Il futuro della montagna pordenonese, dentro la riforma amministrativa del Friuli Venezia Giulia

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1 Il futuro della montagna pordenonese, dentro la riforma amministrativa del Friuli Venezia Giulia Documentazione: DDLR 25 NOVEMBRE 2010 RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL ORDINAMENTO LOCALE IN TERRITORIO MONTANO. ISTITUZIONE DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI DOCUMENTI DEI COMUNI MONTANI SUL DDLR Poffabro - Lunedì 18 luglio 2011 Ex Latteria Centro visita del Parco Dolomiti Friulane 1

2 SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2010 RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL ORDINAMENTO LOCALE IN TERRITORIO MONTANO. ISTITUZIONE DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI CAPO I NORME GENERALI Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis dello Statuto speciale di autonomia, dispone con la presente legge la razionalizzazione e la semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nel rispetto dell articolo 5 e dell articolo 114, primo comma, della Costituzione e in conformità all articolo 118 della Costituzione. 2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge disciplina le Unioni dei Comuni montani, d'ora innanzi Unioni montane, nel rispetto del principio della concertazione al fine di migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa del sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, tenuto conto degli obiettivi di valorizzazione, tutela e promozione dello sviluppo socio-economico dei territori montani, in attuazione dell articolo 44 della Costituzione, e delle dimensioni dei Comuni in essi compresi. 3. In particolare la presente legge costituisce attuazione dell intervenuta intesa tra la Regione e la Conferenza dei Sindaci prevista dall articolo 12, comma 53, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007). Art. 2 (Unioni montane) 1. Nel territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia, classificato come tale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite le seguenti Unioni montane, corrispondenti ad altrettanti ambiti omogenei secondo criteri di unità territoriale, economica e sociale, al fine della gestione ottimale delle funzioni, competenze e servizi già attribuiti agli enti locali: a) Unione montana della Carnia, comprendente i Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio; b) Unione montana del Gemonese, comprendente i Comuni di Artegna, Bordano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone; c) Unione montana del Tarvisiano, comprendente i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio; d) Unione montana delle Valli delle Dolomiti Friulane, comprendente i Comuni di Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro; e) Unione montana della Val d Arzino-Val Cosa, comprendente i Comuni di Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Travesio, Vito d'asio; f) Unione montana del Livenza, comprendente i Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Montereale Valcellina, Polcenigo; g) Unione montana del Torre, comprendente i Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana, Tarcento; h) Unione montana del Natisone, comprendente i Comuni di Cividale del Friuli, Drenchia, Grimacco, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano; 2. Le Province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso, e comprendente i Comuni di Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano-Redipuglia, Monfalcone, Monrupino, Muggia, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Dorligo della Valle, Savogna d'isonzo, Sgonico, Trieste, svolgono nei territori di rispettiva pertinenza, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni ad esse conferite dall articolo 6 della legge regionale n. 33/ La Provincia di Gorizia nella zona omogenea del Collio, e comprendente i Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, svolge, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni ad essa conferite dall articolo 6 della legge regionale n. 33/2002. Art. 3 (Benefici ed incentivi nel territorio montano) 1. Ai fini dell erogazione di benefici ed incentivi a cittadini, imprese ed altri soggetti il territorio montano è suddiviso in zone di svantaggio socio-economico, sulla base dei seguenti criteri: a) altitudine; b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica; c) condizioni demografiche; d) attività produttive insediate; e) livelli occupazionali; f) livello dei servizi g) eventuali ulteriori criteri stabiliti dalla Giunta regionale. 2. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale ed è sottoposta a revisione almeno triennale al fine di tenere conto delle modificazioni intervenute. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. CAPO II ORDINAMENTO DELLE UNIONI MONTANE Art. 4 (Natura e funzioni delle Unioni montane) 1. Le Unioni montane sono enti locali territoriali costituiti dai Comuni contermini secondo l articolazione di cui al precedente articolo Le Unioni montane: a) esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative già attribuite o delegate alle Comunità montane alla data del commissariamento di cui all articolo 12, comma 53, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12; b) esercitano, a titolo di funzioni proprie, le funzioni di valenza sovracomunale relative a programmazione, progettazione, sviluppo e pianificazione territoriale, definizione e realizzazione delle politiche energetiche; c) esercitano altresì, a titolo di funzioni proprie, le funzioni amministrative di valenza sovracomunale in materia di turismo, iniziative ed attività culturali e di valorizzazione dei beni culturali, opere pubbliche; d) esercitano le funzioni e i compiti amministrativi già attribuiti ai singoli Comuni in materia di attività produttive, diritto allo studio, edilizia scolastica, organizzazione e gestione servizi scolastici, compresi asili nido e fino all istruzione secondaria di primo grado, polizia locale; e) provvedono alla gestione coordinata dei servizi pubblici locali dei Comuni compresi nel proprio territorio ed in particolare alla organizzazione e gestione dei seguenti servizi: tributi, personale, sistemi informatici ed informativi anche territoriali, catasto, espropri; f) esercitano le ulteriori funzioni amministrative ad esse conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione; g) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall Unione Europea nonché, nei territori di insediamento della minoranza linguistica slovena, gli interventi previsti dall articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n

3 3. Alle Unioni montane, si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l ordinamento dei Comuni. Art. 5 (Statuto) 1. Lo statuto delle Unioni montane stabilisce: a) le funzioni e i compiti amministrativi esercitati in attuazione del precedente articolo 4; b) le modalità di designazione e le competenze degli organi, nel rispetto della presente legge; c) la sede dell ente e le norme fondamentali in materia di organizzazione interna e di funzionamento degli organi. 2. Lo statuto è approvato dall assemblea composta secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, con la maggioranza di due terzi dei voti, espressi per il 90% dai Sindaci e per il 10% dai rappresentanti delle minoranze consiliari di cui all articolo 21. Ad ogni Sindaco è attribuito un numero di voti pari alla media ponderata tra le percentuali di popolazione e di territorio rappresentati, calcolati, rispettivamente, in 70% e 30%; ad ogni consigliere rappresentante delle minoranze è attribuito un numero eguale di voti, calcolato in proporzione al numero dei rappresentanti designati oltre alla maggioranza ottenuta con la media ponderata è necessaria anche la maggioranza dei componenti l assemblea. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le modifiche dello statuto. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei voti. 3. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Art. 6 (Organi) 1. Sono organi obbligatori delle Unioni montane l Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente, il Collegio dei Revisori. 2. Lo statuto può prevedere la presenza di un organo collegiale con funzioni esecutive composto da Sindaci, disciplinandone modalità di designazione, composizione ed attribuzioni. Art. 7 (Assemblea) 1. L Assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell Unione montana. 2. L Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell Unione montana e dai rappresentanti delle minoranze consiliari nella misura del 10%, arrotondato per eccesso, dei Comuni componenti l Unione montana designati secondo le modalità stabilite dal successivo articolo I componenti decadono qualora cessi la loro carica, con effetto dalla data della cessazione. I Sindaci possono, di volta in volta, delegare un assessore o un consigliere comunale a rappresentarli nelle sedute dell Assemblea. 4. Lo statuto può stabilire l articolazione dell Assemblea in commissioni, dotate di compiti istruttori e di raccordo politico al fine di razionalizzare i procedimenti deliberativi ed agevolare il funzionamento dell Assemblea. 5. L Assemblea delibera con il metodo del voto ponderato. Salvi i casi di approvazione e modifica dello statuto disciplinati dall articolo 5, la ponderazione del voto è stabilita dallo statuto. Con particolare riferimento al peso ponderale del voto dei Sindaci lo statuto dovrà considerare quali parametri la popolazione ed il territorio, ciascuno dei quali non potrà pesare meno del 25% e più del 75%. Il peso ponderale del voto dei rappresentanti delle minoranze consiliari verrà stabilito sulla base di criteri stabiliti direttamente dallo statuto. 6. Il funzionamento dell Assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta di voti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute e la quota di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. 7. L Assemblea delibera: a) le modifiche statutarie e i regolamenti; b) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi; c) il piano esecutivo di gestione e gli atti di programmazione; d) la nomina e la sfiducia del Presidente e del Vicepresidente, nonché la nomina e, nei casi previsti dalla legge, la revoca del collegio dei revisori; e) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell Unione montana presso enti, aziende; f) le modalità di esercizio delle forme di controllo interno; g) gli acquisti, le alienazioni, le permute e le costituzioni e modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell Unione montana; h) la contrazione di mutui e aperture di credito e l emissioni di prestiti obbligazionari; l) tutti gli altri atti non riservati dalla legge ad altri organi. 8. Per l approvazione degli atti relativi ai punti di cui alla lettera b), d), e) di cui al precedente comma 7, è necessaria, oltre alla maggioranza espressa con i criteri di cui al precedente comma 5, anche la maggioranza dei componenti l Assemblea. Art. 8 (Presidente e Vicepresidente) 1. Il Presidente è eletto dall'assemblea al suo interno, tra i Sindaci. 2. Il Presidente è il rappresentante legale dell Unione montana. Il Presidente nomina il Direttore di cui all articolo 10 e può revocarlo, sovrintende al funzionamento degli uffici e adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all Assemblea o non siano attribuiti al direttore, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi dell Unione montana, ai quali spettano gli atti gestionali. 3. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere sfiduciato dall Assemblea, secondo le modalità disciplinate nello statuto. 4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell Unione montana, in caso di decadenza dalla carica di componente dell Assemblea, il Presidente mantiene l incarico sino alla elezione del proprio successore. 5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, eletto dall Assemblea secondo le norme stabilite dallo statuto. In caso di cessazione anticipata dalla carica, le funzioni del Presidente sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente. Specifici ambiti di attività possono formare oggetto di delega dal Presidente al Vicepresidente o a singoli membri dell'assemblea. 6. Al Presidente spetta un indennità di carica come stabilita dalla Giunta regionale. Art. 9 (Collegio dei Revisori) 1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, compreso il presidente, ed è nominato dall Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. 2. L organo di revisione economico finanziaria dei Comuni montani costituiti in Unione montana ai sensi della presente legge è composto da un solo revisore. Art. 10 (Direttore) 1. La gestione dell Unione montana è affidata ad un Direttore, nominato dal Presidente. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall Assemblea e gli indirizzi del Presidente e garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi. 2. L incarico di Direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a quella della durata in carica del Presidente. Successivamente alla cessazione del mandato del Presidente, l'incarico del Direttore è prorogato sino alla nomina del successore effettuata dal nuovo Presidente. 3

4 3. L incarico è rinnovabile e revocabile e viene conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale e di esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere. Il compenso del Direttore è determinato nel contratto di assunzione. 4. Il Direttore non può rivestire cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici e avere con gli stessi incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza. Art. 11 (Personale) 1. Il personale dell'unione montana è costituito dal personale della Comunità montana e dei Comuni in essa compresi in relazione alle funzioni trasferite. 2. Il personale delle Comunità montane è trasferito alla rispettiva Unione montana, ovvero agli altri enti successori diversi dalle Unioni montane a decorrere dalla data di costituzione della Unione montana medesima. 3. Ai sensi di cui al precedente comma 1, il personale dei Comuni è progressivamente trasferito alla rispettiva Unione montana in relazione alle esigenze di funzionalità, e comunque non oltre il termine di 24 mesi dalla costituzione dell Unione montana. 4. I trasferimenti di cui ai precedenti commi sono effettuati con conservazione del trattamento in godimento, non correlato a indennità di funzione, retribuzione di posizione, specifiche responsabilità o incarichi, anche individuati ai sensi degli articoli 40 e seguenti del contratto collettivo del comparto unico del personale regionale e locale sottoscritto in data 7 dicembre Nel caso di scissione delle Comunità montane in più Unioni montane, il progetto di scissione di cui all'articolo 19, comma 3 regola il riparto del personale. 6. Il personale dell'unione montana, titolare di cariche elettive all'interno dei Comuni costituenti l'unione montana, non può ricoprire incarichi di responsabilità comportanti, direttamente o per delega, la legale rappresentanza dell'unione montana. Nel caso di sopravvenuta elezione, il dipendente deve essere adibito ad altre mansioni, con contestuale revoca degli incarichi conferiti. Art. 12 (Controlli) 1. Nei confronti delle Unioni montane trovano applicazione le norme in materia di controllo sugli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia. CAPO III NORME FINANZIARIE E CONTABILI Art. 13 (Documenti finanziari e contabili delle Unioni montane e dei Comuni montani costituiti in Unione montana) 1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti: a) i modelli contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione relativi alle Unioni montane; b) i modelli contabili semplificati relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione dei Comuni montani facenti parte di Unioni montane, che assicurino, comunque, la leggibilità e la confrontabilità dei dati e sono individuati, altresì, gli allegati al bilancio di previsione che devono consentire l evidenza delle spese e delle entrate connesse alle funzioni svolte dall Unione montana per il Comune. Art. 14 (Disposizioni finanziarie) 1. Per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Unioni montane con la presente legge, la Regione assegna annualmente alle Unioni montane: a) i trasferimenti regionali ordinari già spettanti alle Comunità montane; b) le assegnazioni regionali già spettanti ai Comuni entrati a far parte delle Unioni montane per le forme collaborative intercomunali di cui all articolo 20 della legge regionale n. 1/2006; c) le quote di trasferimenti ordinari regionali spettanti ai singoli Comuni in relazione alle funzioni e ai servizi che le Unioni montane esercitano in luogo dei Comuni; le quote sono stabilite annualmente con la legge finanziaria. d) gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse direttamente affidati; d) le specifiche assegnazioni a titolo di incentivazione e sostegno dei processi di razionalizzazione attivati ovvero definite dal piano di valorizzazione territoriale di cui all articolo 26 della legge regionale n. 1/ I Comuni definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da assegnare all'unione montana cui appartengono, per l'esercizio di eventuali ulteriori funzioni alla medesima delegate o trasferite. 3. Spetta alle Unioni montane presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi e finanziamenti previsti a favore dei Comuni. Art. 15 (Conferma dei finanziamenti e dei contributi) 1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse Comunità montane sono confermati in capo agli enti successori in riferimento ai territori di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi. Le strutture regionali competenti nelle rispettive materie provvedono all adozione di eventuali atti di integrazione o modifica relativi ai finanziamenti e contributi concessi. 2. Ai fini di cui al comma 1, le Unioni montane provvedono a trasmettere all'amministrazione regionale la documentazione necessaria. Art. 16 (Programmazione e incentivi) 1. In materia di programmazione e incentivi a favore delle zone montane, continuano ad applicarsi rispettivamente i capi III e IV della legge regionale n. 33/2002 e la legge regionale 4/2008. CAPO IV SUCCESSIONE DELLE UNIONI MONTANE ALLE COMUNITA MONTANE Art. 17 (Soppressione delle Comunità montane) 1. Le Comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto dalla data di costituzione delle Unioni montane. Art. 18 (Compiti dei commissari straordinari) 1. I commissari straordinari delle soppresse Comunità montane provvedono all adozione di tutti gli atti di competenza degli organi di queste, nonché degli atti indicati nel presente Capo, avvalendosi delle strutture tecnico amministrative degli enti commissariati, nonché da un numero di Sindaci, non superiore al 20% e non inferiore a due dei Comuni costituenti le Unioni montane, individuati dai Sindaci dei Comuni stessi ed eventualmente di supporti esterni. I commissari straordinari cessano dalla carica dalla data di costituzione delle Unioni montane. Art. 19 (Piano di organizzazione e gestione dei servizi) 1. Entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge i commissari straordinari delle Comunità montane predispongono il piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi delle Unioni montane. 2. Il piano di cui al comma 1 contiene: a) l assetto organizzativo e del personale di prima applicazione della costituenda Unione montana; b) la distribuzione logistica degli uffici e dei servizi; c) le proiezioni economico finanziarie della gestione; d) la consistenza dei beni e la destinazione dei rapporti giuridici attivi e passivi; e) il progetto di scissione di cui al comma 3, ove ne ricorrano le condizioni. 4

5 3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, per le Comunità montane del Torre-Natisone-Collio, del Gemonese-Val Canale-Canal del Ferro e del Friuli Occidentale da un progetto di scissione che individua i beni da attribuire e il personale da trasferire alle Unioni montane formate dalla scissione dei territori in esse comprese, nonché agli enti successori diversi dalle Unioni montane. Nella attribuzione dei beni i commissari si attengono ai seguenti principi: a) i beni immobili sono attribuiti all Unione montana sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno, sono attribuiti alle Unioni montane derivanti dalla scissione in comproprietà, con quote proporzionali al numero di abitanti compresi in ciascuna di esse; b) i beni mobili sono attribuiti all Unione montana nel cui territorio si realizza il loro uso prevalente oppure, ove tale uso prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti alle Unioni montane derivanti dalla scissione in comproprietà, con quote proporzionali al numero di abitanti compresi in ciascuna di esse; c) i crediti e i debiti sono attribuiti alle Unioni montane in proporzione al numero di abitanti, fermo restando che la titolarità del credito o del debito nei confronti dei terzi rimane in capo ad un unica Unione montana, restando le altre debitrici o creditrici pro quota verso la prima. 4. I piani di cui ai commi precedenti tengono conto del personale e dei beni delle unioni eventualmente già costituite nell ambito delle Unioni montane di cui alla presente legge, al cui interno confluiscono, nonché delle eventuali altre forme collaborative intercomunali esistenti. 5. Il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti. 6. Gli organi di vertice degli enti successori territorialmente competenti, approvano entro quaranta giorni i conti consuntivi delle Comunità montane cui sono rispettivamente subentrati. 7. Il subentro degli enti successori alle soppresse Comunità montane comporta che la disciplina regionale già applicabile all esercizio delle funzioni da parte delle Comunità montane, si intende riferita agli enti successori medesimi. Art. 20 (Successione nei rapporti giuridici) 1. Con la pubblicazione dello statuto e dei documenti allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione, previa approvazione della Giunta regionale, sono costituite le Unioni montane di cui all articolo 2 della presente legge. 2. Esse subentrano a tutti gli effetti in tutti i rapporti attivi e passivi delle soppresse Comunità montane e, ove ricorra il caso, delle unioni preesistenti e dei singoli Comuni, secondo i piani di cui all articolo 19. CAPO V DISPOSIZIONI ATTUATIVE Art. 21 (Rappresentanza delle minoranze consiliari) 1. La designazione dei Consiglieri comunali di minoranza, che rivestono la qualità di membri dell Assemblea nella misura stabilita dalla presente legge, è effettuata dalla conferenza, d ora innanzi conferenza straordinaria, di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato ad un candidato. Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. 2. La convocazione della conferenza straordinaria di cui al precedente comma è effettuata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, al quale devono essere comunicati da parte di ciascun Sindaco dei Comuni inclusi nell Unione montana i nominativi dei Consiglieri di minoranza in carica. Tale comunicazione deve avvenire nel termine di giorni 10, che decorre dal ricevimento da parte di ciascun Sindaco dell avviso di convocazione della conferenza straordinaria. 3. Qualora entro 20 giorni dalla convocazione della conferenza straordinaria la stessa non abbia eletto i propri rappresentanti, la conferenza viene riconvocata entro i successivi 10 giorni e l elezione sarà valida anche con la presenza di un numero inferiore al 50% dei componenti la conferenza. Art. 22 (Convocazione dell'assemblea e prima presidenza) 1. Entro 45 giorni dall entrata in vigore della presente legge, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti in ciascuno degli ambiti territoriali di cui all articolo 2, convoca e presiede l Assemblea, che fissa il calendario dei lavori per l elaborazione dello statuto dell Unione montana. 2. Per il primo mandato è Presidente dell Unione montana, salvo rinuncia e sino alla cessazione della carica, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. 3. L Assemblea di cui al comma 1 approva lo statuto nonché il piano di cui al precedente articolo 19 e nomina gli organi dell Unione montana, trasmettendo i relativi atti alla Regione entro e non oltre il In caso di inerzia il Presidente della Regione individua i soggetti inadempienti ed assegna un termine per ottemperare, decorso infruttuosamente il quale nomina un commissario ad acta per l adozione dei provvedimenti dovuti. CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 23 (Cessazione delle forme collaborative intercomunali preesistenti) 1. A decorrere dall effettivo esercizio delle funzioni comunali da parte delle Unioni montane cessano le forme collaborative intercomunali di cui all articolo 20 della legge regionale n. 1/2006, qualora costituite esclusivamente fra Comuni facenti parte delle Unioni montane stesse e aventi per oggetto funzioni destinate all esercizio obbligatorio mediante le Unioni montane. 2. I Comuni disciplinano il passaggio dei rapporti giuridici in essere dalla preesistente alla nuova forma associativa. 3. La cessazione delle forme collaborative di cui all art. 20 della legge regionale n. 1/2006 non determina, in ogni caso, l obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti a qualsiasi titolo concessi o erogati. Art. 24 (Rinvio normativo) 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applica, ove compatibile, la legge regionale n. 33/ Le disposizioni legislative relative alle Comunità montane si intendono riferite alle Unioni montane. Art. 25 (Testo unico delle leggi sulla Montagna) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede al riordino della legislazione regionale in materia di ordinamento, tutela e valorizzazione della montagna e presenta al Consiglio Regionale il Testo unico delle leggi sulla Montagna, al fine di garantire la salvaguardia del territorio montano, con particolare attenzione all'ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane, e di semplificare il quadro legislativo di riferimento. Art. 26 (Conferenza permanente per la montagna) 1. E' istituita la Conferenza permanente per la montagna, di seguito denominata Conferenza. 2. La Conferenza si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Può essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rappresentati, al fine dell'attuazione di interventi e progetti finalizzati allo sviluppo dei territori montani, nonché al fine di eventuali proposte di modifica al presente testo di legge finalizzate alla massima efficacia ed efficienza degli enti costituiti. 3. La Conferenza è composta da: a) il Presidente della Regione o suo delegato; 5

6 b) i Presidenti delle Province; c) i Presidenti delle Unioni montane; d) il Presidente della Delegazione Regionale dell Uncem. 4. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o da suo delegato. 5. La struttura regionale competente assicura le funzioni di segreteria e gli adempimenti amministrativi relativi all'attività della Conferenza. Per l'adempimento di tali funzioni può avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale della Delegazione regionale dell'uncem. 6. Possono partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, in relazione all'ordine del giorno, Assessori e funzionari regionali, rappresentanti, funzionari ed esperti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati collegati alla realtà sociale, economica, culturale e linguistica dei territori montani. Art. 27 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33; b) l articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2006, n Le disposizioni abrogate trovano applicazione fino alla costituzione delle Unioni montane ai sensi dell articolo 20, comma 1. Art. 28 (Modifica di norme vigenti) 1. All articolo 27 della legge regionale n. 1/2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3 bis. Le risorse annuali destinate al finanziamento degli incentivi di cui al comma 3 sono destinate in misura non inferiore al 70% a favore delle Unioni dei Comuni montani e per la quota restante a favore delle associazioni intercomunali. Art. 29 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Alcune Osservazioni sul DDL presentate in forma comune da Sindaci interessati dal DDLR della Provincia di Pordenone SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELL ORDINAMENTO LOCALE IN TERRITORIO MONTANO. ISTITUZIONE DEI COMUNI MONTANI OSSERVAZIONI SINDACI COMUNI DI CIMOLAIS CLAUT - ERTO E CASSO - BARCIS POLCENIGO FRISANCO MANIAGO TRAMONTI DI SOPRA CAVASSO NUOVO VIVARO Premesso che si ritiene essenziale richiamare quanto enunciato con il documento di sintesi approvato a seguito delle Assemblee territoriali del dicembre 2009, (a cui hanno dato il loro contributo una settantina di Sindaci) in particolare la dove si sottolinea la necessità di un ente sovra-comunale dotato di personalità giuridica avente un ruolo di programmazione, pianificazione e progettazione territoriale nonché di gestione di servizi di area vasta, distinti da quelli di prossimità in capo ai municipi, con competenze specifiche ed esclusive presupposti indispensabili per garantire l 'autogoverno e lo sviluppo di utili forme di integrazione socio-economica dei territori interessati dalla riforma. Ricordato che quanto su-esposto è stato fatto proprio anche dall Assemblea congressuale dell 'Uncem con un proprio odg (Gemona ). Ribadendo che la costituzione di eventuali unioni di comuni poteva essere inserita all'interno della più ampia riforma delle autonomie locali della Regione, senza limitarsi ai soli enti montani, con il rischio di attuare modalità diverse di revisione delle strutture comunali degli enti locali friulani. Ritenendo di dover sottolineare il concetto di montanità e la necessità che lo stesso debba essere individuato con dettagliati criteri in legge, i sottoindicati Sindaci, a seguito di quanto richiesto con nota di convocazione della conferenza dei sindaci prevista per il 7 luglio p.v.,da una prima lettura del testo di legge, formulano le seguenti osservazioni: - art. 3 fra i parametri da indicare dovrebbe essere previsto anche la densità abitativa, il dissesto idrogeologico, i vincoli dovuti a zone di tutela ambientale nonché il limitato numero dei dipendenti di ciascun ente montano; - Art. 4 per motivi logistici e di omogeneità di territorio, si ritiene che l unione dei Comuni in provincia di Pordenone debba essere articolata diversamente, in modo da garantire e facilitare il raggiungimento di più obiettivi tra cui quelli di efficacia ed efficienza come previsto dal DDL; viene quindi proposta un' unione a cui partecipano i Comuni di Erto e Casso, Cimolais, Claut, Barcis, Andreis, Maniago, Montereale Valcellina, Frisanco, Fanna, Vajont,, Arba, Vivaro, Cavasso Nuovo oltre i Comuni di Meduno e Tramonti di Sotto e Sopra, e Polcenigo, in quanto vi è la condivisione, ormai consolidata dalla Valcellina alla Valtramontina e alla Pedemontana di iniziative e strutture a sostegno dello sviluppo del territorio (es. aree industriali Nip integrate da Erto a Meduno, area parco Dolomiti, progetti leader ecc. e ) oltre all omogeneità delle valli montane contermini del pordenonese che possono essere rappresentate da un unico organismo. Questo considerando la maggior funzionalità delle ex Comunità montane rispetto alla soppressa Comunità del Friuli Occidentale, che per diseguaglianze territoriali, non ha raggiunto lo scopo per la quale era stata istituita; - Art. 5 necessita definire in modo più dettagliato le competenze- funzioni - servizi che saranno esercitate obbligatoriamente dalle unioni (attività produttive, servizi pubblici locali) a cui andrà ricondotto il passaggio del personale al nuovo ente ; fra le funzioni da attribuire all' unione è necessario attribuire anche attività di programmazione. - Art. 6 si ritiene necessario ( in legge meglio che nello statuto) che sia prevista la possibilità di poter gestire funzioni servizi, anche parziali, per vallata o per sotto- ambito territoriale. Per quanto attiene alla rappresentanza, onde evitare che si determinino squilibri nella gestione dell unione, sarebbe opportuno rivedere i criteri di ponderazione, proponendo che ogni singolo comune abbia un voto (come avveniva nell ex comunità montana) in modo da evitare che i comuni montani perdano la rappresentatività all interno del nuovo ente; se ciò non sia possibile, si propone, comunque, la revisione della percentuale di ponderazione a 45% territorio e 55% popolazione. - Art. 8 si propone di prevedere anche un organo esecutivo formato da tre componenti in rappresentanza di vallate e/o sotto-ambiti (senza prevedere alcun compenso) anche strutturato come ufficio di Presidenza; - Art. 9 non è assolutamente praticabile la presenza dei rappresentanti di minoranza nel modo stabilito (eccessivo, non funzionale e poco dignitoso) e senza diritto di voto; - Art. 13 sarebbe opportuno non prevedere il trasferimento totale del personale al nuovo ente ma solo in rapporto ai servizi/funzioni trasferite. 6

7 - art. 25 è necessario specificare in legge i criteri di classificazione dei territori montani, garantendo ai Comuni che soffrono di maggiori difficoltà un'attenzione particolare al fine di riconoscere la montaneità delle aree più deboli a rischio completo di spopolamento. Ritengono indispensabile che alle unioni venga trasferito nei primi anni di costituzione un fondo speciale al fine di garantire l avvio alle attività in essere (non ritenendo che nei primi anni di avvio dell Unione si raggiungano standard di efficienza e risparmio della spesa), nonché venga specificato quali finanziamenti verranno, successivamente, assicurati ai Comuni poiché è improponibile che i bilanci comunali restino privi di poste autonome di trasferimenti ordinari e straordinari. Sarà necessario,inoltre, prevedere una revisione di tutta la normativa regionale in vigore al fine di armonizzarla con il testo della riforma in oggetto. li 2 luglio 2010 I SINDACI: f.to Rita Bressa Sindaco Cimolais; Gionata Sturam Sindaco Claut; Luciano Pezzin Sindaco Erto e Casso; Tommaso Olivieri Sindaco Barcis; ToninoTitolo Sindaco Tramonti di Sopra; Luigino Del Puppo Sindaco Polcenigo; Sandro Rovedo Sindaco Frisanco; Mauro Candido Sindaco Vivaro; Emanuele Zanon Sindaco Cavasso Nuovo; Alessio Belgrado Sindaco Maniago D.D.L.R. RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELL ORDINAMENTO LOCALE IN TERRITORIO MONTANO. ISTITUZIONE DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI D.G.R. N. 967/2010 ASSEMBLEA DEI SINDACI DEI COMUNI APPARTENENTI ALLE COMUNITÀ MONTANE DELLA REGIONE FVG E DEL CONSIGLIO U.N.C.E.M. FVG VERBALE Il giorno 02 luglio 2010, alle ore 18.00, si sono riuniti in Gemona del Friuli (UD), presso la sede della Comunità Montana del Gemonese- Canal del Ferro-Val Canale, giusta convocazione prot. n. 157 dd. 21 giugno 2010 a firma congiunta Ass. Avv. Pettarin per il Comune di Gorizia, rappresentante del Comune con il maggior numero di abitanti ai sensi della L.R. 12/2009 art. 12, c. 53 e Presidente UNCEM FVG Belgrado, i Sindaci o loro delegati dei Comuni facenti parte delle Comunità Montane della Regione FVG (come indicati nell allegato 1) ed il Consiglio UNCEM FVG. Presiede la riunione il Presidente UNCEM FVG Belgrado che, introducendo i lavori, informa dell assenza dell Ass. Pettarin dovuta ad inderogabili impegni istituzionali. E pure presente il Consigliere Regionale dr. Paolo Ciani in rappresentanza dell Assessore Regionale alla Funzione Pubblica dr. Andrea Garlatti. Il Presidente Belgrado introduce i lavori dando il benvenuto ai Sindaci, Amministratori ed ai Consiglieri presenti e ringraziando il Commissario Straordinario della Comunità Montana del Gemonese-Canal del Ferro-Val Canale dr. Verona per l ospitalità. Informa che l incontro odierno è stato convocato in previsione della riunione della Conferenza dei Sindaci del 7 luglio, data di avvio dell intesa. Sottolinea la disponibilità di dialogo ricevuta dalla Regione e informa che, a conclusione del ciclo degli incontri svolti nei quattro territori delle Comunità Montane, sono uscite indicazioni di merito e di metodo, oltre a diverse perplessità. Afferma che sarebbe auspicabile un pronunciamento unitario o perlomeno condiviso. Nel dettaglio, le criticità comuni emerse riguardano: 1) trasferimento di tutto il personale dei Comuni all Unione dei Comuni Montani; 2) delimitazione territoriale e criteri di montanità; 3) ruolo dei Comuni di maggiori dimensioni con opzioni di volontarietà di adesione o partecipazione obbligatoria; 4) attribuzione di funzioni di programmazione, pianificazione, progettazione e politiche energetiche che diano giuridicità al nuovo Ente; 5) risorse finanziarie; 6) assicurazione dei servizi di prossimità che debbono rimanere in capo ai Comuni. A latere, sono emerse perplessità su alcune funzioni procedurali quali il ruolo dei Commissari Straordinari nella fase di transizione verso il nuovo Ente e nel piano di subentro ed organizzazione dei servizi delle Unioni. Informa che in occasione del Consiglio Nazionale dell Uncem svoltosi ieri a Roma ha avuto modo di confrontarsi ed altre Regioni come Abruzzo e Piemonte stanno predisponendo ddlr simili al nostro. Ha altresì informato che ha visionato il testo Calderoli emendato ed auspica veramente che, in virtù della nostra autonomia legislativa, si giunga all approvazione di un testo di legge condiviso. Dà la parola al Consigliere Regionale Ciani, il quale, dopo aver ringraziato per l ospitalità, premette che questa non sarà solo la riforma dell ordinamento locale nelle zone montane ma sarà un modello da esportare anche nel resto del territorio regionale. Afferma che attribuendo alle Unioni Montane il rango di Ente Locale di fatto seguono alcuni ragionamenti quali ad esempio la presenza delle minoranze nell Assemblea. Conferma la disponibilità di apertura alla discussione da parte dell Amministrazione Regionale ma sottolinea la ristrettezza dei tempi ipotizzando l approvazione del testo del ddlr da parte della Giunta Regionale entro la fine del mese di luglio, a settembre la discussione nelle competenti Commissioni Consiliari e Consiglio delle Autonomie Locali per giungere con la legge approvata dal Consiglio entro la fine dell anno. Sottolinea la potestà primaria della Regione riferendosi al testo Calderoli e la possibilità di individuare nuovi criteri di montanità che andranno ad incidere sui finanziamenti a favore delle zone montane. Si apre il dibattito. ( ) Interviene anche il Sindaco di Vito d Asio manifestando forti perplessità sul ddlr e solleva dubbi di costituzionalità. 7

8 Conferma quanto già esplicitato nei precedenti incontri verbalizzati e si sofferma soprattutto sullo svuotamento del ruolo dei Comuni, soggetti riconosciuti dalla Costituzione, e del relativo trasferimento di funzioni, personale e patrimonio all Unione, sul voto ponderale, sull individuazione di un unico ambito montano nella zona del Pordenonese (troppo vasto e disomogeneo). Invita ad una profonda riflessione su tali questioni. Il Vice-Sindaco di Vajont avanza la proposta di attuare una riforma complessiva degli Enti Locali evidenziando la sua esperienza negativa all interno della Comunità Montana. ( ) Anche il Sindaco di Polcenigo interviene facendo un riferimento alla Legge Bassanini e informando che il ddlr è stato discusso dal suo Consiglio Comunale ed è stato inviato un documento contenente le osservazioni alla Regione. Nota che vi sono perplessità generali verso il ddlr ma invita a considerare lo scenario economico che si sta prospettando. Porta l esempio del trasferimento del personale, che sta creando moltissimi dubbi, sottolineando che oggi non è compreso ma che in prospettiva sarà una scelta obbligata. Invita anche a considerare di individuare direttamente gli ambiti montani ritenuti ottimali. Prende la parola il Consigliere Regionale Ciani che vuole evidenziare come questa sia la prima vera opportunità per i Sindaci di essere protagonisti di una riforma; possibilità che non esisterebbe se calata su un ragionamento complessivo di riforma dell ordinamento regionale. Chiarisce il fatto che nessuno obbliga a trasferire competenze ma che saranno proprio i Sindaci ad individuare quali trasferire, nonostante vi siano punti del ddlr da limare. Invita a non vanificare l appuntamento di avvio dell intesa del 7 luglio e a cogliere l opportunità di costruire una riforma dal basso che comunque non intende ledere l autonomia dei Comuni. Porta l esempio, che tanto preoccupa i Sindaci, del trasferimento del personale che, se fatto con grande senso di responsabilità, porterà ad una razionalizzazione della spesa fermo restando che l 80-85% del bilancio comunale è vincolato e quindi gestito direttamente dall Amministrazione. Propone di definire in legge la questione della montanità ed invita a giungere all appuntamento del 7 luglio con una proposta reale. ( ) Il Sindaco di Aviano apprezza il percorso partecipativo avviato. Concorda con il Sindaco di Gemona del Friuli quando afferma la necessità di una applicazione graduale della riforma che non infici ciò che già funziona. Contesta anche lui il fatto che la riforma sia parziale e non complessiva. Entrando nello specifico del ddlr afferma che si può iniziare a parlare di un processo di aggiustamento; sul voto ponderale bisogna considerare che vi sono Comuni più emarginati da tutelare e Comuni come il suo che avranno un peso parziale. Viste le numerose osservazioni, trova difficile avere una condivisione per il 7 luglio e chiede di dilungare i termini per approfondire e chiarire passaggi essenziali. Per quanto riguarda il Comune di Aviano conferma che, se non ci saranno adeguati aggiustamenti al ddlr, non aderirà ritenendo che il suo Comune abbia una struttura organizzativa, una dimensione e una realtà economica, anche futura, diversa dai Comuni di montagna. Il Presidente Belgrado conclude affermando che il 7 luglio inizia un percorso istituzionale dove portare le criticità emerse e invita ad articolare delle proposte. ( ) Questo è il senso ultimo e invita ad avere grande responsabilità avviando un nuovo percorso da protagonisti aprendo una fase costruttiva. Propone di chiedere in occasione della Conferenza dei 7 luglio l apertura di un tavolo di confronto con la Regione sulla base di tutte le osservazioni e la documentazione fin qui a disposizione. La riunione ha termine alle ore f.to Il Presidente Alessio Belgrado SINDACI VAL COSA E VAL MEDUNA D.D.L.R. RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELL ORDINAMENTO LOCALE IN TERRITORIO MONTANO. ISTITUZIONE DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI - CONSIDERAZIONI. I Comuni firmatari del presente documento, intendono proporre all attenzione del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia alcune importanti considerazioni attinenti il disegno di legge in itinere di cui all oggetto, dal punto di vista dell ambito montano e pedemontano dello Spilimberghese. Considerato che fin dallo scorso anno, con la consegna ai Sindaci di un documento programmatico, avente ad oggetto Razionalizzazione dell ordinamento locale nel territorio montano e prima ancora con il Commissariamento delle Comunità Montane, si è manifestata la volontà della Regione di avviare una riforma ordinamentale che fin dall origine è apparsa estranea ad ogni logica e principio di concertazione con il territorio. Rilevato con grande preoccupazione, che la ratio dell intervento legislativo risulta non chiara (riforma degli enti montani o miglioramento delle condizioni di vita delle genti montane?), e non sembra risultare in grado di migliorare l offerta di servizi ai cittadini residenti nelle zone montane e pedemontane mediante un rafforzamento delle strutture organizzative degli Enti Locali. Riscontrato che risulta invece del tutto evidente la volontà preordinata di spogliare i Comuni di autonomia, funzioni e consolidata ed esclusiva capacità di offrire risposte nel luogo più vicino al cittadino secondo il principio di sussidiarietà in particolare nelle aree più marginali della montagna. Ricordato che un importante processo riformatore era già iniziato con l approvazione della L.R. 1/2006, che ha determinato un adesione corale delle Autonomie Locali sull intero territorio regionale, basata sul principio della volontarietà. Osservato che per quanto concerne la nostra realtà, in quel contesto normativo si è dato avvio a due Associazioni Intercomunali ( Della ValCosa comprendente i Comuni di Travesio, Castelnovo del Friuli e Clauzetto, e Dal Meduna al Tagliamento costituita dai Comuni di Spilimbergo, Meduno, Pinzano al Tagliamento e Sequals) e si è consolidata un Unione di Comuni ( Vai Meduna formata dai Comuni di Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra e Frisanco). Si tratta di realtà che stanno percorrendo un cammino di progressiva integrazione dei servizi che proprio in questo disegno di legge rischia dì trovare la causa della propria fine, vanificando gli sforzi profusi in termini di risorse umane e finanziarie. Tutto ciò premesso, esaminato lo schema di disegno di legge licenziato dalla Giunta Regionale e valutato con attenzione l impianto del complesso normativo, si evidenziano le seguenti principali criticità: La dimensione territoriale di un unico ambito della montagna pordenonese risulta con tutta evidenza eccessivamente ampio e disomogeneo per garantire adeguati livelli di efficienza organizzativa e di funzionalità del nuovo ente. 8

9 L inadeguatezza ditale estensione territoriale è confermata dal fatto che questa risulta uno dei fattori determinanti il fallimento della sopprimenda Comunità Montana del Friuli Occidentale essa pure frutto del forzoso accorpamento di tre preesistenti entità; voluto dalla non certo datata legge regionale n. 3 3/2002; La creazione della nuova Unione, affidata alla gestione esecutiva di una sola persona (Presidente), non direttamente rappresentativa della cittadinanza, affiancata dalla figura di un Direttore Generale, appare una scelta del tutto sbilanciata dal punto di vista della rappresentanza democratica. I Comuni invece verrebbero svuotati cli competenze, funzioni e personale, pur rimanendo organizzati istituzionalmente con l attuale assetto (Consiglio, Giunta, Sindaco, Commissioni, Segretario, ecc.). - Non appare definito in maniera puntuale il concetto di montanità, presupposto indispensabile per delineare una finalità fondamentale della legge. Ed a tal proposito è completamente assente ogni riferimento all indispensabile attività di programmazione e sviluppo del territorio montano. Non si comprende se l obiettivo principale del nuovo assetto organizzativo sia quello di ottenere lo svolgimento in forma associata di servizi di area vasta, oppure sia quello di realizzare aggregazioni di Comuni con l obiettivo finale della loro fusione; Il voto ponderale , definito per legge, rappresenta una limitazione alla tutela degli interessi dei piccoli Comuni, in particolare di quelli montani. Il principio del voto ponderale, pur superabile statutariamente, va rigettato nel modo più assoluto in quanto lesivo della dignità ed ingiustamente penalizzante proprio per i Comuni che fino ad oggi hanno garantito il presidio delle aree più marginali della montagna; Il trasferimento delle risorse umane all unione, l individuazione delle funzioni delegate al nuovo Ente, la determinazione delle risorse finanziarie a questo riservate, nonché il passaggio della gestione del patrimonio dei Comuni, rappresentano un ulteriore conferma dello svuotamento dell autonomia degli Enti Locali interessati; Inoltre la concentrazione della gestione del personale da parte di un unico Ente avrà come conseguenza il disperdersi di un patrimonio di conoscenza e competenze formatesi nel tempo attraverso il contatto diretto con il territorio; - Un processo di questo genere, che si vorrebbe improntato nel solco della semplificazione, in realtà si tradurrebbe inequivocabilmente in situazioni di ulteriore complessità e difficoltà di interpretazione. Alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene necessario che la Giunta Regionale riveda l impostazione complessiva del provvedimento in esame, tenendo conto anche dei seguenti rilievi: - Il processo associativo deve avvenire su base volontaria, partendo dal consolidamento delle esperienze maturate nelle Associazioni Intercomunali e nelle Unioni esistenti; Il Comune deve essere riconosciuto nel suo ruolo indispensabile di istituzione di primo livello nel sistema delle autonomie locali. La revisione dell ambito territoriale di riferimento, prevedendo la creazione di un ulteriore ambito non eccedente il limite territoriale della ex 5ª Comunità Montana oppure dell intero mandamento dello spilimberghese; Il superamento del voto ponderale, che svilisce l autonomia e l indipendenza dei singoli Comuni, aumentando l isolamento e lo svantaggio di quelli più piccoli e periferici; Tutto il percorso di riforma dovrà svolgersi attraverso una fase di intensa concertazione con il territorio. Da tale fase dovranno determinarsi, in un rapporto di pari dignità istituzionale, gli impegni assunti dai Comuni (gestione di funzioni e competenze, subentro alla Comunità Montana, esiti finali del processo) e quelli assunti dalla Regione (competenze da assegnare, risorse a sostegno del processo, interventi di sviluppo sulle aree prettamente montane); Per taluni servizi ed attività si può ipotizzare che ambiti contigui possano autonomamente decidere di dare avvio a gestioni condivise. Riguardo alle Associazioni Intercomunali ed Unioni attualmente in essere, si vuole ulteriormente ribadire la forte volontà delle Amministrazioni Comunali che non venga dissipato l enorme sforzo d integrazione fin qui fatto. Appare oltremodo inopportuno, che la Regione disattenda gli impegni assunti in precedenza, con la recente L:R. n. 1/2006 ed i relativi Piani di Valorizzazione Territoriale. I SINDACI: f.to Sindaco Comune di Clauzetto; f.to Sindaco Comune di Castelnovo del Friuli; f.to Sindaco Comune di Travesio D.D.L.R. RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELL ORDINAMENTO LOCALE IN TERRITORIO MONTANO. ISTITUZIONE DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI D.G.R. N. 967/2010 Assemblea del Sindaci del Comuni appartenenti alla Comunità Montana dei FRIULI OCCIDENTALE VERBALE Il giorno 18 giugno 2010, alle ore 18.00, si sono riuniti in Maniago (PN) presso la sede della Comunità Montana del Friuli Occidentale i Sindaci o loro delegati dei Comuni facenti parte della Comunità Montana del Friuli Occidentale come indicati nell allegato 1), giusta convocazione prot. n. 145 dd. 10 giugno 2010 a firma congiunta Ass. Avv. Pettarin per il Comune di Gorizia, rappresentante del Comune con il maggior numero di abitanti» ai sensi della L.R. 12/2009 art. 12, c. 53 e Presidente UNCEM FVG Belgrado. Presiede la riunione l Ass. Pettarin. li Presidente Belgrado dà il benvenuto ai Sindaci ed agli Amministratori presenti e ringrazia il Commissario Straordinario della Comunità Montana dr. Perosa per l ospitalità. Informa che la riunione della Conferenza dei Sindaci convocata dal Presidente della Regione per il giorno 22 giugno è rinviata al giorno 7 luglio e da questa ultima data decorrono i 30 giorni stabiliti dalla L.r. 12/2009 per raggiungere l intesa. Vi è quindi più tempo per approfondire il ddlr e presentare una sintesi delle risultanze delle riunioni territoriali. Ritiene opportuno dare ampio spazio al dibattito poiché il ddlr in oggetto è oramai conosciuto da tutti. L incontro territoriale odierno è l ultimo tra quelli calendarizzati da dove sono emerse posizioni più o meno articolate con aspetti comuni. Negli incontri è stato anche proposto di raccogliere quanto di comune emergerà in un documento di sintesi da ufficializzare mediante l adesione formale da parte dei Sindaci in un incontro previsto per il 2 luglio e quindi le osservazioni che raccoglieremo saranno l espressione dei Sindaci. Ringrazia il dr. Mareschi per la sua presenza che ha sempre accompagnato la nostra Unione dal punto di vista tecnico. Da la parola all Ass. Pettarin il quale ribadisce che i soggetti legittimati sono i Sindaci o loro delegati e che le osservazioni avranno un vero peso procedurale solo se formulate e sottoscritte da loro. Ricorda anche che un testo avallato dall intesa della Conferenza dei Sindaci ha rilevanza verso la Regione ed è una corazzatura dal punto di vista costituzionale fermo restando che la Regione ha facoltà di procedere ugualmente nell iter legislativo anche senza intesa. Altro aspetto da non tralasciare è che la Regione ha potestà legislativa ma che non possiamo ignorare l evolversi del panorama legislativo nazionale (vedi risorse). Riprende nello specifico il ddlr evidenziandone gli elementi essenziali ed alcuni aspetti fondamentali che necessitano di approfondimenti: Art. 2 (Definizioni): lettera d) definizione di territorio montano: si definisce ai sensi della L.r. n. 33/2002; lettera e) la Provincia di Gorizia è ente successore per quanto riguarda il Collio. Art. 4 (Ambiti montani) Si ipotizzano 6 ambiti piuttosto degli attuali 4 in virtù del concetto di omogeneità territoriale. Ad. 5 (Natura e funzioni delle Unioni dei Comuni Montani) Per alcuni Comuni (comma 4), differenziati per dimensioni, è prevista la facoltà di aderire all Unione in base al requisito di adeguatezza organizzativa e dimensionale. Ad. 6 (Statuto delle Unioni dei Comuni montani) Rappresentatività e peso del singolo Comune. Ad. 13 (Personale) il personale delle Unioni dei Comuni 9

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