SENTENZA CORTE GIUST.UE 4 OTTOBRE 2012 CAUSA C-321/11 SEZ.III

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1 SENTENZA CORTE GIUST.UE 4 OTTOBRE 2012 CAUSA C-321/11 SEZ.III Trasporto aereo di persone - Negato imbarco - Nozione - Voli consecutivi - Ritardato arrivo del primo volo - Sussiste. CONV. DI MONTREAL 28 MAGGIO 1999, PER L UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNA- ZIONALE; REG. CE 2027/1997, COME MODIFICATO DAL REG. CE 889/2002; COD. NAV., ARTT. 941 SS.; REG. CEE 295/1991; REG. CE 261/2004 La nozione di «negato imbarco» include la situazione in cui, nell ambito di un unico contratto di trasporto comprendente più prenotazioni su voli che si susseguono immediatamente e registrati in concomitanza, un vettore aereo nega l imbarco a taluni passeggeri per il motivo che il primo volo incluso nella loro prenotazione ha subìto un ritardo imputabile al suddetto vettore e che quest ultimo ha erroneamente previsto che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi sul secondo volo. FATTO E DIRITTO. 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione degli articoli 2, lettera j), 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 3, del Regolamento CE 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento CEE 295/1991 (GU L 46, pag. 1). 2. Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. R.C. e la sig.ra M.-R.V.-V. e, dall altro, la compagnia aerea Iberia, Líneas Aéreas de España SA (in prosieguo: l «Iberia»), in seguito al rifiuto di quest ultima di accordare loro una compensazione pecuniaria per negato imbarco su un volo diretto da Madrid (Spagna) a Santo Domingo (Repubblica dominicana). Contesto normativo Il Regolamento CEE 295/ Il Regolamento CEE 295/1991 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea (GU L 36, pag. 5), in vigore sino al 16 febbraio 2005, disponeva all articolo 1: «Il presente Regolamento stabilisce norme minime comuni applicabili nel caso in cui venga negato l accesso a un volo di linea sovraprenotato a passeggeri in possesso di biglietto valido e di prenotazione confermata, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e al quale si applica il Trattato [CE], indipendentemente dallo Stato in cui ha sede il vettore aereo, dalla nazionalità del passeggero e dal luogo di destinazione». Il Regolamento n. 261/ I considerando 1, 3, 4, 9 e 10 del Regolamento n. 261/2004 enunciano quanto segue: 1) L intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale. (...) 3) Malgrado il [Regolamento n. 295/1991] abbia istituito un regime di base per la protezione dei passeggeri, il numero di persone non consenzienti a cui viene negato l imbarco continua ad essere eccessivamente elevato, come pure il numero di persone il cui volo viene cancellato senza preavviso o subisce ritardi prolungati. 4) La Comunità dovrebbe pertanto migliorare le norme di protezione stabilite da detto Regolamento, sia per rafforzare i diritti dei passeggeri sia per provvedere affinché, nell ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo condizioni armonizzate. responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.1

2 (...) 9) Il numero di passeggeri non consenzienti a cui viene negato l imbarco dovrebbe essere ridotto obbligando i vettori aerei a fare appello a persone che rinuncino volontariamente alla prenotazione, in cambio di determinati benefici, invece di negare l imbarco ai passeggeri, e accordando una piena compensazione pecuniaria ai passeggeri a cui viene in conclusione negato l imbarco. 10) I passeggeri non consenzienti a cui viene negato l imbarco dovrebbero avere la possibilità di annullare il volo, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti e dovrebbero beneficiare di un adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo». 5. L articolo 2 del Regolamento n. 261/2004, intitolato «Definizioni», così dispone: «Ai sensi del presente Regolamento, si intende per: (...) j) negato imbarco : il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati; (...)». 6. L articolo 3 del suddetto Regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 2 prevede quanto segue: «Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri: a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all articolo 5, si presentino all accettazione: secondo le modalità stabilite e all ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell ora di partenza pubblicata; (...)». 7. L articolo 4 del medesimo Regolamento, dal titolo «Negato imbarco», è redatto come segue: «1. Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un assistenza a norma dell articolo 8. Tale assistenza lascia impregiudicati i benefici di cui al presente paragrafo. 2. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo può negare l imbarco a passeggeri non consenzienti. 3. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9». 8. L articolo 7 del medesimo Regolamento, intitolato «Diritto a compensazione pecuniaria», enuncia al paragrafo 1: «1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 Euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a chilometri; b) 400 Euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra e chilometri; c) 600 Euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a)ob). (...)». 9. Gli articoli 8 e 9 del suddetto Regolamento, letti in combinato disposto con l articolo 4 del medesimo, prevedono un diritto al rimborso o all imbarco su un volo alternativo nonché un diritto all assistenza per i passeggeri cui sia stato negato l imbarco. P.2 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

3 Procedimento principale e questione pregiudiziale 10. Il sig. R.C. e la sig.ra M.-R.V.-V., ricorrenti nel procedimento principale, hanno acquistato ciascuno all Iberia un biglietto aereo per il percorso La Coruña (Spagna)-Santo Domingo. Tale biglietto comprendeva due voli: il volo IB 513, La Coruña Madrid, del 4 dicembre 2009 (ore 13,30-14,40) e il volo IB 6501, Madrid-Santo Domingo, dello stesso giorno (ore 16,05-19,55). 11. Al banco di registrazione dell Iberia dell aeroporto di La Coruña, i ricorrenti nel procedimento principale hanno registrato, alle condizioni di cui all articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento n. 261/2004, i loro bagagli direttamente per la loro destinazione finale e sono state loro rimesse due carte di imbarco corrispondenti ai due voli successivi. 12. Il primo volo ha subìto un ritardo di un ora e 25 minuti. In previsione del fatto che tale ritardo avrebbe implicato che i due passeggeri in questione perdessero il volo in coincidenza a Madrid, l Iberia ha annullato, alle ore 15,17, la loro carta di imbarco per il secondo volo previsto alle ore 16,05. Il giudice del rinvio rileva che, al loro arrivo a Madrid, si sono presentati alla porta d imbarco mentre la compagnia effettuava l ultima chiamata per i passeggeri. Tuttavia il personale dell Iberia ha loro impedito l imbarco per il motivo che le loro carte erano state annullate ed i rispettivi posti erano stati assegnati ad altri passeggeri. 13. I ricorrenti nel procedimento principale hanno atteso il giorno successivo per essere trasportati a Santo Domingo con un altro volo ed hanno raggiunto la loro destinazione finale con 27 ore di ritardo. 14. Il 23 febbraio 2010 il sig. R.C. e la sig.ra M.-R.V.-V. hanno adito il Juzgado de lo Mercantil n. 2 di La Coruña, chiedendo a quest ultimo di condannare l Iberia al pagamento della somma di EUR 600 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria per «negato imbarco», conformemente al disposto degli articoli 4, paragrafo 3, e 7, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 261/2004. L Iberia si è opposta a tali domande facendo valere che le circostanze, sulla base delle quali l azione era stata intentata dinanzi al suddetto giudice, non integravano gli estremi per un «negato imbarco», ma dovevano essere configurate come una coincidenza persa, in quanto la decisione di negato imbarco non era imputabile ad una sovraprenotazione, ma era motivata dal ritardo del volo precedente. 15. Il giudice del rinvio rileva peraltro che l Iberia ha accordato la compensazione pecuniaria di cui agli articoli 4, paragrafo 3, e 7 del Regolamento n. 261/2004, a sette passeggeri ai quali aveva negato l imbarco sul volo Madrid-Santo Domingo in parola. 16. In tale contesto il suddetto giudice del rinvio pone un quesito sul punto se la nozione di «negato imbarco» riguardi esclusivamente le situazioni in cui i voli sono stati oggetto di una sovraprenotazione iniziale o se la nozione di cui trattasi possa estendersi ad altre situazioni, come quella dei ricorrenti nel procedimento principale. 17. Proprio in un contesto siffatto, il Juzgado de lo Mercantil n. 2 di La Coruña ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale. «Se si possa considerare compresa nella nozione di negato imbarco ai sensi dell articolo 2, lettera j), in combinato disposto con l articolo 3, paragrafo 2, e l articolo 4, paragrafo 3, del [Regolamento n. 261/2004], la fattispecie in cui la compagnia aerea che effettua il trasporto neghi l imbarco perché il volo corrispondente alla prima tratta del biglietto subisce un ritardo imputabile alla compagnia e quest ultima prevede erroneamente che i passeggeri non possano arrivare in tempo per il secondo volo, permettendo che i posti loro assegnati sul secondo volo siano occupati da altri passeggeri». Sulla questione pregiudiziale 18. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l articolo 2, lettera j), del Regolamento n. 261/2004, letto in combinato disposto con l articolo 3, paragrafo 2, di quest ultimo, debba essere interpretato nel senso che nella nozione di «negato imbarco» rientra la situazione in cui, nell ambito di un unico contratto di trasporto comprendente più prenotazioni su voli immediatamente successivi e registrati in maniera concomitante, un vettore aereo nega l imbarco a taluni passeggeri per il motivo che il primo volo incluso nella loro prenotazione ha subìto un responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.3

4 ritardo imputabile allo stesso vettore e quest ultimo ha previsto erroneamente che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi sul secondo volo. 19. Si deve ricordare in proposito che, in applicazione dell articolo 2, lettera j), del Regolamento n. 261/2004, la qualificazione di «negato imbarco» presuppone che un vettore aereo rifiuti di trasportare un passeggero su un volo per cui quest ultimo disponeva di una prenotazione e si è presentato all imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all articolo 3, paragrafo 2, del suddetto Regolamento, solo se vi sono ragionevoli motivi per il rifiuto, segnatamente per i motivi menzionati al suddetto articolo 2, lettera j). 20. Nel procedimento principale la questione posta dal giudice del rinvio poggia sulla premessa secondo la quale i ricorrenti si sono presentati all imbarco per il volo Madrid-Santo Domingo alle condizioni enunciate all articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento n. 261/2004. Risulta inoltre dal fascicolo che ai suddetti ricorrenti è stato impedito di imbarcarsi a bordo del suddetto volo in ragione non di un asserita inosservanza delle suddette condizioni, ma del fatto che la loro prenotazione era stata annullata a causa del ritardo subìto dal loro precedente volo, che collegava La Coruña a Madrid. 21. Senza anticipare il giudizio sulle eventuali conseguenze da ricollegare al fatto che, in ragione del suddetto ritardo, i ricorrenti nel procedimento principale sono arrivati alla loro destinazione finale (Santo Domingo) con 27 ore di ritardo rispetto all orario previsto all atto della prenotazione del viaggio, si deve osservare che, riguardo alle cause che hanno condotto un vettore aereo a negare l imbarco ad un passeggero che dispone di una prenotazione e si è regolarmente presentato all imbarco, il tenore letterale dell articolo 2, lettera j), del Regolamento n. 261/2004, non vincola tale rifiuto ad una situazione di «sovraprenotazione» del volo in questione creata per ragioni commerciali dal vettore di cui trattasi. 22. Quanto al contesto della suddetta disposizione e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui rientra, risulta non soltanto dai considerando 3, 4,9e10delRegolamento n. 261/2004, ma anche dai lavori preparatori relativo a quest ultimo, ed in particolare dalla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, presentata dalla Commissione delle Comunità europee il 21 dicembre 2001 [COM(2001) 784 def.], che il legislatore dell Unione ha inteso, attraverso l adozione di tale Regolamento, ridurre il numero di negati imbarchi a passeggeri contro la loro volontà, all epoca troppo elevato, colmando le lacune del Regolamento n. 295/1991 il quale si limitava a stabilire, in applicazione dell articolo 1, norme minime comuni applicabili nel caso in cui fosse negato l accesso ad un volo di linea sovraprenotato. 23. Precisamente in un siffatto contesto, il suddetto legislatore ha eliminato dalla definizione di «negato imbarco», con l articolo 2, lettera j), del Regolamento n. 261/2004, qualsiasi riferimento alla causa per cui un vettore rifiuta di trasportare un passeggero. 24. Con ciò il legislatore dell Unione ha esteso la portata della suddetta definizione oltre la sola ipotesi del negato imbarco per causa di una sovraprenotazione di cui in precedenza all articolo 1 del Regolamento n. 295/1991 ed ha conferito alla stessa un ampio significato che copre l insieme delle ipotesi in cui un vettore rifiuta di trasportare un passeggero. 25. Tale interpretazione è corroborata dal rilievo che limitare la portata della nozione di «negato imbarco» ai soli casi di sovraprenotazione avrebbe per effetto, in pratica, la sensibile diminuzione della protezione accordata ai passeggeri a norma del Regolamento n. 261/2004 e sarebbe pertanto contraria all obiettivo di quest ultimo, indicato al considerando 1, che mira a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, il che giustifica un interpretazione estensiva dei diritti riconosciuti a questi ultimi (v., in tal senso, sentenze del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA, C-344/04, Racc. pag. I-403, punto 69, e del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Racc. pag. I-11061, punto 18). 26. Pertanto, ammettere che nella nozione di negato imbarco siano compresi soltanto i casi di «sovraprenotazione» avrebbe per conseguenza di escludere da qualsiasi protezione i passeggeri che si trovano nella situazione dei ricorrenti nel procedimento principale privandoli della possi- P.4 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

5 bilità di avvalersi dell articolo 4 del Regolamento n. 261/2004, articolo che, al paragrafo 3, rinvia alle disposizioni del Regolamento relative ai diritti alla compensazione pecuniaria, al rimborso o all imbarco su un volo alternativo nonché all assistenza quali previsti agli articoli 7-9 dello stesso Regolamento. 27. Alla luce delle precedenti considerazioni, il negato imbarco opposto da un vettore aereo in circostanze come quelle del procedimento principale deve essere incluso nella nozione di «negato imbarco» ai sensi dell articolo 2, lettera j), del Regolamento n. 261/ Occorre nondimeno accertarsi, come prevede la suddetta disposizione, dell inidoneità di un rifiuto siffatto a costituire un ragionevole motivo di negato imbarco, «ad esempio» per «motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati». 29. Si deve rilevare in proposito che il legislatore dell Unione, ricorrendo all espressione «ad esempio», ha avuto l intenzione di fornire un elenco non esaustivo delle ipotesi nelle quali possa ragionevolmente giustificarsi il negato imbarco. 30. Con ciò non si può inferire da una formulazione siffatta che devono considerarsi come ragionevolmente giustificati rifiuti di imbarco per una ragione operativa come nel procedimento principale di cui trattasi. 31. Infatti il giudice del rinvio prende in considerazione il fatto che, nell ambito di un unico contratto di trasporto comprendente più prenotazioni su due voli immediatamente successivi e registrati in concomitanza, il primo di tali voli ha subìto un ritardo imputabile al vettore aereo interessato, che quest ultimo ha erroneamente previsto che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi sul secondo volo ed ha conseguentemente permesso ad altri passeggeri di occupare su questo secondo volo i posti che avrebbero dovuto occupare i passeggeri ai quali è stato negato l imbarco. 32. Orbene, un motivo di negato imbarco del genere non è comparabile a quelli esplicitamente menzionati all articolo 2, lettera j), del Regolamento n. 261/2004, poiché tale motivo non è affatto imputabile al passeggero al quale si nega l imbarco. 33. Inoltre non si può ammettere che un vettore aereo possa estendere sensibilmente le ipotesi nelle quali avrebbe il diritto di negare in maniera giustificata l imbarco ad un passeggero. Ciò implicherebbe la necessaria conseguenza di privare di qualsiasi protezione un passeggero siffatto, il che sarebbe contrario all obiettivo del Regolamento n. 261/2004 diretto a garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri grazie ad un interpretazione estensiva dei diritti riconosciuti a questi ultimi. 34. In una situazione come quella di cui al procedimento principale, ciò condurrebbe, per di più, a far sopportare ai passeggeri interessati le difficoltà ed i gravi disagi inerenti ad un negato imbarco quand anche il rifiuto in parola fosse imputabile, in ogni caso, unicamente al vettore il quale o si trova all origine del ritardo del primo volo da esso stesso operato, o ha erroneamente considerato che i passeggeri interessati non sarebbero stati in grado di presentarsi in tempo per l imbarco sul volo successivo, oppure ancora ha proceduto alla vendita di biglietti concernenti i successivi voli per cui il tempo a disposizione per prendere il volo seguente era insufficiente. 35. Un negato imbarco come quello del procedimento principale non può quindi essere ragionevolmente giustificato e deve di conseguenza qualificarsi come «negato imbarco» ai sensi dell articolo 2, lettera j), del suddetto Regolamento. 36. Dato quanto precede, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l articolo 2, lettera j), del Regolamento n. 261/2004, letto in combinato disposto con l articolo 3, paragrafo 2, del medesimo, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «negato imbarco» include la situazione in cui, nell ambito di un unico contratto di trasporto comprendente più prenotazioni su voli che si susseguono immediatamente e registrati in concomitanza, un vettore aereo nega l imbarco a taluni passeggeri per il motivo che il primo volo incluso nella loro prenotazione ha subìto un ritardo imputabile al suddetto vettore e che quest ultimo ha erroneamente previsto che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi sul secondo volo. (Omissis). responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.5

6 SENTENZA CORTE GIUST. UE 27 SETTEMBRE 2012 CAUSA C-179/11 SEZ. IV CIMADE ET GROUPE D INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS (GISTI) c. Ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration Diritti umani - Diritto di asilo - Condizioni minime di accoglienza - Applicabilità della Direttiva 2003/9/CE - Stato membro UE ricevente la domanda di asilo - Obbligo di accoglienza - Sussistenza. DIR. 2003/9/CE; REG. CE N. 343/2003 Diritti umani - Diritto di asilo - Condizioni minime di accoglienza - Stato membro UE ricevente la domanda di asilo - Obbligo di accoglienza - Durata fino al trasferimento effettivo del richiedente asilo - Onere finanziario - Sussistenza. 1. La Direttiva 2003/9/CE, recante norme minime relative all accoglienza dei richiedenti asilo, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro dell Unione Europea, al quale sia stata presentata una domanda di asilo, è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del Regolamento CE n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l esame della domanda di asilo di tale richiedente. 2. L obbligo per lo Stato membro dell Unione Europea, al quale sia stata presentata una domanda di asilo, di concedere le condizioni minime stabilite dalla Direttiva 2003/9/CE ad un richiedente asilo, per il quale detto Stato decida, in applicazione del Regolamento CE n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro competente per l esame della domanda di asilo di tale richiedente, cessa al momento del trasferimento effettivo di costui da parte dello Stato membro autore della suddetta richiesta, e l onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime spetta a quest ultimo Stato membro, sul quale grava l obbligo suddetto. FATTO E DIRITTO. 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione della Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GUL 31, pag. 18), e, in particolare, sull ambito di applicazione di tale direttiva. 2. Tale domanda è stata presentata nell ambito di una lite promossa dalla Cimade e dal Groupe d information et de soutien des immigrés [Gruppo di informazione e sostegno degli immigrati] (GISTI) contro il Ministre de l Intérieur, de l Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l Immigration [Ministro dell Interno, dell Oltremare, degli Enti territoriali e dell Immigrazione], avente ad oggetto la legittimità di una circolare interministeriale del 3 novembre 2009 relativa all assegno temporaneo di attesa (in prosieguo: la «circolare del 3 novembre 2009»). (Omissis). Contesto normativo Diritto dell Unione La Direttiva 2003/9 3. I considerando 5, 7 e 8 della Direttiva 2003/9 sono così formulati: «(5) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea [in prosieguo: la «Carta»]. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l applicazione dell articolo 1 e dell articolo 18 di detta Carta. P.6 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

7 (...) (7) Dovrebbero essere adottate norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che siano normalmente sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri. (8) L armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo dovuti alla varietà delle condizioni di accoglienza». 4. L articolo 1 della direttiva suddetta dichiara che quest ultima «stabilisce norme minime relative all accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri». 5. L articolo 2 della medesima direttiva, intitolato «Definizioni», precisa quanto segue: «Ai fini della presente direttiva s intende per: (...) b) domanda di asilo : la domanda presentata da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale ad uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra [del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»)]. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo salvo che il cittadino di un Paese terzo o l apolide richieda esplicitamente un altro tipo di protezione che possa essere richiesto con domanda separata; c) richiedente o richiedente asilo : qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva; (...) i) condizioni di accoglienza : il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo a norma della presente direttiva; j) condizioni materiali di accoglienza : le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, nonché un sussidio per le spese giornaliere; (...)». 6. Sotto il titolo «Ambito di applicazione», l articolo 3 della Direttiva 2003/9 dispone, al paragrafo 1, quanto segue: «La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, purché siano autorizzati a [rimanere] in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari già definiti all articolo 2, lettera d), se inclusi nella domanda di asilo a norma del diritto nazionale». 7. Rubricato come «Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all assistenza sanitaria», l articolo 13 della Direttiva 2003/9 prevede, al paragrafo 1, quanto segue: «Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni materiali d accoglienza nel momento in cui presentano la domanda di asilo». 8. L articolo 16 della medesima direttiva, intitolato «Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza», è così formulato: «1. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni di accoglienza nei seguenti casi: a) qualora il richiedente asilo lasci il luogo di residenza determinato dall autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o contravvenga all obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale, o abbia già presentato una domanda nel medesimo Stato membro. Se il richiedente asilo viene rintracciato o si presenta volontariamente all autorità competente, viene presa una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, [in merito al] ripristino della concessione di tutte le condizioni di accoglienza o di una parte di esse; responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.7

8 b) qualora il richiedente asilo abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza. (...) 2. Uno Stato membro può rifiutare condizioni di accoglienza qualora un richiedente asilo non abbia dimostrato di aver presentato la sua domanda non appena ciò fosse ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro. (...) 5. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia presa una decisione negativa». Il Regolamento (CE) n. 343/ L articolo 1 del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda d asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (GU L 50, pag. 1), così recita: «Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda d asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo». 10. L articolo 2 del medesimo regolamento fornisce le definizioni delle nozioni di «domanda d asilo» e di «richiedente» o «richiedente asilo», il cui contenuto è in sostanza identico a quello delle medesime nozioni contenute nella Direttiva 2003/9. L articolo 2 definisce inoltre i seguenti termini: «e) esame di una domanda d asilo : l insieme delle misure d esame, [del]le decisioni o [del]le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda d asilo conformemente alla legislazione interna, ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento; (...) j) titolo di soggiorno : qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un Paese terzo nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l [esame] di una domanda d asilo o di una richiesta di permesso di soggiorno; (...)». 11. L articolo 3 del Regolamento n. 343/2003, collocato nel capo II di quest ultimo, intitolato «Principi generali», prevede, al paragrafo 1, quanto segue: «Gli Stati membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un Paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Una domanda d asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III». 12. L articolo 4 del citato regolamento, pure compreso nel capo II di quest ultimo, recita: «1. Il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento è avviato non appena una domanda d asilo è presentata per la prima volta in uno Stato membro. 2. La domanda d asilo si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente asilo o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile. (...) 4. Quando una domanda d asilo è presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente asilo. Tale P.8 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

9 Stato membro è informato tempestivamente dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda d asilo e, ai fini del presente regolamento, è [allora] considerato [come] lo Stato nel quale la domanda è stata presentata. Il richiedente è informato per iscritto di tale comunicazione e della data alla quale essa è avvenuta. 5. Lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda d asilo è tenuto, alle condizioni di cui all articolo 20 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l esame della domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo che si trova in un altro Stato membro e ha presentato colà una nuova domanda d asilo dopo aver ritirato la domanda di asilo durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente. Tale obbligo viene meno se il richiedente asilo ha lasciato nel frattempo i territori degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno». 13. Il capo V del Regolamento n. 343/2003 detta norme particolareggiate in merito alla presa in carico e alla ripresa in carico del richiedente asilo. L articolo 16 di tale regolamento così dispone: «1. Lo Stato membro competente per l esame di una domanda d asilo in forza del presente regolamento è tenuto a: a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli da 17 a 19, il richiedente asilo che ha presentato domanda d asilo in un altro Stato membro; b) portare a termine l esame della domanda d asilo; c) riprendere in carico, alle condizioni di cui all articolo 20, il richiedente asilo la cui domanda è in corso d esame e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato; d) riprendere in carico, alle condizioni di cui all articolo 20, il richiedente asilo che ha ritirato la sua domanda in corso d esame e che ha presentato una domanda d asilo in un altro Stato membro; e) riprendere in carico, alle condizioni di cui all articolo 20, il cittadino di un Paese terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato. 2. Se uno Stato membro rilascia al richiedente asilo un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti al paragrafo 1 ricadono su detto Stato membro. 3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengono meno se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente. 4. Gli obblighi previsti al paragrafo 1, lettere d) ede), vengono meno, inoltre, non appena lo Stato membro competente per l esame della domanda d asilo ha adottato ed effettivamente messo in atto, a seguito del ritiro o del rigetto della domanda d asilo, le disposizioni necessarie perché il cittadino di un Paese terzo rientri nel suo Paese d origine o in un altro Paese in cui [può] legalmente recarsi». 14. L articolo 17 del citato regolamento stabilisce le procedure da applicarsi per chiedere ad un altro Stato membro di prendere in carico il richiedente asilo. I paragrafi 1 e 2 di tale articolo sono così formulati: «1. Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda d asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo[, formulando tale richiesta] quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d asilo ai sensi dell articolo 4, paragrafo 2. Se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro [il termine di] tre mesi, la competenza dell esame della domanda d asilo spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata. 2. Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda d asilo sia stata presentata a seguito di un rifiuto d ingresso o di soggiorno, di un arresto per responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.9

10 soggiorno irregolare o della notificazione o dell esecuzione di un provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui il richiedente asilo sia detenuto. La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa. Tale termine è pari ad almeno una settimana». 15. L articolo 18 di detto regolamento ha il seguente tenore: «1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta. (...) 6. Se lo Stato membro richiedente ha invocato l urgenza, conformemente alle disposizioni dell articolo 17, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto compie ogni sforzo al fine di rispettare il termine indicato. In casi eccezionali, quando è possibile dimostrare che l esame di una richiesta ai fini della presa in carico di un richiedente è particolarmente complessa, lo Stato membro richiesto può fornire la risposta dopo il termine richiesto, ma comunque entro un mese. In tali situazioni lo Stato membro richiesto deve comunicare la propria decisione di differire la risposta allo Stato richiedente entro il termine originariamente richiesto. 7. La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1edi quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all accettazione della richiesta e comporta l obbligo di prendere in carico la persona, comprese le disposizioni appropriate all arrivo della stessa». 16. L articolo 19 del Regolamento n. 343/2003, che stabilisce dei termini per l esecuzione del trasferimento del richiedente asilo, è così formulato: «1. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico il richiedente asilo, lo Stato membro nel quale la domanda d asilo è stata presentata notifica al richiedente asilo la decisione di non esaminare la domanda e l obbligo del trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente. 2. La decisione menzionata al paragrafo 1 è motivata. Essa è corredata dei termini relativi all esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui il richiedente deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. La decisione può formare oggetto di ricorso o revisione. Il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto sospensivo ai fini dell esecuzione del trasferimento a meno che il giudice o l organo (...) competente non decida in tal senso caso per caso se la legislazione nazionale lo consente. 3. Il trasferimento del richiedente asilo dallo Stato membro nel quale la domanda d asilo è stata presentata verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale del primo Stato membro, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall accettazione della richiesta di presa in carico o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo. (...) 4. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d asilo è stata presentata. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione del richiedente asilo, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo si sia reso irreperibile. (...)». 17. Le modalità per la ripresa in carico del richiedente asilo sono stabilite nell articolo 20 del citato regolamento, il quale precisa i dati che la richiesta deve contenere ai fini di tale ripresa in carico, le condizioni alle quali deve intervenire la risposta alla richiesta stessa, il termine di risposta e le modalità con le quali deve aver luogo il trasferimento del richiedente asilo. La Direttiva 2005/85/CE 18. Il considerando 29 della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13), enuncia quanto segue: P.10 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

11 «La presente direttiva non contempla le procedure disciplinate dal Regolamento (...) n. 343/ 2003 (...)». 19. L articolo 2 di detta direttiva definisce le nozioni di «domanda di asilo» e di «richiedente» o «richiedente asilo», il cui contenuto corrisponde in sostanza a quello delle medesime nozioni contenute nella Direttiva 2003/9 e nel Regolamento n. 343/2003. Detto articolo 2 definisce inoltre, alla lettera k), i seguenti termini: «rimanere nello Stato membro : il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di asilo è stata presentata o è oggetto d esame». 20. All interno del capo II della Direttiva 2005/85, intitolato «Principi fondamentali e garanzie», l articolo 7, dal titolo «Diritto di rimanere nello Stato membro durante l esame della domanda», dispone, al paragrafo 1, quanto segue: «I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno». 21. L articolo 35 della medesima direttiva recita: «1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro in merito alle domande di asilo ivi presentate. 2. Tuttavia, ove non esistano le procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore, fatte salve le disposizioni del presente articolo e conformemente alle leggi o ai regolamenti vigenti il 1º dicembre 2005, procedure che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito all ammissione nel loro territorio di richiedenti asilo che arrivano e ivi presentano domanda di asilo. 3. Le procedure di cui al paragrafo 2 assicurano in particolare che le persone in questione: a) siano autorizzate a rimanere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro, fatto salvo l articolo 7; (...)». Il Regolamento (CE) n. 1560/ Il Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del Regolamento n. 343/2003 del Consiglio (GU L 222, pag. 3), stabilisce all articolo 8, intitolato «Cooperazione ai fini del trasferimento», quanto segue: «1. Lo Stato membro competente è tenuto a permettere quanto prima il trasferimento del richiedente e a fare in modo che nulla osti al suo ingresso. Spetta allo Stato membro competente stabilire, eventualmente, la località del suo territorio in cui il richiedente sarà trasferito, ovvero consegnato alle autorità competenti, alla luce sia dei condizionamenti geografici sia dei modi di trasporto di cui dispone lo Stato membro che esegue il trasferimento. In nessun caso può essere chiesto alla scorta di accompagnare il richiedente oltre il punto di arrivo (stazione, porto, aeroporto,...) del mezzo di trasporto internazionale utilizzato, o che lo Stato membro che esegue il trasferimento sostenga le spese di trasporto al di là di tale punto. 2. Compete allo Stato membro che esegue il trasferimento organizzare il trasporto del richiedente e della sua scorta e fissare, d accordo con lo Stato membro competente, l orario d arrivo e le eventuali modalità per la consegna del richiedente alle autorità competenti. Lo Stato membro competente può esigere un preavviso di tre giorni lavorativi». La decisione n. 573/2007/CE 23. Il considerando 13 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo , nell ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144, pag. 1), enuncia quanto segue: «La presente decisione è concepita per inserirsi nell ambito di un quadro coerente che comprenda anche la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo nell ambito del responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.11

12 programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo nell ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e la decisione 2007/.../CE del Consiglio del... che istituisce il Fondo europeo per l integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo nell ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, il cui obiettivo è affrontare la questione di una ripartizione equa delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l onere finanziario conseguente all introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell Unione europea e all attuazione di politiche comuni in materia d asilo e d immigrazione, sviluppate a norma della parte 3, titolo IV del trattato [CE]». 24. L articolo 2 della decisione n. 573/2007, intitolato «Obiettivo generale del Fondo», prevede: «1. Obiettivo generale del Fondo è sostenere e promuovere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sopportare le conseguenze di tale accoglienza, attraverso il cofinanziamento delle azioni previste nella presente decisione, tenendo conto della normativa comunitaria in materia. 2. Il Fondo contribuisce al finanziamento dell assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione». 25. L articolo 3 di detta decisione, intitolato «Azioni ammissibili negli Stati membri», stabilisce, al paragrafo 1, quanto segue: «Il Fondo sostiene le azioni negli Stati membri relative a uno o più dei seguenti settori: a) condizioni di accoglienza e procedure di asilo; (...)». Il diritto francese Il codice disciplinante l ingresso e il soggiorno degli stranieri e il diritto di asilo 26. L articolo L del codice disciplinante l ingresso e il soggiorno degli stranieri e il diritto di asilo (code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile; in prosieguo: il «Ceseda») così dispone: «L Ufficio [francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi] [Office français de protection des réfugiés et apatrides; in prosieguo: l «OFPRA»] decide sulle domande di asilo sottopostegli. Non è però competente a pronunciarsi su una domanda presentata da una persona alla quale l ammissione al soggiorno sia stata rifiutata per il motivo previsto al punto 1º dell articolo L (...)». 27. L articolo L di detto codice dispone quanto segue: «Salvo il rispetto delle disposizioni dell articolo 33 della [Convenzione di Ginevra], l ammissione in Francia di uno straniero che chieda di beneficiare di asilo può essere rifiutata soltanto se: 1 l esame della domanda di asilo rientra nella competenza di un altro Stato in applicazione delle disposizioni del [Regolamento n. 343/2003] o di obblighi identici a quelli previsti dal suddetto regolamento assunti con altri Stati; (...)». 28. L articolo L del Ceseda è così formulato: «Qualora sia ammesso a soggiornare in Francia in applicazione delle disposizioni del capo I del presente titolo, lo straniero che chieda di beneficiare di asilo riceve un documento provvisorio di soggiorno che gli consente di depositare una domanda di asilo presso l [OFPRA]. L [OFPRA] può essere adito soltanto dopo la consegna di tale documento al richiedente. Dopo il deposito della sua domanda di asilo, il richiedente riceve un nuovo documento provvisorio di soggiorno. Tale documento viene rinnovato fino a che l Ufficio non si pronuncia e, se viene proposto un ricorso dinanzi alla Corte nazionale per il diritto di asilo [Cour nationale du droit d asile (CNDA)], fino a che la Corte non statuisce». Il codice degli interventi sociali e della famiglia 29. L articolo L del codice degli interventi sociali e della famiglia stabilisce che, «dietro loro domanda, beneficiano dell aiuto sociale per essere accolti nei centri di accoglienza per richie- P.12 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

13 denti asilo gli stranieri che siano in possesso di uno dei documenti di soggiorno menzionati all articolo L del [Ceseda]». Il codice del lavoro 30. L articolo L del codice del lavoro così dispone: «Fatte salve le disposizioni dell articolo L , possono beneficiare di un assegno temporaneo di attesa [in prosieguo: l «ATA»]: 1 i cittadini stranieri il cui titolo di soggiorno o la cui ricevuta di presentazione della domanda di titolo di soggiorno menzioni il fatto che essi hanno chiesto asilo in Francia e che hanno presentato una domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato, qualora soddisfino determinate condizioni relative all età e alle risorse disponibili; (...)». 31. Ai sensi dell articolo L del suddetto codice: «Non possono beneficiare dell [ATA]: 1 i richiedenti asilo che, a seguito di una decisione di rigetto divenuta definitiva, presentino una domanda di riesame all [OFPRA], ad eccezione dei casi umanitari segnalati dall [OFPRA] medesimo alle condizioni stabilite mediante regolamento; (...)». 32. L articolo L del medesimo codice è così formulato: «L [ATA] viene versato mensilmente, alla fine di ogni periodo, alle persone la cui domanda di asilo non sia stata oggetto di una decisione definitiva. Il versamento dell assegno prende fine al termine del mese che segue quello della notifica della decisione definitiva relativa a detta domanda». La circolare del 3 novembre La circolare del 3 novembre 2009, che riguarda i beneficiari dell ATA, stabilisce in particolare, nella sua prima parte, quanto segue: «I. I richiedenti asilo Conformemente alla [Direttiva 2003/9], l ATA è un reddito di sussistenza versato ai richiedenti asilo per tutta la durata della procedura di istruzione della loro domanda, qualora essi soddisfino i requisiti qui sotto indicati. I.1. Le condizioni di concessione dell ATA Fatte salve le esclusioni menzionate al punto I.2, e purché soddisfi una condizione relativa alle risorse disponibili, può beneficiare dell ATA il cittadino straniero: che abbia raggiunto l età di diciott anni compiuti; che abbia depositato una domanda di asilo presso l OFPRA e disponga di una lettera di tale Ufficio che lo informa dell avvenuta registrazione della sua domanda; la cui domanda di asilo non abbia ancora costituito l oggetto di una decisione definitiva dell OFPRA o della CNDA; che sia in possesso di un titolo di soggiorno o di una ricevuta di presentazione di una domanda di titolo di soggiorno nei quali sia menzionato il fatto che egli ha chiesto asilo in Francia; tale condizione non è applicabile ai cittadini di paesi considerati come paesi d origine sicuri [...] e dei paesi per i quali ha trovato attuazione l articolo 1 C 5 della Convenzione di Ginevra, per i quali è sufficiente la lettera di registrazione dell OFPRA. (...) I.2. Le cause di esclusione del beneficio dell ATA (...) I.2.2. Altre cause di esclusione (...) (...) I richiedenti asilo non possono essere ammessi al beneficio dell ATA qualora l ammissione al soggiorno sia stata loro rifiutata in conformità alle disposizioni di cui ai punti 1, 3 e 4 dell articolo L del Ceseda. Si tratta: 1) delle persone la cui domanda di asilo rientra nella competenza di un altro Stato europeo in applicazione delle disposizioni del [Regolamento n. 343/2003] cosiddetto Dublino II ; responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.13

14 (...)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 34. Il 26 gennaio 2010 la CIMADE e il GISTI hanno presentato dinanzi al Conseil d État [Consiglio di Stato] un ricorso inteso all annullamento della circolare del 3 novembre Essi sostengono che tale circolare è contraria agli obiettivi della Direttiva 2003/9, in quanto esclude dal beneficio dell ATA i richiedenti asilo nel caso in cui, in applicazione del Regolamento n. 343/2003, la Repubblica francese chieda a un altro Stato membro, da essa ritenuto competente a esaminare la domanda degli interessati, di prendere o riprendere in carico questi ultimi. 35. Ritenendo che la risposta a tale motivo di ricorso esiga un interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell Unione, il Conseil d État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la Direttiva 2003/9 (...) garantisca il diritto di beneficiare delle condizioni minime di accoglienza da essa previste ai richiedenti per i quali uno Stato membro, cui sia stata presentata una domanda di asilo, decida, in applicazione del [Regolamento n. 343/2003], di interpellare un altro Stato membro che esso ritenga competente per l esame della domanda, per l intera durata della procedura di presa in carico o di ripresa in carico da parte di tale altro Stato membro. 2) In caso di soluzione affermativa di detta questione: a) se l obbligo incombente al primo Stato membro di garantire il beneficio delle condizioni minime di accoglienza cessi al momento della decisione di accettazione da parte dello Stato membro richiesto, al momento della presa in carico o della ripresa in carico effettiva del richiedente asilo, o a un altra data; b) quale sia lo Stato membro cui incombe l onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di accoglienza durante tale periodo». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 36. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se uno Stato membro, cui sia stata presentata una domanda di asilo alla sua frontiera o nel suo territorio, sia tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite dalla Direttiva 2003/9 anche al richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del Regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l esame della domanda di asilo di tale richiedente. 37. A questo proposito, va rilevato anzitutto che l ambito di applicazione della Direttiva 2003/9 è definito dall articolo 3 della stessa, a norma del quale tale direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, purché siano autorizzati a rimanere in tale territorio in qualità di richiedenti asilo. 38. Pertanto, il primo presupposto che deve essere soddisfatto ai fini dell applicazione della Direttiva 2003/9 è quello secondo cui una domanda di asilo deve essere stata depositata alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro. A questo proposito, l articolo 2, lettera b), di tale direttiva stabilisce che per «domanda di asilo» deve intendersi «la domanda presentata da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale ad uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra», e che «[t]utte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo salvo che il cittadino di un Paese terzo o l apolide richieda esplicitamente un altro tipo di protezione che possa essere richiesto con domanda separata». La definizione della nozione di domanda di asilo contenuta nell articolo 2, lettera c), del Regolamento n. 343/2003 è in sostanza identica a quella sopra menzionata. 39. Per quanto riguarda il periodo durante il quale le condizioni materiali di accoglienza comprendenti alloggio, vitto e vestiario, nonché un sussidio per le spese giornaliere devono essere riconosciute ai richiedenti, l articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva 2003/9 stabilisce che tale periodo comincia nel momento in cui i richiedenti asilo presentano la loro domanda di asilo. 40. Inoltre, risulta dagli articoli 2 e 3 della Direttiva 2003/9 che quest ultima prevede soltanto P.14 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

15 una categoria di richiedenti asilo, comprendente tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che depositano una domanda di asilo. Detta direttiva non contiene alcuna disposizione tale da far ritenere che una domanda di asilo possa considerarsi depositata soltanto se è stata presentata alle autorità dello Stato membro competente ad esaminarla. 41. Tale interpretazione è corroborata anche dall articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento n. 343/2003, a norma del quale il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai sensi del regolamento stesso è avviato non appena una domanda di asilo è presentata per la prima volta in uno Stato membro. Tale disposizione implica necessariamente che, prima che il procedimento volto alla determinazione dello Stato membro competente sia avviato, viene presentata una domanda di asilo. 42. L interpretazione delle disposizioni della Direttiva 2003/9 deve altresì essere effettuata alla luce dell economia generale e della finalità di quest ultima nonché, come stabilito dal considerando 5 di detta direttiva, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta. A mente di tale considerando, la direttiva mira in particolare a garantire il pieno rispetto della dignità umana e a promuovere l applicazione degli articoli 1 e 18 della Carta. 43. Pertanto, il rispetto di tali prescrizioni si impone non soltanto nei riguardi dei richiedenti asilo che si trovano nel territorio dello Stato membro competente in attesa della decisione di quest ultimo in merito alla loro domanda di asilo, ma anche nei confronti dei richiedenti asilo in attesa della determinazione dello Stato membro competente ad esaminare tale domanda. 44. A questo proposito, non si può validamente affermare che le norme minime relative all accoglienza dei richiedenti asilo non si applicherebbero a quelli tra costoro che siano interessati dalla procedura di determinazione dello Stato competente, per il motivo che tale procedura sarebbe rapida. Infatti, risulta dagli articoli 17 e 18 del Regolamento n. 343/2003 che, nel caso di una procedura normale, può trascorrere un periodo di cinque mesi tra la data del deposito della domanda di asilo e quella alla quale lo Stato membro richiesto decide sulla richiesta di presa in carico del richiedente asilo. A tale periodo di tempo si aggiunge il tempo necessario per l esecuzione del trasferimento, il quale va di norma realizzato, giusta l articolo 19 di detto regolamento, entro un termine di sei mesi a partire dall accettazione della richiesta di presa in carico. 45. Inoltre, la procedura stabilita dal Regolamento n. 343/2003 può, in alcuni casi, avere come esito che il richiedente asilo non viene mai trasferito nello Stato membro richiesto, bensì rimane nello Stato membro in cui ha depositato la sua domanda di asilo. I termini stabiliti agli articoli 1720 di detto regolamento riguardano soltanto la situazione nella quale lo Stato membro richiesto accetta la presa in carico o la ripresa in carico ovvero non risponde alla richiesta dello Stato membro richiedente. In caso di risposta negativa dello Stato membro richiesto, la normativa in questione prevede unicamente una procedura di conciliazione su base volontaria. In situazioni siffatte, il soggiorno temporaneo del richiedente asilo nel territorio dello Stato membro autore della richiesta di presa in carico può estendersi su un periodo assai lungo. Pertanto, l esclusione dal beneficio delle norme minime di accoglienza dei richiedenti asilo di quelli tra tali richiedenti che siano interessati dal procedimento di determinazione dello Stato competente, non trova alcuna giustificazione nella durata di tale procedimento. 46. Il secondo presupposto per l applicazione della Direttiva 2003/9 è quello secondo cui i richiedenti asilo devono essere autorizzati a rimanere nel territorio dello Stato membro interessato in qualità di richiedenti asilo. A questo proposito, il governo francese non può fondatamente affermare che, poiché il considerando 29 della Direttiva 2005/85 stabilisce chiaramente che le domande ricadenti sotto il Regolamento n. 343/2003 sono escluse dall ambito di applicazione di tale direttiva, il diritto conferito ad un richiedente asilo dall articolo 7, paragrafo 1, di quest ultima di rimanere nello Stato membro ai fini della procedura di esame non potrebbe applicarsi a detto richiedente qualora lo stesso sia interessato dalla procedura di determinazione dello Stato competente prevista dal regolamento di cui sopra. 47. Infatti, a norma dell articolo 2, lettera k), della Direttiva 2005/85, i termini «rimanere nello Stato membro» devono essere intesi come indicanti il fatto di rimanere nel territorio frontiera e responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.15

16 zone di transito incluse non soltanto dello Stato membro nel quale la domanda di asilo viene esaminata, ma anche di quello in cui tale domanda è stata presentata. 48. Occorre pertanto concludere che i richiedenti asilo sono autorizzati a rimanere non soltanto nel territorio dello Stato membro nel quale la domanda di asilo viene esaminata, ma anche in quello dello Stato membro nel quale tale domanda è stata depositata, come richiesto dall articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2003/ Tale interpretazione non può essere inficiata dal considerando 29 della Direttiva 2005/85, il quale si riferisce unicamente al fatto che le procedure stabilite da quest ultima per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato negli Stati membri si distinguono dalle procedure istituite dal Regolamento n. 343/2003 per la determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di asilo. 50. Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la Direttiva 2003/9 deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del Regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l esame della domanda di asilo di tale richiedente. Sulla seconda questione 51. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio intende sapere, da un lato, in quale momento cessi l obbligo per lo Stato membro, cui sia stata presentata una domanda di asilo, di concedere le condizioni minime di accoglienza stabilite dalla Direttiva 2003/9 ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del Regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l esame della domanda di asilo di tale richiedente, e, dall altro lato, su quale Stato membro gravi l onere finanziario derivante dalla concessione di tali condizioni minime. 52. Per quanto riguarda la durata dell obbligo di concedere le condizioni minime di accoglienza, occorre ricordare in primo luogo che, come rilevato ai punti 37 e 38 della presente sentenza, l ambito di applicazione ratione personae della Direttiva 2003/9 comprende qualsiasi richiedente asilo una volta che questi abbia presentato una domanda di asilo per la prima volta in uno Stato membro. 53. Occorre in secondo luogo rilevare che, a norma dell articolo 2, lettera c), della Direttiva 2003/9 e dell articolo 2, lettera d), del Regolamento n. 343/2003, è richiedente o richiedente asilo il cittadino di un Paese terzo o l apolide che abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è ancora stata presa una decisione definitiva. Il richiedente conserva dunque il suo status di richiedente asilo ai sensi di detta direttiva fintantoché non sia stata adottata una decisione definitiva. 54. In terzo luogo, risulta dagli articoli del Regolamento n. 343/2003 che la semplice richiesta di uno Stato membro, cui sia stata presentata una domanda di asilo, volta ad ottenere la presa in carico di tale richiedente da parte di un altro Stato membro, non mette fine all esame della domanda di asilo da parte dello Stato autore della richiesta. Infatti, anche nel caso in cui lo Stato membro richiesto accetti tale presa in carico, resta il fatto che, a norma del citato articolo 19, paragrafo 4, qualora il trasferimento non sia stato eseguito entro il termine di sei mesi, la competenza ad esaminare la domanda di asilo spetta allo Stato membro nel quale quest ultima è stata presentata. Inoltre, come sottolineato al punto 45 della presente sentenza, in caso di risposta negativa dello Stato membro richiesto, la disciplina in questione prevede unicamente una procedura di conciliazione su base volontaria e, in tal caso, non è escluso che il richiedente asilo rimanga nel territorio dello Stato membro autore della richiesta di presa in carico. 55. Sulla base di quanto precede, occorre concludere che né la decisione dello Stato membro di indirizzare ad un altro Stato membro, da esso ritenuto competente ad esaminare la domanda di asilo, una richiesta di presa in carico del richiedente asilo, né l accettazione di tale richiesta da P.16 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

17 parte dello Stato membro interpellato costituiscono una decisione definitiva ai sensi della Direttiva 2003/9. Ne consegue che soltanto il trasferimento effettivo del richiedente asilo da parte dello Stato membro autore della richiesta pone fine all esame della domanda di asilo da parte di tale Stato, nonché alla sua responsabilità in ordine alla concessione delle condizioni minime di accoglienza. 56. D altro canto, l economia generale e la finalità della Direttiva 2003/9 nonché il rispetto dei diritti fondamentali e segnatamente delle prescrizioni dell articolo 1 della Carta, a norma del quale la dignità umana deve essere rispettata e tutelata ostano, come evidenziato ai punti 4245 della presente sentenza, a che un richiedente asilo venga privato anche solo per un periodo temporaneo dopo la presentazione di una domanda di asilo, e prima che egli venga effettivamente trasferito nello Stato membro competente della protezione conferita dalle norme minime dettate dalla citata direttiva. 57. È soltanto nei casi elencati all articolo 16 della Direttiva 2003/9 che le condizioni di accoglienza stabilite da quest ultima possono essere ridotte o revocate, in presenza di situazioni in cui il richiedente asilo non rispetti il regime di accoglienza stabilito dallo Stato membro interessato. 58. Risulta da quanto precede che l obbligo per lo Stato membro, al quale sia stata presentata una domanda di asilo alla sua frontiera o nel suo territorio, di concedere le condizioni minime stabilite dalla Direttiva 2003/9 ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del Regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l esame della domanda di asilo di tale richiedente, cessa soltanto al momento del trasferimento effettivo di costui da parte dello Stato membro autore della suddetta richiesta. 59. Per quanto riguarda la questione di sapere su quale Stato membro gravi l onere finanziario derivante dalla concessione di tali condizioni minime, occorre rilevare che l onere finanziario correlato alle incombenze imposte dalla necessità, per uno Stato membro, di conformarsi al diritto dell Unione spetta normalmente allo Stato membro sul quale grava l obbligo di soddisfare dette incombenze, vale a dire, in una vicenda quale quella oggetto del procedimento principale, allo Stato membro che è tenuto a garantire le condizioni minime di accoglienza stabilite dalla Direttiva 2003/9, conformemente a quanto si è detto al punto precedente, a meno che la normativa dell Unione non disponga diversamente. In assenza di disposizioni in senso contrario in ordine a tale punto tanto nella Direttiva 2003/9 quanto nel Regolamento n. 343/2003, occorre constatare che l onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta allo Stato membro su cui grava l obbligo suddetto. 60. Occorre inoltre rilevare che, nell intento di rispondere alla necessità di un equa suddivisione delle responsabilità tra gli Stati membri riguardo all onere finanziario derivante dall attuazione delle politiche comuni in materia di asilo e di immigrazione necessità che potrebbe presentarsi in particolare in presenza di flussi migratori importanti, il Fondo europeo per i rifugiati, istituito dalla decisione n. 573/2007 nell ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», prevede che possa essere proposta un assistenza finanziaria agli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo. 61. Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l obbligo per lo Stato membro, al quale sia stata presentata una domanda di asilo, di concedere le condizioni minime stabilite dalla Direttiva 2003/9 ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del Regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l esame della domanda di asilo di tale richiedente, cessa al momento del trasferimento effettivo di costui da parte dello Stato membro autore della suddetta richiesta, e l onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta a quest ultimo Stato membro, sul quale grava l obbligo suddetto. (Omissis). responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.17

18 SENTENZA CONS. STATO 12 GIUGNO 2012 N SEZ. VI PRES. MARUOTTI REL. SCANDERBERG Consumatore (tutela del) - Diritto di accesso - Assimilazione dell attività del soggetto privato alla Pubblica Amministrazione - Limite dell attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario - Cura di interessi sovraindividuali - Connotazione pubblicistica. L.7AGOSTO 1990, N. 241, ARTT. 22, 23 Consumatore (tutela del) - Richiesta di accesso - Carattere generico della domanda - Sindacato generalizzato sull attività delle Pubbliche Amministrazioni - Non accoglibilità. 1. In relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni solo limitatamente all attività di pubblico interesse che risulti normata dal diritto nazionale o comunitario, anche laddove detta attività sia comunque strumentale alla cura di interessi sovraindividuali ed il soggetto medesimo palesi una connotazione pubblicistica. 2. Il carattere estremamente generico della richiesta di accesso, non indirizzata all acquisizione di specifici documenti bensì volta ad esercitare un sindacato generalizzato sull attività delle Pubbliche Amministrazioni (e a fortiori dei soggetti privati), rende inaccoglibile l istanza ostensiva medesima. FATTO E DIRITTO. 1. È impugnata la sentenza del TAR del Lazio 24 novembre 2011, n. 9228, nella parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado n. 5248/2011 proposto dal Codacons e dall Associazione italiana per i diritti del malato avverso il diniego di accesso opposto dalla società Finmeccanica spa (anche per conto della società controllata Galileo Avionica spa) sulla istanza ostensiva proposta dalle odierne appellanti per ottenere gli «atti ed i documenti nonché le domande presentate ai fini della partecipazione a procedure anche di rilievo pubblico e/o gare d appalto e/o trattative private volte alla commercializzazione» dell apparecchiatura medicale denominata TrimProb (costituente un bioscanner particolarmente efficace nella diagnosi precoce delle neoplasie tumorali e, in generale, delle infiammazioni dei tessuti). Non forma oggetto di impugnazione il capo della medesima sentenza, sempre a contenuto reiettivo, reso sul diniego ministeriale di ostensione di altra documentazione, riguardante le eventuali campagne di pubblicità e commercializzazione dello stesso strumento diagnostico. 2. Le associazioni appellanti insistono in questo grado nel sostenere l ammissibilità della richiesta ostensiva rivolta alla intimata società privata, in quanto afferente un tratto della sua azione di rilevanza pubblica in considerazione del nesso con il diritto primario della salute di cui sono titolari i consumatori, e lamentano la erroneità della sentenza impugnata che ha respinto il ricorso sull assorbente rilievo della natura privata della società destinataria della richiesta di documenti e della afferenza degli stessi a dati relativi alla politica commerciale e industriale della società, estranei alla disciplina dell accesso ai documenti amministrativi. 3. Concludono le appellanti per l accoglimento, con l appello, del ricorso di primo grado, con consequenziale ordine alla società appellata di esibizione della documentazione richiesta, in riforma della impugnata sentenza. Si sono costituite le parti intimate per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione. All udienza del 12 giugno 2012 la causa è stata trattenuta per la sentenza. 4. L appello è infondato e va respinto. L infondatezza nel merito del ricorso esime peraltro il Collegio dall esaminare la questione, riproposta in questo grado, della tardività del ricorso di primo grado. Il Collegio ritiene che l appello, che va definito con sentenza semplificata ai sensi dell art. 116, comma 4, c.p.a., non sia suscettibile di favorevole esame. Il TAR ha posto a base del rigetto del ricorso le seguenti argomentazioni: P.18 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

19 la società destinataria della domanda ostensiva è una società privata, quotata in borsa, che svolge attività imprenditoriale in regime di concorrenza con altri operatori nazionali, senza alcuna connotazione pubblicistica rilevante, ai sensi dell art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 7 agosto 1990; le informazioni richieste si riferiscono a scelte imprenditoriali e ad atti relativi ad aspetti di diritto e politica industriale che nulla hanno a che vedere con lo svolgimento di un attività di interesse pubblico da parte delle società intimate (Finmeccanica e, per essa, la sua controllata Galileo Avionica spa, titolare esclusiva del diritto di utilizzare il brevetto del dispositivo medico a fini commerciali); l interesse pubblico sotteso alla domanda ostensiva rivolta ad una società privata, rispetto ai documenti dalla stessa detenuti, non può coincidere con l interesse indiretto che avrebbe la collettività dei consumatori, sul piano di una più accentuata protezione del diritto alla salute, alla commercializzazione di una apparecchiatura medica particolarmente efficace nella diagnosi delle malattie. 5. Le appellanti censurano tale sentenza, ritenendo al contrario che sussista l interesse pubblico alla ostensione dei documenti richiesti, atteso l indubbio vantaggio che riceverebbe la collettività degli utenti dei servizi sanitari dalla diffusone di un dispositivo medicale particolarmente efficiente, avuto riguardo al suo grado di precisione nell attività diagnostica, all economicità del suo impiego ed al carattere non invasivo degli esami diagnostici compiuti con l ausilio del predetto bioscanner. Di qui l interesse delle associazioni ricorrenti ad ottenere la documentazione rivelatrice del grado di diffusività dell apparato medicale nonché gli eventuali ostacoli che si sono frapposti ad una commercializzazione su larga scala. 6. L appello va respinto. Come è noto, in materia di accesso alla documentazione amministrativa i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso solo limitatamente alla attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario (art. 22, lett. e), della legge n. 241 del 7 agosto 1990). Nel caso di specie difettano anzitutto i presupposti per assimilare l attività delle società private oggetto della domanda di accesso (relativa a documenti da cui desumere il grado di commercializzazione dell apparecchiatura diagnostica) ad una attività di pubblico interesse disciplinata dalla normativa nazionale o comunitaria. Manca infatti una disciplina nazionale o comunitaria che disciplini o condizioni le scelte imprenditoriali di un soggetto privato riguardo alle modalità di commercializzazione di un prodotto medicale, trattandosi di una attività riservata alle insindacabili valutazioni del management societario ovvero alle scelte di politica industriale (anch esse incensurabili) del soggetto titolare del marchio o del brevetto, non potendo ravvisarsi, nei confronti di un soggetto privato, un obbligo giuridico di commercializzare un prodotto o un macchinario, financo ove possa ritenersi provata la sua positiva efficacia sulla salute umana.. La mancanza del suindicato requisito normativo nella fattispecie oggetto della originaria domanda ostensiva rende già di per sé inaccoglibile l appello in esame. La questione dirimente, pertanto, nella prospettiva della infondatezza della istanza ostensiva, risulta quella della carenza di una disciplina normativa che regolamenti la specifica attività di commercializzazione del bioscanner; laddove non appare al contrario insussistente, come non condivisibilmente sostenuto dal TAR, il requisito dell interesse pubblico sotteso alla più ampia divulgazione possibile dell apparato medicale di che trattasi, e ciò sia perché, sul piano oggettivo, si tratta di una strumentazione medica almeno potenzialmente rafforzativa delle possibilità di tutelare il diritto alla salute dei consumatori, in considerazione delle sue significative risposte sul piano della diagnosi precoce di alcune patologie, sia perché, sul piano soggettivo, il controllo di fatto e di diritto che lo Stato esercita, in forza della quota azionaria di riferimento ma anche in virtù dei poteri speciali di cui risulta titolare (d.p.c.m. 28 settembre 1999, attuativo dell art. 2 del d.l. 31 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore P.19

20 maggio 1994, n. 241) conferiscono all attività dell ente privato una rilevanza pubblicistica che difficilmente potrebbe negarsi. 7. In questo senso ed alla luce del rilievo appena svolto deve essere in parte rettificata la motivazione posta a corredo della sentenza di primo grado quanto alla affermata insussistenza, già in linea di principio, di un interesse pubblico sotteso alla vicenda di che trattasi. 8. Oltre alla assenza di una attività presa in specifica considerazione dalla normativa nazionale o comunitaria, un altra ragione a sostegno della non accoglibilità della originaria istanza ostensiva il Collegio inoltre ravvisa con riguardo al carattere estremamente generico della richiesta di documenti formulata a suo tempo dalle odierne associazioni appellanti. Tenuto conto del suo specifico contenuto, dianzi pedissequamente riportato, la pretesa ostensiva in esame risulta avere una inammissibile natura «esplorativa», in contrasto con l art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che vieta espressamente domande di accesso tese ad esercitare un sindacato generalizzato sulla attività delle Pubbliche Amministrazioni (e a fortiori su quella dei soggetti privati); la domanda di accesso, infatti, non appare rivolta alla acquisizione di specifici documenti, bensì risulta funzionale ad ottenere informazioni (non accessibili con lo strumento giuridico in esame) sul grado di diffusione di un dispositivo medico, per come e nella misura in cui le stesse possano indirettamente desumersi dalla carenza o dalla scarsità di documentazione di una certa natura (relativa essenzialmente a domande partecipative a commesse pubbliche di forniture di strumentazioni biomedicali) eventualmente riscontrata, all esito dell accesso, presso il destinatario della richiesta di accesso. 9. L appello in definitiva va respinto, con consequenziale conferma, sia pur con motivazione parzialmente diversa, della sentenza impugnata. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa. (Omissis). P.20 responsabilità civile e previdenza n addenda online Giuffrè Editore

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