ASSOCIAZIONE GENERE FEMMINILE

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1 ASSOCIAZIONE GENERE FEMMINILE Scuola del Sociale, 9/13/19 dicembre ore SEMINARIO LA VIOLENZA DI GENERE La violenza sulle donne è un fenomeno sociale, costituisce la prima causa di morteodiinvaliditàperledonnetrai15ei44anni. Il seminario è finalizzato a fornire conoscenze e strumenti volti ad individuare, contrastare e prevenire la violenza sulle donne. Il corso nasce dal desiderio formare chi si occupa a vario titolo di tutela delle donne, ma anche dal desiderio di diffondere una cultura dell accoglienza e del non giudizio delle donne, che spesso oltre ad essere maltrattate si vergognano e si nascondono per paura del giudizio degli altri. **************************************************** Sede legale: via Poggi d Oro, ROMA info@generefemminile.it Tel Fax Numero Verde Ascolto Donna (lun/ven-9/18). Si riceve tutti i giovedì pomeriggio su appuntamento in via A. Crivellucci 3.

2 ORGANISMI DI PARITÀ a cura della dott.ssa Cotrina Madaghiele Per intervenire in maniera più efficace sui meccanismi della discriminazione e per attuare una cultura fondata su principi di pari opportunità, alla fine degli anni '70 ha avuto inizio la costituzione di una serie di istituzioni impegnate nella promozione di politiche di genere e nella difesa della parità di trattamento tra donne e uomini nei vari ambiti istituzionali e territoriali. Da allora tali organismi, presenti a livello europeo, nazionale, regionale e locale, si sono ampiamente diffusi e la loro importanza li ha resi oggi rilevanti istituzioni di riferimento per la tutela dei diritti delle donne e per la crescita e l'affermazione di una democrazia paritaria.

3 DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ In Italia, a livello politico, l'organismo responsabile dell'uguaglianza di genere è il Dipartimento per le Pari Opportunità ( istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di coordinamento e supervisione delle politiche nazionali che riguardano la disparità e la discriminazione. D.M. 30 settembre 2004, Riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità D.P.C.M. 28 ottobre 1997, n. 405, Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri Direttiva P.C.M. 27 marzo 1997, "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini"(c.d."direttiva Prodi-Finocchiaro")

4 COMMISSIONE NAZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ Il Dipartimento è supportato dalla Commissione nazionale per le pari opportunità, istituita presso lo stesso Dipartimento e presieduta dal Ministro, con mansioni di consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di parità donna/uomo. D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 8, Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, concernente il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115, Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

5 COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA La "Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna" è stata riordinata con d.p.r 14 maggio 2007, n. 115, e con d.p.r. 20 gennaio 2009,n.8. La Commissione ha il compito di supportare il Ministro per le pari opportunità, che la presiede. In particolare: 1) formula al Ministro proposte di modifiche normative per rimuovere ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, nei confronti delle donne e per conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunità fra uomo e donna; 2) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati per verificare l'attuazione delle politiche di pari opportunità nella vita politica, economica e sociale e per segnalare le iniziative opportune; 3) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità; 4) fornisce specifica consulenza tecnica e scientifica su richiesta del Ministro o del Dipartimento per le pari opportunità 5) svolge attività di studio e di ricerca in materia di pari opportunità.

6 COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA La Commissione non ha invece competenza in materia di parità fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro. La Commissione è nominata con decreto del Ministro e dura in carica due anni. Conta venticinque componenti, così determinate: - il ministro per le pari opportunità, che la presiede; - 11 componenti scelte fra le associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; - 3 donne che si siano particolarmente distinte in attività scientifiche, letterarie, sociali e imprenditoriali; -3 rappresentanti regionali designate dalla Conferenza Stato-Regioni; - 4 personalità espressive degli organismi sindacali con esperienza in materia di politiche di genere; - 3 componenti scelte fra le organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

7 LA RETE NAZIONALE DELLE CONSIGLIERE DI PARITÀ Riunisce le Consigliere presenti a livello nazionale, regionale e provinciale, per l'attuazione del principio di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione per uomini e donne sul lavoro. Le consigliere operano sia attraverso la promozione di politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati attivi nel mercato del lavoro, sia rilevando le violazioni della normativa in materia, anche attraverso la promozione e il sostegno di azioni di giudizio (individuali e collettive) nei casi di rilevata discriminazione basata sul sesso. L'insieme delle Consigliere nazionali, regionali e provinciali, effettive e supplenti, costituisce la Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità al fine di rafforzare la loro funzione, accrescere l'efficacia della loro azione e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La rete, coordinata dalla consigliera nazionale, si riunisce due volte all'anno e ha la facoltà di promuovere programmi e progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi generali previsti dalla legge.

8 CONSIGLIERE NAZIONALE DI PARITÀ La Consigliera nazionale di parità è una figura istituita dalla Legge 125/91 per la promozione ed il controllo dell attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel mondo del lavoro. Oltre al livello nazionale, la legge prevede che la Consigliera di parità sia istituita, nel ruolo di effettiva/o e supplente, anche a livello regionale e provinciale. La Consigliera nazionale è nominata con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità. Nell esercizio di tale funzione, la Consigliera riveste anche la qualifica di pubblico ufficiale ed ha l obbligo di segnalazione all autorità giudiziaria perireatidicuivieneaconoscenza.

9 CONSIGLIERE NAZIONALE DI PARITÀ Le azioni della Consigliera nazionale di parità si caratterizzano pertanto per la duplice funzione istituzionale: di vigilanza contro le discriminazioni e di promozione della parità e pari opportunità in ambito lavorativo. Quanto all attività antidiscriminatoria si contraddistingue per la titolarità nelle azioni in giudizio di natura collettiva. L Ufficio della Consigliera nazionale di parità è ubicato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; è funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

10 CONSIGLIERE DI PARITÀ - REGIONE LAZIO Le Consigliere di parità sono figure istituzionali previste dalla legge 125/91 ed il successivo decreto legislativo ne ha ridisegnato i compiti e le funzioni. La loro sede è collocata presso la Regione Lazio e presso le singole province (Frosinone, Latina, Roma, Rieti,Viterbo). Le Consigliere di parità sono soggetti di riferimento per lavoratrici e lavoratori, vittime di comportamenti discriminatori sul luogo di lavoro e possono intervenire nei giudizi promossi, normalmente dalle lavoratrici, relativamente a: assunzioni, regimi retributivi, assegnazioni di mansioni e qualifiche, trasferimenti, progressioni di carriera, licenziamenti.

11 LE CONSIGLIERE DI PARITÀ PROVINCIALI Figure previste dalla Legge 125/1991 e dal Decreto Legislativo 196/ fanno parte, insieme alle Consigliere regionali e nazionali, della Rete Nazionale delle Consigliere di Parità. Le Consigliere sono designate dall organismo provinciale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, oppure nominate direttamente dallo stesso Ministro del lavoro; rimangono in carica per quattro anni. Le Consigliere svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di parità, di uguaglianza e di non discriminazione nel lavoro per donne e uomini e partecipano di diritto alla commissione centrale per l impiego, alla commissione provinciale tripartita, ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza.

12 LE CONSIGLIERE DI PARITÀ PROVINCIALI Le Consigliere intervengono per: Rilevare l'esistenza di discriminazioni dirette o indirette a causa del sesso, della religione, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale, al fine di promuovere azioni in giudizio correttive e di garanzia contro le discriminazioni, collaborando con la Direzione provinciale del lavoro per rilevare violazioni alla normativa in materia di parità; Agire in giudizio nelle controversie di lavoro, su mandato della singola lavoratrice o del singolo lavoratore, che lamenti una discriminazione. Le Consigliere possono, prima di ricorrere al Giudice del Lavoro, promuovere il tentativo di conciliazione davanti all Ufficio Provinciale del Lavoro; Promuovere l'occupazione femminile anche attraverso il sostegno alle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, collaborando con la Direzione provinciale del lavoro, l Assessorato alle Politiche del Lavoro e della Qualità della Vita e gli organismi di parità della Provincia; Promuovere progetti di azioni positive e politiche di sviluppo sul territorio in materia di pari opportunità, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo.

13 CONSULTA FEMMINILE REGIONALE Rappresenta le istanze delle donne e ne è portavoce presso il Consiglio Regionale. Formula proposte e promuove iniziative per l'attuazione dei principi di parità, esprime pareri sulla programmazione regionale e sugli atti deliberativi che hanno maggiore incidenza sulla condizione delle donne nella Regione Lazio. La Consulta Femminile Regionale del Lazio, organismo paritario della Regione Lazio, istituita con legge regionale n. 58 del rappresenta le istanze delle donne e ne è portavoce presso il Consiglio Regionale. Formula proposte e promuove iniziative per l attuazione dei principi di parità, esprime pareri sulla programmazione regionale e sugli atti deliberativi che hanno maggiore incidenza sulla condizione delle donne nella Regione Lazio.

14 CONSULTA FEMMINILE REGIONALE È composta da 101 Associazioni, Partiti, OOSS e gruppi femminili di varie finalità; si articola in gruppi di lavoro che si occupano di rappresentanza e democrazia paritaria, tempi di vita e di lavoro, unità politica e sociale dell Europa, scuola e formazione, welfare state e giustizia sociale, territorio e ambiente, l imprenditoria femminile, l informazione e la comunicazione, le modifiche del mercato del lavoro dal pacchetto Treu alla legge Biagi. L attività della Consulta è tesa a promuovere la presenza delle donne nella politica, nella società, nelle professioni, a rimuovere gli stereotipi culturali e a proporre nuovi modelli di cultura, di linguaggio, di comportamento che tengano conto della crescente presenza delle donne nel nostro territorio e nel nostro paese.

15 C.U.G. Il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (C.U.G.), istituito con la legge 183/2010 (art.21) - che sostituisce e unifica i preesistenti comitati per le pari opportunità e i comitati contro il fenomeno del mobbing - è composto da membri designati dalle organizzazioni sindacali e dall'amministrazione, con presenza paritaria di uomini e donne e ha ruoli di consulenza, proposta e verifica ai fini del rispetto delle pari opportunità e della tutela dalla violenza. È costituito presso le pubbliche amministrazioni.

16 C.U.G. Il citato art. 21 prevede che i CUG operino in collaborazione con la Consigliera o Consigliere Nazionale di Parità. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti assicurando, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi. OBIETTIVI Il CUG, che opererà in un ottica di continuità con gli organismi preesistenti (Comitati e Commissioni Pari Opportunità), ha fra i suoi obiettivi quello di: a) assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua; b) favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative; d) razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della Pubblica Amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e delle indicazioni derivanti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81(t.u. in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n.106.

17 COMMISSIONE DELLE ELETTE La Commissione delle Elette svolge un'azione di promozione di politiche di pari opportunità. Insieme al Sindaco vigila sulla corretta attuazione nell'amministrazione comunale e nelle Aziende speciali della legislazione statale e regionale vigente in materia di pari opportunità nonché sul rispetto dello Statuto Comunale, e presenta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione scritta al Consiglio Comunale.

18 COMMISSIONE DELLE ELETTE Articolo 23- Statuto Roma Capitale 1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita la Commissione delle Elette, composta dalle Consigliere facenti parte dell Assemblea Capitolina. 2. La Commissione formula all Assemblea proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la Commissione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali nonché di esperte della condizione femminile. 3. La Giunta Capitolina consulta preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo, da proporre all Assemblea Capitolina, particolarmente rivolti alla popolazione femminile. 4.LaCommissioneèdotatadispecificostaffdisupportotecnicoeaessasi applicano le disposizioni del comma 1 dell articolo Il Regolamento dell Assemblea Capitolina disciplina le modalità di funzionamento della Commissione. 6. L Assemblea Capitolina stabilisce annualmente in bilancio i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della Commissione, il cui utilizzo avverrà con le modalità prescritte dal Regolamento di contabilità.

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