INTERVENTO DELL'ARCH. SILVANO GALMARINI

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1 INTERVENTO DELL'ARCH. SILVANO GALMARINI Principali disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici Finalità e principali disposizioni della normativa statale Legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del DL. 30 gennaio 1971, n. 5: "Nuove norme in favore di muti lati e invalidi civili" (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 2 aprile 1971) - ARTICOLO 27. "Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei LL.PP del 19 giugno 1968 riguardante l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche apportando te possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; 9 1i alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta. Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge". Si tratta del DPR n. 384/1978, ora abrogato e sostituito dal DPR n. 503/96. A tale proposito si osserva come, in mancanza di ulteriori indicazioni in merito da parte del legislatore, é da ritenere che le norme di attuazione dell'articolo in argomento siano quelle di quest'ultimo DPR. Con il predetto articolo di legge il legislatore ha affrontato il problema dell'eliminazione e del superamento delle barriere architettoniche esclusivamente negli edifici pubblici ed nei servizi di trasporto pubblico, tralasciando di considerare gli edifici privati destinati ad uso abitativo e quelli privati aperti al pubblico.

2 A colmare tale lacuna è intervenuta la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e il relativo regolamento di attuazione (D.M. n. 236/1989). Legge 9 gennaio 1989, n. 13: "disposizioni per favorire il superamento l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 1989) Si applica: 1 agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata; 2 agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata; 3 alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1 e 2; 4 agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti. Le tre parti essenziali della legge riguardano: 1 le nuove costruzioni e la ristrutturazione di interi edifici; 2 le innovazioni negli edifici esistenti; 3 l'erogazione di contributi a fondo perduto per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche a favore dei portatori di handicap. Gli elementi più significativi consistono: 1 nell'obbligo di allegare alla domanda di autorizzazione o di concessione una dichiarazione del progettista della conformità degli elaborati alla legge (articolo 1); 2 nella possibilità di realizzare innovazioni con l'assenso della metà più dei condomini, anziché dei due terzi (articolo 2); 3 nella possibilità di eseguire le opere in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati (articolo 3(; 4 nella possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto per le opere rivolte a rimuovere le barriere architettoniche nell'edificio ove abita un portatore di handicap (articolo 9). Sono inoltre previsti criteri per la deroga degli edifici soggetti alla tutela della legge 1 giugno 1989, n (articolo 5).

3 Le opere maggiormente interessate sono: 1 ascensori; 2 scale; 3 rampe di accesso; 4 servoscala; 5 piattaforme elevatrici; 6 installazione di dispositivi di segnalazione per i non vedenti; 7 adeguamento dei percorsi pedonali orizzontali, condominiali 1 ecc. Chiarimenti alla suddetta legge sono stati dati con la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/UL.: "Circolare esplicativa della L 9 gennaio 1989, n 13". La circolare fornisce chiarimenti circa le procedure e le modalità operative per l'applicazione della legge n. 13/1989 e risulta suddivisa i tre parti, rispettivamente dedicate: 1 alle prescrizioni relative alla costruzione di nuovi edifici ed alla ristrutturazione di interi edifici esistenti (punto 1); 2 al tema delle innovazioni da attuare sugli edifici esistenti, dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche (punti dal 2 al 7); 3 alla regolazione della materia concernente la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche a favore di portatori di handicap o di limitazioni funzionali permanenti. Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità', la visibilità e l'adattabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche". (SO. alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1989). Le prescrizioni tecniche contenute nel decreto in argomento costituiscono il regolamento di attuazione dell'articolo I della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e sono di supporto alla progettazione esecutiva per: 1 l'accessibilità, che prevede la possibilità anche per i disabili di raggiungere l'edificio, le parti comuni e le singole unità immobiliari e di

4 fruire degli spazi e delle attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza; 2 la visitabilità, che prevede la possibilità, anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione dell'alloggio (sala, cucina, ecc.) ed ai servizi igienici o ai luoghi di lavoro, previa garanzia di accessibilità dell'edificio mediante il progetto di adattabilità Infatti il decreto ministeriale prescrive, all'articolo 3.5, che "Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto; 3 l'adattabilità, che prevede la possibilità dì modificare nel tempo lo spazio costruito allo scopo di renderlo completamente fruibile anche ai portatori di handicap. Per garantire i requisiti su esposti, il decreto indica che la progettazione deve comunque garantire: 1 accorgimenti tecnici idonei all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; 2 idonei accessi alle parti comuni degli edifici ed alle singole unità immobiliari; 3 almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; 4 l'installazione, nel caso di edifici in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati, di un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini. Inoltre il capitolo III "Cogenza delle prescrizioni" contiene indicazioni di tipo pratico. All'articolo 7 è previsto che per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia sia subordinato alla verifica di tale conformità, compiuta dall'ufficio tecnico o da tecnico incaricato dal comune ad adottare tali atti. Gli articoli 7.4 e 7.5 indicano i casi in cui sono ammesse le deroghe. L'articolo 11 - capo V - "Norme finali" contiene le verifiche da effettuare a cura del sindaco (ora da intendersi da parte del dirigente) nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità, ammettendo che le stesse siano sostituite da una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.

5 Nel decreto in argomento vengono inoltre indicate le prescrizioni tecniche da rispettare per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture sociali, nelle sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, nelle strutture ricettive, nei luoghi per il culto e negli altri luoghi aperti al pubblico Nell'allegato A del D.M. n. 236/ art. 3 - Criteri generali di progettazionevengono riepilogati i tipi di intervento da effettuare sulle diverse tipologie di edifici, residenziali e non residenziali, al fine di soddisfare i requisiti dell'adattabilità, della visitabilità e dell'accessibilità. Per le strutture con rilevante affluenza di pubblico il D.M. n. 236/1989 ricorda che occorre rispettare quanto è descritto dalla normativa antincendio per l'incolumità delle persone. In particolare indica che qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere un'adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. A tale fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile, la suddivisione dell'insieme edilizio in compartimenti antincendio, piuttosto che l'individuazione di sistemi di via d'uscita costituiti da scale di sicurezza, non utilizzabili da persone con ridotta o impedita capacità motoria. Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". (S.0. alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992). E' la "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate", tra le cui finalità si contempla anche la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona handicappata alla vita della collettività. L'articolo 8 prevede che l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzino anche mediante "interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico".

6 Gli articoli 23 e 24 riprendono i concetti espressi nella legge n. 13/1989 dando precise disposizioni in particolare per quanto concerne la conformità dei progetti e delle opere edilizie riguardanti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, le strutture per le attività sportive, turistiche e dì ricreazione, nonché l'adeguamento dei regolamenti edilizi locali alla legislazione vigente in materia di accessibilità e di eliminazione o superamento del le barriere architettoniche. In caso di difformità delle opere dalle disposizioni vigenti, il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili e passibili di sanzioni pecuniarie ed amministrative (sospensione dagli albi professionali). Più in particolare, l'articolo 24 prevede: "Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge , n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n , alla citata legge n 0 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei LL.PP 14 giugno 1989, n. 236". "Per g1i edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n e successive modificazioni e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli artt. 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possono venire concesse per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi". "Alle comunicazioni al Comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegati una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo".

7 "Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal Comune". "Il Sindaco nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche". " A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato". "Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo delta dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'amm.ne competente, che ne da atto in sede di approvazione del progetto". "La richiesta dì modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3.11 rilascio del certificato di agibilità e abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile". "Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi". "Il comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457 fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per l'eliminazione de/le barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima de/la data di entrata in vigore della presente legge".

8 "I piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione ed alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate". "Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli Enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al due per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384". (Ora abrogato e sostituito dal DPR n. 503/96). "I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'art. 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989 e successive modificazioni e al citato decreto del Ministro dei LL:PP, n. 236, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge". Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia". Decreto Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996: "regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1996). Il decreto si compone di 32 articoli, suddivisi in sei titoli: Titolo I "Scopi e campo di applicazione" (articoli 1 e 2) L'articolo 1, dopo avere definito le barriere architettoniche, precisa che le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo o a quelli esistenti, qualora sottoposti a ristrutturazione. Viene anche previsto che si applichino agli edifici e agli spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. In ogni caso agli edifici e agli spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a

9 recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità (articolo 1.4). In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (avvenuta il ), a cura dell'amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati. Il successivo articolo 2.1 precisa poi che: "Il sistema di chiamata di cui all'articolo 1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di "accessibilità condizionata" (disposizione che in sostanza ricalca la visitabilità condizionata prevista dall'articolo 5.7 del DM n. 236 del 1989). Infine, l'articolo 2.4 prevede che deve essere collocato, in posizione agevolmente visibile negli uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefono, il simbolo internazionale di accesso alle comunicazioni per la persone sorde. Titolo Il "Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urtano" Tratta delle "Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano". L'articolo 3 stabilisce che al momento della predisposizione degli strumenti urbanistici, le aree destinate a servizi pubblici debbano essere scelte con preferenza a "... quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche". Segue poi la serie di norme contenenti prescrizioni tecniche che si richiamano al D.M. n /1989. Da sottolineare la disciplina dell'arredo urbano (articolo 9), una novità per la legislazione di settore.

10 Titolo III "Struttura edilizia in generale" (articoli dal 13 al 18) Norma la "Struttura edilizia in generale" stabilendo, anzitutto, che il regolamento è riferito alla generalità dei tipi di interventi. Anche qui vi è la sequela di ambiti di applicazione delle prescrizioni tecniche con riferimento al D.M. n. 236 del Titolo IV "Procedure' (articoli dal 19 al 22) Definisce i casi di deroga al regolamento per le nuove costruzioni "...solo per gli edifici o loro parti che. nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar 1uogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati" (articolo 19.1). Il comma 2 dell'articolo 19 ammette la possibilità di deroga anche per gli edifici esistenti solo in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici. Il comma 3 tratta delle deroghe per gli edifici soggetti al vincolo cosiddetto paesaggistico-bellezze naturali o a quello cosiddetto storico-artistico, prevedendo la soddisfazione del requisito dell'accessibilità attraverso opere provvisionali o con attrezzatura da ausilio, sulla falsariga di quanto stabilito dall'articolo 24.2 della "Legge-quadro sull'handicap" (n. 104/92). Il soggetto dispensatore della deroga è l'amministrazione comunale (articolo 19.4) e sono ammesse eventuali soluzioni alternative, purché rispettose dei criteri di progettazione di cui al D.M. n. 236/1989 (articolo 19.5). Titolo V "Edilizia scolastica" (Articolo 23) Risulta composto dai solo articolo 23, avente ad oggetto l'edilizia scolastica 1 con obbligo di situare la classe frequentata da un alunno non deambulante al piano terreno in caso di edifici senza ascensore. Titolo VI "Servizi speciali di pubblica utilità" (Articoli dal 23 al 31) Tratta dei "Servizi speciali di pubblica utilità", riprendendo e aggiornando le prescrizioni di cui al titolo V del DPR n. 384/1978 (abrogato e sostituito dal DPR n. 503/1996).

11 Con il suddetto decreto il legislatore ha perfezionato il quadro normativo in tema di barriere architettoniche, che ha come maggiore pregio la razionalizzazione della materia sotto il profilo dell'unificazione delle prescrizioni tecniche. Infatti, la contemporanea vigenza del DPR n. 384/1978 e del D.M. n. 236/1989 aveva ingenerato confusione sulle misure da applicare all'edificio pubblico o a quello privato. Si pensi alla contraddizione larghezza minima era prevista in cm. quelle private, o ai percorsi negli rispettivamente di 150 cm. e 90 cm. che esisteva fra percorsi orizzontali la 150 per le strutture pubbliche e in cm. 100 spazi esterni, la cui larghezza minima cui per era Con il DPR n. 503/1996 viene a cessare il doppio sistema che vigeva con il DPR n. 384/78 (che è stato abrogato) in quanto il D.M. n. 236/89 viene, ora, indicato come unico punto di riferimento sotto il profilo delle prescrizioni tecniche. Tale indicazione è rilevabile nei vari articoli del DPR n. 503/96, nei quali viene esplicito riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel DPR n. 236/1989. Vedasi in particolare per gli spazi pedonali (articolo 4 del DPR n. 503/96), i percorsi pedonali (articolo 5), le scale e le rampe (articolo 7), i servizi igienici pubblici (articolo 8), gli elementi arredo (articolo 9.1), i parcheggi (articolo 10.1), gli alloggi di servizio (articolo 13.6), le modalità di misura dei componenti edilizi (articolo 14), le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori e servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse (articolo 15), gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti (articolo 16), la segnaletica (articolo 17) e i raccordi con la normativa antincendio (articolo 18). La razionalizzazione della normativa, così come disposta, è certamente di grande aiuto per tutti gli operatori pubblici e privati 1 in quanto consente di individuare prescrizioni certe per qualsiasi tipo di intervento.

12 PRINCIPALI CONTENUTI DELLA LEGGE REGIONALE n. 6/1989 Individua il campo di applicazione della legge, le cui norme si applicano a tutti gli edifici, ambienti e strutture, anche di carattere temporaneo 1 di proprietà pubblica e privata, che prevedono il passaggio o la permanenza di persone (artico/o 5). Dispone che le prescrizioni tecniche di attuazione dell'allegato alla legge si applichino: 1) ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per le costruzioni nuove e per quelle esistenti interessate da interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (articolo 13, comma 2); 2) per il rilascio delle autorizzazioni relative ad interventi di manutenzione straordinaria che riguardino le parti delle costruzioni, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse relative alla mobilità e sosta urbana, alle costruzioni edilizie, all'edilizia sociale, alle sale e luoghi per riunioni e spettacoli, ai locali pubblici, alle stazioni, alle attrezzature pubbliche (articolo 13, comma 2); Dispone che i comuni favoriscano la partecipazione, nelle commissioni edilizie, di esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche (articolo 13, comma 3). Dispone che i comuni destinino una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza (articolo 15). Stabilisce che negli immobili di edilizia residenziale pubblica l'ente proprietario, su richiesta dell'inquilino portatore di handicap, provvede a proprie spese ad eseguire gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (articolo i 7, comma 3). In attuazione dell'articolo 41-quater della legge n. 1150/42, le concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (ex articolo 31 legge n. 457/78) possono eccezionalmente essere

13 rilasciate in deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti (articolo 19, comma 3). Le concessioni e le autorizzazioni relative a restauro e risanamento conservativo, nonché le autorizzazioni per manutenzione straordinaria possono essere rilasciate in deroga a quanto previsto dall'allegato tecnico della legge nei seguenti casi: 1) in presenza di vincoli ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali; 2) per impossibilità tecnica relativa alle parti statiche ed impiantistiche: 3) per impossibilità di inserimento lavorativo di portatori di handicap lavorazione che pregiudichino la sicurezza propria, dei colleghi, degli impianti 4) in presenza di sistemi produttivi che prevedono l'utilizzo di macchinari adattabili alle esigenze dei portatori di handicap (articolo 20). PRINCIPALI CONTENUTI DELLA PRIMA CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLA L.R. 6/89 E LE SUE CONNESSIONI CON LA LEGGE 13/89. La L.R. 6/1989 si applica dal 10 marzo 1990 ai progetti presentati da tale data in poi (ivi compresi quelli oggetto di procedura ex art. 26 L. 47/1985) ed a quelli presentati anteriormente al 10 marzo 1990 che a tale data non abbiano avuto assentimento (inteso come tale almeno il parere favorevole della commissione edilizia> o per i quali non sia già stato maturato il silenzioassenso. Qualora il Comune abbia, ai sensi art. 12 della legge, adeguato le proprie norme urbanistiche e regolamentari al disposto della legge regionale prima del 10 marzo 1990, a tale anteriore data deve essere fatto riferimento per l'applicazione temporale della norma, secondo quanto sopra precisato. Ove la legge regionale e la legge statale disciplinino ipotesi non coincidenti, ad ogni ipotesi si applica la legge che la riguarda. La legge statale ha valore di legge di principio e non può essere abrogata o modificata dalla legge regionale. il D.M. statale vale come prescrizioni tecniche che possono essere modificate o sostituite dalla norma regionale. L'allegato alla legge regionale prevede dei minimi che possono essere sostituiti con prescrizioni del D.M statale, ove meglio raggiungono lo scopo

14 voluto dal legislatore. Al contrario non si possono applicare le prescrizioni del Decreto statale per ipotesi disciplinate anche dalla legge regionale, ove prescrizioni non raggiungano i minimi voluti dall'allegato alla legge regionale. Può esservi concorrente applicazione delle prescrizioni statali e di quelle regionali nel caso che per la stessa ipotesi di intervento ciascuno dei due strumenti normativi preveda specifiche tecniche diverse. Nel caso di diverse destinazioni funzionali all'interno dello stesso immobile, ciascuna porzione - intesa come unità ambientale - sottostà alla normativa specifica del la funzione prevista. Dal 10 marzo 1990 le prescrizioni della legge regionale prevalgono sugli strumenti urbanistici e sui regolamenti comunali. Per evitare integrazioni o modifiche disomogenee, si consiglia i Comuni che già non abbiano deliberato prima del 10 marzo 1990, di non dar luogo - salvo particolari esigenze - a modifiche a partire dal 1 marzo 1990, per verificare gli effetti applicativi della norma e per permettere alla regione eventuali modifiche con carattere di uniformità. La procedura di deroga di cui all'art 20 della legge regionale non richiede l'iter previsto dall'art. 41-quater della legge 1150/1942, integrata dalla legge 765/1967, mentre detto iter si richiede per la procedura di deroga prevista dall'art. 19 della legge regionale. Le varianti seguono il regime temporale della concessione od autorizzazione cui ineriscono. Nel caso di varianti sostanziali, tali da configurare nuova concessione od autorizzazione, si applicano le norme entrate in vigore il 10 marzo 1990, ove la variante sia rilasciata dopo tale data. Le specificazioni e le soluzioni tecniche del D.M. riguardano solo 91i interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione totale. Quelle dell'allegato alla legge regionale riguardano anche gli altri interventi. La parte interessata, ove dimostri che le soluzioni tecniche del D.M. applicate agli interventi, portino a risaltati migliori di quelli regionali sempre rispettati i minimi regionali può utilizzare le soluzioni ministeriali. Occorre che l'utente della normativa regionale ponga corretta attenzione al disposto dell'art 13, comma secondo, in relazione alle prescrizioni dell'allegato tecnico regionale da applicare ed al disposto dell'art. 20.

15 Nel caso di interventi diretti all'eliminazione di barriere architettoniche a favore di disabile, diretto beneficiano, si applicano gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della legge nazionale e le prescrizioni tecniche, non contrastanti, dell'allegato regionale. La procedura di deroga agli strumenti urbanistici vigenti si attua per gli interventi sull'esistente 1 con le modalità e gli effetti di cui all'art. 41-quater L. n. 1150/1942 ed è applicabile agli edifici esistenti indipendentemente dalla loro natura e funzione. La deroga alle prescrizioni tecniche dell'allegato regionale è basata sulla documentazione resa dalla parte interessata e non richiede la procedura di cui all'art. 41-quater della legge 1150/1942. Ove sussistano vincoli, ai sensi della legge 1497/1939 e sua estensione in base alla legge 431/1985 od ai sensi della legge 1089/1939, la deroga dovrà essere motivata dall'autorità competente alla gestione del vincolo. Per gli ambienti di lavoro destinati alla produzione, le deroghe alle norme tecniche di attuazione della legge regionale, possono essere concesse per tutti gli interventi di cui all'art. 13 della legge e cioè anche per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione. La deroga eventuale non fa però venire meno l'applicabilità del D.M. 236/1989. Per gli interventi su edifici privati ad uso pubblico e collettivo, così come gli edifici pubblici, si applica il disposto del DPR 384/1978 integrato con il D.M. 236/1989. Nel caso di modifica di destinazione d'uso, senza esecuzione di opere, che porti ad un utilizzo di carattere collettivo, si dovranno osservare le prescrizioni dettate dall'allegato della legge regionale per gli edifici destinati ad uso collettivo. Il mancato rispetto di detta norma si rifletterà sul rilascio o meno della autorizzazione all'abitabilità o agibilità del fabbricato con licenza d'uso e comporterà l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 20, lettera a), della legge 47/1985, di competenza del Pretore. dovrà perciò essere fatta segnalazione alla Procura presso la Pretura. Le sanzioni di cui all'art. 24 della legge devono essere applicati con ragionevolezza, nel la corretta interpretazione del la norma.

16 PRINCIPALI CONTENUTI DELLA L.R. 9 moggio 1992,n. 20. Dispone che la Regione e i comuni lombardi concorrano a promuovere la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi (articolo 1). Per attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi si intendono: a) gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici; b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, al personale di servizio, alla formazione religiosa; c) gli immobili destinati ad attività educative, culturali, sociali, ricreative, di ristoro, non a fini di lucro (articolo 2). In ciascun comune, almeno l'8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è accantonato, ogni anno, in un fondo destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate all 1 articolo 2, nonché per manutenzione, restauro, ristrutturazione, ampliamento e dotazione di impianti, acquisto aree necessarie. Il fondo sopra citato può ulteriormente essere incrementato dai comuni calcolando gli oneri di urbanizzazione secondaria non introitati per effetto dello scomputo riconosciuto ai titolari della concessione edilizia per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria o per la cessione delle relative aree. I contributi sono concessi agli interessati che ne facciano richiesta al comune competente per territorio e che abbiano le caratteristiche di cui al precedente articolo i. A tal fine i soggetti interessati trasmettono ai comuni, entro il 31 luglio di ogni anno, un programma degli interventi da effettuare, corredato dalle relative previsioni di spesa. Entro il successivo 30 novembre il comune, previa verifica, ripartisce i predetti contributi, secondo le disponibilità di bilancio (articolo 4). Compiti o carico dei comuni Le diverse disposizioni di legge finalizzate a conseguire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in tutto il territorio nazionale (integrate dalle leggi regionali) fanno obbligo ai comuni di provvedere a quanto segue:

17 1) - Adottare i piani per l'eliminazione delle barriere L'articolo 32, comma 21 della legge , n prevede che: "Per gli edifici pubblici esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1978, n (abrogato e sostituito dal DPR 503/96), dovranno essere dotati da parte delle '4mministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dall'entrata in v19 ore della presente 1e99e " 2) - Adeguare gli strumenti urbanistici L'articolo 24, comma Il della legge , n prevede che: 'I Comuni adeguano i propri re9olamenti edilizi alle disposizioni di cui all'art. 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'art. 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1971 (abrogato e sostituito dal DPR n. 503/96), alla citata 1egge n. 13 del 1989, e successive modificazioni e dal citato decreto del Ministero dei LL.PP 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 1egge. Scaduto tale termine, le norme dei re9olamenti edilizi contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia" 3) - destinare una quota delle entrate per gli oneri di urbanizzazione per abbattere le barriere. Si riporta, a titolo esemplificativo, l'articolo 15 della legge regionale lombarda 20 febbraio 1989, n. 6: "I Comuni destinano una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza" 4) - Utilizzare la somma per l'imposta sulla pubblicità negli ascensori per l'eliminazione delle barriere L'articolo 3 della legge n. 235/1993 prevede che le somme derivanti dall'imposta sulla pubblicità esposta all'interno della cabina di ascensori in servizio pubblico e riscosse dai comuni siano dagli stessi utilizzate esclusivamente per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprietà, aperti al pubblico, nonché nelle strutture urbane.

18 I proventi delle imposte sulla pubblicità riscossi dai comuni sono iscritti in apposito capitolo di bilancio del comune, con obbligo di evidenziare la destinazione dei suddetti proventi nella relazione illustrativa al conto consuntivo dell'ente locale, secondo le finalità dell'articolo 3 della legge , n. 235 e in relazione a programmi preventivi di intervento, definiti dallo stesso ente locale (DPR n. 42/1995, articolo 3); 5) - Assegnare gli alloggi di edilizia economica e popolare con precedenza agli invalidi L'articolo 27 della 1egge n. 118/1971 prevede che: "Gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere asse9nati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta". 6) - Assicurare modalità di trasporto per le persone handicappate L'articolo 26, comma 2 della legge n. 104/92 prevede che: "I Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici". L'articolo 14, commi 1-2 della legge n. 21/1992 prevede che i servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I comuni, nell'ambito dei regolamenti degli autoservizi pubblici non di linea 1 dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero ed il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità. 7) realizzare appositi spazi riservati ai veicoli degli handicappati. L'articolo 11, comma 5 del DPR n. 503/96 prevede che: "Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, dovranno essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili".

19 8) - Rendere accessibili i servizi di trasporti pubblici L'articolo 27 delta legge n. 118/1971 prevede che: "I servizi di trasporto pubblico ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti". I criteri per la corretta predisposizione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche Dalle indicazioni degli adempimenti di cui sopra, a carico dei comuni emerge soprattutto l'obbligo di predisporre un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tale piano deve partire dall'analisi degli ostacoli che più frequentemente il portatore di handicap incontra nel suo movimento all'interno degli edifici, sia pubblici che privati. Questi sono individuabili principalmente nelle scale (quando manca l'ascensore), nelle porte tropo strette e nella mancanza di adeguati servizi igienici. Inoltre per quanto riguarda gli spostamenti esterni, si deve tenere conto che il disabile incontra notevoli difficoltà quando deve superare il marciapiedi (non predisposto per l'accesso alla carrozzella) o quando sono esistenti strutture varie ingombranti, oppure in assenza di spazio per la sosta dei veicoli e soprattutto a fronte dell'inadeguatezza dei mezzi il trasporto. Più in particolare, le amministrazioni comunali dovrebbero prevedere: 1) un censimento, entro limiti di tempo ben definiti, delle barriere esistenti negli edifici di proprietà comunale e di altri enti pubblici e privati (di uso pubblico) nonché negli impianti sportivi, nei giardini e parchi, lungo le passerelle, le piazze e le aree di sosta e porre particolare riguardo alle strutture di carattere collettivo-sociale, in riferimento alla loro accessibilità e fruizione da parte della generalità dei cittadini (quindi anche dei disabili). dovrebbero inoltre predisporre un'accurata ricerca e informazione sulle problematiche relative alla rete stradale per quanto attiene i percorsi pedonali e gli attraversamenti;

20 2) soluzioni tecniche, mezzi finanziari e modalità operative, in tempi ben definiti e indicare criteri di priorità per rimuovere le barriere esistenti e per realizzare le strutture mancanti o carenti in relazione al censimento di cui al punto 1). Le verifiche dei comuni sui progetti e sulle opere per accertare il rispetto delle normative anti barriere Le amministrazioni comunali, oltre a verificare la conformità dei progetti alla normativa urbanistico-edilizia, sono tenuti anche a verificare il rispetto delle disposizioni riguardanti il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative e precisamente: 1 - Richiedere la dichiarazione di conformità delle opere L'articolo 1, comma 4, della legge , n. 13 prevede che: "E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione, del professionista abilitato, di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge". L'articolo 24, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede che: "Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti gli edifici pubblici e aperti al pubblico sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo". 2 - Accertare che il progetto rispetti le norme sulle barriere architettoniche L'articolo 24, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede che: "Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica di conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico incaricato dal comune. Il sindaco (ora il dirigente) nel rilasciare il certificato di abitabilità-agibilità per le opere di cui al comma 1 deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

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