La legislazione funeraria dell Emilia Romagna Pierluigi Mancini
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1 Pierluigi Mancini
2 L.R. 19/2004 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria, entrata in vigore il 13 agosto 2004 Modificata con L.R. 14/2005 art. 29 I tre regolamenti successivi: a) Modalità tecnic he per il trasporto funebre (determ ina zione del responsabile del Servizio sanità Pubblica regionale 6 ott n ); b) Modalità e requis iti per l a utorizza zione a ll attività funebre (Deliberazione di Giunta n. 156 del 7 febbraio 2005); c) Norme in materia di piani cimiteriali (Decreto Presidenziale n. 105 del 23 maggio 2006). La Legge regionale n. 19 del 29 luglio
3 Direttive e circolari nell ambito delle funzioni regionali di indirizzo, coordinamento e alta vigilanza ai sensi dell art.2, comma 1, lettera A: Sull applicazione dell art.11 della L.R.19/2004 (Direttiva approvata con Deliberazione di Giunta n. 10 del 10 gennaio 2005); Sulla regolamentazione dell attività funebre ed altre disposizioni in materia funeraria (Direttiva approvata con Deliberazione di Giunta n. 163 del 13 febbraio 2006). La Legge regionale n. 19 del 29 luglio
4 Ambiti di competenza legislativa: Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:.; tutela della salute;. Integrazione della normativa tecnica : L.R. Emilia-Romagna n. 19/2004 (art. 16, comma 3); d.p.r. 285/1990; L. 130/2001 (in particolare art.2); Disegno di Legge del Senato n (approvato dalla Camera dei Deputati il 17 febbraio 2005). Interazione tra normativa statale e regionale 4
5 Art. 16, comma 3 l.r. 19. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del Funzioni di medico necroscopo (art. 4 dpr 285) Trasporto della salma di persona deceduta a domicilio (art. 12 dpr 285 ) Trasporto cadaveri (capo V dpr 285) Inumazione (Capo XIV dpr 285/art.2, comma 2 lr 19) Tumulazione (Capo XV dpr 285/art.2, comma 2 lr 19) Cremazione (Capo XVI dpr 285/art.11 lr 19) Esumazione ed estumulazione (Capo XVII dpr 285/art.12 lr 19) Interazione tra DPR 285/90 e LR 29/2004 5
6 Garantire il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini. Tutelare l interesse degli utenti dei servizi funebri. Informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni. Garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie. Principi ispiratori della Legge regionale n. 19 del 29 luglio
7 Eliminare gli ostacoli esistenti alla diffusione della pratica della cremazione, disciplinare la dispersione delle ceneri e l affidamento personale delle stesse. Regolamentare lo svolgimento dell attività funebre, promuovendo la trasparenza e correttezza dell attività. Istituire le strutture per il commiato. Eliminare pratiche obsolete e inefficaci sul piano igienico-sanitario, e semplificare le procedure amministrative. Obiettivi principali della Legge regionale n. 19 del 29 7
8 Art 2, comma 2, della L.R. n. 19/2004: Con regolamento della Regione, da emanarsi entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, d intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, sono emanate norme in materia di Piani cimiteriali comunali, e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge. Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali, previsto dall art.2, comma 2, della L.R. n. 19/2004 8
9 Migliorare il servizio, rendere trasparenti le scelte dei Comuni e tutelare gli interessi degli utenti, Rendere più razionale l utilizzo dei cimiteri, Recuperare le aree monumentali dei grandi cimiteri, e le strutture fatiscenti e obsolete, Consentire ai Comuni una gestione ottimale del servizio. Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali 9
10 Deliberazione della Giunta regionale n del 7 novembre 2005, con cui è stato approvato lo schema di Regolamento in materia di piani cimiteriali e di inumazione e tumulazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, L.R. n,. 19/2004; Deliberazione dell'assemblea legislativa n. 52, del 19 aprile 2006, con cui è stato espresso parere di conformità sullo schema suddetto; Deliberazione della Giunta regionale n. 687 del 22 maggio 2006 "Approvazione del regolamento in materia di piani cimiterali e di inumazione e tumulazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, L.R. 19/2004, con cui è stato approvato il Regolamento. Decreto Presidenziale n. 105 del 23 maggio 2006: approvazione del Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione 10 e tumulazione, previsto dall art.2, comma 2, della L.R. n. 19/2004
11 A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni. I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione della loro popolazione. DPR 285/90: servizio dei cimiteri (Capo IX, artt ) 11
12 Art. 1 Piani cimiteriali comunali e disciplina delle concessioni Art. 2 Inumazione e tumulazionedei cadaveri Art. 3 esumazione ed estumulazione di feretri Art. 4 Sepolture private nei cimiteri Art. 5 Ossario e cinerario comuni, Giardino delle Rimembranze, Camera mortuaria Art. 6 Normativa applicabile 1. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto non diversamente disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali 12
13 Nota a firma congiunta Assessore alla sanità e Assessore alla programmazione territoriale, politiche abitative e riqualificazione urbana n del 21 gennaio 2005 Indicazioni in merito all interpretazione dell art. 4 L.R. 19/2004. Lettura coordinata L.R. 19/04 (art. 4) e L. 166/2002 (art. 28): Fascia di rispetto di norma 200 metri, Riducibile fino a 50 m., in caso di ampliamento del cimitero o costruzione di crematori, sulla base di un piano cimiteriale che valuti le esigenze nell arco di almeno venti anni, Sono ammessi alcuni tipi di intervento sugli edifici esistenti, L area di rispetto è altresì riducibile per realizzare opere pubbliche o nuove previsioni urbanistiche o edilizie, attraverso apposito atto deliberativo del Consiglio comunale, assunto previo parere favorevole dell Azienda Unità sanitaria locale, e la adozione dei necessari strumenti urbanistici. Aspetti urbanistici: l area di rispetto cimiteriale 13
14 Ogni Comune pianifica l assetto interno dei cimiteri esistenti e relative aree di rispetto attraverso il Piano cimiteriale, alfine di rispondere alle necessità di sepoltura della popolazione residente nell arco dei venti anni successivi all approvazione del piano stesso, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione inmateria di crematori. I Piani cimiteriali comunali sono approvati dal Comune, sentita l Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, e devono essere periodicamente aggiornati. Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali
15 Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono: l andamento medio della mortalità nell area; la recettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni; l evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni; la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti; l opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio, nonché delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o tutela monumentale; la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori, nonché di prevedere la disponibilità di un congruo numero di impianti idrici e di servizi igienici; la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali ai contenuti del presente regolamento. Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali 15
16 Tumulazione Inumazione Cremazione (art. 11, comma 1 L.R. 19/2004; art. 79 dpr 285/1990) Occorre la volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo art. 79 dpr 285/90 Le ceneri possono essere conservate mediante: a) Tumulazione, b) Interramento, c) Affidamento personale (art. 11, commi 3 e 4 L.R. 19/94) Occorre la volontà espressa dal defunto Le ceneri possono essere disperse (art. 11, comma 2 L.R. 19/2004) Occorre la volontà espressa dal defunto Le pratiche funerarie 16
17 Sepolture private nei cimiteri I concessionari di sepolture private nei cimiteri devono mantenere a proprie spese, per tutto il periodo della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione, il Comune può pronunciare la decadenza della concessione decorsi venti anni dalla morte dell ultimo concessionario avente diritto Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria il Comune, previa diffida a provvedere, può pronunciare la decadenza della concessione e può disporre la rimozione del manufatto o il suo ripristino, se la sepoltura è di interesse storico o artistico. Nel caso di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata presenti all interno delle aree cimiteriali, il Comune può disciplinare le modalità di partecipazione da parte degli aventi diritto agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali 17
18 Ossario e cinerario comuni, giardino delle rimembranze, camera mortuaria In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri. La previsione di cui all art. 64, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 si intende soddisfatta qualora la camera mortuaria sia presente in almeno un cimitero del Comune. Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali 18
19 Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato (comma 1). Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l esposizione delle salme (comma 2); in questo caso devono essere in possessso dei requisiti previsti per i servizi mortuari delle strutture sanitarie (comma 4). Possono essere realizzate da soggetti pubblici o privati; in ogni caso sono fruibili da chiunque (comma 3). Il Comune autorizza la costruzione e il funzionamento delle strutture per il commiato (art. 6, comma 1 lettera b)). Strutture per il commiato (art. 14 L.R. 19/2004) 19
A voti unanimi e palesi;
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