NOTA INFORMATIVA Polizza Responsabilità Civile Professionale Medici-Chirurghi
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1 NOTA INFORMATIVA Polizza Responsabilità Civile Professionale Medici-Chirurghi La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS (già ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS (già ISVAP). Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Elite Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l Italia Sede Legale 47/48 The Sails, Queensway Quay, Queensway Gibraltar UK Sede della Rappresentanza Italiana Via della Moscova, 3 c/o Full Integrated Solutions (FIS) Milano Italia Tel Sede Operativa All Risks S.r.l. Via L. Bissolati, Roma Italia Tel Sito Internet Sito Internet parte operativa Informazioni Elite Insurance Company Limited è iscritta al Registro delle imprese in Gibilterra al numero e la Rappresentanza Generale per l Italia è iscritta al Registro delle Imprese di Milano ed avente partita IVA R.E.A. n e iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. I Elite Insurance Company Limited in Italia opera in regime di stabilimento ed è sottoposto al controllo dell Autorità di Vigilanza di Gibilterra Financial Services Commision (FSC). 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio Netto: 26,210 milioni di Euro di cui 13,175 milioni di Euro di Capitale Sociale e 13,035 milioni di Euro di Riserve Patrimoniali. Indice di Solvibilità pari a 160,59%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Sezione I - Responsabilità civile professionale Il presente Contratto di Assicurazione risponde per le somme che l Assicurato sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti, quale responsabile ai sensi di legge a cagione di un fatto connesso all esercizio dell attività professionale di Medico-Chirurgo vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione I - Norme che regolano la Responsabilità Civile Professionale - Oggetto dell Assicurazione, Sezione I - Norme che regolano la Responsabilità Civile Professionale Garanzia Postuma in caso di decesso FascInfNIRCPMedici13.03 Pagina 1 di 5
2 dell Assicurato, Sezione I -Norme che regolano la Responsabilità Civile Professionale Specializzazioni ed attività assicurabili, Sezione I - Norme che regolano la Responsabilità Civile Professionale Medico in Sostituzione, Sezione I - Norme che regolano la Responsabilità Civile Professionale Perdita di Documenti, Sezione I - Norme che regolano la Responsabilità Civile Professionale Perdite Patrimoniali, Sezione I - Norme che regolano la Responsabilità Civile Professionale Responsabilità solidale, Sezione I - Norme che regolano la Responsabilità Civile Professionale - Privacy. Sezione II - Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.) e verso i prestatori d opera Dipendenti (R.C.O.) Vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione II - Norme che regolano la Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Responsabilità civile verso terzi nella Conduzione dello Studio, Sezione II - Norme che regolano la Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Responsabilità civile verso i prestatori d opera Dipendenti, Sezione II - Norme che regolano la Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) Committenza. Per tutti gli aspetti di dettaglio si rimanda al Testo di Polizza per una più attenta lettura. Estensioni Il Contratto di Assicurazione prevede alcune garanzie soggette ad espressa pattuizione vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione I - Norme che regolano la responsabilità civile professionale Condizioni Particolari di Assicurazione soggette a pattuizione espressa A) Neolaureati, Sezione I - Norme che regolano la responsabilità civile professionale Condizioni Particolari di Assicurazione soggette a pattuizione espressa B) Condizione Particolare per Medici-Frequentatori, Sezione I - Norme che regolano la responsabilità civile professionale Condizioni Particolari di Assicurazione soggette a pattuizione espressa C) Danni alle attrezzature di laboratorio, Sezione I - Norme che regolano la responsabilità civile professionale Condizioni Particolari di Assicurazione soggette a pattuizione espressa D) Perdite Patrimoniali Formula Estesa, Sezione I - Norme che regolano la responsabilità civile professionale Condizioni Particolari di Assicurazione soggette a pattuizione espressa E) Garanzia Postuma per Cessazione volontaria dell attività. Inizio della garanzia Retroattività quinquennale L assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute agli Assicuratori dall Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, a condizione che tali Richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni antecedenti la data di effetto della Polizza - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione I Norme che regolano la responsabilità civile professionale Inizio e termine della garanzia Claims Made Retroattività quinquennale. Rinnovo del Contratto di Assicurazione Il contratto è stipulato nella forma senza tacito rinnovo; la durata del contratto è annuale. Rinnovo del contratto Con la forma senza tacito rinnovo la copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza naturale del contratto - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Cessazione e rinnovo del Contratto. - Esclusioni Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione I - Norme che regolano la responsabilità civile professionale Esclusioni, Sezione I - Norme che regolano la responsabilità civile professionale Esclusione degli Atti Invasivi, Sezione II - Norme che regolano la Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Responsabilità civile verso terzi nella Conduzione dello Studio. FascInfNIRCPMedici13.03 Pagina 2 di 5
3 Le condizioni particolari, al loro interno, possono prevedere franchigie differenziate da quelle indicate negli articoli sopra menzionati. - Limiti di risarcimento Il presente Contratto di Assicurazione prevede un Massimale di copertura, il cui ammontare sarà specificato nel Modulo di polizza, sulla base di quanto concordato in sede di valutazione del rischio, tra l Assicurato e gli Assicuratori. Tale Massimale di copertura, rappresenta l esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere per l insieme di tutti i reclami pertinenti ad uno stesso Periodo di Assicurazione - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione I - Norme che regolano la responsabilità civile professionale Massimale di copertura Sottolimite di Risarcimento, Sezione II - Norme che regolano la Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Responsabilità civile verso terzi nella Conduzione dello Studio, Sezione II - Norme che regolano la Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Responsabilità civile verso i prestatori d opera Dipendenti. - Franchigia Con Franchigia si intende l ammontare fisso indicato nel Modulo di Polizza che rimane a carico dell Assicurato per ciascun danno risarcibile a termini di polizza; tale ammontare non potrà essere assicurato da altri Assicuratori - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione I - Norme che regolano la responsabilità civile professionale Franchigia. Le condizioni particolari, al loro interno, possono prevedere franchigie differenziate da quella indicata nell articolo sopra menzionato. Esempio applicazione franchigia Sinistro il cui importo della franchigia è inferiore alla richiesta di risarcimento Massimale di copertura Euro ,00 Richiesta di risarcimento Euro ,00 Franchigia per sinistro Euro 3.000,00 Importo risarcimento per sinistro rientrante in garanzia Euro ,00 Sinistro il cui importo della franchigia è superiore alla richiesta di risarcimento Massimale di copertura Euro ,00 Richiesta di risarcimento Euro 1.000,00 Franchigia per sinistro Euro 3.000,00 Non è dovuto alcun risarcimento 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative alle circostanze del rischio, possono essere causa di annullamento del contratto e/o limitazione del risarcimento dovuto vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio, Sezione I Norme che regolano la responsabilità civile professionale Inizio e termine della garanzia Claims Made Retroattività quinquennale. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento e diminuzione del rischio vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Aggravamento o diminuzione del rischio. Ai fini esemplificativi, può comportare aggravamento del rischio, l effettuazione di un attività non dichiarata in sede di compilazione del Questionario-Proposta. 6. Premi Il pagamento del premio di assicurazione può essere annuale, salvo eccezioni da concordare tra le Parti. In caso di frazionamento semestrale, lo stesso viene concesso dietro autorizzazione da parte degli FascInfNIRCPMedici13.03 Pagina 3 di 5
4 Assicuratori, che si riservano di valutare l autorizzazione in funzione del premio annuo lordo complessivo. In caso di autorizzazione al frazionamento semestrale, il frazionamento stesso verrà concesso previa applicazione al premio annuo di un aumento del 4%. Il pagamento del premio può essere effettuato secondo le seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all Intermediario in qualità di agente degli Assicuratori; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario gli Assicuratori o l intermediario in qualità di agente degli Assicuratori; contante, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Il premio del presente Contratto di Assicurazione non è soggetto a regolazione. Il presente Contratto di Assicurazione prevede la possibilità di applicare sconti - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Sezione I - Norme che regolano la responsabilità civile professionale Condizioni particolari di assicurazione soggette a pattuizione espressa A) Neolaureati. 7. Rivalse Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza del risarcimento pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell Assicurato. Nei confronti dei dipendenti/collaboratori dell Assicurato che con lui collaborano stabilmente, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se questi ultimi hanno agito con dolo vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Diritto di Surrogazione. 8. Diritto di recesso Il contratto assicurativo, salvo diversa pattuizione, ha una durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Quindi il contratto assicurativo decade alla sua naturale scadenza senza nessun obbligo da parte del Contraente di comunicare l eventuale intenzione di recedere dal contratto stesso. Le parti possono recedere dal contratto assicurativo nel corso della sua durata a seguito di sinistro vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Recesso in caso di reclamo. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952, comma 2, del Codice Civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorni in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione (art. 2952, comma 3, del Codice Civile). 10. Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana vedi titolazione delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Rinvio alle norme di legge. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi alla presente copertura assicurativa sono a carico del Contraente; attualmente sono previsti nella misura del 22,25% sul premio imponibile (di cui 1% quale addizionale antiracket). C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Denuncia del sinistro In caso di Circostanze che possano dar luogo a richieste di risarcimento, entro 30 giorni da quando l Assicurato ne viene a conoscenza, lo stesso deve presentare denuncia agli Assicuratori al FascInfNIRCPMedici13.03 Pagina 4 di 5
5 seguente indirizzo: ALL RISKS s.r.l. Via Leonida Bissolati, Roma Tel , fax , Per gli aspetti di dettaglio vedi titolazione delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Particolari di Assicurazione Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento, Condizioni Particolari di Assicurazione Gestione delle Vertenze. 13. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto di Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri potrà essere indirizzato per iscritto agli Assicuratori presso Elite Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l Italia presso la Sede Operativa - All Risks S.r.l., Via Leonida Bissolati Roma, oppure all indirizzo Oppure a: I.V.A.S.S. Via del Quirinale, ROMA Fax n /353 Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Ove l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all Autorità di Vigilanza di Gibilterra - The Financial Services Commission (FSC) PO Box 940 Suite 3, Ground Floor Atlantic Suites Europort Avenue - Gibraltar, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dagli Assicuratori. In relazione alle controversie inerenti la qualificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET oppure all FSC che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante. 14. Arbitrato Il presente Contratto non prevede l arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti. Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo. Per la consultazione dell aggiornamento dei documenti precontrattuali e delle modifiche alle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito Elite Insurance Company Limited Rappresentanza Generale per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il testo della Nota informativa è aggiornato al 05/2013. FascInfNIRCPMedici13.03 Pagina 5 di 5
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