IL RUOLO DELL UFFICIALE GIUDIZIARIO NELLE PROCEDURE ESECUTIVE

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1 IL RUOLO DELL UFFICIALE GIUDIZIARIO NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PREMESSA La Legge 80/2005 ha introdotto una serie di novità che investono due argomenti primari. Il primo, e più noto, relativo alla modifica della legge fallimentare, l altro riguardante la riforma di norme regolanti il processo esecutivo. Proprio con riferimento a tale processo, rivestono grande interesse anche le modifiche apportate dalla legge 263/2005 (recante, tra l altro, interventi correttivi alla modifiche in materia processuale civile introdotte con il d.l. sulla competitività sopra citato) nonché dalla legge 52/2006 (recante la riforma delle esecuzioni mobiliari). Le novità introdotte dai suddetti provvedimenti tendono a porre riparo all inefficienza e all eccessiva durata delle procedure esecutive, che compromettono l effettiva tutela del credito in sede esecutiva. L intenzione del legislatore è stata quella di dare maggiore efficienza ad ogni fase della liquidazione satisfattiva dei beni, puntando su una maggiore selezione dell attività richiesta all ufficiale giudiziario, sulla collaborazione del debitore esecutato in sede di pignoramento mobiliare, sulla semplificazione dei passaggi procedurali. Pertanto con le suddette modifiche le procedure esecutive dovranno tendere a rapidità ed efficienza, dando in tal modo ai creditori un grado elevato di effettiva tutela del credito. Tale esigenza è diventata ancora più pressante a seguito della riforma organica delle procedure concorsuali, che ha innalzato la soglia soggettiva di fallibilità. In effetti, la recente riduzione dell area di fallibilità comporta inevitabilmente un incremento delle procedure esecutive a carico dei piccoli imprenditori commerciali, tanto da determinare la necessità di operare un reinquadramento del sistema delle procedure esecutive, assegnando maggiore incisività alle esecuzioni mobiliari. Al fine di assicurare concretezza alla tutela del diritto di credito, si è proceduto ad una piccola rivoluzione culturale. Pertanto, la riforma del processo esecutivo sia sul piano normativo che organizzativo ha affermato tre principi fondamentali: - la collaborazione; - la responsabilizzazione professionale dell ufficiale giudiziario; - la semplificazione del rito. Le nuove norme in materia di procedimento esecutivo, introdotte dal d.l. sulla competitività e dalla l. n. 263/2005, sono entrate in vigore l , così come anche le modifiche introdotte dalla l. 52/

2 TITOLO ESECUTIVO La riforma approntata dal legislatore ha arricchito l art. 474 c.p.c. di nuove ipotesi, tanto da realizzare una estensione dei titoli su cui può fondersi l esecuzione forzata. Premesso che il legislatore ha inteso stabilire il principio della tassatività dei titoli esecutivi, una modifica di dettaglio riguarda l inclusione al n. 1 dell art. 474 c.p.c. degli altri atti, espressamente previsti dalla legge 263/2005, al pari delle sentenze e dei provvedimenti ivi richiamati (es. titolo esecutivo europeo). Al n. 2 è stata inserita una nuova categoria costituita dalle scritture private autenticate, per le quali continua a valere la limitazione dell efficacia esecutiva alle sole obbligazioni di denaro in esse contenute. La modifica del n. 3, che tratta solo degli atti ricevuti da notaio o da pubblico ufficiale, non contiene più alcuna limitazione dell efficacia esecutiva del titolo alle sole obbligazioni di denaro, per cui la stessa può riguardare qualsiasi obbligazione di dare, di fare o di non fare. Si riconosce pertanto ai suddetti atti la natura di titoli esecutivi, non solo per le obbligazioni di pagamento, ma anche per le obbligazioni di consegna e rilascio, oltre che per qualsiasi obbligazione di dare, di fare o di non fare; si estende quindi la possibilità di agire esecutivamente, includendo altre categorie di atti in precedenza non previste. Una ulteriore novità riguarda la modifica apportata al 2 comma dell art. 479 c.p.c., il quale impone che la notificazione del titolo esecutivo sia fatta, in ogni caso, al debitore personalmente, a norma degli art. 137 ss., anche se esso è costituito da una sentenza. Con ciò il legislatore ha certamente voluto rafforzare il carattere personale dell obbligo contenuto nel titolo, responsabilizzando direttamente il debitore. NOVITA SUL PIGNORAMENTO MOBILIARE: aspetti generali Un ruolo fondamentale, nell intento di rendere effettività funzionale alla tutela esecutiva, assumono le ripetute modifiche apportate, prima dalla l. n. 80/2005, poi dalla l. n. 263/2005 ed infine dalla l. n. 52/2006, alla norma generale in tema di pignoramento di cui all art. 492 c.p.c. In questo caso due sono le novità di principale rilievo. La prima è l invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell esecuzione la dichiarazione di residenza o l elezione di domicilio nel comune del giudice competente per l esecuzione, con avvertenza che, in mancanza, le notifiche verranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Trattasi di una previsione di portata generale, valida per ogni tipo di espropriazione, mobiliare, presso terzi e immobiliare. L altra è che l ufficiale giudiziario, per la ricerca dei beni del debitore può, su richiesta del creditore e autorizzazione del G.E., utilizzare lo strumento dell Anagrafe tributaria o altre banche dati pubbliche, ovvero procedere attraverso la consultazione, tramite un 2

3 esperto da lui stesso nominato, delle scritture contabili del debitore che rivesta anche la qualifica di imprenditore commerciale. Queste due novità dovrebbero, da una parte, ridurre le possibilità di opposizioni del debitore per motivi formali di mancata ricezione delle notifiche, e dall altra consentire ai creditori di avere una visione più completa circa la situazione patrimoniale del debitore. ANALISI dell articolo 492 c.p.c. La norma di cui all articolo 492 c.p.c. riafferma che l esecuzione inizia con il pignoramento, quindi si conferma come centrale l attività dell ufficiale giudiziario nella ricerca e individuazione dei beni da pignorare, alla quale si connette con la riforma la dichiarazione di responsabilità patrimoniale del debitore. Pertanto, con la collaborazione richiesta al debitore, il pignoramento diventa l atto iniziale che da luogo ad una dichiarazione di responsabilità patrimoniale del debitore; all ufficiale giudiziario viene richiesto di procedere ad una ricognizione estimativa sommaria ma non superficiale, improntata a maggiore selettività. Il 2 comma dell art. 492 c.p.c. introduce l onere del debitore di dichiarare, su invito dell ufficiale giudiziario, la residenza o di eleggere il domicilio nel circondario in cui ha sede il giudice competente per l esecuzione, prevedendo che, in difetto, le notifiche o le comunicazioni successive saranno effettuate presso la cancelleria. Questa innovazione tende da una parte ad impedire che il creditore procedente e il cancelliere inseguano il debitore negli eventuali cambi sede, dall altra a favorire la partecipazione del debitore al processo esecutivo. Il nuovo 3 comma prevede, invece, che il pignoramento deve contenere l avvertimento che il debitore può chiedere, ai sensi dell art. 495 c.p.c., la conversione del pignoramento prima che sia disposta la vendita o l assegnazione. La mancanza di tale avvertimento costituisce un vizio di forma dell atto, tale da comportare una invalidità dello stesso, da sanare secondo la normativa vigente. L articolo 492 c.p.c. ai comma 4, 5 e 6 individua una serie di novità che disciplinano le ipotesi in cui i beni assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti a soddisfare il creditore procedente (comma 4 ), ovvero per essi appaia manifesta la lunga durata della liquidazione (comma 5 ), o diventino insufficienti a seguito di intervento di altri creditori (comma 6 ). Il comma 4 introduce il primo di una serie di strumenti diretti a permettere la ricerca, da parte dell ufficiale giudiziario, di beni da assoggettare all espropriazione. Al riguardo la circolare n. 6/381/035/CA datata 14 marzo 2007 Ministero della Giustizia DOG precisa che Con la novella, al pignoramento-espropriazione quale materiale intromissione nel patrimonio dell esecutato, si connette la dichiarazione del debitore circa l eventuale titolarità di altri beni mobili ed immobili e di crediti presso terzi, nel caso in cui il pignoramento mobiliare eseguito presso il domicilio del 3

4 debitore, risulti insufficiente a garantire il credito vantato dalla parte procedente. Verificatasi quest ultima ipotesi, ne consegue che il pignoramento mobiliare si concretizza, oltre che nella identificazione dei beni da assoggettare ad espropriazione, mediante attività di ricerca e di scelta da parte dell ufficiale giudiziario, anche nella dichiarazione del debitore (da lui sottoscritta), che indichi altri beni di sua proprietà, unitamente all ingiunzione prevista dall art. 492, comma 1. Il processo verbale redatto dall ufficiale giudiziario riporta tutta l attività innanzi descritta. In merito alla dichiarazione di titolarità di altri beni mobili, immobili o crediti presso terzi, resa dal debitore dietro invito dell ufficiale giudiziario, va precisato che la stessa può essere rilasciata anche presso l Ufficio NEP che ha proceduto esecutivamente nei suoi confronti, nell ipotesi in cui l esecutato non intenda renderla all atto dell accesso dell ufficiale giudiziario, o qualora il medesimo non sia stato rinvenuto nel suo domicilio. Questa lettura si palesa coerente con la novità introdotta all art. 388 cod. pen., ultimo comma, circoscritta agli effetti penali della falsa o omessa dichiarazione del debitore, ipotesi penalmente sanzionate, con la conseguenza che solo al debitore è accordata la possibilità di rispondere nel termine di quindici giorni dall invito dell ufficiale giudiziario a rendere la dichiarazione di cui trattasi. La dichiarazione resa dal debitore all ufficiale giudiziario, presso l Ufficio NEP, va annotata sul registro cronologico mod. C e comporta la maturazione, da parte del predetto Ufficio NEP, del diritto di esecuzione, che va a gravare come ulteriore onere sul creditore procedente. A seguito di dichiarazione positiva del debitore resa sopra la chiusura dell originale verbale di pignoramento, qualora siano indicati beni che si trovano nel circondario di competenza dell Ufficio NEP che sta procedendo, l ufficiale giudiziario accede nel luogo indicato dal debitore, redigendo altro apposito verbale per far fronte agli adempimenti di cui all art. 520 cod. proc. civ.. Resta ben inteso che alla chiusura di ogni singolo verbale facente parte dell articolata fattispecie appena descritta, l ufficiale giudiziario è tenuto ad effettuare il deposito di ciascun verbale in Cancelleria, entro le ventiquattro ore dal compimento dell attività esecutiva, con la conseguenza che tutti i verbali che si sono originati dalla procedura esecutiva faranno parte di un unico fascicolo dell esecuzione, dietro indicazione degli estremi della procedura esecutiva da parte dell ufficiale giudiziario che provvede al deposito dei verbali successivi al primo, vale a dire quello originario con il quale è stato aperto il relativo fascicolo dell esecuzione. Qualora i beni mobili e i crediti indicati nella dichiarazione del debitore si trovino in un circondario diverso da quello in cui è iniziata l esecuzione, l ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente e a sue spese, trasmette la dichiarazione, a mezzo posta con raccomandata A.R., all Ufficio NEP territorialmente competente, che 4

5 provvederà ad incaricare un ufficiale giudiziario a recarsi nel luogo indicato dal debitore per gli adempimenti di cui all art. 520 cod. proc. civ.. La dichiarazione pervenuta nell Ufficio NEP territorialmente competente va annotata sul registro mod. E, indicando come richiedente la parte istante della procedura esecutiva. Il verbale redatto dall Ufficio NEP, ove è pervenuta la dichiarazione di cui sopra, deve essere depositato nella relativa Cancelleria Esecuzioni Mobiliari, presso la quale verrà aperto un nuovo fascicolo dell esecuzione. Sarà cura della parte istante far pervenire, a norma di legge, i titoli, gli atti ed i documenti necessari nella Cancelleria del Giudice dell Esecuzione, interessata per ultima in ordine di tempo dalla formazione del relativo fascicolo di esecuzione. Il comma 5 prescrive che della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Inoltre a seconda dei beni indicati dal debitore, il legislatore ha individuato specifiche disposizioni. Infatti se sono state indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell art. 388, terzo comma codice penale. In questo caso l ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all art. 520 c.p.c. oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all ufficiale giudiziario territorialmente competente. Al riguardo la risposta a quesito prot. n. 6/1744/03-1/2007/CA del 27 novembre 2007 diretta alla Presidenza della Corte d Appello di Torino precisa che: per quanto concerne la dichiarazione del debitore contenente l indicazione di beni mobili situati in un luogo diverso da quello del domicilio, pur rientrante nel circondario di competenza dell Ufficio NEP che sta procedendo, l art. 492, quinto comma, c.p.c. prevede espressamente che l ufficiale giudiziario provveda ad accedere al luogo in cui si trovano le cose mobili indicate nella dichiarazione per gli adempimenti di cui all art. 520 c.p.c., vale a dire provvedere alla conservazione o all affidamento in custodia degli stessi. Ne consegue che l accesso dell ufficiale giudiziario è da ritenersi necessario per una ricognizione e stima dei beni pignorati, così come indicati nella predetta dichiarazione, operazioni che consentono di determinare seppure in maniera approssimativa il valore complessivo degli stessi, anche agli effetti dell art. 492, sesto comma, c.p.c. per l esercizio delle facoltà previste dal quarto comma dell art. 499 c.p.c., riguardante l intervento di altri creditori nell esecuzione mobiliare nei confronti del debitore. Di conseguenza, sorge la necessità che l accesso nel luogo indicato dal debitore nella suddetta dichiarazione risulti da altro verbale, essendo il precedente chiuso al termine delle operazioni di pignoramento relative al primo accesso dell ufficiale giudiziario nel domicilio del debitore, tenuto conto altresì che la dichiarazione di quest ultimo può intervenire anche nel termine di quindici giorni successivi all accesso stesso. 5

6 Il fatto che l art. 492, quarto comma, c.p.c. non parli espressamente di ricognizione, non può indurre a ritenere che la stessa sia superflua, in quanto non si giustificherebbe l espressione utilizzata dal legislatore nella norma in questione, e precisamente e l ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano (i beni) per gli adempimenti di cui all articolo 520, nonché si eluderebbe la prescrizione generale sulla forma del pignoramento contenuta nell art. 518, quarto comma, c.p.c., in base alla quale: nel processo verbale l ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. passando all esame della questione relativa al caso in cui i beni mobili e i crediti indicati nella dichiarazione si trovino in un circondario diverso da quello in cui è iniziata l esecuzione, si reputa che l art. 492 c.p.c.., che contempla la predetta fattispecie, preveda o quanto meno presupponga il possesso del titolo esecutivo e del precetto da parte dell ufficiale giudiziario procedente, al fine di potersi recare nel luogo indicato dal debitore per espletare gli adempimenti previsti dall art. 520 c.p.c.. Pertanto, come già precisato nella Circolare sopra citata, sarà cura della parte procedente far recapitare i documenti innanzi citati o copie autentiche degli stessi all Ufficio NEP presso il quale la procedura esecutiva sta proseguendo. E consequenziale che i costi che si produrranno nel secondo Ufficio NEP dovranno essere recuperati mediante spedizione a mezzo posta in contrassegno, al procuratore della parte procedente, di copia del verbale redatto dall ufficiale giudiziario di quest ultimo Ufficio NEP nel luogo indicato dal debitore nella dichiarazione ove avrà eseguito l accesso per menzionati adempimenti di cui all art. 520 c.p.c.. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si perfeziona nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell art. 388, quarto comma c.p., quando il terzo, prima che gli sia notificato l atto di cui all art. 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Infine se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli artt. 555 e ss. Dal novellato comma 6 dell art. 492 c.p.c. se ne deduce che il creditore può richiedere all ufficiale giudiziario di procedere ricercando altri beni utilmente pignorabili, secondo le prescrizioni dell art. 492 c.p.c. commi 1-5, nei casi di sopravvenuta insufficienza del compendio pignorato per intervento di nuovi creditori. ANALISI DI ALCUNE FATTISPECIE. a) l ufficiale giudiziario rinviene e pignora beni del debitore il cui valore risulta idoneo a garantire il credito. - Redige processo verbale delle sue operazioni dando atto dell impugnazione di cui all art. 492 c.p.c. e descrive le cose pignorate con la stima del presumibile valore di realizzo. 6

7 - Qualora lo ritiene utile o su richiesta del creditore, l ufficiale giudiziario si avvale dell assistenza di un esperto stimatore. - Ove messo in condizione, con l uso di mezzi necessari e idonei, l ufficiale giudiziario riscontra lo stato di conservazione dei beni pignorati mediante rappresentazione fotografica o con altro mezzo di ripresa audiovisiva ( la rappresentazione fotografica o audiovisiva dei beni pignorati non è elemento costitutivo del pignoramento che la norma individua nella descrizione delle cose da pignorare). - Rivolge al debitore l invito ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell esecuzione, la prescritta dichiarazione di residenza o l elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l esecuzione con l avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice dell esecuzione. - Ai sensi dell art. 495 c.p.c. notizia il debitore della possibilità e dei limiti temporali per procedere alla conversione del pignoramento. - Infine nelle ventiquattro ore dal compimento delle operazioni provvede a depositare presso la cancelleria del giudice dell esecuzione il processo verbale di pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto. b) l ufficiale giudiziario rinviene e pignora beni per il cui valore ritiene opportuno l intervento di uno stimatore, o viene dal creditore richiesta la nomina di uno stimatore. - Redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell ingiunzione di cui all art. 492 c.p.c. e descrive le cose pignorate. - Se lo ritiene opportuno per la determinazione del valore l assistenza di un esperto stimatore o su richiesta del creditore, differisce le operazioni di stima e nomina lo stimatore. - Provvede senza indugio e entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare a pignoramento sulla base dei valori indicati dall esperto. - Ove messo in condizione, con l uso di mezzi necessari e idonei, l ufficiale giudiziario riscontra lo stato di conservazione dei beni pignorati mediante rappresentazione fotografica o con altro mezzo di ripresa audiovisiva. - Ai sensi dell art. 495 c.p.c. notizia il debitore della possibilità e dei limiti temporali per procedere alla conversione del pignoramento. - Infine nelle ventiquattro ore dal compimento delle operazioni provvede a depositare presso la cancelleria del giudice dell esecuzione il processo verbale di pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto. 7

8 c) l ufficiale giudiziario rinviene e pignora beni del debitore, presente, il cui valore di realizzo è idoneo a garantire il credito ma appare manifesta la lunga durata della liquidazione, oppure rinviene beni non sufficienti a garantire il credito. - Redige processo verbale delle sue operazioni dando atto dell impugnazione di cui all art. 492 c.p.c. e descrive le cose pignorate con la stima del presumibile valore di realizzo. - Invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorati, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori. - Avverte il debitore della sanzione prevista per l omessa o falsa dichiarazione. - Redige processo verbale della dichiarazione del debitore che il debitore stesso sottoscrive. - Redige processo verbale della dichiarazione del debitore che il debitore sottoscrive. - Se sono indicate cose mobili, queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell art. 388, terzo comma c.p., e l ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per provvedere alla conservazione o all affidamento in custodia di esse, ai sensi dell art. 520 c.p.c.. - Se le cose pignorate si trovano in un luogo compreso in un altro circondario trasmette copia del verbale all ufficiale giudiziario territorialmente competente per gli adempimenti di cui all art. 520 c.p.c. (a tale previsione è connessa l art. 141 del D.P.R. 1229/1959, infatti le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennità relative agli atti richiesti. Per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute.le parti devono versare una congrua somma di denaro). - Nelle ventiquattro ore dal compimento delle operazioni provvede a depositare presso la cancelleria del giudice dell esecuzione il processo verbale di pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto. d) l ufficiale giudiziario rinviene e pignora beni del debitore,assente, il cui valore di realizzo è idoneo a garantire il credito ma appare manifesta la lunga durata della liquidazione, oppure rinviene beni non sufficienti a garantire il credito. - Redige delle sue operazioni processo verbale dove dà atto di aver rivolto l ingiunzione di cui all art. 492 c.p.c. alle persone indicate nell art. 139, secondo comma, cui consegna l avviso dell ingiunzione stessa per il debitore assente, descrive le cose pignorate con la stima del presumibile valore di realizzo. - In mancanza di dette persone affigge l avviso alla porta dell immobile in cui ha eseguito il pignoramento. - Nelle ventiquattro ore dal compimento delle operazioni provvede a depositare presso la cancelleria del giudice dell esecuzione il processo verbale di pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto. 8

9 e) l ufficiale giudiziario non rinviene alcun bene utilmente pignorabile. - Redige processo verbale di pignoramento negativo che restituisce con il titolo e precetto al creditore richiedente. - Il creditore procedente, ai fini della ricerca delle cose da pignorare, può richiedere all ufficiale giudiziario di accedere ai soggetti gestori dell anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. f) il debitore, presente, indica quali ulteriori beni pignorabili cose mobili o crediti che sono in possesso di terzi. - Il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione. - Il debitore dichiarante è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell art. 388, comma 4 c.p., prima che gli sia notificato l atto di cui all art. 543 c.p.c., effettua il pagamento o restituisce il bene. Al riguardo si precisa che, se oggetto del pignoramento presso terzi è un credito di lavoro, si svolgerà obbligatoriamente l udienza davanti al giudice dell esecuzione. Se, invece, oggetto del pignoramento presso terzi sono crediti diversi da quelli di lavoro o beni in possesso di terzi, il terzo non è tenuto a comparire in udienza ma deve comunicare al creditore procedente la dichiarazione di cui all art. 547 c.p.c., relativa all esistenza del proprio debito nei confronti del debitore esecutato, entro dieci giorni a mezzo raccomandata. g) il debitore, presente, indica beni immobili. - Il creditore procede ai sensi degli artt. 555 e ss del c.p.c. I POTERI DI INDAGINE DELL UFFICIALE GIUDIZIARIO SOLLECITATO DAL CREDITORE PROCEDENTE. LA VERA INNOVAZIONE. Altra importante innovazione è contenuta nel nuovo comma 7 dell art. 492 c.p.c., che consente: in ogni caso all ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La circolare n. 6/381/035/CA datata 14 marzo 2007 Ministero della Giustizia DOG ritiene che la richiesta di accesso alle informazioni presso i gestori dell Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche, possa avvenire ad opera dell ufficiale giudiziario sulla base dei seguenti presupposti: 1) istanza del creditore contenente le generalità complete degli esecutati; 2) esibizione del titolo esecutivo; 9

10 3) verbali di pignoramento negativi, insufficienti per garantire il creditore procedente o che siano divenuti insufficienti a seguito di intervento di altri creditori. Acquisite le informazioni patrimoniali a seguito dell accesso all Anagrafe Tributaria e delle altre banche dati pubbliche, nel silenzio della legge, la comunicazione dell ufficiale giudiziario al creditore procedente deve essere limitata in proporzione al valore del credito azionato aumentato della metà. Rimane fermo che la prosecuzione della procedura esecutiva è ad impulso del creditore procedente, dopo essere stato relazionato dall ufficiale giudiziario sui risultati della verifica. Da un punto di vista operativo, per quanto concerne la ricerca delle informazioni patrimoniali, è configurabile la possibilità per l ufficiale giudiziario di procedere ad interpello diretto, nell ambito del circondario di appartenenza (cfr. art. 106 D.P.R. n 1229 del 1959 Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari ), con accesso presso i gestori dell Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche, nonché di farne richiesta a mezzo del servizio postale. Sull accesso all Anagrafe Tributaria da parte dell ufficiale giudiziario, inoltre, va rammentato che ultimamente c è stata un estensione, agli Uffici NEP, dell Accordo SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali) intervenuto con l Agenzia delle Entrate, siglato in data 20 dicembre 2004, che consente agli ufficiali giudiziari di accedere in via telematica, senza alcun onere per gli Uffici NEP, alle interrogazioni anagrafiche, reddituali e agli atti del registro riguardanti i debitori, esemplificativamente indicate all art. 3, punto 2 della vigente Convenzione con l Agenzia delle Entrate, come reso noto da apposita Circolare prot. n U in data 27 giugno 2006, emessa dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, diretta ai Presidenti di Corte d Appello, così come riformata da successiva Circolare prot. n U in data 11 luglio Tanto premesso si osserva che la norma pone numerosi aspetti interpretativi, primo fra tutti l ambito soggettivo delle altre banche dati pubbliche. Generalmente, con tale espressione si intendono le banche dati accessibili al pubblico, mentre nel nuovo art. 492 c.p.c. tale espressione sembra indicare le banche dati gestite da un soggetto pubblico, e per loro natura riservate, atteso che, qualora una banca dati sia aperta al pubblico, il creditore procedente potrebbe consultarla liberamente senza rivolgersi all ufficiale giudiziario. Al riguardo la richiamata circolare ha osservato e precisato che:..il legislatore ha evitato di inserire un elenco tassativo delle stesse, ma ha utilizzato una formula aperta in grado di ricomprendere anche le banche dati pubbliche di futura costituzione. Vale la pena precisare che per banche dati pubbliche deve intendersi qualsiasi banca dati formata e detenuta o gestita dalle pubbliche amministrazioni. Non solo le banche dati liberamente e direttamente accessibili dal pubblico, ma anche quelle accessibili, come nel caso di specie, in virtù di un apposita norma, da parte di altre 10

11 pubbliche amministrazioni ( art. 25, comma 2, della Legge 20 novembre 2000 n 340 Legge di semplificazione 1999), autorità (cfr. Legge 16 gennaio 2003, n 3 e D.P.R. 6 ottobre 2004, n 258), distretti produttivi (art. 1, comma 368, della Legge Finanziaria 23 dicembre 2006, n 266) od altri soggetti specificamente autorizzati. Per pubbliche amministrazioni, invece, si devono intendere come fa anche l art. 25 della citata Legge 20 novembre 2000 n. 340 in materia di accesso alle banche dati pubbliche quelle di cui all art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ovvero tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Riguardo all attività di accesso all Anagrafe Tributaria e alle altre Banche dati pubbliche, dato che nulla risulta disposto dalla Legge n. 52 del 2006 di cui trattasi, in merito al compenso spettante per detta attività, l intento del legislatore va inteso nel senso di non voler riconoscere, all ufficiale giudiziario, un ulteriore compenso per l espletamento della stessa: ne consegue, pertanto, il riconoscimento del diritto unico di cui all art. 37 del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n 2002), previsto anche per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l atto di protesto, voce retributiva alla quale si aggiunge l indennità di trasferta (e la relativa tassa del 10%), se c è stato accesso in loco presso i gestori dell Anagrafe Tributaria o di altre banche dati pubbliche. Di uguale interesse è anche la risposta a quesito diretta al Presidente della Corte di Appello di Trieste prot. n. 6/1335/03-1/2008/CA del 17 settembre 2008 che espone quanto segue:.relativo ai presupposti necessari per procedere, da parte dell ufficiale giudiziario, alla richiesta di accesso alle informazioni presso i gestori dell Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da pignorare dalla lettura della norma, emerge che l ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore, deve espletare l indagine patrimoniale ogni volta che l esito del pignoramento non è soddisfacente per il creditore per la mancanza di collaborazione del debitore. A tal riguardo, le ipotesi che possono dar luogo alla predetta indagine patrimoniale sul debitore si possono riassumere nelle seguenti: 1) mancato pignoramento per irreperibilità del debitore; 2) pignoramento negativo per mancanza di beni utilmente pignorabili; 3) pignoramento insufficiente; 4) l interpello al debitore è rimasto privo di esito; 5) la dichiarazione del debitore appare non veritiera. 11

12 Pertanto, ciò che giustifica l esercizio del potere per l ufficiale giudiziario di accedere alla banca dati, per la verifica dello stato patrimoniale del debitore, è la mancanza di collaborazione e la responsabilità patrimoniale di quest ultimo. In considerazione di quanto fin qui esposto, ne consegue che la redazione di un verbale di pignoramento che si qualifichi semplicemente come mancato, in quanto rinvenuto domicilio chiuso (cd. porta chiusa) da parte dell ufficiale giudiziario al momento dell accesso, non appare presupposto sufficiente per l espletamento dell indagine patrimoniale sul debitore, in quanto è mancata una ricerca effettiva dei beni e delle cose appartenenti a quest ultimo nell ambito del suo domicilio. Ne consegue che l ipotesi del verbale mancato, così come sopra descritta, non è stata riportata tra i presupposti per la richiesta di accesso all Anagrafe Tributaria nella menzionata Circolare, a differenza della precedente nota ministeriale prot. 6/912/03-1 del 12 giugno 2006, che invece la indica in maniera generica. Infine resta da sottolineare che il testo della norma, di esemplare chiarezza, conferisce all ufficiale giudiziario rilevanti poteri d indagine, il cui espletamento potrà svolgersi, in via mediata ed indiretta, attraverso plurime richieste inoltrata ad hoc ai soggetti dell anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. Altrettanto palese è l intento che la norma si prefigura di voler conseguire: la sua puntuale applicazione nei confronti di tutti i soggetti che risultino essere debitori di una determinata somma di denaro, da corrispondere in favore di un altro soggetto, in veste di creditore, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale od extragiudiziale, laddove risulti essere titolare di un patrimonio immobiliare o mobiliare, registrato, opportunamente denunciato all Anagrafe tributaria in sede di dichiarazione dei redditi. L ESIBIZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI La legge n. 52/2006 ha introdotto un ulteriore novità nella ricerca dei beni e dei crediti del debitore, nel caso in cui questi rivesta la qualifica di imprenditore commerciale. Richiamando la circolare n. 6/381/035/CA datata 14 marzo 2007 Ministero della Giustizia DOG si sottolinea che: La riforma delle esecuzioni mobiliari, nell affidare all ufficiale giudiziario poteri di indagine finalizzati alla ricerca dei beni del debitore presso l Anagrafe Tributaria ed altre banche dati pubbliche, ha ampliato il campo d azione quando il debitore è un imprenditore commerciale. Se i beni pignorati a quest ultimo non garantiscono il credito per cui si procede e se l imprenditore omette la dichiarazione o effettua una dichiarazione che non convince il creditore procedente, quest ultimo può chiedere all ufficiale giudiziario, con richiesta formale e accollandosi le relative spese, di procedere ad un indagine sulle scritture contabili. L art. 492 c.p.c., comma 8, recita che se il debitore è imprenditore commerciale l ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero 12

13 un notaio iscritto nell elenco di cui all art. 179-ter delle disposizioni per l attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l assistenza dell ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell accesso alle scritture contabili e della relazione sono, liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. Dalla disposizione richiamata se ne deduce che l ufficiale giudiziario, dietro richiesta del creditore procedente (ed a sue spese), nomina un professionista qualificato al quale affidare il compito di ricostruire il patrimonio dell impresa, al fine di verificare in essa l esistenza o meno di cose o crediti pignorabili. La suddetta circolare precisa che: qualora il professionista, nell accedere alle scritture contabili ovunque si trovino, incontri difficoltà materiali o resistenze di qualsivoglia natura, può richiedere l assistenza dell ufficiale giudiziario che pertanto redige verbale delle operazioni compiute, raccogliendo al momento le dichiarazioni rese dalle parti. A chiarificazione di quanto sopra detto è utile richiamare anche la risposta a quesito diretta al Presidente della Corte d Appello di Lecce datata 27 gennaio 2009 prot. n. 6/121/03-1/2008/CA che pone il seguente distinguo: va, quindi, fatta una distinzione tra la liquidazione delle spese e del compenso a favore del professionista, che sono a carico del creditore procedente qualora dalle indagini sulle scritture contabili non risultino ulteriori beni utilmente pignorabili oltre quelli già dichiarati dal debitore-imprenditore, e la liquidazione degli stessi oneri, che va a costituire titolo esecutivo contro il debitore, allorquando dalle predette indagini risultino ulteriori beni utilmente pignorabili. Inoltre, si precisa che nell ipotesi che venga presentata dal creditore procedente istanza per l esame delle scritture contabili non contestualmente al pignoramento e l ufficiale giudiziario nonostante più accessi non riesca a reperire l imprenditore o quest ultimo si rifiuti di indicare dove sono tenute le scritture contabili, il predetto funzionario è tenuto ugualmente a procedere alla nomina del professionista, senza alcun onere di comunicazione all imprenditore circa l istanza del creditore ed il nominativo del professionista. Per quanto concerne il provvedimento di liquidazione delle spese e del compenso in danno del debitore-imprenditore, dichiarato espressamente titolo esecutivo dal citato 13

14 art. 492 c.p.c., comma 8, si osserva che la sua disciplina segue quella della generalità dei titoli esecutivi di cui all art. 474 c.p.c.; copia di quest ultimo, in quanto atto inerente all esecuzione mobiliare in corso, deve essere depositato in Cancelleria nel relativo fascicolo dell esecuzione, che già contiene il verbale di pignoramento, la dichiarazione del debitore (se resa successivamente al pignoramento) e la relazione sulle scritture contabili rilasciata dal professionista. A riguardo, si rileva che il creditore procedente non è tenuto ad anticipare le spese e il compenso da corrispondere al professionista, in quanto solo all esito delle indagini sulle scritture contabili è possibile individuare il soggetto tenuto al pagamento degli oneri che si sono prodotti nella procedura in questione. Si rammenta, inoltre, che il provvedimento di liquidazione delle spese e della parcella, sia quando è a carico del creditore procedente sia quando grava sul debitore-imprenditore, non va notificato a quest ultimo, in quanto non previsto dalla norma in esame, per cui sarà incombenza del professionista richiedere alla parte obbligata il pagamento delle spese e della parcella. Relativamente all entità della parcella in questione, i parametri di riferimento sono rinvenibili in via analogica nelle Tabelle, in allegato al D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, contenenti la misura degli oneri fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell autorità giudiziaria civile e penale, in attuazione dell art. 2 della legge 8 luglio 1980 n Ciò premesso, il professionista indica nella richiesta di pagamento dell incarico espletato la misura del compenso corrispondente alla prestazione resa, calcolandola sulla base delle predette Tabelle, e l ufficiale giudiziario si limita a controllare la misura del compenso richiesto e a valutare la congruità nei limiti dei minimi e dei massimi previsti. L applicazione di tali Tabelle è prevista in via transitoria dall art. 275 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), in base al quale sino all emanazione del regolamento previsto dall art. 50, la misura degli oneri è disciplinata dalle tabelle allegate al D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 ; in merito alla misura di questi onorari, si precisa che gli stessi sono stati rideterminati con decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio Infine, si fa presente che per la procedura di accesso alle scritture contabili non occorre istituire apposito registro di carico né iscrivere le richieste di accesso alle scritture contabili sui registri cronologici in dotazione agli Uffici NEP, modelli F e C oppure su quello C/ter (se la procedura è attinente a materia lavoristica), in quanto si tratta di un attività che entra a far parte della procedura esecutiva già in corso e regolarmente iscritta, a seconda dei casi, sui predetti registri; al limite, per averne traccia è possibile inserire un apposita annotazione in corrispondenza del numero cronologico assegnato all esecuzione. Infine, si precisa che, nel caso in cui le indagini dovessero produrre un esito negativo, la sopportazione dei relativi costi, anche se formalmente imputati al debitore esecutato, sarà destinata a rimanere ad esclusivo carico del creditore procedente, destinatario 14

15 effettivo di ogni effetto conseguente al conferimento del mandato espletato dal professionista incaricato, nonostante la nomina di quest ultimo competa all ufficiale giudiziario, al quale, dovrà altresì trasmettere la relazione finale, con i risultati della verifica, anche al fine di provvedere alla liquidazione delle spese e del relativo compenso per l opera professionale prestata. In ogni caso si tratta di una novità che assume una rilevanza ancora maggiore alla luce dell innalzamento delle soglie soggettive del piccolo imprenditore contenute nella recente riforma delle procedure concorsuali che ha ridotto l area della fallibilità. A fronte della restrizione delle soglie di fallibilità è diventato indispensabile un rafforzamento degli strumenti di tutela del credito nei confronti degli imprenditori commerciali. Per effetto dell art. 20 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, l art. 165 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: all atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni. Nel caso di cui al primo comma l ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l ora dell accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nel caso di urgenza. Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice procedura civile, con l assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi. Quanto previsto potrebbe comportare qualche difficoltà di carattere pratico. Infatti, una volta fissata e comunicata al creditore l effettiva data di accesso, anche un suo eventuale differimento, presumibilmente, dovrà essere concesso seguendo l identico iter procedurale, avuto particolare riguardo all osservanza di non meglio precisati obblighi di forma, ed al medesimo spatium temporis indicato dalla norma. ANALISI DEGLI ARTICOLI 514 c.p.c. 517 c.p.c. 518 c.p.c. Le considerazioni svolte in tema di innalzamento delle soglie di fallibilità e la necessità di assicurare al creditore, anche nei confronti dei debitori che siano professionisti ed imprenditori commerciali, la stessa, sia pur limitata, tutela esecutiva concessa ai debitori percettori di reddito da lavoro dipendente o da pensione, ha indotto il legislatore a sopprimere il n. 4 dell art. 514 c.p.c. e ad introdurre un 3 comma all art. 515 c.p.c.. In tal modo gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l esercizio della professione, dell arte o del mestiere del debitore non sono più considerati oggetti assolutamente impignorabili ma pignorabili soltanto nei limiti di un quinto, a condizione che il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito. La norma precisa, inoltre, che il predetto limite alla pignorabilità di tali beni non si applica nel caso in cui il debitore sia una società, ovvero un imprenditore non piccolo 15

16 od un professionista che abbiano investito nella propria attività un capitale di valore superiore al lavoro impiegato. Anche le modifiche apportate all articolo 517 c.p.c., secondo cui l ufficiale giudiziario deve eseguire il pignoramento sulle cose che ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo che sia pari all importo del credito precettato, aumentato della metà, tendono ad assicurare effettività al primo atto della procedura esecutiva, evitando che la stessa inizi sulla base di crediti di valore palesemente maggiore rispetto a quello concretamente realizzabile dalla vendita dei beni pignorati. Inoltre l attività di ricerca e di valutazione dell ufficiale giudiziario trova una più stabile integrazione con l attività svolta dallo stimatore prevista dal novellato art. 518 c.p.c.. Le maggiori novità consistono nell obbligo, per l ufficiale giudiziario, di descrivere le cose pignorate ed il loro stato di conservazione mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva. Al riguardo, richiamando la circolare n. 6/381/035/CA datata 14 marzo 2007 Ministero della Giustizia DOG, si precisa che: La riproduzione fotografica o audiovisiva dei beni staggiti sia, qualora ritenuta utile, funzionale ad integrare la descrizione dei cespiti pignorati, ai fini della migliore individuazione degli stessi, nonché del loro stato. L utilizzo delle apparecchiature di cui sopra implica diversi problemi, soprattutto in ordine alla specifica tipologia degli strumenti consentiti. Si ritiene che, nel silenzio della legge sia possibile l utilizzo di qualunque strumento tecnico idoneo allo scopo, con la necessità di allegare successivamente al verbale di pignoramento i supporti cartacei o di altro genere, sui quali lo stesso si fonda. A tal fine, l ufficiale giudiziario dovrà dare atto nel processo verbale del pignoramento non solo di aver proceduto alle operazioni di descrizione delle cose pignorate mediante rappresentazione fotografica o audiovisiva, ma anche di aver allegato, al medesimo verbale, il supporto analogico o digitale sul quale sono fissate le riprese fotografiche o quelle audiovisive. Nel silenzio della legge si osserva che i costi per dotare l ufficiale giudiziario delle apparecchiature tecniche necessarie per le operazioni di ricognizione dei beni dovrebbero ricadere sul creditore pignorante, oppure sui soggetti che possono assisterlo nelle operazioni di pignoramento, ai sensi del novellato art. 165 disp. att. c.p.c.. La suddetta Circolare precisa inoltre che: allo stato grava sul creditore pignorante, ove quest ultimo richieda la rappresentazione fotografica o audiovisiva, non solo l onere di mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari per le riprese video o fotografiche, ma anche quello di anticipare le eventuali spese vive di sviluppo fotografico che verranno successivamente recuperate a carico del debitore esecutato, ai sensi dell articolo 95 cod. proc. civ. Inoltre, la risposta a quesito prot. n. 6/1744/03-1/2007/CA del 27 novembre 2007 diretta alla Presidenza della Corte d Appello di Torino precisa che: in merito a quanto 16

17 precisato per l acquisto di macchine fotografiche che l Ufficio NEP presso codesta Corte ha realizzato utilizzato il Fondo spese d ufficio, al fine di consentire agli ufficiali giudiziari di provvedere alla rappresentazione fotografica dei beni pignorati, oltre che alla loro descrizione nel relativo verbale, tenuto conto che il predetto acquisto è intervenuto sotto il controllo del Capo dell Ufficio di cui all art. 146 del D.P.R del 1959, nulla si eccepisce, fermo restando l osservanza del termine di deposito in Cancelleria del verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, previsto dal citato art. 518, sesto comma, c.p.c.. Nell ipotesi in cui l ufficiale giudiziario decida di nominare un esperto stimatore dei beni, la nomina può avvenire, sia nel caso in cui le operazioni di stima si concludano con un unico accesso, senza soluzione di continuità, che nell ipotesi in cui la conclusione delle medesime operazioni venga differita ad una nuova data, scindendo in due tempi il pignoramento mobiliare. In entrambi i casi l ufficiale giudiziario potrebbe, sotto la propria responsabilità, incaricare l esperto stimatore dei beni da lui nominato di dotarsi delle apparecchiature per le riprese e di seguire lo sviluppo fotografico o le operazioni di archiviazione delle tracce digitali. I costi di tali operazioni verrebbero poi liquidati all esperto, come spese vive, dal giudice dell esecuzione, ai sensi del successivo 3 comma dello stesso art. 518 c.p.c. Nell ipotesi in cui l ufficiale giudiziario non riesca a reperire in alcuno dei modi innanzi precisati le apparecchiature fotografiche o audiovisive, si pone il problema se può legittimamente rifiutarsi di eseguire il pignoramento o se può procedere con una descrizione dei beni cartacea, di tipo tradizionale. Al riguardo è preferibile la seconda soluzione, che non impone all ufficiale giudiziario di porre in essere un atto nullo. Difatti, nonostante la obbligatorietà dell utilizzo della rappresentazione fotografica o audiovisiva, l atto contenente una descrizione cartacea dei beni può essere considerato ugualmente valido ed efficace, ai sensi dell art. 156 c.p.c., 3 comma, ( per il quale quando l atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato non può mai essere dichiarato nullo), se la descrizione dei beni risulta talmente puntuale ed accurata da raggiungere lo stesso grado di precisione e di incontrovertibilità della rappresentazione fotografica o audiovisiva (a maggiore chiarezza si veda la Circolare sopra richiamata). Infine, si precisa che neppure un corretto utilizzo della rappresentazione fotografica o audiovisiva nella ricognizione dei beni mobili pignorati possa pregiudicare il diritto alla protezione dei dati personali del debitore esecutato o dei familiari conviventi, a patto che la rappresentazione non contenga, di per sé, alcuna informazione riferibile, direttamente o indirettamente, a tali soggetti. Sembra da escludersi che il supporto tecnico fotografico o audiovisivo necessiti della autenticazione informatica, alla stregua di qualsiasi trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici, ai sensi dell art. 34 e dell all. B, d. lg. n. 196/

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