COMUNE DI MONTECATINI TERME Viale Verdi, Provincia di Pistoia - Tel. 0572/ Fax 0572/918264

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1 COMUNE DI MONTECATINI TERME Viale Verdi, Provincia di Pistoia - Tel. 0572/ Fax 0572/ REGOLAMENTO per la concessione di aree comunali per l installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante di parchi divertimento non permanenti di spettacoli circensi e dei teatri viaggianti. approvato con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 29 marzo 2004; entrato in vigore in data 30 aprile 2004.

2 INDICE art. 1 Oggetto del regolamento CAPO I PARCHI DI DIVERTIMENTO art. 2 giochi art. 3 destinazione aree art. 4 concessione aree art. 5 durata dei parchi art. 6 orario delle attività art. 7 allestimento e funzionamento del parco art. 8 sistemazione carovane e automezzi da trasporto art. 9 domanda di concessione e di partecipazione art. 10 padiglioni dolciari art. 11 criteri di rilascio delle concessioni delle aree art. 12 giostre singole art. 13 danni patrimoniali art. 14 canone occupazione suolo pubblico art. 15 rinuncia di partecipazione al parco art. 16 sostituzioni attrazioni CAPO II SPETTACOLI CIRCENSI art. 17 disposizioni generali art. 18 modalità di concessione di aree ai circhi art. 19 presentazione delle domande art. 20 istruttoria e esito delle domande art. 21 occupazione suolo pubblico e T.A.R.S.U. art. 22 polizza assicurativa art. 23 obblighi dei concessionari art. 24 sanzioni art. 25 rinvio di legge art. 26 entrata in vigore

3 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell art. 9 della L N. 337 e del Decreto Ministero per i beni e le attività culturali , e relative norme di attuazione le modalità di concessione delle aree comunali per l installazione e l esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni, di spettacoli circensi e dei teatri viaggianti. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante quelle comprese nell elenco di cui ai decreti interministeriali del , , , , , e

4 CAPO I PARCHI DI DIVERTIMENTO ART. 2 GIOCHI Fatto salvo quanto previsto dall art. 110 del TULPS si intendono per giochi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l assegnazione dei premi, e che consentono il gioco ad una sola persona per volta. Su tali apparecchi deve essere indicato in modo ben visibile il nominativo del titolare ed il suo recapito nella piazza. Ogni apparecchio in funzione non può occupare una superficie superiore a mq. 2. I giochi vengono suddivisi nelle seguenti tipologie: a) pugnometro b) oroscopo c) soggetto a dondolo d) apparecchio forza muscolare e) apparecchi similari

5 ART. 3 DESTINAZIONE AREE Le aree Comunali oggetto del presente regolamento, disponibili per l installazione delle attività degli spettacoli viaggianti sono individuate dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento ai sensi dell art. 9 comma 1 della L. 337/68. Esse saranno comunque ricomprese nell ambito delle aree destinate a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all aperto come individuate nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

6 ART. 4 CONCESSIONE AREE La G.C. stabilisce il periodo di concessione delle aree, definendo un turno unico per le gestione del c.d. parco di divertimenti, ed un turno unico per la gestione degli spettacoli circensi. La G.C. provvede alla definizione della configurazione del parco giochi non permanente quale unico complesso di attrazione previsto. Nel periodo di svolgimento dell attività del parco di divertimento possono essere autorizzate in altra area del territorio comunale solo singole attrazioni.

7 ART. 5 DURATA DEI PARCHI Il periodo di concessione delle aree è comprensivo di quello di attività delle attrazioni nonché di quello di montaggio, di smontaggio e di sgombero. Le scansioni del periodo sono definite con ordinanza dirigenziale.

8 ART. 6 ORARIO DELLE ATTIVITA L inizio dell attività delle attrazioni è compreso nell arco orario giornaliero 15.00/17.00 ed il termine nell arco orario 23.00/ Nei giorni festivi e prefestivi l inizio delle attività delle attrazioni può essere compreso, su richiesta nell arco orario 9.00/24.00.

9 ART. 7 ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL PARCO Non è ammessa l installazione di attrazioni successivamente alla data di apertura del parco. L area interessata deve essere sgombrata entro e non oltre il 3 giorno successivo al termine stabilito di chiusura del parco e comunque entro il termine di concessione delle aree. Durante l orario di apertura del parco le attrazioni devono essere completamente ed ininterrottamente illuminate.

10 ART. 8 SISTEMAZIONE CAROVANE E AUTOMEZZI DA TRASPORTO La sistemazione delle carovane di abitazione e degli automezzi da trasporto potrà avere luogo, anche in aree private dotate di servizi essenziali e previo parere favorevole dell'amministrazione Comunale. Le carovane potranno collocarsi negli spazi immediatamente contigui alle attrazioni allestite su indicazione del competente servizio di Polizia Municipale Qualora sia occupato suolo pubblico per la sosta di carovane ed automezzi l interessato deve ottenere la relativa concessione previo pagamento della COSAP e della Tassa giornaliera di smaltimento rifiuti. I proprietari delle attrezzature devono provvedere a loro spese allo smaltimento dei rifiuti tramite il servizio di raccolta, conferendoli, nei luoghi indicati, ed osservando tutte le norme di carattere igienico sanitario.

11 ART. 9 DOMANDA DI CONCESSIONE E DI PARTECIPAZIONE Per poter esercita l attività di cui al presente capo occorre ottenere la concessione del suolo pubblico e la licenza di esercizio di cui al TULPS. La domanda per la concessione di suolo pubblico per l attività del parco divertimenti deve essere redatta in bollo, preferibilmente sull'apposito modello predisposto dall'ufficio competente ed inviata a mezzo posta con avviso di ricevimento all'amministrazione Comunale entro e non oltre i 90 (novanta) giorni precedenti la data del turno, pena l'esclusione. Nella domanda il richiedente deve indicare, pena il non accoglimento dell istanza,: a) complete generalità residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza nonché il numero telefonico per eventuali comunicazioni urgenti; 1. il tipo di attrazione di proprietà che si desidera installare corredata da foto e denominazione di cui all Elenco Ministeriale art. 4 Legge 337/68, b) la misura di ingombro delle attrazioni (specificando le misure dell occupazione effettiva e quella delle sporgenze, pedane, ecc.) c) il numero dei carriaggi e delle roulottes utilizzate abitazioni strettamente necessarie al nucleo familiare (come da stato di famiglia) d) l anzianità di esercizio continuativa con la medesima attrazione. In caso di prima richiesta fa testo il titolo di possesso dell attrazione in conformità delle norme di legge regolanti la materia dello spettacolo viaggiante e delle disposizioni ministeriali per la loro applicazione; e) se il titolare è assegnatario di un posto fisso per lo svolgimento della propria attività. f) Codice Fiscale e partita IVA L istanza deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva indicante gli estremi della licenza di esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza; Il Servizio VII comunica al richiedente l avvio del procedimento e almeno 30 giorni prima della data di inizio del turno, comunica al richiedente il rilascio o il diniego del procedimento di concessione del suolo pubblico Il Concessionario deve almeno 15 giorni prima dell inizio del turno presentare i documenti, nonché marca da bollo, versamenti certificazioni tecniche relative all attrazione (collaudi schemi elettrici, ecc.) e certificato SIAE, necessari ad ottenere la licenza di esercizio.

12 Ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 80 del TULPS da parte della C.C.V.L.P.S. Gli esercenti mestieri di concerto dovranno presentare all'amministrazione Comunale una relazione di impatto acustico.

13 ART.10 PADIGLIONI DOLCIARI Il titolare dei padiglioni dolciari deve produrre copia dell autorizzazione amministrativa commerciale rilasciata dal Comune di residenza, dell autorizzazione sanitaria e della tessera sanitaria personale.

14 ART. 11 CRITERI DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI DELLE AREE Le concessioni sono rilasciate dal Dirigente a chi è in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento i concessionari si distinguono in : a) abituali b) a carattere precario e novità Sono concessionari abituali tutti coloro che negli ultimi dieci anni hanno mantenuto presenza costante nel parco dei divertimenti. La mancata presenza in alcune edizioni non rappresenta motivo ostativo se certificata da idonea documentazione giustificativa già presente agli atti d ufficio. La presenzazione al parco di divertimenti resta tuttavia subordinata alla presentazione della domanda. E consentita l installazione di attrazioni che costituiscono un assoluta novità per la configurazione del parco, nello spazio consentito dall area comunale disponibile. La concessione come novità non consente la ripetizione della concessione con lo stesso titolo, per un periodo di almeno anni 2 (due). Il richiedente unitamente alla domanda, entro il termine indicato dall'art.9 deve allegare idonea documentazione fotografica e tecnica, a dimostrazione dell'effettivo carattere di novità dell'attrazione. In sede istruttoria delle domande presentate sono redatte apposite graduatorie riferite a: a) concessionari abituali b)concessionari precari e per novità I punteggi sono attribuiti per le attrazioni autorizzate nel parco secondo i seguenti criteri: A) CONCESSIONARI ABITUALI PUNTI 10 massimo punti 100 per ogni partecipazione ad edizione. l anzianità si deve riferire esclusivamente alla manifestazione per la quale si inoltra la domanda. PUNTI 1 massimo punti 10 per l'anzianità di mestiere Si considera tale quella intercorrente fra l'anno solare di rilascio del N.O. Ministeriale, (o di rilascio della licenza Sindacale o Dirigenziale di esercizio) e l anno solare corrente incluso. l anzianità di mestiere decorre dalla data in cui il titolare possiede l attrazione per la quale inoltra la domanda di partecipazione alla manifestazione.

15 Deve essere il richiedente a produrre la documentazione relativa all anzianità del proprio mestiere. B) CONCESSIONARI PRECARI: PUNTI 1 per ogni anno di domanda di partecipazione con esito negativo negli ultimi dieci anni PUNTI 2 per ogni anno di concessione ottenuto negli ultimi dieci anni. A) CONCESSIONARI PER NOVITA PUNTI 10 per la domanda riferita ad un'attrazione di novità e non concessa. Per attrazione di novità si intende un'attrazione avente caratteristiche e tipologie diverse da tutte le altre presenti nel Parco divertimenti. Nel caso di parità di punteggio in graduatoria si procederà all'assegnazione mediante sorteggio.

16 ART. 12 GIOSTRE SINGOLE Le domande per la concessione di suolo pubblico per l installazione di singole attrazioni devono essere presentate almeno 30 giorni prima del previsto esercizio dell'attività con le modalità di cui all'art. 9 comma 1 2, (lettere a b c d e) 3 e 4 comma. L inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per l esercizio di singole attrazioni saranno determinate dall Amministrazione Comunale. In caso di presentazione di più domande per la stessa località e si tratti di attrazioni similari (destinate allo stesso tipo di utenza) e per lo stesso periodo, è data precedenza al richiedente che abbia ottenuto per lo stesso luogo e nei 5 anni precedenti, il maggior numero di concessioni in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.

17 ART. 13 DANNI PATRIMONIALI Il titolare della concessione è tenuto a restituire l area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata assegnata sia per quanto riguarda la pulizia che per i ripristini eventualmente necessari. La concessione dell area per l anno successivo è subordinata all avvenuto risarcimento dei danni se del caso causati dal titolare dell attrazione. A tal fine a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi da parte del concessionario, viene di volta in volta richiesta una polizza fideiussoria di euro per la integrale copertura di danni causati al suolo, alle strutture e/o pertinenze dell area occupata.

18 ART. 14 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO RIFIUTI I concessionari di aree sono tenuti al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico. Per l occupazione del suolo comunale si applicano le tariffe in vigore al momento della concessione. Dell avvenuto pagamento del COSAP farà fede la ricevuta da esibire a richiesta agli organi comunali di controllo. I concessionari dovranno inoltre provvedere al pagamento della T.A.R.S.U. giornaliera ai sensi dell art. 77 del D.lgs n. 507/93. Il mancato pagamento di quanto dovuto escluderà l operatore da nuove assegnazioni per almeno due anni.

19 ART. 15 RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE AL PARCO Le rinunce di partecipazione al parco divertimenti, sia per i concessionari abituali che per i concessionari a carattere precario e di novità, devono essere presentate almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione: due rinunce di partecipazione ai parchi nell'arco dei dieci anni comportano per ii concessionari abituali la decadenza dalla anzianità e per i concessionari precari e di novità l'esclusione dalle graduatorie nei successivi 5 (cinque) anni. La mancata presenza ingiustificata alla manifestazione alla data d'inizio e la rinuncia tardiva comporta per il concessionario abituale la decadenza dalla anzianità e per i concessionari precari e di novità l'esclusione dalle graduatorie nei successivi cinque anni.

20 ART. 16 SOSTITUZIONI ATTRAZIONI Per sostituzione di un'attrazione si intende: a) la sostituzione di una attrazione con altra o oltre del tipo e caratteristiche uguali. b) La sostituzione di una attrazione con altra o altre del tipo e caratteristiche diverse, qualora non ne derivi un aumento delle misure di ingombro. la sostituzione va comunque autorizzata dall'amministrazione Comunale. La sostituzione dell'attrazione per i concessionari permanenti è consentita qualora la domanda venga presentata entro 30 giorni prima del previsto esercizio dell attività, purchè non venga a creare diretta concorrenza con altra già presente sulla piazza e compatibilmente con le disponibilità di spazio. Non è ammessa la sostituzione di giochi con attrazioni.

21 CAPO II SPETTACOLI CIRCENSI ART. 17 DISPOSIZIONI GENERALI Si definiscono attività circensi quelle previste dalla L n. 337 e successive modifiche e integrazioni.

22 ART.18 MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE AI CIRCHI La concessione di suolo pubblico per le attività circensi è rilasciata dall'amministrazione Comunale nel periodo delle festività natalizie secondo un calendario da fissare ogni anno con provvedimento Dirigenziale. La concessione nel periodo sopradetto potrà avere la durata massima di gg. 2O, salvo ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di gg. 15 da concedersi a discrezione dell'amministrazione Comunale. In ogni caso la concessione non può essere rilasciata per più di due anni consecutivi allo stesso circo.

23 ART.19 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Per ottenere la concessione dell'area per l'installazione di un circo il titolare deve presentare domanda redatta in bollo indicando quanto segue: generalità complete del richiedente, titolare della licenza d'esercizio; denominazione del complesso che si intende installare; residenza o sede legale, codice fiscale e partita iva; categoria del circo, secondo la vigente disciplina Ministeriale. il numero delle carovane di abitazioni che dovranno essere autorizzati alla sosta; autocertificazione temporanea sostitutiva indicante gli estremi della licenza di esercizio. Le domande incomplete non saranno ritenute valide. Le domande devono pervenire al Comune in plico raccomandata con ricevuta di ritorno nel periodo aprile - 31 agosto di ogni anno. Tutta la documentazione necessaria consistente in: planimetria generale delle strutture da installare con riferimento al sito utilizzato al fine di verificare il rispetto della vigente normativa di sicurezza di cui al titolo VII del DM ; planimetria dettagliata del tendone in cui vi è la presenza del pubblico da cui si evince la collocazione dei posti a sedere, i passaggi i percorsi di esodo, le uscite di sicurezza ecc. certificato di revisione annuale delle strutture e degli impianti da installare; dichiarazione sulla capienza del circo stesso; dovrà essere consegnata almeno 30 giorni prima.

24 ART.20 ISTRUTTORIA E ESITO DELLE DOMANDE Entro 7 giorni dalla data di presentazione dell istanza il Servizio VII comunica l avvio del procedimento. Entro il 30 ottobre l Amministrazione Comunale predispone gli elenchi dei soggetti richiedenti titolari dei circhi distinti per categoria nell ordine prioritario di presentazione cronologica dell istanza nonché la graduatoria formulata sul criterio della precedenza del gruppo superiore rispetto a quello inferiore. Entro tale data l Amministrazione comunica ai richiedenti l esito dell istanza a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell esito dell istanza il richiedente dove comunicare l accettazione o la rinuncia al rilascio della concessione di suolo pubblico. La mancata risposta entro tale termine è considerata rinuncia, e produce la perdita totale del punteggio di cui all art. precedente. Entro 20 gg. dalla accettazione, il richiedente deve versare la cauzione fissata dalla Amministrazione. Non provvedendo al versamento della cauzione richiesta, il titolare concessionario è ritenuto rinunciatario a tutti gli effetti, con la perdita totale, e l assegnazione avviene nei confronti del secondo in graduatoria, con le medesime modalità.

25 ART. 21 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO I concessionari di area sono tenuti al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico stabilito dall'apposito regolamento comunale, nonché della T.A.R.S.U. ai sensi dell art. 77 del D.Lgs. n. 507/93.

26 ART.22 POLIZZA ASSICURATIVA A garanzia dell esatto adempimento degli obblighi da parte del concessionario, viene di volta in volta richiesta una polizza assicurativa di per la copertura di danni causati al suolo, alle strutture e/o pertinenze dell area

27 ART.23 OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI Il titolare del circo con presenza di animali, prima dell inizio dell attività, deve avere ottenuto il nulla osta igienico veterinario rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda A.S.L. Il concessionario è tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza ed alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area a fine attività. Deve provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati provvedendo personalmente in osservanza alle disposizioni impartite dal servizio comunale competente o mediante il conferimento a terzi. Le spese per lo smaltimento sono a carico dell'assegnatario. Il concessionario è, altresì, tenuto al rispetto dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di Polizia Urbana e delle leggi in materia di inquinamento acustico.

28 Art.24 SANZIONI Ferma rimanendo l applicazione delle sanzioni previste dal TULPS approvato con R.D n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D n. 635 e da altri regolamenti comunali per le violazioni alle disposizioni del CAPO I del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro a euro 300,00. Ferma rimanendo l applicazione delle sanzioni previste dal TULPS approvato con R.D n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D n. 635 e da altri regolamenti comunali, per le violazioni alle disposizioni del CAPO II del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 80,00 a euro 480,00. In caso di abusiva occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento delle attività di cui al capo I del presente regolamento il Dirigente del Servizio VII dispone con proprio provvedimento lo sgombero dell area interessata Si applicano le disposizioni del Regolamento Comunale di applicazione delle sanzioni amministrative approvato con del.ne C.C n. 120 della Legge e della L.R.T. n. 81 del

29 ART. 25 RINVIO DI LEGGE Si rimanda alle disposizioni previste da Leggi, regolamenti e/o deliberazioni vigenti, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.

30 ART. 26 ENTRATA IN VIGORE Il regolamento, ai sensi dell art. 9, comma 3, del vigente Statuto Comunale entra in vigore, contestualmente alla acquisita esecutività del provvedimento di approvazione.

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