REGOLAMENTO (CEE) N. 3821/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

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1 1985R3821 IT Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CEE) N. 3821/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del , pag. 8) Modificato da: Gazzetta ufficiale n. pag. data M1 Regolamento (CEE) n. 3314/90 della Commissione del 16 novembre L M2 Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio del 4 dicembre 1990 L M3 Regolamento (CEE) n. 3688/92 della Commissione del 21 dicembre L M4 Regolamento (CE) n. 2479/95 della Commissione del 25 ottobre 1995 L M5 Regolamento (CE) n. 1056/97 della Commissione dell'11 giugno 1997 L M6 Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998 L M7 modificato dal regolamento (CE) n o 1360/2002 della Commissione del L giugno 2002 M8 Regolamento (CE) n o 1360/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 L M9 Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio L del 29 settembre 2003 M10 Regolamento (CE) n. 432/2004 della Commissione del 5 marzo 2004 L Modificato da: A1 Atto di adesione dell'austria, della Finlandia e della Svezia C (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio) L Rettificato da: C1 Rettifica, GU L 77 del , pag. 71 (1360/2002)

2 1985R3821 IT B REGOLAMENTO (CEE) N. 3821/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75, vista la proposta della Commissione ( 1 ), visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ), visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ), considerando che il regolamento (CEE) n. 1463/70 ( 4 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2828/77 ( 5 ), ha introdotto un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; considerando che, tenendo conto delle considerazioni esposte qui di seguito conviene, per ragioni di chiarezza, riunire in un testo unico tutte le disposizioni applicabili in materia ed abrogare pertanto il regolamento (CEE) n. 1463/70; che conviene tuttavia mantenere in vigore per un certo periodo l'esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per taluni trasporti di viaggiatori; considerando che l'utilizzazione di un apparecchio di controllo che possa indicare i gruppi di tempi di cui al regolamento (CEE) n. 3820/ 85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( 6 ), è atto a garantire un efficace controllo di dette disposizioni; considerando che l'obbligo di istituire un siffatto apparecchio di controllo può essere imposto soltanto ai veicoli immatricolati negli stati membri; che taluni di questi veicoli possono inoltre essere esclusi senza inconvenienti dal campo d'applicazione del presente regolamento; considerando che in circostanze eccezionali gli stati membri dovrebbero essere abilitati ad accordare, con l'autorizzazione della Commissione, deroghe al presente regolamento per taluni veicoli; che in casi d'urgenza tali deroghe si dovrebbero poter accordare per un periodo limitato senza preventiva autorizzazione della Commissione; considerando che, per effettuare un controllo efficace, l'apparecchio deve essere di sicuro funzionamento, di facile impiego e concepito in modo da escludere al massimo le possibilità di frode; che a tale scopo è in particolare necessario che l'apparecchio di controllo fornisca su fogli individuali a ciascun conducente registrazioni dei diversi gruppi di tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili; considerando che una registrazione automatica di altri elementi riguardanti la marcia del veicolo, quali la velocità e il percorso, può contribuire notevolmente alla sicurezza della circolazione e alla guida razionale del veicolo e che pertanto si ravvisa l'opportunità di procedere anche alla registrazione di tali elementi; considerando che, per evitare qualsiasi ostacolo all'immatricolazione dei veicoli muniti degli apparecchi di controllo, nonché qualsiasi ostacolo alla loro messa in circolazione o al loro uso ed all'utilizzazione di detti apparecchi, su tutto il territorio degli stati membri, è necessario stabilire norme comunitarie per la costruzione e l'installazione degli apparecchi di controllo e prevedere una procedura d'omologazione CEE; ( 1 ) GU n. C 100 del , pag. 3. GU n. C 223 del , pag. 5. ( 2 ) GU n. C 122 del , pag ( 3 ) GU n. C 104 del , pag. 4. GU n. C 303 del , pag. 29. ( 4 ) GU n. L 164 del , pag. 1. ( 5 ) GU n. L 334 del , pag. 11. ( 6 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

3 1985R3821 IT B considerando che, in caso di divergenze fra stati membri relative ad un'omologazione CEE, occorre che la Commissione possa deliberare mediante una decisione sulla controversia se gli stati stessi non l'hanno potuta risolvere nel termine di sei mesi; considerando che per l'applicazione del presente regolamento e per la prevenzione degli abusi sarebbe utile far rilasciare ai conducenti che la chiedono una copia dei loro fogli di registrazione; considerando che gli obiettivi citati del controllo dei tempi di lavoro e riposo esigono che i datori di lavoro e i conducenti siano tenuti a vigilare sul buon funzionamento dell'apparecchio eseguendo accuratamente le operazioni richieste dalla regolamentazione; considerando che le disposizioni che disciplinano il numero di fogli di registrazione che un conducente deve tener con sé devono essere modificate in seguito alla sostituzione della settimana mobile con quella fissa; considerando che il progresso tecnico rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche di cui agli allegati del presente regolamento; che occorre, per facilitare l'attuazione delle misure necessarie a tal fine, prevedere una procedura di stretta cooperazione fra gli stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato consultivo; considerando che conviene che gli stati membri si scambiano le informazioni disponibili in merito alle trasgressioni constatate; considerando che per garantire un funzionamento sicuro e regolare dell'apparecchio di controllo conviene prevedere condizioni uniformi per le verifiche ed i controlli periodici cui l'apparecchio installato deve essere sottoposto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I Principi e campo d'applicazione Articolo 1 L'apparecchio di controllo ai sensi del presente regolamento deve rispondere, per quanto riguarda le condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento, M6 compresi gli allegati I o I B e II. Articolo 2 Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che figurano nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/85. Articolo 3 1. L'apparecchio di controllo deve essere montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all'articolo 4 e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3820/ Gli stati membri possono dispensare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3820/85. Gli stati membri comunicano alla Commissione tutte le dispense concesse in base al presente paragrafo. 3. Gli stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono dispensare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/85. In casi urgenti essi possono concedere una dispensa temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamente alla Commissione. La Commissione notifica agli altri stati membri tutte le dispense concesse in base al presente paragrafo.

4 1985R3821 IT B 4. Gli stati membri possono chiedere per i trasporti nazionali l'installazione e l'utilizzazione di apparecchi di controllo, in conformità del presente regolamento, in qualsiasi veicolo per il quale detta installazione e l'utilizzazione non sia richiesta dal paragrafo 1. CAPITOLO II Omologazione Articolo 4 M6 B Agli effetti del presente capitolo, i termini «apparecchio di controllo» si intendono come «apparecchio di controllo o i suoi componenti». Le domande di omologazione CEE per un modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione M6 o di carta con memoria sono presentate ad uno stato membro, corredate degli opportuni documenti descrittivi, dal fabbricante o dal suo mandatario. Per un medesimo modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione M6 o di carta con memoria la domanda può essere presentata ad un solo stato membro. Articolo 5 M6 Ogni Stato membro rilascia l'omologazione CE a qualsiasi modello di apparecchio di controllo, o qualsiasi modello di foglio di registrazione o di carta con memoria se essi sono conformi alle prescrizioni degli allegati I oppure I B e se lo Stato membro è in grado di sorvegliare la conformità della produzione al modello omologato. La sicurezza del sistema deve essere conforme ai requisiti tecnici previsti all'allegato IB. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 18, vigila affinché detto allegato preveda che l'omologazione CE possa essere rilasciata all'apparecchio di controllo solo se l'insieme del sistema (apparecchio di controllo, carta con memoria e collegamenti elettrici alla scatola del cambio) ha dimostrato di poter resistere ai tentativi di manipolazione o di falsificazione dei dati relativi alle ore di guida. Le prove necessarie al riguardo sono effettuate da esperti al corrente delle tecniche più recenti in materia di manipolazione. B Le modifiche o le aggiunte ad un modello omologato debbono formare oggetto di un'omologazione CEE di modello complementare da parte dello stato membro che ha accordato l'omologazione CEE iniziale. Articolo 6 Gli stati membri assegnano al richiedente un marchio di omologazione CEE conforme al modello fissato nell'allegato II per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione M6 o di carta con memoria da essi omologato ai sensi dell'articolo 5. Articolo 7 Le autorità competenti dello stato membro al quale è stata presentata la domanda di omologazione trasmettono a quelle degli altri stati membri, entro il termine di un mese, una copia della scheda di omologazione corredata di una copia dei documenti descrittivi necessari o comunicano alle stesse il rifiuto di omologazione per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione M6 o di carta con memoria che esse rispettivamente omologano o rifiutano di omologare; in caso di rifiuto comunicano la motivazione della decisione.

5 1985R3821 IT B Articolo 8 1. Qualora lo stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE di cui all'articolo 5 constati che degli apparecchi di controllo o dei fogli di registrazione M6 o della carta con memoria recanti il marchio di omologazione CEE da esso assegnato non sono conformi al modello che ha omologato, adotta le misure necessarie per assicurare la conformità della fabbricazione al modello omologato. Queste ultime possono giungere, se necessario, fino al ritiro dell'omologazione CEE. 2. Lo stato membro che ha accordato un'omologazione CEE deve revocarla se l'apparecchio di controllo od il foglio di registrazione M6 o la carta con memoria che hanno formato oggetto dell'omologazione sono considerati non conformi al presente regolamento, compresi i suoi allegati, o presentano, nell'uso, un difetto di ordine generale che li renda inadatti alla loro destinazione. 3. Se lo stato membro che ha accordato un'omologazione CEE è informato da un altro stato membro dell'esistenza di uno dei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, esso adotta anche, dopo aver consultato l'altro stato, le misure previste nei suddetti paragrafi, fatto salvo il paragrafo Lo stato membro che ha constatato l'esistenza di uno dei casi previsti al paragrafo 2 può sospendere l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi di controllo o dei fogli M6 o della carta con memoria fino a nuovo avviso. Lo stesso avviene nei casi previsti al paragrafo 1 per gli apparecchi di controllo o per i fogli M6 o per la carta con memoria dispensati dalla verifica prima CEE, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non li rende conformi al modello approvato o ai requisiti prescritti dal presente regolamento. In ogni caso le autorità competenti degli stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione, nel termine di un mese, della revoca di un'omologazione CEE precedentemente accordata o di altre misure prese in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché dei motivi che giustificano tale misura. 5. Qualora lo stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti l'esistenza dei casi previsti dai paragrafi 1 e 2, di cui è stato informato, gli stati membri interessati si adoperano, per comporre la vertenza. Essi ne tengono informata la Commissione. Qualora, nel termine di quattri mesi dal momento dell'informazione di cui al paragrafo 3, i contatti tra gli stati membri non abbiano portato ad un accordo, la Commissione, dopo aver consultato gli esperti di tutti gli stati membri ed esaminato tutti i fattori in gioco, ad esempio economici e tecnici, adotta entro un termine di sei mesi una decisione che viene notificata agli stati membri interessati e comunicata contemporaneamente agli altri stati membri. La Commissione fissa il termine per la messa in applicazione della sua decisione a seconda dei casi. Articolo 9 1. Il richiedente l'omologazione CEE per un modello di foglio di registrazione deve precisare nella domanda il modello (o i modelli) di apparecchio (apparecchi) di controllo sul quale (o sui quali) tale foglio è destinato a essere utilizzato e deve fornire, per il collaudo del foglio, un apparecchio adeguato del (dei) tipo(i) appropriato(i). 2. Le autorità competenti di ciascuno stato membro indicano, sulla scheda di omologazione del modello del foglio di registrazione, il modello (o i modelli) di apparecchio (apparecchi) di controllo sul quale (o sui quali) il modello di foglio può essere utilizzato. Articolo 10 Gli stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione né vietare la messa in circolazione o l'uso dei veicoli muniti dell'apparecchio di controllo per motivi riguardanti tale apparecchio, se quest'ultimo è

6 1985R3821 IT B munito del marchio di omologazione CEE di cui all'articolo 6 e della targhetta di montaggio di cui all'articolo 12. Articolo 11 Ogni decisione di rifiuto o di ritiro dell'omologazione di un modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione M6 o di carta con memoria adottata in base al presente regolamento è motivata in modo preciso. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente negli stati membri e dei termini per la presentazione dei ricorsi stessi. CAPITOLO III Montaggio e controllo Articolo Sono autorizzati ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo soltanto i montatori o le officine autorizzati a tal fine dalle autorità competenti degli stati membri, dopo aver sentito, se esse lo desiderano, il parere dei fabbricanti interessati. M6 La durata di validità amministrativa delle carte di officina e di montatore autorizzati non può superare un anno. In caso di rinnovo, di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta rilasciata alle officine e ai montatori autorizzati, l'autorità fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una domanda circostanziata a tale scopo. Quando viene rilasciata una nuova carta in sostituzione della precedente, la nuova carta reca lo stesso numero d'informazione «officina» ma l'indice è aumentato di un'unità. L'autorità che rilascia la carta tiene un registro delle carte smarrite, rubate o difettose. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione delle carte distribuite ai montatori e alle officine autorizzati. 2. Il montatore o l'officina autorizzata appone un marchio particolare sui sigilli apposti, e, inoltre, per gli apparecchi di controllo conformi all'allegato I B, inserisce i dati elettronici di sicurezza che consentono in particolare i controlli di autenticazione. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro tengono un registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate. 3. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione la lista dei montatori e delle officine autorizzati, delle carte loro rilasciate, e le comunicano copia dei marchi e delle informazioni necessari relativi ai dati elettronici di sicurezza utilizzati. B M3 4. La conformità del montaggio dell'apparecchio di controllo alle prescrizioni del presente regolamento è attestata dalla targhetta di montaggio apposta secondo le modalità previste M6 agli allegati I eib. 5. I sigilli possono essere tolti dai montatori o dalle officine autorizzati dalle autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo oppure secondo le modalità previste nell'allegato I, capitolo V, paragrafo 4 M6 o all'allegato I B, capitolo VI, lettera c) del presente regolamento.

7 1985R3821 IT B M6 B M6 B M6 CAPITOLO IV Disposizioni di utilizzazione Articolo 13 Il datore di lavoro ed i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso, da una parte, dell'apparecchio di controllo e, dall'altra, della carta del conducente ove il conducente sia incaricato di guidare un veicolo dotato di un apparecchio di controllo conforme all'allegato IB. Articolo Il datore di lavoro rilascia ai conducenti di veicoli dotati di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale di tali fogli, della durata del servizio e dell'obbligo di sostituire eventualmente i fogli danneggiati o quelli ritirati da un agente incaricato del controllo. Il datore di lavoro consegna ai conducenti soltanto fogli di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo. Qualora il veicolo sia dotato di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I B, il datore di lavoro ed il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa su richiesta di cui all'allegato I B possa effettuarsi correttamente in caso di controllo. 2. L'impresa conserva i fogli di registrazione in modo sistematico per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. I fogli sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo. 3. La carta del conducente di cui all'allegato I B viene rilasciata, su richiesta del conducente, dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il conducente ha la sua residenza normale. Uno Stato membro può pretendere che ogni conducente soggetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 che abbia la sua residenza normale nel suo territorio sia in possesso della carta di conducente. a) Ai fini del presente regolamento, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona in questione e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. b) I conducenti forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d'identità, o mediante qualsiasi altro documento valido. c) Qualora le autorità competenti dello Stato membro che rilascia la carta del conducente abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione relativa alla residenza normale effettuata in conformità della lettera b), o anche ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere informazioni o prove supplementari.

8 1985R3821 IT M6 d) Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio si assicurano, per quanto possibile, che il richiedente non sia già titolare di una carta di conducente in corso di validità. 4. a) L'autorità competente dello Stato membro personalizza la carta del conducente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I B. La durata di validità amministrativa della carta del conducente non può essere superiore a cinque anni. Il conducente può essere titolare di una sola carta valida del conducente alla volta ed è autorizzato ad usare solo la propria carta personalizzata. È vietato l'uso di carte difettose o il cui periodo di validità sia scaduto. Quando al conducente viene rilasciata una nuova carta in sostituzione di quella precedente, la nuova carta contiene lo stesso numero d'ordine della carta del conducente, ma l'indice è aumentato di un'unità. L'autorità che rilascia la carta registra le carte rilasciate, rubate, smarrite o difettose per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità. In caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta del conducente, l'autorità fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una domanda circostanziata a tale scopo. In caso di richiesta di rinnovo di una carta il cui periodo di validità giunge a scadenza, l'autorità fornisce una nuova carta prima della data di scadenza, a condizione che la richiesta le sia stata inoltrata entro i termini previsti all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma. b) Le carte del conducente sono rilasciate solo ai richiedenti soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85. c) La carta del conducente è personale. Essa non può formare oggetto, durante la durata di validità amministrativa, di un ritiro o di una sospensione per qualsiasi motivo, a meno che l'autorità competente di uno Stato membro non constati che la carta è stata falsificata, che il conducente utilizza una carta di cui non è titolare o che la carta sia stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati. Qualora le misure di sospensione o di ritiro di cui sopra siano prese da uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la carta, tale Stato membro rinvia la carta alle autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata indicando i motivi di tale restituzione. d) Le carte del conducente rilasciate dagli Stati membri formano oggetto di riconoscimento reciproco. Quando il titolare di una carta del conducente in corso di validità rilasciata da uno Stato membro ha fissato la sua residenza normale in un altro Stato membro, egli può chiedere che la sua carta sia scambiata contro una carta del conducente equivalente; spetta allo Stato membro che effettua lo scambio verificare, ove necessario, se la carta presentata è effettivamente ancora valida. Gli Stati membri che effettuano lo scambio restituiscono la vecchia carta alle autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata, indicando le ragioni di tale restituzione. e) Quando uno Stato membro restituisce o scambia una carta del conducente, tale sostituzione o scambio nonché ogni sostituzione o rinnovo ulteriore sono registrati in questo Stato membro. f) Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare rischi di falsificazione delle carte del conducente. 5. Gli Stati membri provvedono affinché i dati necessari al controllo del rispetto del regolamento (CEE) n. 3820/85 e della direttiva 92/6/ CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e

9 1985R3821 IT M6 B M6 B M6 B l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità ( 1 ), registrati e conservati in memoria dagli apparecchi di controllo conformemente all'allegato I B del presente regolamento, siano memorizzati per almeno 365 giorni dopo la data della loro registrazione e possano essere resi disponibili in condizioni che garantiscano la sicurezza e l'esattezza di tali dati. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurarsi che le operazioni di rivendita o di messa fuori servizio degli apparecchi di controllo non possano nuocere in particolare alla buona applicazione del presente paragrafo. Articolo I conducenti non utilizzano fogli di registrazione M6 o carta del conducente sporchi o deteriorati. I fogli M6 o la carta del conducente devono essere adeguatamente protetti in tal senso. Allorché il conducente desidera rinnovare la sua carta del conducente, questi deve presentare domanda presso le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha la sua residenza normale al più tardi entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta. Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni M6 o della carta del conducente, i conducenti debbono accludere il foglio M6 o la carta del conducente deteriorati al foglio di riserva utilizzato per sostituirlo. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha la sua residenza normale. 2. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione M6 o la carta del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione M6 o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione M6 o carta del conducente deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato. Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i gruppi di tempi indicati nel paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), sono iscritti sul foglio, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio. Essi apportano le necessarie variazioni ai fogli di registrazione nel caso che più di un conducente si trovi a bordo del veicolo, in modo che l'informazione di cui al capitolo II, punti da 1 a 3 dell'allegato I, sia registrata sul foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida. 3. I conducenti: devono preoccuparsi della concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio e l'ora legale nel paese di immatricolazione del veicolo; devono azionare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo: a) sotto il simbolo : il tempo di guida; b) sotto il simbolo : tutti gli altri tempi di lavoro; ( 1 ) GU L 57 del , pag. 27.

10 1985R3821 IT B M6 B M6 c) sotto il simbolo : il tempo di disponibilità, ovvero: il tempo d'attesa, ossia il periodo durante il quale ai conducenti è richiesta la permanenza sul posto di lavoro soltanto per rispondere ad eventuali chiamate al fine di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori; il tempo trascorso a fianco di un conducente durante la marcia del veicolo; il tempo trascorso in cuccetta durante la marcia del veicolo; d) sotto il simbolo : le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero. 4. Ciascuno stato membro può permettere, per i fogli di registrazione utilizzati sui veicoli immatricolati nel suo territorio, che i periodi di tempo di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b) e c), siano tutti registrati sotto il simbolo 5. Il conducente deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni: a) cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio; b) data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio; c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio; d) la lettura del contachilometri: prima del primo viaggio registrato sul foglio, alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio, in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato); e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo. 5 bis. Il conducente introduce nell'apparecchio di controllo conforme all'allegato I B il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Uno Stato membro può tuttavia imporre ai conducenti di veicoli che effettuano un trasporto interno nel suo territorio di aggiungere al simbolo del paese una specifica geografica più particolareggiata, a condizione di averla notificata alla Commissione anteriormente al 1 o aprile 1998 e che il numero di tali specifiche non sia superiore a venti. L'inserimento dei dati suddetti è attivato dal conducente; esso può essere interamente manuale oppure automatico quando l'apparecchio di controllo è collegato ad un sistema di posizionamento via satellite. 6. L'apparecchio M6 di controllo definito all'allegato I deve essere concepito in modo da permettere agli agenti incaricati del controllo di leggere, eventualmente previa apertura dell'apparecchio, senza deformare in modo permanente, danneggiare o insudiciare il foglio, le registrazioni relative alle nove ore che precedono l'ora del controllo. L'apparecchio deve inoltre essere concepito in modo da consentire di accertare senza apertura della custodia che le registrazioni vengono effettuate. 7. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli agenti di controllo: i fogli di registrazione della settimana in corso e, in ogni caso, il foglio relativo all'ultimo giorno della settimana precedente nel corso del quale ha guidato, la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta e i documenti di stampa prodotti dall'apparecchio di controllo di cui all'allegato I B, e relativi ai gruppi di tempo indicati al paragrafo

11 1985R3821 IT M6 B M6 3, secondo trattino, punti a), b), c) e d), nel caso in cui il conducente abbia guidato un veicolo munito di tale apparecchio di controllo durante il periodo di cui al primo trattino del presente paragrafo. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I B, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli agenti di controllo: la carta di conducente di cui è titolare e i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al primo comma, primo trattino, nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I. Un agente abilitato può verificare il rispetto del regolamento (CEE) n. 3820/85 attraverso l'esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati che sono stati registrati dall'apparecchio di controllo o tramite la carta del conducente e, in assenza di essi, attraverso l'esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l'inosservanza di una disposizione quale quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e È vietato falsificare, cancellare o distruggere i dati registrati sul foglio di registrazione, oltre che i dati registrati nell'apparecchio di controllo, o sulla carta del conducente, nonché i documenti stampati prodotti dall'apparecchio di controllo, definito all'allegato I B. Lo stesso dicasi per le manomissioni dell'apparecchio di controllo, del foglio di registrazione o della carta del conducente atte a falsificare i dati e/o i documenti stampati o a renderli inaccessibili o a distruggerli. Nel veicolo non deve essere presente alcun dispositivo che possa essere all'uopo utilizzato. Articolo In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, il datore di lavoro deve farlo riparare da un installatore o in un'officina autorizzati, appena le circostanze lo consentono. Se il ritorno alla sede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso. Gli stati membri possono prevedere nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 19, la facoltà per le autorità competenti di vietare l'uso del veicolo per i casi in cui non si ripari il guasto o il funzionamento difettoso alle condizioni sopra stabilite. 2. Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell'apparecchio di controllo, il conducente riporta le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui essi non sono più correttamente registrati o stampati dall'apparecchio di controllo, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente e su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), ivi compresa la firma. In caso di smarrimento, furto, deterioramento o cattivo funzionamento della carta del conducente, il conducente stampa, al termine del suo viaggio, le indicazioni relative ai gruppi di tempi registrati dall'apparecchio di controllo, riporta su tale documento di stampa gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), e lo firma. 3. In caso di deterioramento o di cattivo funzionamento della carta del conducente questi la restituisce all'autorità competente dello Stato membro nel quale egli ha la residenza normale. Il furto della carta del conducente deve formare oggetto di una dichiarazione in buona e debita forma presso le autorità competenti dello Stato in cui si è verificato il furto.

12 1985R3821 IT M6 B M6 Lo smarrimento della carta del conducente deve formare oggetto di una dichiarazione in buona e debita forma presso le autorità competenti dello Stato che l'ha rilasciata e presso quelle dello Stato membro nel quale il conducente ha la residenza normale, qualora esse siano diverse. Il conducente può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo alla sede dell'impresa, a condizione che possa dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo. Se le autorità dello Stato membro nel quale il conducente ha la residenza normale sono diverse da quelle che hanno rilasciato la sua carta e a quest'ultime viene richiesto di procedere al rinnovo, alla sostituzione o allo scambio della carta del conducente, esse informano le autorità che hanno rilasciato la vecchia carta dei motivi esatti del rinnovo, della sostituzione o dello scambio della medesima. CAPITOLO V Disposizioni finali Articolo Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo Le specifiche tecniche relative ai seguenti punti dell'allegato I B sono adottate quanto prima e, se possibile, anteriormente al 1 o luglio 1998, secondo la stessa procedura: a) capitolo II: punto d), 17: visualizzazione e stampa dei guasti dell'apparecchio di controllo, punto d), 18: visualizzazione e stampa dei guasti della carta del conducente, punto d), 21: visualizzazione e stampa di rapporti di sintesi; b) capitolo III: punto a), 6.3: norme applicabili per la protezione delle apparecchiature elettroniche dei veicoli contro le interferenze elettriche e i campi magnetici, punto a), 6.5: protezione (sicurezza) dell'intero sistema, punto c), 1: segnali di avviso di cattivo funzionamento interno dell'apparecchio di controllo, punto c), 5: formato dei segnali di avviso, punto f): tolleranze massime; c) capitolo IV, punto a): punto 4: norme, punto 5: sicurezza, compresa la protezione dei dati,

13 1985R3821 IT M6 M9 B punto 6: campo di temperatura, punto 8: caratteristiche elettriche, punto 9: struttura logica della carta del conducente, punto 10: funzioni e comandi, punto 11: schedari elementari; e capitolo IV, punto b); d) capitolo V: stampante e tabulati standard. Articolo La Commissione è assistita da un Comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 1 ), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/ CE è fissato a tre mesi. 3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo Gli stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del presente regolamento. Dette disposizioni vertono, tra l'altro, sull'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché sulle sanzioni applicabili in caso d'infrazione. 2. Gli stati membri si prestano mutua assistenza per l'applicazione del presente regolamento e per il controllo dell'applicazione stessa. 3. Nell'ambito di questa reciproca assistenza le autorità competenti degli stati membri si comunicano le informazioni disponibili riguardanti: le infrazioni al presente regolamento commesse da non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni; le sanzioni inflitte da uno stato membro nei confronti dei propri residenti per tali infrazioni commesse in altri stati membri. Articolo 20 Il regolamento (CEE) n. 1463/70 è abrogato. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre 1989 ai veicoli e ai conducenti addetti ai trasporti internazionali regolari di viaggiatori, nella misura in cui i veicoli che effettuano tali servizi non siano muniti di un apparecchio di controllo utilizzato conformemente al presente regolamento. ( 1 ) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del , pag. 23).

14 1985R3821 IT M2 Articolo 20 bis Il presente regolamento è applicabile soltanto a decorrere dal 1 o gennaio 1991 ai veicoli immatricolati prima di questa data nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. B Il presente regolamento è applicabile soltanto a decorrere dal 1 o gennaio 1993 a questi veicoli, qualora essi effettuino unicamente trasporti nazionali nel territorio della Repubblica federale di Germania. Tuttavia il presente regolamento è applicabile a decorrere dalla sua entrata in vigore ai veicoli che effettuano trasporti di merci pericolose. Articolo 21 Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

15 1985R3821 IT B ALLEGATO I CONDIZIONI DI COSTRUZIONE, DI PROVA, DI MONTAGGIO E DI CONTROLLO I. DEFINIZIONI Ai sensi del presente allegato, s'intende per: a) apparecchio di controllo: apparecchio destinato ad essere montato a bordo di veicoli stradali per indicare e registrare in modo automatico o semiautomatico dati sulla marcia di questi veicoli e su certi tempi di lavoro dei loro conducenti; b) foglio di registrazione: foglio concepito per ricevere e fissare registrazioni, da collocare nell'apparecchio di controllo e sul quale i dispositivi scriventi dell'apparecchio tracciano in modo continuo i diagrammi dei dati da registrare; c) costante dell'apparecchio di controllo: caratteristica numerica che esprime il valore del segnale di entrata necessario per ottenere l'indicazione e la registrazione della distanza percorsa di 1 km; questa costante deve essere espressa in giri per chilometro (k = giri/km) o in impulsi per chilometro (k = imp/km); d) coefficiente caratteristico del veicolo: caratteristica numerica che esprime il valore del segnale d'uscita emesso dal pezzo previsto sul veicolo per il raccordo dell'apparecchio di controllo (presa di uscita del cambio in certi casi, ruota del veicolo in altri), quando il veicolo percorre la distanza di un chilometro misurata in condizioni normali di prova (vedi capitolo VI, punto 4, del presente allegato). Il coefficiente caratteristico viene espresso in giri per chilometro (W = giri/km) o impulsi per chilometro (w = imp/km); e) circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote: media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di impiego (vedi capitolo VI, paragrafo 4, del presente allegato) e viene espressa con: 1 = mm. II. CARATTERISTICHE GENERALI E FUNZIONI DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO L'apparecchio deve fornire la registrazione dei seguenti elementi: M1 B 1) distanza percorsa dal veicolo, 2) velocità del veicolo, 3) tempo di guida, 4) altri tempi di lavoro e tempo di disponibilità, 5) interruzioni di lavoro e tempi di riposo giornaliero, 6) apertura della custodia contenente il foglio di registrazione, 7) per gli apparecchi di controllo elettronici, vale a dire apparecchi che funzionano per mezzo di segnali trasmessi elettricamente dal sensore di distanza e velocità di marcia, qualsiasi interruzione, di durata superiore a 100 millisecondi, dell'alimentazione dell'apparecchio (ad eccezione dell'illuminazione) e dell'alimentazione del sensore di distanza e velocità di marcia, nonché le interruzioni del segnale inviato a detto sensore. Per i veicoli utilizzati da due conducenti, l'apparecchio deve consentire la registrazione dei tempi di cui ai punti 3, 4 e 5, simultaneamente e in modo differenziato su due fogli distinti. III. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO a) Prescrizioni generali 1. Per l'apparecchio di controllo sono prescritti i seguenti dispositivi:

16 1985R3821 IT B M Dispositivi indicatori: della distanza percorsa (contatore totalizzatore), della velocità (tachimetro), del tempo (orologio) Dispositivi registratori comprendenti: un registratore della distanza percorsa, un registratore della velocità, uno o più registratori del tempo rispondenti alle condizioni fissate al capitolo III, lettera c), punto Un dispositivo marcatore indicante sul foglio di registrazione, singolarmente: tutte le aperture della cassa contenenti tale foglio, per gli apparecchi di controllo elettronici, quali definiti al punto 7 del capitolo II, qualsiasi interruzione, di durata superiore a 100 millisecondi, dell'alimentazione dell'apparecchio (ad eccezione dell'illuminazione), non oltre il momento della rialimentazione, per gli apparecchi di controllo elettronici, quali definiti al punto 7 del capitolo II, qualsiasi interruzione, di durata superiore a 100 millisecondi, dell'alimentazione del sensore di distanza e velocità di marcia e qualsiasi interruzione del segnale inviato a detto sensore. B 2. L'eventuale presenza nell'apparecchio di altri dispositivi oltre quelli sopra elencati non deve compromettere il buon funzionamento dei dispositivi obbligatori né ostacolarne la lettura. L'apparecchio deve essere presentato per l'omologazione munito degli eventuali dispositivi complementari. 3. Materiali 3.1. Tutti gli elementi costitutivi dell'apparecchio di controllo devono essere realizzati con materiali dotati di stabilità e di resistenza meccanica sufficienti e con caratteristiche elettriche e magnetiche invariabili Ogni cambiamento di un elemento dell'apparecchio o della natura dei materiali impiegati per la sua fabbricazione deve essere approvato, prima dell'uso, dall'autorità che ha omologato l'apparecchio. 4. Misurazione della distanza percorsa Le distanze percorse possono essere totalizzate e registrate: in marcia avanti e in marcia indietro, oppure unicamente in marcia avanti. L'eventuale registrazione delle manovre di marcia indietro non devono assolutamente influire sulla chiarezza e la precisione delle altre registrazioni. 5. Misurazione della velocità 5.1. Il campo di misurazione dell'indicatore della velocità è stabilito dal certificato di omologazione del modello La frequenza propria e il dispositivo di smorzamento del meccanismo di misurazione devono essere tali che i dispositivi indicatore e registratore della velocità possano, nell'ambito del campo di misurazione, seguire le accelerazioni fino a 2 m/s 2, entro i limiti delle tolleranze ammesse. 6. Misurazione del tempo (orologio) 6.1. Il comando del dispositivo di regolazione dell'orologio deve trovarsi all'interno di una custodia contenente il foglio di registrazione, di cui ciascuna apertura viene registrata automaticamente sul foglio di registrazione Se il meccanismo di avanzamento del foglio di registrazione è comandata dall'orologio, la durata di funzionamento corretto di quest'ultimo, dopo completa ricarica, deve superare di almeno il 10 % la durata di registrazione corrispondente alla carica massima di fogli dell'apparecchio. 7. Illuminazione e protezione 7.1. I dispositivi indicatori dell'apparecchio deveno essere muniti di un'illuminazione adeguata antiabbagliante.

17 1985R3821 IT B 7.2. Per le normali condizioni di utilizzazione, tutte le parti interne dell'apparecchio devono essere protette contro l'umidità e la polvere. Esse devono inoltre essere protette contro l'accessibilità mediante involucri che devono poter essere sigillati. b) Dispositivi indicatori 1. Indicatore della distanza percorsa (contatore totalizzatore) 1.1. Il valore della graduazione più piccola del dispositivo indicatore della distanza percorsa deve essere di 0,1 km. Le cifre che indicano gli ettometri devono essere nettamente distinguibili da quelle che indicano i numeri interni di chilometri Le cifre del contatore totalizzatore devono essere chiaramente leggibili ed avere un'altezza apparente di almeno 4 mm Il contatore totalizzatore deve poter indicare fino a ,9 km almeno. 2. Indicatore della velocità (tachimetro) 2.1. All'interno del campo di misurazione, la graduazione della velocità dev'essere graduata uniformemente per intervalli di 1, 2, 5 oppure 10 km/h. Il valore in velocità della scala (intervallo compreso fra due segni di riferimento successivi) non deve superare il 10 % della velocità massima che figura alla fine del campo di misurazione Il settore di indicazione non deve essere numerato oltre il campo di misurazione La lunghezza dell'intervallo della graduazione corrispondente ad una differenza di velocità di 10 km/h non deve essere inferiore a 10 mm Su un indicatore a lancetta, la distanza fra la lancetta e il quadrante non deve superare 3 mm. 3. Indicatore del tempo (orologio) L'indicatore di tempo deve essere visibile dall'esterno dell'apparecchio e la lettura deve essere sicura, facile e non ambigua. c) Dispositivi registratori 1. Prescrizioni generali 1.1. In ogni apparecchio, indipendentemente dalla forma del foglio di registrazione (nastro o disco), si deve prevedere un punto di riferimento che permetta di collocare correttamente il foglio di registrazione in modo da garantire la corrispondenza fra l'ora indicata dall'orologio e la marcatura oraria sul foglio Il meccanismo che trascina il foglio di registrazione deve garantire che quest'ultimo scorra senza gioco e possa venire collocato e tolto liberamente Il dispositivo di avanzamento del foglio di registrazione, nel caso in cui quest'ultimo abbia forma di disco, sarà comandato dal meccanismo dell'orologio. In questo caso il movimento di rotazione del foglio sarà continuo ed uniforme con una velocità minima di 7 mm/h misurata sul bordo interno della corona circolare che delimita la zona di registrazione della velocità. Negli apparecchi del tipo a nastro, se il dispositivo di avanzamento dei fogli è comandato dal meccanismo dell'orologio, la velocità di avanzamento in linea retta sarà di 10 mm/h almeno Le registrazioni della distanza percorsa, della velocità del veicolo e dell'apertura della custodia contenente il foglio (i fogli) di registrazione devono essere automatiche. 2. Registrazioni della distanza percorsa 2.1. Ogni distanza di 1 km percorsa deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno 1 mm della coordinata corrispondente Anche a velocità che raggiungono il limite superiore del campo di misurazione, il diagramma dei percorsi deve essere chiaramente leggibile. 3. Registrazioni della velocità 3.1. La punta scrivente per la registrazione della velocità deve avere, in linea di massima, un movimento rettilineo perpendicolare alla direzione dello scorrimento del foglio di registrazione, indipendentemente dalla forma di quest'ultimo.

18 1985R3821 IT B M1 B Tuttavia, si può ammettere un movimento curvilineo della punta scrivente se vengono adempiute le seguenti condizioni: il tracciato descritto da detta punta è perpendicolare alla circonferenza media (nel caso di fogli a forma di dischi) o all'asse della zona riservata alla registrazione della velocità (nel caso di foglio a forma di nastri); il rapporto fra il raggio di curvatura del tracciato descritto dalla punta e la larghezza della zona riservata alla registrazione della velocità non è inferiore a 2,4: 1 per qualsiasi forma di foglio di registrazione; le varie graduazioni della scala del tempo devono attraversare la zona di registrazione secondo una curva con lo stesso raggio del tracciato descritto dalla punta scrivente. La distanza tra le gradazioni deve corrispondere al massimo ad un'ora della scala del tempo Ogni variazione di 10 km/h della velocità deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno 1,5 mm della coordinata corrispondente. 4. Registrazione dei tempi 4.1. L'apparecchio deve essere costruito per registrare i tempi di guida in modo completamente automatico e consentire di registrare separatamente, eventualmente mediante manovra di un dispositivo commutatore, gli altri gruppi di tempi quali indicati all'articolo 15, paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d) del regolamento Le caratteristiche dei tracciati, le loro posizioni relative ed eventualmente i segni previsti all'articolo 15 del regolamento devono consentire di riconoscere chiaramente la natura dei differenti tempi. La natura dei vari gruppi di tempi è rappresentata nel diagramma mediante differenze di spessore dei trattati relativi o mediante qualsiasi altro sistema almeno altrettanto efficace per quanto concerne la leggibilità e l'interpretazione del diagramma Nel caso di veicoli utilizzati da un equipaggio composto da più membri le registrazioni di cui al punto 4.1 devono essere operate su due fogli distinti, ciascuno per un conducente. In tal caso, l'avanzamento dei vari fogli deve essere effettuato dallo stesso meccanismo o da meccanismi sincronizzati. d) Dispositivi di chiusura 1. La custodia contenente il foglio o i fogli di registrazione e il comando del dispositivo per rimettere l'orologio deve essere munita di una serratura. 2. Ogni apertura della custodia contenente il foglio o i fogli di registrazione ed il comando del dispositivo per rimettere l'orologio deve essere marcata automaticamente sul foglio o sui fogli. e) Iscrizioni 1. Sul quadrante dell'apparecchio devono figurare le seguenti iscrizioni: in prossimità del numero indicato dal contatore totalizzatore, l'unità di misura delle distanze espressa dal simbolo «km», in prossimità della scala delle velocità, l'indicazione «km/h», il campo di misurazione del tachimetro sotto la forma «Vmin km/h, Vmax k/h». Questa indicazione non è necessaria se figura sulla targa segnaletica dell'apparecchio. Queste prescrizioni non si applicano tuttavia agli apparecchi di controllo omologati prima del 10 agosto Sulla targa segnaletica incorporata nell'apparecchio devono figurare le seguenti indicazioni, visibili sull'apparecchio montato: nome ed indirizzo del fabbricante dell'apparecchio, numero di fabbricazione ed anno di costruzione, marchio di omologazione del modello dell'apparecchio, costante dell'apparecchio, sotto la forma «k = giri/km»o «k = imp/km», eventualmente campo di misurazione della velocità sotto la forma indicata al punto 1, se la sensibilità dello strumento all'angolo d'inclinazione può influenzare le indicazioni fornite dall'apparecchio oltre le tolleranze ammesse, l'orientamento angolare ammissibile sotto la forma:

19 1985R3821 IT B dove α rappresenta un angolo misurato a partire dalla posizione orizzontale della faccia anteriore (orientata verso l'alto) dell'apparecchio per il quale è regolato lo strumento, e β e γ rappresentano rispettivamente gli scarti limite ammissibili verso l'alto e verso il basso rispetto all'angolo α. f) Tolleranze massime (dispositivi indicatori e registratori) 1. Al banco di prova del montaggio: a) distanza percorsa: 1 % in più o in meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km; b) velocità: 3 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale; c) tempi: ± 2 minuti al giorno, con un massimo di 10 minuti in 7 giorni nel caso in cui la durata di marcia dell'orologio dopo la ricarica non è inferiore a questo periodo. 2. All'atto del montaggio: a) distanza percorsa: 2 % in più o meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km; b) velocità: 4 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale; c) tempi: ± 2 minuti al giorno, oppure ± 10 minuti ogni 7 giorni. 3. In uso: a) distanza percorsa: 4 % in più o in meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km; b) velocità: 6 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale; c) tempi: ± 2 minuti al giorno, oppure ± 10 minuti ogni 7 giorni. 4. Le tolleranze massime elencate ai punti 1, 2 e 3 sono valide per temperature oscillanti fra 0 e 40 ºC; le temperature vengono misurate in prossimità immediata dell'apparecchio. 5. Le tolleranze massime elencate ai punti 2 e 3 si intendono misurate nelle condizioni di cui al capitolo VI. IV. FOGLI DI REGISTRAZIONE a) Prescrizioni generali 1. I fogli di registrazione devono essere di qualità tale che non impediscano il normale funzionamento dell'apparecchio e che le registrazioni fattevi siano indelebili, chiaramente leggibili e identificabili. I fogli di registrazione devono conservare le loro dimensioni e le loro registrazioni in condizioni igrometriche e di temperatura normali.

20 1985R3821 IT B Deve inoltre essere possibile iscrivere sui fogli, senza deteriorarli e senza impedire la leggibilità delle registrazioni, le indicazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento. In condizioni normali di conservazione, le registrazioni devono potersi leggere con precisione durante almeno un anno. 2. La capacità minima di registrazione dei fogli, indipendente dalla loro forma, deve essere di 24 ore. Se più dischi sono collegati fra di loro allo scopo di aumentare la capacità di registrazione continua ottenibile senza intervento del personale, i raccordi fra i differenti dischi devono essere attuati in modo che le registrazioni, nel passaggio da un disco all'altro, non presentino né interruzioni né sovrapposizioni. b) Zone delle registrazioni e loro graduazioni 1. I fogli di registrazione presentano le seguenti zone di registrazione: una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alla velocità, una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alle distanze percorse, una zona (o delle zone) per le indicazioni relative al tempo di guida, agli altri tempi di lavoro e al tempo di disponibilità, alle interruzioni di lavoro ed al riposo dei conducenti. 2. La zona riservata alla registrazione della velocità deve essere suddivisa in intervalli non superiori a 20 km/h. Su ciascuna linea di questa suddivisione deve essere indicata in cifre la velocità corrispondente. Il simbolo km/h deve figurare almeno una volta all'interno di questa zona. L'ultima linea di questa zona deve coincidere con il limite superiore del campo di misurazione. 3. La zona riservata alla registrazione dei percorsi deve essere stampata in modo da permettere una facile lettura del numero di chilometri percorsi. 4. La zona (o le zone) riservata(e) alla registrazione dei tempi di cui al punto 1 deve (devono) recare le indicazioni necessarie per individuare senza ambiguità i vari gruppi di tempi. c) Indicazioni stampate sui fogli di registrazione Ciascun foglio deve recare stampate le seguenti indicazioni: nome e indirizzo o marchio del fabbricante, marchio di omologazione del modello del foglio, marchio di omologazione del (o dei) modello(i) di apparecchio(i) nel quale(i) il foglio è utilizzabile, limite superiore della velocità registrabile stampata in chilometri per ora. Inoltre su ciascun foglio deve essere impressa almeno una linea di indicazione dei tempi graduata in modo da permettere la lettura immediata del tempo per intervalli di 15 minuti, nonché un'agevole determinazione degli intervalli di 5 minuti. d) Spazio libero per iscrizioni manoscritte Uno spazio libero sui fogli deve essere previsto per permettere al conducente di riportarvi almeno le seguenti indicazioni manoscritte: cognome e nome del membro dell'equipaggio, data e luogo dell'inizio e della fine di utilizzazione del foglio, numero (numeri) della targa d'immatricolazione del veicolo (veicoli) al quale (ai quali) il conducente è assegnato durante l'utilizzazione del foglio, rilevamenti del contatore chilometrico del veicolo (dei veicoli) al quale (ai quali) il conducente è assegnato durante l'utilizzazione del foglio, ora del cambio del veicolo. V. MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO 1. Gli apparecchi di controllo devono essere montati sui veicoli in modo che il conducente possa sorvegliare facilmente dal suo posto l'indicatore di velocità, il contatore totalizzatore e l'orologio e che tutti i loro elementi,

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