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1 Procedimento 143/2013 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo italiano Il Tribunale di MANTOVA nella persona del dott. Laura Fioroni, in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa da LUCIA SALEMI (C.F. SLMLCU72S55I138A), con il patrocinio dell avv. RUGGERINI PIERTACITO, elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI MANTOVA presso il difensore avv. RUGGERINI PIERTACITO -ricorrente- CONTRO PROVINCIA DI MANTOVA (C.F ), con il patrocinio dell avv. URSOLEO CRISTINA, elettivamente domiciliato in VIA P.AMEDEO, 30 C/O AVV. ELOISA PERSEGATI- UFFICIO PROVINCIA MN MANTOVA presso il difensore avv. URSOLEO CRISTINA -resistente- Con ricorso depositato in data Lucia Salemi, premesso di essere dipendente della Provincia di Mantova, con mansioni di avvocato presso l ufficio legale di tale ente, conveniva il medesimo in giudizio, lamentando in primo luogo l illegittimità della trattenuta effettuata dalla Provincia a titolo di oneri riflessi di natura previdenziale ed assistenziale sui compensi versati in relazione a cinque controversie patrocinate dalla ricorrente a favore della Provincia; in secondo luogo censurava l indebita trattenuta sui compensi professionali a lei dovuti delle somme corrispondenti all ammontare dell IRAP, per illegittima traslazione sulla lavoratrice dell imposta citata, il cui soggetto passivo era da individuarsi nell ente. Lamentava infine la ricorrente che il regolamento della 1

2 Giunta provinciale n. 102/2008 operasse, con le previsioni di cui all art. 3 lett. a) e lett. b), una deroga peggiorativa rispetto al CCNL applicabile alla lavoratrice statuendo, in violazione dell art. 27 del citato CCNL, di procedere al pagamento del compenso a seguito di sentenza favorevole solo in caso di recupero delle le spese dalla controparte, nonché che, in caso di pronuncia favorevole all ente con compensazione delle spese legali ovvero senza alcuna statuizione al riguardo, il compenso professionale venisse corrisposto al legale nella misura del minimo tariffario ridotto del 30%. Chiedeva pertanto la condanna della Provincia di Mantova al pagamento dell importo di 4.424,47 per oneri riflessi; di 2.910,12 per trattenute effettuate ai fini IRAP ed infine, previa disapplicazione del regolamento relativo alla disciplina della corresponsione dei compensi professionali agli avvocati interni della Provincia di Mantova adottato con delibera di Giunta n. 102/2008, la condanna dell ente convenuto al pagamento dell importo di ,66 in relazione alle ipotesi previste nell art. 3 lett b) e dell importo di 6.719,00 in relazione alle ipotesi previste nell art 3 lett. a) del regolamento. Si costituiva in giudizio la Provincia di Mantova chiedendo l integrale rigetto delle pretese della ricorrente. Sotto il primo profilo, la resistente, evidenziando l obbligo gravante sulle amministrazioni di effettuare, sulle somme erogate a titolo di compenso professionale, la trattenuta degli oneri riflessi, negava il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere la somma richiesta, affermando l impossibilità di far gravare sulla controparte processuale soccombente l ammontare degli stessi; precisava che pur potendo la ricorrente, nel recupero delle somme liquidate in favore della Provincia di Mantova, aver ottenuto dalla controparte processuale il pagamento di un ammontare più alto rispetto al dovuto, tale circostanza non faceva sorgere in capo alla medesima alcun diritto a vedersi corrispondere l eccedenza da parte della Provincia, essendo per altro quest ultima esposta al rischio di azioni di ripetizione da parte del terzo per quanto indebitamente versato in suo favore; in relazione alla pretesa relativa l indebita trattenuta ai fini IRAP, esponeva la Provincia di essersi limitata, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, ad accantonare l imposta citata mediante prededuzione dal monte dei compensi spettanti ai legali interni, comportamento da reputarsi 2

3 legittimo non potendo l IRAP costituire un onere finanziario ulteriore a carico del bilancio. Quanto infine al motivo di ricorso fondato sulla presunta deroga peggiorativa rispetto al CCNL operata con regolamento della Giunta provinciale 102/2008, affermava che il riferimento del CCNL citato al regio decreto 1578/1933 doveva essere interpretato alla luce delle modifiche legislative intervenute in materia di tariffe forensi. Conseguentemente avendo la previsione dell art. 2 del d.l , convertito nella l. 248/2006, eliminato l obbligatorietà delle tariffe, consentendo di stabilire compensi inferiori ai minimi anche nei rapporti con gli avvocati del libero foro, il regolamento 102/2008 doveva ritenersi conforme alle previsioni normative. Negava pertanto la sussistenza di alcuna reformatio in peius della norma contrattuale nazionale, affermando l autonomia degli enti locali nella determinazione del compenso e conseguentemente la piena legittimità del Regolamento citato, anche alla luce del particolare status degli avvocati pubblici dipendenti. Affermava altresì come un regolamento amministrativo potesse vieppiù essere disapplicato per contrasto con disposizioni di leggi, ma non per contrasto con un una norma contrattuale quale l art. 27 CCNL. Esposte prospettazioni e domande si esamina la fattispecie in decisione. Per quanto riguarda la pretesa illegittima trattenuta della somma dovuta dalla p.a. a titolo di IRAP si osserva quanto segue E pacifico che soggetto passivo dell IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell erario, è esclusivamente l ente pubblico e nel caso oggetto d esame la Provincia di Mantova. Osserva questo Giudice come sulla questione si sia espressa la Corte dei Conti a Sezioni Riunite la quale, con deliberazione 33/2010, ha ribadito che sul piano dell obbligazione giuridica rimane chiarito che l IRAP grava sull amministrazione, dovendo la p.a. sotto il diverso profilo contabile provvedere ad accantonare le risorse necessarie a fronteggiare l onere IRAP. Recentemente la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con del. 38/2014, richiamando del. 34/2007 Sezione di Controllo per l'emilia Romagna, ha nuovamente affermato che: l Irap grava giuridicamente sull amministrazione comunale Il presupposto stesso dell imposta indicato dall art. 2 del D.Lgs. 446 del 1997 e successive integrazioni è infatti costituito dall esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni 3

4 ovvero alla prestazione di servizi. La disposizione è strettamente collegata al successivo articolo 3 che individua i soggetti passivi dell imposizione; la mancata esplicita inclusione tra i soggetti passivi dei lavoratori dipendenti comporta ex sé la inapplicabilità del tributo in esame all avvocatura interna degli Enti. L IRAP pertanto, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, deve essere escluso dall ambito degli oneri riflessi, restando in capo all ente il quale deve provvedere ad accantonare le risorse necessarie a fronteggiare l onere IRAP l obbligo giuridico di provvedere al pagamento della stessa. Da ciò consegue, come recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza giuslavorista (Corte d Appello di Palermo sent e ; e Trib. Napoli ), che l onere fiscale inerente l IRAP non può gravare sul lavoratore dipendente ma unicamente sull ente datore di lavoro. Deve pertanto ritenersi illegittima la trattenuta operata dalla Provincia di Mantova a titolo di IRAP e la resistente deve essere condannata alla restituzione in favore della ricorrente delle somme indebitamente trattenute a tale titolo. Sul punto, atteso che non è stata formulata specifica contestazione da parte della resistente in ordine agli importi invocati, la Provincia di Mantova va condannata al pagamento della somma di 2.910,12. Passando ad esaminare la domanda di condanna della Provincia di Mantova in relazione al compenso professionale non corrisposto, in violazione, secondo la prospettazione della parte ricorrente, del CCNL di categoria e della legge professionale si osserva quanto segue. Come noto la legislazione sulla contrattazione del pubblico impego ai sensi del D.Lgs. 165/2001 prevede che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sia regolato contrattualmente e che i contratti individuali debbano informarsi al principio secondo cui le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi. L art. 27 del CCNL , applicabile alla lavoratrice afferma che: Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge n e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all art. 10 del CCNL del Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali 4

5 gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL. Il trattamento retributivo da adottare nei confronti dei pubblici dipendenti è pertanto quello previsto nella norma indicata difettando, per espressa previsione dell art. 45 D.lgs. 165/2001, la possibilità per l ente pubblico di prevedere trattamenti deteriori rispetto a quelli ivi fissati. Ciò premesso, per quanto riguarda l art. 3 lett. a) la limitazione della corresponsione dei compensi professionali solo in caso di recupero delle spese di causa da parte della p.a. si pone in contrasto con l art. 27 del CCNL, collegandola ad un fatto successivo all ottenimento della sentenza favorevole all ente il mancato recupero delle spese di causa, aprioristicamente indipendente da cause imputabili al legale, dal momento che molteplici possono essere le ragioni del mancato recupero delle somme. E pertanto di tutta evidenza il contrasto tra la norma del Regolamento in esame ed i principi citati in premessa, presupponendo la retribuzione infatti unicamente lo svolgimento dell attività lavorativa. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la decurtazione del compenso in caso di statuizione favorevole all ente, in cui tuttavia vi sia stata una compensazione delle spese legali, prevista dall art. 3 lett b) regolamento citato. Anche tale statuizione si pone infatti in contrasto con l art. 27 CCNL atteso che, altresì in tale ipotesi, le ragioni che possono portare ad una compensazione delle spese processuali sono molteplici, e normalmente dipendenti da fattori del tutto estranei rispetto alla modalità di svolgimento dell attività professionale (particolare complessità della materia, questione nuova o meramente processuale etc). Si ritiene pertanto che la previsione della decurtazione di un 30% del compenso nelle ipotesi di pronuncia di una sentenza favorevole all ente con statuizione di compensazione delle spese costituisca anch essa violazione per contrasto con l art. 27 CCNL dell art. 45 D.lgs. 165/2001. Si osserva infine come non possa essere accolta la tesi sostenuta dalla p.a. volta a sostenere che venuto meno il divieto di derogare al minimo tariffario la previsione di cui all art. 3 lett b) del Reg. citato non sarebbe in contrasto con la norma di legge, dal momento che la facoltà accordata in sede di libera contrattazione del compenso tra avvocato e cliente non può essere 5

6 unilateralmente imposta al dipendente nell individuazione della retribuzione al medesimo spettante. La Provincia di Mantova deve pertanto essere condannata al pagamento della somma complessiva di ,66 a titolo di compensi professionali oltre interessi. Passando infine ad esaminare l ultima questione oggetto del presente giudizio volta a far valere l illegittima trattenuta delle somme, sul compenso versato alla ricorrente, a titolo di oneri riflessi, ritiene questo giudice che la domanda di condanna nei confronti della Provincia di Mantova non possa trovare accoglimento. E pacifico infatti che ai sensi dell art. 1 co. 208 della legge 266/2005 le somme da corrispondere a titolo di compensi professionali comunque dovuti al personale dell avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sono da considerarsi comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. Ciò premesso la circostanza che la parte soccombente in giudizio abbia effettuato nella rifusione delle spese di lite il versamento in favore della Provincia di Mantova altresì di somme a titolo di oneri riflessi non fa sorgere in capo alla ricorrente il diritto ad ottenere la restituzione da parte del datore di lavoro delle somme trattenute a tale titolo, avendo la medesima ottenuto la somma ad essa dovuta dall ente, legittimamente al netto degli oneri riflessi (all.ti da 3 a 7 parte resistente). Né può trovare accoglimento la tesi secondo quale l ente in tal modo si avvantaggerebbe illegittimamente con conseguente arricchimento senza causa in favore della Provincia di Mantova, la quale per altro, come correttamente sostenuto rimane esposta al rischio di azioni di ripetizione da parte del terzo per quanto indebitamente versato in suo favore. La domanda della parte ricorrente deve, alla luce delle ragioni esposte, essere rigettata. Per quanto riguarda le spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza stimasi equo compensare per un terzo le medesime; il residuo verrà liquidato in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014. P.Q.M. Il Tribunale di Mantova, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede: 6

7 In parziale accoglimento del ricorso promosso da Salemi Lucia contro la PROVINCIA DI MANTOVA - Accerta l illegittimità della trattenuta effettuata dalla Provincia di Mantova delle somme dovute per IRAP sul compenso spettante a Salemi Lucia e per l effetto condanna la Provincia di Mantova a corrispondere a Salemi Lucia la somma di 2.910,12 oltre interessi; - Condanna la Provincia di Mantova a corrispondere a Salemi Lucia la somma lorda di ,66 a titolo di compensi professionali oltre interessi; - Rigetta ogni altra domanda; - Compensa le spese legali nella misura di 1/3 e condanna la Provincia di Mantova al pagamento del residuo che liquida in 1.500,00 per compensi, 69 per spese oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge. - Riserva in giorni 60 il deposito della motivazione. Mantova 27 giugno 2014 Il Giudice Dott.ssa Laura Fioroni 7

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