CONSIGLIO NAZIONALE. DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI mandato ALLEGATO 2/A
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1 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI mandato RIFORMA DELLE PROFESSIONI ALLEGATO 2/A AL DOCUMENTO IN RISPOSTA ALL INIZIATIVA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA PER IL CONTRIBUTO DELLE PROFESSIONI GIURIDICO - ECONOMICHE NELL AMBITO DELLA RIFORMA DELL ORDINAMENTO GIUDIZIARIO SOCIETÀ DI LAVORO PROFESSIONALE
2 LE SOCIETÀ DI LAVORO PROFESSIONALE Art. 1 Nozione. 1. Le persone fisiche che esercitano una stessa professione intellettuale possono costituire società di lavoro per l esercizio in comune della professione o per scopi determinati e temporanei, ai sensi della presente legge. 2. La società può essere costituita anche tra professionisti che esercitano professioni intellettuali diverse laddove consentito dai rispettivi ordinamenti professionali. 3. Nelle società costituite tra professionisti i cui ordinamenti non lo vietino, possono partecipare soggetti non professionisti. 4. E ammessa la costituzione di associazioni tra professionisti per l esercizio in comune della professione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n e successive modificazioni ed integrazioni. Le associazioni già costituite, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono trasformarsi in società di lavoro professionale. 5. Le società semplici costituite prima dell entrata in vigore della presente legge, per l esercizio in comune di una professione intellettuale, possono trasformarsi in società di lavoro professionale. 6. E ammessa la società di lavoro professionale unipersonale. 7. Per quanto non previsto nella presente legge, si rinvia alle norme sulla società semplice. Pagina 2
3 Art. 2 Costituzione 1. La società si costituisce con contratto o con atto unilaterale. 2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza di ciascun socio, nonché il numero di iscrizione all albo professionale di ciascun socio professionista; b) l oggetto sociale, vale a dire la o le professioni intellettuali da esercitare in comune oppure lo scopo determinato e temporaneo; c) la durata e la sede della società; d) la ragione sociale, che può contenere il nome di uno o più professionisti, anche se non più esercenti, deve comunque comprendere la locuzione «S.L.P. o società di lavoro professionale»; e) i conferimenti di ciascun socio; f) l attestazione di versamento di almeno il venticinque per cento dei conferimenti accessori da eseguire in denaro; g) gli estremi della polizza di assicurazione per la congrua copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell esercizio dell attività professionale. La modifica della polizza non determina una modificazione del contratto sociale; h) le regole per determinare la partecipazione agli utili di ciascun socio; i) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l amministrazione e la rappresentanza; l) le persone cui è affidata l amministrazione e la rappresentanza della società; m) le regole per il recesso del socio; Pagina 3
4 n) le regole che disciplinano l esercizio della potestà regolamentare da parte dei soci. Art. 3 Iscrizione della società 1. La società acquista la personalità giuridica con l iscrizione nella sezione speciale relativa alle società tra professionisti di cui all art. 16, comma 2, secondo periodo del D.Lgs 2 febbraio 2001 n Gli effetti dell iscrizione retroagiscono alla data della costituzione. 3. Negli albi tenuti dagli Ordini professionali è istituita una sezione speciale per le società professionali. 4. Gli amministratori, entro trenta giorni dall iscrizione di cui al primo comma, comunicano l avvenuta costituzione della società agli Ordini professionali competenti per territorio in ragione della sede sociale, per l annotazione nella sezione dell albo dedicata alle società professionali. 5. In caso di società multiprofessionali la comunicazione di cui al comma precedente viene inviata a tutti gli Ordini professionali ai cui Albi sono iscritti i soci della società, in ragione della sede sociale, per l annotazione nella sezione dell albo dedicata alle società professionali,. 6. I soci professionisti comunicano la loro partecipazione alla società agli Ordini professionali ai cui Albi sono iscritti. 7. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell iscrizione di cui al comma 1, sono responsabili, in solido tra loro, coloro che hanno agito. Art. 4. Oggetto 1. La società ha per oggetto esclusivo o principale l esercizio in comune delle attività professionali dei propri soci allo scopo di dividerne gli utili. Se i soci esercitano professioni intellettuali diverse, l oggetto sociale deve prevedere Pagina 4
5 distintamente l esercizio in comune dell attività professionale di ciascun socio. 2. La società ha, altresì, per oggetto secondario l amministrazione, l organizzazione e la gestione dello studio professionale, il coordinamento delle prestazioni intellettuali dei soci. 3. La società ha, altresì, per oggetto, in via accessoria, l acquisizione e la gestione dei mezzi e degli strumenti necessari od utili per lo svolgimento delle prestazioni intellettuali dei soci. Art. 5 Conferimenti 1. I soci professionisti conferiscono la loro opera intellettuale per tutta la durata della società. L obbligo di conferimento ha ad oggetto la prestazione di lavoro intellettuale del socio. In ciascun esercizio sociale, i soci sono tenuti a conferire la loro opera professionale, secondo le modalità stabilite dagli amministratori. 2. Salvo diversa pattuizione, il valore del conferimento dell opera intellettuale è determinato dai soci concordemente e ad esso è commisurata la partecipazione agli utili. 3. L adempimento dell obbligo di conferimento dei soci professionisti si ha mediante l effettuazione della prestazione di lavoro intellettuale a favore della società. Gli amministratori valutano il conferimento dell opera dei soci al termine dell esercizio sociale e propongono ai soci la percentuale di partecipazione agli utili ai fini della relativa approvazione da parte degli stessi di cui al comma I compensi derivanti dall esercizio dell attività professionale dei soci, resa contestualmente sia ai clienti in esecuzione dell incarico ricevuto, che alla società in esecuzione dell obbligo di conferimento della loro opera intellettuale, costituiscono crediti della società. Pagina 5
6 5. Al termine dell esercizio sociale, i conferimenti di opera intellettuale, che non hanno fatto ancora sorgere crediti a favore della società, costituiscono prestazioni intellettuali in corso di esecuzione e vengono valutati dagli amministratori. 6. Oltre all obbligo del conferimento dell opera intellettuale, il contratto sociale può stabilire l obbligo dei soci, o di alcuni di essi, di effettuare conferimenti accessori in denaro, crediti, beni in natura o prestazioni di servizi. 7. Il conferimento accessorio può consistere anche nel nome del professionista o nell apporto di clientela. Possono essere conferiti, altresì, uno o più studi professionali di cui all art. 14 della presente legge. 8. Se il socio non esegue il conferimento dell opera intellettuale, secondo le modalità stabilite dagli amministratori, e se tale inadempimento si protrae per oltre sei mesi, anche non continuativi di uno stesso esercizio sociale, gli altri soci, su proposta degli amministratori, possono deliberarne l esclusione dalla società. 9. I soci non professionisti hanno l obbligo di conferire in società somme di denaro, crediti o beni in natura oppure prestazioni tecniche. 10. Il socio in mora nel conferimento non può esercitare il diritto di voto. Art. 6 Sospensione, radiazione o cancellazione del socio dall albo. 1. La cancellazione o la radiazione dall albo di un socio professionista è causa legittima di esclusione dalla società. 2. Il contratto sociale può prevedere specifiche cause di esclusione del socio, in relazione all inadempimento grave derivante dalla sospensione dall albo, che abbia impedito alla società l attuazione dell oggetto sociale. Pagina 6
7 Art. 7 Responsabilità della società e dei soci. 1. Nella società di lavoro professionale per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. 2. Ciascun socio professionista è personalmente e illimitatamente responsabile, in solido con la società, per i danni causati dall attività professionale da lui svolta in attuazione dell oggetto sociale. 3. Qualora il fatto determinante la responsabilità sia ricollegabile esclusivamente alle direttive impartite dalla società, risponde soltanto la società con il suo patrimonio. 4. Se non è individuabile il socio professionista che ha causato il danno, anche ai sensi dell art. 13, comma 3, della presente legge, rispondono la società e tutti i soci personalmente ed illimitatamente. 5. Nel caso di cui al comma precedente, i creditori di obbligazioni sociali per danni derivanti dall esercizio dell attività professionale non possono pretendere, anche se la società è in liquidazione, il pagamento dai singoli soci, se non dopo l escussione del patrimonio sociale. 6. Per le obbligazioni sociali relative a danni derivanti dall esercizio dell attività professionale, che abbiano causato la riduzione o la perdita del patrimonio della società o la sua insolvenza, il socio, che ha eseguito la prestazione professionale che ha causato il danno, è responsabile verso gli altri soci e gli altri creditori sociali del danno che ha cagionato, limitatamente alla riduzione del patrimonio netto della società o alla sua perdita. 7. La società è obbligata a stipulare una polizza di assicurazione con una primaria compagnia assicurativa, che sia idonea a coprire tutti i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci che hanno agito nell esercizio in comune dell attività professionale. 8. I creditori di obbligazioni sociali diverse da quelle relative a danni derivanti dall esercizio dell attività professionale, i quali risultino insoddisfatti, anche Pagina 7
8 parzialmente, dalla esecuzione sui beni sociali, possono esercitare l azione di responsabilità verso gli amministratori della società che abbiano agito intenzionalmente a danno dei creditori sociali. 9. I soci, che sono responsabili verso i creditori sociali, possono intervenire nel procedimento civile instaurato contro la società. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato nei confronti dei soci, che possono proporre appello contro di essa. Art. 8 Partecipazione alla società 1.La partecipazione ad una società di lavoro è incompatibile con la partecipazione ad altra società di lavoro intellettuale salvo espresso consenso di tutti i soci, professionisti e non. 2. Le quote di partecipazione alla società dei soci professionisti non sono trasferibili a terzi. 3. Le quote di partecipazione alla società dei soci non professionisti sono trasferibili a terzi, salva diversa pattuizione nel contratto sociale. Art. 9 Partecipazione agli utili 1. La quota di partecipazione agli utili connessa ai conferimenti accessori effettuati dai soci professionisti e dai soci non professionisti non può essere superiore al 25%. 2. La quota di partecipazione agli utili connessa al conferimento dell opera dei soci è determinata ai sensi dell articolo 5, comma Gli utili non distribuiti per volontà del singolo socio si aggiungono al valore della sua quota per i conferimenti accessori. Pagina 8
9 Art. 10 Decisioni dei soci 1. I soci decidono con la maggioranza dei voti determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, salvo diversa pattuizione. 2. I soci approvano: a) la percentuale di partecipazione agli utili proposta dagli amministratori ai sensi dell articolo 5, comma 3; b) il rendiconto della gestione degli amministratori e la situazione patrimoniale della società riferita alla data di chiusura dell esercizio sociale; c) la eventuale distribuzione degli utili o la copertura delle perdite. 3. I soci decidono inoltre sulle materie ad essi riservate dal contratto sociale e sugli argomenti a loro sottoposti dagli amministratori. Art. 11 Amministrazione 1. L amministrazione della società non può essere affidata a persone diverse dai soci professionisti della società. 2. Salvo diverso patto, l amministrazione della società spetta a ciascun socio professionista disgiuntamente dagli altri. 3. Se l amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. 4. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull opposizione. 5. Se l amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Pagina 9
10 Art. 12 Rappresentanza 1. La rappresentanza della società verso i terzi e in giudizio spetta ai soci amministratori, disgiuntamente tra loro, a meno che l atto costitutivo non disponga diversamente. 2. La rappresentanza della società non può essere affidata a persone diverse dai soci professionisti della società. Art. 13 Incarico professionale. 1. L incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l esercizio della prestazione professionale richiesta. 2. La società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l esercizio della prestazione professionale richiesta. Il cliente ha diritto di chiedere che l esecuzione dell incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. In difetto di scelta, la società prima dell inizio dell esecuzione del mandato comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati. La prova dell adempimento degli obblighi di informazione prescritti e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. In difetto della comunicazione prescritta, per le obbligazioni sociali per danni derivanti dalla prestazione professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente tutti i soci. 3. La prestazione professionale è svolta direttamente dal singolo professionista, secondo le regole, anche deontologiche, della professione di appartenenza. Pagina 10
11 4. I soci professionisti e la società sono tenuti all osservanza del codice deontologico dell ordine professionale nel cui albo sono iscritti. 5. Se la prestazione è svolta da più soci si applica il compenso spettante ad un solo professionista, fermi restando i casi di collegi tra professionisti iscritti in albi diversi per i quali valgono le norme del relativo Ordine di appartenenza, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente. 6. Nell adempimento dell incarico ricevuto, il socio può avvalersi, sotto la sua direzione e responsabilità, della collaborazione di sostituti ed ausiliari, a meno che il cliente non comunichi per iscritto senza ritardo il suo dissenso. 7. I crediti della società, derivanti dall esercizio dell attività professionale dei soci, sono crediti di lavoro intellettuale di cui all art bis n. 2 del codice civile. Art. 14 Studio professionale 1. Lo studio professionale è costituito dal complesso di beni, diritti, rapporti giuridici, crediti ed altre attività, debiti ed altre passività, inerenti all esercizio della professione intellettuale. Art. 15 Creditore particolare del socio 1. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. 2. La partecipazione sociale non può formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro e pignoramento. Pagina 11
12 Art. 16 Esercizio sociale. 1. L esercizio sociale coincide con l anno solare. 2. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre dell anno in cui la società si è costituita. 3. E nullo il patto con cui si stabilisce una durata dell esercizio sociale superiore o diversa dall anno solare. Art. 17 Libri contabili 1. Il contratto sociale indica i libri e le scritture contabili che gli amministratori devono tenere durante l esercizio dell attività sociale. 2. In mancanza di previsioni del contratto sociale, la società deve tenere: - il libro giornale, il libro degli inventari, prescritti nell art del cod. civ.; - il libro delle decisioni dei soci; - il libro delle decisioni degli amministratori. 18. Rendiconto e risultato della gestione. 1. Il contratto sociale fissa le regole per la determinazione del risultato dell esercizio, che devono essere applicate dagli amministratori in sede di formazione del rendiconto. 2. In mancanza di diverse pattuizioni, il risultato di esercizio è determinato con il criterio di cassa, vale a dire deducendo dai compensi professionali incassati, i costi, gli oneri e le spese pagate, senza tenere conto dei crediti e dei debiti al termine dell esercizio. 3. In deroga al comma precedente, si deducono per competenza dal risultato di esercizio gli ammortamenti, i costi per i canoni di leasing e gli accantonamenti per trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Pagina 12
13 4. Entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio sociale, gli amministratori predispongono il rendiconto della gestione e la situazione patrimoniale, che consegnano ai soci affinché ne possano prendere visione. 5. Entro 5 mesi dalla chiusura dell esercizio sociale, i soci approvano i documenti di cui al punto Contestualmente all approvazione del rendiconto, i soci decidono anche sulla distribuzione degli utili o sulla copertura delle perdite. 7. Qualora l esercizio sociale chiuda in perdita, i soci eseguono i versamenti necessari per la integrale copertura della perdita nella stessa misura in cui partecipano agli utili. 8. Fino a che ciascun socio non abbia coperto la quota di perdita d esercizio a lui imputata in base al rendiconto, gli amministratori non erogano al socio acconti sugli utili in corso di maturazione. 9. La situazione patrimoniale, riferita alla data di chiusura dell esercizio, una volta approvata, deve essere annotata nel libro degli inventari e comunicata ai terzi che ne abbiano interesse e che ne facciano apposita richiesta agli amministratori. Art. 19 I crediti dei soci per gli utili da distribuire 1. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili, dopo l approvazione del rendiconto. 2. Il contratto sociale può stabilire le regole per l erogazione a favore dei soci di acconti sugli utili in corso di maturazione o già conseguiti, anche prima dell approvazione del rendiconto. 3. I crediti dei soci verso la società per gli utili da distribuire derivanti dai conferimenti d opera intellettuale, sono assimilati ai crediti di lavoro di cui all art. 2751, bis n. 2) del codice civile. Pagina 13
14 4. Il credito del socio professionista verso la società per gli utili da distribuire può essere pignorato dal creditore particolare del socio fino ad un ammontare massimo di un quinto. 5. Il credito del socio non professionista verso la società per gli utili da distribuire ha natura chirografaria. Art. 20 Scioglimento e liquidazione della società. 1. Si applicano gli articoli 2272 e ss. fino al 2282 del codice civile, in quanto compatibili. Si applica l art del c. c. 2. La società si scioglie per impossibilità di conseguimento dell oggetto sociale se tutti i soci non conferiscono più la loro opera professionale. 3. La società non si scioglie se i soci non provvedono alla copertura della perdita, anche se il capitale costituito con i conferimenti accessori e con gli utili non distribuiti nei precedenti esercizi è completamente perduto, purché i soci continuino a conferire l opera professionale, lavorando nella società per il raggiungimento dello scopo sociale. Art. 21. Cancellazione della società 1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dalla sezione speciale relativa alle società tra professionisti di cui all art. 16, comma 2, secondo periodo del D.Lgs 2 febbraio 2001 n I libri e le scritture contabili, nonché i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza. 3. I libri e le scritture contabili, nonché i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dalla sezione Pagina 14
15 speciale relativa alle società tra professionisti di cui all art. 16, comma 2, secondo periodo del D.Lgs 2 febbraio 2001 n Nel caso di uscita dalla compagine sociale del socio professionista per recesso, esclusione o morte, qualora nella società multiprofessionale non vi siano altri soci professionisti appartenenti alla stessa professione, gli amministratori provvedono alla cancellazione della società dalla sezione dell albo tenuto dall ordine cui è iscritto il socio che è uscito. Art. 22. Esclusione del socio. 1. Oltre ai casi previsti all art. 6, il socio che non esegue la prestazione professionale a favore della società al cui conferimento si è obbligato con il contratto sociale, è escluso dalla società. 2. Non può essere escluso dalla società il socio professionista che, pur non avendo effettuato i versamenti a copertura della sua quota di partecipazione alle perdite, continui a lavorare per la società, conferendo la sua opera professionale. In tal caso, egli non avrà diritto agli acconti sugli utili e non potrà percepire gli utili dopo l approvazione del rendiconto, fino a che non avrà coperto la quota di perdita a lui spettante. 3. L esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci calcolata secondo la percentuale di partecipazione agli utili, non computando quella spettante al socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso. 4. Entro il suddetto termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l esecuzione. 5. Se la società si compone di due soci, l esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro. Pagina 15
16 6. Nel caso di società multiprofessionali, qualora la società venga cancellata da un albo in cui sia stata iscritta, i soci professionisti iscritti allo stesso albo sono esclusi dalla società. Art. 23. Recesso del socio. 1. Si applica, in quanto compatibile, l art del c. c.. Art. 24. Morte del socio. 1. Salvo diversa pattuizione, in caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con chi, tra gli eredi, abbia i requisiti professionali richiesti e vi acconsenta. Art. 25. Liquidazione della quota del socio uscente. 1. Salvo diversa pattuizione, si applica l art. 2289, commi 1, 2 e 3 del codice civile. 2. Il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatta entro dodici mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento, salvo patto contrario. Art. 26. Diritti di opzione. 1. In caso di recesso, morte o esclusione di un socio, gli altri soci professionisti hanno il diritto di opzione, il cui esercizio è disciplinato dal contratto sociale. Pagina 16
17 Art. 27. Disposizioni previdenziali. 1. I crediti della società derivanti dalle prestazioni professionali rese alla clientela sono soggetti al contributo integrativo eventualmente dovuto alla Cassa di Previdenza di appartenenza di ciascun professionista incaricato della prestazione. La società vanta un diritto di rivalsa nei confronti della clientela per il contributo integrativo applicato. E vietata la rinuncia alla rivalsa. 2. In caso di società multiprofessionale nelle fatture dovrà essere precisamente specificata la natura della prestazione professionale in relazione al professionista o ai professionisti che l hanno prestata. Nel caso di prestazione congiunta di professionisti appartenenti a casse diverse, il compenso dovrà essere suddiviso in relazione al contributo apportato, onde applicare correttamente il contributo integrativo di competenza della rispettiva Cassa di previdenza. 3. Gli utili spettanti a ciascun socio dopo l approvazione del rendiconto sono soggetti al contributo soggettivo dovuto alla Cassa di Previdenza di appartenenza dello stesso socio. Non si tiene conto degli utili non riscossi dai soci. Pagina 17
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