Ci risiamo, ancora con le PENSIONI! Come e quando dopo la manovra...

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1 35 anni: nel conteggio di 35 anni di contribuzione (1820 contributi settimanali) non sono considerati i contributi figurativi per malattia e disoccupazione (tranne pochi casi). Dal 1 gennaio 2001 sono considerati validi i contributi figurativi per il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia. Maggiorazioni contributive: riguardano incrementi della anzianità contributiva in conseguenza di attività prestata, ad es. da lavoratori privi della vista (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) ovvero da sordomuti o lavoratori con un'invalidità superiore al 74%,. Opzione sistema contributivo: i lavoratori, soggetti al sistema di calcolo misto, che optino per il sistema contributivo successigiugno 2010 Ci risiamo, ancora con le PENSIONI! Come e quando dopo la manovra... ALCUNE PREMESSE in breve. PREVIDENZA: arriva la finestra a individuale. Andranno in pensione più tardi dipendenti e lavoratori autonomi. Il nuovo meccanismo prevede la sostituzione delle due finestre di uscita per l'anzianità e delle 4 per la vecchiaia con una unica finestra "mobile". Scatterà per coloro che matureranno i requisiti per la pensione dal 2011: queste persone potranno percepire la pensione trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei diritti se dipendenti; trascorsi 18 mesi se lavoratori autonomi ovvero se dipendenti anche con contribuzione da lavoro autonomo. Ciascuno, quindi, avrà una personale finestra di uscita. Invalido?. all'85%: stretta sulle pensione di invalidità. Per ottenere la pensione a sostegno di disabili e portatori di menomazioni, bisognerà dimostrare di avere una invalidità pari o superiore l 85% (e non più, come fino al 31 maggio 2010, del 74%). Prevista anche una stretta sui controlli che saranno intensificati attraverso una vera e propria operazione a tappeto che riguarderà 200 mila posizioni. PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE D.Lgs. Nr. 42/2006: gli assicurati in possesso di più posizioni assicurative in possesso dei requisiti per accedere alla pensione in regime di totalizzazione Decreto legislativo nr. 42/2006 (65 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione complessiva - non contemporanea - e almeno 3 anni di contribuzione per ogni singola gestione, ovvero almeno 40 anni di contribuzione - non contemporanea - e almeno 3 anni di contribuzione per ogni singola gestione) dovranno attendere 18 mesi dalla maturazione dei requisiti. La specificità, ad oggi, (probabilmente) non è molto conosciuta ma - comunque - appare quella più penalizzata: la normativa previgente permetteva il pensionamento dal mese immediatamente successivo alla domanda di pensione (e di maturazione dei requisiti). A cura di G. Marcante CGIL SERVIZI... LE PENSIONI NEL 2010 Facciamo alcune PRECISAZIONI

2 vamente alla data del 31 dicembre 2007 mantengono il diritto a pensione secondo le norme in vigore al 31 dicembre 2007 (art.1/20 comma Legge n. 335/1995) indipendentemente dal momento in cui viene esercitato il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo. Donne, opzione al contributivo: medesima salvaguardia è garantita anche alle donne che esercitino diritto all opzione in questione - entro il 31 dicembre 2015 (Art.1/9 comma Legge n.243/2004) con alcune specificità. La legge nr. 243/2007 Le norme in vigore fino al 31 maggio 2010 derivano dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. La Legge nr.247/2007, nel recepire i contenuti dell accordo Governo - OO.SS. del 23 luglio 2007, modifica i contenuti della Legge n.243/2004 (Legge Maroni / Berlusconi) e determina le nuove modalità di accesso alle pensioni di anzianità e di vecchiaia a decorrere dal 1 gennaio REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE Le norme introdotte dalla legge 243/2007 riguardano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e, in parte, alla pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo. LE MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE DAL- LA LEGGE NR. 247/2007 NON SI APPLICANO AI LAVORATORI CHE HANNO MATURATO I RE- QUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2007 CHE CONTINUERANNO A POTER CONSEGUIRE LA PENSIONE SECONDO LA NORMATIVA IN VIGORE ANTECEDENTEMEN- TE AL 1 GENNAIO L articolo 1/1 comma, ha sostituito la Tabella A, allegata alla Legge n.243/2004 con le Tabelle A e B allegate alla legge n.247/2007 (vedasi più avanti). Inoltre: l articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 247 del 2007 sostituisce l articolo 1, comma 6, lettera a), della citata legge n. 243 del 2004; l articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della predetta legge n. 247 del 2007 sostituisce l articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della citata legge n. 243 del CGIL VICENZA pag. 2 Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2008, i lavoratori rientranti nel sistema retributivo o misto e i lavoratori rientranti nel sistema contributivo, potranno andare in pensione rispettivamente di anzianità e di vecchiaia e fermi restando i requisiti di cui al successivo punto disposizioni comuni a dipendenti e autonomi - al raggiungimento dei requisiti di seguito specificati. Lavoratori dipendenti dal 1 luglio 2009, la Tabella B ha introdotto il c.d. sistema delle quote in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall assicurato, secondo la seguente progressione: dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere é 95 con un età anagrafica minima di 59 anni; dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere sarà 9 6 con un età anagrafica minima di 60 anni; a decorrere dal 1 gennaio 2013 la quota da raggiungere sarà 97 con un età anagrafica minima di 61 anni. Lavoratori autonomi Anche per i lavoratori autonomi (ovvero dipendenti se in possesso anche di contribuzione da lavoro autonomo) dal 1 luglio 2009, la Tabella B ha introdotto il c.d. sistema delle quote in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall assicurato, secondo la seguente progressione: dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 96 con un età anagrafica minima di 60 anni; dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere sarà 97 con un età anagrafica minima di 61 anni; dal 1 gennaio 2013 la quota da raggiungere sarà 98 con un età anagrafica minima di 62 anni. Disposizioni comuni a dipendenti e autonomi Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall età, si perfeziona, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, al raggiungi-

3 mento di un anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Resta altresì fermo che per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere ottenuto, a partire dall , con i seguenti requisiti: 60 anni di età, se donne (ovvero all età di cui all articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego), e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva; a prescindere dal requisito anagrafico con un anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65 anno di età rimane soggetto alla condizione che l importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale (A.S = 335,13 mensili). Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. CGIL VICENZA pag.3 3. nulla innova per quanto riguarda il personale del comparto scuola: si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nel senso che potranno accedere al pensionamento di vecchiaia (a domanda) - dal 1 di settembre - gli assicurati che raggiungono i requisiti previsti entro il 31 dicembre dell anno stesso. Lavoratori che accedono al pensionamento di anzianità Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2011 per l accesso al pensionamento di anzianità, con età inferiori a quelle previste per i pensionamenti di vecchiaia: 1. coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 2. coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 3. per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n LE NOVITA Lavoratori che accedono al pensionamento di vecchiaia I soggetti che, a decorrere dall anno 2011 maturano il diritto all accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all età di cui all articolo 22-ter, comma 1, del decretolegge 1 luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: 1. coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 2. coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; Lavoratori che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione A tutt oggi la questione non appare sufficientemente codificata ma, se i pensionamenti con 40 anni di contribuzione - in quanto anticipati - verranno parificati ai pensionamenti di anzianità anche in questo caso si dovranno attendere 12 o 18 mesi a seconda che, rispettivamente, i 40 anni siano rappresentati da sola contribuzione da lavoro dipendente ovvero anche da contribuzione da lavoro autonomo. Comparto scuola statale: decorrenza delle pensioni di anzianità e di vecchiaia Per il personale della scuola viene confermata l applicazione delle disposizioni dell art.59/9 comma della legge n.449/97 laddove prevede un unica uscita annuale stabilita all inizio dell anno scolastico / accademico (1 settembre / 1 novembre). Tale regola vale per tutti i pensionamenti di anzianità, compresi quelli con 40 anni di contribuzione, e per i pensionamenti di vecchiaia (retributiva e contributiva) nel caso in cui i requisiti si perfezionano dopo l inizio dell anno scolastico e comunque non oltre il 31 dicembre dell anno solare interessato. Tabella 1: requisiti pensioni di vecchiaia sistema contributivo Età anagrafica Anzianità contributiva Importo pensione 65 anni uomini e donne Almeno 5 anni Qualsiasi anni donne Almeno 5 anni Non inferiore a 1,2 volte importo assegno sociale Qualsiasi Non inferiore a 40 anni Non inferiore a 1,2 volte importo assegno sociale

4 DAL Lavoratori che accedono al pensionamento in regime di totalizzazione D.lgs. Nr. 42/ si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi i- scritti all assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei previsti requisiti); 2. in caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa; 3. in caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione CGIL VICENZA TABELLA B Legge nr. 247/2007 REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI PERIODO Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi AL Somma di età anagrafica e anzianità contributiva (quota) Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna Somma di età anagrafica e anzianità contributiva (quota) Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 01/07/ /12/ /01/ /12/ /01/2013* *CON DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA P.S. DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL ECONOMIA E FINAN- ZE, DA EMANARSI ENTRO IL 31/12/2012, POTRÀ ESSERE STABILITO IL DIFFERIMENTO DELLA DECORRENZA DEI RE- QUISITI ANAGRAFICI PREVISTI DALL , QUALORA SULLA BASE DI SPECIFICA VERIFICA, GLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALLE MODIFICHE ATTUATE AI REQUISITI DI AC- CESSO AL PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ, RISULTASSERO DI MISURA TALE DA ASSICURARE QUELLI PROGRAMMATI CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONA- MENTO INDICATI A REGIME DAL *ved. nota in basso pag.4 SALVAGUARDIA Le nuove disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici legge continuano ad applicarsi nei confronti dei: 1. lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; 2. lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età; E, inoltre, le norme previgenti continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011: 1. ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 2. ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; 3. ai lavoratori che, all entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n L'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui ai punti precedenti che intendono avvalersi, a decorrere dal 1 gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa previgente. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento. INVALIDITA CIVILE Per le domande presentate dal 1 giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dall articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore all 85 per cento.

5 PUBBLICO IMPIEGO: TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E T.F.R. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento dell indennità di buonuscita, dell indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità e- quipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall impiego è effettuato: 1. in un unico importo annuale se l ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo INPS (2010 = 5.992,61 ; x 4 = ,44); 2. in due importi annuali se l ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS ma inferiore a otto volte il trattamento minimo INPS. In tal caso il primo importo annuale è pari a quattro volte il trattamento minimo INPS e il secondo importo annuale è pari all ammontare residuo (da ,45 ad ,88); 3. in tre importi annuali se l ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a otto volte il trattamento minimo INPS, in tal caso il primo e il secondo importo annuali sono pari a quattro volte il trattamento minimo INPS ciascuno e il terzo importo annuale è pari all ammontare residuo (= ,89). Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al presente comma ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale (105 giorni dalla data di cessazione per limiti d età, decesso, inabilità e limiti di servizio; 270 giorni dalla data di cessazione per destituzione dall impiego, dimissioni e altre cause di decadenza - art. 3 Legge nr.140/97). CGIL VICENZA pag.5 Le disposizioni in argomento non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per: raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell impiego avvenga entro il 30 novembre. Resta fermo che l accoglimento della domanda di cessazione determina l irrevocabilità della stessa. Inoltre, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell aliquota del 6,91 per cento.!!? CGIL

6 CGIL VICENZA pag.6 PATRONATO INCA-CGIL Legge 30 marzo 2001, n. 152 Recapiti telefonici: Vicenza: Via Maganza, n Contrà Riale, n Alte/Mont. M Arzignano Camisano V Chiampo Lonigo Noventa V Recoaro T Valdagno Bassano d. Gr Schio Thiene Asiago Il PATRONATO INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) è stato istituito dalla CGIL - nel 1945 per difendere i diritti dei lavoratori e per contribuire alla riforma della legislazione sociale e previdenziale. L attività Inca è svolta gratuitamente nei confronti di tutti coloro che chiedono tutela. Inca è il primo patronato italiano per volume di attività e per struttura organizzativa.

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