ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA
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1 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA SPORTELLO PER IL CITTADINO regolamento (ai sensi dell art. 30 della L. n. 247/2012) Approvato dal Consiglio dell Ordine nella seduta del 14 novembre 2016 *** Art. 1 - Oggetto e scopo. 1. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza istituisce lo "Sportello per il cittadino" volto a fornire informazioni ed orientamento per l'accesso al servizio giustizia e la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, in relazione a questioni di competenza della circoscrizione del Tribunale di Vicenza e degli Uffici giudiziari del circondario. E escluso dall attività dello sportello il rilascio di pareri scritti e/o orali; è altresì vietata l informazione sui giudizi pendenti. Art. 2 - Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati. 1. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l informazione e l orientamento: a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso; b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell incarico; c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell incarico; d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione Art. 3 - Informazioni e orientamento per l accesso alla giustizia. 1. Per quanto concerne l accesso alla giustizia il servizio avrà ad oggetto l informazione e l orientamento: a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall ordinamento; b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli 1
2 oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza; c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato. 2. Il servizio avrà altresì ad oggetto l informazione e l orientamento: a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell Ordine ai sensi dell art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall esperimento di tali procedure. Art. 4 - Accesso al servizio. 1. Potranno accedere allo Sportello per il cittadino soggetti italiani, comunitari ed extracomunitari, apolidi aventi residenza ovvero domicilio nella circoscrizione del Tribunale di Vicenza ove ha sede il Consiglio dell Ordine. 2. Coloro che non abbiano buona conoscenza della lingua italiana dovranno essere accompagnati a loro cura da persona che faccia loro da interprete. 3. L accesso allo sportello è gratuito. 4. L' attività prestata presso lo Sportello per il cittadino del Consiglio dell Ordine degli avvocati di Vicenza potrà essere svolta in locali a ciò destinati messi a disposizione dall Ordine degli avvocati di Vicenza, anche all interno di altre istituzioni (comuni, enti pubblici) previo accordo e nei giorni e nelle ore che verranno stabiliti dal Consiglio dell Ordine. 5. Per usufruire del servizio la persona che si rivolge allo sportello dovrà fare richiesta scritta e firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati a norma del D.Lgs n.196/2003. Art. 5 - Commissione consiliare per lo Sportello per il cittadino. 1. Per l organizzazione dello Sportello del cittadino il Consiglio dell Ordine si avvale di apposita commissione costituita da tre consiglieri con la partecipazione di due avvocati iscritti non consiglieri. 2. Alla commissione è devoluta ogni questione organizzativa relativa allo 2
3 Sportello del cittadino, l impulso dell attività di vigilanza prevista dal presente regolamento e coordina l attività del gruppo di lavoro di cui all art. 8. Art. 6 - Servizio di sportello. 1. Il servizio prestato allo sportello viene reso da professionisti iscritti in un elenco delle disponibilità tenuto dal Consiglio dell Ordine e al quale potranno prestare attività tutti gli iscritti all'albo degli avvocati di Vicenza da almeno due anni che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso, che non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave dell avvertimento, che siano in regola con l'obbligo formativo e che siano in regola con il pagamento del contributo annuale. 2. Sarà onere degli avvocati interessati presentare domanda dichiarando di accettare le norme del presente regolamento, specificando i settori di attività di competenza; a richiesta del Consiglio, dovranno comprovare l'attività da loro svolta in tali settori. 3. Nel caso di attivazione delle convenzioni di cui all articolo 7, gli avvocati potranno altresì indicare la disponibilità a rendere l attività di Sportello presso l ente o associazione convenzionata. 4. Il Consiglio provvederà a formare l elenco di consulenti, aggiornato annualmente, con i relativi nomi, i settori di attività, i turni di servizio. Nel caso di attivazione delle convenzioni di cui all articolo 7, verranno formati distinti elenchi per ogni ente o associazione. 5. Ciascun professionista potrà presentare domanda di iscrizione unicamente per l elenco o per gli elenchi tenuti dal Consiglio dell Ordine di appartenenza. Art. 7 - Accordi per la gestione dello Sportello del cittadino in convenzione con altri enti o associazioni. 1. Oltre alla gestione diretta da parte dell Ordine degli avvocati dello Sportello, il Consiglio dell Ordine ha la facoltà di approvare convenzioni ed accordi per la gestione di sportelli informativi di orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l accesso alla giustizia. 2. Tali convenzioni ed accordi posso essere sottoscritti nei confronti di enti 3
4 territoriali, amministrazioni pubbliche, associazioni riconosciute e non riconosciute no profit con scopi sociali e possono avere per destinatari gli utenti di un determinato territorio gestito dall ente territoriale, oppure determinate categorie di soggetti rientranti nell ambito di attività degli enti e associazioni convenzionate. 3. La sottoscrizione di tali accordi e convenzioni costituisce la condizione per l esercizio dell attività di Sportello del cittadino ai sensi del presente regolamento da parte degli enti ed associazioni. Gli accordi previsti dal presente articolo richiamano gli ambiti ed i limiti previsti dall art. 30 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, dalla normativa regolamentare del Consiglio nazionale forense e dal presente regolamento. 4. Lo svolgimento dell attività di Sportello reso ai sensi del presente articolo costituisce una modalità di erogazione dello Sportello per il cittadino previsto dall art. 30 della legge 31 dicembre 2012 n Le richieste di accesso al servizio effettuate all Ordine di categorie di soggetti che possono rientrare nell ambito operativo delle convenzioni, potranno essere direttamente sottoposte allo Sportello costituito presso l ente o associazione convenzionata. 5. I professionisti che svolgono attività presso lo Sportello del cittadino costituito ai sensi del presente articolo sono inseriti in distinti elenchi formati, per ogni ente o associazione convenzionata, con le modalità previste dal presente regolamento. 6. Le modalità di trasmissione dell elenco dei professionisti disponibili in relazione alla singola convenzione, nonché ogni altra variazione o cancellazione dall elenco, sono disciplinate dai rispettivi accordi sottoscritti tra l ente o l associazione e il Consiglio dell ordine degli avvocati. 7. Il Consiglio dell Ordine degli avvocati esercita, anche mediante l attività di consiglieri incaricati e dell apposita commissione, ogni opportuna forma di vigilanza, al fine di verificare la corrispondenza dell attività dello Sportello attivato in forma convenzionata dai rispettivi enti ed associazioni con le finalità e la normativa dello Sportello. In caso di riscontrate anomalie rispetto alla normativa o deviazioni dagli impegni assunti, il Consiglio dell Ordine si riserva di disdire in ogni momento l accordo o la convenzione sottoscritta. 4
5 8. Nel caso previsto dal precedente comma, vengono avvisati i professionisti inseriti nell elenco con corrispondente divieto di prestare la loro attività allo Sportello. 9. In via transitoria, le convenzioni attualmente in vigore con enti ed associazioni che hanno per oggetto informazioni ed orientamento per l'accesso al servizio giustizia e la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati rivolte a determinate categorie di soggetti, possono essere ritenute idonee e coerenti alle finalità dello Sportello per il cittadino. Su richiesta dell ente o dell associazione firmataria il Consiglio dell Ordine dispone per l adeguamento, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Art. 8 - Elenchi degli avvocati disponibili. Gruppo di lavoro. Formazione e riconoscimento di crediti formativi. 1. Tutti gli avvocati iscritti nell elenco o negli elenchi dei consulenti disponibili sono inseriti in un Gruppo di lavoro ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. d) e 17, comma 4, lett. d), del Regolamento del Consiglio nazionale forense per la formazione continua n. 6 del 16 luglio Il Consiglio dell ordine, mediante l apposita Commissione per la gestione dello Sportello del cittadino, organizza la formazione degli iscritti negli elenchi e vigila sulla formazione eventualmente fornita ai medesimi dagli enti o associazioni convenzionate. 3. La partecipazione alla formazione degli iscritti negli elenchi e l attività prestata presso lo Sportello da parte degli avvocati iscritti sarà valutata ai fini del riconoscimento di crediti formativi ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall art. 20, comma 3, lett. d), del Regolamento del Consiglio nazionale forense per la formazione continua n. 6 del 16 luglio 2014; a tal fine ogni interessato presenta alla fine di ogni anno domanda per illustrare l attività svolta, con la richiesta di riconoscimento dei relativi crediti formativi. Art. 9 Attività. 1. Il servizio prestato è a titolo gratuito; all'avvocato è vietato ricevere denaro o alto tipo di compenso per tale attività da parte del soggetto richiedente o da 5
6 terzi; all'avvocato è vietato ricevere la persona che accede al servizio in sedi diverse da quelle indicate dal Consiglio dell Ordine, ovvero indicate dall ente o associazione convenzionata. 2. Alla fine di ogni anno l avvocato che ha svolto attività di sportello presenta una relazione sull attività resa conformemente a modulistica predisposta dall Ordine. Tale relazione è richiesta ai fini della tenuta del registro di cui all art. 3, comma 6, del regolamento del Consiglio nazionale forense 19 aprile 2013 n. 2 e per l attribuzione degli eventuali crediti formativi ai sensi dell articolo precedente. Art Divieto di assumere incarichi. 1. E' vietato all'avvocato che presti attività di sportello di assumere incarichi professionali dal soggetto richiedente relativi alla questione esaminata. E' altresì vietato all'avvocato che presti attività di sportello assumere altri incarichi professionali da parte della persona che accede al servizio, nonché per qualsiasi altra questione se non siano decorsi almeno due anni successivi all' accesso. 2. Il divieto si estende anche ai colleghi che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali. 3. E' comunque vietato all'avvocato che presti il servizio indicare al richiedente il nome di colleghi che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione esaminata. Art 11 - Violazioni del regolamento. 1. La violazione del presente regolamento può costituire illecito disciplinare ai sensi del vigente Codice deontologico. 2. Comporteranno di diritto l'esclusione dal registro o dai registri dei consulenti: a) La mancata presenza da parte dell'avvocato allo sportello senza giustificato motivo; b) Il rifiuto od omissione ingiustificati di fornire le informazioni generali alla persona che accede al servizio; il venir meno dei requisiti per l iscrizione all elenco. c) La violazione degli articoli 4, 6, 9 e 10 del presente regolamento; 6
7 d) Ogni altra circostanza che possa influire sui requisiti per l appartenenza all elenco e contrasti con le finalità e la normativa dello Sportello. 3. Il Consiglio dell Ordine degli avvocati esercita, anche mediante l attività di consiglieri incaricati, ogni opportuna forma di vigilanza e controllo, al fine di verificare il rispetto del presente articolo e la permanenza dei requisiti per l appartenenza all elenco dei relativi iscritti corrispondenti con le finalità e la normativa dello Sportello. In caso di riscontrate anomalie o segnalazioni, il Consiglio dell Ordine si riserva, previa convocazione del professionista interessato, di provvedere alla cancellazione dall elenco. Art. 12 Oneri. Entrata in vigore. Abrogazione del precedente regolamento. 1. Gli oneri derivanti dalle attività dello sportello sono posti a carico degli iscritti nella misura fissata dal Consiglio ai sensi dell art 29, comma 3, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e incorporati nel contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti. 2. Le norme relative allo Sportello del cittadino previste dal presente regolamento entrano in vigore il giorno 1 gennaio Le disposizioni organizzative entrano in vigore con l approvazione del presente regolamento. 3. Con l entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento dello Sportello del cittadino, approvato con verb. n. 33 del 4 novembre *** 7
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