VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58
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1 O R I G I N A L E VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA Verbale letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE Lobascio Giuseppe IL SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa M. Rosaria Campanella OGGETTO: DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI VIGODARZERE. ========================== Reg. Pubbl. N. REFERTO DI PUBBLICAZIONE Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene pubblicata all'albo comunale on line per 15 giorni consecutivi. dal al addì IL SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa Maria Rosaria Campanella ========================== ========================== CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, senza opposizioni e reclami, è divenuta ESECUTIVA il L'anno DUEMILADODICI addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n in data tempestivamente consegnati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano: Presenti Assenti Giust. Ing. VEZZARO FRANCESCO LOBASCIO GIUSEPPE ZATTARIN DEMETRIO BOSCHELLO MORENO SCOTTON VALERIO NAZARI MAURIZIO ZANOVELLO LISA PENELLO MASSIMO RIZZO STEFANO CALLEGARO FABRIZIO ROSSI VITTORIO GIUFFRIDA DANIELE ZORDAN ADOLFO PAVANETTO ENRICO MASCHIO RINALDO ZANOVELLO ROBERTO GIACOMETTI FABIO Addi IL SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa Maria Rosaria Campanella Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Rosaria Campanella Segretario Comunale. Il signor Lobascio Giuseppe, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Rossi Vittorio e Maschio Rinaldo. Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno.
2 Il Presidente, dottor Lobascio, cede la parola al Sindaco Vezzaro che illustra l argomento posto all ordine del giorno. Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Vigodarzere, in ottemperanza a quanto disposto che l'articolo 14, comma 32, del Decreto Legge n. 78 del , convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio Con deliberazione n. 39 del , il Consiglio Comunale aveva effettuato una ricognizione sulle partecipazioni societarie, disponendo il mantenimento delle stesse in ossequio alle previsioni di cui all articolo 3, comma 27 della Legge , n Dal suddetto provvedimento di ricognizione era emersa la proprietà da parte dell ente di partecipazioni nelle seguenti società: ACEGAS-APS S.p.A., APS HOLDING S.p.A., FINANZIARIA APS S.p.A., ETRA S.p.A., SE.T.A. S.p.A.. Il Sindaco fa presente che le recenti disposizioni finanziarie e di stabilizzazione dei bilanci degli Enti Locali, stabiliscono norme sempre più restrittive anche in tema di partecipazioni societarie da parte dei Comuni prevedendo la vendita delle azioni possedute di quelle società la cui attività non risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali. Non solo, ma l articolo 20, comma 2 lettera l), del Decreto Legge del n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in Legge n. 111 del , sancisce che le operazioni di dismissione di partecipazioni societarie messe in atto dai comuni conformemente alla vigente normativa vengono assunte come uno dei parametri per valutare la virtuosità dei Comuni. Il quadro di riferimento si complica ulteriormente se pensiamo poi che il comma 9 del citato articolo 20 stabilisce che ai fini del calcolo della percentuale di incidenza delle spese del personale sulle spese correnti dei comuni si computano anche quelle delle società a partecipazione pubblica titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale avente carattere non industriale né commerciale ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. L intento del legislatore è quello di tutelare la concorrenza e il mercato ovvero impedire che gli enti locali attraverso la costituzione di società, l assunzione di partecipazioni o il loro mantenimento, possano intervenire nei settori nei quali il mercato può efficientemente operare, così distorcendolo per la presenza di soggetti che per mezzo del finanziamento pubblico godono di indebito vantaggio concorrenziale. Del resto già il Consiglio di Stato (Sez. VI. n del 30/05/2003) aveva ribadito che gli enti pubblici non economici non dovessero assumere, al di fuori di un espresso dettato legislativo e normativo, compiti privatistici commissioni imprenditoriali che gli distolgano dalle funzioni istituzionali loro affidati. A ben guardare, le partecipazioni alle società ACEGAS-APS S.p.A., APS HOLDING S.p.A., FINANZIARIA APS S.p.A., ETRA S.p.A., SE.T.A. S.p.A.., non svolgono, alla luce dell evoluzione della normativa in materia, attività strettamene necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali. Le partecipazioni a queste società sono talmente esigui da non permettere al comune di incidere sulle politiche industriali delle società e sul loro assetto societario. Senza dire che tali partecipazioni non permettono per il futuro al comune di beneficiare direttamente dei servizi svolti da questi enti dal momento che i relativi affidamenti presuppongono comunque l espletamento di gare d appalto. In più va anche ricordato che le finalità principali di alcune società non hanno uno stretto rapporto con quelle svolte dal comune (FINANZIARIA APS S.p.A.). 1 DCC n. 58/2012
3 Si ritiene invece di mantenere la partecipazione azionaria con le società ETRA S.p.A. e SE.T.A. S.p.A, in ragione dell entità della partecipazione economica e delle attività svolte dalle stesse. Il Sindaco conclude pertanto chiedendo al Consiglio Comunale di approvare la presente proposta di deliberazione. IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del ad oggetto Ricognizione Società partecipate ai sensi dell art. 3 c. 27, L. 24/12/2007, n. 244 ; ACCERTATO che questo Ente detiene, allo stato attuale, le seguenti partecipazioni societarie: Ente Partecipazione (n. azioni) Quota Percentuale di capitale posseduta Valore nominale azione 5,16 Partecipazione (valore nominale) 1) ACEGAS-APS S.p.A , ,80 2) APS HOLDING 8, , S.p.A. 456,00 C) FINANZIARIA APS 1, , S.p.A. 52,00 E) ETRA S.p.A , , ,00 F) SE.T.A. S.p.A , , ,00 VERIFICATO quanto segue: 1) ACEGAS-APS S.p.A. con sede legale a (34121) Trieste in via Del Teatro 5 la Società ha per oggetto sociale l esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta sia attraverso, società controllate e/o collegate, delle attività inerenti alla: a. Gestione integrata delle risorse idriche: - captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell acqua per qualsiasi uso e in qualsiasi forma - fognature - impianti di trattamento e di depurazione delle acque di scarico b. Gestione integrata delle risorse energetiche: - acquisto, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell energia elettrica - produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione e vendita del gas - produzione, distribuzione e vendita di calore per uso industriale e domestico - conduzione degli impianti termici degli edifici, con eventuale fornitura di calore e/o combustibili c. Gestione dei servizi ambientali: - servizio di igiene urbana quali raccolta, trasporto e smaltimento, recupero anche energetico dei rifiuti urbani compresi gli assimilati, raccolta differenziata lavaggio e spezzamento stradale 2 DCC n. 58/2012
4 - raccolta, trasporto, smaltimento recupero anche energetico dei rifiuti speciali compresi gli ospedalieri ed industriali anche pericolosi e di ogni altro tipo - messa in sicurezza e bonifica di siti inquinanti. La Società può operare anche in settori integrativi e ulteriori finalizzati alla produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale 2) APS HOLDING S.p.A. con sede legale a (35131) Padova in via Rismondo Francesco 28 la Società ha per oggetto: Servizi Pubblici Locali e Servizi di interesse generale, quali a. Servizi Integrati di mobilità: (trasporto urbano ed extraurbano, trasporti scolastici e per disabili, servizio rimozione veicoli, gestione autostazioni ed aree intermodali, gestione di parcheggi ed altre attività complementari a queste e più in generale alla mobilità, ecc.) b. Servizi pubblici diversi dalla mobilità: (cremazione, servizi cimiteriali, attività di officina, riparazione, manutenzione, attività promozionale e pubblicitaria, compresa l attività di affissioni, vendita di carburante ai soci) - la Società ha inoltre per oggetto:, quali c. Progettazione e sviluppo di sistemi e servizi nel campo della Information and Comunication Tecnology, progettazione, realizzazione e gestione di impianti Telecomunicazione, fornitura, installazione, manutenzione e gestione di impianti, apparecchi e centraline di Telecontrollo) 3) FINANZIARIA APS S.p.A. con sede legale a (35129) Padova in via Longhin Giacinto Andrea 103 la Società ha per oggetto: a. l acquisto, la vendita, l assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in società ed enti costituiti ed operanti sia in Italia che all estero b. il finanziamento e/o coordinamento amministrativo, finanziario e tecnico delle società ed enti nelle quali partecipa c. la compravendita, il possesso, la gestione di titoli d. l assistenza allo svolgimento di pratiche relative alle istruttorie per l ottenimento di finanziamenti e. la prestazione di servizi non educativi presso scuole e asili nido, la gestione di aree e impianti sportivi, la gestione e manutenzione di sale f. attività immobiliare.; 4) ETRA S.p.A. con sede legale a (36061) Bassano del Grappa (VI) in Largo Parolini 82/B - la Società ha per oggetto: a. lo svolgimento di servizi pubblici locali con gli Enti Locali soci, ai sensi dell art. 113, c. 5, lett. C) e 15 bis del D.Lgs. n. 267/2000, e attività in favore delle collettività di riferimento degli Enti Locali soci, esclusivamente nei settori ambientale, del servizio idrico integrato, energetico, dell igiene, decoro e gestione del patrimonio urbano in materia ambientale (gestione rifiuti, raccolta differenziata, recupero e riciclaggio materiali, produzione e commercializzazione di composti, gestione servizi complementari a quelli d igiene urbana, gestione servizi di pulizia e spazzamento strade, gestione manutenzione urbana connessi all igiene e alla tutela del territorio, quali la gestione integrale del verde pubblico ecc. gestione servizi di pulizia pubblica, quali scuole, uffici comunali, ecc.) 3 DCC n. 58/2012
5 in materia di risorse idriche integrate (gestione di opere, impianti e reti idriche e fognarie; progettazione ed esecuzione di opere, impianti e reti afferenti al servizio idrico integrato e gestione di tutti i servizi allo stesso connessi ecc.) in materia di servizi energetici (acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita energia elettrica e di energia da fonti rinnovabili, produzione, distribuzione e gestione del calore, costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori, realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l espletamento dei servizi gas, luce e calore in materia di altri servizi (gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri, dell attività di officina per le riparazioni e le manutenzioni, ordinarie e straordinarie degli automezzi aziendali; 5) SE.T.A. S.p.A. con sede legale a (35010) Vigonza (PD) in via Grandi 52 la Società ha per oggetto: a. l amministrazione di reti e impianti relativi al servizio idrico integrato in capo alla stessa o eventualmente affidati alla società dai comuni soci; l eventuale realizzazione, ampliamento e manutenzione di reti e impianti relativi al servizio idrico integrato nel caso in ciò la società venga dotata di adeguate risorse finanziarie da parte dell Ambito Territoriale Ottimale Brenta ; PRESO ATTO che l'articolo 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che: Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni giudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. ; RILEVATO che, in merito a tale disposizione, come precisato la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 5 del 14 gennaio 2009, si è espressa nel senso che la stessa.. al di là del dichiarato intento di salvaguardare la concorrenza, mira a tutelare gli equilibri generali di finanza pubblica, limitando i costi delle società costituite o partecipate da alcuni enti pubblici, tra cui i comuni. ; ATTESO inoltre che l'articolo 14, comma 32, del Decreto Legge n. 78 del , convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, che, contenendo alcune disposizioni restrittive sulle partecipazioni pubbliche in Società, prosegue il processo diretto a garantire la dismissione, da parte dei Comuni, delle partecipazioni medesime stabilendo che i Comuni con popolazione inferiore ai abitanti debbano procedere a mettere in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto o a dismetterne le partecipazioni entro il 31 dicembre 2012; RICHIAMATE le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia: 4 DCC n. 58/2012
6 - n. 195/2009, nella quale si precisa che: Spetta all'ente valutare le modalità ottimali di espletamento del servizio con riguardo ai costi, ai margini di copertura degli stessi, alle migliori modalità di organizzazione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità... - n. 548/2009, nella quale si precisa che: "...sono espressamente consentite esclusivamente partecipazioni societarie che risultano strettamente necessarie e, quindi, strumentali rispetto alle finalità istituzionali degli enti locali e partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale. ; SPECIFICATO che, come previsto dall'articolo 20 del Decreto Legge n. 98 del convertito in Legge n. 111 del , gli Enti saranno suddivisi, ai fini del contributo alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in quattro classi sulla base di svariati parametri di virtuosità tra cui "operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente"; ATTESO che nell ambito del quadro normativo ed istituzionale come sopra richiamato si debba mantenere allo stato le partecipazioni del Comune limitatamente alle seguenti Società, per le motivazioni per ciascuna indicata: 1. ETRA S.p.A.: - la partecipazione è economicamente rilevante - la Società gestisce per conto di questo comune il servizio di igiene urbana e ha effettuato importanti investimenti per la realizzazione degli impianti destinati al conferimento dei rifiuti 2. SE.T.A. S.p.A.: - la partecipazione è economicamente rilevante - la società gestisce le reti e gli impianti relativi al servizio idrico integrato, in stretta collaborazione con ATO Brenta; RITENUTO opportuno invece avviare il procedimento di dismissione delle altre partecipazioni azionarie in quanto non risultano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell ente; RITENUTO pertanto di dismettere le seguenti partecipazioni: - ACEGAS-APS S.p.A. - APS HOLDING S.p.A. - FINANZIARIA APS S.p.A.; ATTESO infatti che le partecipazioni alle suddette società: - sono particolarmente esigue e quindi tali da non poter incidere sulle politiche industriali delle suddette società e sugli assetti societari - non permettono per il futuro affidamenti diretti di servizi dovendosi procedere comunque a mezzo di procedure di gara - non comportano un vantaggio immediato e diretto per l ente; RILEVATO che, per tali società, le principali attività che svolgono non sono immediatamente correlate alle finalità istituzionali del Comune; 5 DCC n. 58/2012
7 ATTESO che per il mantenimento delle partecipazioni in sede di valutazione del rapporto di stretta necessità e/o alla sussistenza di servizi di interesse generale devono essere valutate esigenze di ordine tecnico (ad esempio: con riferimento a beni e servizi non reperibili nel libero mercato o strutturalmente non erogabili direttamente dall ente) o economico (per esempio: legate alla maggiore convenienza economica dell autoproduzione del bene o servizio rispetto all acquisizione di esso sul mercato) che depongano a favore dell opzione societaria (Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 5 del 14 gennaio 2009); RILEVATO che tali esigenze non si rivengono nel caso delle suddette società; RICHIAMATO quanto recentemente ribadito dalle recenti deliberazioni delle Sezione Regionali di Controllo della Corte dei Conti (tra le altre, della Regione Puglia con delibera n. 12/2011/PAR, della Regione Lombardia con delibera n. 602/2011/PAR/2011 e della Regione Emilia Romagna con delibera n. 9/2012/PAR) e cioè: - che i Comuni con popolazione inferiore ai abitanti non possono costituire società, né detenere più alcuna partecipazione azionaria, dovendo dismettere quelle già possedute - che le esclusione dalle procedure di dismissioni sopra richiamate si riferiscono esclusivamente ai casi di partecipazione di quelle società la cui attività risulta strettamente necessaria al perseguimento delle attività istituzionali del Comune - che i casi di esclusioni di cui sopra costituiscono una deroga ad un obbligo di carattere generale; DATO ATTO che compete a questo organo l adozione degli atti fondamenti relativi alla partecipazione dell ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell art. 42, c 2 lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000; RILEVATO che l adozione del presente provvedimento comporta la revoca della succitata deliberazione consiliare n. 39/2009; PRESO ATTO dei pareri espressi in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08/2000; - Il Consigliere Zanovello Roberto, fa dichiarazione di voto favorevole su quanto posto in discussione; CON voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l assistenza degli scrutatori e proclamati dal Presidente, d e l i b e r a 1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la cessione dell intera partecipazione posseduta dal Comune di Vigodarzere nelle società di seguito elencate, mediante procedura ad evidenza pubblica: - ACEGAS-APS S.p.A. - APS HOLDING S.p.A. - FINANZIARIA APS S.p.A.; 2. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative finalizzate alla cessione di cui trattasi; 6 DCC n. 58/2012
8 3. di mantenere, per le ragioni in premessa esposte, le partecipazioni del Comune di Cadoneghe nelle seguenti società: - ETRA S.p.A. - SE.T.A. S.p.A.; 4. di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di propria competenza: - all organo di revisione economico-finanziaria - ai rappresentanti legali delle società partecipate di cui sopra; 5. di dare atto che per effetto del presente atto viene revocata la deliberazione del C.C. n. 39 del avente per oggetto: Ricognizione società partecipate ai sensi dell art. 3, c. 27 L n DCC n. 58/2012
9 L'approvazione del presente verbale viene rimessa ad una prossima seduta. PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO) OGGETTO: DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI VIGODARZERE. Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole: - in ordine alla sola regolarità tecnica. Lì Il Responsabile del Servizio Rag. Vasco Saretta - in ordine alla sola regolarità contabile. Lì Il Responsabile del Servizio Rag. Vasco Saretta Approvato il (verbale n. )
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