LA TUTELA DEL MADE IN ITALY
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1 LA TUTELA DEL MADE IN ITALY
2 Introduzione La tutela del "made in Italy" ha vissuto un notevole travaglio normativo e giurisprudenziale, originato dalla necessità di aumentare le difese del mercato nazionale dall'invasione dei "falsi", spesso maliziosamente mascherati da merci nazionali, ma allo stesso tempo garantire la libertà imprenditoriale, che comporta anche la possibilità di terziarizzare una parte della produzione eventualmente all'estero, garantendone gli standard qualitativi senza per questo venire "criminalizzati" o vedersi attribuire indiretti svantaggi commerciali sul mercato.
3 La situazione pareva fino a pochi mesi fa stabilizzarsi sul tradizionale concetto di "origine imprenditoriale" elaborato dalla Corte di Cassazione, ma con l'emanazione della L. 350/2003 e successive modifiche, L. 204/2004 e la sentenza 2648/06 la Terza Sezione Penale è stata parzialmente corretta questa impostazione per i prodotti la cui notorietà è strettamente legata alla provenienza ITALIANA, ivi compresi i prodotti alimentari.
4 Situazione fino al Indicazione nell'etichetta dell'origine e della provenienza solo qualora l'omissione possa generare dubbi o confusione al consumatore. - Il concetto di origine inteso non in senso geografico ma in senso imprenditoriale. - Giurisprudenza concorde e limiti all'applicabilità dell'art. 517 c.p..
5 Direttiva 20/3/2000 n.13 00/13/CE - G.U.E.6/5/2000 n.109. Art. 12 Alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 17, l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti indicazioni obbligatorie: 1) la denominazione di vendita; 2) l'elenco degli ingredienti; 3) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, come previsto all'articolo 7;
6 4) il quantitativo netto, per i prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati; 5) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; 6) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione; 7) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità;
7 Art. 517 c.p. Chiunque pone in vendita o mette in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre il compratore in inganno sulla provenienza o qualità dell'opera del prodotto è punito se il fatto non è provveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad ,00.
8 Cassazione penale, sez. III, 07 luglio 1999, n Non è configurabile il reato di cui all'art. 517 c.p. nel caso di prodotti recanti il marchio di fabbrica di una certa ditta e l'indicazione della sua sede legale, i quali siano stati in realtà fabbricati altrove (nella specie, all'estero), quando il processo di fabbricazione sia stato quello indicato dalla ditta medesima e da essa periodicamente controllato
9 Situazione dopo 2003 e fino al Emanazione L. 350/2003 che estende l'ambito di applicazione dell'articolo 517 c.p. ai prodotti importati o esportati che siano etichettati con falsa indicazione di origine o con immagini fallaci. - Giurisprudenza ancora legata all'orientamento precedente. - Associazioni categorie spingono per obbligatorietà dell'indicazione dell'origine sempre e comunque.
10 Situazione dopo 2003 e fino al Emanazione L. 204/2004 che impone l'obbligo di indicare in etichetta l'origine e la provenienza per determinati prodotti alimentari: OLIO D'OLIVA, LATTE FRESCO, PASSATA DI POMODORO - A seguito di tale norma viene precisato concetto di origine geografica. - Ulteriore precisazione dell'importanza della salvaguardia del made in Italy della L. 80/2005 con previsione aumento della pena da 1032 a ,00
11 Legge 350/03 art. 4, paragrafo 49 L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 57 codice penale.
12 Legge 350/03 art. 4, paragrafo 49 Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli.
13 Legge 350/03 art. 4, paragrafo 49 Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.
14 Legge 350/03 art. 4, paragrafo 49 La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana.
15 Legge 350/03 art. 4, paragrafo 49 La fallace indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura made in Italy
16 Legge 3 agosto 2004, 204: ART. 1 bis. (Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine di alcuni prodotti alimentari). 1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza.
17 Legge 3 agosto 2004, 204: 2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.
18 Legge 3 agosto 2004, 204: 3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.
19 Legge 3 agosto 2004, 204: 4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.
20 Regolamento 12/10/1992 n.2913, 92/2913/CEE, G.U.E.19/10/1992 n.302 Art. 24 Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
21 Situazione dal Giurisprudenza modifica il proprio orientamento e individua il concetto di origine geografica. Ne è conseguito un quadro del tutto nuovo, che, nelle interpretazioni più estreme, vede introdotto per via giurisprudenziale l'obbligo di indicazione d'origine dei prodotti lavorati o semilavorati all'estero che rechino in etichetta un qualsiasi segno o riferimento all'italia.
22 Cassazione penale , n Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci la commercializzazione di beni del settore abbigliamento con la dicitura «Italy», che pur essendo prodotti da una ditta italiana su disegno e tessuto italiano, siano confezionati all'estero da maestranze locali, in quanto in questo particolare settore l'italia gode di un prestigio internazionale, fondato anche sulla particolare specializzazione delle maestranze impiegate, e pertanto, il sottacere tale dato fattuale o il fornire fallaci indicazioni, ha l'intento di conferire al prodotto una maggiore affidabilità, promuovendone l'acquisto.
23 Situazione attuale - Attualmente sono in corso consultazioni presso la Commissione Europea per definire uniformemente la problematica dell'indicazione in etichetta dell'origine e della provenienza.
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