni + 3 mesi** dal 1 gennaio anni + 3 mesi** 61 anni + 3 mesi** *Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni con cadenza triennale dal 2016 al 2018 e, per gli anni successivi, con cadenza biennale. L articolo 9 del regolamento disciplina i nuovi requisiti anagrafici per i lavoratori del Fondo sportivi professionisti Gruppo sportivi professionisti, sostituendo l articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 166; conseguentemente per i lavoratori già iscritti al Fondo sportivi professionisti alla data del 31 dicembre 1995, per l accesso alla pensione di vecchiaia anticipata è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: Decorrenza della pensione Requisito anagrafico Uomini Requisito anagrafico Donne dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre anni + 3 mesi* 49 anni + 3 mesi* dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni + 3 mesi** 50 anni + 3 mesi** dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni + 3 mesi** 51 anni + 3 mesi** dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre anni + 3 mesi** 52 anni + 3 mesi** dal 1 gennaio anni + 3 mesi** 53 anni + 3 mesi** 8

9 *Requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni. **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni con cadenza triennale dal 2016 al 2018 e, per gli anni successivi, con cadenza biennale. Inoltre, l Inps precisa che, ai sensi dell articolo 1, commi 3 e 4 del regolamento, ai requisiti di accesso al pensionamento prescindendo dall età, per le predette categorie di lavoratori, a decorrere dal 1 gennaio 2014, non trovano applicazione le disposizioni di cui all articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni (c.d. finestra mobile di accesso al pensionamento) e si applica ai requisiti contributivi la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all articolo 12 del medesimo decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni. Infine, per i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248 ( personale ENAV) gestione ex Inpdap, il regolamento in esame all articolo 10 disciplina i requisiti pensionistici di vecchiaia dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l elevazione. In particolare il comma 3 prevede che Ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248 continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre Destinatari di tale disposizione sono i dipendenti dell Ente nazionale assistenza al volo (ENAV) appartenenti ai seguenti profili professionali: - controllore di traffico aereo - pilota ed operatore radiomisure - esperto di assistenza al volo e meteo. Pertanto i lavoratori in esame, che abbiano mantenuto l iscrizione alla gestione dipendenti pubblici Cassa Stato, per il quale viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa continuano ad essere collocati a riposo al compimento del sessantesimo anno di età con le decorrenze di cui all articolo 1, comma 5, lettera b*) della legge n. 247 del 2007 (quattro finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti). *b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1 luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1 ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1 aprile dell'anno successivo. 9

10 Il Trattamento pensionistico anticipato, precisa l Inps, al comma 4 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l accesso alla pensione nei regimi misto e contributivo con età inferiori a 60 anni è consentito esclusivamente se risulta maturata un anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne. Con riferimento agli anni 2014 e 2015, il requisito contributivo sopra individuato deve essere incrementato di ulteriori 3 mesi per effetto dell adeguamento alla speranza di vita di cui al D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni. Dal 2016 i requisiti di cui sopra dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni. Inoltre sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1 gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 60 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 58 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi. Il comma 5 del medesimo art. 10 prevede l abrogazione dell articolo 1, comma 4 del decreto legislativo n. 149 del Pertanto per il personale sopra richiamato che ha un anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni non opera più l aumento convenzionale, previsto dal comma 3 dell articolo 1 del decreto legislativo n.149 del 1997, ai fini dell accesso della pensione di anzianità. Inoltre, precisa l Istituto, continuano a trovare applicazione, anche successivamente al 31 dicembre 2013, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità vigenti prima dell entrata in vigore del presente regolamento: - nei confronti del lavoratori appartenenti ai profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all entrata in vigore del regolamento in oggetto. Pertanto ai fini del diritto alla pensione di anzianità, il personale sopra richiamato deve essere in possesso, al 31 dicembre 2013, di 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (massima anzianità contributiva +3 mesi relativi agli incrementi della speranza di vita) mentre per l accesso al relativo trattamento pensionistico ai 12 mesi di finestra mobile è previsto un ulteriore posticipo pari a 2 mesi (14 mesi per la decorrenza della pensione). 10

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