Assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti all Unione Europea

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1 Pagina 1 di 12 REGIONE LAZIO Assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti all Unione Europea REV. DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO Egidio Sesti Giuseppe Cimarello Antonino Zingale Nicoletta Ciccotosto Franco Sileoni Giancarlo Marziantonio Mario Quintarelli Giuseppa Chiossi Silvano Necciari Francesco Poleggi Direttore Sanitario P.O.C. Dirigente Medico D.S. P.O.C. Dirigente Medico D.S. P.O.C. Dirigente Medico D.S. P.O.C. Dirigente Medico D.S. P.O.C. Coll. Informatico Prof. Esp. Coll. Amm.vo Prof. Esp. D.S. POC Coordinatore Poliambulatorio Assistente Amm.vo D.S. P.O.C. Coad. Amm.vo D.S. P.O.C. Giovanni Macchia Direttore Sanitario Az. Antonio Della Gatta Direttore Amministrativo Az.

2 Pagina 2 di 12 SOMMARIO Pagina Introduzione 3 1. OGGETTO 3 2. SCOPO 3 3. DEFINIZIONI 3 4. CAMPO DI APPLICAZIONE 4 5. DESTINATARI 4 6. RESPONSABILITA MATRICE DELLE RESPONSABILITA 4 7. STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) 5 8. ALTRE SITUAZIONI FREQUENTI 6 9. STRANIERI E AUTOCERTIFICAZIONI STRANIERI E UNIONE EUROPEA FASE OPERATIVA PERSONALE AUTORIZZATO AL RILASCIO QUANTIFICAZIONE MONETARIA DELLE PRESTAZIONI 11 EROGATE E RECUPERO CREDITI 14. MODALITA DI RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE ARCHIVIAZIONE PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 12 Allegati: Manuale Tecnico db STP Modello es. 1 S.T.P. dichiarazione d indigenza Modello Tesserino S.T.P.

3 Pagina 3 di 12 INTRODUZIONE Questa procedura ha la finalità di facilitare e migliorare l assistenza alla popolazione straniera secondo le direttive della Regione Lazio che ha preso l impegno, in tutti i settori, di semplificare le norme, in modo da rendere semplice e diretto il rapporto tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni. Ha inoltre lo scopo di facilitare allo straniero l accesso ai servizi sanitari garantendo un livello d assistenza adeguato nel rispetto della dignità umana. Destinatari di questa procedura sono gli operatori della ASL operanti nei PP.OO. (Pronto Soccorso, Accettazione, Poliambulatori) Distretti e Consultori che si impegnano a rendere fruibile il diritto alla salute agli stranieri e a migliorare la qualità del servizio offerto agli assistiti. È necessaria la demolizione delle barriere d incomprensione e incomunicabilità, che a volte suscitano tensioni ingiustificate, per permettere una giusta integrazione sociale e sanitaria affinché nessuno debba più sentirsi diverso nel nostro Paese. 1. OGGETTO Stranieri temporaneamente presenti. 2. SCOPO Assicurare ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed estendere i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. 3. DEFINIZIONI STRANIERI: la legge intende i cittadini di stati non appartenenti all Unione Europea e gli apolidi ; APOLIDI: persone prive di cittadinanza; CURE URGENTI: si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona ; CURE ESSENZIALI: si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell immediata e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

4 Pagina 4 di CAMPO DI APPLICAZIONE Tutti gli operatori ASL afferenti ai PP.OO. (Pronto Soccorso, Accettazione, Poliambulatori) Distretti e Consultori. 5. DESTINATARI Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri, Direttore Dipartimento Integrazione Socio- Sanitaria e Tutela della Maternità e Infanzia, Direttori dei Distretti 1,2,3,4 e 5, Direttore Servizio Acquisto Vendita Prestazioni Sanitarie, il Personale operante presso: Pronto Soccorso, Accettazione Amministrativa, Poliambulatori, Distretti, Consultori, U.R.P. 6. RESPONSABILITA La responsabilità di informare ed acquisire la documentazione necessaria per garantire le cure allo straniero spetta al personale preposto alla accettazione amministrativa o sanitaria dello stesso, ai direttori e ai dirigenti medici, ai coordinatori e al personale infermieristico operante nelle Unità Operative del P.O.C. 6.1 MATRICE DELLE RESPONSABILITA R = Responsabile azione C = Collaboratore A = Approvazione Dir. San. Azienda Dir. Amm. Azienda Dir. San. Ospedal. Dir. Distretti Dir. UU.OO. Revisione della procedura A A R Informazione C C Medici UU.OO. Coordin. UU.OO. Acquisizione documentazione R R Pers. Amm.vo Recupero credito R1 R1 R2 Archiviazione modulo scritto in cartella clinica R R C R1 - relativamente alla corretta compilazione della scheda SDO. R2 relativamente al recupero monetario.

5 Pagina 5 di STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) Ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all ingresso ed al soggiorno sono garantite, presso le strutture pubbliche e private accreditate, le cure ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e le cure ambulatoriali. Inoltre sono garantiti i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. L assistenza ai cittadini irregolari privi di risorse economiche sufficienti viene assicurata tramite il rilascio di un tesserino STP, in base a quanto previsto dalla deliberazione di G.R. 5122/97, integrata dalla disposizione dell art. 43 del D.P.R. 394/99 e dalla deliberazione G.R.2444 del 05/12/2000 Linee Guida per l assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.. Il rilascio del tesserino STP, con relativo codice, è subordinato ad una dichiarazione d indigenza rilasciata dallo straniero attraverso la compilazione di un apposito modello predisposto dal Ministero della Salute in dotazione alla struttura sanitaria che lo accoglie e che rimarrà agli atti della struttura che lo ha emesso ( allegato 1 mod. Es.1. STP) Le informazioni richieste allo straniero e registrate presso il registro della ASL sono: nome, cognome, sesso, data di nascita, recapito, nazionalità e, qualora fosse già in possesso del tesserino STP, la data di rilascio ed il codice. Non è necessario esibire un documento d identità, ma è sufficiente una dichiarazione delle proprie generalità. I dati registrati presso la ASL, relativi agli Stranieri Temporaneamente Presenti, devono essere riservati come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy e possono essere comunicati solo su mandato ufficiale scritto della Autorità Giudiziaria. Cosa viene garantito allo straniero temporaneamente presente: - Cure urgenti: cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona; - Cure essenziali: prestazioni relative a patologie non pericolose nell immediato, ma che nel tempo potrebbero determinare danno alla salute o rischio per la vita; - Interventi di medicina preventiva: tutela gravidanza e maternità, tutela del minore, vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale e la profilassi delle malattie infettive. Le seguenti attività vengono erogate tramite strutture pubbliche e private accreditate: 1. Attività ambulatoriale di prima accoglienza (anche attraverso strutture di volontariato con le quali la ASL ha definito i protocolli d intesa);

6 Pagina 6 di Attività ambulatoriale specialistica; 3. Attività erogate tramite consultori; 4. Servizi per le Tossicodipendenze (SERT); 5. Dipartimento Salute Mentale (DSM); 6. Ricoveri ordinari, urgenti e day hospital/day surgery; 7. Assistenza Farmaceutica (le prestazioni farmaceutiche, redatte su ricettario regionale col codice identificativo STP, sono ottenibili presso tutte le farmacie regionali convenzionate, alla pari dei cittadini regolarmente iscritti al S.S.N.). Il tesserino STP può essere rilasciato da qualsiasi ASL, Azienda Ospedaliera, IRCCS, Policlinico Universitario, della Regione Lazio indipendentemente dal domicilio del richiedente. IMPORTANTE : - Il tesserino ha una validità di 6 mesi ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. - Se l immigrato richiede l anonimato, il tesserino può essere rilasciato senza l indicazione del cognome e nome. - Quando si presenta uno straniero ad una struttura appartenente ad una ASL diversa da quella che ha rilasciato il tesserino, è preferibile emettere un nuovo tesserino. - In caso di smarrimento del tesserino, allo straniero sarà rilasciato un nuovo tesserino nel momento in cui egli accede ad una struttura sanitaria. - L accesso alle strutture eroganti prestazioni non può comportare alcun tipo di segnalazione tranne che nei casi in cui è obbligatorio il referto alla A.G., a parità di condizioni con i cittadini italiani. - Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket) previste per gli iscritti al S.S.N. Le esenzioni più frequenti sono: prestazione di I livello, gravidanza, IVG, minori età < 6 anni, maggiorenni età > 65, accertamenti e farmaci correlati alle patologie di cui al D.M. 329 del 28 maggio 1999 e interventi di prevenzione collettiva. 8. ALTRE SITUAZIONI FREQUENTI Di seguito è riportata una griglia che elenca le situazioni più frequenti, oltre il caso dello straniero che necessita il rilascio del tesserino STP, che possono capitare all operatore e le modalità di gestione di tali situazioni. La seguente griglia può dare risposta anche nei casi non previsti dalle leggi che capitano all osservazione degli operatori tutt altro che infrequentemente. Si proceda in questo modo: per ogni singolo caso dubbio si identifichi, nella griglia, la posizione simile a quella osservata e farvi riferimento; quindi tramite l asterisco

7 Pagina 7 di 12 corrispondente si inquadri il caso non previsto o dubbio in uno dei due raggruppamenti principali che comunque danno diritto ad accedere al S.S.N.: SITUAZIONE ACCERTAMENTI PROCEDURE NOTE CLANDESTINO (*) Persona entrata in Italia senza passaggio alla frontiera. IRREGOLARE (*) Persona entrata in Italia regolarmente, con visto, ma è scaduto: non ha permesso di soggiorno oppure è scaduto. RICH. ASILO POLITICO (*) Persona appena entrata in Italia ha fatto regolare richiesta per ottenere asilo politico. RIFUGIATO (**) La Commissione Centrale per i Rifugiati ha riconosciuto al richiedente l asilo politico quale rifugiato. ASILO UMANITARIO (*) (**) La Commissione non ha riconosciuto lo status di rifugiato; tuttavia concede il soggiorno per motivi umanitari. Rigetto della domanda (*) (**) La Commissione ha respinto la domanda di asilo politico e non ha concesso I motivi umanitari. DETENUTO IN SEMILIBERTA O CON PENE ALTERNATIVE (*) (**) STRANIERO, MINORE IN SOGGIORNO TEMPORANEO (*) È il minore non accompagnato che viene ospitato in un centro di accoglienza DPR n. 535/99, art. 6. STRANIERO, MINORE ACCOLTO (**) Entrato in Italia nell ambito di programmi solidaristici su iniziativa di Enti pubblici e privati DPR n. 535/99 artt. 2, 8. - identità personale: dichiarazione o accertamento tramite documento. - identità personale; - visto (scaduto); - permesso di soggiorno (scaduto) - identità personale; - ricevuta della domanda di asilo politico (cedolino); - codice fiscale (anche auto dichiarato). - permesso di soggiorno: status, residenza e dimora sono riportati sul permesso di soggiorno; - codice fiscale (anche auto dichiarato). - permesso di soggiorno: status, residenza e dimora sono riportati sul permesso di soggiorno; - codice fiscale (anche auto dichiarato). - se l interessato ha fatto ricorso è considerato come richiedente asilo politico. - se l interessato non ha fatto ricorso è da considerare come un irregolare. - documentazione: rilasciata dall Istituto di pena; - codice fiscale: auto dichiarante - ricevuta (cedolino) della richiesta del permesso di soggiorno che riporta anche la dimora presso il centro di accoglienza; - codice fiscale. - permesso di soggiorno individ. o collettivo; - codice fiscale: dichiarazione; - dimora: dichiarazione di chi ospita e dell Associazione di Volontariato. - trascrivere i dati; - compilare e tenere agi atti la dichiarazione di indigenza; - rilasciare tesserino STP. - trascrivere i dati; - compilare e tenere agi atti la dichiarazione di indigenza; - rilasciare tesserino STP. - iscrizione al SSN: ha validità di 3 mesi e rinnovabile (sempre per 3 mesi) fino a quando si definisce la posizione. Sono compresi anche i familiari. - iscrizione al SSN: ordinaria, comprende i familiari; - se è lavoratore, ha diritto alla assistenza all estero. - scadenza tesserino: 6 mesi (va riportata sul tesserino); - usare per la dichiarazione di indigenza il modulo rilasciato dalla Regione Lazio. - scadenza tesserino: 6 mesi (va riportata sul tesserino); - usare per la dichiarazione di indigenza il modulo rilasciato dalla Regione Lazio. - esenzione ticket è totale in quanto la posizione del richiedente è quella di un disoccupato. - l esenzione del ticket si applica alle stesse condizioni dei cittadini italiani. - iscrizione al SSN: - D.Lvo 286/98: motivi umanitari: ordinaria, comprende i familiari. protezione sociale; gravidanza e minori; calamità naturali; centri accoglienze; - l esenzione ticket riguarda anche i motivi umanitari. - procedere come per un richiedente asilo politico. - procedere come per un irregolare. - iscrizione al SSN fino alla definizione della pena. - fino a quando il ricorso non ha esito, è considerato un richiedente asilo politico. - il tesserino STP non è rinnovabile. - esenzione ticket totale (D.Lvo 230/99). - iscrizione trimestrale al SSN. - concedibili gratuitamente tutte le prestazioni compresa la protesica, ai sensi del D. Lvo 286/98, art. 35 comma 2 e della Conv. Del diritto del Fanciullo. - iscrizione al SSN: durata pari a quella del permesso di soggiorno. - esente dal pagamento del ticket come lo sono i minori italiani (fino a 6 anni). STRANIERO, MINORE (**) - in attesa di adozione; - in affido. - permesso di soggiorno del minore; - codice fiscale; - dimora: dichiarazione. - iscrizione al SSN: durata pari a quella del permesso di soggiorno. - le eventuali dichiarazioni sono prodotte dall adottante o dall affidatario; - esente dal pagamento del ticket come lo sono i minori italiani (fino a 6 anni).

8 Pagina 8 di 12 RICONGIUNGIMENTO A CITTADINO ITALIANO O STRANIERO (**) - permesso di soggiorno: è riportato per Coesione ; - codice fiscale: auto dichiarato; - dimora: dichiarazione. - iscrizione al SSN: durata pari a - se il permesso di soggiorno è quella del permesso di di durata illimitata, soggiorno. l assistenza sarà a tempo indeterminato. LAVORO (**) - autonomo; - subordinato; - stagionale; - disoccupato. INVALIDITA (**) - civile; - ciechi civili; - sordomuti. STRANIERO IN VIA DI REGOLARIZZAZIONE (*) - persona che ha chiesto ma non ha ancora ottenuto il permesso di soggiorno. MOTIVI DI SALUTE (*) - persona già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro, ma che gli è successivamente scaduto; tuttavia per motivi di salute ottiene una proroga. MOTIVI DI STUDIO (**) Persona accede con iscrizione volontaria; MOTIVI RELIGIOSI E DI CULTO (**) Persona accede al SSN con una iscrizione volontaria. COLLOCATO ALLA PARI (**) Persona accede al SSN con una iscrizione volontaria. CURE MEDICHE: Straniero residente nel suo paese che sceglie l Italia per curarsi. - permesso di soggiorno; - codice fiscale; - dimora: dichiarazione della residenza o del domicilio di fatto. - permesso di soggiorno: con residua validità di un anno o carta di soggiorno. - ricevuta (cedolino) della domanda di permesso di sogg.; - codice fiscale:auto dichiarazione; - documento di identità. - permesso di soggiorno prorogato per motivi di salute; - codice fiscale. - permesso di soggiorno prorogato per motivi di salute; - codice fiscale; - versamento di ( ) c/c n Regione Lazio; - autocertificazione di iscrizione al corso di studi. - permesso di soggiorno; - codice fiscale; - versamento di ( ) c/c n Regione Lazio; - autocertificazione. - permesso di soggiorno; - codice fiscale; - versamento di ( ) c/c n Regione Lazio; - autocertificazione. - permesso di soggiorno; E per cure mediche, di durata pari alla prognosi medica. TURISTA: - documento di riconoscimento; Persona accede al SSN pagando - visto. per intero le prestazioni. - iscrizione al SSN: durata pari a - equiparati ai cittadini italiani sia quella del permesso di per il pagamento che per le soggiorno. esenzioni del ticket. - procedura ordinaria. - equiparati ai cittadini italiani per le provvidenze e le prestazioni economiche e di ass. sociale, compresi gli hanseniani (lebbra) e gli affetti da TBC (D. Lvo 286/98 art. 41) - iscrizione al SSN (per 6 mesi). - alla scadenza dei 6 mesi, se non viene concesso il permesso di soggiorno la persona è da considerare irregolare. - iscrizione al SSN fino alla scadenza della proroga del permesso di soggiorno; - comprende i familiari. - Iscrizione al SSN: scadenza annuale, con la stessa validità del permesso di soggiorno; valida per i familiari versando l importo di ( ). - Iscrizione al SSN: scadenza annuale, con la stessa validità del permesso di soggiorno; valida per i familiari versando l importo di ( ). - iscrizione al SSN: individuale con scadenza annuale e con la stessa validità del permesso di soggiorno. - non è iscrivibile al SSN e non si rilascia tesserino STP. - non è iscrivibile al SSN e non si rilascia tesserino STP. - non confondere con il Permesso per Cure Mediche (D. Lvo 286/98 art. 36). - D. Lvo n. 286/98 art. 28 c D. Lvo n. 286/98 art. 28 c. 1. DPR n. 394/99 art. 10 c L. n. 304/1973; - Accordo di Strasburgo del 24/11/ salda il conto delle prestazioni in Italia (aveva pagato il 30% prima di entrare in Italia); - D. L.vo 286/98 art. 36; - Circ. Min. Sanità n. 5/ ove siano in corso Convenzioni internazionali o bilaterali attenersi alle stesse. (*) POSIZIONE IRREGOLARE: Per tale posizione, generalmente, il diritto alla salute è riconosciuto in forza di norme su base prevalentemente umanitaria, universalmente condivise, anche sullo sfondo di accordi internazionali (buona parte delle norme viene riportata in appendice nel riquadro Riferimenti normativi, alla voce Testi Importanti ).

9 Pagina 9 di 12 (**) POSIZIONE REGOLARE: Posizione che prevede l esercizio del diritto alla salute all interno dei diritti sociali comunemente riconosciuti dalle nostre leggi ai cittadini italiani e agli stranieri regolari, equiparati. 9. STRANIERI E AUTOCERTIFICAZIONI Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa, DPR n. 445/00 L articolo 3 comma 2 e 3 dispone che anche gli stranieri non appartenenti alla U. E. possono autocertificare, pur con delle limitazioni. In particolare, le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate: - limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili dalle amministrazioni italiane; - nei casi previsti da convenzioni internazionali. Nei casi in cui non possono essere prodotte dichiarazioni sostitutive, l art. 3 comma 4 dispone che la certificazione deve essere prodotta dallo Stato estero, con copia tradotta in lingua italiana, autenticata dal Consolato italiano, con visto di conformità all originale. In pratica, lo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno, può dichiarare ciò che gli Enti pubblici possono accertare d ufficio in Italia, ad esempio, la dimora, la residenza, la situazione reddituale, il codice fiscale, la partita IVA, lo status di studente, di religioso, di collocato alla pari, di lavoratore, la qualifica professionale, lo stato di disoccupazione, iscrizione ad albi, associazioni e formazioni sociali, la nascita di un figlio, lo stato di famiglia e tutti i dati reperibili presso i registri dello stato civile. Si ricorda che il certificato medico è uno di quei atti che non possono essere sostituiti da auto dichiarazione e che il certificatore deve identificare con certezza il richiedente. Documenti (art. 35): il documento d identità può essere sempre sostituito da documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti: Carta d identità, Passaporto, Patente, Tessere purché munite di fotografia e timbro dell amministrazione con la data e, dunque, anche il Permesso di soggiorno (art. 6 comma 1 e 7 L. 40/98). Legalizzazione di fotografie (art. 34): è prevista la legalizzazione delle fotografie presentate dall interessato ed è gratuita. 10. STRANIERI E UNIONE EUROPEA Gli Stati membri dell Unione Europea sono attualmente quindici. In ordine di adesione, dal 1951 ad oggi, sono: BELGIO, GERMANIA, FRANCIA, ITALIA, LUSSEMBURGO, PAESI BASSI, DANIMARCA, IRLANDA, REGNO UNITO, GRECIA, SPAGNA, PORTOGALLO, AUSTRIA, FINLANDIA e SVEZIA. Gli Stati dell Unione Europea dell area EURO sono dodici (Danimarca, Regno Unito e Svezia non ne fanno parte).

10 Pagina 10 di 12 Non stranieri : sono considerati tali i cittadini dei diciotto Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SSE), che comprende i quindici membri dell Unione Europea più tre ad essi equiparati (Islanda. Liechtenstein e Norvegia). Stranieri : sono considerati i cittadini di tutti gli altri Paesi. (Ai sensi del D.M. AA. EE. 12 luglio 2000). Gli Stati che non appartengono all Unione Europea per i quali è previsto un futuro allargamento sono tredici: BULGARIA, CIPRO, ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA, MALTA, POLONIA, REP. CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, TURCHIA, UNGHERIA. Gli Stati dell Ex Jugoslavia, ora indipendenti sono: BOSNIA, CROAZIA, SLOVENIA, MACEDONIA; attualmente fanno parte della Jugoslavia: SERBIA (comprendente Voidovina e Kossovo) e MONTENEGRO. 11. FASE OPERATIVA Verrà implementato un software per la assegnazione del numero STP a cui potranno accedere le utenze abilitate. Il codice identificativo STP è costituito da sedici caratteri: 3 caratteri per la sigla STP, 6 caratteri identificativi della ASL di prima accoglienza ( codice ISTAT), I rimanenti 7 caratteri per il numero progressivo interno. I primi tre caratteri per il codice identificativo ISTAT sono identificativi della Regione, per il Lazio è 120 (Viterbo=120109). Modello tesserino Rilasciato all utente che deve utilizzarlo ad ogni successivo accesso alla struttura o ad altre strutture della ASL o della Regione entro un periodo di validità di 6 mesi. Se lo straniero richiede l anonimato il tesserino può essere rilasciato senza l indicazione del cognome e nome. 12. PERSONALE AUTORIZZATO AL RILASCIO - Personale addetto al Pronto Soccorso per gli stranieri che si rivolgono alla struttura per prestazioni che rivestono carattere di urgenza. - Personale addetto all ufficio Accettazione Amministrativa (UARP) per gli stranieri che accedono alla struttura per usufruire dell attività di ricovero programmato, day-hospital e day-surgery. - Coordinatori di Poliambulatori e Consultori per gli stranieri che usufruiscono delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale consultoriale. - Personale del Distretto individuato dal Direttore stesso.

11 Pagina 11 di QUANTIFICAZIONE MONETARIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE E RECUPERO CREDITI La prestazione erogata verrà quantizzata secondo le tariffe regionali vigenti e inviate periodicamente al Ministero degli Interni tramite la Prefettura per il recupero crediti. Le richieste per il recupero crediti, una volta quantizzate, verranno inviate trimestralmente al Servizio AVPS per l inoltro alla Prefettura. 14. MODALITA DI RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE Attualmente le modalità di rimborso delle prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero indigente e non in regola con le norme relative all ingresso ed al soggiorno sono: - le prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative,per malattia ed infortunio, erogate tramite il pronto soccorso o in regime di ricovero (compreso day hospital), sono rimborsate dal Ministero dell Interno (sono escluse le prestazioni sanitarie riguardanti la gravidanza e la maternità, i minori, gli interventi di profilassi internazionale e le malattie infettive che sono a carico del SSN). La richiesta di rimborso, in questo caso, sarà inoltrata alla prefettura, in forma anonima, mediante il codice regionale STP, con l indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso. - Le prestazioni ospedaliere ambulatoriali o in regime di ricovero ( compreso il day hospital/surgery) riferite alla tutela della gravidanza e della maternità, ai minori, ad interventi di profilassi internazionale, alle malattie infettive, sono a carico del Fondo Sanitario Regionale secondo i flussi informativi del SIO (schede RAD). Dal 1/1/2000 l onere della degenza sarà codificato con il n 1 così come stabilito dalla circ. n 39 dell 8/11/99 dell Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute. 15. ARCHIVIAZIONE Tutta la documentazione relativa al rilascio del tesserino STP andrà inviata trimestralmente al Distretto 3 per l archiviazione al fine di accentrare la raccolta di tale documentazione. 16. PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO Circolare Min. Sanità n. 5/00 Disposizioni in materia di assistenza sanitaria di cui al T.U. n. 286/98

12 Pagina 12 di 12 Convenzione di Ginevra 28/07/51 Rifugiati politici. Ratificata con L. n. 722/54. Convenzione di New York 20/11/89 Diritti del Fanciullo. Ratificata con L. n. 176/91. Costituzione Italiana art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Delibera Regione Lazio n. 5122/97 Attivazione dei livelli uniformi di assistenza per stranieri temporaneamente presenti. Delibera Regione Lazio n. 2444/00 Linee Guida Regionali per l Assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E. D. L.vo n. 286/98 Testo Unico sulla disciplina dell immigrazione e della condizione dello straniero. In particolare l art. 33 (Comitato per i minori stranieri) e l art. 35 (Assistenza sanitaria per stranieri non iscritti al SSN). DPR n. 394/99 Regolamento di attuazione del T.U. sulla disciplina dell immigrazione. In particolare le Disposizioni di carattere umanitario dall art. 23 all art. 28 e l art. 43 (Assistenza sanitaria ai non iscritti al SSN). DPCM n. 535/99 Regolamento Comitato per i minori stranieri, art. 6 Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente. Legge 39/90 Martelli : Norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari e apolidi già presenti sul territorio. Legge 40/98 Disciplina dell immigrazione e della condizione dello straniero. In particolare le Disposizioni di carattere umanitario artt. 16, 17 e 18 (Protezione sociale, divieti di espulsione, accoglienza straordinaria). Legge 189/2002 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo politico. D. L.vo n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali. Prontuario per l accesso ai servizi aziendali degli stranieri non appartenenti all U.E.

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