SÜDTIROLER DATEN CENTER
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1 SÜDTIROLER DATEN CENTER di Variola C.. & Co. S.A.S. ALTO ADIGE DATEN CENTER Corso della Libertá MERANO Tel.: 0473/ Fax: 0473/ Cod. Fisc./Part. I.V.A.: iscritto al C.C.I.A.A. BZ n pec: Sito: Merano, lì 08/10/2012 Circolare CIRCOLARE IMPORTANTE ATTENZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA 500,00 A ,00 Oggetto: Nuove norme in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari e disciplina delle relazioni commerciali: ulteriori precisazioni Si ricorda che il giorno 24 ottobre entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari previste dall art. 62 del DL 1/2012 (cd. decreto liberalizzazioni) e dal relativo decreto applicativo. Le nuove norme sono finalizzate ad una maggiore trasparenza ed equità nei rapporti commerciali all interno della filiera agroalimentare. In particolare il legislatore ha introdotto per la prima volta in Italia una disciplina che cerca di rimediare alla enorme sproporzione di potere contrattuale che vi è tra i produttori agricoli e agroalimentari da una parte, e le imprese che acquistano i prodotti dall altra, in particolar modo quelle di intermediazione commerciale. 1) Nuove disposizioni Innanzitutto è necessario evidenziare che le disposizioni di cui all'art.62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 sono obbligatorie. Pertanto, a decorrere dal 24 ottobre 2012, i contratti dovranno essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta e contenere a pena di nullità i seguenti requisiti essenziali: a) La durata b) La quantità c) Le caratteristiche del prodotto venduto d) Il prezzo e) Le modalità di consegna e di pagamento ATTENZIONE: oltre tale data, non saranno più ammessi accordi o ordini verbali che abbiano ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari Il decreto ha inoltre vietato tutti i comportamenti del contraente che, abusando di una maggior forza commerciale, impone condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose. (prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, inclusione di servizi e/o prodotti accessori rispetto all oggetto della fornitura, esclusione di interessi di mora per il creditore o del risarcimento delle spese di recupero crediti) 2) Contratto
2 Come sopra evidenziato è obbligatoria la predisposizione di un contratto (vedasi fac-simile allegato). In alternativa il decreto applicativo ha previsto che, in sostituzione del contratto, possono costituire idoneo documento scritto per la regolare cessione dei prodotti agricoli ed alimentari anche: - i documenti di trasporto o di consegna - le fatture purché rispettino entrambe le seguenti condizioni: 1) siano integrati con tutti i suddetti elementi essenziali; 2) riportino apposita dicitura che ne dia espressa attestazione ( Assolve agli obblighi di cui all art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ). Per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dall art. 62 a carico dei contraenti, l impresa dovrà porre attenzione allo scambio di documentazione nei rapporti con i propri clienti e fornitori, affinché siano presenti i requisiti essenziali prescritti 3) Periodo transitorio I contratti già in essere alla data del 24 ottobre dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro il 31 dicembre ) Campo di applicazione Come stabilito dal decreto attuativo, per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell Allegato 1 di cui all art. 38 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea mentre per la definizione di prodotti alimentari «i prodotti di cui all articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002». Più specificamente, l articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 definisce «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/ 83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE. Non sono compresi: a) i mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE (1) e 92/73/CEE (2); e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (3); f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio (4); g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) residui e contaminanti. Appare pertanto evidente, da una prima lettura delle definizioni sopra riportate, che alcuni prodotti pur non rientrando nella categoria dei prodotti alimentari rientrano comunque in quella, diversa, dei prodotti agricoli (ad es. i mangimi, gli animali vivi, le sementi, le piante vive e i prodotti della floricoltura, i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco, etc.) e, pertanto, sono comunque soggetti all applicazione della disciplina prevista dall art. 62 DL 1/2012. Le nuove disposizioni valgono per tutti i contratti e le relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana. 5) Esclusioni Come già sottolineato nella precedente circolare, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto in commento: i conferimenti di prodotti agricoli alle cooperative da parte di soci delle cooperative stesse; i conferimenti alle organizzazioni di produttori, qualora operati dagli imprenditori associati alle stesse; le cessioni istantanee (con contestuale consegna e pagamento); i conferimenti di prodotti ittici tra imprenditori del settore ittico. 6) Pagamenti La normativa prevede anche che il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato obbligatoriamente entro i seguenti termini di legge, a decorrere dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura: - 30 giorni per i prodotti deteriorabili; Secondo il comma 4 dell art. 62 rientrano tra i prodotti alimentari deteriorabili le seguenti categorie: - i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; - i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta
3 giorni; - i prodotti a base di carne che presentino determinate caratteristiche fisico-chimiche (specificate dal decreto); - tutti i tipi di latte - 60 giorni per i prodotti non deteriorabili. Nei casi in cui la cessione riguardi contemporaneamente entrambe queste tipologie di prodotti, dovranno essere emesse fatture separate. In ordine alla decorrenza dei termini di pagamento, in caso di incertezza sulla data di ricevimento della fattura, si presume che la stessa sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti. In caso di ritardo nel pagamento il cedente ha diritto inderogabilmente agli interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine, maggiorati di due punti. (Essi sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento indicato dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie, attualmente dell 8%. Considerando la maggiorazione sono dunque pari al 10%.). 7) Sanzioni Per chi contravviene a tali obblighi, il D.L. 1/2012 ha previsto le seguenti sanzioni amministrative - il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene all obbligo di forma scritta sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a ,00, a seconda del valore dei beni oggetto della cessione; - il contraente che pratica condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose sarà sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 3.000,00, a seconda del beneficio ricavato dalla relazione commerciale; - il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento, comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a ,00, a seconda del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti Allegato I del TFUE contenente l'elenco di prodotti agricoli, cui si applicano le disposizioni del medesimo Trattato: - Animali vivi (Capitolo 1) - Carni e frattaglie commestibili (Capitolo 2) - Pesci, crostacei e molluschi (Capitolo 3) - Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale (Capitolo 4) - Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci (Capitolo 5 voce 05.04) - Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana (Capitolo 5 voce 05.15) - Piante vive e prodotti della floricoltura (Capitolo 6) - Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci (Capitolo 7) - Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni (Capitolo 8) - Caffè, tè e spezie, escluso il matè (Capitolo 9 voce 09.03) - Cereali (Capitolo 10) - Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina (Capitolo 11) - Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; - paglie e foraggi (Capitolo 12) - Pectina (Capitolo 13 ex 13.03) - Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso (Capitolo 15 voce Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo» (Capitolo 15 voce 15.02) - Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati (Capitolo 15 voce 15.03) - Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati (Capitolo 15 voce 15.04) - Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati (Capitolo 15 voce 15.07) - Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati (Capitolo 15 voce 15.12)
4 - Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (Capitolo 15 voce 15.13) - Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali (Capitolo 15 voce 15.17) - Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi (Capitolo 16) - Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido (Capitolo 17 voce 17.01) - Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (Capitolo 17 voce 17.02) - Melassi, anche decolorati (Capitolo 17 voce 17.03) - Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione (Capitolo 17 voce 17.05*) - Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto Capitolo (18 voce 18.01) - Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao (18 voce 18.02) - Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante (Capitolo 20) - Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (Capitolo 22 voce 22.04) - Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) (Capitolo 22 voce 22.05) - Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate (Capitolo 22 voce 22.07) - Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande (Capitolo 22 voce ex 22.08* ed ex 22.09*) - Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (Capitolo 22 voce 22.10*) - Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali (Capitolo 23) - Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (Capitolo 24 voce 24.01) - Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (Capitolo 45 voce 45.01) - Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) (Capitolo 54 voce 54.01) - Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) (Capitolo 57 voce 57.01)
5 FAC-SIMILE DI CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI AGRICOLI E/O AGROALIMENTARI Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra: La Ditta con sede in via C.F: e P. Iva in persona del titolare/legale rappresentante Sig.,nato a il e risedente a in via N C.F., d ora in poi nella presente scrittura, per brevità, anche parte venditrice, e la Ditta Con sede in via, C.F. P.IVA. in persona del titolare/ legale rappresentante Sig.,Nato a il e residente a in via N, C.F. d ora in poi nella presente scrittura, per brevità, anche parte acquirente, PREMESSO CHE: a) la parte venditrice svolge l attività di produzione e/o commercializzazione di prodotti ; b) la parte acquirente svolge attività di e a tal fine intende acquistare i prodotti da terzi; c) le parti sono quindi entrate in relazione commerciale e intendono collaborare al fine di un intesa mirata a soddisfare i reciproci interessi economici; SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE: 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura; 2 )per la durata del presente contratto la parte venditrice, in persona del proprio titolare, dichiara espressamente di vendere, come in effetti con la sottoscrizione della presente scrittura vende, alla parte acquirente, che accetta, i seguenti prodotti consistenti in aventi le seguenti caratteristiche, da perfezionarsi anche mediante distinte consegne: da Kg a Kg ; 3) il presente contratto avrà una la durata di anni 1, dal al, i n caso di mancata disdetta inviata da una delle due parti da comunicarsi, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 1 (uno) mese il prima della scadenza, il contratto rinnoverà per un uguale periodo e così di seguito 4) i prodotti di cui al precedente punto 2 verranno consegnati a parte acquirente mediante corriere o direttamente dalla parte venditrice, al momento di ciascuna consegna dovrà essere emesso il relativo documento di consegna in cui verrà indicato l esatto quantitativo della merce consegnata; 5) il prezzo di vendita dei prodotti di cui al punto 2 viene concordemente determinato dalle parti, per ciascuna consegna, sulla base dei prezzi di mercato oltre all IVA di legge; 6) il pagamento del prezzo delle forniture di cui al precedente punto 5 della presente scrittura, deve essere effettuato dalla parte acquirente alla parte venditrice entro il termine di trenta giorni dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, a mezzo di bonifico bancario, dai effettuarsi alle seguenti coordinate: IBAN: ; 7) trattandosi di cessione soggetta da IVA non sussiste l obbligo della registrazione del presente contratto; 8) per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione le disposizioni dell Art.1321 e seguenti del Codice Civile e dell Art. 62 del D.L. 1 del 2012., lì Impresa venditrice Azienda acquirente
6 PRINCIPI DI BUONE PRASSI Le parti si impegnano ad agire in conformità con le legislazioni applicabili, tra cui quella sulla concorrenza. Principi generali a) CONSUMATORI: le parti devono sempre tenere in considerazione gli interessi dei consumatori e la sostenibilità generale della filiera alimentare nelle relazioni B2B. Le parti devono assicurare una massima efficienza e ottimizzazione delle risorse nella distribuzione delle merci lungo la filiera alimentare. b) LIBERTÀ DI CONTRATTO: le parti sono entità economiche indipendenti, che rispettano i diritti degli altri di definire le proprie strategie e politiche di gestione, inclusa la libertà di determinare indipendentemente se impegnarsi o meno in un accordo. c) RAPPORTI EQUI: le parti devono relazionare nei confronti della altre parti in maniera responsabile, in buona fede e con diligenza professionale. Principi specifici - ACCORDI SCRITTI: gli accordi devono essere in forma scritta, salvo casi nei quali ciò sia impraticabile o accordo a voce consentito da entrambe le parti, e devono essere chiari e trasparenti e includere il maggior numero possibile di elementi rilevanti e prevedibili, inclusi i diritti e le procedure di fine rapporto. - PREVEDIBILITÀ: modifiche unilaterali ai termini contrattuali non devono essere fatte a meno che le circostanze e le condizioni per queste non siano già state stabilite precedentemente. Gli accordi devono delineare il processo attraverso il quale ognuna delle parti possa discutere con l altra le modifiche necessarie per l implementazione dell accordo o per risolvere circostanze imprevedibili, entrambi situazioni che devono essere contemplate nell accordo stesso. - CONFORMITÀ: gli accordi devono essere rispettati. - INFORMAZIONE: qualora ci fosse uno scambio di informazioni, questo deve avvenire in conformità con la legislazione sulla concorrenza e le altre legislazioni applicabili, e le parti devono assicurarsi che le informazioni fornite siano corrette e non fuorvianti. - CONFIDENZIALITÀ: la confidenzialità delle informazioni deve essere rispettata a meno che le informazioni non siano già pubbliche o indipendentemente e legittimamente note alla parte che riceve l informazione. Le informazioni devono essere usate dal destinatario solo per scopi legittimi per i quali sono state comunicate. - RESPONSABILITÀ SUI RISCHI: tutte le parti nella filiera devono prendersi i propri rischi imprenditoriali. - RICHIESTA GIUSTIFICABILE: una parte non può esercitare minacce per ottenere un vantaggio ingiustificato o per trasferire un costo ingiustificato.
7 PRATICA ESEMPI DI PRATICHE SLEALI ESEMPI DI PRATICHE CORRETTE Accordi scritti / non scritti a) Rifiutare o evitare di emettere alcuni termini per iscritto rende più difficile stabilire l intento delle parti e identificare i loro diritti ed obblighi secondo il contratto. Le parti assicurano che l accordo sia in forma scritta salvo casi nei quali ciò sia impraticabile o accordo a voce consentito da entrambi le parti. L accordo contiene circostanze precise e norme dettagliate in base alle quali le parti possono modificare i termini dell accordo in maniera consapevole e puntuale, incluso il processo per determinare necessari risarcimenti per eventuali costi per entrambe le parti. Le disposizioni del contratto scritto sono chiare e trasparenti. Quando i contratti non sono scritti, una delle parti manda una conferma scritta in seguito. Termini e condizioni generali Fine rapporto b) Imporre termini e condizioni generali che contengano clausole sleali. c) Porre fine unilateralmente alla relazione commerciale senza preavviso, o con un preavviso troppo breve e senza una ragione obiettivamente giustificabile, ad esempio se gli obiettivi di vendita non sono stati raggiunti. Usare termini e condizioni generali che facilitino l attività commerciale e che contengano clausole giuste. Porre fine unilateralmente ad un rapporto commerciale rispettando l accordo e il processo stabilito in conformità con la legislazione applicabile. Sanzioni contrattuali Azioni unilaterali Informazioni Ripartizione del rischio d) Sanzioni contrattuali applicate in maniera non trasparente e non proporzionale ai danni subiti. e) Sanzioni imposte senza giustificazioni previste nell accordo o nella legislazione applicabile. f) Cambiamenti non contrattuali unilaterali e retroattivi nel costo o prezzo di prodotti o servizi. g) Nascondere informazioni essenziali rilevanti per l altra parte nei negoziati contrattuali e che l altra parte si aspetterebbe legittimamente di ricevere. h) Una parte usa o condivide con una parte terza informazioni sensibili fornite in maniera confidenziale dall altra parte senza l autorizzazione di questa in modo da ottenere un vantaggio competitivo. - Trasferimento di un rischio ingiustificato o sproporzionato all'altra parte, ad esempio imponendo una garanzia di margine attraverso un pagamento in cambio di nessuna prestazione. Imporre una richiesta di finanziamento delle attività commerciali proprie ad una parte. Imporre una richiesta di finanziamento di una promozione. i) Impedire all'altra parte di fare delle dichiarazioni legittime di marketing o promozionali sui suoi prodotti. Se una parte non riesce ad adempiere ai propri obblighi, le sanzioni contrattuali sono applicate in maniera trasparente, nel rispetto dell accordo ed in maniera proporzionale al danno subito. Le sanzioni contrattuali sono determinate in anticipo, sono proporzionate per entrambe le parti e sono applicate per compensare i danni subiti. Un contratto contiene le circostanze legittime e le condizioni in base alle quali un azione unilaterale possa essere permessa. Fornire informazioni rilevanti essenziali per l altra parte nei negoziati contrattuali e assicurare che le informazioni non vengano usate impropriamente. I diversi operatori corrono rischi specifici nelle diverse fasi della filiera collegati alle potenziali ricompense per avere un'attività in quel settore. Tutti gli operatori si prendono la responsabilità per i propri rischi e non cercano di trasferire i rischi ad altre parti. Trasferimento di rischi che viene negoziato e deciso dalle parti per ottenere una situazione di soddisfazione reciproca. Le parti concordano termini e condizioni corrispondenti al contributo di ciascuna di esse nei confronti di attività commerciali realizzate individualmente e delle attività promozionali. Compenso per Imporre compensi per l'inserimento nel I compensi per l'inserimento nel listino - quando
8 l inclusione nel listino Interruzione del rapporto commerciale Vendite condizionate Consegna e ricezione delle merci listino che sono non proporzionali al rischio di commercializzare un nuovo prodotto. Minacciare l'interruzione del rapporto di lavoro o la fine di quest'ultimo per ottenere un vantaggio senza giustificazione oggettiva, ad esempio punendo una parte per esercitare i propri diritti. Chiedere il pagamento di servizi non resi o prodotti non consegnati o il pagamento che chiaramente non corrisponde al valore / costo del servizio reso. Imporre ad una parte l'acquisto o la fornitura di una serie di prodotti o servizi collegati ad un'altra serie di prodotti o servizi - sia da una delle due parti o da una parte terza. Interrompere deliberatamente il programma di consegna o di ricezione per ottenere un vantaggio ingiustificato. utilizzati per mitigare il rischio preso nel commercializzare un nuovo prodotto sono concordati tra le parti e proporzionali al rischio preso. Le parti stabiliscono di vincolarsi a prodotti o servizi che aumentano l'efficienza generale e la sostenibilità della filiera e portano benefici sia alle parti che ai consumatori. 1. Le forniture che arrivano all'ora stabilita permettono ai fornitori di pianificare in tempo i processi di produzione e gli orari di consegna, e permettono all acquirente di pianificare la ricezione, l'immagazzinamento e l'esposizione delle merci consegnate. 2. Se una parte ha bisogno di consegnare o di ricevere in anticipo / ritardo / in maniera parziale, avvisa in tempo l'altra parte e sempre in conformità con l'accordo scritto.
Prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all articolo 62, comma 4.
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