Regolamento aziendale

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1 Regolamento aziendale Settembre 2013

2 Sommario Norme generali... 3 Parte I Riferimenti normativi... 4 a) Codice Civile... 4 b) Statuto dei lavoratori Legge 20 maggio 1970 n c) CCNL terziario Confcomemrcio (rinnovo del )... 5 d) Modalità di diffusione... 7 Parte II L azienda... 8 a) Storia ed identità... 8 b) Governance... 8 c) Organizzazione... 9 Parte III Organizzazione interna a) Obblighi e divieti del prestatore di lavoro b) Igiene, prevenzione degli infortuni, tutela della salute Parte IV - Disciplina a) Procedimento Disciplinare b) Sanzioni

3 NORME GENERALI Le disposizioni che seguono, integrandosi con quanto previsto dal CCNL, intendono enunciare norme e disposizioni aziendali per un corretto rapporto tra Veneto Nanotech Scpa e il personale che, a vario titolo, lavora, opera e collabora all interno. Si tratta di un codice di comportamento che ha valore generale, in esso sono enunciati i diritti, i doveri e le responsabilità rispetto ai quali si conformano la conduzione e l organizzazione delle attività aziendali, nel rispetto degli interessi dei Lavoratori, dei clienti e fornitori e della collettività tutta. Le disposizioni e le norme contenute nel presente regolamento, nonché le eventuali future ulteriori che ne costituiranno parte integrante, stabiliscono le linee guida comportamentali da tenere e devono essere rispettate non solo dal Lavoratore di Veneto Nanotech ma anche da chiunque intrattenga con essa rapporti di qualunque forma e a qualunque titolo (promotori, fornitori, imprese appaltatrici di servizi, consulenti, ecc ). Ognuno è responsabile della correttezza delle proprie azioni e delle loro conseguenze. Oltre al contenuto del presente regolamento, i Lavoratori e i consulenti della società sono tenuti al completo rispetto sia delle leggi vigenti, sia dei regolamenti presenti nei vari luoghi dove svolgano il proprio lavoro. 3

4 PARTE I RIFERIMENTI NORMATIVI a) Codice Civile Art.2104 C.C. (Diligenza del prestatore di lavoro). Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall interesse dell impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Art.2105 C.C. (Obbligo di fedeltà). Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l imprenditore, né divulgare notizie attinenti all organizzazione e ai metodi di produzione dell impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Art.2106 C.C. (Sanzioni disciplinari). L inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti, può dar luogo all applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità dell infrazione (art.96 disp. att.). Art.2119 C.C. (Recesso per giusta causa) Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l indennità indicata nel secondi comma dell articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell azienda. b) Statuto dei lavoratori Legge 20 maggio 1970 n.300 Art.7 (Sanzioni disciplinari) Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla Legge n. 604/66 e successive modifiche, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai CCNL e ferma restando la facoltà di adire l Autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell associazione alla quale sia iscritto o conferisca mandato, la costituzione, tramite la 4

5 Direzione Provinciale del Lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato e la sanzione applicata resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall invito rivoltogli dalla Direzione, a nominare il proprio rappresentante in senso al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. c) CCNL terziario Confcomemrcio (rinnovo del ) Capo XXI DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI Art. 220 (Obbligo del prestatore di lavoro). Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa. Art. 221 (Divieti). E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall'art. 30, del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito. Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario. Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione. Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto. Art. 222 (Giustificazione delle assenze) 1. Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti. Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art Art. 223 (Rispetto orario di lavoro). I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue: Art. 222 (Giustificazione delle assenze) Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti. In relazione alla giustificazione delle assenze in caso di malattia, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, quanto previsto dal presente si realizza anche mediante la comunicazione scritta, a mezzo di fax, mail certificata o raccomandata, del numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico all'inps. Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art

6 Art. 224 (Comunicazione mutamento di domicilio). E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi. Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda. Art. 225 (Provvedimenti disciplinari). La inosservanza dei doveri da parte del Lavoratore comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1; 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193; 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: - ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; - esegua con negligenza il lavoro affidatogli; - si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione; - non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi. Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: - arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; - si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; - commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata. Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: - assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; - recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; - grave violazione degli obblighi di cui all'art. 220, 1º e 2º comma; - infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto; - l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; 6

7 - la violazione dell accordo di riservatezza - l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; - la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento. Art. 226 (Codice disciplinare). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Capo XXI nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 o di quelle previste dalla Sezione terza, del presente contratto. Art. 227 (Normativa provvedimenti disciplinari) 2 (Vedi accordo di rinnovo in nota) L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato. d) Modalità di diffusione La società si impegna a favorire e garantire una adeguata conoscenza del Regolamento e a far rispettare i principi e le norme in esso contenute. Al fine di garantire una corretta comprensione da parte di tutto il personale, una copia del presente regolamento sarà consegnata, con annesso l organigramma della Società, all atto dell assunzione ed inoltre potrà essere consultato in ogni momento nella bacheca ad esso riservata. La società si impegna altresì ad approfondire e aggiornare il documento al fine di adeguarne il contenuto sulla base delle evoluzioni della sensibilità civile nonché delle normative aventi maggiore rilevanza per gli aspetti qui trattati. 2 N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue: Art. 227 (Normativa provvedimenti disciplinari). L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato. 7

8 PARTE II L AZIENDA a) Storia ed identità Veneto Nanotech, costituita nel 2003 e operativa da fine 2004, è la società che coordina le attività del Distretto Tecnologico per le nanotecnologie applicate ai materiali. Si pone come interlocutore a livello istituzionale e come referente per le aziende e gli istituti di ricerca interessati per innovare e per creare prodotti e modificare processi nell ambito delle nanotecnologie. La decisione di creare in Veneto il Distretto per le Nanotecnologie è stata presa sulla base di forti competenze scientifiche e presenza di un tessuto produttivo ed imprenditoriale che vedesse nelle nanotecnologie un opportunità e un sistema per creare valore aggiunto alla produzione tradizionale. In questi anni il Distretto è cresciuto, si è strutturato in maniera organica e ha affermato le proprie competenze per dare alle aziende in cerca di soluzioni tecnologiche all avanguardia delle risposte concrete. Si è lavorato per mettere insieme un team di ricercatori di eccellenza e per creare una rete di competenze scientifiche con i migliori centri di ricerca e con le Università venete. Sono stati creati dei laboratori all avanguardia a livello europeo per poter rispondere alla sfida che le economie internazionali hanno lanciato, sia di risposta alla domanda di innovazione, ma anche di allargamento dei settori ed ambiti di ricerca. Parallelamente il Distretto per le Nanotecnologie ha stretto alleanze strategiche anche a livello internazionale, affermandosi come uno dei punti di riferimento più accreditati in Italia. Grazie ai nostri Soci e alla Regione del Veneto che ha sempre creduto in questo progetto, Veneto Nanotech è cresciuta e ora è in grado di offrire dei servizi che solo fino a qualche anno fa era impensabile poter trovare in Italia. L obiettivo è quello di poter continuare allo stesso modo, per poter essere sempre al passo con i tempi e aiutare le aziende del territorio e dell intero Paese, ad essere competitive, aggiornate e sempre più innovative. b) Governance Consiglio di amministrazione La società è gestita da un Consiglio di Amministrazione nominato dall Assemblea dei Soci tra i quali vigono dei precisi accordi per la governance della società. A tal fine i Soci presentano un unica lista composta nel seguente modo: la Regione del Veneto indica n. 3 amministratori; la Federazione regionale degli industriali del Veneto indica n. 1 amministratore; le Università socie aderenti al Patto indicano congiuntamente, n. 1 amministratore; le Province socie aderenti al Patto indicano congiuntamente n. 1 amministratore o, nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, tale indicazione spetta alla Provincia che abbia sottoscritto la partecipazione e il finanziamento di maggior importo; le CCIAA socie aderenti al Patto indicano, congiuntamente, n. 1 amministratore o, nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, tale indicazione spetta alla CCIAA che abbia sottoscritto la partecipazione e il finanziamento di maggior importo; la Fondazione Cariparo indica n. 1 amministratore; gli altri soci privati aderenti al Patto indicano congiuntamente n. 1 amministratore, purché rappresentino almeno il 10% del capitale sociale; le Università socie aderenti al Patto indicano congiuntamente il Presidente del Comitato Tecnico- Scientifico che sarà anche amministratore. 8

9 Presidente, Vice Presidenti e Direttore generale Il Presidente ed i due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione saranno individuati, nell ambito dei componenti dell organo medesimo, tra personalità di prestigio che garantiscano il pieno coinvolgimento del mondo delle aziende venete e del mondo universitario veneto. A tal fine, gli stessi saranno eletti su indicazione del Presidente della Giunta regionale del Veneto, sentito il Presidente della Federazione regionale degli Industriali del Veneto per quanto riguarda la prima carica e sentite rispettivamente le Università e le CCIAA aderenti al Patto per i due Vice Presidenti. Al Vice Presidente indicato consultando le Università spetteranno le deleghe in materia di rapporti con il sistema universitario ed il MIUR. Il Consiglio di Amministrazione può, delegando tutte o parte delle proprie attribuzioni, nominare al suo interno un Amministratore Delegato o, in alternativa, su proposta del proprio Presidente, un Direttore Generale. Gli Amministratori dureranno in carica per 3 (tre) anni (fino all approvazione del relativo bilancio di esercizio) e saranno rieleggibili. In caso di dimissioni, revoca, cessazione dalla carica di uno o più Amministratori, il Sostituto sarà indicato per la successiva nomina dell assemblea dai medesimi soggetti che avevano indicato gli Amministratori cessati a qualunque titolo dalla carica. Comitato Tecnico-Scientifico Il Comitato Tecnico-Scientifico esprimerà valutazioni e pareri scientifici sui contenuti dei progetti di interesse per la Società, inoltre avrà il compito di proporre le linee guida annuali di attività della Società, nonché di procedere alle opportune rettifiche in corso d anno che si rendessero necessarie. Dell attività di monitoraggio sui progetti e sull operato della società il Comitato Tecnico-Scientifico riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione della Società. c) Organizzazione Organigramma Nell organigramma sotto riportato viene indicata la struttura organizzativa e i ruoli organizzativi della società, al fine di individuare i giusti referenti ai quali rivolgersi per risolvere eventuali problematiche ed ai quali riferire in merito alla qualità e correttezza del proprio lavoro e rispetto del Regolamento. Attualmente la società è diretta da un Direttore Generale ed è suddivisa in 4 Business Unit denominate Corporate, Nanofab, Ecsin e Lann. Ciascuna Business Unit ha un proprio responsabile diretto: le tre Business Unit scientifiche Nanofab, Ecsin e Lann sono poi coordinate da un unico Direttore scientifico. Le tre Business Unit tecniche, sono poi suddivise in Technology Unit a cui fanno riferimento i diversi gruppi di ricerca e che sono guidate da un responsabile di tecnologia. La Business Unit Corporate è invece suddivisa in cinque Service Line (Amministrazione, Progetti, Relazione Esterne, Nuove imprese e IT support) guidate da un responsabile di funzione. 9

10 Mansionario All interno dell azienda sono state individuate le seguenti unità funzionali: Direttore Generale - Viene nominato secondo quanto definito negli Accordi parasociali. Rappresenta la società e ha la delega alla gestione operativa delle Business Unit: è responsabile dell attuazione degli indirizzi strategici definiti dal CdA, a cui risponde per il raggiungimento dei diversi obiettivi. il Direttore Generale si occupa della direzione del personale, delegando la parte operativa all ufficio amministrativo e nello specifico al responsabile amministrativo. Direttore scientifico - Coordina la gestione operativa delle Business Unit Nanofab, Ecsin e Lann: è responsabile dell attuazione degli indirizzi tecnico-scientifici definiti dal Comitato tecnico scientifico ee approvati dal CdA. Risponde al Direttore generale per il raggiungimento dei diversi obiettivi. Responsabile Corporate - E responsabile di tutte le funzioni di supporto svolte dal Corporate. Riporta direttamente al Direttore generale e si relaziona con il Direttore Scientifico per la definizione dei budget e delle politiche commerciali, nonché per la gestione e l avanzamento dei progetti Responsabile di facility - E responsabile tecnico della Business Unit e del laboratorio ad essa collegato, di cui sviluppa il piano scientifico e le relative attività, sia scientifiche che di trasferimento tecnologico. Riporta al Direttore Scientifico per il coordinamento delle attività, nonché per la definizione e avanzamento del budget della propria facility Responsabile di tecnologia - E il responsabile dello sviluppo della tecnologia, sia da un punto di vista scientifico che delle applicazioni di mercato. Ha un profilo senior con orientamento alla ricerca: riporta funzionalmente al Direttore Scientifico. Si rapporta inoltre con i responsabili di progetto e può gestire, in accordo con il Direttore Scientifico progetti di TT in via diretta 10

11 Responsabile amministrativo - Si occupa della direzione, coordinamento e supervisione del lavoro amministrativo contabile dell azienda. Collabora con il Dirigente Generale per le procedure amministrative, contabili e fiscali; predisposizione del bilancio d esercizio nel rispetto delle norme contabili, civilistiche e fiscali; definizione degli indirizzi amministrativo contabili per gli addetti alla contabilità esecutiva, attività di budgeting, reporting e analisi gestionali Responsabile di funzione (Marketing, Area progetti, Nuove imprese, Relazioni esterne, IT e support service) - E responsabile dell attuazione delle attività connesse alla sua funzione tecnica di supporto. Riporta funzionalmente al responsabile corporate, con il quale si rapporta per la definizione degli obiettivi della propria funzione e per la loro esecuzione. Si relaziona attivamente con i responsabili di tecnologia per il supporto alle attività all interno delle diverse facilites 11

12 PARTE III ORGANIZZAZIONE INTERNA a) Obblighi e divieti del prestatore di lavoro Il prestatore di lavoro presta il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di VENETO NANOTECH Scpa, usando la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall interesse della suddetta azienda, osservando con scrupolo le disposizioni e le istruzioni fornite dall azienda. Inoltre ha l obbligo di osservare i doveri connessi all esecuzione della propria prestazione e il segreto di ufficio nel rispetto del dovere specifico di riservatezza. Ha, altresì, l obbligo di conservare con diligenza la strumentazione fornita per l esecuzione della prestazione e di curare la conservazione e di utilizzare i dati e le informazioni fornite nel rispetto del citato obbligo di riservatezza e di tutela della privacy D.Lgs. n.196/2003, e non deve svolgere attività concorrenziali con l azienda. Orari L azienda ha attualmente 4 sedi operative, una legale/amministrativa, 3 laboratori e due unità locali rispettivamente a Napoli e Brindisi. In ogni sede è previsto il rispetto del seguente orario: Lun ven dalle alle e dalle alle Il lavoratore ha l obbligo di rispettare l orario di lavoro. Non sono ammessi ritardi se non per comprovate motivazioni che andranno tempestivamente giustificate al responsabile della propria area. Il lavoratore che non giustifica adeguatamente il ritardo sarà oggetto alle sanzioni disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento. Altresì non può allontanarsi dal posto di lavoro salvo espressa autorizzazione dell azienda anche per ragioni estranee al servizio. In ogni caso, non può rientrare nei locali dell azienda dopo che si sia concluso l orario di lavoro, né vi si può trattenere oltre detto orario se non per ragioni di servizio e con autorizzazione dell azienda; al contempo, l azienda non potrà trattenere il prestatore di lavoro oltre l orario di lavoro salvo nel caso di lavoro straordinario. Tutte le variazioni di orario dovranno essere autorizzate preventivamente dal responsabile amministrativo. Ritardi ed assenze Il lavoratore ha l obbligo di giustificare per iscritto le proprie assenze con comunicazione da far pervenire al proprio responsabile entro 48 ore, salvo legittimo impedimento, e fermo l obbligo di darne comunque comunicazione. Il responsabile di area informerà il responsabile amministrativo e il Direttore Generale. Nel caso di assenza ingiustificata l azienda potrà trattenere dalla retribuzione di fatto spettante al prestatore di lavoro le corrispondenti ore e/o giornate di assenza, ai sensi del CCNL Commercio. Ferie e permessi Le ferie e i permessi devono essere richiesti, con congruo anticipo, tramite apposito modulo di richiesta ferie/permessi che deve essere compilato dal Lavoratore e firmato per autorizzazione dal proprio responsabile e dal responsabile amministrativo. Richieste urgenti saranno valutate e autorizzate di volta in volta. Malattia e Infortunio In caso di malattia è necessario informare con tempestività il responsabile di area e l ufficio amministrativo, fornendo il numero di protocollo del certificato medico. Il Lavoratore deve dare immediata comunicazione 12

13 anche in caso di infortunio subìto (anche di lieve entità). In caso di mancato avviso, decorso un giorno dall assenza, tale assenza potrà considerarsi ingiustificata comportando l applicazione di quanto previsto dal CCNL Commercio. Straordinari Il lavoro straordinario non è previsto. Qualora, per motivi legati ad una propria funzione lavorativa o in particolari situazione, si rendesse necessario un impegno oltre il regolare orario di lavoro, dovrà essere richiesta autorizzazione al proprio responsabile che verrà poi inviata al resp.amministrativo Rilevazione presenze Tutti i dipendenti sono tenuti a compilare il foglio presenze in rete entro il primo giorno del mese successivo, indicando le ore di lavoro svolte quotidianamente ed eventuali ferie e permessi. Inoltre, al fine di ottenere un corretto controllo di gestione, ogni Lavoratore è tenuto, all inserimento nel gestionale ore del, le attività lavorative svolte quotidianamente entro e non oltre il 10 del mese successivo Trasferte Il modulo Missioni e trasferte, dovrà essere preventivamente autorizzato dal responsabile della propria facilities e dal responsabile TU e e successivamente inviato al responsabile amministrativo per l ulteriore visto di approvazione. Al termine del meeting/convegno o altro, si compilerà il file note spese dipendenti nel quale si dettagliaràciascuna spesa e contestualmente si presenteranno le relative pezze giustificative. a; tale documentazione verrà, anticipata a mezzo mail all ufficio amministrativo, entro e non oltre l ultimo giorno del mese e dovrà poi essere consegnata in originale al medesimo ufficio. Spese di rappresentanza Le funzioni di rappresentanza devono essere autorizzate dalla Direzione Generale. Cambio di domicilio In caso di variazione della residenza e di domicilio, il Lavoratore deve darne immediata comunicazione all uff.amministrativo. Cessazione del rapporto di lavoro In caso di cessazione del rapporto di lavoro, i Lavoratori dovranno riconsegnare al proprio responsabile le chiavi ed ogni altro materiale aziendale in dotazione (es camici, cellulare, computer). Utilizzo di materiale per usi personali Il Lavoratore che utilizzi materiale e supporti operativi forniti dall azienda, compresi posta elettronica, accesso rete web e rete telefonica fissa o mobile per propri usi personali, sarà soggetto ai provvedimenti disciplinari di cui al presente Codice. b) Igiene, prevenzione degli infortuni, tutela della salute La protezione della salute e la prevenzione degli infortuni sono di grande importanza per i lavoratori e l azienda; ogni lavoratore è quindi tenuto ad assecondare l azienda nell applicazione di tutte le misure igieniche e di prevenzione degli infortuni. Deve inoltre sottoporsi alle visite mediche di controllo previste dalla normativa vigente, e rispettare scrupolosamente tutte le misure di protezione impartite dalla direzione. I dispositivi di protezione delle attrezzature aziendali devono essere utilizzati conformemente alle istruzioni e in nessun caso devono essere tolti o modificati senza il permesso della direzione. I Lavoratori dovranno utilizzare sempre e in modo adeguato tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) in dotazione (mascherine, guanti, camice, ecc). 13

14 Sono inoltre previste istruzioni e regole specifiche per l accesso e l utilizzo dei laboratori, presenti presso ogni struttura e consegnate ai Lavoratori in fase di assunzione, che costituiscono parte integrante al presente regolamento e devono quindi essere rispettate rigorosamente. 14

15 PARTE IV - DISCIPLINA a) Procedimento Disciplinare Gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni disposte nel presente documento rispettano i dettati del Codice Civile (art.2104, 2105 e 2016 Libro V Titolo II), dell Art.7 Statuto dei Lavoratori (Legge n.300/1970) e del CCNL Commercio applicato, fonti normative tutte richiamate nella Parte I di cui sopra. L irrogazione delle sanzioni contemplate in questo Codice prescinde dall eventuale instaurazione di un giudizio penale o dall esito dello stesso per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 come successivamente integrato e modificato. Ciascuna condotta che configura illecito disciplinare, comporta l irrogazione di una sanzione la cui tipologia ed entità variano conformemente alla gravità della manchevolezza ed in base ai seguenti criteri: - condotta del Lavoratore (dolo oppure colpa per negligenza, imprudenza ed imperizia); - posizione rivestita all interno dell azienda e mansioni svolte; - rilevanza degli obblighi violati; - danno derivante alla Società, effettivo o potenziale, anche in relazione all applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche o integrazioni; - sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, in funzione anche di eventuali precedenti disciplinari; - condivisione di responsabilità con altri lavoratori. Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, a fronte delle quali siano irrogabili sanzioni diverse, si applica quella più grave. Le contestazioni mosse e le sanzioni comminate devono essere formalizzate per iscritto nel rispetto del procedimento di cui all art.7 Statuto dei Lavoratori (Legge n.300/1970, sopra specificato) per cui: 1. il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro senza avergli preventivamente contestato l addebito ed averlo sentito a sua difesa; 2. il lavoratore, in sede di sua difesa, può farsi assistere da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato; 3. i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa; 4. il prestatore di lavoro colpito da provvedimento disciplinare, che intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso ferma restando la facoltà di adire l autorità giudiziaria può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dallo stesso art.7 Statuto dei Lavoratori o di quelle previste dal CCNL Commercio applicato; 5. il datore di lavoro non può tener conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Ciò premesso, l adozione del provvedimento disciplinare, se mancate o se non ritenute sufficienti le giustificazioni fornite dal prestatore di lavoro, dovrà essergli comunicata con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al prestatore di lavoro per presentare le sue controdeduzioni. L azienda si riserva di prorogare di 30 giorni detto termine, dandone preventiva comunicazione scritta al prestatore di lavoro interessato. 15

16 b) Sanzioni Art.1 Si applicano le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale o dell ammonizione scritta al lavoratore che: a) non osservi le disposizioni di servizio; b) non rispetti l orario di lavoro o le formalità prescritte per la rilevazione ed il controllo delle presenze; si trattenga oltre l orario di lavoro senza autorizzazione e senza giusto motivo nei locali di lavoro; c) non provveda a comunicare il motivo dell assenza entro lo stesso giorno in cui la stessa si verifica, salvo casi di comprovata forza maggiore; d) esegua la prestazione lavorativa con scarsa diligenza; e) non abbia cura dei locali e/o dei beni mobili o strumenti a lui affidati; adoperi negligentemente quelli di cui gli è consentito l uso o se ne avvalga abusivamente per scopi personali ivi compresi posta elettronica, rete web e rete telefonica fissa o mobile ; f) tenga un comportamento scorretto durante l orario di servizio, nei locali di lavoro o in situazioni connesse alla attività lavorativa; g) si presenti al lavoro o si trovi durante l orario di servizio in stato di alterazione psichica a lui imputabile; h) non osservi le norme antinfortunistiche portate a sua conoscenza in assenza di situazioni oggettive di pericolo. Art.2 Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione: a) per recidiva entro un anno dall applicazione del rimprovero scritto nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo; b) per assenza arbitraria non superiore a due giorni lavorativi consecutivi; c) per comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, i Lavoratori o verso il pubblico; d) per tolleranza di irregolarità di servizi, di atti di indisciplina, o di contegno non corretto da parte del Lavoratore; e) per inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società; f) per sottrazione di materiale o beni strumentali di tenue valore; g) per comportamento che, in caso di assenza per malattia, non consenta il controllo medico disposto dalla Società. Art.3 Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a quattro giorni: a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo; b) per simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio; c) per assenza arbitraria da tre a sei giorni lavorativi consecutivi; d) per ingiustificato ritardo nel trasferimento disposto per esigenze di servizio quando il ritardo non superi i dieci giorni; e) per inosservanza di doveri previsti da leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza di oggettive situazioni di pericolo; 16

17 f) per inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile; g) per inosservanza del dovere di segretezza, da cui non sia derivato danno. Art.4 Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni: a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo; b) per rifiuto di testimonianza o per testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari; c) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio; d) per il compimento, in servizio, di atti dai quali sia derivato un vantaggio per sé e/o un danno per la Società, se non altrimenti sanzionabili in caso di particolare gravità; e) per assenza arbitraria da sette a dieci giorni lavorativi consecutivi; f) per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia della Società che di terzi, oppure con danno non grave alle persone; g) per rifiuto di assoggettarsi, secondo le norme di legge vigenti, a visite personali disposte a tutela del patrimonio e di quanto alla Società è affidato; h) per alterchi con vie di fatto negli edifici della Società; i) per atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona anche in ragione della condizione sessuale; j) per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell adempimento della prestazione di lavoro; k) per uso dell impiego al fine di trarne profitto per sè o per gli altri; l) per minacce o ingiurie gravi verso altri Lavoratori della Società, o per gravi manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti della Società; m) per inosservanza del dovere di segretezza, da cui sia derivato danno per la Società; n) in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché l effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti sanzionabile; o) per atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio o per volontario abbandono del servizio medesimo; p) per ingiustificato ritardo, oltre i 10 giorni, nel trasferimento disposto per esigenze di servizio. Art. 5 Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze: a) per recidiva plurima, nell anno, nelle mancanze previste nel precedente gruppo; b) per essere sotto constatato reiterato effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza in genere ed a quella del servizio. c) per irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni alla Società o a terzi, o anche con gravi danni alle persone; d) per aver occultato fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati; e) per rifiuto nel trasferimento disposto per esigenze di servizio; f) per assenza arbitraria dal servizio superiore ai dieci giorni lavorativi consecutivi; 17

18 g) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio. Art.6 Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze: a) per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da Lavoratori o da terzi; b) per aver dolosamente percepito somme indebite a danno dell utenza o per aver accettato compensi, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o auspicati, in relazione ad affari trattati per ragioni d'ufficio; c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi; d) per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti della Società o ad essa affidati, al fine di trarne profitto; e) per essersi recidivamente reso colpevole, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altri Lavoratori o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio; f) per aver intenzionalmente provocato o partecipato a disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque nell'ambito dell'ufficio; g) per aver svolto anche fuori dell orario di lavoro, mansioni ed attività a titolo gratuito od oneroso che siano in concorrenza e in contrasto con gli interessi della Società; h) per condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario; i) per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; j) quando sia accertato che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti; k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; l) per assenza arbitraria dal servizio superiore ai sessanta giorni lavorativi consecutivi, salvo casi di comprovata forza maggiore. Art.7 Le mancanze non specificamente previste nella presente elencazione, verranno sanzionate con i provvedimenti previsti dal CCNL applicato facendosi riferimento, quanto all individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui al capo XXI del medesimo CCNL e quanto al tipo ed alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai criteri di correlazione. Art.8 Devoluzione delle ritenute per multe: l importo delle ritenute per multe sarà introitato nel bilancio della Società. Art.9 Concorsi di mancanze. Il Lavoratore responsabile di più mancanze compiute con l unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate da un medesimo nesso psicologico ed accertate con un unico procedimento, incorre nella punizione combinata per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. Il presente Codice Disciplinare è affisso in azienda. 18

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