UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE FACOLTA DI GIURISPRUDENZA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE FACOLTA DI GIURISPRUDENZA"

Transcript

1 UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE FACOLTA DI GIURISPRUDENZA MARINAA GRIPPO E VITO TOMASIELLO SIMBOLI RELIGIOSI NEGLI SPAZI PUBBLICI LA QUESTIONE DEL VELO ISLAMICO IN TURCHIA Roma, novembre 2010

2 1. La questione del velo in Turchia. Marina Grippo Vieni, chiunque tu sia. Questo paese, che assomiglia alla testa di una giumenta venuta al galoppo dall'asia lontana per immergersi nel Mediterraneo, questo paese è il nostro. Nazim Hikmet, poeta turco. Queste le parole con cui Hikmet colloca geograficamente la sua amata terra. La Turchia, trovandosi al crocevia tra la parte più ad oriente dell Europa, la Tracia, e la propaggine più occidentale dell Asia, l Anatolia, somma in sé un identità europea, balcanica, mediterranea, mediorientale e caucasica al tempo stesso

3 Una questione sul velo. Il fatto stesso che si parli di questione del velo credo suggerisca la problematicità dell argomento. In Europa, all espressione questione del velo siamo abituati: ne abbiamo una anche noi. Il velo islamico, non tanto per i musulmani stessi, forse, ma di certo ai nostri occhi, appare come un simbolo religioso. Quando lo vediamo coprire il collo, i capelli, parte del viso o tutto, addirittura, di una donna, istintivamente ci viene in mente l Islam. Probabilmente, di tutti i simboli della religione musulmana, il velo è il solo verso il quale ci sentiamo maldisposti. Ci disturba, suscita in noi un senso inconscio di ostilità, e uno altrettanto inconscio di pericolo, forse, perché il velo rimanda a dei concetti che noi non tolleriamo: la sottomissione della donna, la sua inferiorità rispetto all uomo, e non ultimo il pensiero, credo inestirpabile, per quante donne arabe dichiarino di esserne fiere e di portarlo per propria scelta, che quel velo sia frutto di una atavica costrizione. Non credo possa esserci qualcosa di male nell ammettere che il velo ci piace meno di altri simboli religiosi, probabilmente perché li sentiamo più familiari. Però, in democrazie come sono le nostre, non sarebbe concepibile vietare un simbolo religioso per un motivo simile, ed accogliere gli altri. Quindi o tutti o nessuno. E che sia per le giuste ragioni. Per adesso, in Europa, solo la Francia, in virtù del principio di laicità, ha vietato tutti i vistosi simboli religiosi, negli spazi pubblici. Se diversi altri paesi stanno pensando a soluzioni analoghe, non manca chi vi trova del biasimo, e si domanda forse se sul serio sia questo che il senso di laicità ci chiede: sacrificare in suo nome la simbologia religiosa d ogni sorta o quasi. Ritengo che la situazione in Turchia, dove pure si pone una questione del velo, oggetto peraltro della presente trattazione, sia per un verso differente rispetto a quella che può presentarsi dinanzi a noi, e per un altro simile. Cominciamo con la diversità. In Turchia vige il divieto di portare simboli religiosi all interno degli spazi pubblici, scuole ed atenei inclusi. La ratio di questo divieto, oggetto, oggi, di incandescenti discussioni, si deve al fatto che la Repubblica Turca ha trovato, sin dalla nascita, la sua stessa ragion d essere nel prendere le distanze da un passato che vedeva l elemento religioso - musulmano - intimamente connesso con il potere centrale, quello del Sultano dell Impero Ottomano. Una volta sorto, il nuovo sistema democratico aveva bisogno di stabilità, e quella non poteva che essere trovata nella più serrata laicità. Per trasformare una società tanto profondamente, non bastava abolire il califfato, e nemmeno costituzionalizzare il principio di laicità. Occorreva divellere una mentalità creatasi nel tempo ed in breve - 2 -

4 fondarne un altra completamente diversa, mentre, di quella precedente, occorreva distruggere ogni cosa, e la simbologia religiosa non aveva spazio in questo sistema. A questo punto, è forse superfluo precisare come in un paese dove la quasi totalità della popolazione è musulmana, il prezzo più doloroso da pagare al nuovo modo di pensare democratico è il velo islamico. In Europa, dunque, disagiati dall eventuale divieto di portare il velo sarebbero i pochi musulmani (sempre di più, per la verità, ma comunque una minoranza). Nella Repubblica turca, a dover fare i conti con questo divieto, tutt ora vigente, è una popolazione stimata musulmana al 98%. Ciò che, invece, potrebbe accomunare Turchia - o, della Repubblica Turca, quantomeno i Kemalisti che raccolgono oggi l eredità politica di Ataturk - ed Europa nelle loro rispettive questioni del velo è il modo di concepire il velo islamico: entrambi vi scorgiamo una simbologia religiosa potenzialmente pericolosa. Senza dubbio, ad ogni modo, la ratio del divieto di portare il velo islamico negli spazi pubblici in paese a maggioranza musulmana non può che essere legata alla storia della Repubblica Turca. Cenni storici. Il passato dell attuale Turchia riposa sull antichissimo Impero Ottomano, che nasce prima del 1300 per terminare solo nel Nel suo periodo di maggiore grandezza, esso comprende i Balcani, la Turchia, il Medioriente arabo, l Egitto ed il Nord Africa; comincia a deteriorarsi verso la fine dell ottocento, ed esce quasi distrutto dalla Prima guerra mondiale. La Costituzione ottomana del 1876, promulgata mentre sultano è Abdul Hamid II, riconosce nel Sultano la funzione di Califfo Supremo dell'islam e di Protettore della religione mussulmana. Essa recita infatti che la sovranità ottomana riunisce "nella persona del sovrano il Califfato Supremo dell'islamismo" e che il Sultano è "a titolo di califfo Supremo" il "Protettore della religione mussulmana". Abdul Hamid mette in opera tutto un simbolismo politico destinato ad evidenziare e ad accentuare la dimensione religiosa del suo potere. Nell'elenco dei titoli a lui assegnati, quelli religiosi prendono progressivamente un rilievo maggiore. Quanto al velo islamico, leggi che impongono alla donna ottomana l uso dello chador esistono dal Nel 1883, sotto il sultanato di Abdul Hamid II dunque, in Anatolia un gruppo di donne insorge contro l obbligo di indossare lo chador. Nel 1883 il Sultano rimuove l obbligo di indossare sia il burqua che lo chador, salvo imporli nuovamente quasi subito sotto pressione del Governo francese, vista la crisi in cui si erano venuti a trovare i mercanti di cotone. Il fatto che un Sultano distintosi per l impronta religiosa data all Impero, a cominciare dalla sua stessa figura, acconsenta a sollevare le donne da chador e burqua invita a dubitare che il velo islamico fosse allora concepito come un simbolo religioso

5 Le politiche repressive di Abdul Hamid II conducono a malcontenti, e al nascere di gruppi di cospiratori. E questo il periodo in cui Mustafa Ataturk comincia la sua lotta. Ataturk, a capo dei nazionalisti, convince l'esercito a lottare per l'indipendenza del paese, minacciato di smembramento. Condanna apertamente il governo del sultano e mobilita attorno alla causa dell'indipendenza e dell'unità un numero sempre crescente di personalità politiche e militari. Afferma l illegittimità dell Impero ottomano, seguito da una buona parte della popolazione e dall esercito. Convocata per la prima volta ad Ankara, il 23 aprile 1920, la Grande Assemblea Nazionale, quella che detiene oggi in Turchia il potere legislativo, Ataturk viene subito eletto suo presidente. E dunque in piedi di fatto un nuovo governo, che rifiuta di riconoscere quello imperiale. Siamo alle battute finali dell Impero Ottomano: nel 1923 Ataturk firma il Trattato di Losanna con Regno Unito, Francia, Italia, Giappone, Grecia e Jugoslavia, che annulla quello di Sèvres firmato dal Sultano, e che sancisce la completa indipendenza della Turchia nelle frontiere che coincidono sostanzialmente con quelle attuali. Il 29 ottobre 1923 viene proclamata la Repubblica Di Turchia, con Kemal (un soprannome che gli dà a scuola l insegnante di matematica, e che significa perfezione) Ataturk come suo Presedente. Il Periodo Kemalista va dal 1923 al 1938; questo è il lasso di tempo trascorso il quale risulterà difficile pensare alla Turchia in linea di continuità con il passato ottomano. Ataturk infatti ha l ambizione di strutturare da zero il senso di civiltà turca; nell intento di negare un passato che non possiede neanche uno dei caratteri su cui vuole improntare il nuovo mondo turco, respinge qualsivoglia legame con l Impero Ottomano. Inizia con la capitale. Già a metà ottobre del 1923 la Repubblica verrà proclamata pochi giorni più tardi - la capitale del nuovo Governo è spostata da Istanbul ad Ankara, all evidente scopo di allontanare il passato: Istanbul è particolarmente inopportuna, essendo stata per due volte capitale imperiale, dell Impero Romano d Oriente e dell Impero Ottomano. La lingua viene riformata nello stile e nell'alfabeto: l'alfabeto ottomano di origine araba è sostituito dall' alfabeto latino nel La storia stessa della Turchia, sui libri di storia, viene un po rivista e corretta, per dare radici di alla nuova Nazione, e legarla all'occidente. Abbiamo visto come, anche prima di salire al potere, il giovane Kemal abbia cercato subito l appoggio dell esercito; è un mondo, quello militare, che dopotutto gli è più familiare di tutti perché rappresenta l ambiente da cui proviene. Ebbene, non abbandonerà mai questo legame: l esercito diventa e lo è ancora oggi - il pilastro della Repubblica, l elemento cardine che cementifica le fondamenta del nuovo, moderno sistema, e, soprattutto, il più agguerrito difensore della laicità. Il Padre dei Turchi, infatti, costruisce un Paese che vuole libero, unito, Turco, ma soprattutto laico

6 La separazione della sfera pubblica e di quella religiosa è ottenuta mediante alcune riforme rivoluzionarie. Il califfato, presente nell Impero Ottomano da quando nel 1774 il Sultano Abdul Hamid II ha assunto il titolo di Califfo, viene eliminato il 3 marzo Viene adottato il calendario gregoriano, e la domenica diviene il giorno settimanale di riposo. Il 10 aprile viene eliminata la disposizione costituzionale secondo cui l Islam è religione di Stato; con una revisone costituzionale intervenuta il 5 febbraio 1937 il principio di laicità acquisisce valore costituzionale. Il regime kemalista adotta nel 1926 un codice civile sulla base del codice svizzero, un codice penale sulla base del codice italiano e un codice commerciale basato su quello tedesco. L'Islam e le altre religioni sono controllate attraverso l'organo per la Direzione degli affari religiosi, creato nel La scuola viene riformata in modo da essere laica, gratuita e obbligatoria. La politica di Ataturk, inoltre, concepisce un nuovo status della donna. La parità con gli uomini viene riconosciuta nel codice civile; il matrimonio civile si rende obbligatorio; viene introdotto il divieto di poligamia; sono vietati il ripudio e l'uso del velo; l'iscrizione a scuola per le bambine diventa obbligatoria; le donne hanno accesso a vari tipi di lavoro; e così via. Nel 1934, precocemente rispetto a diversi Stati europei, viene riconosciuto alle donne il diritto di voto e nel 1935, quando ancora nessuna donna italiana può votare, sono elette delle donne al parlamento turco. Cosa più importante, almeno rispetto alla nostra trattazione, è che nella Repubblica laica di Ataturk non c è posto per la simbologia religiosa, meno che mai per quella d abbigliamento; giacché, se c è qualcosa da cui cominciare per dare il primo segno visibile di cambiamento, è proprio l abbigliamento. Perché vietare il velo islamico? Perché l ideale repubblicano doveva essere definito attraverso la visibilità pubblica della donna, e la sua partecipazione alla vita sociale; che tutto fosse diverso rispetto al prima di cui non bisognava ricordare nulla, si doveva vedere innanzitutto da ciò che la donna indossava. La prima disposizione sull abbigliamento compare nella L. 671 del 28 novembre, che ne fa una questione di modernità. Il velo, oggi permesso ovunque fuori dai luoghi pubblici, nei primi decenni della Repubblica era vietato del tutto; come fece Ataturk a convincere le donne turche ad adattarsi al cambiamento? Disse loro che le parigine ridevano della moda antiquata delle donne ottomane. Chi sono in Turchia i veri democratici? - 5 -

7 Nell odierna Turchia la traccia lasciata da Kemal Ataturk è presente ovunque; nel fatto stesso che la Repubblica sia tale, tanto per cominciare; nella Costituzione (oggi vige la terza, dopo due riforme), che è - per ora - fondata sugli stessi principi sulla base dei quali Ataturk ha creato il nuovo sistema. Che Ataturk abbia dato alla luce la Turchia di oggi non si discute. Sopra ogni banconota, sulle targhe di quasi tutte le scuole, degli aeroporti, degli ospedali, delle strutture pubbliche, si trova il volto o il nome di Mustafa Kemal Ataturk, o più semplicemente Ataturk, il padre dei turchi. Tutti ne parlano, in un continuo panegirico collettivo. La sua immagine è dipinta sui piattini da collezione, nei negozi, nei ristoranti, a mo di santino addirittura. Eppure, non manca chi evidenzia una sorta di vocazione dittatoriale di Ataturk come uomo politico, alludendo probabilmente a come egli abbia imposto saldamente, rigidamente una democrazia, forzando la popolazione ad assumere una mentalità di stampo occidentale com era l educazione che egli aveva ricevuto; a come abbia imposto un cambio di mentalità, ed è un concetto molto forte l'imposizione di cambiare modo di pensare, di vestire, di comportarsi, di concepire la propria storia. Si potrebbe obiettare che egli si sia semplicemente reso conto che la Repubblica Turca, senza un drastico cambio di rotta, sarebbe stata con un piede in Europa e l altro nel medioevaleggiante passato-zavorra; certo è che dure sono state le scelte che il Padre dei turchi ha dovuto affrontare. Alcune di queste scelte sono oggi fortemente osteggiate dal partito al Governo. Il Partito del Popolo Repubblicano (Chp), fondato negli anni Venti da Ataturk, e col tempo trasformatosi in un gruppo socialdemocratico moderato, è attualmente all opposizione. Propugna ancora i principi di Ataturk, e lotta gelosamente per mantenere intatto il divieto del velo islamico negli spazi pubblici; divieto che, dal 1997 è esteso anche alle scuole, Università comprese, dato che il Turban, velo che copre i capelli e si attorciglia attorno al collo, viene considerato un simbolo antilaico oltre che antiliberale poiché - sostenne allora la parte laica del paese - simboleggia la segregazione della donna nelle società musulmane. Attualmente al Governo è il Partito Islamico (Akp), con il Premier Recep Tayyip Erdoğan, il quale da anni sta combattendo per la liberalizzazione del velo islamico negli spazi pubblici, tacciando di antidemocrazia i principi che reggono la Costituzione. Il 9 febbraio 2008 Il Parlamento Turco approva definitivamente il testo di due emendamenti alla Costituzione (parte degli articoli 10 e 42) che stabiliscono la libertà di portare il velo islamico per le studentesse universitarie

8 Molti, fra europei e nordamericani, salutano l avvenimento come una svolta liberale; decina di migliaia di persone, in gran parte donne di tutte le età, si radunano ad Ankara per protestare contro la liberalizzazione, con slogan come La Turchia è laica e lo resterà!, La Sharia in Turchia non passerà! Da notare, perché particolarmente significativo, che l annunciata svolta liberale riguarda solo i musulmani: il provvedimento, passato con 411 voti favorevoli (dell Akp e dei nazionalisti del Mhp che hanno dato il loro appoggio al Governo) consente di indossare il turban (non lo chador o il burqua), ma non di indossare altri simboli a chi professa altra fede religiosa. Stando così le cose, che di svolta liberale si tratti è dubbio. E si potrebbe pensare di dar anzi credito a coloro che sostengono che per il Partito Islamico al Governo, cui interessa solo islamizzare la Turchia, faccia comodo camuffare il proprio programma politico in un moderato riformismo, e schierare la Akp dalla parte della democrazia, additando come sovversivi gli esponenti dell opposizione anti islamica. In effetti, il sospetto che il volto democratico dell Akp sia uno schermo per celare un potere opposto è un elemento che a mio avviso non possiamo fare a meno di considerare. In effetti, episodi per screditare l opposizione accusandola di sovversione non mancano: ad esempio il caso Ergenekon, etichetta di un organizzazione clandestina di cospiratori accusati di voler spodestare Erdogan. Ventuno arresti, più un morto per cancro mai diagnosticato dalle autorità penitenziarie. Non è abbastanza per decidere da che parte stare, e per il momento resta materiale di riflessione. In più, c è un'altra spiacevole faccenda concernente gli emendamenti approvati dal Parlamento. Erdogan aveva dichiarato di auspicare una riforma dell art. 301 del codice penale, che consente di mandare dinanzi ad un giudice chi non rispetta i precetti del nazionalismo turco, o della cosedetta turchità (come avvenuto allo scrittore Premio Nobel Oram Pamuk o Hrant Dink, giornalista armeno ucciso a colpi di pistola da un nazionalisti vicini a Lupi Grigi senza che costoro subissero conseguenze), come invanoda molto tempo richiede l UE. Erdogan disse poi che la riforma non era pronta per febbraio 2008, senza mettere a tacere i dubbi che abbia rinunciato alla riforma per garantirsi, a favore della legge sul velo, i voti dei nazionalisti del Mhp. Inevitabilmente dunque, riappare l interrogativo circa le reali intenzioni di Erdogan: che non voglia accontentare il proprio elettorato musulmano a scapito anziché a favore dei diritti civili? Che egli sia musulmano, e che sia a favore del velo islamico, non l ha mai negato. Anzi, sindaco di Istanbul nel 1996, annunciava di voler abolire alcol e minigonne, e di essere a favore alla poligamia

9 Tornando al punto, il 5 giugno 2008 la Corte Costituzionale turca annulla il provvedimento varato a febbraio dal partito al Governo, dichiarandolo incostituzionale in quanto contrastante con l art. 2 della Carta Fondamentale della Repubblica turca, secondo cui il principio di laicità dello Stato è intangibile. Presentando il suo libro Il prezzo del velo: la guerra dell Islam contro le donne, Giuliana Sgrena afferma, quello stesso 5 giugno, che fosse l unica decisione che si potesse prendere. Purtroppo non è così semplice, mi pare. La situazione è anzi, per molti versi, paradossale: la libertà di indossare o di non indossare è certo un segno di democrazia, ma il punto è che il Partito di Erdogan non vuole libertà per tutti bensì solo per i musulmani. E così, andare verso l abolizione del divieto d indossare il velo sarebbe contemporaneamente andare e non andare verso una svolta liberale. Eppure, è facile ignorare questo rovescio della medaglia, perché resta comunque il fatto che ostacolare l ingresso ad una ragazza che, con una scelta consapevole e libera, abbia deciso di portare il velo, è una discriminazione, non basata su principi di merito (leciti nelle Università) ma su principi ideologici e religiosi. Di recente Erdogan ed il suo governo hanno incassato un importante successo. Il 12 settembre 2010 si è tenuto un referendum che ha previsto ben 26 quesiti, quasi tutti volti a ridimensionare in senso democratico i poteri della magistratura e dell esercito, le due caste autocratiche e non elettive fortemente volute da Ataturk per proteggere la stabilità e la laicità della Repubblica, e che inevitabilmente allontanavano la Turchia dall Europa. Il sì alla riforma arriva dal 58% della popolazione (viene sfiorato il 70% dei sì nella parte orientale, mentre prevale il no nella parte occidentale). L'esercito, sentinella dello Stato kemalista (laico, nazionalista, socialista in economia), era finora intoccabile, irresponsabile di fronte alla giustizia ordinaria. Agli ufficiali autori del golpe del 12 settembre la data del referendum del 12 settembre 2010 non è stata scelta a caso - era garantita l'impunità. Ora, sia loro che i loro colleghi potranno essere processati; un tribunale civile potrà condannare un militare per crimini commessi nell'esercizio delle sue funzioni. Viene ridimensionato lo stesso potere giudiziario. I membri della Corte Suprema perderanno la loro carica vitalizia e potranno essere rinominati o rimossi ogni 12 anni; Consiglio Supremo della Giustizia e Corte Suprema (costituzionale) non saranno più caste chiuse, ma vi saranno presenti anche membri eletti dagli organi democratici; i nuovi magistrati saranno nominati dal Parlamento e dal Presidente della Repubblica. Le minoranze religiose di armeni, ebrei, cristiani e curdi hanno votato massicciamente a favore della riforma, vedendo in essa un passo avanti per la garanzia dei loro diritti

10 Stati Uniti ed Europa hanno accolto l esito referendario con entusiasmo, perché è indubbio che queste riforme dirigono la politica della Turchia in senso più democratico. Ma la domanda resta: sarà una Turchia più democratica, o più Islamica quella dei prossimi tempi? La riforma della Costituzione, approvata a maggioranza assoluta in via referendaria, garantisce entrambe le cose: la Turchia, d ora in poi, sarà più democratica. E anche più Islamica. Ecco il motivo della questione paradosso: l Unione Europea certo auspica una maggiore democraticità della Turchia prima di farla entrare nell Unione. Ma che cosa pensa della sua islamizzazione? - 9 -

11 2. La questione del velo islamico negli spazi pubblici alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Vito Tomasiello Il tema dei simboli religiosi e della loro presenza negli spazi pubblici in Turchia è limitato, di fatto, al velo islamico in quanto la sua popolazione è a maggioranza musulmana. Il portamento del foulard islamico nelle scuole, università ed uffici pubblici è un fenomeno recente che si è manifestato in particolare a partire dagli anni ottanta del secolo scorso. Il dibattito che all interno della società turca si è aperto su di esso vede contrapposti, da un lato, i sostenitori della laicità che considerano il velo islamico come un simbolo politico e, dall altro, coloro che invece lo ritengono un imperativo religioso. Prescindendo dall esistenza o meno di un obbligo coranico di indossarlo, il foulard islamico è divenuto per molte donne mussulmane un costume radicato e costituisce senza dubbio un atto motivato o ispirato da una religione. Numerose sono le pronunce delle autorità giurisdizionali nazionali sulla questione in esame perché, in Turchia, tale simbolo religioso è stato oggetto di interventi normativi che ne vietano il portamento nelle scuole e negli uffici pubblici. Anche la Corte di Strasburgo è stata più volte adita mediante ricorsi di cittadini che denunciavano la violazione del loro diritto alla libertà di religione. Tra i paesi che hanno ratificato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali figura infatti anche lo stato turco. L art. 9 della Convenzione sancisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione: 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l insegnamento, le pratiche e l osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il principio della libertà di religione non è intangibile ma può subire, come prevede il paragrafo 2 della Convenzione, delle limitazioni. Tre sono i presupposti che giustificano le eventuali restrizioni di tale principio: a) devono essere previste dalla legge; b) devono costituire misure necessarie in una società democratica; c) devono perseguire fini legittimi

12 Mentre negli altri paesi europei la questione del velo islamico nelle scuole è stata sollevata con riferimento agli istituti di formazione primaria e secondaria, in Turchia, essa investe anche le università poiché ha visto l emanazione di regolamenti che ne bandiscono il portamento all interno delle aule. In questo contesto, emblematica è la sentenza della Corte di Strasburgo relativa al caso Leyla Sahin c. Turchia 1. La ricorrente, che all epoca dei fatti era una studentessa iscritta al quinto anno della facoltà di medicina dell Università di Istanbul, denunciava la violazione dei diritti e delle libertà sanciti dagli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), 10 (libertà di espressione), 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione e dall art. 2 (diritto all istruzione) del Protocollo n. 1. Nella fattispecie concreta, oggetto della doglianza era una circolare adottata dal Rettore il 23 febbraio 1998 che proibiva agli studenti che portavano la barba e alle studentesse che indossavano il velo di partecipare ai corsi, ai tirocini e alle esercitazioni. Il provvedimento, inoltre, ammoniva che chiunque non vi si fosse attenuto sarebbe stato denunciato alle autorità universitarie le quali avrebbero preso dei provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Il 12 marzo 1998, in ottemperanza alla circolare in questione, alla Sig.ra Sahin fu negato l accesso ad una prova scritta del corso d oncologia e, nei giorni successivi, l iscrizione ad alcuni corsi e l ammissione ad un altra prova perché indossava il velo islamico. Infine, il 13 aprile 1999 il Preside della facoltà di medicina sospese Leyla per un semestre a causa del rifiuto di conformarsi alla circolare ed in quanto aveva preso parte ad una riunione non autorizzata di protesta contro le norme sull abbigliamento all interno dei locali universitari. In particolare, con riferimento all art. 9 della Convenzione, la ricorrente sosteneva che la regolamentazione sul portamento del velo islamico adottata dalle autorità accademiche costituiva una restrizione del diritto di manifestare la propria religione priva di fondamento giuridico. In altri termini, la controversa ingerenza non era prevedibile in quanto non si basava su una legge, come richiede la CEDU. Su questo punto, la Corte ha ribadito il concetto ormai consolidato nella sua giurisprudenza e secondo il quale l espressione prevista dalla legge va intesa nell accezione materiale, comprensiva sia del diritto scritto sia del diritto non scritto. Ciò significava che la legge è il testo in vigore così come i giudici lo hanno interpretato. Il fondamento giuridico della circolare poteva allora essere rinvenuto nell art. 17 transitorio della legge n. 2547, letto alla luce della giurisprudenza interna pertinente. Questa disposizione subordinava la libertà d abbigliamento negli istituti d insegnamento di grado universitario al rispetto delle leggi in vigore e, come ha chiarito la Corte Costituzionale, indossare il velo islamico era contrario in primo luogo alla costituzione in quanto violava i principi di laicità e d uguaglianza. Secondo i giudici costituzionali la libertà di manifestare la propria religione poteva essere limitata per ragioni di ordine pubblico allo scopo di 1 Sentenza del 10 novembre

13 preservare il principio di laicità. Questo aveva acquistato valore costituzionale a causa dell esperienza storica del paese e delle particolarità dell Islam rispetto alle altre religioni. Il principio di laicità costituiva una delle condizioni indispensabili della democrazia nonché il garante della libertà di religione e del principio d uguaglianza davanti alla legge. Ciascuno può vestirsi come vuole, tuttavia, quando una forma d abbigliamento è imposta agli individui con riferimento ad una religione, questa è percepita e presentata come un insieme di valori incompatibili con i valori contemporanei. In Turchia, per di più, dove la maggioranza della popolazione è di fede musulmana, il fatto di presentare il velo islamico come un obbligo religioso comporterebbe una discriminazione tra i praticanti, i credenti non praticanti ed i non credenti in funzione del loro abbigliamento. La Corte Costituzionale ha sottolineato che gli studenti dovevano poter lavorare e formarsi insieme in un clima di serenità, di tolleranza e di reciproca collaborazione senza che il portamento di segni d appartenenza ad una religione glielo impedisse. La Corte di Strasburgo dopo aver riconosciuto la base legale della restrizione alla libertà religiosa ne ha affermato anche la legittimità dello scopo che era la protezione dei diritti e libertà altrui e dell ordine pubblico. Per quanto riguarda l ultimo presupposto che, ai sensi dell art. 9 CEDU paragr. 2, deve sussistere affinché possa considerarsi giustificata l ingerenza nella libertà suddetta, la Corte ha osservato che la necessità della misura restrittiva in una società democratica non andava valutata in astratto ma doveva essere esaminata nel suo contesto. La storia della Turchia ed il tessuto sociale nel quale essa si è sviluppata non possono essere ignorati. In questo paese esistono dei movimenti politici estremisti che cercano di imporre i loro simboli religiosi e la loro concezione della società fondata su norme religiose. Come rilevano le giurisdizioni nazionali è la tutela, nonché l attuazione del principio di laicità che impone l adozione delle misure dirette a garantire l effettività del pluralismo e dei diritti e libertà altrui. Dunque, secondo la Corte l impatto del velo islamico, percepito e presentato come un obbligo religioso, su quelli che non lo indossavano e la presenza di gruppi fondamentalisti rendevano ancora più necessaria la salvaguardia dei valori democratici. In merito alla violazione dell art. 2 del Protocollo la Corte ha affermato che le stesse considerazioni fatte sull art. 9 della Convenzione valevano per il diritto all istruzione. Esso poteva subire delle limitazioni purché vi fosse una relazione ragionevole di proporzionalità tra i mezzi usati e lo scopo perseguito. Le restrizioni imposte dalla regolamentazione sul portamento del velo islamico perseguivano gli obiettivi legittimi di protezione dei diritti e delle libertà altrui ed il mantenimento dell ordine pubblico. In particolare, il divieto di indossare tale simbolo religioso aveva la finalità di preservare il carattere laico degli istituti di insegnamento. La circostanza che al momento dell inizio dei suoi studi universitari e per ben oltre quattro anni Leyla Sahin avesse potuto portare il velo senza alcun impedimento non integrava, secondo i giudici di Strasburgo, una

14 violazione del suo diritto all istruzione. La prevedibilità delle restrizioni apportate dalle autorità accademiche, inoltre, emergeva dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato. Nel procedimento Karaduman c. Turchia 2 l allora Commissione Europea dei Diritti dell Uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina turca che lamentava la violazione dell art. 9 della Convenzione. Dopo aver terminato la facoltà di Farmacia in Ankara, la ricorrente aveva chiesto il rilascio del diploma universitario per il quale aveva fornito una fotografia che la ritraeva con il velo islamico. Il Preside della facoltà le comunicò che il certificato non sarebbe stato consegnato perché la fotografia era in contrasto con i regolamenti disciplinari dell università e con la circolare del 30 dicembre 1982 sull abbigliamento degli studenti. La legittimità della decisione dell organo accademico fu affermata dai giudici amministrativi turchi i quali erano stati aditi dalla ricorrente per ottenerne l annullamento. Lo stesso epilogo sfavorevole si è verificato con il ricorso alla Commissione che ha condiviso le conclusioni del Governo secondo il quale il rifiuto di rilasciare il certificato non costituiva alcuna ingerenza nella libertà di religione e di culto. L obbligo di fornire una fotografia con il volto ed il capo scoperti non interferiva con la libertà di praticare la sua religione come, invece, sosteneva la ricorrente. La funzione della fotografia che doveva essere affissa sul certificato era quella di identificare la persona e non poteva essere utilizzata per manifestare la propria convinzione religiosa. Iscrivendosi ad un università pubblica, e quindi laica, la sig.ra Karaduman aveva scelto anche di accettarne per intero i regolamenti. Il problema del portamento del velo islamico all interno degli istituti di formazione universitaria si è presentato anche nel caso Kurtulmus c. Turchia 3 ma con una prospettiva diversa. La fattispecie riguardava, infatti, una professoressa associata della facoltà di Economia dell Università di Istanbul. Nel 1998, in seguito ad un indagine disciplinare, concernente l osservanza delle regole sull abbigliamento dei dipendenti pubblici, fu prima sospesa dal suo incarico e poi licenziata per aver continuato ad indossare il velo durante i corsi nonostante i numerosi richiami. Il quadro normativo rilevante in materia è rappresentato dalle seguenti disposizioni: - sezione provvisoria 19 della legge n. 657 del 1965 che prescrive ai dipendenti pubblici di conformarsi alle regole sull abbigliamento stabilite dagli statuti, dalle circolari e dai regolamenti; 2 Decisione del 3 maggio Sentenza del 21 aprile

15 - Sezione 125 secondo cui in caso d inosservanza da parte di un dipendente pubblico delle regole sull abbigliamento questi incorrerà in un avvertimento e, nell eventualità di un persistente adempimento, nella sanzione massima ; - Paragr. 5 della legge del 1982 sull abbigliamento degli impiegati nelle istituzioni pubbliche stabilisce per le donne che I vestiti devono essere puliti, adeguati, stirati e sobri. Le scarpe devono essere basse e sobrie. Nessun copricapo deve essere indossato sul posto di lavoro; i capelli devono essere ben pettinati e raccolti, e le unghie corte. Pantaloni, camicie e vestiti senza maniche o scollati sono vietati. Le gonne non devono avere lo spacco o essere più corte del ginocchio. I sandali non possono essere indossati. Nel ricorso alla Corte di Strasburgo la Sig.ra Kurtulmus sosteneva che l interdizione del velo islamico durante l insegnamento violava il diritto di manifestare la sua religione, così come garantito dall art. 9 della Convenzione. A suo avviso, però, la circostanza che le sanzioni fossero inflitte soltanto a chi indossava il velo islamico mentre nella pratica l inosservanza di altre restrizioni previste dalle norme sull abbigliamento erano tollerate costituiva una violazione del divieto di discriminazione sancito dall art. 14. La ricorrente lamentava non solo una discriminazione religiosa ma anche una disparità di trattamento tra uomo e donna poiché l imperativo coranico di portare il velo riguardava soltanto il genere femminile mentre gli uomini erano liberi di recarsi sul posto di lavoro senza costrizioni. La Corte ha ribadito che l art. 9 non protegge ogni atto motivato o ispirato dalla religione e non conferisce il diritto di disapplicare le norme in vigore soltanto perché rappresentano un ingerenza nel diritto alla libertà religiosa. In una società democratica lo Stato è legittimato a porre restrizioni al portamento del foulard islamico se questo è incompatibile con la tutela dei diritti e libertà altrui e dell ordine pubblico. In particolare, i dipendenti pubblici quando svolgono le loro funzioni agiscono in qualità di rappresentanti dello Stato ed è loro richiesto un aspetto neutrale al fine di preservare il principio di laicità. Tale posizione ricopriva volontariamente la ricorrente, la quale era una professoressa associata, e non poteva essere ignara delle regole che in virtù del suo status le vietavano di esternare la propria convinzione religiosa in pubblico. Il fatto che avesse indossato il velo fino al 1998 senza alcun intervento delle autorità accademiche non abrogava le regole esistenti. In altri termini, la loro mancata rigorosa applicazione non significava che esse non erano più giustificate o vincolanti. La Corte ha concluso, pertanto, che l ingerenza nella libertà religiosa era giustificata in principio e proporzionata allo scopo perseguito. Con riguardo all art. 14, i giudici di Strasburgo hanno affermato che le regole sul portamento del velo islamico non avevano alcuna relazione con la religione della ricorrente o con il suo sesso ma avevano lo scopo di preservare sia la laicità all interno delle istituzioni scolastiche sia il conseguente principio di

16 neutralità del servizio pubblico. Inoltre, disposizioni analoghe che vietavano di manifestare in maniera ostentata le proprie convinzioni religiose si applicano anche agli uomini. Di conseguenza, secondo la Corte, le stesse considerazioni fatte per l art. 9 valevano per l art. 14 ed identica era la conclusione, ossia l esclusione della sua violazione. La questione della presenza dei simboli religiosi negli spazi pubblici si è posta anche in un luogo istituzionale come il Parlamento. In Arret Kavakci c. Turchia 4, la ricorrente era stata eletta deputato all Assemblea nazionale ed il 2 maggio 1999, giorno della cerimonia in cui doveva prestare giuramento, indossava il velo islamico. Questo aveva sollevato le proteste degli altri membri dell assemblea che le avevano impedito di prestare giuramento e l avevano costretta ad abbandonare l aula. Il caso di specie, come vedremo meglio, è emblematico del clima sociale, storico e politico che ha attraversato e che tuttora attraversa il Paese. La trattazione della questione del velo islamico non può prescindere dal contesto politicoreligioso che fa da cornice al caso Arret Kavakci. Merita, però, un accenno preliminare un importante precedente al quale quest ultimo si collega: il caso Refah Partisi c. Turchia 5. Il c.d. partito della prosperità, sciolto dalla Corte Costituzionale, prevedeva l introduzione della Shari a. A tal proposito, i giudici di Strasburgo hanno affermato che i principi sanciti dalla Convenzione non consentivano alcun ingresso della Shari a poiché si trattava di un ordinamento avente carattere personale e confessionale, che espropriava il ruolo dello Stato di regolazione della vita sociale, introducendo distinzioni tra gli individui basati sulla religione. Questa, in quanto rifletteva fedelmente i dogmi e le regole divine stabilite dalla religione, era stabile ed invariabile e dunque principi come il pluralismo e la costante evoluzione delle libertà pubbliche non trovavano spazio. La Shari a era di conseguenza incompatibile con i principi fondamentali della democrazia. Tornando alla fattispecie di partenza, il 7 maggio 1999 il procuratore generale presso la Corte di Cassazione aveva chiesto alla Corte Costituzionale lo scioglimento del Fazilet Partisi, il partito di appartenenza della ricorrente, perché era divenuto un centro di attività contrarie al principio di laicità e considerato la continuazione del Refah Partisi. Egli, inoltre, aveva richiesto la decadenza della neoeletta deputata dal suo mandato parlamentare e l interdizione dall essere membro fondatore, aderente, dirigente o revisore dei conti di un altro partito politico per un periodo di cinque anni. In due discorsi, pronunciati rispettivamente in occasione del congresso dell Unione dell Islam nord-americano nel 1996 e di una conferenza organizzata dall Associazione islamica palestinese nel 1997, Arret Kavakci aveva profetizzato l instaurazione di un regime teocratico in Turchia. La ricorrente aveva esaltato l operato del Refah Partisi 4 Sentenza del 5 aprile Sentenza del 13 febbraio

17 sottolineando il duro lavoro durato trent anni prima dell ascesa al potere. Sostenere il Refah voleva dire accettare l Islam e difendere non solo i musulmani della Turchia, ma di tutto il mondo. Ella denunciava la privazione dall apprendimento del Corano ed affermava come sul piano sociale la djihad poteva realizzarsi soltanto partecipando ad un organizzazione musulmana attiva. In un altro discorso, del 10 ottobre 1998 la deputata Nazli Ilicak aveva definito l interdizione del velo islamico come un oppressione ed aveva affermato che la ricorrente era stata designata dal Fazilet per portare il problema davanti all Assemblea nazionale. Il presidente e gli altri dirigenti del partito avevano incoraggiato, in tutti i loro interventi pubblici, il portamento del velo nelle scuole e nei locali della pubblica amministrazione e la partecipazione alle manifestazioni di protesta. Per questi motivi, la Corte Costituzionale, adita dal procuratore generale, ha stabilito che il Fazilet aveva fondato il suo programma politico sulla questione del foulard islamico dopo che nella sua sentenza nei confronti del Refah Partisi aveva considerato gli stessi discorsi di incoraggiamento contrari al principio di laicità. Il presidente, i dirigenti e gli altri membri del partito incoraggiavano la gente all odio e all ostilità contro le autorità dello stato e minavano l ordine pubblico. Per i giudici costituzionali il Fazilet era un centro di attività contrarie al principio di laicità. Considerato il suo potenziale elettorale e la possibilità di attuare il modello politico-religioso a cui esso mirava, la Corte ha affermato che tale situazione costituiva un pericolo per l ordine democratico e che lo scioglimento del partito rispondeva ad un impellente bisogno sociale. Corollario di tali conclusioni era la condanna della ricorrente e di altri membri del partito all interdizione da ogni attività politica per un periodo di cinque anni. Nel ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell Uomo Arret Kavakci sosteneva che la decadenza dal suo mandato di parlamentare e le limitazioni temporanee ai suoi diritti politici erano dovute alle sue convinzioni religiose e al fatto di aver indossato il velo islamico all interno dell Assemblea nazionale. Oltre all art. 9 della Convenzione, la ricorrente denunciava la violazione dell art. 3 del Protocollo n. 1 che sancisce il diritto a libere elezioni. La Corte ha ritenuto necessario esaminare l intero ricorso sotto quest ultimo profilo senza dover procedere ad una trattazione separata dei singoli capi d accusa. Secondo i giudici di Strasburgo le limitazioni temporanee apportate ai diritti politici della ricorrente avevano uno scopo legittimo, quello di preservare il carattere laico del regime politico della Turchia. Alla luce delle disposizioni della Costituzione relative allo scioglimento di un partito politico, la Corte ha concluso che la sanzione inflitta alla ricorrente non era proporzionale ai fini legittimi perseguiti. Essa ha minato la sostanza stessa del suo diritto ad essere eletta. L art della Costituzione offriva la possibilità di comminare una sanzione meno grave dello scioglimento di un partito, dalla quale dipendeva la pena accessoria dell interdizione dallo status di fondatore, aderente, dirigente o revisore dei

18 conti di un altro partito per un periodo di cinque anni. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto, in conclusione, la violazione dell art. 3 del Protocollo n. 1. Infine, l ultimo caso di cui si è occupata recentemente la Corte è quello relativo ad Ahmet Arslan ed altri c. Turchia 6. I ricorrenti appartenevano ad un gruppo religioso e provenivano da diverse parti del Paese. Il 20 ottobre 1996 si recarono ad Ankara per partecipare ad una cerimonia presso la moschea di Kocatepe. Questi indossavano la tenuta caratteristica del loro gruppo, composta di un turbante, di un saroual e di una tunica, tutti di colore nero, ed erano muniti di un bastone. Secondo la setta, questa era la tenuta dei principali profeti musulmani, tra i quali in primo luogo Maometto. In seguito ad alcuni incidenti verificatisi lo stesso giorno, i ricorrenti furono arrestati e rinchiusi in carcere e nei loro confronti fu intentata un azione dinanzi alla Corte di pubblica sicurezza di Ankara per violazione della normativa sulla lotta contro il terrorismo. I componenti del gruppo religioso si presentarono in udienza con addosso la stessa tenuta che indossavano il giorno della cerimonia. Il presidente della Corte aveva ordinato loro di togliere il turbante in segno di rispetto verso il collegio giudicante, ma alcuni si rifiutarono affermando che quella tenuta costituiva oggetto di un imperativo religioso. Il 17 marzo 1997 il Tribunale penale di Ankara li condannò ad una pena detentiva di due mesi, commutata successivamente in un ammenda di Lire turche, per violazione della l. n. 671 concernente il portamento del copricapo e della l. n che vietava determinati indumenti religiosi nei luoghi pubblici. La Corte penale d Appello aveva confermato la decisione del Tribunale e condannato anche quei componenti della setta che in ottemperanza all avvertimento del presidente della Corte di pubblica sicurezza avevano tolto il turbante. Secondo i giudici d appello, infatti, l infrazione era già stata commessa. I ricorrenti decidevano così di adire la Corte di Strasburgo sostenendo di essere stati condannati penalmente a causa delle loro convinzioni religiose. Secondo i componenti della setta, il fatto di indossare quei vestiti costituiva una forma di manifestazione del loro credo. Per il Governo, le misure adottate nei loro confronti avevano lo scopo di far rispettare il principio di laicità, di impedire atti provocatori, di proselitismo e di propaganda, di proteggere i diritti e le libertà altrui, l ordine e la sicurezza pubblica. La Corte di Strasburgo, dopo aver constatato l ingerenza nella libertà di religione dei ricorrenti ha ritenuto di dover accertare l esistenza o meno dei presupposti dell art. 9 paragr. 2. In ordine alla prima condizione, la base legale della restrizione in oggetto era costituita dalla l. n. 671 del 1925 (sul portamento dello chapeau) e dalla l. n del 1934 (che vietava ai membri di un autorità pubblica o religiosa di indossare vestiti religiosi al di fuori dei luoghi di culto e delle cerimonie religiose). Tali norme dovevano, però, rispondere ad esigenze di accessibilità e di prevedibilità. Su quest ultimo punto la Corte ha affermato che, essendo state promulgate più 6 Sentenza del 23 febbraio

19 di sessant anni prima, quelle leggi avevano perso il carattere della prevedibilità e non erano più attuali in quanto si trattava del portamento di altri copricapi diversi dallo chapeau. Nulla quaestio, invece, sull esistenza del secondo presupposto relativo alla legittimità dei fini perseguiti. Quanto alla necessità della restrizione in una società democratica la Corte ha rilevato come i ricorrenti erano stati condannati per aver indossato indumenti religiosi nelle vie e nelle piazze della città. Non si trattava dunque della regolamentazione del portamento di simboli religiosi nelle istituzioni pubbliche, nelle quali il rispetto della neutralità può prevalere sul diritto alla libertà di manifestare la propria religione. I ricorrenti erano dei semplici cittadini e non dei rappresentanti dello stato nell esercizio delle loro funzioni. La Corte, infine, ha affermato come dal fascicolo non emergeva che i ricorrenti avessero manifestato in una maniera tale da costituire o rischiare di costituire una minaccia per l ordine pubblico o per gli altrui diritti e libertà. In conclusione, la restrizione della libertà di religione dei ricorrenti ha costituito una violazione dell art. 9 della Convenzione non giustificata alla luce del paragr. 2. Ovunque si sia posto, nelle scuole, nelle università, nelle strade, negli uffici pubblici, il tema del velo islamico è molto diffuso e sentito dalle donne mussulmane. Lo dimostrano le numerose pronunce della Corte di Strasburgo che ci consentono di percepire la portata del problema non solo dal punto di vista di quest ultime ma anche dello Stato. La sua complessità non permette di soffermarsi soltanto sulla sfera religiosa individuale ma porta ad un analisi più ampia, che tocca la storia della Turchia. Così, da un lato il passato e dall altro il futuro del Paese, che si accinge ad entrare nell Unione Europea, hanno spinto i poteri pubblici ad innalzare la laicità a principio portante dell ordinamento

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4369 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PASSIGLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 o DICEMBRE 1999 Norme in materia

Dettagli

La Convenzione sui diritti dell infanzia

La Convenzione sui diritti dell infanzia NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... La Convenzione sui diritti dell infanzia La Convenzione sui diritti dell infanzia è stata approvata dall Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU) il 20 novembre

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

Dettagli

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 Convenzione 87 CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

queste domande e l importanza delle loro risposte, per quanto concerne questo lavoro.

queste domande e l importanza delle loro risposte, per quanto concerne questo lavoro. ABSTRACT La presenti tesi affronterà i problemi legati ai diritti umani, focalizzandosi specificatamente sul trattamento e lo sviluppo di questi diritti in Cina e nelle sue due Regioni Amministrative Speciali,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 - L Associazione L Associazione GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo (GIOVANI

Dettagli

I Diritti dell'uomo secondo la Costituzione italiana di Laura e Ilaria della 3 D

I Diritti dell'uomo secondo la Costituzione italiana di Laura e Ilaria della 3 D I Diritti dell'uomo secondo la Costituzione italiana di Laura e Ilaria della 3 D Bisogni da cui nascono Decidere come governarsi Avere diritti inviolabili Non essere inferiori né superiori a nessuno Avere

Dettagli

Costituzione della Repubblica Italiana. Diritti e doveri dei cittadini

Costituzione della Repubblica Italiana. Diritti e doveri dei cittadini Costituzione della Repubblica Italiana Diritti e doveri dei cittadini Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERA

PROPOSTA DI DELIBERA COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERA Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA Il consiglio comunale di Como Premesso che: - Con l espressione testamento biologico (o anche

Dettagli

UNIONE EUROPEA - DIZIONARIO

UNIONE EUROPEA - DIZIONARIO UNIONE EUROPEA - DIZIONARIO Amalto Cristina, Bargiggia Federico, Pagani Carolina, Spreafico Daniele, Ronchi Davide, Rubino Gianluca, Triscornia Emma, Zara Francesco ATTO NORMATIVO: In diritto un atto normativo

Dettagli

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 Convenzione 187 CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio

Dettagli

Decreto-legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto-legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Decreto-legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Dettagli

Costituzione della Repubblica Italiana

Costituzione della Repubblica Italiana Artt. 123, 127, 134, 135, 136, 137 della Costituzione Costituzione della Repubblica Italiana (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298) [ ] TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI Art. 123 Ciascuna

Dettagli

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN approvato il 19 dicembre 2000 con le modifiche apportate il 19 dicembre 2002, il 20 novembre 2006 e il 23 aprile 2008 PREMESSA Scopo del Codice di Autodisciplina Il

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina l attività del Comitato Unico

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

Intendiamo qui fare il punto della situazione, in modo più discorsivo, tenendo ben presente che con il 01/01/2012 esistono ormai due mondi:

Intendiamo qui fare il punto della situazione, in modo più discorsivo, tenendo ben presente che con il 01/01/2012 esistono ormai due mondi: DI NUOVO SULLE PENSIONI di PIETRO PERZIANI (GENNAIO 2012) Siamo intervenuti negli ultimi tempi diverse volte sulle pensioni; rimandiamo a questi articoli per una trattazione più tecnica. Intendiamo qui

Dettagli

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE della Regione Art. 1 Costituzione E costituita su delibera della ConVol nazionale la Rete regionale ConVol della Regione come articolazione regionale della ConVol nazionale,

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Di iniziativa dei Senatori DE PETRIS. "Riconoscimento degli animali nella Costituzione"

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Di iniziativa dei Senatori DE PETRIS. Riconoscimento degli animali nella Costituzione DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Di iniziativa dei Senatori DE PETRIS "Riconoscimento degli animali nella Costituzione" Onorevoli Senatori. - Perché gli animali in Costituzione? Stiamo assistendo ad un

Dettagli

I libri di testo. Carlo Tarsitani

I libri di testo. Carlo Tarsitani I libri di testo Carlo Tarsitani Premessa Per accedere ai contenuti del sapere scientifico, ai vari livelli di istruzione, si usa comunemente anche un libro di testo. A partire dalla scuola primaria, tutti

Dettagli

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO Art.1 E costituita, ai sensi degli artt. 18 e 49 della Costituzione, e dell art. 36 e ss. del Codice Civile, l Associazione UNIONE POPOLARE CRISTIANA (UPC), successivamente

Dettagli

Seminario Impatto della crisi economica su università e ricerca in Europa Roma, 25-26 ottobre 2011

Seminario Impatto della crisi economica su università e ricerca in Europa Roma, 25-26 ottobre 2011 Seminario Impatto della crisi economica su università e ricerca in Europa Roma, 25-26 ottobre 2011 L Impatto della Crisi Economica sull Educazione Superiore in Turchia Anno Numero di Università Pubbliche

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della

Dettagli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Approfondimento su Schengen

Approfondimento su Schengen Approfondimento su Schengen INFORMAZIONI SUL DIRITTO COMUNITARIO INTRODUZIONE Le disposizioni dell accordo di Schengen prevedono l abolizione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri facenti

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Riforma Specialista del commercio al dettaglio Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi

Dettagli

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE SI SENTONO SPESSO MOLTE FRASI CHE CONTENGONO LA PAROLA DIRITTO, AD ESEMPIO: - L omicidio è punito dalla legge - I cittadini sono obbligati,

Dettagli

Siamo così arrivati all aritmetica modulare, ma anche a individuare alcuni aspetti di come funziona l aritmetica del calcolatore come vedremo.

Siamo così arrivati all aritmetica modulare, ma anche a individuare alcuni aspetti di come funziona l aritmetica del calcolatore come vedremo. DALLE PESATE ALL ARITMETICA FINITA IN BASE 2 Si è trovato, partendo da un problema concreto, che con la base 2, utilizzando alcune potenze della base, operando con solo addizioni, posso ottenere tutti

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

Articolo 1 Composizione

Articolo 1 Composizione Regolamento interno di organizzazione per il funzionamento della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell infanzia e dell adolescenza Istituita dall art. 3, comma 7, della legge 12 luglio

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione

Dettagli

A Tutti i Dipendenti R.A.S. Amministrazione CFVA Enti Agenzie - Aziende Loro Sedi

A Tutti i Dipendenti R.A.S. Amministrazione CFVA Enti Agenzie - Aziende Loro Sedi Prot. 222/2011 Cagliari 18 aprile 2011 A Tutti i Dipendenti R.A.S. Amministrazione CFVA Enti Agenzie - Aziende Loro Sedi Come preannunciato nel nostro comunicato dell 8 aprile u.s., il 15 aprile 2011 è

Dettagli

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari

Dettagli

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011 CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011 2 Premessa Con il la Belli S.r.l. vuole creare una sorta di carta dei diritti e doveri morali che definiscono la responsabilità etico-sociale di

Dettagli

Il Patto sui diritti civili e politici

Il Patto sui diritti civili e politici Il Patto sui diritti civili e politici 1 L approvazione dei due Patti del 1966 Ris. 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966: Patto sui diritti civili e politici (vigore 23 marzo 1976) Patto sui diritti economici

Dettagli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,

Dettagli

nome classe data la repubblica, la costituzione Quanti voti ha ricevuto la monarchia? Quanti la repubblica?...

nome classe data la repubblica, la costituzione Quanti voti ha ricevuto la monarchia? Quanti la repubblica?... Giugno 946, nasce la Repubblica Leggi il testo poi osserva la tabella con i dati del referendum e rispondi alle domande. Dopo la guerra era necessario creare uno Stato nuovo in cui venissero riconosciuti

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA sulla Circolare contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

LA PRIVACY NELLE SCUOLE. Che cos è. E importante comprendere, innanzitutto, che la tutela della privacy equivale al

LA PRIVACY NELLE SCUOLE. Che cos è. E importante comprendere, innanzitutto, che la tutela della privacy equivale al LA PRIVACY NELLE SCUOLE Che cos è E importante comprendere, innanzitutto, che la tutela della privacy equivale al rispetto dell identità, della dignità e della sfera più intima della persona. Il rispetto

Dettagli

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata. Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLA CULTURA DI PACE

PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLA CULTURA DI PACE CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO (SETTIMA LEGISLATURA) PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLA CULTURA DI PACE PERIODO 2004-2006 * Allegato alla deliberazione consiliare

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

COMUNE DI FONTANELLA - Provincia di Bergamo -

COMUNE DI FONTANELLA - Provincia di Bergamo - Allegato alla deliberazione Consiglio comunale n. 4 dell 11.02.2012 Il Segretario Comunale COMUNE DI FONTANELLA - Provincia di Bergamo - REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire (Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia

Dettagli

Consenso Informato e Privacy

Consenso Informato e Privacy Consenso Informato e Privacy Consenso e Privacy sono le basi fondanti del moderno concetto di Medicina e una cura di qualità non può prescindere da essi, così come la stessa etica e deontologia degli interventi

Dettagli

Bari - Il ruolo della donna oggi all interno degli organi decisionali tra diritti e opportunità

Bari - Il ruolo della donna oggi all interno degli organi decisionali tra diritti e opportunità TESTATA: 247.LIBERO.IT TITOLO: Bari - Il ruolo della donna oggi all interno degli organi decisionali tra diritti e opportunità 23/11/12 Bari - Il ruolo della donna oggi all interno degli organi decisionali

Dettagli

Il diritto comunitario del lavoro. 27 gennaio 2004

Il diritto comunitario del lavoro. 27 gennaio 2004 Il diritto comunitario del lavoro 27 gennaio 2004 Di Seri 1 Nozione Con il termine diritto comunitario si fa riferimento al complesso normativo costituito dai trattati istitutivi delle tre Comunità Europee

Dettagli

La sanzione prevista per chi ha commesso un reato è LA PENA. Essa può essere pecuniaria (tipo multa, denaro) o detentiva (reclusione in carcere).

La sanzione prevista per chi ha commesso un reato è LA PENA. Essa può essere pecuniaria (tipo multa, denaro) o detentiva (reclusione in carcere). Breve percorso sulla Magistratura La Magistratura La funzione giurisdizionale è la funzione dello stato diretta all applicazione delle norme giuridiche per la risoluzione delle controverse tra cittadini

Dettagli

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Il ruolo del chimico per la sicurezza ambientale

Il ruolo del chimico per la sicurezza ambientale ambientale di Piero Frediani * Ciampolini A. (a cura di). L innovazione per lo sviluppo locale ISBN 88-8453-362-7 (online) 2005 Firenze University Press Nell Anno Accademico 1996-97 l Università di Firenze

Dettagli

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle

Dettagli

1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti?

1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti? DOMANDE FREQUENTI Palermo, Largo Esedra nr.3, tel. 091 6254431 ONLUS 1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti? Le Università sono pubbliche o private riconosciute dal

Dettagli

Storia e valori del servizio civile

Storia e valori del servizio civile Storia e valori del servizio civile Il servizio civile nazionale rappresenta l ultimo passaggio in Italia del lungo viaggio durato oltre 50 anni dall obiezione di coscienza al servizio militare Il dovere

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend

Dettagli

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Maria Monteleone Anche i figli maggiorenni hanno diritto a essere mantenuti dai propri genitori fino a quando non siano completante

Dettagli

PICTURES ON HUMAN RIGHTS

PICTURES ON HUMAN RIGHTS Luciano Nadalini ISBN 978-88-97046-01-1 euro 9,90 (i.i.) 9 788897 046011 CAMERA CHIARA EDIZIONI 4 Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Progetto educativo per bambini 2014 I NUOVI MEZZI EDUCATIVI I MASS-MEDIA: CONOSCIAMO BENE IL LORO OPERARE NELLA NOSTRA SOCIETA?

Progetto educativo per bambini 2014 I NUOVI MEZZI EDUCATIVI I MASS-MEDIA: CONOSCIAMO BENE IL LORO OPERARE NELLA NOSTRA SOCIETA? Progetto educativo per bambini 2014 I NUOVI MEZZI EDUCATIVI I MASS-MEDIA: CONOSCIAMO BENE IL LORO OPERARE NELLA NOSTRA SOCIETA? Sac. Don Magloire Nkounga Dott. D Ambrosio Giuseppina 1 Quando ci possono

Dettagli

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno)

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) 1 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) Passiamo alla trattazione della: ITR/1037/QT, in data 19 novembre 2010, a firma dei Consiglieri Spreafico, Pizzul,

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3384 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRILLINI Disposizioni per la formazione delle figure professionali di esperto in educazione

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Manifesto dei diritti dell infanzia

Manifesto dei diritti dell infanzia Manifesto dei diritti dell infanzia I bambini costituiscono la metà della popolazione nei paesi in via di sviluppo. Circa 100 milioni di bambini vivono nell Unione europea. Le politiche, la legislazione

Dettagli

Dall Impero Ottomano alla Repubblica di Turchia L A T U R C H I A N E L L A P R I M A G U E R R A M O N D I A L E E S U B I T O D O P O

Dall Impero Ottomano alla Repubblica di Turchia L A T U R C H I A N E L L A P R I M A G U E R R A M O N D I A L E E S U B I T O D O P O Dall Impero Ottomano alla Repubblica di Turchia L A T U R C H I A N E L L A P R I M A G U E R R A M O N D I A L E E S U B I T O D O P O L Impero Ottomano Massima espansione (1683) L Impero nel 1914 La

Dettagli

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche

Dettagli

Irregolarità e diritti alla persona in Italia e in Europa Filippo Scuto Corso Elettivo La salute della popolazione immigrata

Irregolarità e diritti alla persona in Italia e in Europa Filippo Scuto Corso Elettivo La salute della popolazione immigrata Irregolarità e diritti alla persona in Italia e in Europa Filippo Scuto Corso Elettivo La salute della popolazione immigrata 18 giugno 2013 - Aula Magna Clinica del Lavoro Premessa La gestione e la regolamentazione

Dettagli

Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro

Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro Professionisti ed Installatori alla luce del Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi DPR 151-2011 e del DM 20-12-2012 Luciano Nigro Firenze, 18 febbraio 2014 NUOVI RUOLI NEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE

Dettagli

Manifesto TIDE per un Educazione allo Sviluppo accessibile

Manifesto TIDE per un Educazione allo Sviluppo accessibile Manifesto TIDE per un Educazione allo Sviluppo accessibile Pagina 2 Contenuto Il progetto TIDE...4 Il manifesto TIDE...6 La nostra Dichiarazione...8 Conclusioni...12 Pagina 3 Il progetto TIDE Verso un

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU

I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU Una breve premessa Le nozioni di accusa penale e materia penale (leading case: Engel ed altri c. Paesi Bassi): autonomia delle garanzie convenzionali

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.

Dettagli

LA TERAPIA DELLA RICONCILIAZIONE

LA TERAPIA DELLA RICONCILIAZIONE Premise 1 LA TERAPIA DELLA RICONCILIAZIONE Ci sono varie forme di riconciliazione, così come ci sono varie forme di terapia e varie forme di mediazione. Noi qui ci riferiamo alla riconciliazione con una

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

Le ragazze e le carriere scientifiche

Le ragazze e le carriere scientifiche Le ragazze e le carriere scientifiche La cittadinanza subalterna delle donne nelle carriere scientifiche Perché le donne sono tanto poco rappresentate ai vertici delle carriere scientifiche, sia nel settore

Dettagli

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

La Dignità. L unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà

La Dignità. L unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà La Dignità L unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà Essa pone la persona al centro delle sue azioni istituendo la cittadinanza dell Unione e

Dettagli

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana STATUTI Associazione Svizzera del Brillamento ASB Sezione Svizzera Italiana I. Nome e sede Art. 1 Con il nome di Associazione Svizzera del Brillamento ASB, Sezione Svizzera Italiana, è costituita una società

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione

Dettagli

REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F.

REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F. REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F. Art. 1 - Istituzione del Master in Criminologia Forense MA.CRI.F. E istituito presso l Università Carlo

Dettagli

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

Capitolo 2. Operazione di limite

Capitolo 2. Operazione di limite Capitolo 2 Operazione di ite In questo capitolo vogliamo occuparci dell operazione di ite, strumento indispensabile per scoprire molte proprietà delle funzioni. D ora in avanti riguarderemo i domini A

Dettagli

RINNOVO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL ISIA DI FIRENZE TRIENNIO 2010/2013. Elenco e Programmi dei candidati

RINNOVO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL ISIA DI FIRENZE TRIENNIO 2010/2013. Elenco e Programmi dei candidati RINNOVO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL ISIA DI FIRENZE TRIENNIO 2010/2013 Elenco e Programmi dei candidati ISIA Firenze, aprile 2010 ELENCO DEI CANDIDATI PER LA CONSULTA DEGLI STUDENTI TRIENNIO 2010-2013

Dettagli

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata 27 20121 Milano. Codice fiscale 97475750150

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata 27 20121 Milano. Codice fiscale 97475750150 ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria Via Dell Annunciata 27 20121 Milano Codice fiscale 97475750150 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 31 OTTOBRE 2008 In data odierna alle ore 15.00 a seguito

Dettagli

Introduzione. L avvento delle nuove tecnologie della comunicazione in. tutte le società moderne ha sollecitato ad interrogarsi

Introduzione. L avvento delle nuove tecnologie della comunicazione in. tutte le società moderne ha sollecitato ad interrogarsi Introduzione L avvento delle nuove tecnologie della comunicazione in tutte le società moderne ha sollecitato ad interrogarsi sull impatto che esse avranno, o stanno già avendo, sul processo democratico.

Dettagli