DOSSIER PER L ESAME IN III COMMISSIONE

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1 IX LEGISLATURA AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA Servizio per l assistenza giuridico-legislativa in materia di attività sociali e culturali DOSSIER PER L ESAME IN III COMMISSIONE Argomento: Testo unificato delle proposte di legge n. 107 e n. 240 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI proposto dal Comitato ristretto Contenuto: - RACCOLTA DELLE MEMORIE PRESENTATE IN OCCASIONE DELLE AUDIZIONI TENUTE IN DATA PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI Data redazione: Gennaio 2008

2 Indice Associazione degli Ufficiali di stato civile ed anagrafe (ANUSCA)...Pag.1 Federazione nazionale imprese onoranze funebri (FENIOF)...Pag.14 FederUtility...Pag.20 Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (UAAR)...Pag.24 Parere del Consiglio delle autonomie locali...pag.27

3 Associazione degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe Oggetto: TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 107 E N. 240 <<Disposizioni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti>> PREMESSA Nella relazione illustrativa del disegno di legge che nella passata legislatura aveva quasi portato a compimento il progetto di riforma della polizia mortuaria, si evidenziava come la materia funeraria sia stata oggetto di interventi sporadici e limitati ad alcune parti del problema, lasciandone altre del tutto prive di regolamentazione e come si intendesse innovare in modo organico il settore funerario italiano, riscrivendo l'intero titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, non solo per gli aspetti igienico-sanitari, ma anche per quelli gestionali e di tutela dell'utenza. Bisogna infatti - vi si leggeva - considerare la particolarità della materia, che coinvolge oltre mezzo milione di famiglie all'anno, i suoi risvolti psicologici, che richiamano attenzione al legislatore il quale deve esprimere un modello adattabile alle molteplicità delle possibili scelte. Il intervento legislativo è peraltro rispettoso del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione. La materia della polizia mortuaria, storicamente, non è mai stata sussunta in un unico plesso amministrativo. Vi sono infatti aspetti prettamente sanitari, ve ne sono altri riconducibili all'ordine pubblico altri ancora relativi ad esigenze di giustizia. Come si può facilmente constatare, trattasi di una materia multidisciplinare, non facilmente riconducibile ad una singola competenza unitariamente intesa (statale o regionale). La sintesi, sul piano legislativo, nella definizione dei princìpi uniformi, non può dunque che competere allo Stato e al suo Parlamento, fermo restando che i princìpi posti dal disegno di legge saranno esplicitati dalle numerose riserve di legge regionali, cui il testo rinvia, per la normativa di attuazione e di dettaglio. Nel complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, lo stato civile riveste un ruolo non certo secondario. Per l Ufficiale dello Stato Civile risultano prioritario conoscere come, secondo quel DDL i princìpi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria siano: a) uniformità del trattamento del cadavere, delle cremate ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico sanitarie; b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, delle ceneri ed ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile; Diverse Regioni, però, (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Valle d Aosta, Marche, ecc.) hanno già legiferato in materia intervenendo anche nell ambito dello stato civile, come semplice attuazione di quanto in termini di principio era stato fissato dalla L. 130/01, in altri casi ampliandolo, in certe situazioni non seguendo i principi fissati dalla L.130/01. Lo Stato, pur avendone la possibilità, non ha mai impugnato dette leggi. E apparso presto evidente come l emanazione di queste leggi regionali ponesse agli ufficiali di stato civile non pochi problemi. Da una parte si trattava di capire se gli stessi fossero tenuti a dare applicazione anche alle norme di fonte regionale; dall altra, essi si sono talvolta trovati di fronte a norme che alla medesima istanza fornivano risposte non univoche, se non contrastanti. Dette questioni, articolate e diverse da Regione a Regione, non erano affatto di livello secondario, andando ad influire direttamente sulla efficacia delle stesse norme regionali. In particolare, si trattava di chiarire se l ufficiale di stato civile, in quanto ufficiale di governo, - Graziano Pelizzaro - 1

4 Associazione degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe fosse tenuto a dare attuazione alle norme regionali stesse, anche quando queste fossero, almeno in apparenza, in contrasto con le norme statali equipollenti. Nel merito, da tempo da parte di molti ufficiali di stato civile sono state interpellate le Prefetture, mentre da parte sua l Anusca aveva interpellato direttamente la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell Interno. Ora, nell attesa delle opportune istruzioni ministeriali previste dall art. 5 del DPR 396/2000, stante il prolungarsi dell iter d approvazione delle modifiche al T.U.L.S. 1265/1934, e considerato che, almeno in alcune Regioni, il contesto normativo è pressochè completo, è tuttora necessaria una definizione delle linee comportamentali da addottarsi dagli Ufficiali di Stato Civile. E opportuna, quindi, una rapida analisi estesa anche alle norme che sovrintendono al servizio di stato civile in generale. Si rileva, allora, che l operato dell Ufficiale di Stato Civile è regolamentato principalmente dal DPR 396/2000, ma anche dal T.U. 267/2000. Un contesto, invero, consolidato e chiaro nei contenuti, che comunque ha un unica fonte: lo Stato. Ma è lo stesso T.U. 267/2000 che all art. 50, 3 cpv., riprendendo l art. 118, 2 cpv. della Costituzione, pone in capo al Sindaco sia l esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. che il sovrintendere all espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. All art. 54, poi, si dispone che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alla tenuta dei registri di Stato Civile, ecc. Dalla lettura comparata delle due disposizioni se ne può ricavare allora che il Sindaco- Ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad osservare anche le norme regionali. Si potrebbe porre il problema dell eventuale contrasto tra le norme statali e regionali, che rimanderebbe al principio della gerarchia delle fonti, per cui si vedrebbero soccombere le norme regionali. Ma le Regioni sostengono di aver dato semplicemente attuazione ai princìpi contenuti nella legge 130/2001. Questa legge, infatti, ha portato la competenza dell U.S.C. su un terreno nuovo, prima riservato alla competenza del Sindaco autorità locale, cioè in un ambito diverso da quello delineato dall art. 5 del Reg. 396/2000. Princìpi, quelli portati dalla 130/2001, che dovevano valere a modificare il Regolamento di Polizia Mortuaria e che erano necessariamente indirizzati al legislatore nazionale, essendo detta legge antecedente alla riforma del titolo V della Costituzione, riforma che ha assegnato determinate materie alla competenza legislativa regionale. Tra queste materie vi sono, come si sa, anche la tutela della salute ed il governo del territorio, quali materie concorrenti, ossia materie dove lo Stato fornisce i princìpi e le Regioni emanano le norme d attuazione. E appena il caso di ricordare che lo stesso Consiglio di Stato, nel pronunciarsi su un ricorso inerente la dispersione delle ceneri e l affidamento dell urna cineraria, con una sentenza fatta propria dall ormai celeberrino DPR 24 febbraio 2004, ha ritenuto che: la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, non è una legge delega, come tale inapplicabile in carenza di esercizio della delega, ma una legge ordinaria, diretta ad innovare la normativa vigente in materia di cremazione e in particolare il regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n È bensì vero che a tale scopo la legge si affida alla emanazione di un successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi e alle regole dettate dall art. 3 della stessa legge, ma non è sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrate in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario. Le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina (self executing) devono ritenersi senz altro applicabili. Anche se, nell attesa che tutte le Regioni diano attuazione alla legge 130/2001, rimangono talune perplessità in ordine all attuabilità del principio di uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, non si può non convenire che l Ufficiale dello Stato Civile sia oggi nelle condizioni di poter - Graziano Pelizzaro - 2

5 Associazione degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe adempiere anche alle normative regionali, laddove queste abbiano raggiunto la loro compiutezza e, soprattutto, non siano in contrasto con i principi contenuti nella legge 130/2001. D altro canto, nelle more dell approvazione della normativa nazionale, l attesa di una definizione compiuta della materia non può tradursi nella negazione di diritti legittimi del cittadino-utente. Ma se è ormai generalmente condiviso che l Ufficiale dello Stato Civile debba adempiere anche alle norme regionali, ciò non toglie che egli si possa trovare in difficoltà quando sia chiamato a confrontarsi con norme di regioni diverse, specie quando le norme regionali hanno dato applicazione estensiva ed interpretativa ai principi statali. Poniamo il caso della manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri o all affidamento dell urna cineraria. La legge 130/2001, nel modificare l art. 411 del C.P. prescrive che la dispersione delle ceneri possa essere autorizzata unicamente in conformità alla volontà espressa dal defunto. Non vi è detto però se l espressione di volontà debba avere la forma scritta oppure se possa ritenersi valida anche la volontà espressa dal defunto solo verbalmente e dichiarata post mortem per iscritto dai familiari aventi titolo. Questo dubbio è stato risolto dalle regioni in maniera diversa. Così in Lombardia è ritenuta valida solo la volontà espressa per iscritto dal defunto, nella forma testamentaria o nell iscrizione ad associazione cremazionista, mentre in Emilia Romagna è ammessa anche la volontà riferita, postuma, dal coniuge insieme ai familiari di primo grado. In altre, come la Toscana, nulla è aggiunto rispetto a quanto previsto, o meglio non previsto, dalla stessa legge 130/2001. Analogamente, per quanto riguarda la manifestazione di volontà all affidamento dell urna cineraria, dove non esistono norme statali inequivocabilmente riferibili a tale contesto, si riscontra pari varietà di norme regionali: mentre in Emilia Romagna la volontà postuma può essere dichiarata sempre e solo dal coniuge congiuntamente ai parenti di primo grado, in Toscana tale potestà è riconosciuta a tutti ai soliti congiunti di cui cui agli artt. 74 e seguenti del C.C., cioè fino al sesto grado. Anche in ordine alla forma di manifestazione della volontà i legislatori regionali hanno introdotto soluzioni non univoche. Così si riscontra nella normativa emiliano-romagnola la facoltà di manifestare la volontà testamentaria volta alla dispersione delle proprie ceneri anche mediante dichiarazione resa a pubblici ufficiali, mentre per la manifestazione di volontà resa dai congiunti aventi titolo, in alcune regioni trovano applicazione le norme di semplificazione di cui al DPR 445/2000, in altre si sono inventate soluzioni ibride ed esclusive. Non spetta certo agli Ufficiali di Stato Civile giudicare se queste diverse interpretazione siano o meno legittime. Ma il contesto che nelle normative di fonte locale presenta la maggiore differenziazione di soluzioni è quello della manifestazione di volontà, da parte dei congiunti aventi titolo, alla cremazione, alla dispersione delle ceneri ed all affidamento dell urna cineraria. Vien da chiedersi preliminarmente se questa possa ritenersi materia in qualche modo ascrivibile alle competenze regionali, ma tant è. Procedendo con ordine, occorre ricordare che finchè vigeva unicamente il DPR 285/90, l unica ammessa era la manifestazione di volontà alla cremazione, disciplinata dall art. 79 che indica in modo chiaro e incontestabile sia chi sono i congiunti aventi titolo, sia le modalità per rendere la dichiarazione. Sulle modalità, in epoca successiva, abbiamo assistito ad una lunga diatriba, risolta infine dal Ministero dell Interno con circolare 37/2004, nel senso che si debbano applicare le norme di semplificazione di cui al DPR. 445/2000. In merito, invece, alla manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri, occorre far riferimento alla legge 130/2001, che ammette la dispersione sulla base di espressa volonta' del defunto, senza peraltro precisare come possa o debba essere manifestata - Graziano Pelizzaro - 3

6 Associazione degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe questa volontà, ovvero se debba essere manifestata per iscritto o anche solo verbalmente, con dichiarazione resa dai congiunti dopo la morte dell interessato. Per quanto attiene, poi, all affidamento dell urna cineraria, in mancanza una specifica disciplina, lo stesso Consiglio di Stato, per riconoscerne la procedibilità ha dovuto far riferimento a quanto previsto dalla 130/2001 per la dispersione, ereditandone pertanto i dubbi applicativi. Ne risulta quindi che parlando di manifestazione di volontà occorere tenere distinti questi tre contesti: cremazione, dispersione, affidamento. L affidare nuove competenze all ufficiale dello stato civile, non previste da espressa normativa statale esula dalle competenze regionali. Ciò non toglie che si possa garantire la fruizione dei diritti dei cittadini utenti nelle forme ammesse e previste da numerose altre leggi regionali. - Graziano Pelizzaro - 4

7 Associazione degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe OSSERVAZIONI E COMMENTO Art. 1 La legge 130/2001 disciplina la cremazione e la dispersione delle ceneri, non l affidamento, o almento non in senso compiuto, dal momento che l unico accenno all affidamento si trova all art. 3. c.1, lett. e) Art. 2 Comma 1 la normativa statale vigente nel caso della dispersione non individua le modalità di manifestazione della volontà del defunto, limitandosi a prescrivere che la stessa avvenga nel rispetto della volontà del defunto. Comma 2 Non è consentito alle Regioni attribuire nuove competenze all ufficiale dello stato civile, se non previsti da leggi statali, e qui non ci sono. Peraltro si osserva: quand anche fosse approvata questa norma, questa dichiarazione dove e come andrà conservata o annotata, per essere fatta valere a tempo debito? E se l interessato dovesse morire fuori regione, dove non avrebbe valore? Non si va ad esporre la persona a margini di rischio, lasciandogli la convinzione da essere garantito sull esecuzione della sua volontà, cosa non vera? E quante residenze potrà cambiare prima del decesso? Comma 3 L art. 79 del DPR 285/1990, in materia di manifestazione della volontà alla cremazione prevede che detta dichiarazione sia convalidata dal legale rappresentante della associazione, quale forma di garanzia ed autenticità del contenuto della dichiarazione. In alternativa i Comuni possono disporre controlli, in analogia a quanto già previsto dal D.P.R. 445/2000 sulla documentazione amministrativa. Comma 4 A che serve, se non si prevede anche che venga aggiornato ad ogni trasferimento di residenza (cosa impraticabile, se non coinvolgendo tutte le regioni italiane, quindi lo Stato)? Perché questa disposizione sia significativa, occorre che tutti i Comuni in cui la stessa può aver avuto la residenza nella sua vita vengano a sapere del suo decesso. Il che oggi non è, assolutamente. Gli unici Comuni che hanno notizia del decesso, se pur in tempi diversi, sono: comune dove avviene il decesso e, se diversi dal primo, comune di residenza e per ultimo il comune di nascita (o di trascrizione dell atto di nascita, se nato all estero). Comma 5 Come e quando avviene la verifica che il soggetto avente diritto sia effettivamente tale, perchè tale era la volontà del defunto, per non incorrere nelle sanzioni di cui all art. 411 del C.P.? L art. 2, comma 1 della legge 130/2001 prevede espressamente ed ineludibilmente il rilascio di apposita autorizzazione alla dispersione rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile. Comma 7 Il Comune potrà autorizzare anche soggetti terzi, ad esempio l impresa funebre? Art. 3 Comma 1 Come si procederà alla dispersione se il defunto in vita non ha indicato il luogo ove disperdere le ceneri? Chi lo sceglie, il luogo? Con quali modalità? Comma 2 Per la dispersione in mare e nei laghi non è il caso di prevedere una distanza dalla riva? Oppure si potrà eseguire anche sul bagnasciuga? Si intende lasciare ai Comuni la disciplina di dettaglio su questo aspetto (art. 9 c. 2)? Art. 4 Comma 3 Quale Comune? Quello di decesso o quello di residenza dell affidatario? Comma 4 In quale Cimitero? Quello di decesso (pensiamo ai Comuni che hanno gli ospedali)? Oppure quello di residenza dell ex affidatario? Oppure a scelta dello stesso? Gli oneri per la conservazione dell urna, a chi sono posti a carico? - Graziano Pelizzaro - 5

8 Associazione degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe E se si desiderasse invece tumularle? Art. 5 Comma 1 La cremazione è consentita solo su iniziativa del Comune previo assenso del coniuge, ecc. oppure anche su richiesta del coniuge e degli eventuali altri congiunti? Viene attribuita una competenza all U.S.C. non prevista da leggi nazionali. Si ricorda che con questa legge regionale non è stata recepita la parte della legge 130/2001 relativa alla cremazione (laddove si sarebbe potuta attribuire questa competenza all U.S.C.) Comma 3 - Viene attribuita una competenza all U.S.C. non prevista da leggi nazionali. Art. 7 Comma 1 In quale cimitero? Quello del Comune di decesso, di residenza, o altro a scelta del defunto o dei familiari? Si intende poi obbligatoria? (E se qualcuno ha voluto disperdere le proprie ceneri proprio per non far conservare la memoria di sè?) Chi sostiene i costi per la targa? Art. 13 Comma 1 Quali condizioni e modalità? Quelle previste dagli artt. 2, 3 e 4? - Graziano Pelizzaro - 6

9 Associazione degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe TESTO UNIFICATO Art. 1 (Oggetto e finalità) TESTO EMENDATO Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La legge disciplina l affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nell ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). 2. La legge intende salvaguardare la libera scelta della cremazione, rispettando la dignità di ogni persona, le sue diverse convinzioni religiose e culturali, nonché il diritto a una corretta e adeguata informazione. Art. 2 (Affidamento e dispersione delle ceneri) 1. L autorizzazione all affidamento e alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale vigente, secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche con riferimento alla manifestazione di volontà dell avente diritto. 2. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri è comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso all ufficiale dello stato civile del Comune di residenza. 3. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per la dispersione delle ceneri è sufficiente la 1. La legge disciplina l affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nell ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dell art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/ La legge intende salvaguardare la libera scelta della cremazione, rispettando la dignità di ogni persona, le sue diverse convinzioni religiose e culturali, nonché il diritto a una corretta e adeguata informazione. Art. 2 (Affidamento e dispersione delle ceneri) 1. L autorizzazione all affidamento e alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale vigente, secondo le modalità stabilite dalla medesima. 2. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione ed il soggetto incaricato della dispersione sono comprovati mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso all ufficiale dello stato civile del Comune di residenza. 3. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse, nonché il soggetto individuato a eseguire tale volontà ed il luogo di Eliminato: Eliminato:, Eliminato: anche con riferimento alla manifestazione di volontà dell avente diritto. Eliminato: è comprovata - Graziano Pelizzaro - 7

10 Associazione degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse, nonché il soggetto individuato a eseguire tale volontà. 4. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che abbiano espresso la volontà all affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. 5. Ai fini dell affidamento e della dispersione, l urna contenente le ceneri del defunto è consegnata al soggetto avente diritto previa sottoscrizione di un documento, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. dispersione delle ceneri. 4. Ai fini dell affidamento e della dispersione, l urna contenente le ceneri del defunto è consegnata, previa verifica della effettiva volontà del defunto da parte del comune di decesso o di pregressa sepoltura, al soggetto avente diritto previa sottoscrizione di un documento, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso o di pregressa sepoltura e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. 5. Ai fini della dispersione, l urna contenente le ceneri del defunto è consegnata al soggetto avente diritto previo rilascio dell autorizzazione rilasciata dall ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di pregressa sepoltura. Il documento di cui all art. 81 del D.P.R. 285/1990 è conservato in copia presso l impianto di cremazione o presso il cimitero di pregressa sepoltura e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso o di pregressa sepoltura e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Eliminato: 4. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che abbiano espresso la volontà all affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. Eliminato: La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede: a) il coniuge o, in mancanza di 6. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede: a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articolo 74, 75, 76 e 77 del codice civile; b) l esecutore testamentario; c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati. - Graziano Pelizzaro - 8

11 Associazione degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articolo 74, 75, 76 e 77 del codice civile; b) l esecutore testamentario; c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati. 7. In mancanza dei soggetti di cui al comma 6, provvede alla dispersione il personale autorizzato dal Comune. Art. 3 (Luoghi di dispersione delle ceneri) 1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto: a) in aree appositamente destinate all interno dei cimiteri, individuate dai Comuni; b) in natura; c) in aree private. 2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti. 3. La dispersione in aree private è eseguita all aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro. 4. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente. 5. La dispersione delle ceneri può 7. In mancanza dei soggetti di cui al comma 6, provvede alla dispersione il personale autorizzato dal Comune. Art. 3 (Luoghi di dispersione delle ceneri) 1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto: a) in aree appositamente destinate all interno dei cimiteri, individuate dai Comuni; b) in natura; c) in aree private. 2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti. 3. La dispersione in aree private è eseguita all aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro. 4. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente. 5. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in comune diverso da quello di decesso. 6. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articolo 74, 75, 76 e 77 del codice civile. In mancanza di alcuno dei soggetti predetti le ceneri sono disperse nel cinerario comune. - Graziano Pelizzaro - 9

12 Associazione degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe essere eseguita anche in comune diverso da quello di decesso. Art. 4 (Modalità di conservazione delle urne affidate) 1. L urna affidata all avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l identificazione dei dati anagrafici del defunto. Art. 4 (Modalità di conservazione delle urne affidate) 1. L urna affidata all avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l identificazione dei dati anagrafici del defunto. 2. L affidatario ha l obbligo di custodire l urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione. 3. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotate le generalità dell affidatario dell urna e quelle del defunto. 4. In caso di rinuncia all affidamento dell urna, le ceneri sono conservate nel cinerario comune di cui all articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Art. 5 (Cremazione dei resti mortali) 1. È consentita la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni in loculi stagni o da almeno dieci anni in loculi aerati, 2. L affidatario ha l obbligo di custodire l urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione. 3. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotate le generalità dell affidatario dell urna e quelle del defunto deceduto nel Comune. 4. In caso di rinuncia all affidamento dell urna, le ceneri sono conservate nel cinerario comune di cui all articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) nel cimitero prescelto dall affidatario, il quale assume anche gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione. Le urne possono esservi ivi tumulate. Art. 5 (Cremazione dei resti mortali) 1. È consentita la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni in loculi stagni o da almeno dieci anni in loculi aerati, su istanza dei congiunti aventi titolo o su iniziativa del comune, previo assenso del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi., 2. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 1, la cremazione è autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell albo Eliminato: manifestata all ufficiale dello stato civile. - Graziano Pelizzaro - 10

13 Associazione degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe previo assenso del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all ufficiale dello stato civile. 2. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 1, la cremazione è autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell albo pretorio del Comune. 3. Le ceneri derivanti dalla cremazione delle salme di cui al comma 1 possono essere conservate dai familiari del defunto. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con atto scritto reso all ufficiale dello stato civile, individuano quale di loro assume la custodia dell urna. Art. 6 (Caratteristiche dei feretri) 1. Al fine di ridurre l emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l uso di feretri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienicosanitaria. 2. Al fine di assicurare l identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, in modo da certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate. pretorio del Comune. 3. Le ceneri derivanti dalla cremazione delle salme di cui al comma 1 possono essere conservate dai familiari del defunto, con le procedure di cui all art. 2 comma 4. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con atto scritto reso al Comune di sepoltura individuano quale di loro assume la custodia dell urna. Art. 6 (Caratteristiche dei feretri) 1. Al fine di ridurre l emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l uso di feretri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienicosanitaria. 2. Al fine di assicurare l identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, in modo da certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate. Art. 7 (Senso comunitario della morte) 1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, può essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o dai congiunti aventi titolo, apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei familiari del defunto. Eliminato: all ufficiale dello stato civile, Eliminato: è Art. 7 (Senso comunitario della morte) Art. 8 (Strutture per il commiato) - Graziano Pelizzaro - 11

14 Associazione degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe 1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. Art. 8 (Strutture per il commiato) 1. I Comuni, anche in forma associata, promuovono la realizzazione di strutture nell ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie per il commiato. Art. 9 (Regolamenti comunali) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i Comuni adeguano i regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni di cui agli articoli che precedono. 2. I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare, le dimensioni e le modalità di conservazione delle urne affidate agli aventi diritto, nonché le procedure per l effettuazione della dispersione delle ceneri Art. 10 (Sanzioni amministrative) 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, nonché dei regolamenti di cui all articolo 9, fatta salva l applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da euro a euro. 2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dai Comuni, che ne introitano i relativi proventi. 1. I Comuni, anche in forma associata, promuovono la realizzazione di strutture nell ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie per il commiato. Art. 9 (Regolamenti comunali) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i Comuni adeguano i regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni di cui agli articoli che precedono. 2. I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare, le dimensioni e le modalità di conservazione delle urne affidate agli aventi diritto, nonché le procedure per l effettuazione della dispersione delle ceneri Art. 10 (Sanzioni amministrative) 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, nonché dei regolamenti di cui all articolo 9, fatta salva l applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da euro a euro. 2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dai Comuni, che ne introitano i relativi proventi. Art. 11 (Piano regionale di coordinamento) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la Regione adotta un piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata, tenendo conto della distribuzione della popolazione sul territorio, dell indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria. - Graziano Pelizzaro - 12

15 Associazione degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe Art. 11 (Piano regionale di coordinamento) Art. 12 (Informazione sulle pratiche funerarie) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la Regione adotta un piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata, tenendo conto della distribuzione della popolazione sul territorio, dell indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria. Art. 12 (Informazione sulle pratiche funerarie) 1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i Comuni e loro forme associative, promuove l informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. 2. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione, all affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse. 1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i Comuni e loro forme associative, promuove l informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. 2. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione, all affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse. Art. 13 (Disposizione finale) 1. Le ceneri già collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore della legge possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dagli artt. 2, della legge. Eliminato: dalla Art. 13 (Disposizione finale) 1. Le ceneri già collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore della legge possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge. - Graziano Pelizzaro - 13

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29 Riunione n 23 del 27 novembre 2007 Estratto del processo verbale n. 70/2007 OGGETTO: Parere sul testo unificato delle proposte di legge n. 107 e 240 recante Disposizioni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Presidenza del Presidente Pezzetta Comune di Tavagnacco Mario Pezzetta, Sindaco Comune di Cavasso Nuovo Silvano Carpenedo, Sindaco assente Provincia di Udine Marzio Strassoldo, Presidente assente Comune di Maniago Alessio Belgrado, Sindaco Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente assente Comune di Prata di Pordenone Nerio Belfanti, Sindaco Comune di Gorizia Sergio Cosma, Assessore con delega Comune di Pasiano di Pordenone Carlo Pietro Begotti, Vice Sindaco Comune di Attimis Maurizio Malduca, Sindaco Comune di San Dorligo della Valle Fulvia Premolin, Sindaco Comune di Precenicco Giuseppe Napoli, Sindaco Comune di Cividale del Friuli Flavio Pesante, Assessore con delega Comune di Roveredo in Piano Danilo Del Piero, Vice Sindaco Comune di Santa Maria La Longa Ornella Perusin, Vice Sindaco Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente Comune di Sauris Stefano Lucchini, Sindaco Provincia di Pordenone Elio De Anna, Presidente assente Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco Comune di Pordenone Giulia Bevilacqua, Assessore con delega Comune di Monfalcone Gianfranco Pizzolitto, Sindaco Comune di Trieste Roberto Dipiazza, Sindaco assente Comune di Mossa Edi Kocina, Assessore con delega Comune di Udine Sergio Cecotti, Sindaco assente 27

30 N. 70/23/2007 Il Consiglio delle autonomie locali Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha determinato le funzioni e le competenze; Visto in particolare l articolo 34, comma 2, lettera c) in cui si prevede che il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere sulle proposte di legge d iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui all art.34, comma 1, lettere da a) ad f), secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale; Visto il regolamento interno del Consiglio Regionale; Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l organizzazione del Consiglio delle autonomie locali; Visto il testo unificato delle proposte di legge n. 107 e n. 240 recante Disposizioni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, proposto dal comitato ristretto ad hoc nominato dalla III Commissione del Consiglio regionale; Sentita l illustrazione dei contenuti del medesimo effettuata dal Consigliere regionale Paolo Ciani presidente del succitato Comitato ristretto; Considerato che nel corso della seduta sono emerse le seguenti osservazioni: - Inserire un articolo 1 bis che sia composto dal contenuto della lettera a) e della lettera b) del comma 1 dell art. 3 della legge 130/2001 relativo alla autorizzazione alla cremazione aggiungendo, tra le modalità di autorizzazione alla cremazione previste ai punti 1 e 2 della lettera b) sopra citata, anche la dichiarazione di atto notorio presso l Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva ; - Con riferimento all articolo 2 affidamento e dispersione delle ceneri : - Integrare il comma 2 prevedendo che la dichiarazione contenente la volontà del defunto per la dispersione delle ceneri sia resa dallo stesso anche contestualmente all atto di volontà alla cremazione oppure all Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o, se diverso dalla residenza, di ultimo domicilio o di ricovero presso struttura sanitaria pubblica o privata prima del decesso, nel qual caso questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto ; - Aggiungere, dopo il comma 3, la previsione che in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, deve essere manifestata all Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto ; - Modificare il comma 4,prevedendo che: i Comuni si dotano di apposito registro in cui sono annotati coloro che abbiano espresso la volontà di essere cremati e quella relativa all affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri ; -Con riferimento all articolo 3 relativo ai luoghi di dispersione delle ceneri si segnala innanzitutto che le realtà regionali sono diverse in quanto le strutture adibite alla cremazione, al momento, sono presenti nelle città di Udine e Trieste, le quali possono presentare necessità diverse da quelle dei piccoli comuni, che manifestano essenzialmente la preoccupazione per la fase relativa alla dispersione delle ceneri all interno delle aree cimiteriali data l esiguità delle stesse; sono quindi stati forniti i seguenti spunti di riflessione, che si diversificano in ragione delle specificità delle singole realtà cimiteriali: - Valutare l opportunità di eliminare la previsione relativa alla dispersione delle ceneri in aree appositamente destinate all interno dei cimiteri, in quanto la stessa risulta poco funzionale alle esigenze di contenimento delle sedi cimiteriali; - Stabilire una dimensione minima delle sedi cimiteriali necessaria, affinché all interno delle stesse possa essere adibita un area, anch essa definita quanto a dimensione minima, da destinare alla dispersione delle ceneri; 28

31 - Prevedere, con riferimento all art 3, commi 1 e 3, che le aree destinate alla dispersione delle ceneri possano essere individuate dai Comuni anche all esterno dei cimiteri e che il consenso del proprietario alla dispersione delle ceneri in aree private venga apposto in calce all autorizzazione rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile - Con riguardo all art. 3 comma 1 lett. a), prevedere che la dispersione delle ceneri sia consentita ne i cinerari comuni previsti all interno dei cimiteri e/o in aree appositamente destinate all interno dei cimiteri, individuate dai Comuni ; - Considerare la possibilità di permettere la dispersione delle ceneri ad una distanza inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, nel caso in cui il luogo prescelto per la dispersione abbia comunque caratteristiche idonee; - Specificare se la dispersione delle ceneri possa avvenire anche in un Comune diverso da quello del decesso purchè appartenente alla Regione Friuli Venezia Giulia ed in tal caso prevedere che la dispersione da effettuarsi in un altro Comune debba essere comunicata al rispettivo Ufficiale dello Stato Civile almeno 15 giorni prima del rilascio dell autorizzazione; - Chiarire se la dispersione delle ceneri possa avvenire anche fuori del territorio della Regione in base alla normativa ivi vigente; - Con riferimento all articolo 4 modalità di conservazione delle urne affidate : - Si pone il problema del controllo relativamente al rispetto delle modalità stabilite per la conservazione delle urne; - Prevedere che l urna sigillata contenente le ceneri possa essere tumulata, inumata qualora le caratteristiche del materiale dell urna lo consentano, conservata all interno del cimitero, nei luoghi di cui all art.80, comma 3 del DPR 285/1990 oppure consegnata al soggetto affidatario; - In caso di rinuncia all affidamento dell urna, stabilire che, sentiti gli aventi diritto come da comma 4 dell art. 1 bis sopra proposto, la stessa urna possa essere tumulata previa apposita concessione nel cimitero del Comune in alternativa alla conservazione delle ceneri nel cinerario comune di cui all art. 80, comma 6, del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); - Al comma 3, prevedere che, accanto alle generalità dell affidatario delle ceneri, sia indicato anche il luogo in cui le stesse vengono conservate in modo da garantire la rintracciabilità dell urna anche qualora l affidatario venga improvvisamente a mancare e la stessa non sia custodita in un luogo palese; - Con riferimento all articolo 5 cremazione dei resti mortali prevedere che le urne contenenti le ceneri siano tenute per un anno per un eventuale richiesta degli aventi diritto di cui all art. 3, comma 1, lettera b, punto 3 della Legge 30 marzo 2001, n. 130; - Con riferimento all articolo 8 strutture per il commiato, valutare l opportunità di una sua eliminazione oppure modificare l articolo nel senso di prevedere la possibilità di realizzare tali le strutture ; Inoltre: - Valutare l opportunità di attribuire al Sindaco la facoltà di disporre la cremazione di soggetti indigenti e privi di familiari, che abbiano nel Comune il cosiddetto domicilio di soccorso ; - Si segnala la possibilità di modificare il titolo della legge trasformandolo in Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri in modo tale che la sua formulazione rispetti il susseguirsi temporale degli eventi; - Si sottolinea che la procedura della cremazione non deve tradursi in un costo aggiuntivo per le amministrazioni comunali pertanto è necessario che la dispersione sia prevista quale tecnica sostitutiva alla tumulazione; Udita la replica del Consigliere regionale Ciani il quale, dopo aver premesso che le norme del testo proposto dal comitato ristretto non possono modificare le disposizioni della vigente normativa nazionale che, seppure priva dei regolamenti attuativi, disciplina la materia, ha assicurato che tutte le considerazioni espresse saranno oggetto di riflessione da parte della competente Commissione consiliare ed ha risposto direttamente ad alcune delle osservazioni pervenute e, precisamente,: - non è possibile modificare le distanze previste per la dispersione delle ceneri in aree private poiché le stesse sono stabilite dal legislatore nazionale; 29

32 - per quanto concerne l affidamento dell urna, la legge nazionale lo disciplina espressamente e prevede, ad esempio, che qualsiasi modifica relativa alla residenza dell affidatario debba essere comunicata al Comune che ha rilasciato l autorizzazione; - le singole amministrazioni comunali devono essere libere di definire le modalità per la dispersione delle ceneri all interno delle aree cimiteriali prevedendo soluzioni diverse in base alle realtà esistenti, senza vincoli prestabiliti in ordine alla metratura dei luoghi. Si possono anche ipotizzare soluzioni in forma associata tra varie amministrazioni tra le quali, ad esempio, la creazione di un giardino dei ricordi come quello realizzato a Torino ; - è prevista la possibilità di disperdere le ceneri anche in natura, al di fuori del proprio comune, nel rispetto delle distanze stabilite; - verrà presa in considerazione la richiesta di prevedere che la volontà relativa alla cremazione delle salme di defunti indigenti e privi di parenti possa essere espressa dal Sindaco del Comune in cui il defunto abbia avuto il proprio domicilio di soccorso. Al termine di approfondita disamina; Preso atto che la votazione palese ha fornito il seguente risultato: Presenti: 17; Favorevoli: 16; Contrari: nessuno Astenuti: 1 (Cosma) DELIBERA di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge n. 107 e 240 recante Disposizioni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, con le osservazioni e le proposte di modifica di cui in premessa e prendendo atto delle assicurazioni del consigliere regionale Ciani. Il Funzionario verbalizzante F.to Ida Valent Il Presidente F.to Mario Pezzetta Udine, 27 novembre 2007 MF/gc 30

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