CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI. JOBS ACT L. 10 dicembre 2014, n. 183

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1 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI JOBS ACT L. 10 dicembre 2014, n

2 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2014, n. 290 IN VIGORE DAL 16 DICEMBRE

3 LE CINQUE DELEGHE CONTENUTE NEL JOBS ACT 3

4 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO (emanato dal Governo il 24 dicembre 2014) SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI IN ATTUAZIONE DELLA L , N. 183 CIRCOLA SUL SITO DEL GOVERNO UN TESTO DI DECRETO LEGISLATIVO PARZIALMENTE MODIFICATO RISPETTO A QUELLO APPROVATO LA VIGILIA DI NATALE

5 OGGETTO DEL DECRETO IL DECRETO LEGISLATIVO CONTIENE UNA NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER I LICENZIAMENTI INVALIDI E/O ILLEGITTIMI Se confermato, si passerebbe solo per alcuni lavoratori da un regime sanzionatorio che prevede Per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo UNA SOLA SANZIONE (solo tutela obbligatoria forte) rispetto alle 2 previgenti Per i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa 3 SANZIONI (reintegrazione forte/debole/obbligatoria forte) al pari del passato A queste si aggiunge la sanzione in caso di vizi formali o procedurali del licenziamento

6 CAMPO DI APPLICAZIONE IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO SI APPLICA A.ai lavoratori (operai, impiegati o quadri) assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con effetti dalla data di entrata in vigore del presente decreto; B.ai lavoratori (operai, impiegati e quadri) assunti PRIMA dell entrata in vigore del presente Decreto Legislativo nel caso in cui il datore di lavoro integri con nuove assunzioni effettuate successivamente all entrata in vigore del D.Lgs. il requisito occupazionale di cui all art. 18 (co. 8 e 9).

7 CAMPO DI APPLICAZIONE Il nuovo regime sanzionatorio NON SI APPLICA ai lavoratori (operai, impiegati e quadri) assunti prima dell entrata in vigore del D.Lgs., in aziende che: ABBIANO PIU DI 15 DIPENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. E MANTENGANO TALE ORGANICO ANCHE SUCCESSIVAMENTE ABBIANO MENO DI 15 DIPENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. E MANTENGANO TALE ORGANICO ANCHE SUCCESSIVAMENTE

8 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E ORALE NULLA DI NUOVO RISPETTO AL PASSATO TUTELA REINTEGRATORIA FORTE REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO + RISARCIMENTO DEL DANNO indennità commisurata all ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l aliunde perceptum. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto. + CONDANNA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI per tutto il periodo dell illegittima estromissione

9 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E ORALE IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO IL SOLO LAVORATORE può chiedere un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto Importo NON assoggettato a contribuzione previdenziale La richiesta a. deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia giudiziale o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione; b. determina la risoluzione del rapporto di lavoro

10 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E ORALE A seguito dell'ordine di reintegrazione contenuto nella sentenza giudiziale, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione.

11 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO E PER GIUSTA CAUSA Licenziamento illegittimo perché NON RICORRONO GLI ESTREMI del giustificato motivo oggettivo/ soggettivo o della giusta causa TUTELA OBBLIGATORIA FORTE IL GIUDICE DICHIARA ESTINTO IL RAPPORTO DI LAVORO ALLA DATA DEL LICENZIAMENTO CONDANNA IL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI UN INDENNITA RISARCITORIA NON SOGGETTA A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

12 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO E PER GIUSTA CAUSA MISURA DELL INDENNITA RISARCITORIA 2 MENSILITÀ dell ultima retribuzione globale di fatto PER OGNI ANNO DI SERVIZIO INDENNITA COMUNQUE TRA 4 E 24 MENSILITÀ* L indennità risarcitoria cresce con l anzianità di servizio Per questo si parla di CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI * Per frazioni di anno di anzianità di servizio, l indennità è riproporzionata e le frazioni di mese uguali o superiori a 15 gg si computano come mese intero.

13 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO O PER GIUSTA CAUSA Solo nel caso in cui sia accertata in giudizio l INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE contestato al lavoratore e sotteso al licenziamento TUTELA REINTEGRATORIA DEBOLE REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO + PAGAMENTO DI UN'INDENNITÀ RISARCITORIA + CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI dal giorno del licenziamento fino a quello dell effettiva reintegrazione

14 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO O PER GIUSTA CAUSA MISURA DELL INDENNITA indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione COMUNQUE NON SUPERIORE A 12 MENSILITA Deve essere dedotto l aliunde perceptum, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell articolo 4, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181* (aliunde percipiendum). *(perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, nell'àmbito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni)

15 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO O PER GIUSTA CAUSA IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO IL SOLO LAVORATORE può chiedere un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto Importo NON assoggettato a contribuzione previdenziale La richiesta a. deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia giudiziale o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione; b. determina la risoluzione del rapporto di lavoro

16 DIFETTO DI GIUSTIFICAZIONE CONSISTENTE NELL INIDONEITA FISICA O PSICHICA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO TUTELA REINTEGRATORIA DEBOLE

17 VIZI FORMALI O PROCEDURALI LICENZIAMENTO INTIMATO CON VIOLAZIONE DEL REQUISITO DI MOTIVAZIONE O DELLA PROCEDURA DISCIPLINARE (ART. 7, L. N. 300/70) TUTELA OBBLIGATORIA DEBOLE DICHIARA ESTINTO IL RAPPORTO DI LAVORO ALLA DATA DEL LICENZIAMENTO IL GIUDICE CONDANNA IL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI UN INDENNITA RISARCITORIA NON SOGGETTA A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

18 VIZI FORMALI O PROCEDURALI MISURA DELL INDENNITA 1 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio entro un minimo di 2 e un massimo di 12 mensilità * NEL CASO IN CUI OLTRE AL VIZIO FORMALE O PROCEDURALE IL LICENZIAMENTO SIA ANCHE ILLEGITTIMO O INVALIDO, SI APPLICANO LE SANZIONI PREVISTE NELLE SLIDES PRECEDENTI * Per frazioni di anno di anzianità di servizio, l indennità è riproporzionata e le frazioni di mese uguali o superiori a 15 gg si computano come mese intero.

19 REVOCA DEL LICENZIAMENTO SE IL DATORE DI LAVORO REVOCA IL LICENZIAMENTO ENTRO 15 GIORNI DALL IMPUGNAZIONE DEL MEDESIMO DA PARTE DEL LAVORATORE IL RAPPORTO DI LAVORO SI INTENDE RIPRISTINATO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA CON DIRITTO DEL LAVORATORE A PERCEPIRE LA RETRIBUZIONE MATURATA NEL PERIODO PRECEDENTE ALLA REVOCA IN QUESTO CASO NON TROVANO APPLICAZIONE LE SANZIONI PREVISTE DAL PRESENTE DECRETO

20 OFFERTA DI CONCILIAZIONE Si applica solo ai lavoratori destinatari del presente decreto IN COSA CONSISTE? Al fine di evitare strascichi giudiziali, il datore di lavoro può offrire al lavoratore licenziato mediante consegna di assegno circolare - un importo di ammontare pari a UNA MENSILITÀ dell ultima retribuzione globale di fatto PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, indennità che non potrà comunque essere inferiore a DUE e superiore a DICIOTTO mensilità*. SOMMA NON SOGGETTA A IMPOSIZIONE FISCALE NE CONTRIBUTIVA L offerta dovrà essere formulata entro il termine di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni dalla ricezione della lettera di recesso), in una delle sedi protette previste per legge. * Per frazioni di anno di anzianità di servizio, l indennità è riproporzionata e le frazioni di mese uguali o superiori a 15 gg si computano come mese intero.

21 OFFERTA DI CONCILIAZIONE L accettazione dell assegno in sede protetta da parte del lavoratore comporta l estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l abbia già proposta Resta ferma la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge.

22 COMPUTO DELL ANZIANITA NEGLI APPALTI Ai fini del calcolo delle indennità risarcitorie previste dal decreto in esame l anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell impresa che subentra nell appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell attività appaltata.

23 PICCOLE IMPRESE ALLE IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI PER UNITA PRODUTTIVA O NELLO STESSO COMUNE E, IN OGNI CASO CON MENO DI 60 DIPENDENTI LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO SOLO TUTELA OBBLIGATORIA

24 PICCOLE IMPRESE MISURA DELL INDENNITA INDENNITA PARI A 1 MENSILITA DELL ULTIMA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO FINO AD UN MASSIMO DI SEI MENSILITA. MODIFICA RISPETTO AL PASSATO ELIMINATO IL LIMITE MINIMO DI 2,5 MENSILITA

25 ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, SI APPLICA la disciplina di cui al presente decreto.

26 LICENZIAMENTO COLLETTIVO LICENZIAMENTO INTIMATO SENZA L OSSERVANZA DI FORMA SCRITTA TUTELA REINTEGRATORIA FORTE VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE RICHIAMATE DALL ART. 4, C. 12, l. 223/91 E DEI CRITERI DI SCELTA TUTELA OBBLIGATORIA FORTE

27 RITO APPLICABILE GOOD NEWS: Ai licenziamenti di rapporti di lavoro instaurati a decorrere dall entrata in vigore del presente decreto NON SI APPLICA IL RITO FORNERO BAD NEWS: Al licenziamento per G.M.O. dei lavoratori assunti a decorrere dall entrata in vigore del presente decreto non trova applicazione la procedura obbligatoria di conciliazione di cui all art. 7 della legge n. 604 del 1966

28 ENTRATA IN VIGORE IL DECRETO LEGISLATIVO IN COMMENTO ENTRERA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA

29 COSA CAMBIA RISPETTO ALLA FORNERO?

30 L ART. 18 POST FORNERO LICENZIAMENTO ECONOMICO oggi esistono 2 sanzioni MANIFESTA INSUSSISTENZA DEL FATTO POSTO A BASE DEL LICENZIAMENTO (fatto materiale) IN TUTTI GLI ALTRI CASI DI INSUSSISTENZA DEL MOTIVO OGGETTIVO REINTEGRAZIONE E INDENNITÀ RISARCITORIA FINO A UN MASSIMO DI 12 MENSILITÀ + CONTRIBUTI DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO AL Ipotesi ormai residuale REINTEGRO INDENNITÀ RISARCITORIA DA 12 A 24 MENSILITÀ

31 L ART. 18 POST FORNERO La misura dell indennità è rimessa oggi alla valutazione del Giudice che deve tenere conto anzianità del lavoratore; numero dipendenti occupati in azienda; dimensioni attività economica; comportamento e condizioni delle parti; iniziative assunte dal lavoratore per cercare nuova occupazione; comportamento delle parti nell ambito della procedura avanti alla DTL.

32 PER GLI ASSUNTI CON CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI LICENZIAMENTO ECONOMICO ILLEGITTIMO UNICA SANZIONE INDENNIZZO ECONOMICO misura dell indennità parametrata all anzianità di servizio

33 L ART. 18 POST FORNERO LICENZIAMENTO DISCIPLINARE oggi esistono 3 sanzioni DISCRIMINATORIO O NULLO MANIFESTA INFONDATEZZA DEL FATTO POSTO A FONDAMENTO DEL RECESSO O FATTO PUNIBILE CON SANZIONE CONSERVATIVA INSUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA E DEL GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO REINTEGRAZIONE FORTE Reintegrazione + indennità risarcitoria pari a tante mensilità quante quelle maturate dalla data del licenziamento al reintegro (con min 5 mensilità) REINTEGRAZIONE DEBOLE Reintegrazione + indennità risarcitoria con massimo 12 mensilità + contributi dalla data del licenziamento al reintegro TUTELA OBBLIGATORIA indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità

34 PER GLI ASSUNTI CON CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE restano 3 sanzioni DISCRIMINATORIO O NULLO TUTELA REINTEGRATORIA FORTE INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE CONTESTATO AL LAVORATORE TUTELA REINTEGRATORIA DEBOLE (FINO A 12 MENSILITA ) NON RICORRONO GLI ESTREMI DELLA GIUSTA CAUSA O DEL GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO TUTELA OBBLIGATORIA FORTE (DA 4 A 24 MENSILITA )

35 Grazie per l attenzione

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