D.Lgs. 1B luglio 2011, n Novità normative in materia di congedi, aspettative e permessi.
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1 D.Lgs. 1B luglio 2011, n Novità normative in materia di congedi, aspettative e permessi. D.Lgs. 18 luglio 2011, n Novità normative in materia di congedi,aspettative e permessi. Si segnala all'attenzione degli Associati I'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2011, n. 173 del D Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, che disciplina in modo più stringente i criteri e le modalità di concessione dei permessi e dei congedi. ll D.Lgs. n. 119/2011 citato attuando la delega governativa contenuta nell'art. 23 del collegato lavoro, legge 4 novembre 2010, n. 183 (cfr. circolare SNEBI 2l marzo 2011, n. 14), contiene una serie di disposizioni che mirano a riorganizzare e meglio delimitare i presupposti oggettivi e i requisiti soggettivi per l'utilizzo delle diverse tipologie di congedi, permessi e aspettative. ll Legislatore delegato fornisce una serie di chiarimenti interpretativi che mirano a contenere gli abusi e restringere la platea di soggetti beneficiari. ll testo normativo in oggetto modifica diverse disposizioni contenute nel D.Lgs. 26 marzo 2011, n. 151 (Testo unico in materia di maternità e paternità), nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per I'assistenza delle persone con handicap) e la legge 13 agosto 1984, n. 476 (norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca). Di seguito lo scrivente illustra le novità introdotte dal decreto legislativo in oggetto, divise per argomento. Congedo di maternità Com'è noto il D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità), artt. 16 e 32, prevede a carico 1 / 6
2 delle lavoratrici l'obbligo di astenersi dal lavoro nel periodo intercorrente tra i due mesi precedenti la data presunta del parto, cui si aggiunge l'eventuale periodo intercorrente tra la data effettiva del parto e quella presunta e i tre mesi successivi al parto, cui si aggiungono, nel caso di parto prematuro, gli ulteriori giorni non goduti. La normativa concede altresì la facoltà di astenersi dal lavoro un mese prima del parto e nei quattro successivi, purché vi sia idonea ceriìficazione medica attestante l'assenza dei pregiudizi per la salute della lavoratrice. ln caso di interruzione di gravidanza, se I'evento si verifica prima del 180" giorno di gestazione,sarà considerata a tutti gli effetti come malattia; se è avvenuto dopo il 180' giorno di gestazione sarà considerato a tutti gli effetti come parto. L'art. 2 del D.Lgs. n. 119/2011 in esame prevede, in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza o nel caso di decesso del bambino alla nascita o nel periodo di astensione obbligatoria la possibilità per la lavoratrice di rientrare al lavoro in qualunque momento, salvo un preawiso di 10 giorni al datore di lavoro. ln altri termini, alle lavoratrici in questione, sul presupposto che il rientro al lavoro potrebbe consentire un più veloce superamento del trauma, viene concessa la facoltà di tornare al lavoro anzitempo a condizione che il datore di lavoro riceva un preawiso di 10 giorni e che vi sia idonea certificazione medica. Pertanto, riprendere o meno l'attività lavorativa nel corso del congedo di maternità (o come si diceva in passato, durante il periodo di c.d. "asfensione obbligatoria') al uerificarsi degli eventi in discorso diventerà una scelta della lavoratrice ponendo fine in tal modo alla supposta indisponibilità di tale diritto, da cui scaturiva una conseguente sanzionabilità penale (cfr. art. 18 D.Lgs. n. 151/2001). Prolungamento del congedo parentale L'art. 3 del D.Lgs. n. 119/2011 interviene a fugare i dubbi interpretativi circa la portata dell'art. 33 del D.Lgs. n. 151/ / 6
3 Come si ricorderà la norma riconosceva il diritto alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore di minore con handicap al prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo parentale sempre che non vi fosse un ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati. Alcuni dubbi erano sorti circa il prolungamento del congedo parentale e sul ricovero extradomiciliare in caso di richiesta di presenza del genitore. L'art. 3 del D.Lgs. n. 119/2011 interviene sull'art. 33, comma 1, modificandolo come segue: " Per ogni minore con handicap in sítuazione di gravità acceftata al sensi dell'aft. 4, c. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibite in misura continuativa o frazionato, per un periodo massimo, comprensivo dei peiodi di cui all'arf.32 ("congedo parentale"), non superíore a 3 anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori". I punti, pertanto, definitivamente chiariti sono:. il prolungamento del congedo parentale non è cumulabile con il godimento del congedo parentale ordinario, sicché i tre anni comprendono i periodi di congedo parentale ordinario e non si aggiungono ad essi;. il prolungamento del congedo parentale ordinario non spetta quando il bambino sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, tranne nell'ipotesi in cui sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;. i periodi di prolungamento del congedo ordinario possono essere goduti solo entro il compimento dell'ottavo anno da parte del bambino e non oltre; ' il congedo prolungato può essere fruito sia in misura continuativa che in misura frazionata. 3 / 6
4 Congedi a seguito di adozione Relativamente ai "permessi per allattamento" propri dei genitori adottivi, I'art. 8 del D.Lgs. n. 119/2011 interviene modificando I'arl. 45 del D.Lgs. n. 151/2001 prevedendo altresì che tali permessi devono essere concessi non piùr entro il primo anno di vita del bambino bensì entro "il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia". Congedi per l'assisfenza e l'integrazione delle persone diversamente abili Com'è noto, l'ari. 42, 5" comma del D.Lgs. n. 181/2001 stabilisce che dopo il compimento di tre anni del figlio con handicap grave, igenitori possano usufruire di tre giorni di permessi mensili retribuiti. Tale permesso può essere fruito anche in via continuativa ma sempre alternativamente tra i due genitori e sempre subordinato al mancato ricovero a tempo pieno in istituti di cura. ll D.Lgs. in oggetto interviene con I'art. 4 modificando il comma b,art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, specificando, oltre alla fruibiliià alternativa tra i due genitori nell'arco dello stesso mese, la non cumulabilità di tali permessi con quelli di cui all'art. 33, comma 2, legge n. 104/1992, owero delle due ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di età del bambino. Con I'eliminazione da parte del collegato lavoro, legge 4 novembre 2010, n. 183 del requisito della convivenza si è aperta la possibilità di assistere un soggetto disabile residente in località distanti. L'art. 6 del decreto legislativo in esame stabilisce che per distanze, che sono oltre 150 km dal luogo di residenza del lavoratore, spetti a quest'ultimo I'onere di dimostrare l'effettiva assistenza attraverso comprovata documentazione dei titoli di viaggio. Pertanto, il lavoratore richiedente i permessi dovrà quindi dimostrare di essersi effettivamente recato ad assistere il famigliare disabile presso il suo domicilio conservando (e poi fornendo) i biglietti di mezzi pubblici o fatture autostradali o altra documentazione idonea a fornire la prova di aver raggiuntao l'assistito. 4 / 6
5 Sempre lo stesso aficolo, integrando il contenuto del 3' comma dell'art. 33 della legge n. 104/1992, riconosce il diritto di assistere più persone, cumulando così più permessi, sempre che:. vi sia un legame di coniugio, parentela o affinità di primo grado con la persona assistita;. vi sia un legame di parentela o affìnità di secondo grado e che ll coniuge e il genitore abbia superato i 65 anni di età owero sia deceduto o affetto da patologie invalidanti. Congedi per cure degli invalidi L'art.7 del D.Lgs. l8 luglio 2011, n. 119 si occupa di razionalizzare il congedo per cure dei lavoratori invalidi. ln precedenza I'istituto era disciplinato dall'art. 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dall'art. 10 del D.Lgs. 23 novembre Con il nuovo art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011 si realizza un riordino della materia con razionalizzazione e confluenza delle due distinte norme in una sola. La nuova norma, in sostanza, ribadisce quanto segue: - la possibilità di fruire di tale congedo per un periodo non superiore a trenta giorni annui, fruibili in maniera continuativa o frazionata, - il lavoratore deve presentare apposita domanda al datore di lavoro; la domanda deve essere accompagnata da un certificato, rilasciato da un medico del servizio sanitario nazionale o struttura pubblica che attesti la necessità della cura, in relazione all'infermità invalidante riconosciuta, la non computabilità di tale congedo nel periodo di comporto; - equiparazione del trattamento economico a quello per malattia; - nelle ipotesi di trattamenti terapeutici continuativi il lavoratore può giustificare l'assenza mediante attestazione cumulativa. 5 / 6
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L art. 23 della legge 4/11/2010, n. 183 prevedeva l emanazione di un testo unico di riordino della materia dei congedi, permessi e aspettative.
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