PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
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- Nicola Venturini
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1 PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2208DEL06/08/2013 XI Settore - Ambiente, Energia e Aree Protette (Provincia BAT) N. 65Reg. Settore del 06/08/2013 Oggetto: DITTA G.P.A. CREMAZIONE ANIMALI DI DIMASTROCHICCO GIOVANNI & C. S.A.S. - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL' ART. 269 C.2 DEL D.LGS. 152/2006 RELATIVA AD UN NUOVO IMPIANTO DI CREMAZIONI ANIMALI DA COMPAGNIA SITO IN VIA DEGLI ARTIGIANI, 86 - BARLETTA (BT). Alla presente determinazione, adottata il06/08/2013, è stato assegnato il seguente numero del registro generale 2208anno 2013 PUBBLICAZIONE Pubblicata all Albo Pretorio della Provincia il06/08/2013, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell art. 8 comma 3 del regolamento per l adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del Il documento è generato dal Sistema Informativo della Provincia di Barletta Andria Trani. La firma autografa è sostituita dall indicazione a stampa del soggetto responsabile ai sensi dell Art.3 D.Lgs. n.39 del 12 Febbraio REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 2208del 06/08/2013- Pagina 1 di 7
2 IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: Con nota prot. n / la ditta G.P.A. CREMAZIONE ANIMALI DI DIMASTROCHICCO GIOVANNI & C. S.A.S con sede legale/produttiva nel Comune di Barletta (BT) in Viale Degli Artigiani n. 86, inoltrava al Settore Ambiente Energia Aree Potette della Provincia di Barletta Andria Trani, la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 relativa ad un nuovo impianto di cremazioni animali da compagnia. VISTI i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi ex art. 269 c. 3 del D.Lgs 152/06 svoltesi in data (1^ Cds) e (2^Cds). VISTA la documentazione tecnica trasmessa dalla ditta in fase di presentazione dell istanza e successivamente integrata come da richiesta degli enti partecipanti alla Conferenza di Servizi ex art. 269 c. 3 del D.lgs 152/06. VISTI i pareri definitivamente espressi dagli enti convocati alla conferenza di servizi, che qui si richiamano: - ASL BAT SISP parere favorevoleespresso nel verbale della 2^ Cds del ASL BAT SPESAL dichiarazionedi non competenza nell ambito del procedimento in oggetto, come già chiarito nella nota della Regione Puglia n / Comune di BARLETTA parere favorevole espresso con nota prot / ; VISTO il parere espresso da ARPA PUGLIA DAP BATcon nota prot / che qui integralmente si trascrive: Omissis si comunica per quanto di competenza, parere favorevoleal rilascio dell Autorizzazione in atti, con le prescrizioni già espresse con precedente parere e che di seguito si ripetono: - Sia effettuato nei primi 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, con lo stesso nelle sue normali condizioni difunzionamento, un monitoraggio delle emissioni in atmosfera (atto a rilevare il rispetto dei valori limite assegnati per i variparametri e, relativamente alle SOV e S0 2, il rispetto della Legge regionale n. 7/99 per quanto attiene gli impattiodorigeni. Gli Enti coinvolti nella istanza di rilascio della presente Autorizzazione dovranno essere preventivamenteinformati delle date previste per il suddetto monitoraggio ed agli stessi dovranno essere trasmesse le risultanze dellemisurazioni. - In caso di malfunzionamento del sistema di abbattimento ad acqua, oltre a generare l'allarme acustico visivo, sia attuatoanche il blocco della combustione VISTO il parere favorevole, espresso definitivamente nella seduta del 04/06/2013 prot / dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali Sezione Emissioni in Atmosfera. PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria condotta dal funzionario incaricato; VISTO il D. Lgn. 152/2006 e s.m.d. VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m.d. REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 2208 del 06/08/ Pagina 2 di 7
3 VISTO l art. 107 del D. Lg n. 267/2000; VISTA la documentazione tecnica in atti; VISTO il DPCM 1 marzo Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. VISTO il D.P.C.M.14 novembre Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore ; VISTA la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 recante Legge quadro sull inquinamento acustico ; VISTA la Legge Regionale Puglia 12 febbraio 2002, n. 3- Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico ; VISTA la Legge Regionale Puglia , n. 17; VISTO lo Statuto Provinciale; DETERMINA Per le motivazioni in narrativa espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 1. di autorizzare ai sensi dell art. 269 c. 2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., la ditta G.P.A. CREMAZIONE ANIMALI DI DIMASTROCHICCO GIOVANNI & C. S.A.S con sede legale/produttiva nel Comune di Barletta (BT), Viale Degli Artigiani n. 86, alle emissioni rivenienti da nuovo impianto di cremazioni animali da compagnia relativamente ai punti di emissione e corrispondenti limiti come di seguito indicato: Punto di emissione E1 Provenienza Incenerimento Carcasse Animali Tipologia di emissione Convogliata Metodi di analisi: - UNI EN :2003; - DM 25/08/2000 All.1 (ISTISAN 98/2); - UNI 10169:2001; - UNI 9968:1992; - UNI EN 13211: UNI EN 14385: UNI 9968:1992; - UNICHIM 632:1984 Inquinanti Concentrazione (mg/nm 3 ) Polveri <10 Metalli (Sommatoria di Pb, Hg, Ni, Zn; Cu, Cd, Mn) Ossidi di Azoto (NOx) <1 < 400 Ossidi di Zolfo (SO2) < 100 HCl <10 CO <100 Frequenza delle analisi Semestrale REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 2208 del 06/08/ Pagina 3 di 7
4 - UNI EN , 2, 3; Nota Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne: - il posizionamento delle prese di campionamento; - l accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro ai sensi del D.lgs. 81/ di precisare che la presente autorizzazione alle emissioni in atmosfera avrà la durata di 15 anni, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento e che la ditta dovrà presentare domanda di rinnovo almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche sostanziali cosi come definite dal D.lgs. 152/06, parte V e s.n.; 3. di stabilire per l esercizio dell attività, le seguenti condizioni che la ditta G.P.A. Cremazione Animali Di Dimastrochicco Giovanni & C. S.A.S dovrà rispettare: Contenere le emissioni nei limiti imposti dalla presente autorizzazione e dalla normativa vigente ed in ogni caso, ai livelli più bassi a seguito dell'utilizzo, cui è tenuta, della migliore tecnologia man mano disponibile; Informare entro le otto ore successive, qualora si verifichi un anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l autorità competente; Questa potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell impianto nel più breve tempo possibile; Adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto; Comunicare, ai sensi del comma 5 dell art.269 del D.lgs. 152/2006, la data di messa in esercizio nonché la data di messa a regime dell impianto, con un anticipo di almeno quindici giorni; Effettuare le analisi relative alle emissioni dei primi 10 giorni (MARCIA CONTROLLATA) durante i quali deve effettuare almeno n. 2 campionamenti; Effettuare le analisi dei primi 30 giorni dalla messa a regime dell impianto comunicando le date dei prelievi preventivamente agli enti coinvolti nel rilascio della autorizzazione ed evidenziando nelle suddette, l assenza di SOV, SO2 e il rispetto della L.R. n.7/99 cosi come dichiarato in sede di conferenza di servizi. Trasmettere le analisi dei primi 30 giorni al Settore XI Ambiente, Energia Aree Protette della Provincia di Barletta Andria Trani, all ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT SISP ed al Sindaco del Comune di Barletta. A tal proposito sempre ai sensi del comma 5 dell art. 269 si stabilisce che il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell impianto non deve essere superiore a giorni trenta. REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 2208 del 06/08/ Pagina 4 di 7
5 Verificare, entro e non oltre il trentesimo giorno della data di messa a regime dell impianto, che i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno, verificati in prossimità degli insediamenti abitativi più prossimi, rientrino in quelli previsti dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991, trasmettendo copia delle misurazioni al Settore XI Ambiente, Energia Aree Protette della Provincia di Barletta Andria Trani, all ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT Dipartimento SISP, ed al Sindaco del Comune di Barletta. Effettuare, ai sensi del comma 4 lettera b) dell art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 le analisi delle emissioni secondo i metodi prescritti con frequenza semestrale, conservandone l'originale e trasmettendo copia al Settore XI Ambiente, Energia Aree Protette della Provincia di Barletta Andria Trani, all ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT Dipartimento SISP ed al Sindaco del Comune di Barletta; Compilare ed aggiornare annualmente, il Catasto Informatizzato delle emissioni territoriali (CET), della Regione Puglia, residente presso il sito Internet nel quale saranno indicate le modalità alle quali attenersi, ed inviare relative ricevute in occasione della trasmissione delle analisi di sopra citate. Impegnarsi alla puntuale osservanza di tutte le misure di mitigazione e contenimento delle emissioni proposte dalla stessa nel corso del procedimento ed in tutti gli atti acquisiti; Predisporre la tenuta di un registro nel quale verranno annotate il numero di marce avvenute in condizione di emergenza e relative ore di funzionamento, e di trasmettere detto report annualmente in occasione delle invio periodico delle analisi effettuate sugli altri punti di emissione. Ove le emissioni in atmosfera dovessero dar luogo a percezione di odori molesti, la Ditta sarà tenuta a ricercare tecnologie idonee per riportare la concentrazione di ciascuna sostanza odorigena sotto il valore di soglia olfattiva, ai sensi della L.R. n.7/1999. Nel caso di superamento dei limiti prescritti, la Ditta sarà obbligata a presentare un progetto di adeguamento delle emissioni. Garantire la manutenzione e l efficienza del sistema di interblocco sul postcombustore. 4. di stabilire che le prescrizioni potranno essere modificate in seguito alle disponibilità di migliore tecnologia, nonché all'evoluzione della situazione ambientale ai sensi dell'art. 271, comma 9 lettera a) e b), del D.lgs. n. 152/2006; 5. che eventuali modifiche, che possono determinare un aumento delle emissioni, o una variazione qualitativa delle emissioni, o che alterano le condizioni di convogli abilità tecnica delle stesse, costituiscono modifica sostanziale, ai sensi dell' art. 269, c.8 del D.lgs. 152/06 e s.m.d. e dovranno essere preventivamente autorizzate; 6. che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ferma restando l' applicazione delle sanzioni di cui all' art. 279 del D.lgs. 152/06 e s.m.d., comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.lgs. 152/06 e s.m.d.; REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 2208 del 06/08/ Pagina 5 di 7
6 7. di demandare all ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale BAT ed alla ASL BAT SISP il controllo dell'osservanza da parte della Ditta di quanto riportato nel presente atto e nella relazione tecnica presentata dalla Ditta, oltre che di ogni altra disposizione di legge; 8. di fare salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell ambiente e della salute pubblica, con eventuali diritti dei terzi; 9. di precisare che la presente autorizzazione non sostituisce eventuali e/o ulteriori autorizzazioni e/o atti di assenso ritenuti ex lege necessari per l esercizio dell attività. 10. di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'amministratore Unico e Legale Rappresentante p.f. della Società, nonché del responsabile tecnico dell'impianto; 11. di notificare il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a: ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale BAT; ASL BAT- Dipartimento SISP; Comune di Barletta; Dirigente del Servizio di Polizia Provinciale ; Alla ditta G.P.A. CREMAZIONE ANIMALI DI DIMASTROCHICCO GIOVANNI & C. S.A.S con sede legale/produttiva nel Comune di Barletta (BT), Viale Degli Artigiani n. 86, nella persona del legale rappresentante p.f. ; 12. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione; 13. di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa; 14. di dare atto che la stessa va pubblicata all Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi. Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero, ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento. REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 2208 del 06/08/ Pagina 6 di 7
7 Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell adozione da parte del Dirigente del Settore XI Settore - Ambiente, Energia e Aree Protette (Provincia BAT), è conforme alle risultanze istruttorie. Andria, lì26/07/2013 Il responsabile dell istruttoria: Basto Michele Andria, lì 06/08/2013 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE Bruno Dott. Vito VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE Il documento è generato dal Sistema Informativo della Provincia di Barletta Andria Trani. La firma autografa è sostituita dall indicazione a stampa del soggetto responsabile ai sensi dell Art.3 D.Lgs. n.39 del 12 Febbraio REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 2208 del 06/08/ Pagina 7 di 7
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