SCHEMA DI CONTRATTO ************************* Per il servizio di: TRASLOCO/TRASPORTO E FACCHINAGGIO NECESSARIO ALL A.S.L. TO1/TO3. Tra ASL TO1/ASL TO3

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1 SCHEMA DI CONTRATTO ************************* Per il servizio di: TRASLOCO/TRASPORTO E FACCHINAGGIO NECESSARIO ALL A.S.L. TO1/TO3 Tra ASL TO1/ASL TO3 E la Società/ il RTI:, CF / P. Iva, con sede legale in, rappresentata da, nato/a a il, CF *********** Pagina 1 di 14

2 INDICE Art. 1. (Oggetto dell appalto)...4 Art. 2. (Durata dell appalto)...4 Art. 3. (Importo contrattuale)...4 Art. 4. (Garanzia fideiussoria per l esecuzione del contratto)...4 Art. 5. (Prezzi)...5 Art. 6. (Revisione prezzi)...5 Art. 7. (Subappalto)...5 Art. 8. (Modalità di pagamento ai subappaltatori)...5 Art. 9. (Direttore dell esecuzione del contratto)...6 Art. 10. (Modalità di fatturazione e pagamenti)...6 Art. 11. (Fatturazione e liquidazione a favore di raggruppamenti temporanei d impresa e di reti d imprese)...7 Art. 12. (Tracciabilità dei flussi finanziari- Clausola risolutiva espressa)...7 Art. 13. (Tesorerie)...7 Art. 14. (Assicurazione)...7 Art. 15. (Sicurezza sul lavoro Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti)...8 Art. 16. (Supervisore)...8 Art. 17. (Referente delle Aziende Sanitarie)...8 Art. 18. (Modalità di rilevazione presenze personale)...8 Art. 19. (Personale dipendente delle società uscenti)...8 Art. 20. (Obblighi di riservatezza)...9 Art. 21. (Norme a tutela dei lavoratori)...9 Art. 22. (Inottemperanza alle norme poste a tutela dei lavoratori)...9 Art. 23. (Divieto di sospendere o ritardare il servizio Avvio dell esecuzione)...10 Art. 24. (Prevenzione e protezione luoghi di lavoro)...10 Art. 25. (Verifica di conformità)...10 Art. 26. (Modifiche in corso di esecuzione del contratto)...11 Art. 27. (Vicende soggettive dell esecutore del contratto)...11 Art. 28. (Cessione dei crediti derivanti dal contratto)...11 Art. 29. (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)...11 Art. 30. (Penalità- Sistema sanzionatorio)...12 Art. 31. (Clausola risolutiva espressa ex art c.c.)...12 Art. 32. (Risoluzione del contratto)...12 Art. 33. (Recesso unilaterale)...13 Art. 34. (Rinvio ai disciplinari di gara)...13 Art. 35. (Foro competente)...13 Art. 36. (Spese di registrazione)...13 Art. 37. (Spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)...14 Art. 38. (Riepilogo documentazione allegata)...14 Pagina 2 di 14

3 PREMESSO CHE: a) Con Legge regionale n. 3 del 28 marzo 2012 sono state costituite le Federazioni Sovrazonali, società consortili a responsabilità limitata di diritto privato, alle quali afferiscono le aziende sanitarie dell area sovrazonale; b) in applicazione della normativa sopra richiamata, in data 16 maggio 2012 è stata costituita tra ASL TO1, ASL TO3, AOU San Luigi Gonzaga e AO Ordine Mauriziano, una società consortile a responsabilità limitata denominata Federazione Sovrazonale Piemonte 3 Torino Ovest ; c) La Federazione Sovrazonale 3 Torino Ovest s.c. a r.l. ha svolto i compiti di stazione appaltante della presente procedura di gara. Tra i compiti della Federazione rientrano quelli dell individuazione della ditta aggiudicataria, della verifica dei requisiti generali, dell aggiudicazione definitiva, della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell art.79 del D.Lgs.163/2006, della stipula del contratto e dell eventuale proroga dello stesso; d) Resta di esclusiva competenza delle Aziende Sanitarie facenti parte della Federazione la gestione del rapporto contrattuale, la direzione dell esecuzione del contratto ai sensi dell art.300 del DPR 207/2010 e, in particolare, la gestione degli ordini e dei controlli di conformità, il ricevimento delle fatture e i relativi pagamenti, la gestione dell eventuale contenzioso successivo all aggiudicazione con particolare ma non esaustivo riferimento all applicazione di penali; e) La Regione Piemonte in data ha approvato la legge regionale n.20 con la quale si dispone, a far data dal 1 gennaio 2014, lo scioglimento delle Federazioni Sanitarie sovrazonali, istituite dall art.2, comma 2, della legge regionale 28 marzo 2012, n.3; f) Tutti i provvedimenti amministrativi successivi alla data di superamento delle Federazioni, per il principio della continuità dell azione amministrativa, verranno quindi adottati dalla stazione appaltante che subentrerà nelle funzioni ora attribuite alle Federazioni, secondo le indicazioni che fornirà la Giunta regionale; g) I soggetti intendono definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che regoleranno l affidamento del servizio oggetto dell appalto; h) L appaltatore risulta in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alle normative vigenti; i) La FS3 ha pubblicato, ai sensi dell art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il bando di gara in versione integrale sulla G.U.C.E. n. del, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V serie speciale n. del, sul sito Internet dell Azienda, sul notiziario Infoplus, sul sito dell Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici e sul quotidiano Aste e Appalti Pubblici del, mentre il relativo estratto è stato pubblicato su: - ed. Nazionale del, su - ed. Regionale del e su del ; j) L ASL TO1/TO3 ha provveduto alla verifica antimafia secondo la disciplina di cui al D.Lgs.159/2011; k) L ASL TO1/TO3 ha provveduto, altresì, alla verifica del possesso in capo all appaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dall 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; l) L appaltatore ha provveduto alla costituzione, ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., della garanzia fideiussoria definitiva di =; m) L ASL TO1/TO3 ha approvato l aggiudicazione con atto n. del TUTTO CIO PREMESSO TRA LE PARTI Si conviene e si stipula quanto segue: Pagina 3 di 14

4 Art. 1. (Oggetto dell appalto) Oggetto del presente contratto è l affidamento del servizio di trasloco/trasporto e facchinaggio, necessario all ASL TO1/TO3, secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e dall allegato prospetto di affidamento (Allegato A). Art. 2. (Durata dell appalto) Il servizio in oggetto avrà la durata di mesi 36 (3 anni) con decorrenza dal giorno di effettivo avvio di esecuzione del servizio prevista nel presente contratto, fatto salvo, in ragione d urgenza, di garantire l esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell art.11, comma 12 del D.Lgs. 163/2006. La stazione appaltante si riserva la facoltà di riaffidare il servizio alla ditta contraente per eventuali ulteriori 24 mesi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell art.57 comma 5, lettera b) del D.Lgs.163/2006. In tale occasione potranno eventualmente essere rinegoziate, a favore della stazione appaltante, le condizioni contrattuali. E escluso ogni tacito rinnovo del contratto. I primi 6 (sei) mesi s intendono comunque effettuati a titolo di prova. Qualora, durante tale periodo, l esecuzione della prestazione non risponda a quanto disposto dal disciplinare tecnico e di gara, le Aziende contraenti potranno recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di 30 (trenta) giorni, senza che il Fornitore possa pretendere danno o compensi di sorta e potranno affidare il servizio al soggetto candidato che segue in graduatoria. Il recesso da parte di una Azienda contraente non comporta l estinzione del rapporto contrattuale anche per le restanti. Al fornitore del servizio spetterà solo il corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo. Al termine del periodo di prova (decorsi i primi sei mesi), qualora il servizio risultasse essere stato svolto secondo le prescrizioni contrattuali, il contratto proseguirà sino alla sua scadenza naturale. La stazione appaltante ha facoltà di effettuare una proroga tecnica del contratto fino ad ulteriori mesi sei, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il nuovo procedimento di gara per il periodo successivo e al fine di consentire la totale presa in carico del servizio da parte del nuovo soggetto aggiudicatario o delle Aziende stesse. Art. 3. (Importo contrattuale) L importo complessivo per l intero periodo contrattuale (mesi 36 anni tre) relativo all affidamento del presente servizio é pari a Euro (Iva esclusa), e pari ad Euro in caso di riaffidamento del servizio per gli eventuali ulteriori 24 mesi, come dettagliato nell Allegato A prospetto di affidamento del servizio. Art. 4. (Garanzia fideiussoria per l esecuzione del contratto) Ai sensi dell art.113 del D.Lgs.163/2006 il soggetto fornitore ha costituito la garanzia fideiussoria per il periodo contrattuale di 36 mesi di Euro pari al 10% dell importo contrattuale (Iva esclusa), con polizza RC Fideiussione n. della. Tale importo è stato ridotto del cinquanta per cento in quanto il soggetto affidatario è in possesso di valida certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni CEI ISO 9000, ex art.75, comma 7, del D.Lgs.163/2006. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivante dall inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme che l Azienda sanitaria avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell appalto. Pagina 4 di 14

5 E fatto salvo l esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse insufficiente. Art. 5. (Prezzi) I prezzi di aggiudicazione devono restare fissi ed invariati per tutta la durata dell appalto, fatte salve le eventuali modifiche conseguenti alla revisione prezzi di cui al successivo articolo, sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente contratto, con la sola esclusione dell IVA. Art. 6. (Revisione prezzi) I prezzi di aggiudicazione s intendono comprensivi di ogni spesa che renda operativo il servizio. Ai sensi dell art.115 del D.Lgs. 163/2006, il contratto in oggetto, essendo ad esecuzione continuativa, è soggetto alla revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata a seguito di espressa richiesta del soggetto aggiudicatario, sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all art.7, comma 4, lettera c) e comma 5 del Codice dei contratti. In assenza di tali dati la revisione avviene secondo le seguenti modalità: - per il primo anno di decorrenza contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimangono fissi ed invariati; - a partire dal secondo anno (13 dall inizio del servizio) e solo a seguito di formale richiesta da parte della ditta contraente i prezzi di aggiudicazione potranno essere adeguati nella misura corrispondente alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall ISTAT-FOI per l anno precedente. La richiesta di revisione prezzi, idoneamente motivata e documentata, dovrà essere richiesta entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi decorrenti dalla data di maturazione di tale diritto e comunque non oltre entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi dalla data di scadenza del contratto stesso. Il soggetto fornitore deve provvedere all adeguamento dei prezzi relativi alla tipologia del servizio affidato nel caso in cui, successivamente all affidamento del servizio oggetto della presente procedura, vengano praticate condizioni di miglior favore ad altre Aziende Sanitarie ubicate sul territorio regionale. Art. 7. (Subappalto) Il soggetto offerente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non intende affidare in subappalto l esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali oppure Il soggetto offerente ha dichiarato di voler subappaltare l attività di. Il subappalto è ammesso nei termini previsti dall art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il subappalto è comunque soggetto alla preventiva autorizzazione delle Aziende Sanitarie. Le eventuali imprese subappaltatrici dovranno comunque possedere le autorizzazioni previste in sede di gara. Art. 8. (Modalità di pagamento ai subappaltatori) (in caso di subappalto) Ogni rapporto giuridico ed economico intercorrerà tra le Aziende Sanitarie ed il soggetto affidatario. A tal fine è fatto obbligo all impresa affidataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalle Aziende Sanitarie nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. Pagina 5 di 14

6 Art. 9. (Direttore dell esecuzione del contratto) Ai sensi di quanto previsto dall art. 299 del Regolamento attuativo l Azienda Sanitaria verifica il regolare andamento dell esecuzione del contratto da parte dell esecutore attraverso il Direttore dell esecuzione (DEC) che è soggetto diverso dal responsabile del procedimento. L Azienda Sanitaria, provvederà, successivamente all aggiudicazione definitiva della gara, alla designazione, ai sensi degli artt. 119 D.Lgs. 163/2006, e s.m.i., e 300 del D.P.R. 207/2010, e s.m.i., del direttore dell esecuzione del contratto preposto alla gestione contrattuale. Al direttore dell esecuzione del contratto sono attribuiti i compiti di cui agli artt. 297 e seg. del D.P.R. 207/2010, e s.m.i.. Il DEC inoltre autorizza, laddove ne ricorrano i presupposti, l esecuzione anticipata del contratto. Art. 10. (Modalità di fatturazione e pagamenti) Le fatture, posticipate con cadenza mensile, suddivise per i costi dei servizi mensili svolti, dovranno essere inoltrate direttamente all Azienda Sanitaria destinataria del servizio e dovranno essere redatte secondo le norme in vigore e con esplicito riferimento al numero d ordine. Le fatture saranno liquidate sulla base del riscontro dei servizi eseguiti e solo dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. A tal fine le fatture dovranno essere corredate da apposita documentazione attestante: o il giorno e il tipo di servizio eseguito; o il monte ore impiegato relativo al personale; o il numero di personale impiegato; o il numero e la tipologia di automezzo impiegato e il relativo monte ore; o n scatoloni utilizzati Tale documentazione dovrà essere vistata dal Dirigente e/o funzionario che ha richiesto l intervento. I km eccedenti, come indicato all art.5 del Disciplinare Tecnico, saranno fatturati e liquidati dalle strutture competenti dell Azienda Sanitaria, dietro esibizione di idonea documentazione probatoria, assumendo quale costo la tariffa indicata in sede di offerta. Ai sensi dell art.307 del Regolamento attuativo i pagamenti sono disposti all Azienda Sanitaria previo accertamento, da parte del Direttore dell esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità rispetto alle prestazioni dovute dall esecutore del contratto. I mandati di pagamento saranno emessi nei termini previsti dal D.Lgs.231/2002, come modificato dal D.Lgs.192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Per la data di ricevimento della fattura fa fede il protocollo generale dell Azienda Sanitaria. Tale termine resterà interrotto qualora l Azienda Sanitaria chieda chiarimenti. Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo mandato. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore. Con la liquidazione dei suddetti corrispettivi l Impresa s intende soddisfatta di ogni suo avere per il servizio di cui trattasi, risultanti dal capitolato speciale, dagli atti di gara e dall offerta dell Impresa, null altro potendo pretendere dall Azienda Sanitaria in rapporto all esecuzione del contratto. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell art.5 del D.Lgs.231/2002, come modificato dal D.Lgs.192/2012, sarà calcolato avendo a riferimento il tasso fissato semestralmente dalla Banca Centrale Europea (BCE) e pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale Italiana. Pagina 6 di 14

7 Art. 11. (Fatturazione e liquidazione a favore di raggruppamenti temporanei d impresa e di reti d imprese) Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d impresa o una rete d imprese, i pagamenti spettanti al raggruppamento o alla rete d impresa saranno effettuati unitariamente all impresa capogruppo o alla rete d impresa e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata o in rete in rapporto alla parte di prestazione. In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità. Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa. Art. 12. (Tracciabilità dei flussi finanziari- Clausola risolutiva espressa) Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n.136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n.217, l aggiudicatario dovrà comunicare all Azienda Sanitaria la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare. In base alla normativa summenzionata Piano straordinario contro le mafie tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. obbligo di tracciabilità), pena la nullità assoluta del contratto di appalto. Il Codice Identificativo Gara (C.I.G. derivato) attribuito dall Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sarà comunicato dall Azienda Sanitaria. Art. 13. (Tesorerie) La Tesoreria dell ASL TO1 è l Istituto bancario Unicredit - Agenzia Turati di Torino IBAN: IT04U / La Tesoreria dell ASL TO3 è l Istituto bancario INTESA SANPAOLO, filiale di Rivoli, presso Ospedale degli Infermi Strada Rivalta 29, Rivoli (TO) IBAN: IT57Y Art. 14. (Assicurazione) L impresa appaltatrice è responsabile per l intera durata del contratto dei danni che dovessero occorrere agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. E fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere l Azienda Sanitaria sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. L impresa pertanto ha presentato copia autentica d idonea polizza assicurativa n del emessa da che copre ogni rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a ,00, della durata di, e a favore delle Aziende Sanitarie TO1 e TO3. L impresa aggiudicataria dovrà comunque farsi carico di ogni eventuale danno eccedente il massimale assicurativo. Pagina 7 di 14

8 Art. 15. (Sicurezza sul lavoro Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti) In merito a quanto disciplinato dall art. 7 del Disciplinare di gara si precisa che è stato predisposto, in sede di gara, un documento unico (pre - D.U.V.R.I.) che contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla prestazione oggetto del contratto presso le Aziende socie della Federazione FS3, che potenzialmente potrebbero derivare dall esecuzione dell appalto, in quanto, viste le attività oggetto dell appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Sarà cura di ciascuna Azienda Sanitaria adottare il DUVRI in relazione alle proprie esigenze particolari. La valutazione dei rischi interferenti potrà essere aggiornata in caso se ne ravvisasse la necessità. Gli oneri relativi sono stati quantificati ed espressi nell offerta dall Impresa che ha potuto prendere atto in via preventiva del documento preliminare pre-duvri (Allegato D al disciplinare di gara) e dei luoghi dove dovranno essere eseguite le attività. Restano immutati gli obblighi a carico del soggetto aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro. Art. 16. (Supervisore) L Impresa dovrà indicare il nominativo di un Supervisore responsabile per lo svolgimento del servizio, al quale rapportarsi per ogni evenienza, nonchè l indirizzo ed il recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. In caso di assenza o impedimento del Supervisore, l Impresa dovrà comunicare il nominativo di un sostituto. Le Aziende Sanitarie avranno diritto di esigere dall Impresa l eventuale sostituzione del Supervisore. L Impresa è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo. In caso di raggruppamento di imprese, le medesime dovranno individuare un unico Supervisore. Art. 17. (Referente dell Azienda Sanitaria) In fase di esecuzione del contratto l Impresa ed il supervisore responsabile dovranno fare riferimento ai referenti nominati dall Azienda Sanitaria. Per la parte amministrativa, la società aggiudicataria farà capo alla struttura economato e logistica dell Azienda sanitaria. Art. 18. (Modalità di rilevazione presenze personale) Le modalità di rilevazione delle presenze saranno gestite da ciascuna struttura responsabile dell esecuzione del contratto (settore economato e logistica). Per quanto non espressamente regolamentato nel disciplinare tecnico per ciascuna azienda sanitaria, si rimanda pertanto alle strutture indicate. Art. 19. (Personale dipendente delle società uscenti) L Impresa aggiudicataria dovrà prevedere, se contemplato dai singoli CCCCNNLL di categoria vigenti, l assorbimento del personale dipendente della Società che ha in appalto il servizio di trasloco attualmente in essere presso l Azienda Sanitaria, allo scopo di garantire la continuità e le condizioni di lavoro. Pagina 8 di 14

9 Art. 20. (Obblighi di riservatezza) L impresa ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del presente contratto. L impresa è responsabile per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, è prevista la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all Azienda Sanitaria. L impresa s impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia. Art. 21. (Norme a tutela dei lavoratori) Per lo svolgimento dei servizi oggetto di appalto, la ditta appaltatrice deve impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche ed in regola con quanto previsto dalle norme vigenti in materia di igiene pubblica assumendone i relativi oneri. L'affidatario trasmette periodicamente all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. L affidatario si obbliga infine a garantire l osservanza della legge n. 300/70. I suddetti obblighi vincolano l impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Le ditte concorrenti possono rivolgersi all Ispettorato del lavoro di Torino al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie circa la normativa vigente, applicabile nel corso dell appalto, in materia di protezione dell impiego e di condizioni di lavoro. E fatta salva la facoltà della stazione appaltante di richiedere alla ditta appaltatrice, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti sopracitati, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi. La ditta appaltatrice riconosce che la stazione appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la ditta stessa ed il proprio personale dipendente. Le parti danno atto ed accettano che nessun rapporto di lavoro o di incarico viene ad instaurarsi tra la stazione appaltante ed il personale addetto all espletamento dell appalto. Art. 22. (Inottemperanza alle norme poste a tutela dei lavoratori) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata dall Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all impresa l inadempienza accertata e procede alla sospensione dei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titolo a risarcimenti danni. Pagina 9 di 14

10 Art. 23. (Divieto di sospendere o ritardare il servizio Avvio dell esecuzione) L impresa non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione, unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l Azienda Sanitaria o si registrino ritardi nei pagamenti dovuti all Impresa stessa. La sospensione o il ritardo nell esecuzione del servizio per decisione unilaterale dell impresa stessa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa del fornitore, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall Azienda Sanitaria, non abbia ottemperato. L Impresa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall Azienda Sanitaria per l avvio dell esecuzione del contratto. Qualora l Impresa non adempia, è espressamente prevista la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale. Art. 24. (Prevenzione e protezione luoghi di lavoro) L'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed è responsabile, nei confronti sia dell'amministrazione che dei terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Fra le disposizioni vigenti in materia si richiamano, in particolare, le seguenti norme e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. A tale proposito, l Impresa deve tenere conto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Impresa aggiudicataria deve inoltre: rispettare i regolamenti e le disposizioni interne portate a sua conoscenza dalle Aziende sanitarie; impiegare personale e mezzi idonei; istruire e responsabilizzare il personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella dei terzi; controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del personale e di eventuali subappaltatori; predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie; fornire all'amministrazione tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo. Ferme restando le responsabilità dell'impresa aggiudicataria in materia, l'amministrazione ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'attività avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza presupposte dal presente articolo. Art. 25. (Verifica di conformità) Il soggetto fornitore è responsabile dell esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio; è responsabile, inoltre, dell osservanza di leggi e regolamenti vigenti. Il servizio in oggetto è soggetto a verifica di conformità di cui all art. 312 e seg. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel disciplinare di gara e tecnico e delle norme contrattuali. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura del servizio ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell esecuzione contrattuale. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell esecuzione del contratto oppure da apposita commissione. Pagina 10 di 14

11 Successivamente alla verifica di conformità si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto ( cauzione definitiva ). Art. 26. (Modifiche in corso di esecuzione del contratto) Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall esecutore se non è disposta dal Direttore dell esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall Azienda Sanitaria. Nel corso dell esecuzione del contratto, conformemente a quanto previsto dall art. 311 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione), l Azienda Sanitaria potrà chiedere all esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto (20%) dell importo complessivo previsto dal contratto che l esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi il limite del quinto (20%), l Azienda Sanitaria, può procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell esecutore. In ogni caso l esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall Azienda sanitaria e che il Direttore dell esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell esecutore maggiori oneri. Art. 27. (Vicende soggettive dell esecutore del contratto) E vietata, da parte dell appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione d imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all art.51 e 116 del D.Lgs.163/2006, a pena di nullità della cessione stessa. Art. 28. (Cessione dei crediti derivanti dal contratto) Ai sensi dell art.117 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), ai fini dell opponibilità alle Aziende Sanitarie contraenti, l eventuale cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata. Essa è efficace e opponibile all Azienda Sanitaria qualora queste non la rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. L Azienda Sanitaria potrà concedere la cessione nei confronti di un solo beneficiario. Art. 29. (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni) Il soggetto contraente non può opporre, ex art c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto. Tutte le riserve che il soggetto contraente intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all Azienda sanitaria interessata e documentate con l analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto contraente decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall Azienda Sanitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti. Pagina 11 di 14

12 Art. 30. (Penalità- Sistema sanzionatorio) Le strutture dell Azienda Sanitaria preposta alla direzione dell esecuzione vigilano sull operato del soggetto aggiudicatario, al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. Il soggetto aggiudicatario è tenuto all erogazione delle prestazioni oggetto dell appalto con piena assunzione di responsabilità sui risultati, sulle attività e sui processi funzionali all erogazione del servizio stesso. Qualora il soggetto aggiudicatario non intervenisse a sanare tempestivamente l incompletezza o la mancanza degli interventi effettuati e gli addebiti ricevuti, oppure a contestare l esito delle verifiche effettuate, l Azienda Sanitaria potrà applicare le penalità previste per le contestazioni addebitate. L ammontare della penalità sarà addebitata sui crediti del soggetto aggiudicatario. Si procederà al recupero della penalità da parte di ciascuna Azienda Sanitaria mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del servizio oggetto di contestazione. L ammontare delle penalità sarà addebitata sulla garanzia definitiva, solo laddove i crediti del soggetto aggiudicatario non bastassero. Nel caso d incameramento totale o parziale della garanzia, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare, entro il termine fissato dall Azienda Sanitaria. L ammontare della penale varia a seconda della gravità dell inadempienza accertata. Le penali, per singola inadempienza, potranno variare a seconda della gravità da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo del 10% sull importo dell ordine oggetto di contestazione. Resta ferma la risarcibilità dell ulteriore danno subito dall Azienda Sanitaria. Alla seconda contestazione per la stessa violazione, nell arco di mesi 12, la penalità prevista sarà raddoppiata; alla terza contestazione, nello stesso periodo di tempo, per la stessa violazione, la penalità prevista sarà triplicata. L applicazione delle penali non solleva in alcun modo la ditta esecutrice dall obbligo di procedere all eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale. Art. 31. (Clausola risolutiva espressa ex art c.c.) In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il rispetto dei termini delle prestazioni, o in caso di notizia d inadempimento del soggetto aggiudicatario agli obblighi di tracciabilità finanziaria, l Azienda Sanitaria, previa motivata comunicazione dell avvio del procedimento, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con proprio atto, per effetto della semplice dichiarazione scritta di volersi avvalere di tale clausola, provvedendo come meglio crederà per la continuazione del servizio, sino alla scadenza del contratto, con obbligo del soggetto aggiudicatario decaduto di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che si devolverà a beneficio dell Azienda Sanitaria. Art. 32. (Risoluzione del contratto) Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell avvio del procedimento, nei casi previsti dagli artt. 135 e seg. del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., e nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; b) per ripetute inadempienze che abbiano comportato l applicazione di penali in numero superiore a tre volte nell arco di mesi 12; c) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione. Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e b) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nell immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che l Azienda sanitaria dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell affidamento del servizio ad altro soggetto. Pagina 12 di 14

13 Nelle ipotesi sopra elencate l Azienda sanitaria potrà procedere alla risoluzione contrattuale. Art. 33. (Recesso unilaterale) Ai sensi dell art del codice civile, l Azienda contraente ha la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi: in caso di mutamenti nella natura giuridica e/o nell organizzazione funzionale e/o territoriale che abbiano incidenza sull esecuzione del servizio; qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale) ai sensi dell art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse il servizio oggetto del contratto a condizioni economiche inferiori, a cui il soggetto aggiudicatario, previamente interpellato, decida di non conformarsi. Al verificarsi delle suddette condizioni il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all Azienda Sanitaria. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Art. 34. (Rinvio ai disciplinari di gara) Per quanto non previsto e non modificato dal presente contratto, e relativi allegati, trovano applicazione: le disposizioni del capitolato speciale (Disciplinare di gara e Disciplinare tecnico), espressamente accettato dalla ditta senza condizione o riserva alcuna, il quale, sebbene non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto; in quanto applicabili, le norme del codice civile. Art. 35. (Foro competente) Per ogni controversia che dovesse insorgere nell interpretazione o nell esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia, il foro competente è il foro di Torino. Art. 36. (Spese di registrazione) Il contratto è soggetto a registrazione presso il competente Ufficio del Registro a cura della Struttura Assistenza Legale dell Azienda Sanitaria, solo in caso d uso. Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del soggetto contraente. Pagina 13 di 14

14 Art. 37. (Spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) L impresa ha rimborsato a questa stazione appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell avviso pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall art.34, comma 35 del D.Lgs 12/10/2012 n.179, convertito in legge 17/12/2012 n.221, per l importo di Euro, oltre Iva dovuta per legge. Art. 38. (Riepilogo documentazione allegata) E materialmente allegato al presente contratto e costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso: l Allegato A, prospetto di affidamento del servizio; Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti e atti: il bando di gara, il capitolato speciale (disciplinare di gara e tecnico) e relativi allegati, la documentazione tecnico-progettuale, l offerta economica n del, la determinazione n del, copia della garanzia fideiussoria n rilasciata da. Il presente contratto è formato da numero 38 articoli e dall Allegato A PER L IMPRESA Sig. Per l Azienda Sanitaria Data Ai sensi e per gli effetti dell articolo 1341 cod. civ. s intendono specificatamente approvati i seguenti articoli: Art. 2 (Durata dell appalto) - Art. 5 (Prezzi) Art. 6 (Revisione prezzi) Art. 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari clausola risolutiva espressa) - Art. 25 (Verifica di conformità) - Art. 27 (Vicende soggettive dell esecutore del contratto) - Art. 28 (Cessione dei crediti derivanti dal contratto) -Art. 29 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni) - Art. 30 (Penalità- Sistema sanzionatorio) Art. 31 (Clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c.) - Art. 32 (Risoluzione del contratto) Art. 33 (Recesso unilaterale) - Art. 35 (Foro competente). PER L IMPRESA Sig. Data Pagina 14 di 14

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