Status filiationis Novità e lacune della L.219/2012. Stefania Stefanelli

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1 Status filiationis Novità e lacune della L.219/2012 Stefania Stefanelli

2 Art. 315 c.c. novellato Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico Stato: in senso stretto come sintesi delle qualità che permettono di distinguere una persona in seno alla famiglia (status familiae) o alla società (status civitatis) In senso ampio: stato civile è sinonimo di situazione giuridica della persona, compendio delle condizioni personali cui l ordinamento riconnette effetti giuridici 2

3 Jean Domat (1679): sulla base del concetto romanistico di status hominum, lo intende come sintesi di «differenti qualità, come quella di libero e schiavo, padre e figlio, e altre, si cui si dice che sono lo stato delle persone. Ma non si vede cos abbiano in comune queste qualità perché è si possa concepire un idea giusta e precisa del carattere necessario in una qualità, per poter dire che essa riguardi o non lo stato di una persona». Con la conseguenza per cui l unica conclusione a cui è possibile giungere è che «tutte le qualità hanno in comune il rendere le persone capaci o incapaci o di qualsiasi obbligazione, o di alcune, o delle successioni», e si distinguono per il trarre origine dalla legge di natura o da quelle umane. 3

4 Pietro Rescigno, Status e capacità (2005), 2 s.: lo status è «espediente logico e strumento pratico disponibile per creare o mantenere diseguaglianze e zone di diritto singolare», «formula verbale che riassume una normativa» traducendo in una condizione giuridica non precaria né discontinua la situazione di fatto che, nell ambiente sociale, distingue un soggetto dagli altri per ragioni individuali o per l appartenenza ad un gruppo. 4

5 Art. 1 cod. civ. Comprendeva un terzo comma, abrogato con r.d.l. 20 gennaio 1944 n. 5 4 d. lgs. lt. 14 settembre 1944 n. 287, che riservava alle leggi speciali la previsione di limitazioni alla capacità delle persone, dipendenti dall appartenenza a certe razze: avendo sostituito il concetto neutro e giuridico di capacità, ereditato dalla dogmatica tedesca, a quello naturale di uomo, utilizzato nel primo progetto del 1930, l ordinamento manteneva coerenza anche quando ammette che non qualsiasi uomo possa essere titolare di diritti dal momento della sua nascita, e fino alla sua morte, per avere arricchito la soggettività con il godimento dei diritti civili e politici attraverso il concetto di capacità giuridica. 5

6 Art. 74 c.c. novellato La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo (salvo adozione di maggiorenni) Art. 570 c.c. A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. 6

7 Corte cost. 4 luglio 1979 e 12 aprile 1990 n. 184: alla morte del fratello naturale, l altro fratello avrebbe ereditato qualora il defunto non avesse coniuge, figli ed altri parenti entro il sesto grado. Ora, invece, il fratello «naturale» concorre con gli ascendenti (art. 571 c.c.) e con il coniuge (art. 582 c.c.), riducendone la quota spettante in caso di successione ex lege. 7

8 Unificazione degli status Pari contenuto Diverso titolo costitutivo Diverse azioni per la rimozione Favor veritatis Principio di responsabilità 8

9 Diverso titolo costitutivo Automatismo / Volontarismo Titoli con efficacia preclusiva differente Nella filiazione matrimoniale il codice prevede solo azioni negative In quella non matrimoniale l accertamento positivo è centrale

10 Costituzione dello status Figli matrimonali Art. 2, d) L. 219 «Estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio» Questa finzione produce la costituzione automatica dello status nei confronti del coniuge del genitore dichiarante Non è possibile attuare questo automatismo fuori dalla famiglia fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.) Figli non matrimoniali Art. 250 «Il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto.. dalla madre e dal padre tanto congiuntamente quanto separatamente» Art. 258 «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso» Automatismo Volontarismo

11 Privilegio della maternità La donna coniugata può escludere l automatismo (art. 30 D.P.R. 396/2000) dichiarando di non voler essere nominata il marito ha azione di accertamento positivo (prova l operatività della presunzione) la madre eccepirà l incompatibilità genetica riconoscendo il figlio assieme a persona diversa dal coniuge dichiarandolo come suo e di padre ignoto si realizza un riconoscimento di figlio non matrimoniale, esposto all impugnazione con termine di decadenza al marito azione di accertamento, al terzo riconoscimento successivo (con consenso o autorizzazione)

12 Diritto fondamentale che non sopporta discriminazioni per ragioni di cittadinanza L immigrato irregolare che rende la dichiarazione di nascita, in quanto l'art. 6, co. 2, D.lgs. 286/98, come modificato dall'art. 1 della L. 94/09 ("pacchetto sicurezza"), dovrebbe esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno, per ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse, e dunque rischia di essere segnalato all autorità di P.S. Circ. Min.Interno n. 19 del 7 agosto 2009: l art. 6, co.2, non si applica alle dichiarazioni di nascita e al riconoscimento del figlio naturale in quanto non di solo interesse dello straniero ma anche del figlio minore e dello Stato. 12

13 Diverse azioni per la rimozione Legittimazione Prescrizione e decadenza Prova genetica

14 Filiazione in matrimonio Azione di disconoscimento (235), con limiti alla legittimazione attiva e il termine di decadenza (244) per chiunque agisca, compreso il figlio - azione di contestazione della legittimità (248) Ampia legittimazione e imprescrittibilità del 248 realizzano un vizio di coerenza del sistema, consentono di vanificare la decadenza (maturata la decadenza il padre potrebbe stimolare l azione ex 248 del nuovo coniuge, di altro figlio, eventualmente minore da lui rappresentato, per ottenere, con efficacia di giudicato, la rimozione dello status filiationis) 14

15 Art. 2, d) L. 219 «Ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità con riferimento in particolare all art. 235, I co., nn. 1,2,3 nel rispetto dei principi costituzionali» Una sola azione, sul modello dell art. 248 legittimazione di qualsiasi interessato imprescrittibile ma soggetta alla decadenza salvo per il figlio. 15

16 L azione del figlio realizza il suo personale bilanciamento tra l interesse al mantenimento dello status (non veritiero ma già costituito e cristallizzato nella sua esperienza di vita familiare) e l accertamento della verità della procreazione: il figlio è arbitro della scelta di rimuovere lo status inveritiero, come presupposto magari per ottenere la costituzione di diverso status, nei confronti del genitore biologico. Nessuna prescrizione al pari dell impugnazione di riconoscimento (figlio non matrimoniale) 16

17 Prova: DNA ma gli elementi già dettati dall art. 235, I co., nn. 1,2,3, ferma l eliminazione della gerarchia probatoria (C. Cost. 266/06), possono valere a evitare di esporre ad azioni pretestuose, intentate al solo scopo di minare la serenità familiare come elementi di prova nei casi di impraticabilità della prova genetica, in cui non è risolutiva né la prova di compatibilità con altri figli dell assunto padre, né il rifiuto di questi di sottoporvisi (argomento di prova ex art. 116 c.p.c., Trib. Brindisi ) 17

18 Comm. Bianca: Schema di d.lgs. «In applicazione del principio di unicità di stato giuridico dei figli si è dettata una disciplina quanto più omogenea delle due azioni, di disconoscimento della paternità e di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, contemperando i due interessi in gioco, quello del favor veritatis e quello della certezza e stabilità dello stato giuridico acquisito dal figlio». «l imprescrittibilità dell azione di disconoscimento proposta dal figlio, rimette a quest ultimo la valutazione dell interesse a far prevalere il principio di verità di filiazione mentre gli altri legittimati non potranno agire oltre il termine» di cinque anni dalla nascita 18

19 Modifiche all art. 244 c.c. (Termini dell azione di disconoscimento) L azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine 19 decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

20 Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. L azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L azione è imprescrittibile riguardo al figlio. L azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore» 20

21 Modifiche all art.248 c.c. Legittimazione all azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità «L azione di contestazione della legittimità viene rinominata come azione di contestazione dello stato di figlio e si applicherà essenzialmente per contestare lo stato di figlio nato nel matrimonio ovvero nelle ipotesi di cui all articolo 239 c.c. come riformulato dalla novella ( ), e cioè nei casi di supposizione di parto o di sostituzione di neonato». 21

22 Filiazione fuori dal matrimonio Art. 2, lett. g) L. 219/2012: La previsione di decadenza dall azione impugnazione del riconoscimento, per i legittimati diversi dal figlio, realizza il bilanciamento tra interesse all accertamento della verità della filiazione e stabilità dello status. Assegna al legittimato la valutazione circa l azione o il mantenimento di uno status che si conosce essere non corrispondente alla verità della procreazione genetica. 22

23 Modifiche all art.263 c.c. «Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. L azione è imprescrittibile riguardo al figlio. L azione di impugnazione da parte dell autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell annotazione del riconoscimento sull atto di nascita. Se l autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; 23

24 Modifiche all art.263 c.c. «nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l impotenza del presunto padre. L azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall annotazione del riconoscimento. L azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall annotazione del riconoscimento sull atto di nascita. Si applica l articolo 245» 24

25 Filiazione fuori dal matrimonio Il genitore che lasci decorrere il termine di decadenza o spirare quello di prescrizione dell azione diretta a contestare la discendenza non fa altro che lasciar operare quel principio di responsabilità da procreazione che, dal regolamento (CE) n. 2201/2003, cosiddetto Bruxelles II bis è oggi trasfuso nel superamento della nozione di potestà genitoriale, sostituita com è da quella di responsabilità genitoriale, cui viene dedicato il nuovo Capo II del Titolo IX del Libro primo del codice civile, che si potrebbe in altri termini leggere come principio di affettività, e fonda il vincolo su una scelta procreativa consapevole, pur in difetto di discendenza, di cui l adozione è solo uno dei prototipi. 25

26 Favor veritatis / principio di responsabilità della procreazione I modelli procreativi negletti che realizzano effetti identici alla decadenza

27 Consensus facit filios Art. 9 l. 40/2004: l esclusione dell azione di disconoscimento della paternità realizza la costituzione dello status nella consapevolezza della sua falsità, con efficacia preclusiva massima, in conseguenza del consenso all inseminazione eterologa A differenza dell art. 30 DPR 396/2000 la volontà può desumersi anche da fatti concludenti. Effetto preclusivo istantaneo, nessun termine di decadenza 27

28 Nessun automatismo per la maternità Manca una corrispondente regola per la maternità con apporto di una donatrice di ovuli o di una madre surrogata Manca anche qualsiasi automatismo nell accertamento della maternità, che potrebbe essere utile in caso di morte della partoriente o parto di donna in coma. 28

29 Riconoscimento al ventre? art. 254, co. 1: il riconoscimento con apposita dichiarazione posteriore al concepimento, resa all ufficiale di stato civile. Sussistono dubbi sulla sovrapponibilità di tale dichiarazione con quella, da contenersi in atto pubblico, cui fa rinvio l art. 29, co. 2., DPR. 396/2000, quando menziona l indicazione, nell atto di nascita, dei genitori che hanno espresso, con atto pubblico appunto, il proprio consenso ad essere nominati. 29

30 PMA eterologa: in assenza di discendenza genetica, è retta dal principio di responsabilità Cass n , in Foro it., 2012, I, 3348 ss.: «il legislatore ha inteso stabilire un preciso limite al favor veritatis, determinando evidentemente una convergenza del favor legitimationis con il divieto di venire contra factum proprium». L azione del marito non consenziente è esposta al termine decadenziale dell art

31 Maternità surrogata Trib. Napoli, decr. 14 luglio 2011, in Foro it., 2012, I, 3372 ss., diniego di iscrizione nei registri di stato civile del certificato di nascita di figli da maternità surrogata, distingue: «la ricerca della verità biologica esalta il principio della responsabilità procreativa che si atteggia in maniera differente nella procreazione naturale rispetto a quella assistita. Nella prima, la paternità è attribuita sulla base del mero dato biologico senza dare peso alla componente volitiva che accompagna l atto sessuale, nella seconda il consenso ritualmente espresso al ricorso a tali tecniche determina una assunzione volontaria di paternità». 31

32 Nel divieto di fecondazione eterologa con esclusione dell azione di disconoscimento, «quel che emerge è piuttosto il favor affectionis ovvero la preminenza che nella costruzione della paternità/filiazione assume il dato volitivo rispetto a quello biologico». 32

33 Obiezione: conoscenza delle origini genetiche Problematica comune alla procreazione eterologa e al parto in anonimato, posto il divieto di accedere a dati identificanti della madre, per cento anni dalla formazione dell atto di nascita. 33

34 Trib. Milano 29.3/ Questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, co. 3, L. 40/2004, «è vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo» La legge tratta in modo opposto coppie con limiti di procreazione, consentendo il ricorso alla Pma unicamente alle coppie i cui componenti posseggono (entrambi) gameti fecondabili, e non anche a quelle in cui (almeno) uno dei componenti sia incapace di produrre gameti idonei a generare l'embrione. Viceversa «all'identico limite (infertilità e sterilità di coppia) dovrebbe corrispondere la comune possibilità di accedere alla migliore tecnica medico-scientifica utile per superare il problema» 34

35 C.E.D.U. (Godelli c. Italia, def ) La disciplina del parto anonimo non tenta alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa. In assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto della ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l anonimato, viene inevitabilmente data una preferenza incondizionata a questi ultimi. 35

36 Già nella sentenza Odièvre c. Francia ( ) la Corte osservava che la nuova legge francese del aumenta la possibilità di revocare il segreto sull identità e agevola la ricerca delle origini biologiche (creazione di un Consiglio nazionale per l accesso alle origini personali). Di immediata applicazione, essa permette ormai alle persone interessate di chiedere la reversibilità del segreto dell identità della madre, a condizione che quest ultima vi acconsenta, nonché di avere in ogni caso accesso a informazioni non identificative, necessarie a realizzare il proprio diritto alla tutela della vita privata (art. 8 C.E.D.U.). 36

37 Le obiezioni mosse alla legittimazione della p.m.a. eterologa, in considerazione del diritto a conoscere le proprie origini, si espongono dunque alle medesime considerazioni e potrebbero formularsi alcune ipotesi per realizzare l equo contemperamento degli interessi fondamentali coinvolti. 37

38 Introdurre forme di ripensamento Subordinare l anonimato materno e la donazione di gameti al consenso a rilasciare informazioni non identificanti (DNA materno/del donatore) e alla risposta a un questionario epigenetico, posto che l alimentazione, lo stile di vita e le abitudini materne/paterne (e degli ascendenti) possono avere effetti sulla salute del figlio (Pembrey ME, Bygren LO, Kaati G, et al., Sex-specific, male-line transgenerational responses in humans, in Eur. J. Hum. Genet. 2006; 14: ). 38

39 La stessa madre che abbia generato un figlio affetto da fenilchetonuria (PKU) è interessata a sapere di essere essa stessa fenilchetonurica, anche in forma benigna, per poter iniziare una dieta prima del successivo concepimento e osservarla accuratamente per tutto il periodo della gravidanza, per evitare il rischio, altrimenti molto elevato, di avere figli con ritardo mentale e malformazioni congenite (fetopatia da fenilchetonuria materna). 39

40 Principio di affettività Il principio di parità sostanziale (art. 3) impone di prestare attenzione alla varietà delle situazioni soggettive da tutelare, che non possono trovare attuazione attraverso il pieno riconoscimento dello status

41 Diverse figure genitoriali, senza pienezza dello status filiations Azione di mantenimento ex art. 279, e 580, anche nei residui casi di irriconoscibilità dell incestuoso L ascolto del minore permette di accertare l esistenza di una affettività rilevante sul piano giuridico

42 Cass., sez. I, 28 agosto 1999, n L azione di accertamento della filiazione non è ammissibile quando l attore abbia il possesso di un altro status di figlio matrimoniale, non matrimoniale o adottivo, perché vi osta l art. 253 c.c. Ciò vale anche per la domanda diretta nei confronti degli eredi del genitore. L azione di mero accertamento ai fini patrimoniali (art. 279 c.c) è invece esperibile tanto da colui che abbia uno status incompatibile, quanto da chi avrebbe i requisiti per agire con l azione generale di accertamento giudiziale della filiazione fuori dal matrimonio, allorché egli ritenga preferibile l accesso ai soli diritti patrimoniali, chiudendo le porte a qualsiasi rapporto affettivo, ovvero, dopo la morte del genitore, per l acquisizione dei più limitati diritti ereditari 42

43 La relazione stabilita nel tempo, pur in assenza di vincoli genetici, non è irrilevante: Costituisce aspetto della vita familiare tutelata dall art.8 C.E.D.U. e dall art. 7 Carta di Nizza, anche sotto l aspetto potenziale, per tale intendendo quella che il padre biologico potrebbe stabilire col figlio avuto con una donna sposata, il cui status sia cristallizzato e non più contestabile (CEDU Schneider c. Germania, ) Legittima l affido condiviso alla figura genitoriale di riferimento, seconda moglie del padre, per il bambino orfano della madre fin dalla nascita (T.d.M. Genova , in Famiglia e diritto, 2013, 101 ss.), tutela della salute psicofisica e applicazione diretta art. 32 Cost. 43

44 Protezione dell art. 8 della Carta per i legami familiari de facto, caratterizzati dalla presenza di vincoli di affettività, «purché ricorrano un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, nonché il ruolo assunto dall adulto nei confronti del bambino» in casi di diniego dell adozione speciale di una neonata affidata provvisoriamente con decreto d urgenza ad una coppia, motivato dall adozione disposta nei confronti di altra coppia, che la Corte ritiene ascrivibili ad una vita familiare già in atto, e così tutelata, posto che la bambina aveva vissuto con la coppia per 19 mesi, e sussisteva un «forte legame» con gli adulti (CEDU , Moretti e Benedetti c. Italia, ricorso n /07). 44

45 Più in generale con riguardo ai criteri necessari a definire la vita familiare, nei quali si comprendono la convivenza della coppia, la lunghezza della relazione, la presenza di figli, allo scopo di accertare appunto «l esistenza di una relazione affettiva» nel caso di una persona transessuale, la compagna di lui e la figlia ottenuta con metodiche di procreazione artificiale (CEDU, Grande Chambre , X, y, z c. Regno Unito, ricorso n /93) 45

46 Riconoscibilità della filiazione incestuosa Profili sistematici

47 Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento) Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni 47

48 Commissione Bianca «In realtà, la scelta del Parlamento, che ha introdotto la contestata disposizione, non ha legalizzato affatto l incesto. Essa, peraltro, appare conforme allo spirito della riforma avendo sovvertito l antica concezione per cui la riprovazione del rapporto instaurato dai genitori deve riflettersi in una discriminazione giuridica a carico dei figli. 48

49 La disposizione che rende ora riconoscibili anche i figli nati da parenti, previo accertamento del Tribunale che nessun pregiudizio ne derivi loro, è improntata all idea che il riconoscimento deve essere precluso, non in base alla condizione giuridica di irriconoscibilità del figlio, ma esclusivamente in base alla considerazione del suo interesse, e che pertanto la preclusione non ha ragion d essere quando sia accertato che il riconoscimento è per lui favorevole». 49

50 La Commissione ritiene tuttavia che l autorizzazione giudiziale, prevista dalla formulazione del nuovo articolo 251 (come novellato dalla legge n. 219/2012), richieda sempre particolare attenzione, onde evitare che il figlio possa subire comunque pregiudizio anche dalla stessa richiesta di riconoscimento. 50

51 In primo luogo, occorre che il giudice non informi il figlio circa l identità dell altro genitore. Occorre, inoltre, che l altro genitore non sia convivente con l autore del riconoscimento. Occorre ancora accertare che il rapporto personale instaurato dall autore del riconoscimento col figlio sia da questo bene accetto. A tal fine utili elementi saranno possibilmente tratti dall ascolto del figlio, ma in ogni caso reputa la Commissione il riconoscimento dovrebbe essere subordinato alla verifica positiva di un periodo di prova, effettuato sotto la vigilanza del Tribunale, con facoltà di avvalersi dei servizi sociali e consultoriali. 51

52 Il riconoscimento da parte del secondo genitore potrà essere autorizzato solo nei casi eccezionali in cui il figlio, divenuto adulto, sia a conoscenza della sua identità e il riconoscimento non lo esponga al pregiudizio di dover subire una situazione socialmente scandalosa. Si può pensare, ad esempio, ai casi in cui il secondo genitore sia malato terminale o il primo genitore sia già deceduto. Il riconoscimento presuppone l avvenuto rilascio dell autorizzazione giudiziale. Il riconoscimento non autorizzato deve quindi considerarsi inefficace. 52

53 Riconoscimento dell incesto e induzione al reato? Art. 564 c.p. Incesto. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 53

54 Il reato è escluso - In alcuni casi di filiazione prima non riconoscibile (parentela o affinità in linea collaterale nel secondo grado) - Quando manchi pubblico scandalo (contro T.d.M. Roma , la gravidanza integra il p.s.) - Almeno con riguardo a uno dei genitori, vittima di violenza violenza familiare da cui nasca un figlio 54

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