CORSO DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PER ASPIRANTI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE PESCA. Bergamo 24 febbraio 2012 a cura del Comm. Agg.
|
|
- Carla Santi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CORSO DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PER ASPIRANTI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE PESCA Bergamo 24 febbraio 2012 a cura del Comm. Agg. Walter Serpellini
2 LA VIGILANZA VOLONTARIA
3 VIGILANZA VOLONTARIA ITTICA FONTI NORMATIVE ART. 31 REGIO DECRETO 8 OTTOBRE 1931 N ART. 148 L.R. 5 DICEMBRE 2008 N. 31
4 VIGILANZA VOLONTARIA ITTICA ART. 31 R.D. 1604/31 Possono chiedere la nomina di agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche che in quelle private Province Comuni Consorzi Associazioni
5 VIGILANZA VOLONTARIA ITTICA ART. 148 L.R. 31/08 La vigilanza spetta a: Polizia Provinciale Dipendenti della Provincia con qualifica di agente giurato Corpo Forestale dello Stato Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza Cittadini con qualifica di agente giurato Agenti giurati delle Associazioni Pesca
6 COME SI DIVENTA GUARDIA VOLONTARIA SULLA PESCA art. 148 L.R. 31/08 E necessario: Partecipare ad un corso di qualificazione Superare l esame l di idoneità Fare giuramento davanti al Prefetto Essere in possesso del Decreto di nomina a Guardia Giurata
7 DECRETO DI GUARDIA GIURATA PER LA VIGILANZA ITTICA Il Decreto viene rilasciato dalla Provincia e ha validità di due anni. Al termine del periodo viene rinnovato previa verifica presso il Casellario Giudiziario. Qualora l agente l giurato si fosse reso responsabile di violazioni relative all esercizio della pesca la Provincia deve disporre la REVOCA del Decreto.
8 VIGILANZA VOLONTARIA Le guardie volontarie guardie giurate durante il servizio sono: PUBBLICI UFFICIALI e INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO
9 VIGILANZA VOLONTARIA ITTICA L art. 31 comma 2 del Regio Decreto 1604/31 riconosce alle guardie volontarie ittiche le FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA (no per la vigilanza volontaria venatoria)
10 RUOLO DELLA VIGILANZA VOLONTARIA L essere Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio significa svolgere funzioni che esulano dall ambito ambito privato e si inquadrano in una pubblica funzione, il che sottintende l assunzione l di comportamenti di assoluta correttezza nel modo di porsi rispetto all utenza (pescatori)
11 DOVERI DELL AGENTE VOLONTARIO Preparazione Fermezza Serenità Imparzialità No atteggiamenti vessatori No interessi particolari Decoro Onestà Correttezza
12 IL CONTROLLO Saluto Qualificarsi correttamente Esibire il tesserino se richiesto Sicurezza nel controllo Affiatamento tra gli operatori Non reagire a comportamenti scorretti Non essere troppo rigidi nén troppo amichevoli Coscienza del ruolo svolto
13 RUOLO DELLA VIGILANZA VOLONTARIA REATI CONTRO IL PUBBLICO UFFICIALE Minaccia o Violenza (art. 336 C.P.) Resistenza (art. 337 C.P.) Aggravamento della pena REATI DEL PUBBLICO UFFICIALE Omissione d atti d d ufficio d (art. 328 C.P.) Abuso d ufficio d (art. 323 C.P.) Falso materiale (art. 476 C.P.) Falso ideologico (art. 479 C.P.)
14 L ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E L IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
15 ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI Il cardine su cui si regge l accertamento l delle violazioni amministrative e il susseguirsi delle varie fasi del procedimento che viene aperto con la notifica del verbale è la novembre 1981 sulla depenalizzazione e modifiche al sistema penale. la LEGGE n. 689 del 24
16 Art. 1. Principio di legalità Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Art. 2. Capacità di intendere e di volere Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni, o non aveva, in base ai criteri indicati dal C.P., la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
17 CODICE PENALE art. 85: CODICE PENALE art. 85: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere L imputabilità viene meno anche se manca una sola delle due capacità. Capacità di intendere: facoltà di leggere ciò che accade al soggetto al di fuori di se stesso e la capacità di valutare il valore sociale della condotta messa in atto: Capacità di volere: facoltà di autodeterminarsi cioè di controllare i propri impulsi e di saper scegliere quale sia il comportamento più opportuno da mettere in atto.
18 Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Art. 3. Elemento soggettivo Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Art. 5. Concorso di persone Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.
19 Art. 6. Solidarietà Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l autore l della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona soggetta all altrui altrui autorità,, la persona rivestita dell autorit autorità è obbligata in solido con l autore l della violazione al pagamento della somma da questa dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
20 Art. 7. Non trasmissibilità dell obbligazione L obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi. Art. 13. Atti di accertamento Gli organi addetti al controllo possono, per l accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici e fotografici. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.
21 Art. 14. Contestazione e notificazione La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido. Se non è avvenuta la contestazione immediata gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro novanta giorni. L obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
22 Art. 16. Pagamento in misura ridotta E ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, o, se più favorevole, pari al doppio del minimo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale di accertamento. Art. 18. Ordinanza-Ingiunzione Entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale gli interessati possono far pervenire all autorit autorità competente scritti difensivi e chiedere di essere sentiti.
23 L autorità competente, esaminati gli atti, se ritiene fondato l accertamento, l determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. Il pagamento è effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Art. 22. Opposizione all ordinanza ordinanza-ingiunzioneingiunzione Contro l ordinanzal ordinanza-ingiunzione ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Tribunale entro il termine di trenta giorni.
24 ITER DEL VERBALE AMMINISTRATIVO pagamento in misura ridotta verbale ricorso accoglimento respingimento pagamento ordinanza-ingiunzione ingiunzione opposizione accolta respinta
25 Art. 26. Pagamento rateale L autorità che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell interessato che si trovi in condizioni disagiate, che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta, ciascuna non inferiore a euro 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l obbligato l è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un unica unica soluzione. Art. 28. Prescrizione Il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni.
26 ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - Contestazione - Stesura del verbale - Notifica del verbale - Consegna del verbale all Ente o Associazione di appartenenza - Trasmissione alla Provincia
27
28 CONTENUTO DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO L.R. n. 1 del 01/02/2012 Il verbale di accertamento di trasgressione deve contenere tutta una serie di elementi atti a fotografare la situazione illecita ed a garantire il diritto di difesa del verbalizzato. Tali elementi sono: a) Tempo (data e ora) e luogo dell accertamento b) Generalità e qualifica del verbalizzante c) Generalità del trasgressore, e nel caso in cui questo sia incapace, generalità di chi è tenuto alla sorveglianza d) Descrizione sintetica ma completa del fatto, con indicazione di tutte le circostanze di tempo, luogo, e mezzi usati per commetterlo e) Indicazione delle norme che si ritengono violate e di quelle che prevedono la sanzione
29 f) Indicazione degli eventuali responsabili solidali g) Indicazione dell autorit autorità cui inviare scritti difensivi h) Importo del pagamento in misura ridotta e relative modalità di versamento i) Eventuali dichiarazioni rese dall interessato (a garanzia del diritto di difesa) l) Sottoscrizione del verbalizzante m) Indicazione di eventuali testimoni e loro generalità n) Sottoscrizione del verbalizzato (o dichiarazione circa il suo rifiuto di sottoscrizione) In generale si può dire che sono causa di nullità del verbale tutte quelle carenze che sono suscettibili di menomare il diritto di difesa del verbalizzato; tale diritto infatti, oltre ad essere garantito dalla Costituzione, sembra essere il principio ispiratore della Legge 689/81
30 ACQUE DI TIPO B VIOLAZIONE ARTICOLO VIOLATO Pesca in acque di tipo B in periodo di divieto R.R. 9/03 art. 4 c.1 ARTICOLO SANZIONE L.R. 31/08 art. 147 c.1 lett.. e) 51,33 NOTE Pesca in acque di tipo B con più di una canna Pesca attraverso aperture praticate nel ghiaccio Pesca dai ponti in acque di tipo B Pesca in acque di tipo B con attrezzi per la pesca professionale Pesca in acque di tipo B con utilizzo di larva di mosca carnaria Detenzione di larva di mosca carnaria in acque di tipo B R.R. 9/03 art. 4 c.3 L.R. 31/08 art. 147 c.1 lett.. e) L.R. 31/08 art. 146 c.1 lett.. o) R.R. 9/03 art.4 c.3 lett. c) R.R.9/03 art.11 c.1 R.R. 9/03 art.4 c.3 lett. a) R.R. 9/03 art.4 c.3 lett. a) 51,33 L.R. 31/08 art. 147 c.1 lett.. e) 51,33 L.R. 31/08 art. 147 c.1 lett.. e) 51,33 L.R. 31/08 art. 147 c.1 lett.. f) 200,00 L.R. 31/08 art. 147 c.1 lett.. e) 51,33 L.R. 31/08 art. 147 c.1 lett.. e) 51,33 Può sommarsi al caso precedente
31 SEQUESTRO E CONFISCA ( L.R. 31/08 art. 147 ) c. 8 Gli attrezzi e i materiali non consentiti utilizzati per commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati. c. 9- Gli attrezzi e i materiali illegali di cui al c. 1 lett. b), e quelli di cui all art. 146 c. 1 lett. a), b) e c), nonché il fucile subacqueo laddove non autorizzato, sono confiscati e messi all asta o distrutti dalla provincia tenuto conto della loro destinazione d uso. c. 10- La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione del presente titolo, dei regolamenti regionali e provinciali è immediatamente confiscata; se viva e di specie autoctona viene liberata, in caso contrario è acquisita dalla provincia che provvede alla sua destinazione.
32 Il sequestro amministrativo si configura come misura cautelare per l applicazione l della sanzione accessoria della confisca. La confisca può essere: 1) Facoltativa, per le cose che sono servite a commettere la violazione 2) Obbligatoria, per le cose che ne sono il prodotto 3) Obbligatoria e necessaria per le cose la cui semplice detenzione costituisce violazione amministrativa
33 COMPITI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA Art. 55 C.P.P.: - FUNZIONI DELLA P.G. la P.G. deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti essenziali per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant altro altro possa servire per l applicazione l della legge penale. Art. 347 C.P.P.: - OBBLIGO DI RIFERIRE LA N.D.R. acquisita la n.d.r.,, la P.G., senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. Comunica inoltre, quando è possibile, le generalità,, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa, e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
34 ACCERTAMENTO DI UN REATO - Contestazione del reato - Identificazione dell indagato - Elezione di domicilio - Nomina del difensore - Sequestro penale - Dichiarazioni spontanee - Stesura della notizia di reato (verbale di descrizione di fatti e situazioni) - Comunicazione della notizia di reato all Autorit Autorità Giudiziaria
35 REATI ergastolo Delitti: reclusione multa Contravvenzioni : arresto e ammenda arresto o ammenda ammenda
36 GRAZIE PER L ATTENZIONEL
ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI
ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI La norma che norma le procedure per l accertamento delle violazioni amministrative, le modalità di contestazione dell illecito nonché le successive fasi del procedimento è
DettagliIl Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria
REGOLAMENTO N.3 IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI STABILITI DALLA LEGGE N. CXXVII DEL 30 DICEMBRE 2010 CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL
DettagliREGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI
DettagliApprovato con DCC n.39 del 25/7/2003
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003 Art.
DettagliCOMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.
COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.
DettagliRegolamento Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative (approvato con Delibera di Consiglio n.59 del 11/11/2003)
COMUNE DI GABICCE MARE (Provincia di Pesaro e Urbino) Regolamento Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative (approvato con Delibera di Consiglio n.59 del 11/11/2003) INDICE Articolo 1 Oggetto
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE
1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato
DettagliCOMUNE DI SEMINARA Provincia di Reggio Calabria
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento... 1 Art. 2 - Definizioni... 2 Art. 3 - Applicazione
DettagliRegolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze
Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
DettagliCOMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE
COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con deliberazione di C.C. n. del 14 Maggio 2011
DettagliCOMUNE DI TULA Provincia di SASSARI
COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI REGOLAMENTO Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
DettagliCOMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI (Approvato con D.C.C. n 21 in data 27/09/2010) INDICE Articolo
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI
COMUNE DI BIENTINA Provincia di Pisa PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI Sommario Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie
DettagliRegolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE.
Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE. Approvato con delibera di C.C. n. 26 del 28-04-2005 ART. 1 Oggetto del
DettagliREGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 30, Legge n.394 del e s.m.i. Art. 1 (Fattispecie sanzionate)
REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 30, Legge n.394 del 06.12.1991 e s.m.i. Art. 1 (Fattispecie sanzionate) 1. Sono considerati illeciti amministrativi, ai sensi dell Art.30, secondo comma, della
DettagliCOMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE. (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 17/C.C. DEL 26 APRILE 2004) Art.
DettagliIl verbale di accertamento va distinto anche dal verbale di contestazione Sono entrambe atti scritti ma che si differenziano sotto il profilo
Dunque i dati acquisiti nel corso dell attività accertativa devono essere riversati nel Il verbale di accertamento va distinto anche dal verbale di contestazione Sono entrambe atti scritti ma che si differenziano
DettagliCOMUNE DI VAIE Provincia di Torino
COMUNE DI VAIE Provincia di Torino REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI. Delib. C.C. n. 50 del 30.11.2004 REGOLAMENTO SULLA
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI GALLIATE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI Approvato con Deliberazione Consiliare n 4 del 05/02/2004
DettagliTOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona
COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con D.C.C. n. 17 del 30.09.2003-1 - Articolo
DettagliArt. 1 Oggetto del Regolamento
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE (approvato dal CC n. 46/31.10.03). Art. 1 Oggetto del Regolamento
DettagliComune di Avigliana. Provincia di Torino
Comune di Avigliana Provincia di Torino Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
DettagliLEGGE 689/1981. Nota: La presente legge che tratta integralmente le sanzioni amministrative, ha apportato a
LEGGE 689/1981 Nota: La presente legge che tratta integralmente le sanzioni amministrative, ha apportato a suo tempo, anche modifiche alle norme in materia penale, civile, della circolazione stradale,
DettagliRegolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative
Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative 1 INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie Art.
DettagliCOMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA Provincia di Pisa
COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA Provincia di Pisa ***************** REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI CONSEGUENTI A VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI. Approvato con
DettagliVigilanza art. 19 D.Lgs. n 139 del 08/03/ art. 14 D.Lgs. n 81 del 9 aprile 2008
Vigilanza art. 19 D.Lgs. n 139 del 08/03/2006 - art. 14 D.Lgs. n 81 del 9 aprile 2008 Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della
DettagliCOMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI INDICE ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 - APPLICAZIONE
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 15/12/2003. REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI I
DettagliProvincia di Brindisi
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO Provincia di Brindisi REGOLAMENTO per l applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali.
DettagliL esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria
L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria Carla Russo Ruolo della CCIAA Funzioni di regolazione del mercato Le Camere di commercio svolgono funzioni di regolazione del
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE
COMUNE DI SACROFANO PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE (approvato con deliberazione
DettagliSEZIONE DICIASSETTESIMA QUESTIONARIO: IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
SEZIONE DICIASSETTESIMA QUESTIONARIO: IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO 17 7 QUESTIONARIO IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO 85) In base all art. 117 della Costituzione, l ordine pubblico e
DettagliCittà di Cinisello Balsamo
Città di Cinisello Balsamo Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali Approvato con Delibera
DettagliRegolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali
COMUNE DI CIS PROVINCIA DI TRENTO Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali Approvato con deliberazione del Consiglio
DettagliComune di Colorina. Provincia di Sondrio
Comune di Colorina Provincia di Sondrio REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI. Pagina 1 di 8 TITOLO
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Comune di Cerveteri (Provincia di Roma) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 16 novembre
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE NORME SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE.
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE NORME SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE. ART.1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento ha per
DettagliPROVINCIA DI UDINE R E G O L A M E N T O
PROVINCIA DI UDINE R E G O L A M E N T O PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n 23 del 20 agosto 2007. Approvato con delibera del Consiglio
DettagliL esperienza della Camera di commercio di Torino nell attivit
L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attivit Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011
DettagliREGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE (Del. C.P. 86/98, 26/99)
REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE (Del. C.P. 86/98, 26/99) ART. 1 CONTENUTO Le modalità applicative e procedurali per la gestione delle sanzioni amministrative
DettagliCOMUNE DI SANT ILARIO D ENZA (Provincia di Reggio Emilia)
COMUNE DI SANT ILARIO D ENZA (Provincia di Reggio Emilia) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 65 del 27 novembre 2003 In vigore
DettagliDETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO -VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI
DettagliCORPO POLIZIA MUNICIPALE Via Roma n Baricella (BO) Tel. n 051/ Fax. n 051/
CORPO POLIZIA MUNICIPALE Via Roma n 76 40052 Baricella (BO) Tel. n 051/6622408-9 Fax. n 051/6622418 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA, L'ACCERTAMENTO e L'APPLICAZIONE delle SANZIONI AMMINISTRATIVE
DettagliLe funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino
Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011
DettagliApprovato con deliberazione consiliare n. 47/
Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali e dei Responsabili di Servizio con contenuto precettivo. Approvato con deliberazione
DettagliIrregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti
Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti Applicazione della sanzione della perdita dei punti per violazione commessa in momento precedente all entrata in vigore dell
DettagliCITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO
CITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI E DALLE ORDINANZE COMUNALI APPROVATO
DettagliLe funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino
Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011
DettagliDECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
DECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO NORME DI RIFERIMENTO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO NORME DI RIFERIMENTO Legge 11 novembre 1975, n. 584 (G.U. 5 dicembre 1975, n. 322, recante: Divieto di fumare in determinati
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DI NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI
CITTÀ di SAVONA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DI NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI Adottato dal Consiglio Comunale con
DettagliQUIZ DI AUTOVALUTAZIONE TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE
QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE -------------------------------------------- 1) Nella comunicazione di notizia di reato trasmessa al PM l organo di PG: a) deve limitarsi
DettagliL'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7. a cura di. Data Ufficio E-learning. Gruppo Data Ufficio Spa
L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7 M.5 L'ANTIRICICLAGGIO: Le sanzioni a cura di Data Ufficio E-learning Gruppo Data Ufficio Spa L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 2 di 7 INDICE DOCUMENTO 1.
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE
Settore Amministrativo Servizio Affari Generali REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALLE ORDINANZE DEL SINDACO E DEI RESPONSABILI
DettagliGli illeciti e le sanzioni in campo amministrativo
Gli illeciti e le sanzioni in campo amministrativo Pagina 1 La sanzione amministrativa Si sostanzia quando l infrazione di un precetto normativo prevede che la reazione dell ordinamento venga affidata
DettagliCOMUNE DI LATERZA. prov. di TARANTO Cap tel fax codice fiscale partita iva
REGOLAMENTO SULL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI E SULLA INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO ABITITATO A RICEVERE IL RAPPORTO E AD EMETTERE
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 28/06/2006)
DettagliSERVIZIO VIGILANZA REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE
SERVIZIO VIGILANZA REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE Premesso che la Regione Lazio ha con Legge Regionale n. 14 del 06 agosto 1999 riordinato la ripartizione tra regione ed enti locali del complesso
DettagliComune di Arcisate. Comando Polizia Locale Via Roma, Arcisate (VA) Tel Fax
Comune di Arcisate Comando Polizia Locale Via Roma, 2 21051 Arcisate (VA) Tel. 0332.474594 Fax 0332.474396 E-mail: polmun.arcisate@quipo.it Regolamento disciplinante l accertamento e l applicazione delle
DettagliRegolamento Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei Regolamenti comunali
COMUNE DI CHIANOCCO PROVINCIA DI TORINO CAP 10050 Fr. Roccaforte 1- codice fiscale 01271840017- tel. 0122-49734- Fax 0122-643807 E-mail: chianocco@ruparpiemonte.it Allegato A) deliberazione del Consiglio
DettagliIl procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione
Il procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione LA LEGGE 689/81 CAPO I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE SEZIONE I PRINCIPI GENERALI (ART. 1-12) SEZIONE II APPLICAZIONE (ART.13-31) SEZIONE III DEPENALIZZAZIONE
DettagliLE SANZIONI AMMINISTRATIVE: DALL'ACCERTAMENTO AL RICORSO IN OPPOSIZIONE
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE: DALL'ACCERTAMENTO AL RICORSO IN OPPOSIZIONE RELATORE Carla Franchini, Avvocato. Specialista in studi sull Amministrazione Pubblica (SPISA, Università di Bologna) e in Diritto
DettagliCOMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)
COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.1.2012 Art. 1 Norme
DettagliProvincia Regionale di Trapani
Provincia Regionale di Trapani - SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE, RISERVE NATURALI E PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE DI COMPETENZA PROVINCIALE
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 05/06/2009
DettagliLineamenti di diritto penale. Grosseto, 4 ottobre 2010
Lineamenti di diritto penale Grosseto, 4 ottobre 2010 Grande Bipartizione DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO Diritto costituzionale Diritto amministrativo Diritto penale Diritto civile Diritto commerciale
DettagliREGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI BARASSO Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI Approvato con Delibera di
DettagliSINTESI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
SINTESI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 1) Accertamento; 2) Contestazione (immediata o differita: la notifica); 3) Pagamento in misura ridotta; 4) Rapporto del funzionario o agente che ha eseguito
DettagliCOMUNE DI MARANO LAGUNARE PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI MARANO LAGUNARE PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI Approvato con Deliberazione
DettagliComune di Sant Anna Arresi
Approvato con atto di CC n 4 del 30.01.2015 Comune di Sant Anna Arresi Provincia di Carbonia Iglesias Regolamento disciplinante l accertamento e l applicazione delle sanzioni amministrative per le violazione
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE E LA RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMUNE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE E LA RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMUNE Articolo 1 Oggetto del Regolamento. 1. Il presente regolamento, adottato nell ambito dell
DettagliComune di Capodrise Provincia di Caserta
Comune di Capodrise Provincia di Caserta Prot... n Regolamento disciplinante l accertamento e l applicazione delle sanzioni amministrative per le violazione ai regolamenti comunali, alle ordinanze del
DettagliDELIBERAZIONE COMMISSARIALE N 15 DEL 03/07/2012.
RISERVA NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N 15 DEL 03/07/2012. OGGETTO: approvazione del Regolamento per l accertamento e l irrogazione delle sanzioni amministrative. Estensore:
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI
COMUNITA MONTANA ALTA VALMARECCHIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI Deliberazione Consiglio Comunitario Da applicare per le
DettagliCOMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA
COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ARTICOLO DI RIFERIMENTO TESTO PER ESTRATTO l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto
DettagliL esperienza della Camera di commercio di Torino in ambito sanzionatorio
L esperienza della Camera di commercio di Torino in ambito sanzionatorio Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 sul procedimento relativo alle sanzioni amministrative Legge 791/77 (materiale
DettagliL ATTIVITA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI
L ATTIVITA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI L etichettatura dei prodotti tessili Asti, 1 dicembre 2014 Silvia Zabaldano Responsabile Affari legali e GRU Ruolo della Camera di Commercio Le Camere di commercio
DettagliL esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività di vigilanza
L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività di vigilanza Carla Russo Ruolo della CCIAA Funzioni di regolazione del mercato Le Camere di commercio svolgono funzioni di regolazione del
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI Il presente regolamento disciplina
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 165 08.09.2016 Depenalizzazione & lavoro: il limite ante e post-modifica Il MLPS chiarisce il limite massimo della sanzione amministrativa
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
T.T.11/23 COMUNE DI CAPO D ORLANDO (Provincia di Messina) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI Approvato
DettagliComune di Fai della Paganella
Comune di Fai della Paganella PROVINCIA DI TRENTO Via Villa, 21 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229 Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407 comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it PEFC/18-21-02/146
DettagliCOMUNE DI LEVERANO Provincia di Lecce
COMUNE DI LEVERANO Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI. Regolamento approvato
DettagliCOMUNE DI GERMAGNANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI GERMAGNANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
DettagliLEGGE REGIONALE N. 45 DEL LIGURIA
LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 02 12 1982 LIGURIA BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15 12 1982 N. 50 Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie di competenza della Regione o di enti da essa
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI.
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI. Foglio notizie: APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale
DettagliCOMUNE DI BRICHERASIO (Provincia di TORINO) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE
COMUNE DI BRICHERASIO (Provincia di TORINO) REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE 1 ART. 1 FINALITA 1. Il Comune di Bricherasio istituisce e coordina il Servizio di Volontariato Comunale
DettagliISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO
ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO Gli enti non statali (come le ASL, che dipendono dalle Regioni) richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo
DettagliUFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE
UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PREMESSA Ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 22 della Legge n. 441 del 26 febbraio 1963, dell art. 1 del D.M. 28 settembre 2005 n.
DettagliL iter del verbale di accertamento
Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011 Tutte le normative verticali di settore relative a prodotti specifici
DettagliCAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA ORISTANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA ORISTANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO Approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 45 del 08.10.2013 Modificato
DettagliCOMUNE DI CESENA (Provincia di FORLI -CESENA)
COMUNE DI CESENA (Provincia di FORLI -CESENA) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI (approvato
DettagliINDICE. Prefazione...p.
INDICE Prefazione...p. XIII I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA 1 Gare clandestine. Riti alternativi e giudizio immediato (art. 9-bis c.d.s.) 3 Introduzione.... 3 Ordinanza di convalida dell arresto...
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI MASSA- CARRARA E DEL PROCESSO SANZIONATORIO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI MASSA- CARRARA E DEL PROCESSO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DI CUI ALLA LEGGE 689/1981. INDICE Art. 1 Finalità
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI - 1 INDICE Articolo 1. Oggetto del Regolamento pag. 3 Articolo
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI Approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 29-9-2004 modificato
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689.
COMUNE di BAONE (PADOVA) REGOLAMENTO COMUNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689. Artt. 7 e 7 bis Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267
DettagliCamera di Commercio di Chieti GUIDA ALL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO
Camera di Commercio di Chieti GUIDA ALL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO Chieti - Edizione novembre 2009 1 Indice 1. Disposizioni generali
DettagliNOTA INFORMATIVA SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (Legge n. 689/1981)
COMUNE DI DOLO Provincia di Venezia Sede 30031, via B. Cairoli n. 39 Tel. 041.5121911 Fax 041.410665 Internet www.comune.dolo.ve.it e-mail urp@comune.dolo.ve.it e-mail certificata protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it
DettagliL attività di polizia in materia di rifiuti
Seminario L attività di polizia in materia di rifiuti Relatore: dott. Maurizio Frenquelli Comandante della Polizia Provinciale di Sondrio Art. 13 Legge 689 ATTI DI ACCERTAMENTO Art.13 L.689 ATTI DI ACCERTAMENTO
Dettagli