La modulistica per il controllo della copertura assicurativa dei veicoli

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1 Maurizio Marchi Comandante della polizia municipale di Gambettola La modulistica per il controllo della copertura assicurativa dei veicoli L obbligo di copertura assicurativa nell ambito della circolazione stradale è inserito nell articolo 193 c.d.s. che, al primo comma, recita: I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Soffermiamoci un momento sulle parole circolazione, veicoli a more e rimorchi. Circolazione: tenuto conto di quanto previsto dall articolo 3 comma 1 punto 9), laddove si precisa che circolazione è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada appare subito evidente che anche il veicolo in sosta è soggetto alla disposizione di cui all art. 193/1 e deve pertanto essere assicurato. Veicoli a motore e rimorchi: il veicolo ha obbligo di copertura assicurativa solamente se ha il motore oppure, pur non avendo un motore, è un rimorchio. La prima conseguenza è che i rimorchi agricoli, non essendo né veicoli a motore, né rimorchi, non sono soggetti alle disposizioni previste dal comma 1 del art I rimorchi, diversamente dai rimorchi agricoli, sono infatti (recita l articolo 56 comma 1 c.d.s.) veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli, ed è del tutto evidente che i rimorchi agricoli non possono essere trainati da autoveicoli, ma da macchine agricole. Infatti, il successivo art. 57 c.d.s. definisce e classifica le macchine agricole, inserendo i rimorchi agricoli fra le macchine agricole trainate: per la precisione al comma 2, paragrafo b) punto 2). È ora opportuno esaminare alcune questioni inerenti la copertura assicurativa in generale; in particolare, al momento della verifica della copertura assicurativa, sia essa conseguente: ad un controllo su strada; ad un controllo telefonico con la compagnia assicuratrice; ad un esibizione a seguito di un art oppure ; ad una restituzione. È importantissimo tenere presente che: ai sensi dell art del codice civile, l assicurazione ha effetto dalle ore del giorno della conclusione del contratto e che per il disposto dell art del codice civile, è previsto che se il contraente non paga il premio l assicurazione resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il pagamento avviene.

2 394 Maurizio Marchi deroghe eventuali a queste disposizioni sono consentite solamente per quanto riguarda la prescrizione delle ore e non per il pagamento; vale a dire affinché vi sia copertura assicurativa, è sempre necessario il pagamento, però se è espressamente scritto sul contratto, non è necessario attendere le ore successive 1. quindi non è sufficiente, per esempio al momento dell esibizione della documentazione a seguito di un art.180/181, verificare la durata del contratto (per esempio dall al ). Occorre anche accertare quando il pagamento è avvenuto, in quanto con un pagamento avvenuto, sempre a titolo d esempio, il : il contratto riporta in ogni caso validità dall ; la copertura si ha solamente dalle ore del (o se preferiamo dalle ore del : salva previsione particolare indicata sul contratto) Questioni particolari inerenti la copertura assicurativa Ciclomotore Per i ciclomotori muniti di contrassegno (targhino), deve essere fatta sul numero di telaio e non su quello della targhetta (contrassegno di identificazione) Per i ciclomotori targati può essere indifferentemente fatta sul telaio o sulla targa in quanto sono fra loro abbinati con indicazione di entrambi sul documento di circolazione Entro i primi 15 gg Art c.d.s. successivi alla scadenza 2 Se c è stata disdetta Non si applica l estensione di 15 gg di copertura aggiuntiva Riattivazione polizza Polizze RCA di 5 gg 5 Polizze RCA per sei mesi per motocicli Polizze RCA pagabili ogni sei mesi Decorrenza validità Eccezioni decorrenza Il verbale d infrazione Rimorchi agricoli Non sono rimorchi 6 Rimorchi in genere Se a seguito di verbalizzazione dell art. 193 c.d.s., si riattiva la copertura RCA entro i secondi 15 giorni seguenti alla scadenza 3 : la sanzione è ridotta ad un quarto dell importo 4 tale facoltà è però esclusa nel caso in cui si accerti l ipotesi di cui all art. 193/4-bis (assicurazione falsa o contraffatta) Non hanno la proroga di validità di 15 gg: la copertura scade il giorno indicato Non ha proroga di validità di 15 gg: scade il giorno indicato Con contratto annuale: si applica la proroga dei 15 gg Generalmente le ore successive all ora pagamento premio Se l agenzia indica anche l ora di decorrenza, allora in questo caso si applica quella Al fine di evitare comportamenti di favore da parte di compagnie, è opportuno, quando si verbalizza l art.193, considerato il tempo per il quale si resta impegnati su strada, indicare l ora di infrazione corrispondente a quella nella quale il veicolo è stato visto circolare (quindi per esempio quando è stato fermato), e non quello successivo della verbalizzazione (in quanto in questo lasso di tempo la polizza potrebbe essere riattivata) Non è necessaria l assicurazione del rimorchio quando il veicolo è agganciato alla motrice 7 È invece indispensabile quando il rimorchio costituisce un veicolo a sé stante 8

3 La modulistica per il controllo della copertura assicurativa dei veicoli 395 La circolazione in Italia con veicoli con targa non italiana Le problematiche inerenti la copertura assicurativa dei veicoli con targa non italiana sono state affrontate in Italia originariamente con l art. 6 della legge 990/1969 poi, successivamente dalla legge 242/1990, successivamente integrata dal decreto ministeriale 9 febbraio 1994 e da altri successivi provvedimenti. Originariamente 9, era previsto che, i veicoli con targa non italiana, soggetti all obbligo della copertura assicurativa secondo le disposizioni vigenti in Italia, potessero circolare solamente qualora ricorresse una delle seguenti ipotesi: possesso di polizza assicurativa con compagnia italiana; possesso di carta verde estera accettata dall Ufficio Centrale Italiano con sede in Milano; possesso di una polizza di frontiera di durata temporanea stipulata alla frontiera. Con la Direttiva 72/166/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, recepita in Italia con due decreti del Ministero dell Industria, del commercio e dell artigianato del 12 ottobre 1972, si estendeva a tutto il territorio della comunità la copertura assicurativa delle polizze sulla responsabilità civile auto (RCA). Con successivi accordi supplementari stipulati a partire dal 13 dicembre 1973 tra i bureaux degli Stati comunitari, cui si sono successivamente aggiunti altri accordi con gli Uffici nazionali di assicurazione (bureaux) di alcuni stati terzi, è stato potenziato il sistema di collaborazione tra bureaux dei paesi convenzionati: in base a questo sistema i risarcimenti pagati alle vittime dal bureau del paese dell incidente si intendono effettuati per conto del bureau del paese di immatricolazione o registrazione del veicolo, la cui circolazione ha cagionato il danno. In questo modo si è reso superfluo, per i veicoli immatricolati o registrati in questi paesi 10 il controllo della carta verde: questo perché in pratica, nei paesi comunitari ed in alcuni stati terzi, essendo stati stipulati specifici accordi di garanzia reciproca, la circolazione internazionale avviene normalmente sulla base del solo possesso della targa, che vale come documento probatorio di garanzia assicurativa. All effetto pratico si delineano due diverse categorie di veicoli: Veicoli per i quali l obbligo della Cioè tutti gli Stati dell Unione Europea con responsabilità civile s intende assolto con la l aggiunta di alcuni Stati terzi sola targa di immatricolazione 11 Veicoli per i quali l obbligo del controllo Tutti gli altri Stati della copertura assicurativa sussiste

4 396 Maurizio Marchi I veicoli soggetti all obbligo dell esibizione di attestazione di copertura assicurativa Per quanto riguarda gli altri Stati, cioè quelli per i quali sussiste l obbligo del controllo della copertura assicurativa, occorre fare alcune considerazioni: La carta verde consiste in un documento assicurativo internazionale attestante che per un determinato veicolo è stata emessa una polizza che copre la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detto veicolo in uno degli Stati indicati nel documento. Non tutti gli Stati del mondo aderiscono al sistema della carta verde. Alcune carte verdi possono essere limitate nella validità che risulta esclusa per la circolazione nel territori di alcuni Stati. I veicoli immatricolati in stati che non aderiscono al sistema della carta verde 12, debbono obbligatoriamente munirsi di altra copertura assicurativa, che può essere costituita alternativamente o da un contratto con una compagnia autorizzata ad esercitare l RCA in Italia 13, oppure dalla polizza di frontiera 14 emessa da un Bureau di uno Stato dell Unione Europea. Si può quindi verificare l ipotesi per la quale un veicolo, pur essendo in possesso di carta verde valida per alcuni paesi dell Unione Europea tra i quali quello nel quale sta entrando (per esempio l Italia), qualora sulla carta verde stessa non sia indicata la copertura valida per tutti gli stati dell Unione, non può entrare nel territorio senza munirsi di polizza di frontiera: questo in ragione del fatto che gli Stati membri dell Unione si prestano reciproca fiducia per i controlli in materia assicurativa alle frontiere esterne. Questo anche se l utente, per esempio, dichiara di non volersi recare nello stato per il quale la sua carta verde non vale: deve in ogni caso munirsi di copertura assicurativa come sopra indicato. La polizza di frontiera è un documento per il quale, qualora l utente di un veicolo o natante a motore immatricolato o registrato all estero e sottoposto al controllo della carta verde non sia in grado, al suo ingresso nel territorio italiano, di esibire un certificato internazionale di assicurazione in stato di validità rilasciato da un apposito ente nel suo paese di origine, ed accettato da un corrispondente ente in Italia, è stipulata una polizza di durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni. La copertura assicurativa fornita da tale polizza, stipulata in frontiera presso uffici organizzati dall Ufficio Centrale Italiano (UCI), è basata sui minimi di garanzia previsti dalla legge italiana sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti a motore. Il veicolo immatricolato o registrato in uno dei paesi comunitari o terzi aderenti all accordo di reciprocità Nell effettuare il controllo di un veicolo, che per le disposizioni vigenti in Italia sia soggetto all obbligo della copertura assicurativa, ai sensi dell art.193 C.d.S, occorre procedere come di seguito: Veicolo immatricolato o registrato in uno dei paesi comunitari o terzi aderenti all accordo di reciprocità Se non vi sono particolari limitazioni Immatricolato o registrato in uno dei paesi comunitari o terzi aderenti all accordo di reciprocità, ma espressamente escluso dall accordo Non occorre procedere ad altro controllo: è super uo e non consentito richiedere qualsiasi tipo di certi cazione assicurativa Richiedere documentazione assicurativa. Può consistere in: - Carta verde - Polizza frontiera - Polizza con compagnia autorizzata esercitare RCA in Italia

5 La modulistica per il controllo della copertura assicurativa dei veicoli 397 Il veicolo immatricolato o registrato in uno Stato diverso da quelli aderenti all accordo Immatricolato o registrato diverso da quelli aderenti accordo reciprocità Non aderisce, oppure sospeso accordo carta verde Aderisce accordo carta verde Con esclusione garanzia assicurativa anche in uno solo paesi Ue Richiedere documentazione assicurativa. Può consistere in: - Carta verde - Polizza frontiera - Polizza con compagnia autorizzata esercitare RCA in Italia Richiedere documentazione assicurativa. Può consistere in: - Polizza di frontiera - Polizza con compagnia autorizzata esercitare RCA in Italia Copertura assicurativa dei veicoli con targa doganale Per i danni causati da veicoli con targa doganale scaduta, il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni per i fatti avvenuti entro un anno dalla scadenza della targa stessa: questo non esclude l applicazione della sanzione di cui all art. 193 c.d.s. trattandosi di veicolo non più immatricolato all estero.

6 398 Maurizio Marchi Elenco Stati esclusi dall obbligo di esibire prova della copertura assicurativa: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. Elenco Stati soggetti all obbligo di esibire prova della copertura assicurativa che possono esibire carta verde: Russia, Bielorussia, Ucraina, Turchia, Iraq, Serbia, Montenegro, Bosnia, Albania, Israele, Marocco, Tunisia. Tutti gli altri Stati: obbligo di copertura assicurativa oppure di polizza di frontiera, oppure di carta verde stipulata in uno degli Stati che la possono emettere

7 La modulistica per il controllo della copertura assicurativa dei veicoli 399 VERBALE INFRAZIONE ART. 193 C.D.S. PER MANCATA COPERTURA RCA COMANDO POLIZIA L anno giorno mese ore al km. n.c. della strada. (N.B.: luogo della verbalizzazione che potrebbe essere diverso da quello dell infrazione) Località Comune di ( ), i sottoscritti. ha accertato che Conducente: Cognome e nome Nato a in data residente indirizzo Patente cat. n. rilasciata il da di Tipo veicolo Targa portata Massa a p.c Tipo rimorchio Targa portata Massa a p.c Adibito a Proprietario o solidale: Cognome e nome Nato a in data residente indirizzo nella sua qualità di Ha violato le disposizioni di cui al d.l. 285/92 articolo di seguito indicato in quanto: 193 Poneva in circolazione il veicolo senza copertura assicurativa in quanto scaduta il (oppure ) La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l organo accertatore di una cauzione pari all importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Quando l interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l ufficio o comando da cui dipende l organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell articolo 213. Con atto a parte il veicolo è sottoposto a sequestrato Nell ipotesi di documentazione assicurativa falsa o contraffatta non è ammesso pagamento in misura ridotta, né riduzione della sanzione, né demolizione ed il veicolo è soggetto a confisca qualora il veicolo sia intestato al conducente. Dichiarazioni Modalità di estinzione Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di euro più euro per spese (notifica e proced.) presso il Comando Polizia Municipale di sito in Via/Piazza n. o a mezzo c.c.p. n. intestato a ATTENZIONE: i termini per il pagamento scadono il Dal giorno seguente occorre pagare euro Nell ipotesi di documentazione assicurativa falsa o contraffatta non è ammesso pagamento in misura ridotta, né riduzione della sanzione, né demolizione ed il veicolo è soggetto a confisca qualora il veicolo sia intestato al conducente.

8 400 Maurizio Marchi RICORSO AL PREFETTO ai sensi art. 203 c.d.s. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all ufficio o comando cui appartiene l organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l audizione personale. Il ricorso può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all ufficio o comando cui appartiene l organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. Per questo verbale competente è il Prefetto di. RICORSO AL GIUDICE DI PACE ai sensi art. 204-bis c.d.s. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie. L opposizione non sospende l esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale. Il ricorso non è inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso al Prefetto. Per questo verbale competente è il Giudice di pace di. Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale. RATEIZZAZIONE Ai sensi dell art. 202-bis c.d.s., i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall ultima dichiarazione, non superiore a euro ,16. Ai fini di cui al presente comma, se l interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell art È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell entità della somma da pagare, l autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l importo dovuto supera euro L importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall art. 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all art. 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all art. 204-bis. L istanza è comunicata dall autorità ricevente all ufficio o comando da cui dipende l organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell istanza l autorità di cui al comma 3 del presente art. adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l istanza si intende respinta. La notificazione all interessato dell accoglimento dell istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all art Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente art. e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L accoglimento dell istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l organo accertatore. In caso di accoglimento dell istanza, il comando o ufficio da cui dipende l organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell art In caso di rigetto dell istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6. Fatto, letto e sottoscritto

9 La modulistica per il controllo della copertura assicurativa dei veicoli 401 VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA AL CUSTODE ACQUIRENTE ai sensi dell art. 213 c.d.s., per accertata violazione dell art. c.d.s. con il veicolo tipo targato telaio In data alle ore in località Comune di Prov noi sottoscritti appartenenti all Ufficio di cui sopra, abbiamo proceduto al sequestro amministrativo del veicolo in oggetto indicato in seguito alla violazione dell art. c.d.s., contestata con verbale n. odierno a carico di nato a in data residente a in via visto che: - la violazione è stata commessa da minorenne e non è stato possibile affidarlo al genitore o persona maggiorenne; - il conducente/proprietario ha rifiutato la custodia; - non è stato possibile affidarlo in custodia al conducente/proprietario perché sprovvisti dei prescritti requisiti; - trattasi di ciclomotore o di motociclo e pertanto i primi 30 gg di custodia debbono avvenire presso il custode acquirente (art. 213 c.d.s.). Il veicolo in oggetto indicato, ai sensi dell art. 213, comma 2-ter c.d.s., viene affidato in custodia a:, convenzionato con l UGT- Prefettura di affinché lo custodisca nei propri locali siti in via Il custode è tenuto a conservare il veicolo nelle medesime condizioni in cui gli è stato affidato. Si dà atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso. Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro. Il custode consente che gli organo di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 334 e 335 del c.p. Il custode è altresì reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia. Il documento di circolazione viene non viene ritirato ed allegato agli atti dell ufficio. Ai sensi dell art. 213 comma 2-quater c.d.s., si dà avviso che, decorsi 10 giorni dalla notifica del presente verbale al proprietario, senza che questi abbia provveduto ad assumerne la custodia, il veicolo sequestrato sarà immediatamente trasferito in proprietà al custode. Nell ipotesi di ciclomotore o motoveicolo i 10 gg decorrono dal primo giorno seguente i primi 30 gg di custodia presso il custode acquirente Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg al Prefetto-Ufficio Territoriale del Governo di ovvero, in alternativa, al Giudice di pace di ATTENZIONE: la scheda tecnica è parte integrante del presente verbale Il custode I verbalizzanti Il conducente Note: Con l introduzione dell articolo 193, comma 4-bis (legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 Suppl. Ordinario n. 128 in vigore dall 8 agosto 2009), salvo che debba essere disposta la confisca ai sensi dell articolo 240 codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Per espressa previsione, si applicano le disposizioni di cui all articolo 213 c.d.s. Qualora pertanto ricorra l ipotesi sopra menzionata, non sarà possibile applicare le ipotesi di riduzione della sanzione ad un quarto previste dall articolo 193, comma 3, c.d.s.

10 402 Maurizio Marchi ISTANZA PER CAMBIO DI CUSTODIA VEICOLO Prot. n. ISTANZA PER CAMBIO DI CUSTODIA (Artt. 193 e 213 codice della strada) Rif. Verbale n. del Il/La sottoscritto/a nato/a il residente a in documento numero rilasciato/a da in data in qualità di: proprietario; usufruttuario; acquirente con patto di riservato dominio; utilizzatore a titolo di locazione finanziaria; del veicolo marca modello targa telaio m.c.p.c. sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell art. del c.d.s., ed attualmente custodito presso la depositeria in considerazione della facoltà concessa dalla normativa vigente ATTESTA di disporre di un idoneo luogo di custodia non sottoposto a pubblico passaggio, individuato con separato atto di autocertificazione, allegato alla presente istanza, e, conseguentemente CHIEDE l affidamento del veicolo, con contestuale cambio di custodia, dichiarando di provvedere al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, a proprie spese, ed al deposito del veicolo nel luogo di custodia sopra indicato. data, Il Richiedente Note: Con l introduzione dell articolo 193 comma 4-bis (legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 Suppl. Ordinario n.128 in vigore dall 8 agosto 2009), salvo che debba essere disposta la confisca ai sensi dell articolo 240 codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Per espressa previsione, si applicano le disposizioni di cui all articolo 213 c.d.s. Qualora pertanto ricorra l ipotesi sopra menzionata, non sarà possibile applicare le ipotesi di riduzione della sanzione ad un quarto previste dall articolo 193, comma 3, c.d.s.

11 La modulistica per il controllo della copertura assicurativa dei veicoli 403 VERBALE VARIAZIONE CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO SEQUESTRO AMMINISTRATIVO OGGETTO: VERBALE DI VARIAZIONE DI CUSTODIA ai sensi dell art. 213 c.d.s., per accertata violazione dell art. 193-bis c.d.s. con il veicolo tipo targato telaio In data alle ore in località Via Noi sottoscritti appartenenti all Ufficio di cui sopra constatato che il veicolo in oggetto meglio specificato è stato oggetto di amministrativo avvenuto il secondo le circostanze di tempo e luogo indicate nell allegato verbale Il veicolo in oggetto, ai sensi dell art. 213 c.d.s. viene affidato in custodia a nato a il e residente in via/piazza in qualità di PROPRIETARIO ESERCENTE LA POTESTà DI PROPRIETARIO MINORENNE Il custode si impegna a trasportare, depositare e custodire il veicolo presso posto al di fuori della sede stradale e non soggetto a pubblico passaggio. Si dà atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso. Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro. Il custode consente che gli organo di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 334 e 335 del codice penale. Il custode è altresì reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia. Le spese sostenute per la custodia e altre operazioni pertinenti alla stessa, sono a completo ed esclusivo carico del custode che sottoscrive il presente atto. L ufficio di Polizia procedente è ritenuto estraneo ad ogni rapporto con l eventuale incaricato al recupero del veicolo. Il documento di circolazione viene - non viene ritirato ed allegato agli atti dell ufficio. CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO Con la sottoscrizione del presente atto il proprietario o il conducente nominato custode, è reso edotto della circostanza che, trascorso il periodo di fermo, i sigilli non possono essere rimossi senza l intervento di un organo di polizia stradale. Si autorizza, pertanto, il custode a condurre il veicolo dal luogo di custodia all ufficio di polizia di per la via più breve, dal giorno successivo al termine del periodo di fermo amministrativo. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. al Prefetto-Ufficio Territoriale del Governo di ovvero, in alternativa, al Giudice di pace di Il custode I verbalizzanti

12 404 Maurizio Marchi VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA ALL AVENTE TITOLO ai sensi dell art. 213 c.d.s., per accertata violazione dell art. c.d.s. con il veicolo tipo targato telaio In data alle ore in località in località Comune di Prov. noi sottoscritti appartenenti all Ufficio di cui sopra, abbiamo proceduto al sequestro amministrativo del veicolo in oggetto indicato in seguito alla violazione dell art. c.d.s., contestata con verbale n. odierno a carico di nato a in data. Il veicolo in oggetto, ai sensi dell art. 213, comma 2, c.d.s. viene affidato in custodia a nato a e residente in via/piazza in qualità di: CONDUCENTE PROPRIETARIO ESERCENTE POTESTÀ DI GENITORE TITOLARE DEL CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE Il custode si impegna a trasportare, depositare e custodire il veicolo presso Si dà atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso. Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro. Il custode consente che gli organo di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 334 e 335 del codice penale. Il custode è altresì reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia. Le spese sostenute per la custodia e altre operazioni pertinenti alla stessa, sono a completo ed esclusivo carico del custode che sottoscrive il presente atto. L ufficio di Polizia procedente è ritenuto estraneo ad ogni rapporto con l eventuale incaricato al recupero del veicolo. Il documento di circolazione viene non viene ritirato ed allegato agli atti dell ufficio. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. Al Prefetto-Ufficio Territoriale del Governo di ovvero, in alternativa, al Giudici di pace di Il custode I verbalizzanti ATTENZIONE: la scheda tecnica è parte integrante del presente verbale Note: Con l introduzione dell articolo 193 comma 4-bis (legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 Suppl. Ordinario n. 128 in vigore dall 8 agosto 2009), salvo che debba essere disposta la confisca ai sensi dell articolo 240 codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Per espressa previsione, si applicano le disposizioni di cui all articolo 213 c.d.s. Qualora pertanto ricorra l ipotesi sopra menzionata, non sarà possibile applicare le ipotesi di riduzione della sanzione ad un quarto previste dall articolo 193, comma 3, c.d.s.

13 La modulistica per il controllo della copertura assicurativa dei veicoli 405 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 48 d.p.r. n. 445/2000) Rif. Verbale n. del Il/La sottoscritto/a nato/a il residente a documento in numero rilasciato/a da in data in qualità di: proprietario; usufruttuario; acquirente con patto di riservato dominio; utilizzatore a titolo di locazione finanziaria; del veicolo marca modello targa telaio m.c.p.c. sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell art. del c.d.s., ed attualmente che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, al fine di ottenere l affidamento in custodia giudiziale del predetto veicolo DICHIARA di non essere sottoposto a misure di sicurezza detentive ne a misure di prevenzione; di avere la disponibilità, a titolo di sito a ove custodire il veicolo sopra indicato. data, in, di un luogo idoneo, Il Dichiarante La presente dichiarazione, non obbligatoria, è rilasciata al fine di ottenere l affidamento in custodia del veicolo sopra indicato. Le informazioni riportate nell atto sono ad uso esclusivo della Pubblica Amministrazione e la firma è stata apposta alla presenza del sottoscritto Pubblico Ufficiale. data, Il Pubblico Ufficiale Note: Con l introduzione dell articolo 193 comma 4-bis (legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 Suppl. Ordinario n. 128 in vigore dall 8 agosto 2009), salvo che debba essere disposta la confisca ai sensi dell articolo 240 codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Per espressa previsione, si applicano le disposizioni di cui all articolo 213 c.d.s. Qualora pertanto ricorra l ipotesi sopra menzionata, non sarà possibile applicare le ipotesi di riduzione della sanzione ad un quarto previste dall articolo 193, comma 3, c.d.s.

14 406 Maurizio Marchi AUTORIZZAZIONE ALLA DEMOLIZIONE DEL VEICOLO (Art. 193 codice della strada) Visto il verbale di accertata violazione n. del Visto il contestuale verbale con il quale si è proceduto al sequestro amministrativo del veicolo per accertata violazione ex art. 193 c.d.s. Visto l art. 193, comma 3, del codice della strada; Vista l istanza per la demolizione del veicolo presentata in data dal proprietario del veicolo, Signor/a nato a il Residente a - Via Considerato che l interessato ha prodotto istanza di demolizione entro 30 giorni dalla data di contestazione/ notificazione della violazione, per provvedervi nello stesso termine; Considerato che, in conformità con quanto dispone l art. 193, comma 3, del codice della strada, l interessato ha versato una cauzione pari all importo del minimo edittale della sanzione pecuniaria prevista dall art. 193, comma 2, del codice della strada pari ad euro Verificato che sul veicolo in sequestro non gravano ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari Verificato che il veicolo non è stato sequestrato per l ipotesi prevista dall art. 193/4 bis SI AUTORIZZA nato a il residente a via in qualità di proprietario del veicolo descritto a prelevare il veicolo stesso dal luogo di custodia situato a via al fine di demolirlo e radiarlo entro il ed a tal fine vengono restituiti di documenti di circolazione SI DISPONE che il veicolo venga trasportato presso il Centro di demolizione mediante carro attrezzi od attivazione di una polizza assicurativa temporanea e solo per la sua demolizione. A conferimento avvenuto, deve essere esibita all organo accertatore la regolare certificazione di presa in carico del veicolo rilasciata dal Centro di demolizione autorizzato, onde ottenere la restituzione della cauzione versata, decurtata di 1/4, trattenuto dall Ufficio a titolo di sanzione. In caso contrario l avente diritto non potrà beneficiare della riduzione ad 1/4 e la cauzione versata verrà imputata per intero al pagamento della sanzione. Data Allegati: copia istanza di demolizione Il Responsabile dell Ufficio Note: Con l introduzione dell articolo 193, comma 4-bis (legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 Suppl. Ordinario n. 128 in vigore dall 8 agosto 2009), salvo che debba essere disposta la confisca ai sensi dell articolo 240 codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Per espressa previsione, si applicano le disposizioni di cui all articolo 213 c.d.s. Qualora pertanto ricorra l ipotesi sopra menzionata, non sarà possibile applicare le ipotesi di riduzione della sanzione ad un quarto previste dall articolo 193, comma 3, c.d.s.

15 La modulistica per il controllo della copertura assicurativa dei veicoli 407 VERBALE DI RESTITUZIONE DI VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO (Art. 193 codice della strada) L anno il giorno del mese di alle ore in avanti ai sottoscritti è presente nato a il residente a via identificato mediante numero rilasciato il da nella sua qualità di del veicolo targa marca telaio sequestrato in data per accertata violazione ex art. 193 c.d.s. il quale, ai sensi dell art. 193, comma 4, del codice della strada, chiede la restituzione del veicolo sopra indicato. Lo scrivente, preso atto di quanto sopra, ed accertato che la persona interessata ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, mediante versamento del relativo importo, nonché all esibizione della documentazione comprovante l avvenuto pagamento dell assicurazione obbligatoria R.C. per almeno sei mesi, in ossequio alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del codice della strada DISPONE la restituzione del veicolo sopra indicato all avente diritto; la restituzione senza poter effettuare la riconsegna del veicolo sopra indicato all avente diritto, in quanto lo stesso veicolo risulta tuttora sottoposto a Di quanto sopra viene data comunicazione all Ufficio Territoriale del Governo Prefettura competente per territorio. Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. L avente titolo Il verbalizzante Prot. n. del Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di COMUNICAZIONE DI SEQUESTRO DI VEICOLO (Art. 193 codice della strada) Si comunica che in data si è provveduto al sequestro amministrativo del veicolo marca telaio di proprietà di nato a il residente a via posto in circolazione senza copertura assicurativa per la R.C. auto obbligatoria in data in località Si allegano copia verbale e copia verbale sequestro amministrativo. Il Responsabile dell Ufficio Note: Con l introduzione dell articolo 193, comma 4-bis (legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 Suppl. Ordinario n.128 in vigore dall 8 agosto 2009), salvo che debba essere disposta la confisca ai sensi dell articolo 240 codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Per espressa previsione, si applicano le disposizioni di cui all articolo 213 c.d.s. Qualora pertanto ricorra l ipotesi sopra menzionata, non sarà possibile applicare le ipotesi di riduzione della sanzione ad un quarto previste dall articolo 193, comma 3, c.d.s.

16 408 Maurizio Marchi Prot. n. del Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di COMUNICAZIONE DI RESTITUZIONE DI VEICOLO (Art. 193 codice della strada) Si comunica che in data si è provveduto a formalizzare la restituzione all avente diritto del veicolo marca telaio di proprietà di nato a il residente a via posto in circolazione senza copertura assicurativa per la R.C. auto obbligatoria in data in località in quanto è stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, ai sensi dell art. 202 del codice della strada, ed è stato altresì corrisposto il premio assicurativo, previsto dall art. 193 del codice della strada Il Responsabile dell Ufficio Note: Con l introduzione dell articolo 193, comma 4-bis (legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 Suppl. Ordinario n. 128 in vigore dall 8 agosto 2009), salvo che debba essere disposta la confisca ai sensi dell articolo 240 codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Per espressa previsione, si applicano le disposizioni di cui all articolo 213 c.d.s. Qualora pertanto ricorra l ipotesi sopra menzionata, non sarà possibile applicare le ipotesi di riduzione della sanzione ad un quarto previste dall articolo 193, comma 3, c.d.s.

17 La modulistica per il controllo della copertura assicurativa dei veicoli 409 Determinazione n. del IL DIRIGENTE Visto l art. 193, comma 3, del d.lgs. n. 285/92 come modificato dalla l. n. 214/2003. Tenuto conto che la norma sopra richiamata prevede il deposito di una cauzione pari al minimo edittale della sanzione ( ) e che, una volta esibita la prova dell avvenuta demolizione, la cauzione deve essere restituita previo il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto ( ), oltre alle eventuali spese; Considerato che con verbale di contestazione n. del è stata accertata la violazione di cui all articolo 193 del d.lgs. n. 285/1992 e successive modifiche, nei confronti del veicolo targato e che l avente diritto ha provveduto alla demolizione del veicolo entro 30 giorni (in data ) dalla contestazione/notificazione della violazione (avvenuta in data ), previa autorizzazione del Comando in intestazione; Visto il provvedimento n. del con cui il Comando di ha concesso autorizzazione a per la demolizione e radiazione del veicolo. Preso atto che l istante ha provveduto alle procedure di demolizione e radiazione del veicolo e del fatto ne ha dato prova producendo in data l attestazione di avvenuta demolizione, depositata in copia agli atti del Comando: Ritenuto sulla base della documentazione presentata dall avente diritto, in osservanza del disposto di cui all articolo 193, comma 3 del d.lgs. n. 285/1992, di dover procedere alla restituzione della somma depositata, previa decurtazione della somma relativa alla sanzione ridotta ad un quarto, pari ad salvo ulteriori spese pari a ; Visto il Decreto Legislativo n. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni D E T E R M I N A la restituzione della somma di ( salvo spese ulteriori da indicarsi separatamente) pari alla differenza tra cauzione depositata ( ) e la sanzione ridotta ad un quarto, pari ad 171,94, salvo ulteriori spese, a residente a in Via CF di introitare la somma di (, salvo ulteriori spese) al Cap. quale provento derivante dalle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della strada di dare atto che alla restituzione della somma rimanente provvederà la Tesoreria Comunale direttamente all interessato ( o suo delegato ) tramite responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ; Copia della presente verrà rimessa: Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, diverrà efficace ed esecutivo una volta rilasciato il visto contabile, ai sensi dell articolo 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n li IL DIRIGENTE Note: Con l introduzione dell articolo 193, comma 4-bis (legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 Suppl. Ordinario n. 128 in vigore dall 8 agosto 2009), salvo che debba essere disposta la confisca ai sensi dell articolo 240 codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Per espressa previsione, si applicano le disposizioni di cui all articolo 213 c.d.s. Qualora pertanto ricorra l ipotesi sopra menzionata, non sarà possibile applicare le ipotesi di riduzione della sanzione ad un quarto previste dall articolo 193, comma 3, c.d.s.

18 410 Maurizio Marchi IPOTESI ASSICURAZIONE FALSA O CONTRAFFATTA art. 193/4-bis VERBALE DI SEQUESTRO PENALE DI DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA FALSA O CONTRAFFATTA (Art. 354 codice di procedura penale) L anno il giorno del mese di alle ore in località Via il/i sottoscritto/i (indicare anche se Ufficiale o Agente) a seguito di controlli sulla documentazione assicurativa del veicolo tipo targa telaio di proprietà di: nato a il residente a via indicare eventuale altro soggetto che ha in disponibilità il veicolo (esempio locazione, usufrutto, comodato, ecc.) Signor nato a il residente a Via conducente: nato a il residente a via titolare di patente di guida cat. numero rilasciata da il scadente il con le seguenti limitazioni/prescrizioni ha/hanno accertato che la documentazione assicurativa del veicolo sopra riportato presentava elementi che la facevano ritenere falsa o contraffatta per le motivazioni meglio descritte nell annotazione di polizia giudiziaria e nell informativa all Autorità Giudiziaria. Per tali motivi si procedeva al sequestro ex articolo 354 c.p.p., sussistendo il pericolo che le cose pertinenti al reato si alterassero o si disperdessero, della sotto elencata documentazione: (barrare l ipotesi o le ipotesi che ricorrono) Certificato assicurativo compagnia scadente il Contrassegno assicurativo compagnia scadente il Contratto assicurativo compagnia scadente il Altro Descrizione della cosa o delle cose sequestrate Il materiale sequestrato Era in disponibilità di nato a il residente a via identificato mediante al quale, prima di procedere a detto sequestro, la persona interessata è stata informata della facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia e/o da un legale sempre di sua fiducia, senza che ciò potesse comportare ritardo nella esecuzione dell atto, ed a tale proposito: ha rinunciato a tale facoltà ha dichiarato di voler farsi assistere da che avvisato (ha oppure non ha) presenziato al sequestro ha dichiarato di voler farsi assistere da un legale ma di non averne uno di fiducia, per cui si è proceduto alla nomina tramite call center dell Avv. con studio in Via telefono prot. chiamata Era sul veicolo lasciato in sosta senza presenza di conducente e/o proprietario o altro soggetto con le chiavi. In tale ipotesi descrivere gli interventi tecnici adottati per sequestrare la documentazione e gli eventuali danni causati Viene conservato presso gli uffici in intestazione per essere soggetto a maggiori controlli tecnico/ scientifici ed affidato in custodia a che in qualità di custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l utilizzo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento od il deterioramento Viene depositato con atto a parte presso l Ufficio Corpi di reato di Si dà atto che a parte si è proceduto al sequestro amministrativo del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa in corso di validità per violazione ex art. 193 c.d.s. Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in copie per trasmetterne una all Autorità Giudiziaria competente per la convalida, per consegnarne una alla persona interessata (se presente oppure gli sarà notificata), una al custode, per trattenerne una agli atti di questo ufficio, ed altre Letto, confermato e sottoscritto. Chiuso alle ore del in data e luogo di cui sopra (oppure ) UPG/APG Custode Eventuale difensore Eventuale persona di fiducia

19 La modulistica per il controllo della copertura assicurativa dei veicoli 411 IPOTESI ASSICURAZIONE FALSA O CONTRAFFATTA art. 193/4-bis TRASMISSIONE INFORMATIVA REATO, lì Alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di OGGETTO: Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell art. 347 c.p.p. Notizia reato prot. n del acquisita alle ore Notizia di reato prot. n del già inviata a mezzo fax il Seguito notizia di reato prot. n del iscritta al n. RGNR PM, Fonte della notizia denuncia querela di iniziativa Dati identificativi PRIMO INDAGATO generalità: nato il Residente Codice fiscale Codice Univoco Individuo (CUI) Domicilio eletto in Via presso: 1. Difensore: d ufficio Avv. del Foro di: di fiducia Avv. del Foro di: da identificare ignoto Reato: art. 482 codice penale con riferimento articolo 193 comma 4-bis c.d.s. Utilizzo documentazione assicurativa: (barrare ipotesi che ricorre) falsa contraffatta Data del commesso reato Luogo del commesso reato Persona offesa dal reato: Generalità: Atti da convalidare: sequestro effettuato il alle ore perquisizione effettuata il alle ore ispezione e controllo effettuati il alle ore arresto/fermo effettuato il alle ore Provvedimenti richiesti acquisizione tabulati intercettazione telefonica ambientale art. 482 codice penale con riferimento articolo 193 comma 4-bis c.d.s.. FATTO DESCRIVERE I FATTI Allegati

20 412 Maurizio Marchi Lettera di richiesta all UCI di notizie circa la validità della carta verde COMANDO POLIZIA Protocollo Data OGGETTO: Richiesta informazioni inerenti copertura assicurativa carta verde UFFICIO CENTRALE ITALIANO Corso Sempione 39 MILANO Pregasi cortesemente voler fornire collaborazione, interessando il competente ufficio corrispondente all estero, al fine di accertare se la carta verde qui allegata in copia fotostatica sia autentica 16. In attesa di cortese risconto si ringrazia fin d ora per la collaborazione e si porgono distinti saluti. Firma/timbro Note 1 Nel senso che è possibile per le agenzie anticipare, rispetto alle ore 24.00, la copertura assicurativa: questo se l agenzia è munita di orologio marcatempo che stampi l ora di emissione/validità sul certificato di assicurazione oppure qualora sia in grado di attivare la copertura mediante fax alla compagnia (questo avviene di sovente per le polizze di 5 giorni di validità). 2 Per mancanza al seguito di certificato e contrassegno in corso di validità. La verbalizzazione si rende necessaria indipendentemente da quanto stabilito dal codice civile circa la copertura per ulteriori 15 gg seguenti la data di scadenza. Tale estensione è infatti esclusa in particolari fattispecie; esempio: Polizza disdettata Certe polizze stipulate annualmente telefonicamente Polizze semestrali per motocicli. 3 Esempio: polizza scadente i primi 15 gg sono quelli fino al 15 gennaio i secondi 15 gg sono quelli dal 16 al 30 gennaio. 4 Naturalmente se l infrazione viene accertata a termini di cui sopra già scaduti, non c è più nulla da fare. Se però i secondi 15 gg non sono ancora decorsi, è opportuno avvisare il trasgressore della facoltà che ha. 5 Sono rilasciate in genere da concessionarie per far fronte a brevi spostamenti di veicoli destinati all esportazione oppure al trasferimento da un luogo ad un altro (nelle ipotesi in cui non è consentito l utilizzo della targa di prova). 6 Secondo quanto disposto dall art. 193 c.d.s., la copertura assicurativa si rende necessaria, oltre che per i filoveicoli, per tutti i veicoli a motore e per i rimorchi. Secondo le disposizioni del c.d.s., in particolare l art. 56 e l art. 57, i rimorchi agricoli non sono rimorchi, bensì macchine agricole trainate. Ne consegue la non obbligatorietà di copertura assicurativa. 7 Occorre invece che la motrice sia coperta, con clausola indicata, per il traino rimorchi: se non lo fosse, pur essendo per esempio entrambi i veicoli motrice e rimorchio munito ciascuno di una sua polizza, quando sono agganciati fra loro, costituiscono un veicolo, che per il c.d.s. si chiama autotreno, e pertanto non in regola con la copertura assicurativa. 8 In quanto staccato dalla motrice: cosiddetta assicurazione per rischio statico. 9 Cioè all entrata in vigore della legge 990/ Che saranno di seguito nella tabella meglio specificati. 11 Per un esauriente elencazione vedasi la tabella inserita più avanti. 12 Oppure che sono stati sospesi dalle convenzioni, come l Iraq. 13 Chi opera in materia di controlli sulla circolazione stradale avrà modo di notare come di sovente i nomadi alla guida di veicoli con targa straniera siano muniti di polizze di assicurazione con compagnie italiane. 14 La polizza di frontiera è un documento, introdotto per la prima volta dalla legge 990/1969, per il quale, qualora l utente di un veicolo o natante a motore immatricolato o registrato all estero e sottoposto al controllo della carta verde non sia in grado, al suo ingresso nel territorio italiano, di esibire un certificato internazionale di assicurazione in stato di validità rilasciato da un apposito ente nel suo paese di origine, ed accettato da un corrispondente ente in Italia, è stipulata una polizza di durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni (art. 7 regolamento di esecuzione della legge 990/1969). Il limite temporale anzidetto è riferito solamente alle polizze di frontiera italiane: le tipologie variano da Stato a Stato. 15 Per il quale cioè la copertura assicurativa è data dalla targa di immatricolazione. 16 Questo in considerazione dell alta percentuale di carte verdi contraffatte e della facilità nella contraffazione.

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