LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

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1 Difendiamoci dal rumore Beinasco - 28 aprile 2010 LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO IL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AL RUMORE Ing. Bronuzzi Fabrizio fabrizio.bronuzzi@polito.it Tel cell

2 PRINCIPI DI ACUSTICA SUONO forma di trasporto di energia meccanica tramite onde elastiche attraverso un mezzo (aria). La propagazione delle onde nel mezzo produce una variazione di pressione nel mezzo stesso rispetto alle condizioni di equilibrio (pressione barometrica). RUMORE dal punto di vista fisico non si differenzia dal suono. E un fenomeno sonoro di qualunque tipo, caratterizzato solamente dalla sua indesiderabilità. 2

3 ONDA SONORA: rapida variazione della pressione atmosferica che avviene per una successione di compressioni e rarefazioni di molecole nel mezzo di propagazione (aria). È un onda longitudinale che comporta propagazione di sola energia (non di materia) in presenza di un mezzo elastico Se frequenza tra 20 e Hz (campo di udibilità) ampiezza > Pa (soglia di udibilità) SENSAZIONE SONORA 3

4 LIVELLO SONORO Il campo di variabilità delle grandezze di riferimento è molto ampio: 12 ordini di grandezza. P : [W] I : [W/m 2 ] p : [Pa] Soglia di udibilità Soglia del dolore Necessità dell uso di scale logaritmiche decibel [db] 4

5 LIVELLO SONORO Livello di potenza sonora L w in db L w DEFINIZIONE = 10 Log ( P w / P 0 ) [db] dove P = W Livello di pressione sonora Lp in db decibel: logaritmo decimale del rapporto tra il valore in esame ed un valore di riferimento. DEFINIZIONE Lp = 10 Log ( p / p 0 ) 2 = 20 Log ( p / p 0 ) dove p 0 = Pa Livello di intensità sonora L i in db Se I = I 0 L i = 0 [db] (soglia di udibilità) DEFINIZIONE L i = 10 Log (I / I 0 ) dove I 0 = W / m 2 Se I = 1 [W/m 2 ] (soglia del dolore) L i = 120 [db] 5

6 SOMMA DI SPL (due o più sorgenti sonore) L p = 10 log 10 (p 2 /p 02 ) 2 p 2 = p0 10 Lp 10 SPL 1 SPL = 10 log 10 + SPL 2 1,2 10 se SPL 1 = SPL 2 SPL 10 SPL 10 log 2 10 = 10 log 2 + SPL = 3 + SPL 1,2 = raddoppio sorgente = incremento 3 db 6

7 L orecchio umano non percepisce allo stesso modo le diverse componenti in frequenza di un suono Verso la fine degli anni 70 gli scienziati americani compiono uno studio per determinare la sensibilità dell orecchio in funzione dell intensità e della frequenza. Curva di ponderazione A CURVE DI PONDERAZIONE I valori di Lp alle diverse bande vengono pesati con fattori di correzione Ponderazione A: esprime con buona approssimazione la percezione umana alle diverse frequenze = T p Leq(A) 10 log 1/T 2 A(t) dt 0 2 p0 Livello sonoro equivalente ponderato A Leq(A) : indicatore che esprime con un unico valore l intensità del rumore ambientale db(a) 7

8 AUDIOGRAMMA NORMALE 8

9 LIVELLO EQUIVALENTE Per descrivere e confrontare fenomeni sonori con diverso andamento in funzione del tempo, è stato individuato il parametro detto LIVELLO SONORO EQUIVALENTE Rappresenta il livello di un ipotetico rumore costante che ha lo stesso contenuto energetico del rumore reale misurato nello stesso periodo di tempo. Leq = 10 log 1/T T p 2 (t) dt 0 2 p0 [db] Caratterizza con un unico valore un rumore di livello sonoro variabile su di un intervallo di tempo prefissato 9

10 10

11 EFFETTI DELL ESPOSIZIONE A RUMORE L esposizione a rumore provoca alterazioni temporanee o permanenti della funzionalità dell apparato uditivo. La normativa vigente è volta ad eliminare o ridurre il rischio per quanto riguarda gli effetti uditivi. Esistono alcuni effetti collaterali, chiamati extrauditivi, che determinano condizione di stress o malessere a carico di diversi organi dell uomo. 11

12 EFFETTI EXTRA-UDITIVI Effetti neuropsochici: turbe nei riflessi, stati di apprensione, ansia, irritazione e depressione. Effetti sul sistema cardiovascolare: fenomeni di vasocostrizione, aumento della pressione arteriosa, iperattività cardiaca. Effetti sulla funzione respiratoria: alterazioni del ritmo respiratorio. Effetti sul sistema digerente. Effetti sul sistema endocrino. Effetti sugli organi di senso: in particolare alla vista ed al tatto, e turbe dell equilibrio. 12

13 DANNI UDITIVI L esposizione a rumore intenso causa uno spostamento temporaneo della soglia uditiva. Generalmente questo spostamento viene recuperato dopo un adeguato periodo di riposo 13

14 DANNO UDITIVO Il danno uditivo consiste in un deterioramento permanente delle capacità uditive che oltrepassa il fenomeno fisiologico di presbiacusia (deterioramento delle capacità uditive dovuto all invecchiamento). La valutazione delle condizioni di funzionamento dell udito viene effettuata mediante AUDIOMETRIA, misura della soglia uditiva alle varie frequenze. Il danno uditivo inizia sulle cellule che rispondono a Hz. 14

15 VALUTAZIONE DELLE ESPOSIZIONI Il parametro che contiene la maggior parte delle informazioni necessarie per valutare il danno uditivo è il livello equivalente. Poiché si tratta di valutazioni di esposizione a rumore in ambiente di lavoro, l intervallo di tempo considerato è pari a 8 ore giornaliere. T L = + ( A ) ep, d L( A) ep, Te 10 Log T e 0 [db(a)] Dove: T e = durata esposizione T 0 = 8 ore L (A)eq,Te = livello equivalente riferito a T e 15

16 VALUTAZIONE DELLE ESPOSIZIONI Per giungere alla corretta valutazione delle esposizioni è necessaria la conoscenza della durata delle varie operazioni svolte dal lavoratore. E compito dell azienda fornire queste informazioni l incertezza con la quale vengono forniti questi dati, può non essere trascurabile! Il D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195, Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), sostituisce il ben noto D.Lgs. 277/91. Esso è parte integrante del D.Lgs. 626/94 come Titolo V BIS. Oggi, il medesimo D.Lgs. 195/06 è sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il cosiddetto testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 16

17 VALUTAZIONE DEL RISCHIO D.Lgs. 81/08 Capo I - Articolo Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto. 17

18 DEFINIZIONI D.Lgs. 81/08 Capo II - Articolo 188 Pressione acustica di picco (p peak ): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza C. Livello di esposizione giornaliera al rumore (L EX,8h ): [db(a) riferito a 20 µpa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di 8 ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti I rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo. Livello di esposizione settimanale al rumore (L EX,W ): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2. 18

19 VALORI LIMITE D.Lgs. 81/08 Capo II - Articolo 189 Valori limite di esposizione e valori di azione Valori limite di esposizione Rappresentano il limite di esposizione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, e/o il limite del valore di picco che non devono essere superati LEX,8h peak 87 db(a) 140 db(c) 19

20 1 Valori di azione Rappresentano il valore di esposizione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, e/o il valore di picco che richiedono l elaborazione e l applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre al minimo l esposizione VALORI INFERIORI DI AZIONE VALORI SUPERIORI DI AZIONE LEX,8h peak LEX,8h peak 80 db(a) 135 db(c) 85 db(a) 137 db(c) 20

21 VALUTAZIONE DEL RISCHIO D.Lgs. 81/08 Capo II - Articolo Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta l esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; 21

22 f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. 22

23 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. 3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore. 4. Nell applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica. 5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed à documentata in conformità dell articolo 28, comma 2. 23

24 VALUTAZIONE DI ATTIVITA A LIVELLO DI ESPOSIZIONE MOLTO VARIABILE D.Lgs. 81/08 Capo II - Articolo Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) La disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell udito; b) L informazione e la formazione; c) Il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all articolo 192, comma Sul documento di valutazione di cui all articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo. 24

25 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.Lgs. 81/08 Capo II - Articolo Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; 25

26 e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 26

27 2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 27

28 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI D.Lgs. 81/08 Capo II - Articolo In ottemperanza a quanto disposto dall articolo 18, comma 1, lettera c), Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; 28

29 c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito. 2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione. 29

30 MISURE PER LA LIMITAZIONE DELL ESPOSIZIONE D.Lgs. 81/08 Capo II - Articolo Fermo restando l obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: a) adotta misure immediate per riportare l esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b) individua le cause dell esposizione eccessiva; c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. 30

31 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI D.Lgs. 81/08 Capo II - Articolo Fermo restando quanto previsto dall articolo 184 nell ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall esposizione al rumore. SORVEGLIANZA SANITARIA D.Lgs. 81/08 Capo II - Articolo Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l anno o con periodicità diversa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l opportunità. 31

32 DEROGHE D.Lgs. 81/08 Capo II - Articolo Il datore di lavoro può richiedere deroghe all uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto dei valori limite di esposizione, quando per la natura del lavoro, l utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. 2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare. 3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe. 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo. 32

33 1 CLASSI DI RISCHIO CLASSE 1 LEX,8h < 80 db(a) ) e peak < 135 db(c) CLASSE 2 80 db(a) LEX,8h < 85 db(a) oppure 135 db(c) peak < 137 db(c) CLASSE 3 85 db(a) LEX,8h 87 db(a) oppure 137 db(c) peak 140 db(c) CLASSE 4 LEX,8h > 87 db(a) oppure peak > 140 db(c) 33

34 RIEPILOGO SEMPRE: misure per la eliminazione / riduzione del rischio (ai sensi D.Lgs. 81/08) LEX > 80 db(a) peak 135 db(c) DPI a disposizione del lavoratore Formazione e informazione Sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore o medico competente Misurazioni documentate LEX > 85 db(a) peak 137 db(c) elaborazione di un programma di misure tecniche e organizzative per limitare l esposizione segnalazione e perimetrazione delle aree DPI obbligo di uso Sorveglianza sanitaria obbligatoria LEX > 87 db(a) peak 140 db(c) misure immediate per la riduzione dell esposizione ai valori superiori di azione. 34

35 COSA SUCCEDE SE 35

36 2 Aspetti applicativi DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI I DPI hanno lo scopo di attenuare l energia sonora trasmessa all apparato uditivo PER VIA AEREA Possono raggiungere valori di attenuazione TEORICA molto elevati: fino a circa 50 db (60 db nel caso di caschi) Le caratteristiche fondamentali che i DPI devono possedere sono sostanzialmente: attenuazione elevata attenuazione selettiva (alle frequenze di maggiore sensibilità dell orecchio) innocuità dei materiali e comfort 36

37 Criteri di riduzione ALCUNI ESEMPI Nelle situazioni in cui vi è impossibilità tecnica di risolvere i problemi, oppure nel transitorio, mentre si stanno attuando gli interventi di riduzione, si possono adottare i dispositivi di protezione individuale (DPI). 37

38 VALUTAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE La valutazione dell attenuazione fornita dai DPI viene giudicata secondo i criteri contenuti nel decreto 2 maggio 2001 (che richiama in materia di DPI la norma UNI EN ), secondo quanto riportato nella seguente tabella (per la quale si è scelto Lact = livello di azione = 80 db(a)) livello effettivo all orecchio L a [db(a)] L a > 80 stima della protezione insufficiente 80 > L a > 75 accettabile 75 > L a > 70 buona 70 > L a > 65 accettabile L a < 65 troppo alta (iperprotezione) La valutazione dell efficienza dei DPI viene condotta con un metodo semplificato considerando le misure indicate sotto forma di Leq in db(c) L a = LCeq (SNR) Poiché spesso non si dispone del livello equivalente pesato secondo la curva C (LCeq), bensì solo di quello pesato secondo la curva A (LAeq), una raccomandazione OSHA consiglia, utilizzando quest ultimo valore, di diminuire di 7 db il valore di SNR; la formula precedente diventa allora: L a = LAeq (SNR-7) 38

39 STRUMENTAZIONE DI MISURA Analizzatore portatile, può utilizzare opportuni software dedicati, per realizzare l analisi in frequenza e la registrazione del segnale misurato. Analisi di frequenza in tempo reale in banda di ottava e 1/3 di ottava Possibilità di annotazioni (scritte o vocali) a margine delle misure effettuate Gamma dinamica di 120 db Gamma di frequenza 3-20k Hz 39

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