CORSI DI FORMAZIONE PER ESPERTI VERIFICATORI ELENCO PROVINCIALE DEGLI ESPERTI VERIFICATORI
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1 Area Iniziative Formative Via R. Guardini, 75 - Telefono Fax CORSI DI FORMAZIONE PER ELENCO PROVINCIALE DEGLI Decreto del Presidente della Provincia n /Leg del 20 novembre 2007 Dott. ing. Enrico Maria Ognibeni dott. Mirco Berrone Area Iniziative Formative Via R. Guardini, 75 - Telefono Fax CORSI DI FORMAZIONE PER TIPOLOGIA CORSI E DURATA MODULO COMUNE - 12 ore per tutte le tipologie di macchine ed attrezzature MODULO DI SPECIALIZZAZIONE MODULO DI SPECIALIZZAZIONE MODULO DI SPECIALIZZAZIONE MODULO DI SPECIALIZZAZIONE Gruppo (B) Apparecchi Sollevamento cose ore 42 Gruppo (C) Apparecchi Sollevamento persone ore 42 Gruppo (D) Pressione Gas e vapore ore 52 Gruppo (F) Riscaldamento e idroestrattori ore 32 Dott. ing. Enrico Maria Ognibeni dott. Mirco Berrone 1
2 Area Iniziative Formative Via R. Guardini, 75 - Telefono Fax CORSI DI FORMAZIONE PER TIPOLOGIA CORSI E DURATA MODULO COMUNE - 12 ore per tutte le tipologie di macchine ed attrezzature MODULO DI SPECIALIZZAZIONE Gruppo (B) Apparecchi Ssollevamento cose ore 42 MODULO DI SPECIALIZZAZIONE Gruppo (C) Apparecchi Ssollevamento persone ore 42 In prima applicazione, come individuati MODULO DI dalla SPECIALIZZAZIONE Delibera di GP n del MODULO DI SPECIALIZZAZIONE Gruppo (D) Pressione Gas e vapore Gruppo (F) Riscaldamento e idroestrattori ore 52 ore 32 Dott. ing. Enrico Maria Ognibeni dott. Mirco Berrone Area Iniziative Formative Via R. Guardini, 75 - Telefono Fax CORSI DI FORMAZIONE PER TIPOLOGIA CORSI E DURATA MODULO COMUNE - 12 ore per tutte le tipologie di macchine ed attrezzature Le responsabilità del verificatore. Le attrezzature soggette a verifica in base alle norme. Gli obblighi di denuncia e di verifica. Gli organi di vigilanza e le competenze dell ISPESL. Dott. ing. Enrico Maria Ognibeni dott. Mirco Berrone 2
3 LE RESPONSABILITA DEGLI ESAW: Attività fisica: 51 Trasporto verticale, sollevare, alzare, portare in basso un oggetto Eventi Temporanei + Permermanenti + Mortali Totale nazionale Provincia Autonoma di Trento LE RESPONSABILITA DEGLI 5 6 3
4 LE RESPONSABILITA DEGLI 5 7 LE RESPONSABILITA DEGLI 5 8 4
5 LE RESPONSABILITA DEGLI 5 9 LE RESPONSABILITA DEGLI
6 LE RESPONSABILITA DEGLI 5 11 LE RESPONSABILITA DEGLI
7 LE RESPONSABILITA DEGLI 5 13 LE RESPONSABILITA DEGLI
8 LE RESPONSABILITA DEGLI 5 15 LE RESPONSABILITA DEGLI
9 LE RESPONSABILITA DEGLI 5 17 LE RESPONSABILITA DEGLI
10 LE RESPONSABILITA DEGLI 5 19 LE RESPONSABILITA DEGLI
11 LE RESPONSABILITA DEGLI 5 21 LE RESPONSABILITA DEGLI 22 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. 71 comma 12 Per l'effettuazione delle verifiche le ASL e l'ispesl possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 11
12 LE RESPONSABILITA DEGLI 23 CODICE PENALE ART. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. LE RESPONSABILITA DEGLI 24 Incaricato di pubblico servizio art. 358 c.p. Colui che svolge una attività per soddisfare i bisogni utili della società, dei quali lo Stato ha assunto la tutela e la cura. 12
13 LE RESPONSABILITA DEGLI 25 Pubblico ufficiale art. 357 c.p. Colui che esercita (con o senza rapporto di impiego, permanentemente o temporaneamente, con retribuzione o gratuitamente, per obbligo o volontariamente) una funzione propria dell ente cui appartiene o con cui collabora istituzionalmente. E pubblico ufficiale quindi colui che forma o concorre a formare la volontà dell ente pubblico, che lo rappresenta nei rapporti con i terzi, che è munito di poteri autoritativi o certificativi. LE RESPONSABILITA DEGLI 26 Incaricato di pubblico servizio Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio: 1. Gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio. 2. Ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio. 13
14 LE RESPONSABILITA DEGLI 27 CODICE PROCEDURA PENALE Art. 331 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. LE RESPONSABILITA DEGLI 28 CODICE PENALE Art. 362 Omessa Denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'autorita giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, e' punito con la multa fino a 14
15 LE RESPONSABILITA DEGLI 29 L'obbligo di denuncia sorge nel momento in cui l'incaricato di pubblico servizio abbia avuto conoscenza di una notizia di reato procedibile d'ufficio, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. La responsabilità penale è personale e scaturisce quando la persona/cittadino commette un reato. LE RESPONSABILITA DEGLI 30 CODICE PENALE Art. 326 Rivelazione di segreti d ufficio Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua autorità, rivela notizie d ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 15
16 LE RESPONSABILITA DEGLI 31 RESPONSABILITA CIVILE La responsabilità civile comporta l obbligo di risarcire un danno ingiusto a seguito di un comportamento professionale colposo. Responsabile è colui che deve rispondere o rendere ragione di una propria azione. Nel linguaggio giuridico è la persona tenuta a rifondere i danni ingiustamente causati a terzi da una condotta illecita dolosa o colposa. LE RESPONSABILITA DEGLI 32 RESPONSABILITA CIVILE Responsabilità Contrattuale: quando derivi dal mancato adempimento di una obbligazione assunta nei confronti del creditore. Presuppone l esistenza di patti sanciti da un contratto e violati per l inadempienza del rapporto specifico nato dalla obbligazione. 16
17 LE RESPONSABILITA DEGLI 33 RESPONSABILITA CIVILE Responsabilità Extracontrattuale: deriva dall avere cagionato agli altri un danno ingiusto, più specificatamente quando il danno sia originato da un comportamento colposo (colpa generica / colpa specifica). LE RESPONSABILITA DEGLI 34 Il danno è colposo o contro l intenzione quando esso, anche se preveduto, non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica). 17
18 LE RESPONSABILITA DEGLI 35 IMPERIZIA deriva dalla mancanza di nozioni scientifiche e pratiche e da una insufficiente esperienza professionale. E imperito colui che non sa fare quello che ogni altro Professionista di pari livello avrebbe correttamente fatto nella stessa circostanza LE RESPONSABILITA DEGLI 36 IMPERIZIA la responsabilità da imperizia richiede una valutazione più aderente alla specie in esame e chi giudica deve tenere conto delle difficoltà tecniche incontrate nella soluzione del caso. 18
19 LE RESPONSABILITA DEGLI 37 IMPRUDENZA si verifica quando si agisce con avventatezza, eccessiva precipitazione o ingiustificata fretta senza adottare quelle cautele consigliate dall ordinaria prudenza o dall osservanza di doverose precauzioni. LE RESPONSABILITA DEGLI 38 IMPRUDENZA La prudenza, quindi, presuppone che l esperto verificatore conosca bene le regole dell arte e sappia scegliere il modo più opportuno e tempestivo per attuare il proprio intervento ed abbia a prevedere quali possano essere le conseguenze del suo operato. 19
20 LE RESPONSABILITA DEGLI 39 Negligenza si realizza quando l esperto verificatore, per disattenzione, dimenticanza, trascuratezza, leggerezza, superficialità ecc. trascuri quelle regole comuni di diligenza richieste nell esercizio della professione e osservate dalla generalità degli esperti verificatori. LE ATTREZZATURE 40 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 art Le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi muniti di argano devono essere collaudati e sottoposti a verifiche annuali per accertarne lo stato di efficienza in relazione alla sicurezza. 20
21 LE ATTREZZATURE 41 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 art Gli idroestrattori a forza centrifuga debbono essere sottoposti a verifica almeno una volta all anno per accertarne lo stato di conservazione e di funzionamento, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri LE ATTREZZATURE 42 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 art Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta all anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori. 21
22 LE ATTREZZATURE 43 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Apparecchi di sollevamento classificabili come: 1. gru a torre 2. autogrù 3. gru su autocarro 4. gru a cavalletto 5. gru a ponte scorrevole 6. gru a struttura limitata 7. gru a portale 8. argani e paranchi 9. le scale aeree 10. i ponti sviluppabili LE ATTREZZATURE 44 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 art. 50 Gli argani per ponti sospesi devono essere collaudati prima dell'impiego e sottoposti a verifiche biennali. DM
23 LE ATTREZZATURE 45 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Approvazione del regolamento per l esecuzione del RDL 1331/26 che costituisce l Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione. dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - LE ATTREZZATURE 46 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Norme integrative del RD 12 maggio 1927 n. 824 e disposizioni per l esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione. dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - 23
24 LE ATTREZZATURE 47 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - LE ATTREZZATURE 48 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n.93 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione. dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - 24
25 LE ATTREZZATURE 49 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 Regolamento recante le norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all articolo 19 del D.Lgs 93/2000. dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - LE ATTREZZATURE 50 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 Articolo 1 debbono applicarsi a tutti i generatori di vapore, recipienti di vapore, e recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti le disposiioni stabilite dal presente titolo dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - 25
26 LE ATTREZZATURE 51 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 PROVA IDRAULICA - Articolo 61 Ogni apparecchio deve essere sottoposto a una prova idraulica entro dieci anni dalla data in cui sia stata eseguita altra prova idraulica. dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - LE ATTREZZATURE 52 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 VISITA INTERNA - Articolo 63 Le successive visite interne debbono essere eseguite a periodi di tempo non maggiori di due anni. dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - 26
27 LE ATTREZZATURE 53 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 PROVE A CALDO - Articolo 65 Le prove a caldo successive sono fatte, anche senza preavviso, a periodi di tempo non maggiori di due anni. dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - LE ATTREZZATURE 54 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 Articolo 66 ogni generatore o recipiente di vapore deve subire in ogni anno la visita interna o una prova a caldo, anche se nell anno precedente abbia subito ambedue queste verifiche. dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - 27
28 LE ATTREZZATURE 55 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 Articolo 6 Rientrano nella classe c) e pertanto sono soggetti alle verifiche periodiche tutti i recipienti fissi contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor e d acqua con caratteristiche superiori a 8000 bar L o 12 bar ; 1000 L o 25 bar per imp. frigo dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - LE ATTREZZATURE 56 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 Articolo 9 I recipienti della classe c) devono subire annualmente una verifica di esercizio e, almeno ogni dieci anni, una verifica completa. saranno sottoposti all esame dell efficienza delle valvole ad intervalli di tempo di due anni dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - 28
29 LE ATTREZZATURE 57 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 Art. 18. Per ogni impianto, realizzato con uno o più generatori di calore e soggetto alle disposizioni del presente titolo, deve essere presentata denuncia all'associazione per il controllo della combustione dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - LE ATTREZZATURE 58 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 Articolo 19 Con uno o più decreti il MAP, di concerto con il Min. Lavoro, sentito il Min. Sanità, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - 29
30 LE ATTREZZATURE 59 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 Decreto Ministeriale 21 maggio 1974 Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 Articolo 10 le attrezzature vengono classificate La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione è regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle A e B. dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - LE ATTREZZATURE 60 DM 329/2004 art. 11 Esenzioni dalla riqualificazione periodica a) Recipienti contenenti fluido del gruppo 2, escluso il vapor d acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna, purchè PS < 12 bar e PS x V < bar l - dott. dott. ing. ing. Enrico Enrico Maria Ognibeni - 30
31 LE ATTREZZATURE 61 DM 329/2004 art. 11 Esenzioni dalla riqualificazione periodica a) Recipienti contenenti fluido del gruppo 2, escluso il vapor d acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna, purchè PS < 12 bar e PS x V < bar l b) Recipienti con volume V < 1000 l e con PS < 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti di volume e pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a) - dott. dott. ing. ing. Enrico Enrico Maria Ognibeni - LE ATTREZZATURE 62 DM 329/2004 art. 11 Esenzioni dalla riqualificazione periodica c) I recipienti di vapore d acqua autoproduttori per i quali PS < 10 bar e PS x V < 300 bar l d) I recipienti di vapore d acqua non autoproduttori per i quali PS < 10 bar e PS x V < 400 bar l e) I generatori di acetilene g) Tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo 2 - dott. dott. ing. ing. Enrico Enrico Maria Ognibeni - 31
32 LE ATTREZZATURE 63 DM 329/2004 art. 11 Esenzioni dalla riqualificazione periodica f) I desurriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di candense, i disoliatori inseriti lungo le tuazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori o distributori di vapori o di gas e gli alimentatori automatici appartenenti alla I e II categoria non esclusi dall articolo 2 h) I tubi contenenti fluidi del gruppo 2, di I e II categoria i) Gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d acqua con cartuccia di gas con PS < 18 bar - dott. dott. ing. ing. Enrico Enrico Maria Ognibeni - LE ATTREZZATURE 64 DM 329/2004 art riqualificazione periodica Per verifiche di riqualificazione s intendono: Verifiche di integrità (articolo 12) Verifiche di funzionamento (articolo 13) La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione è regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui agli allegati A e B. - dott. dott. ing. ing. Enrico Enrico Maria Ognibeni - 32
33 LE ATTREZZATURE 65 DM 329/2004 allegato A Fluidi del gruppo 1 Espolosivi, infiammabili, tossici e comburenti Recipienti/insiemi di III e IV categoria, Recipienti contenenti gas instabili di categoria I, II, III e IV, Generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall acqua. Recipienti/insiemi di I e II categoria. Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati di I, II e III categoria. Tubazioni per liquidi di I, II e III categoria. Recipienti per liquidi di I, II e III categoria. Ogni 2 anni funzionamento Ogni 10 anni integrità Ogni 4 anni funzionamento Ogni 10 anni integrità Ogni 5 anni funzionamento Ogni 10 anni integrità - dott. dott. ing. ing. Enrico Enrico Maria Ognibeni - LE ATTREZZATURE 66 DM 329/2004 allegato B Fluidi del gruppo 2 Tutti i fluidi non appartenenti al gruppo 1 Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua di III e IV categoria e recipienti di vapor d acqua surriscaldata di tutte le cat. Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua di I e II categoria Ogni 3 anni funzionamento Ogni 10 anni integrità Ogni 4 anni funzionamento Ogni 10 anni integrità - dott. dott. ing. ing. Enrico Enrico Maria Ognibeni - 33
34 LE ATTREZZATURE 67 DM 329/2004 allegato B Fluidi del gruppo 2 Tutti i fluidi non appartenenti al gruppo 1 Generatori di vapor d acqua Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati di III categoria. TS < 350 C TS > 350 C Ogni 2 anni funzionamento Ogni 10 anni integrità Ogni 10 anni integrità Ogni 5 anni funzionamento Ogni 10 anni integrità dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - LE ATTREZZATURE 68 DM 329/2004 allegato B Fluidi del gruppo 2 Tutti i fluidi non appartenenti al gruppo 1 Tubazioni per liquidi. Nessuna verifica Recipienti per liquidi. Nessuna verifica Bombole per apparecchi respiratori Per uso subacqueo: revisione iniziale dopo 4 anni revisioni successive ogni 2 anni Per uso non subacqueo: revisione ogni 10 anni Estintori portatili Gas non corrosivi: revisione ogni 10 anni Gas corrosivi: revisione ogni 3 anni - dott. dott. ing. ing. Enrico Enrico Maria Ognibeni - 34
35 LE ATTREZZATURE 69 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 art. 13 Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto (ascensore o montacarichi) ivi installato, nonche' a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. LE ATTREZZATURE 70 D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche D.Lgs. 81/08 - art Protezioni dai fulmini Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche. 35
36 LE ATTREZZATURE 71 D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche impianti elettrici di messa a terra CEI 0-14 Quanto necessario per la protezione contro i contatti indiretti mediante l interruzione automatica dell energia elettrica. LE ATTREZZATURE 72 D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche impianti elettrici di messa a terra impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione art D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Le installazioni elettriche esistenti nelle zone 0, 1, 20 o 21 36
37 LE ATTREZZATURE 73 D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 Verifiche periodiche Ogni 5 anni in generale Straordinarie, per modifiche sostanziali, Ogni 2 anni: Cantieri Locali ad uso medico Ambienti a maggior rischio LE ATTREZZATURE 74 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Art Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 37
38 LE ATTREZZATURE 75 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Art. 71 comma 11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. LE ATTREZZATURE 76 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Art. 71 comma 11 La prima di tali verifiche è effettuata dall ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma
39 LE ATTREZZATURE 77 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Art. 71 comma 11 Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. LE ATTREZZATURE 78 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 allegato VII Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica biennale Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale 39
40 LE ATTREZZATURE 79 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 allegato VII Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri <= 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili. Verifica biennale Verifica triennale Verifica annuale LE ATTREZZATURE D. Lgs. 81/08 All. VII - apparecchi di sollevamento > 200 Kg non azionati a mano MOBILITA? no mobile o trasferibile si USO? VETUSTA? > 10 anni no si Cantiere, Siderurgico, Portuale, Estrattivo si > 10 anni si si Cantiere, Siderurgico, Portuale, Estrattivo no > 10 anni no no no si TRIENNALE BIENNALE ANNUALE - dott. ing. Enrico Maria 80Ognibeni - 40
41 LE ATTREZZATURE 81 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 allegato VII Attrezzature/insiemi - fluidi del gruppo 1 Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua. Attrezzature/insiemi - fluidi del gruppo 1 Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. Verifica funzionamento: biennale integrità: decennale Verifica funzionamento: quadriennale integrità: decennale LE ATTREZZATURE 82 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 allegato VII Attrezzature/insiemi - fluidi del gruppo 1 Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria Attrezzature/insiemi - fluidi del gruppo 1 Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria Verifica funzionamento: quinquennale integrità: decennale Verifica funzionamento: quinquennale integrità: decennale Attrezzature/insiemi - fluidi del gruppo 1 Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. Verifica funzionamento: quinquennale integrità: decennale 41
42 LE ATTREZZATURE 83 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 allegato VII Attrezzature/insiemi - fluidi del gruppo 2 Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV Verifica funzionamento: triennale integrità: decennale Attrezzature/insiemi - fluidi del gruppo 2 Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria Verifica funzionamento: quadriennale integrità: decennale LE ATTREZZATURE 84 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 allegato VII Attrezzature/insiemi - fluidi del gruppo 2 Generatori di vapor d'acqua. Verifica funzionamento: biennale Visita interna: biennale integrità: decennale Attrezzature/insiemi - fluidi del gruppo 2 Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 C Attrezzature/insiemi - fluidi del gruppo 2 Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 C Verifica integrità: decennale Verifica funzionamento: quinquennale integrità: decennale 42
43 LE ATTREZZATURE 85 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 allegato VII Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw Verifica quinquennale LE ATTREZZATURE 86 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 allegato VII Carrelli semoventi a braccio telescopico Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente annuale annuale Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne biennale - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - 43
44 GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA 87 D.M. 12 settembre 1959 Art. 7. I datori di lavoro, utenti di: idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri; gru o di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge; devono farne denuncia all'ufficio competente per territorio dell'ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio. GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA 88 D.M. 12 settembre 1959 Art. 7. I datori di lavoro ENPI ANCC soppressi art. 72 L. 833/78 devono fare denuncia all'ufficio competente per territorio dell'ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio. 1 luglio 1982 ISPESL art. 23 L. 833/78 44
45 GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA 89 D.M. 12 settembre 1959 Art. 7. I datori di lavoro ENPI ANCC soppressi art. 72 L. 833/78 devono fare denuncia all'ufficio competente per territorio dell'ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio. fino al luglio 1982 ISPESL art. 23 L. 833/78 GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA 90 D.M. 12 settembre 1959 Art. 7. I datori di lavoro ENPI ANCC soppressi art. 72 L. 833/78 devono fare denuncia all'ufficio competente per territorio dell'ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio. fino al luglio 1982 ISPESL art. 23 L. 833/78 45
46 GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA 91 D.M. 12 settembre 1959 Art. 7. I datori di lavoro ENPI ANCC soppressi art. 72 L. 833/78 devono fare denuncia all'ufficio competente per territorio dell'ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio. fino al luglio 1982 ISPESL art. 23 L. 833/78 GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA 92 D.M. 12 settembre 1959 Art. 7. I datori di lavoro ENPI ANCC soppressi art. 72 L. 833/78 devono fare denuncia all'ufficio competente per territorio dell'ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio. 1 luglio 1982 ISPESL art. 23 L. 833/78 46
47 GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA 93 D.M. 12 settembre 1959 Art. 7. I datori di lavoro ENPI ANCC soppressi art. 72 L. 833/78 devono fare denuncia all'ufficio competente per territorio dell'ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio. 1 luglio 1982 ISPESL art. 23 L. 833/78 GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA 94 D.Lgs. 93/2000 Immissione sul mercato Vecchio regolamento: R.D. 12/05/1927 n. 824, (Costituzione regolamento ANCC), D.M. 21/05/74 (Raccolta E- norme integrative del R.D), D.M. 1/12/1975 (Apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) Nuovo regolamento: La direttiva PED prevede 13 procedure possibili per la verifica di conformità. Tali procedure dette moduli si adattano alla categoria e quindi al grado di rischio del recipiente. Il compito della marcatura CE delle attrezzature a pressione è a carico del fabbricante e costituisce l atto finale del processo di valutazione e la garanzia che l attrezzatura prodotta soddisfa ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva PED. - dott. dott. ing. ing. Enrico Enrico Maria Ognibeni - 47
48 GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA 95 D.Lgs. 93/2000 Immissione sul mercato L utilizzatore delle attrezzature invia all ISPESL e USL una dichiarazione di messa in servizio contenente: Elenco delle singole attrezzature con le caratteristiche tec.; La dichiarazione CE di conformità delle attrezzature; Una relazione tecnica, con lo schema dell impianto, riguardante le condizioni di installazione e di esercizio e le misure di sicurezza e protezione adottate; Una dichiarazione attestante che l installazione è stata eseguita in conformità al manuale d uso del costruttore; La certificazione degli accessori di sicurezza. dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - dott. ing. Enrico Maria Ognibeni - GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA 96 D.M. 1 dicembre 1975 Art. 22. Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati di cui al precedente art. 16 installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a kcal/h, devono essere 31 sottoposti da parte dell'a.n.c.c. ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo. - dott. dott. ing. ing. Enrico Enrico Maria Ognibeni - 48
49 GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA 97 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 art. 12 E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto. GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA 98 D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 Il datore di lavoro invia, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la dichiarazione di conformità ISPESL via Orazio BOLZANO APSS - UOPSAL Nucleo Impianti e Cantieri via Gilli, TRENTO 49
50 GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA 99 D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 Effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti Trasmette periodicamente l elenco delle verifiche effettuate e delle denuncie ricevute all APSS ISPESL via Orazio BOLZANO Modello di accompagnamento della dichiarazione di conformità con indicazioni descrittive dell azienda e dell ambiente di installazione 100 ENPI ANCC soppressi art. 72 L. 833/78 ISPETTORATO DEL LAVORO Soppresso con norma di attuazione statuto art. 4 DPR n luglio agosto 1983 ISPESL art. 23 L. 833/78 PAT Servizio Prevenzione PAT Servizio Prevenzione e Igiene del lavoro PAT Servizio lavoro 50
51 101 PAT Servizio Prevenzione PAT Servizio Prevenzione e Igiene del lavoro PAT Servizio lavoro 15 ottobre 1985 PAT Servizio Prevenzione LP n. 33 LP n PAT Servizio Prevenzione LP n. 33 LP n giugno 1992 PAT Cons. Antitub. Servizio Medicina del lavoro PAT Servizio Igiene e Sanità Pubblica LP n. 23 Settore Operativo Settore Operativo Medicina e Igiene Prevenzione del Lavoro degli Infortuni 51
52 103 PAT Servizio Igiene e Sanità Pubblica LP n. 23 Settore Operativo Settore Operativo Medicina e Igiene Prevenzione del Lavoro degli Infortuni 1 aprile 1995 APSS LP n. 10 Unità Operativa Unità Operativa Igiene e Medicina Prevenzione del Lavoro degli Infortuni APSS Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro UNITA OPERATIVA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (U.O.P.S.A.L.) 104 MEDICINA DEL LAVORO IMPIANTI E CANTIERI IGIENE E SICUREZZA 52
53 UNITA OPERATIVA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (U.O.P.S.A.L.) 105 MEDICINA DEL LAVORO IMPIANTI E CANTIERI Funzioni: - azioni di prevenzione mirate - visite mediche - radioprotezione - coordinamento sorveglianza sanitaria - gestione archivi di esposizione - amianto IGIENE E SICUREZZA UNITA OPERATIVA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (U.O.P.S.A.L.) 106 MEDICINA DEL LAVORO IMPIANTI E CANTIERI IGIENE E SICUREZZA Funzioni: - vigilanza luoghi lavoro (escl.cantieri) - indagini conoscitive su sicurezza - inchieste malattie professionali - inchieste infortuni 53
54 UNITA OPERATIVA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (U.O.P.S.A.L.) 107 MEDICINA DEL LAVORO IMPIANTI E CANTIERI IGIENE E SICUREZZA Funzioni: - vigilanza cantieri edili e attività di promozione - verifiche periodiche di impianti ed apparecchi - valutazione nuovi insediamenti I.S.P.E.S.L. 108 L ISPESL è presente su tutto il territorio nazionale con 36 dipartimenti periferici. Principali compiti istituzionali : 1. Formazione, Informazione, consulenza ed assistenza verso l utenza finale. 2. Attività di certificazione, controlli, verifiche di conformità ed omologazioni residuali. 3. Supporto Tecnico per la sorveglianza del mercato. 54
55 I.S.P.E.S.L. 109 l ISPESL svolge principalmente, se non unicamente e con molte difficoltà, causa la carenza di personale, attività relative al punto 2 e cosi suddivise: Verifiche di macchine rientranti nel D.M. 12/9/1959 (Apparecchi di sollevamento). Certificazioni e verifiche Impianti a Pressione. Collaudo Impianti di Riscaldamento. Verifiche a campione degli Impianti elettrici di terra e di protezione da scariche atmosferiche. Verifiche ispettive ai sensi art. 25 del D.Lgs 334/99 (Direttiva Seveso Grandi Rischi). I.S.P.E.S.L. 110 Negli ultimi decenni il recepimento di alcune direttive europee, in particolar modo la direttiva Macchine (D.P.R. 459/96, D.Lgs. 17/2010), la direttiva ascensori (DPR 162/99, D.Lgs. 17/2010), ed ultima la direttiva PED (D.Lgs. 93/2000) hanno modificato completamente il panorama giuridico in questi settori e di conseguenza le competenze ISPESL. 55
56 I.S.P.E.S.L. 111 D.P.R. 24/7/1996, n 459 Regolamento per l attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine. I.S.P.E.S.L. 112 D.Lgs. 27/01/2010, n 17 Attuazione delle direttiva 2010/42/CE, relativa alle macchine che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori 56
57 I.S.P.E.S.L. 113 Tutte le macchine rientranti nel D.M. 12/9/59 e più precisamente: Scale aeree ad inclinazione variabile Ponti mobili sviluppabili su carro Ponti sospesi Argani per ponti sospesi Idroestrattori Gru motorizzate di portata superiore a 200 Kg Argani e Paranchi motorizzati di portata superiore a 200 Kg Fino al 1996 dovevano essere collaudate da parte dell ISPESL che rilasciava il relativo libretto. I.S.P.E.S.L. 114 Dopo il 1996 con il recepimento della Direttiva Macchine. Il costruttore certifica CE la macchina, e la stessa può subito funzionare. All ISPESL deve essere solo comunicata la messa in servizio delle macchine rientranti nel D.M. 12/9/59 Con la circolare del Ministero Industria Commercio ed Artigianato n del 25/06/97 si stabilisce che l ISPESL può effettuare la prima verifica e rilasciare il relativo libretto. 57
58 I.S.P.E.S.L. 115 Con il recepimento della direttiva ascensori dal 1999 anche gli ascensori ed i montacarichi devono essere marcati e certificati CE dall installatore. Il DPR 162/99 che ha recepito la direttiva ascensori CEE 95/16 CE, all art. 8 ha indicato l ISPESL come organo ispettivo per il controllo del mercato degli ascensori I.S.P.E.S.L. 116 D.L.GS. 25/2/2000, n 93 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione: Recipienti in pressione, Reattori chimici, Generatore di Vapore, etc., 58
59 I.S.P.E.S.L. 117 Prima della direttiva PED tutti gli apparecchi a pressione come definiti dal R.D. 12 maggio 1927, n 824 e successive disposizioni dovevano essere omologati da parte dell ISPESL (Verifiche di Costruzione e Verifiche di esercizio sul luogo di installazione). I.S.P.E.S.L. 118 Verifiche di costruzione: Successivamente alla direttiva PED il costruttore certifica CE l apparecchio e per farlo si avvale di un organismo Notificato. L ISPESL diventa un organismo Notificato in concorrenza con altri organismi Notificati. Verifiche di Esercizio: Per quanto concerne l esercizio delle attrezzature a pressione il DM 329/04 affida il controllo di messa in servizio quando necessario al soggetto verificatore. 59
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