Circolare n. 1/2004. Roma, 29 gennaio 2004 P.le Aldo Moro, ROMA Tel. (06) Fax (06)
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1 Circolare n. 1/2004 Roma, 29 gennaio 2004 P.le Aldo Moro, ROMA Tel. (06) Fax (06) Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto Servizio VII - Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale A Direttori degli Istituti e dei Programmi Nazionali ed Internazionali di Ricerca Pos Prot. n Oggetto: novità in materia di lavoro e previdenza - primi chiarimenti Direttori dei Dipartimenti e Dirigenti dell Amministrazione Centrale LORO SEDI Premessa Dopo oltre due mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 276/2003 (24 ottobre u.s.) in attuazione della legge delega n. 30/2003, c.d. legge Biagi, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 1/2004 del 8 gennaio 2004, ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina delle collaborazioni a progetto. Per i destinatari della nuova disciplina, dal 24 ottobre 2003, non è più possibile porre in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non siano riconducibili alle modalità del lavoro a progetto, fatte salve alcune le ipotesi di esclusione per le quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina. Inoltre gli articoli 44 e 45 della legge 326/2003 hanno introdotto alcune novità in materia di gestione separata INPS riguardanti le prestazioni occasionali e le aliquote contributive. 1. La pubblica amministrazione e esclusa dalla applicazione della Legge Biagi Con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 276/03 ed a seguito dei numerosi quesiti pervenuti presso la scrivente Direzione, si ritiene opportuno segnalare che, l art. 1 del decreto suddetto esclude la pubblica amministrazione ed il loro personale FC/ 1
2 dall ambito di applicazione delle nuove norme. La circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2004, commentando questo articolo, fornisce chiarimenti anche a tutti gli enti pubblici che hanno avviato in questi anni rapporti di lavoro nella forma dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi pertanto anche i contratti di prestazione d opera) e che si avvalgono di incarichi professionali aventi natura occasionale. La circolare precisa, in particolare, che la pubblica amministrazione può continuare a stipulare contratti di collaborazione senza tener conto dei limiti introdotti dalla nuova normativa, mantenendo il riferimento all'articolo 409 n. 3 del Codice di procedura civile. Viene precisato inoltre che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 276/03, il ministro per la Funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in questione, deve convocare le organizzazioni sindacali, al fine di effettuare, anche tramite l emanazione di provvedimenti legislativi in materia, l armonizzazione, per la pubblica amministrazione, della disciplina in questione conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento. Quindi, ad oggi, le pubbliche amministrazioni, per le collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni occasionali, devono applicare ancora le vecchie regole. In particolare le prestazioni occasionali, indipendentemente dalla durata dell incarico e dall importo del compenso, continuano ad essere disciplinate tra i redditi diversi dall art. 67 comma 1 lettera l nel nuovo articolato del TUIR (già art. 81 comma 1 lettera l del TUIR). Si prevedono, comunque, novità in materia anche in ambito pubblico che saranno oggetto di immediati aggiornamenti da parte dello scrivente Servizio. 2. Gestione separata Inps massimali ed aliquote 2004 Il comma 1 dell art. 45 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 (G.U. n. 274 del 25 Novembre 2003) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, stabilisce che con effetto dal 1 gennaio 2004 l aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all art. 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Lo stesso comma continua ricordando che per gli anni successivi, si applicano all aliquota gli incrementi (0,2 punti percentuali) previsti dall art. 59 comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell aliquota del 19%. FC/ 2
3 I contributi dei collaboratori e dei professionisti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, pertanto, vengono equiparati a quelli previsti per gli iscritti alla gestione commercianti. Nell ultimo mese la stampa specializzata e la dottrina in materia si è espressa con commenti difformi sulla interpretazione della norma in esame e, quindi, sull applicazione delle nuove aliquote e massimali per il Si è in attesa, pertanto di un chiarimento ufficiale dell INPS che, una volta disponibile, sarà comunicato immediatamente alle SS.LL. da parte dello scrivente Servizio. Sulla base di una interpretazione letterale delle norme di riferimento, lo scrivente Servizio, sta provvedendo ad aggiornare, comunque, i trattamenti previsti nella procedura CIR sulla base delle seguenti aliquote: - 10%, per i collaboratori titolari di pensione indiretta o di reversibilità; - 10% per i collaboratori iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria; - 15% (per il 2003 era il 12.5%) per i collaboratori titolari di pensione diretta; - 17,39% (per il 2003 era il 14%) per i collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che non sono titolari di pensione. Tale aggiornamento sarà disponibile in procedura dal 30 gennaio Pertanto, da tale data, le SS.LL. potranno effettuare i pagamenti dei compensi in questione, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall Ufficio Programmazione finanziaria e bilancio della Direzione Generale con nota 663/03 del 19/12/ Prestazioni occasionali: gestione separata INPS per redditi superiori ad Euro Altra novità interessante anche per gli enti pubblici è l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps (all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95) dei lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo, a partire dal 1 gennaio 2004, è stato introdotto, in sede di conversione del decreto 269/2003, dall'articolo 44, comma 2, della legge 326/2003. L'iscrizione alla gestione separata non scatta automaticamente ma solo in presenza di determinate condizioni. Infatti, è necessario che l'interessato raggiunga un reddito annuo superiore a euro derivante dall'attività autonoma occasionale. Inoltre, l ultimo capoverso del comma 2 in esame, dispone che il versamento dei contributi deve essere effettuato con le stesse modalità e termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla citata gestione. La circolare INPS n. 9 del 22 gennaio 2004 fornisce, a tal riguardo, alcune precisazioni pur rinviando a successiva circolare i chiarimenti circa le modalità ed i termini di versamento dei contributi previdenziali della gestione separata INPS dei prestatori occasionali. FC/ 3
4 Innanzitutto viene precisato che la succitata disposizione è di contenuto prettamente previdenziale e contributivo, con la quale il legislatore interviene direttamente sull'assetto della Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Conseguentemente, in riferimento ai redditi di lavoro autonomo, dal primo gennaio del corrente anno, saranno assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata, non solo i percettori di redditi derivanti dall'esercizio, per professione abituale, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle d'impresa (i cosiddetti professionisti privi di cassa ), ma anche i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, fiscalmente classificati tra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l, del Tuir (già articolo 81, comma 1, lettera l). Per tali soggetti l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del pagamento dei relativi contributi, nella misura fissata per le diverse tipologie di assicurati, è subordinato al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da dette attività, superiore a euro, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali. Considerato che il verificarsi di tale condizione è accertabile soltanto da parte del prestatore in sede di dichiarazione dei redditi, suscita talune perplessità il riferimento operato dalla disposizione in esame alle modalità e ai termini di versamento previsti, non per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (responsabili dell'intero pagamento del contributo dovuto, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), ma a quelli vigenti per i collaboratori coordinati e continuativi (responsabilità del pagamento a carico dei singoli committenti, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione degli emolumenti). Sulla questione si forniranno immediati chiarimenti dopo che L INPS abbia acquisito, in merito, il parere del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Allo stato attuale, in attesa dei suddetti chiarimenti circa le modalità di versamento dei contributi INPS, le SS.LL. sono invitate ad effettuare la corresponsione dei compensi per prestazione occasionale, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall Ufficio Programmazione finanziaria e bilancio della Direzione Generale con nota 663/03 del 19/12/2003, esclusivamente nei casi in cui non sia possibile dilazionare ulteriormente il pagamento. In tali casi il trattamento che sarà applicato dalla procedura CIR è lo stesso previsto per l anno 2003 (20% di ritenuta d acconto). IL DIRIGENTE Alessandro Preti FC/ 4
5 Circolare n. 3/2004 Roma, 13 febbraio 2004 P.le Aldo Moro, ROMA Tel. (06) Fax (06) Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto Servizio VII - Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale A Direttori degli Istituti e dei Programmi Nazionali ed Internazionali di Ricerca Pos Prot. n Oggetto: gestione separata INPS - aliquote e massimali 2004 Direttori dei Dipartimenti e Dirigenti dell Amministrazione Centrale LORO SEDI Come anticipato nella circolare dello scrivente Servizio prot n. 1/2004 del 29 gennaio 2004, la legge 326/2003 ha introdotto alcune importanti novità in materia di gestione separata INPS riguardanti, in particolare, le aliquote contributive (art.45) e le prestazioni occasionali (art. 44). Alcuni chiarimenti, con particolare riferimento alle aliquote ed ai massimali per la gestione separata INPS 2004, sono forniti dalla circolare INPS n. 27 del 10 febbraio u.s. (in allegato) sotto illustrata. 1. Gestione separata Inps massimali ed aliquote 2004 Il comma 1 dell art. 45 della Legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito che con effetto dal 1 gennaio 2004 l aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all art. 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. FC/ 1
6 Sulla base di una interpretazione letterale della norma su esposta, lo scrivente Servizio, aveva provveduto ad aggiornare i trattamenti previsti nella procedura CIR sulla base delle seguenti aliquote: 1. 10%, per i collaboratori titolari di pensione indiretta o di reversibilità; 2. 10% per i collaboratori iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria; 3. 15% (per il 2003 era il 12.5%) per i collaboratori titolari di pensione diretta; 4. 17,39% (per il 2003 era il 14%) per i collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che non siano titolari di pensione. Si rimaneva, comunque, in attesa di un chiarimento ufficiale, in particolare per quanto riguarda il punto 4., che è stato fornito con la suddetta circolare dell INPS. Al riguardo l INPS ha chiarito definitivamente che: - per gli iscritti alla gestione separata privi di altra tutela previdenziale l aliquota contributiva è pari al 17,80% (comprensiva anche del contributo dello 0.50% per la tutela maternità, l assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero) per compensi fino ad euro ,00 e 18,80% per la parte di compenso superiore ad euro ,00 e fino ad euro ,00; - in riferimento alla ripartizione dell onere contributivo tra collaboratore e committente, nel silenzio della norma, devono ritenersi confermate le vigenti misure di 2/3 a carico del committente e di un terzo a carico del collaboratore e ciò anche in riferimento all aliquota aggiuntiva di un punto; - resta ferma la particolare quota di rivalsa prevista, nella misura del 4%, in favore dei lavoratori autonomi di cui all art. 53, comma 1, del TUIR iscritti alla Gestione, ai sensi dell art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n Sulla base di quanto chiarito dall INPS, pertanto, le nuove aliquote ed i nuovi massimali per il 2004 sono: - 10%, per i collaboratori titolari di pensione indiretta o di reversibilità, per compensi di importo non superiori al nuovo massimale di reddito pari ad euro ,00; - 10% per i collaboratori iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, per compensi di importo non superiori al nuovo massimale di reddito pari ad euro ,00; FC/ 2
7 - 15% (per il 2003 era il 12.5%) per i collaboratori titolari di pensione diretta, per compensi di importo non superiori al nuovo massimale di reddito pari ad euro ,00; - 17,80% (per il 2003 era il 14%) per compensi fino ad euro ,00 e 18,80% per redditi superiori a ,00 e fino ad euro ,00, per i collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che non siano titolari di pensione. Si fa presente che a decorrere dalla data odierna, anche la procedura CIR è stata aggiornata con le suddette novità. 2. Redditi occasionali: rinvio delle istruzioni per il versamento dei contributi Altra novità interessante, già illustrata nella precedente circolare dello scrivente è l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps (all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95) dei lavoratori autonomi occasionali. L'obbligo, a partire dal 1 gennaio 2004, è stato introdotto, in sede di conversione del decreto 269/2003, dall'articolo 44, comma 2, della legge 326/2003. Per tali soggetti l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ed il pagamento dei relativi contributi, nella misura fissata per le diverse tipologie di assicurati, è subordinato al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da dette attività, superiore a euro, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali. Sulla questione l INPS, con la circolare n. 27, rinvia i chiarimenti e si riserva di fornire ulteriori istruzioni circa le modalità di versamento dei contributi relativi a tale tipologia di redditi. Allegati: 1. Circolare Inps n. 27 del 10 febbraio IL DIRIGENTE Alessandro Preti FC/ 3
8 CIRCOLARE N. 15/2004 Roma, 3/12/2004 P.le Aldo Moro, ROMA Tel. (06) Fax (06) Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto Servizio VII - Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale Pos Prot. n Allegati A Direttori degli Istituti e dei Programmi Nazionali ed Internazionali di Ricerca Oggetto: redditi soggetti alla Gestione Separata Inps le nuove regole fiscali e previdenziali Direttori dei Dipartimenti e Dirigenti dell Amministrazione Centrale LORO SEDI Premessa A partire dal 1 gennaio 2004, ai sensi dell art. 44, comma 2, del D.L. 269/2003, convertito con modifiche dalla Legge 326/2003, i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale sono obbligati all iscrizione alla Gestione Separata Inps qualora il reddito annuo derivante da tale attività abbia superato l importo di euro 5.000, a prescindere dal numero di committenti (cfr. circolare CNR n. 1/2004 e 3/2004). Tale disposizione ha innovato l art. 26 della Legge 335/95, inserendo, tra i soggetti tenuti alla iscrizione alla Gestione Separata Inps, anche i prestatori di lavoro autonomo occasionale che rientrino nella condizione sopra detta. Al fine di attuare quanto stabilito dalle nuove disposizioni e rendere agevole l operatività delle unità organizzative decentrate, è stato necessario apportare sostanziali modifiche alla procedura di contabilità SIGLA (ex CIR), in considerazione anche del fatto che il calcolo della contribuzione previdenziale relativa ad ogni singolo compenso dovrà tener conto 1 di 6 Redditi soggetti alla G.S. Inps le nuove regole fiscali e previdenziali
9 cumulativamente di tutti i redditi afferenti alla Gestione Separata Inps già percepiti dal soggetto beneficiario (collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni d opera, assegni di ricerca e prestazioni occasionali) da chiunque corrisposti, nel periodo di imposta. Ciò al fine di consentire: - la corretta applicazione dell aliquota di pertinenza (17,80% / 18,80% o, negli specifici casi previsti dalla normativa, 10%, 15%); - il controllo del massimale fissato per i redditi sopra citati in euro , oltre il quale il contributo Inps non è più dovuto. Pertanto, sulla base di quanto detto, anche il procedimento in SIGLA di determinazione e pagamento dei compensi a titolo di: collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni d opera ed assegni di ricerca, subisce delle modifiche, in quanto ai fini della determinazione della corretta contribuzione previdenziale, dovrà tenersi necessariamente conto degli altri compensi, compresi quelli da prestazioni occasionali, eventualmente corrisposti allo stesso soggetto da altre strutture CNR e/o da terzi e comunicati dall interessato (vedi mod. 3). Si rammenta in proposito che, con circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, l INPS aveva già fornito alcune delucidazioni in materia, rinviando però a successive istruzioni la specifica disciplina delle modalità di versamento dei contributi della Gestione Separata Inps relativi ai compensi corrisposti ai prestatori di lavoro autonomo occasionale. L emanazione della nuova circolare, la n. 103 (allegato 1 e 2), si è fatta attendere fino al 6 luglio 2004, quando l Inps ha chiarito definitivamente modalità e termini di versamento dei contributi in questione ed ha fornito disposizioni in ordine alla regolarizzazione dei pagamenti di competenza 2004 effettuati dal 1/1 al 30/9/2004 senza operare ritenute Inps (cfr. nota del 23 settembre 2004 prot. Rag Sac 248/2004). 1) La Legge Biagi e la Pubblica Amministrazione A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute al Servizio scrivente si ribadisce che le disposizioni del D.Lgs. 276/2003 (c.d. Legge Biagi) non si applicano alle pubbliche amministrazioni ed al loro personale. Questo significa che le pubbliche amministrazioni, compresi il CNR e gli altri enti di ricerca, continueranno a disciplinare, come per il passato, le prestazioni occasionali. Pertanto, le pubbliche amministrazioni non sono interessate dalle disposizioni della Legge Biagi, ma sono, invece, tenute al rispetto delle norme riguardanti l assoggettamento, dal 1 2 di 6 Redditi soggetti alla G.S. Inps le nuove regole fiscali e previdenziali
10 gennaio 2004, alla G.S. Inps dei compensi corrisposti a prestatori di lavoro autonomo occasionale (art. 44, comma 2 del D.L. 269/2003, convertito con modifiche dalla Legge 326/2003). Pertanto, una prestazione occasionale conferita dal CNR, svolta per un periodo superiore a 30 giorni e per un corrispettivo superiore ad euro 5.000: - continua ad essere disciplinata tra i redditi diversi dall art. 67 comma 1 lettera l nel nuovo articolato del TUIR (già art. 81 comma 1 lettera l del TUIR) e non si trasforma in collaborazione a progetto ; - è assoggettata al nuovo regime previdenziale per la parte eccedente i euro. 2) I requisiti del lavoro autonomo occasionale Come ribadito dallo stesso Inps con circolare n. 103 del 6 luglio 2004, in base all art del codice civile, può definirsi lavoratore autonomo occasionale il soggetto che si obbliga a compiere un opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente, peculiarità, quest ultima, che configurerebbe, invece, unitamente alla periodicità di una prestabilita retribuzione, la tipologia della collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre, l esercizio dell attività deve rivestire carattere del tutto occasionale. In sintesi, le caratteristiche distintive del lavoro autonomo occasionale, rispetto alla collaborazione coordinata e continuativa, vanno individuate principalmente: - nell assenza del coordinamento con l attività del committente; - nell assenza di una retribuzione periodica prestabilita; - nella mancanza dell inserimento funzionale nell organizzazione dell ente; - nel carattere episodico dell attività; - nella completa autonomia del lavoratore in relazione al tempo e alle modalità di esecuzione della prestazione. 3) Iscrizione alla Gestione Separata INPS modalità e termini Con la circolare in questione l Inps ha chiarito che il limite di reddito annuo di euro per i lavoratori autonomi occasionali va inteso a titolo di franchigia, vale a dire che esso costituisce una fascia di esenzione dall obbligo di iscrizione alla Gestione separata e dal 3 di 6 Redditi soggetti alla G.S. Inps le nuove regole fiscali e previdenziali
11 versamento dei contributi. In altre parole, l obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e di versamento della contribuzione sorge solo nel momento in cui i compensi, riferiti esclusivamente a rapporti di lavoro autonomo occasionale, percepiti nell anno solare (1 gennaio 31 dicembre), anche se derivanti da una pluralità di rapporti, superino il limite di euro Di conseguenza, redditi percepiti del corso dell anno, derivanti da sole prestazioni di lavoro autonomo occasionale, maggiori di euro debbono essere assoggettati a contributi G.S. Inps a partire dalla porzione di reddito eccedente gli euro Per iscriversi alla G.S. Inps i lavoratori autonomi occasionali dovranno utilizzare l apposito modello (allegato 3). Poiché a tali soggetti si applicano le stesse norme previste per le collaborazioni coordinate e continuative, si ritiene che il modello debba essere presentato dal lavoratore entro 30 giorni dal superamento del limite di euro ) Le aliquote INPS da applicare per il 2004 Agli occasionali, tenuti al pagamento dei contributi della G.S. Inps, si applicano le stesse aliquote previste per le collaborazioni coordinate e continuative che, per l anno 2004, sono le seguenti: 10% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (Inps, Inpdap, ecc.) e per i titolari di pensione indiretta o di reversibilità; 15% per i soggetti titolari di pensione diretta; 17,80% per gli iscritti alla G.S. Inps che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Tale aliquota si applica sul primo scaglione di reddito pensionabile, vale a dire, per il 2004, fino a euro Sul secondo scaglione, per la quota di reddito eccedente euro e fino al massimale di euro , va invece applicata l aliquota del 18,80%. Si fa presente che il suddetto massimale pari ad euro si applica anche ai redditi soggetti alle aliquote del 10% e del 15%. 5) Come calcolare i contributi INPS e la ritenuta fiscale I contributi previdenziali debbono essere calcolati (1/3 a carico del prestatore e 2/3 a carico del committente), al netto della franchigia di euro 5.000, sul compenso lordo erogato al 4 di 6 Redditi soggetti alla G.S. Inps le nuove regole fiscali e previdenziali
12 lavoratore occasionale con esclusione delle spese poste a carico del committente, purché indicate nella nota di addebito (ad esempio, spese di viaggio documentate). Ad esempio: in caso di compenso pari a ed ipotizzando un addebito di ulteriori 500 per spese inerenti la produzione di reddito, i contributi andranno calcolati solo sull importo di Sotto il profilo fiscale, invece, la ritenuta di acconto del 20% deve essere operata sia sul compenso lordo, sia sulle spese indicate in fattura (nell esempio precedente sull importo di 7.300). Pertanto, la base imponibile fiscale e quella previdenziale non sempre coincidono. 6) Modalità e termini di versamento dei contributi I contributi dovuti dagli occasionali vanno versati a cura del committente, in un'unica soluzione sia per la quota a carico del committente sia del prestatore, con le seguenti modalità (cfr. Allegato 4): entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso; utilizzando il modello di versamento F24 con indicazione dei codici: - C10 con riferimento alle aliquote del 10% e del 15%; - CXX con riferimento alle aliquote del 17,80% e del 18,80%. 7) Modalità di gestione relative al pagamento dei compensi assoggettati a G.S. INPS Al fine di una corretta applicazione della normativa riguardante tutti i compensi soggetti la G.S. Inps, lo scrivente ha predisposto i seguenti modelli (Allegato 5): 1. MOD.1 Scheda Anagrafica; 2. MOD.2 Scheda Informativa; 3. MOD.3 Scheda di comunicazione dati per calcolo contributi; 4. MOD. 4 Scheda di comunicazione dati fiscali (per i soli titolari di collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni d opera). Il modello 1 deve essere compilato dal lavoratore soggetto alla G.S. Inps, presentato alla struttura CNR al momento dell attribuzione dell incarico e rinnovato solo in caso di variazione dei dati in esso contenuti; il modello 2 deve essere compilato dal lavoratore, presentato al momento dell attribuzione dell incarico e rinnovato all inizio di ogni anno solare ed in ogni caso di variazione dei dati in esso contenuti; 5 di 6 Redditi soggetti alla G.S. Inps le nuove regole fiscali e previdenziali
13 il modello 3 deve essere compilato dal lavoratore e presentato al momento del pagamento della nota di addebito o rata in scadenza solamente qualora lo stesso abbia percepito, precedentemente al pagamento da effettuare, compensi da terzi esterni all Ente, a titolo di prestazioni di lavoro occasionale e/o collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni d opera, assegni di ricerca; il modello 4 deve essere compilato esclusivamente dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa/prestatori d opera, presentato al momento dell attribuzione dell incarico e rinnovato all inizio di ogni anno solare ed in caso di variazione dei dati in esso contenuti. Allo scopo di meglio chiarire le modalità di gestione sopra esposte, si forniscono, in allegato 6 alcuni esempi di calcolo. Si fa presente, infine, che la gestione dei compensi oggetto della presente circolare potrà essere effettuata in SIGLA (ex CIR), secondo le modalità operative esposte nell allegato 7, a partire dal giorno 6 dicembre p.v.. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VII DEL DSTS Dr. Alessandro Preti IL RESPONSABILE DELL UFFICIO CONTABILITA FISCALE DEL SERVIZIO VII DEL DSTS Rag. Massimo Saporiti Allegati: 1) circolare Inps n. 103 del 6 luglio 2004; 2) messaggio INPS n del 6/7/2004 (errata corrige); 3) modello di iscrizione alla G.S. Inps; 4) messaggio INPS n del 23 settembre 2004 (causali contributo per versamenti); 5) moduli 1, 2, 3 e 4 di comunicazione dati del lavoratore soggetto a G.S. Inps; 6) esempi di calcolo; 7) regole operative in CIR per la corresponsione dei nuovi trattamenti. 6 di 6 Redditi soggetti alla G.S. Inps le nuove regole fiscali e previdenziali
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