Anno 2010 N. RF186. La Nuova Redazione Fiscale LIMITI ALLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI ART. 31 C. 1 D.L. 78/2010 (MANOVRA CORRETTIVA)
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1 ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF186 La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 16/11/2010 LIMITI ALLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI ART. 31 C. 1 D.L. 78/2010 (MANOVRA CORRETTIVA) Sintesi: a decorrere dal 1 gennaio 2001 in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e già scaduti di importo non inferiore ad scatterà il divieto di compensazione in F24. La sanzione prevista, estremamente pensante, è pari al minor importo tra il 50% del debito iscritto a ruolo e l importo compensato indebitamente. NUOVO MONITORAGGIO DELLE COMPENSAZIONI La Manovra correttiva amplia l ambito del monitoraggio dell utilizzo dei crediti dei contribuenti. L intento indicato nella Relazione governativa va nella direzione di obbligare il contribuente che si trovi al contempo debitore per importi definitivi e creditore per imposte autoliquidate: in primo luogo di utilizzare i crediti per saldare la posizione debitoria e solo successivamente di utilizzare l eccedenza in F24. IL DIVIETO: l art. 31 del decreto (come modificato dalla L. 122 del 30/07/2010 di conversione) dispone quanto segue: a decorrere dal 1 gennaio 2011 ai contribuenti che presentano dei debiti erariali iscritti a ruolo ed il cui termine di pagamento sia già scaduto è vietato procedere alla compensazione orizzontale in F24 dei propri crediti erariali fino a concorrenza dell importo dei debiti di ammontare superiore ad Art. 31 DL 78/2010: A decorrere dal 1 gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50% dell importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui l iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato (..). AMBITO APPLICATIVO DEL DIVIETO L estensione del divieto è delimitato in modo preciso. DEBITI E CREDITI ERARIALI Le imposte interessate: a) sia con riferimento al debito iscritto a ruolo b) che per i crediti che si intende utilizzare in compensazione in F24 sono limitati a quelli erariali, tra cui principalmente: Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - Irpef/Ires Iva Ritenute Imposte sostitutive Addizionali regionali Addizionali comunali Tel. 0464/ Fax 0464/ info@redazionefiscale.it
2 Redazione Fiscale Info Fisco 186/2010 Pag. 2 / 5 Debiti/crediti non interessati: riguarda tutte le altre imposte; in particolar modo: i tributi locali (ICI, ecc.) i contributi previdenziali (Inps, Inail, ecc.) IRAP: dovrebbe essere anch essa esclusa (essendo destinata alle Regioni, anch essa non dovrebbe più poter essere definita una imposta erariale) RUOLI SCADUTI Affinché il debito rilevi per il divieto di compensazione deve essere verificato: l iscrizione a ruolo da parte dell Ufficio la notificata della relativa cartella di pagamento il decorso il termine di 60gg dalla notifica della cartella per il pagamento Accertamenti esecutivi: si noti che a decorrere dal 1/07/2010 gli accertamenti dell Agenzia delle Entrate saranno esecutivi allo spirare del termine per il ricorso (v. Info Fisco 143/2010); da tale data e con riferimento ai debiti per accertamenti tributari, il termine di 60gg decorrerà dalla notifica dell accertamento (e non della cartella di Equitalia) in assenza di impugnazione. RUOLI DEFINITIVI E NON DEFINITIVI: non è chiaro se la norma intenda fare riferimento esclusivamente alle imposte iscritte a titolo definitivo o meno. IMPOSTE ISCRITTE A TITOLO DEFINITIVO Tributi liquidati in base al controllo formale (art. 36-bis/36-ter DPR 600/73 e 54-bis Dpr 633/72) Imposte/maggiori imposte e ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi Redditi dei terreni determinati dall Ufficio in base alle risultanze catastali Relativi interessi e sanzioni Esimenti: si ritiene, in ogni caso, che il divieto possa trovare applicazione solo ove il contribuente sia inadempiente e pertanto sia escluso nel caso di: rateizzazione della cartella (art. 19 Dpr 602/73) sospensione della riscossione (giudiziale ex art. 47 Dlgs 546/92 o in via gerarchica ex art. 39 Dpr 602/73) pur essendosi in presenza di un ruolo definitivo. Sanzioni: la norma dichiara espressamente che la contestazione giudiziale o amministrativa previene la applicazione delle sanzioni; tuttavia si ritiene che intenda rendere lecita la stessa compensazione (senza possibilità per l Ufficio di imporre il riversamento anche della sola imposta) fino alla definizione della controversia. OPERATIVITA DEL LIMITE Il divieto di compensazione va riferito all importo del debito a ruolo. IMPORTO DEL DEBITO Non scatta alcun divieto: in presenza di debiti erariali 1.500
3 Redazione Fiscale Info Fisco 186/2010 Pag. 3 / 5 IMPORTO DEL DEBITO: si ritiene che il limite di vada riferito: a) all importo complessivo della singola cartella, pertanto sia comprensivo di: imposta + interessi di mora + sanzione + aggio La norma fa riferimento alla imposta e relativi accessori, infatti. b) a tutti i ruoli emessi, anche per imposte diverse Esempio: iscrizione per imposte non versate: Irpef per. 800 ed Iva per. 900 = totale Fino ai dovuti chiarimenti dell Agenzia è opportuno assumere un atteggiamento cautelativo. COMPENSAZIONE AMMESSA Sarà possibile compensare l importo dei crediti erariali che eccede i debiti iscritti a ruolo non pagati. Esempio1 Esempio2 Il sig. Mario Rossi, imprenditore, viene iscritto a ruolo per ritenute non versate per (controllo formale) in data 20/12/2010. Non procede ad alcun versamento presso il concessionario, lasciando spirare il termine dei 60 giorni (al 18/02/2011). Non possiede altre posizioni debitorie. Nel 1 trimestre 2011 riporta un credito infrannuale di e presenta il mod. TR: potrà utilizzare in compensazione in F24 l intero credito senza limitazioni (i ruoli scaduti sono di importo inferiore ad ). Nel caso precedente il debito iscritto a ruolo per ritenute non versate sia di Nel 1 trimestre 2011 (credito infrannuale di ): è possibile utilizzare in compensazione in F24 solo (la differenza tra il credito ed il ruolo scaduto). Si supponga che al 16/04/2011 utilizzi in F24 un importo maggiore, pari a ; potrà scattare la sanzione di , pari al minore tra: 50% di (importo iscritto a ruolo) = ammontare indebitamente compensato: = Non è chiaro se l Ufficio possa richiedere anche l imposta (cioè l Iva pari a ); si ritiene non sia possibile. Per evitare la sanzione il contribuente avrebbe dovuto prima richiedere la compensazione del ruolo Esempio3 Nell esempio 2 precedente: il debito iscritto a ruolo per ritenute non versate rimanga di il credito infrannuale sia pari ad Nulla cambia nell esito; l importo a ruolo eccede e pertanto qualsiasi utilizzo del credito Iva farà scattare la sanzione pari al 100% dell importo compensato. Impugnazione del ruolo: come visto, l impugnazione dell atto (avviso di accertamento; cartella se in presenza di un ruolo ex 36-bis o 36-ter) da parte del contribuente: impedisce l applicazione delle eventuali sanzioni tuttavia appare chiaro dal tenore della norma che si tratta di una mera sospensione; le sanzioni torneranno applicabili ove il contribuente risultasse soccombente nel contenzioso.
4 Redazione Fiscale Info Fisco 186/2010 Pag. 4 / 5 UTILIZZO DEI CREDITI D IMPOSTA CON RUOLI EMESSI (non impugnati) DAL 2011 RUOLO Rimborso Compensaz. in F AMMESSO AMMESSO > erariale NON AMMESSO (*) NON AMMESSO (*) previdenziale NON AMMESSO (*) AMMESSO (*) Va previamente estinto il ruolo. ALTRE CONSIDERAZIONI DECORRENZA DEL MONITORAGGIO In analogia alle disposizioni sul monitoraggio dei crediti Iva, si ritiene che la scadenza del 1/01/2010 riguardi: la data di presentazione dei mod. F24 (indipendentemente dalle annualità cui si riferiscono la maturazione dei crediti, le imposte iscritte a ruolo e la formazione del ruolo). Dal tenore della norma, pare che non si tratti di un controllo preventivo (a differenza del monitoraggio dei crediti Iva). COMPENSAZIONE VERTICALE O INTERNA E ammessa (la norma vieta le sole compensazioni ex art. 17 c. 1 Dlgs 241/97). Esempio: anche in presenza di ruoli scaduti superiori ad , sarà sempre possibile compensare: - l acconto Irpef con il saldo Irpef a credito - un credito d imposta che preveda la compensazione a quadro RN ESTINZIONE DEI RUOLI CON I CREDITI L art.31 DL 78/2010 ha previsto la possibilità di estinguere i debiti erariali iscritti a ruolo tramite l utilizzo in compensazione (totale o parziale) di crediti erariali (con disposizione da introdurre nel DPR 600/73). Occorrerà attendere apposito decreto attuativo da emanarsi entro il 28/12/2010. COMPENSAZIONE DI ISCRIZIONI A RUOLO CON CREDITI A RIMBORSO Ai ruoli di ammontare non superiore ad non sono più applicabile le disposizioni dell art. 28-ter Dpr 602/73 (introdotto dal collegato alla Finanziaria 2007) riferite al pagamento di somme iscritte a ruolo tramite compensazione volontaria con i crediti richiesti a rimborso. COMPENSAZIONI CON CREDITI NEI CONFRONTI DI ENTI LOCALI L art.31 c. 1-bis DL 78/2010 introduce infine dal 1/01/2011 la possibilità per il contribuente che abbia dei debiti iscritti in ruoli scaduti, di procedere all estinzione dei ruoli stessi utilizzando in compensazione crediti liquidi ed esigibili derivanti da somministrazioni, prestazioni e forniture effettuate nei confronti di: Regioni; Enti locali; Enti del Servizio sanitario nazionale.
5 Redazione Fiscale Info Fisco 186/2010 Pag. 5 / 5 A FAR DATA DAGLI F24 PRESENTATI DAL 1 GENNAIO 2011 E' VIETATA LA COMPENSAZIONE DI CREDITI ERARIALI FINO A CONCORRENZA DI DEBITI ERARIALI ISCRITTI IN RUOLO SCADUTI DI AMMONTARE SUPERIORE A RISCHIO DEL CONSULENTE - LETTERA DI MANLEVA Una serie di considerazioni, tra cui in particolare: le elevate sanzioni che si rischiano il fatto che spesso il consulente non è al corrente della situazione debitoria del cliente (soprattutto per quanto riguarda le contabilità semplificate) il fatto che non è pensabile obbligare il consulente che consegna l F24 in compensazione dover procedere ad una verifica nel Cassetto Fiscale dell Agenzia (per la verifica di eventuali avvisi bonari) ed eventualmente in seguito presso il concessionario (per la verifica dei ruoli emessi e scaduti) portano a consigliare il consulente a farsi rilasciare una lettera di manleva da far sottoscrivere ai clienti in occasione della consegna dell F24 (o della autorizzazione a presentare l F24 telematico per conto loro). Nota: la manleva sarà ritenuta certamente esimente da responsabilità ove faccia riferimento a situazioni difficilmente monitorabili dal consulente (e comunque deve essere circoscritta alla fattispecie in oggetto). FAC - SIMILE DICHIARAZIONE DI MANLEVA [CARTA INTESTATA DEL CLIENTE] Il sottoscritto (cognome).. (nome).. in qualità di (privato; titolare, legale rappresentante di società, ecc.) DICHIARA di non presentare [oppure: che la società.... con sede in. Cod Fisc. n. non presenta] posizioni debitorie nei confronti di alcuna Amministrazione per somme iscritte a ruolo e rese definitive eccedenti l importo di 1.500; e pertanto solleva il Dott./Rag. consulente fiscale del sottoscritto [oppure: della società] da qualsiasi responsabilità riferita alla predisposizione dei modelli di pagamento F24 relativi al pagamento delle imposte mediante l utilizzo di crediti in compensazione orizzontale, ai sensi di quanto disposto dall art. 31 DL 78/ Luogo e data Firmato
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