In alcuni casi non sono troppo frequenti? Una richiesta dell'aias ai ministeri competenti ed alla Regione Lombardia.

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1 PANORAMA ELETTRICO N TNormativa e Tecnica Ambienti a maggior rischio, locali ad uso medico e centrali termiche. In alcuni casi non sono troppo frequenti? Una richiesta dell'aias ai ministeri competenti ed alla Regione Lombardia. l Comitato Prevenzione del Rischio Elettrico dell'aias (Coordinatore ing. Antonio Maurella), ha inviato ai ministeri competenti ed alla Regione Lombardia una lettera sull'attuazione del DPR 462/01, art. 4 "Verifiche periodiche - Soggetti abilitati - 1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale". La lettera, che non ha ancora ricevuto risposta, fa anche riferimento alle "Linee guida" redatte con i Decreti dei Dirigenti di Struttura e di Unità Organizzativa (D.D.U.O.) del 29 luglio n e alle analoghe linee guida disposte dalla Regione Lombardia. l datore di lavoro compete effettuare la valutazione dei rischi secondo i disposti, del D.Lgs. 626 /94 e, per quanto attiene al rischio incendio, del DM 10/3/98 di attuazione dell'art.13, primo comma, dello stesso D.Lgs La valutazione del datore di lavoro comprende anche la valutazione del maggior rischio in caso d'incendio e, di conseguenza, la determinazione della periodicità delle verifiche, tenendo conto delle indicazioni della normativa in materia. Il DM 10/3/98 appare l'unico riferimento per la valutazione dei rischi d'incendio e non le Norme CEI (le quali precisano che non è loro compito indicare gli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio). D'altra parte anche per i luoghi con pericolo di esplosione lo stesso DPR 462/01 fa riferimento alle attività di cui al DM 22/12/58 (e non alle Norme CEI). segue a pag. III In vigore dal 1 luglio le Direttive 99/92/CE E 94/9/CE (ATEX) con pericolo di esplosione Le direttive europee impongono particolare attenzione da parte dei costruttori. embra appena sopito il dolore per lo sforzo di digerire i primi elementi basilari delle Direttive europee principalmente applicabili alle macchine (ossia la Direttiva Macchine, la Direttiva Bassa Tensione e la Direttiva EMC) che subito si Federico Dosio PROROGA A GENNAIO 2004 Si riapre lo scenario per un "TU impianti" a pag. XVI profila per i costruttori, e più in generale per gli addetti di tale settore, una nuova ed impegnativa sfida con la legislazione europea. Si tratta delle direttive 99/92/CE del 16 dicembre '99 relativa alle "prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive" e 94/9/CE (Atex) del 23 marzo '94 "concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera esplosiva". a pag. V

2 e da un lato la prima Direttiva citata apparentemente interessa in modo minore i costruttori di macchine ed interessa in maniera più diretta gli utilizzatori delle stesse, la Direttiva 94/9/CE investe invece in pieno i costruttori che devono prestare la massima attenzione nel costruire macchine destinate ad essere utilizzate nei luoghi con presenza di atmosfere esplosive. Sebbene le due Direttive siano state emanate e recepite dall'ordinamento giuridico italiano in tempi lontani tra loro, una cosa purtroppo le accomuna, la data di entrata in vigore: entrambe le Direttive sono in vigore dal 1 luglio 2003 senza ulteriori proroghe. In questo articolo non si vogliono illustrare nei dettagli le Direttive sopra citate, ma dare unicamente ai costruttori di macchine le informazioni principali affinché non vengano colti impreparati dalla loro entrata in vigore, invitandoli peraltro ad una attenta lettura dei testi integrali delle Direttive stesse. ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2 99/92/CE E 94/9/CE(ATEX) a Direttiva 99/92/CE fissa le prescrizioni minime nel settore della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, intendendo per atmosfera esplosiva "una miscela di aria, in condizioni atmosferiche, con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo ignizione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta". Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni il datore di lavoro, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 6 comma 2 della direttiva 89/391/CEE, (Direttiva con pericolo di esplosione continua dalla PRIMA PAGINA ATMOSFERA ESPLOSIVA DOVUTA A MISCELA DI ARIA E SOSTANZE INFIAMMABILI SOTTO FORMA DI GAS, VAPORE O NEBBIA Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia e, qualora si verifiche, sia solo di breve durata. ZONA 20 ZONA 21 ZONA 20 ATMOSFERA ESPLOSIVA DOVUTA A NUBI DI POLVERE COMBUSTIBILE NELL'ARIA Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria. esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria. esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria e, qualora si verifiche, sia solo di breve durata. Fig. 1 - La classificazione prevista nell'allegato I della Direttiva 99/92/CE. del Consiglio del 30 novembre 1989 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro -seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE e recepita in Italia con il D.Lgs 626/94- ) è tenuto ad adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate al tipo di azienda al fine di prevenire la formazione di atmosfere esplosive o, nel caso ciò non sia possibile, evitare l'ignizione di atmosfere esplosive e comunque attenuare i danni di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ovviamente queste misure devono seguire di pari passo l'evolversi tecnico organizzativo della attività lavorativa soprattutto nel caso di cambiamenti rilevanti. La Direttiva esclude alcune attività dal suo campo di applicazione come ad esempio la produzione, la manipolazione, l'uso, lo stoccaggio e il trasporto di esplosivi o di sostanze chi-

3 99/92/CE E 94/9/CE(ATEX) Categoria apparecchi idonei in funzione della classificazione dell'area con atmosfera esplosiva dovuta a miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia e/o polveri ZONA 0 CATEGORIA 1 ZONA 1 CATEGORIA 1 o 2 ZONA 2 CATEGORIA 1, 2 o 3 ZONA 20 CATEGORIA 1 ZONA 21 CATEGORIA 1 o 2 ZONA 22 CATEGORIA 1, 2 o 3 Fig. 2 - Categoria di apparecchi idonei all'utilizzo secondo la classificazione riportata nella Direttiva 94/9/CE. Fig. 3 micamente instabili ed altre esclusioni indicate nel testo della Direttiva alla quale si rimanda (nel sito è riportato il testo integrale della Direttiva). Il datore di lavoro è tenuto in sostanza a valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto di alcuni elementi tra i quali: la probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive, la probabilità della presenza, dell'attivazione e dell'efficacia di fonti di ignizione (comprese scariche elettrostatiche), le caratteristiche dell'impianto, delle sostanze utilizzate, del processo e delle loro possibili interazioni l'entità degli effetti prevedibili. La valutazione del rischio esplosione dovrà essere riportata in un documento denominato "Documento sulla protezione contro le esplosioni" elaborato dal datore di lavoro all'interno del quale devono essere riportati: i rischi di esplosione individuati e valutati, le misure prese per raggiungere gli obiettivi della Direttiva, i luoghi ripartiti in zone secondo la classificazione riportata nell'allegato I della Direttiva, i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato II della Direttiva, come i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza, come, a norma della direttiva 89/655/CEE del Consiglio (GU L 393 del , pag. 13. Direttiva modificata dalla direttiva 95/63/CE - GU L 335 del , pag. 28), sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro. Ovviamente il documento relativo alla protezione contro le esplosioni deve essere aggiornato ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. In base alla valutazione del rischio esplosione, andranno poi presi provvedimenti per evitare lo svilupparsi di atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, strutturando gli ambienti di lavoro in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza o, nel caso nel caso l'atmosfera esplosiva possa comunque svilupparsi mettendo in pericolo i lavoratori, in modo da garantire comunque un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori mediante adozione di mezzi tecnici adeguati. Il datore di lavoro quindi, nel caso la sua attività presenti alcune aree a rischio di atmosfera esplosiva, sarà chiamato a partire dal 1 luglio 2003 a classificare le aree di tale attività in zone differenziate in funzione al rischio ed alla probabilità di presenza di atmosfera esplosiva; la fig. 1 riassume la classificazione prevista nell'allegato I della Direttiva 99/92/CE. In base alla classificazione delle zone dell'attività il datore di lavoro dovrà in sostanza adottare provvedimenti minimi di sicurezza (riportati nell'allegato II della Direttiva) suddivisi in provvedimenti organizzativi (formazione di lavoratori, istruzioni scritte ed autorizzazioni) e misure di protezione contro le esplosioni che comprendono misure che riguardano gli impianti e le attrezzature di lavoro (comprese quindi le macchine). Nell'allegato II si prescrive inoltre che, qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive vengano impiegati apparecchi e sistemi di protezione corrispondenti alle categorie di cui alla Direttiva 94/9 /CEE; nella fig. 2 è riassunta, a seconda della zona classificata prevista nella Direttiva 99/92/CE, la categoria di apparecchi idonei all'utilizzo secondo la classificazione riportata nella Direttiva 94/9/CE.

4 Apparecchi (gruppo/ categoria) Gruppo I Categoria M1 Gruppo I Categoria M2 Gruppo II Categoria 1 Gruppo II Categoria 2 Gruppo II Categoria 3 Livello di protezione richiesto MOLTO MOLTO NORMALE Infine, nelle aree classificate a rischio di presenza di atmosfera esplosiva che possa mettere in pericolo il lavoratori, occorre apporre un segnale conforme a quello indicato in fig. 3 riportato nell'allegato III della Direttiva 99/92/CE. Particolare attenzione occorrerà porre alle attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive MACCHINE E LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE CARATTERISTICHE Apparecchi operativi in atmosfera esplosiva anche in caso di guasto eccezionale in modo che: - in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicuri il livello di sicurezza richiesto, oppure - al verificarsi di due guasti indipendenti l'uno dall'altro, sia garantito il livello di sicurezza richiesto. - soddisfino i requisiti supplementari di cui all'allegato II punto In presenza di atmosfera esplosiva, l'alimentazione di energia di questi apparecchi deve poter essere interrotta. I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria devono: - assicurare il livello di protezione richiesto durante il funzionamento normale, comprese quello in condizioni di funzionamento gravose, segnatamente quello risultante da forti sollecitazioni e da continue variazioni ambientali. - soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II punto Apparecchi destinati ad ambienti in cui si rileva, sempre, spesso e per lunghi periodi, un'atmosfera esplosiva dovuta a miscele di aria e gas vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. Tali apparecchi devono assicurare il livello di protezione richiesto, anche in caso di guasto eccezionale dell'apparecchio, e devono essere caratterizzati da mezzi di protezione tali che: - in caso ai guasto di uno dei mezzi ai protezione, almeno il livello di sicurezza richiesto sia assicurato da un secondo mezzo indipendente, oppure - qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall'altro il livello di protezione richiesto sia garantito - soddisfino i requisiti supplementari di cui all'allegato II punto 2.1 Apparecchi destinati ad ambienti in cui vi è probabilità che si manifesti un'atmosfera esplosiva dovuta a miscele di aria e gas vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. Tali apparecchi devono: - garantire il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto - soddisfare i requisiti supplementari di cui all'allegato II punto 2.2 Apparecchi destinati ad ambienti in cui vi sono scarse probabilità che si manifestino, e comunque solo per breve tempo, atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri. Gli apparecchi di questa categoria devono: - garantire il livello di protezione richiesto a funzionamento normale, - soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II punto 2.3 Fig. 4 - Livelli di protezione (Allegato I della Direttiva 94/9/CE). (e quindi anche le macchine); se le attrezzature sono già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, esse debbono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato II parte A (qualora nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile o lo sia solo in parte), mentre per quelle messe a disposizione dopo la suddetta data dovranno soddisfare I requisiti minimi di cui all'allegato II parti A e B. a Direttiva 94/9/CE si applica agli apparecchi, ai sistemi di protezione ed ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva. Si applica anche ai dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione, destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere esplosive necessari o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione al fine di evitare rischi di esplosione. Vi sono inoltre come al solito le esclusioni dal campo di applicazione, ma anche in questo caso si rimanda alla lettura del testo della Direttiva. Importanti sono le definizioni riportate nella Direttiva, ed in particolare con il temine "Apparecchi " si intendono "le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e al trattamento di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare una esplosione"; con il termine "Sistemi di protezione" si intendono "i dispostivi, incorporati negli apparecchi o separati da essi, diversi dai componenti degli apparecchi, la cui funzione è arrestare le esplosioni o circoscrivere la zona da esse colpita, se immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome", mentre con il termine "componenti" si in-

5 tendono i "pezzi essenziali per il funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione privi di funzione autonoma". Nell'Allegato I della Direttiva le apparecchiature vengono classificate in 2 gruppi (Gruppo I e gruppo II) a loro volta suddivisi in categorie (M1 e M2 per il gruppo I, destinato alle miniere, e 1,2,3 per il gruppo II) e tali apparecchi devono offrire determinati livelli di protezione indicati sempre nel succitato allegato; la fig. 4 riassume tali livelli di protezione. Come in tutte le Direttive anche la 94/9/CE contiene requisiti essenziali che devono essere soddisfatti ed in particolare è prescritto che gli apparecchi, i sistemi di protezione ed dispositivi di controllo e di regolazione siano immessi in commercio e posti in servizio solo se, qualora debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non compromettono la sicurezza delle persone, animali domestici e dei beni. I requisiti essenziali della Direttiva sono riportati nel suo Allegato II. La suddivisione delle apparecchiature in gruppi e categorie viene poi utilizzata per stabilire quali procedure il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve adottare per garantisce e dichiarare che il prodotto è conforme alla Direttiva 94/9/CE; molte di queste 99/92/CE E 94/9/CE(ATEX) procedure comportano l'applicazione di un sistema di qualità per le apparecchiature interessate ed il coinvolgimento di un organismo notificato per le procedure stesse e per l'esame CE di tipo quando applicabile. Senza entrare in ulteriori dettali le possibili procedure di valutazione della conformità sono riassunte nella fig. 5. L'organismo notificato coinvolto ed il suo personale incaricato dello svolgimento delle operazioni di verifica non può essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore degli apparecchi, sistemi di protezione o dispositivo oggetto del controllo, né il mandatario di una di questa persone. Gli organismi notificati non possono nemmeno intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali apparecchi, sistemi di protezione o dispositivi: tuttavia quanto sopra non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo. Anche per questa Direttiva è prevista l'applicazione della procedura di marcatura CE che per gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi la quale prevede la preparazione della dichiarazione CE di conformità e l'apposizione della marcatura CE. Per i componenti è prevista invece una attestazione scritta di conformità nella quale il fabbricante o il suo mandatario afferma la conformità dei componenti alla Direttiva 94/9/CE; la dichiarazione deve specificare le caratteristiche dei componenti e le condizioni di incorporamento in un apparecchio o sistema di protezione, caratteristiche che contribuiscano al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli apparecchi o sistemi di protezione completi. In base alla procedura di valutazione della conformità applicata, è possibile coinvolgere un organismo notificato nella verifica della progettazione (allegato III), nella verifica della fase di produzione (allegati IV, V, VI, VII, IX) o in entrambe. Il numero di identificazione dell'organismo notificato deve seguire la marcatura CE solo se l'organismo in questione interviene nella fase di controllo della produzione. Riguardo alle informazioni da riportare su ciascun apparecchio e sistema di protezione sarà necessario riportare in modo leggibile e indelebile almeno le seguenti indicazioni: nome e indirizzo del fabbricante; marcatura CE; designazione della serie o del tipo; numero di serie (se esiste); anno di costruzione; marcatura specifica di protezione dalle esplosioni Ex, seguita dal simbolo del gruppo di apparecchi e della categoria (sui dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere esplosive, necessari o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione al fine di evitare rischi di esplosione, la categoria deve essere indicata tra parentesi); per il gruppo di apparecchi II, la lettera "G" (relativa alle atmosfere esplosive dovuto alla presenza di gas, di vapori o di nebbie), e/o la lettera "D" relativa alle atmosfere esplosive dovute alla presenza di polveri. I suddetti sistemi devono inoltre recare, qualora ciò risulti necessario, tutte le indicazioni indispensabili all'impiego in condizioni di sicurezza; questa marcatura supplementare in sostanza coincide con la marcatura supplementare prevista dalle norme europee della serie EN relativa ai prodotti destinati ad atmosfere esplosive. ome noto alle macchine (come tali definite nella Direttiva 98/37/CE) possono essere applicate più Direttive, oltre alla Direttiva 98/37/CE, se rien-

6 tranti nel corrispondente campo di applicazione (ad esempio la Direttiva EMC e/o la Direttiva Bassa Tensione); a queste possibili Direttive applicabili alle macchine oltre alla Direttiva macchine si aggiunge MACCHINE E LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE Fig. 5 - Procedure di valutazione della conformità ora anche la Direttiva 94/9/CE con tutte le conseguenze del caso. Peraltro i prodotti destinati a essere utilizzati in atmosfere esplosive sono espressamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 73/23/CEE relativa alla bassa tensione e pertanto le macchine che erano state dichiarate conformi anche a questa Direttiva, se destinate alle succitate atmosfere, cessano di essere dichiarate conformi a quest'ultima Direttiva. Per contro tutti gli "obiettivi essenziali in materia di bassa tensione" devono rientrare nella direttiva 94/9/CE (si veda il paragrafo dell'allegato II). Le norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in riferimento alla direttiva 73/23/CEE possono comunque essere elencate nella dichiarazione di conformità per soddisfare ai requisiti di cui al paragrafo dell'allegato II alla direttiva 94/9/CE. Per quanto riguarda la Direttiva macchine le cose vanno diversamente. La direttiva 94/9/CE, che è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva Macchine, contiene requisiti molto specifici e particolareggiati per evitare i pericoli derivanti da atmosfere esplosive, mentre la direttiva Macchine contiene solo requisiti di carattere molto generale relativi alla sicurezza contro le esplosioni (allegato I, paragrafo della direttiva Macchine). Per quanto riguarda la protezione contro l'esplosione in presenza di atmosfera esplosiva, prevale e deve essere applicata la direttiva 94/9/CE. Per tutti gli altri rischi riguardanti i macchinari, devono essere applicati anche i requisiti di cui alla direttiva Macchine che pertanto si può applicare con-

7 giuntamente alla Direttiva 94/9/CE. E' da ricordare inoltre che In linea di principio, se un prodotto rientra contemporaneamente nel campo di applicazione di diverse direttive dovranno essere applicate tutte le direttive in modo da soddisfare ai requisiti di ognuna e pertanto la marcatura CE di tale prodotto si riferisce a tutte le Direttive ad esso applicate. Dunque a partire dal 1 luglio 2003 un costruttore di macchine dovrà verificare a quale ambiente tali macchine sono destinate o se la tipologia di macchina da lui prodotta può comportare una atmosfera esplosiva che la fanno rientrare nella Direttiva 94/9/CE, ma attenzione, mentre in passato per il rischio di esplosione si utilizzavano componenti elettrici idonei a tale atmosfera in quanto erano considerati gli unici elementi a rischio di innesco, nella Direttiva 94/9/CE il campo di applicazione si estende a tutte le altre sorgenti di innesco siano esse meccaniche, termiche, elettrostatiche, fluidiche, elettromagnetiche, ecc; un costruttore dovrà quindi rianalizzare i rischi dovuti anche alle parti non elettriche per la macchina da lui prodotta e destinata alla atmosfera esplosiva. Altro problema non di poco conto è legato alla conoscenza effettiva dell'ambiente in cui la macchina andrà utilizzata. Più MACCHINE E LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE precisamente se la destinazione della macchina è nota (ad esempio perché è un unico esemplare), è possibile chiedere all'utilizzatore finale la classificazione dell'ambiente secondo la Direttiva 99/92/CE, ma se la macchina è prodotta in serie è il costruttore a dover indicare la classificazione dell'ambiente a rischio di esplosione cui la macchina risulta idonea ai sensi della Direttiva 94/9/CE. Nel primo caso sopra indicato tuttavia vi possono essere difficoltà in quanto, soprattutto nel primo periodo di entrata in vigore della Direttiva 99/92/CE, è verosimile che pochi datori di lavoro abbiano classificato le aree della loro azienda ai sensi di tale Direttiva. D'altro canto i datori di lavoro all'atto di classificare gli ambienti ai sensi della succitata Direttiva dovranno poi verificare che le attrezzature di lavoro (e quindi anche le macchine) utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003 siano idonee all'uso per la classificazione risultante eventualmente adeguandole entro tale data ai requisiti essenziali di cui all'allegato II parte A della Direttiva 99/92/CE qualora nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile o lo sia solo in parte; nel caso tale adeguamento comporti modifiche sostanziali che influiscono su uno o più requisiti essenziali di sicurezza e salute indicati nella Direttiva 94/9/CE (ad esempio, la temperatura) o sull'integrità della protezione (come definita nella norma EN 50014), occorre ripetere la procedura di marcatura ai sensi di quest'ultima Direttiva. Il principio generale è che la direttiva 94/9/CE si riapplica ad un prodotto modificato laddove la modifica venga ritenuta sostanziale e se il prodotto è destinato a essere reimmesso sul mercato dell'ue per essere distribuito e/o utilizzato. 'entrata in vigore delle nuove direttive legate alla sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive ed agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in tali atmosfere, comporterà un ulteriore sforzo (anche economico) da parte dei costrittori di macchine e dei datori di lavoro. In questo scenario il costruttore dovrà interessarsi sempre più in maniera precisa circa la classificazione dell'ambiente ove la sua macchina verrà utilizzata e per fare questo dovrà affinare gli strumenti a sua disposizione tra i quali il questionario di cui all'allegato B della norma EN che a maggior ragione acquista sempre di più importanza. E' indubbio che i costruttori che hanno già dimestichezza con le procedure di marcatura e che si sono già in regime di qualità si troveranno avvantaggiati rispetto agli altri costruttori. Inizialmente, vista la prevedibile difficoltà dei datori di lavoro a classificare in tempi brevi le loro attività, saranno avvantaggiati anche quei costruttori che, da soli o con l'aiuto dei loro consulenti, supporteranno i loro clienti nella rapida classificazione almeno delle aree ove le macchine verranno installate. Non bisogna poi dimenticare tutte le imprese del settore che operano nel campo della manutenzione e del ricondizionamento: in alcune circostanze accanto alla marcatura CE ai fini della Direttiva macchine potrebbe anche essere necessario operare la marcatura anche ai fini della Direttiva ATEX a seguito di tali operazioni. Il settore delle macchine si muove dunque verso una specializzazione sempre più spinta che premierà al solito le imprese capaci di tradurre l'inevitabile sforzo iniziale in una risorsa preziosa in grado di garantirle loro un notevole vantaggio rispetto alla imprese o ai costruttori che, come al solito, non effettueranno o ritarderanno l'inevitabile aggiornamento. Ing. Federico Dosio Membro CEI del CT44

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