Esplicazione di Diritto Romano

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1 Esplicazione di Diritto Romano Corso C S.L.F. Esplicazione integrata dagli appunti presi a lezione nell anno 2012/2013

2 2 L.L. - Corso C Sommario Capitolo 1: Diritto e Giuristi a Roma... 3 Capitolo 2: L età repubblicana Approfondimento Capitolo Capitolo 4:Le persone Capitolo 5: Le cose... 79

3 Appunti Luiss Istituzioni di Diritto Romano. 3 Capitolo 1: Diritto e Giuristi a Roma La parola italiana diritto come quella francese e tedesca e inglese derivano dal latino directum che introduce l idea di retto. ma ci si può rifare anche al termine regula che in latino che era lo strumento per tracciare la retta. Cosi vi e un chiaro riferimento a ciò che e retto diritto. poi si parla di ius il ci etimo ci porta a uno stato di regolarita a uno stato di normalita dale regole rituali. altre precisazioni consentono di precisare megli il significato di diritto. speso si tende a esaurire il diritto in una serie di regole generali, derivanti da un provvedimento autoritaticvo posto in essere dal potere politico. tali regole sono norme giuridiche poiche non si limitano a dire ciò che e bene o male ma sono provviste di sanzioni che len rendono coercibili ma ciò e una rappresentazione limitata che esclude altre modalita attraverso cui il diritto si può esprimere. non prende tipo ad esempio le regole norme che possono genericamente ricondursi all attivita di chi sia predisppostpo a giudicare nella sua funzione di preposto al compito di rendere palese il diritto da applicare. e di comnicarlo ai consociati. Non si nasconde neanche il ruoo di artefici assegnato ai professori delle facolta giuridiche o di coloro che fanno diritto. le fonti di formazione dell ordinamento giuridico cosi sono molto vaste cosi i formanti del diritto sono diversi. vi e una necessita di norme giuridiche per l uomo, quando la loro aggregazione raggiunge un minimo di complessita allora si realizzera una societa politica. da ciò l esigenza di individuare fissare regole, norme giuridiche alle quali attenersi per non compromettere la possibilita di realizzare gli iteresi individuali e di gruppo, ciòe la vita comune presuppone un ordin e normativo piu o meno complesso come si dice un ordinamento giuridico. ARoma si diceva che ildiritto e qualcosa che si forma per l uomo partecipando cosi delle mutevoli necessita proprie. l esistenza di un ordinamento giuridico comporta sempre un attivita interpretativa. il che in linea di principio può avvenire secondo due metdi principali ciòe metodo logico deduttivo(regole predeterminate e si deve desumere tutto da ciò) metodo logico induttivo(regole da individuare di volta in volta muovendo dal caso concreto) ma in tali metodi vi è bisogno come del giurista., il qualee deve avere la coscienza che il diritto non assume sempre nel tempo e nello spazio la stessa forma, ciòe il diritto non si presenta sempre lo stesso. e si deve essere a conoscenza sia della storicita del diritto che del metodo di volta in volta utilizzato

4 4 L.L. - Corso C per riconoscerlo e renderlo effettivo. oltreche conoscutore di norme il giurista deve essere anche uno storico del diritto. modernamente il giurista deve anche essere attrezzato ad operare in modo transnazionale cosicche possa confrontare la genesi e lo sviluppo nella storia dei vcari ordinamenti giuridici. senza trascurare gli studi che escono fuori dal metodo comparatistico, che diviene importante quando la scienza del diritto non viene vista piu come patrimonio esclusivamente nazionale. e da ciò si possono vedere le differnzeinsite in ogni ordinamento ma anche le diverse unterpretazioni di una norma regola simile tutto ciò dipende proprio dalla genesi di tale norma in territori diversi. poi vengono cosi rese evidenti le origini e lo sviluppo di una costruzione del diritto e della scienza dle diritto in due blocchi fondamentali considerati interna,ente omogenei ma contrapposti fra loro il common law che si e formato nella prassi delle corte inglese e dall altra parte il civil law o diritti di tradizione Romanistica che si formarono al di fuori dell inglhilterra am trasmesso nel corpus juris civilis ciòe la sintesi di giustiniano che ci trasmise la sontesi dell intero diritto Romano. ma anche in inghilterra venne diffuso il sistema giuridico Romano grazie ai giuristi che andaronoi proprio nelle universita inglesi ad insegnarolo anche s epoi ciò venne vietato nel 1151 per le lotte fra monarchia epotere ecllesiastico fomentato dai ricchi che vedevano un pericolo per loro stessi, infatti fu proprio la chiesa ad avere un apporto decisivo grazie alla predicazione fatta dai suoi monaci benedettini. ma nonostante tale divieto l influenza del diritto Romano persistette e sii trovano tracec in vari libri di guglielmo di drogheda e di long champ come nelle summa aurea o practica legum oltre al famoso leges et consutudines angliae scritto da enrico di bracton. comq molto influente per l accesso del diritto Romano a oxford e cambridge fu enrico tudor 8 anche se la preminenza del common law inglese rispetto al diritto Romano fossegia stata segnata grazie al ruolo dei giuristi ai quali si alleo il parlamento. caratteri del diritto a Roma. si può gia intuira la rilevanza che assume lo studio del diritto in una prospettiva storica e quindi nel suo ambito anche lo studio del diritto dei Romani. pero bisogna rivolgere l analisi in larga parte alla giuridicita moderna per capire il processo per la formazione di diritti di civil law. parleremo di ora in avanti esperienza giuridica Romana cosicche si fa capire che non era qualcosa di statico ma in continuo movimento e trasformazione, diciamo cosi perche si trova risposta a ciò propria grazie all operativita dei prudentres(giuristiovvero gli interpreti del diritto) che erano persone dotate di una conoscenza approfondita del fenomeno giuridico e dekle modalita per la sua costruzione che godevano di autorevolezza nell immaginario collettivo e cosi l esperienza giuridica Romana grazie a loro diviene il particolare referente nella costruzione della giuridicita moderna. l operativita dei prudentes ha segnato profondamente l esperienza giuridica Romana tantoda affermare che nel diritto Romano prevalga la fase interpretativa; cosi si diede vita a un diritto giurisprudenziale sottolineando cosi la presenza di diversi fattori dgentici del diritto come i mores gli edictala legge e i provvedomenti autoritativi degli imperatori costitutiones. Tutto ciò ebbe come tessuto connettiov proprio i prudentes. tale attivita riguardo il diritto priato riuspetto a quello pubblico concernente a disciplinare l organizzazione e e il funzionamento delle istituzioni pubbliche ma anche i rapporti del cittadino con esse., cosi si espresero i prudente sono due le branchi del diritto quella del diritto pubblivco e quella del diritto privato, pubblico e ciò che riguarda l assetto della comunita Romana; e diritot

5 Appunti Luiss Istituzioni di Diritto Romano. 5 privato ciò che riguarda fgli interessi dei singoli e si divide a sua volta in tre parti; diritto naturale, nonche diritto comune a ogni popolo o diritto proprio dei cittadini Romani. nello specifico la iuris interpretatio dei prudentes si tradura in una serie di dichiarazioni in merito al diritto di applicare al caso concretoe e ciò,a sua volta data concretezza al metodo scientifico a carattere casistico. ciòe si svogere nel rispetto di una logica idonea a rendere riconoscibile la ratio sottostante ai singoli responsa soluzioni pure grazie al uso del linguaggio tecnico nonche individuando il diritot applicabile a partire dall analisi della fattispecie di volta in volta poste all attenzione del giurista. ciò non significa comeq che i prudentes rifugissero dall enunciare talvolta regoele e definizioni generali, ma quando lo faranno si dimostrerannoconsapevoli che queste serviranno solo a sintetizzare lo stato di diritto in un certo momento e che avevano perciò un valore transitivo ciò identificava quanto per lo piu accadeva ma portava a trovare nuove conclusioni se vi fosse stato qualche elemento giuridico a qualificarlo nuovo rispetto al passato. la presenza dei giuristi e l individuazione della loro sientia iuris rappresentarono gli elementi che hanno reso l esp giu Romana un fattore propulsivo nella costruzione della giuridicita dell eta medievale e moderna. ciò fu favorito dal giurista che pero non era un semplice avocato ma un privato cittadino in posseso delle cognizioni tecniche per l operare giuridico di avvocati notai e magistrati. cosi i prudentes prstavano una fondamentale attivita consulenziale in favore di tutti quei soggett, e le loro consulenze prestate aad inmperatori o altri auditori sono state rilevate grazie ai loro scritti evennero successivamente riutilizzate, anche nei secoli successivi all impero Romano, gia durante il dominato quando la rilevanza delle opere giurisprudenziali si precisera nel senso che in esse si vide lo strumento privileggiato di conoscenza del diritto piu antico ius vetus dei Romani. quasi pero che le opere dei prudentes definite iura in contrapposizione alle leges constituiones iperiali fossero esse stesse leggi e non l esito dell attivita interpretativa giurisprudenziale condaotta nel rigoroso rispetto del metodo casistico, nel dominato tale intepretatio iuris fu cancellata come fonte creativa autonoma del diritto a vantaggio dell idea che la giuridicita dovesse trovare fondamento esclusivo nelle leges e nell intepretazione degli imperatori riconoscendosi nelle iura dei giuristi ormai solo la funzione conoscitiva dell antico diritto da cui desumere e applicare accanto al nuovo diritto di matrice imperiale. a sua volta tale riutilizzazione delle opere dei prudentes quasi come leggi determinera non poche difficolta di coordinamento con il ius novukm. a tale limite cerchera di porre rimedio giustiniano con il corpus juris civile questo non oblietera la scientia iuris ma costituirà il tramite per la costruzione di una nuova scienti iuris proiettandosi nella modernita. le principali fonti di conoscenza del diritto Romano il corpus juris di giustiniano la principale fonte di conoscenza dell esperienza giuridica Romana deve titenersi dunque il corpus juris civilis realizzato in oriente nella corte di giustiniano imperatore. venne alla luce nel 528 e il 534 ed e diviso in tre parti: le institutiones, i digesta e il codex a tale corpus poi si possono aggiungere le novellareconstitutione: le leggi emantae da giustiniano e i suoi successori a partire dal 535 tale conoscenza dlel novelle ci viene assicurata da raccolte privatee vi sono tre colezioni la prima epitome iuliani di 124 novelle la seconda 134 novelle denominata authentiucum percgehe

6 6 L.L. - Corso C siu diffuse avesse un valore ufficiale la teerza 168 novelle denominata collezione greca o marciana perche e in lingua greca e i manoscritti si trovano amilano nella biblioteca marciana. per quanto riguarda la vera e propria compilazione di giustiniano assume rilievo inanzi tutto la costituzione haec quae necessario con cui giustiniano procedette alla nomina di una commisione di 10 membripresieduta dal suo ministro giovanni di capodocia allo scopo di redigere un codex: espresione che all epoca voleva dire libro; furono raggruppate tt le leggi o constituzioni imperiali realizzate in precedenza. il codex venne promulgato nel 529 con una costituzione denominata summa rei pubblicae tale codex non ci e pervenuto ma conosciamo i suoi titoli da 1 a16. nel mese di gennaio subito doipo giustiniano emano una costituzione denomiata deo auctore con la quale conferi la carica di redigere una sorta di antologia di quella parte del ordinamento giuridico rappresentato dalle opere scritte dai giuristi Romani corentemente denominata iura, e utilizzata nel dominato come se fossero leggi vere e proprie. Nella stessa costituzione deo auctore vennero evidenziatii punti ai quli la commissione si sarebbe dovuta attenere per la realizzazione dell opera si potevano modificare i testi originali al fine di evitare le eventuali contraddizioni e di attualizzarne il contenuto. tale facolta venne richiamata anche nei digesta. digesta sono divisi in 50 libri a loro volta divisi in titoli corrispondenti alle tematiche generali trattate nei queli vanno inserite le opere dei pporudentes con il nome del singolo giurista e il libro da cui ofsse desunto tale frammento. alcuni frammenti vennero trasformati per ragioni sostanziali questa scelta nei limiti entro cui trovo attuazione, era giustificata dalla volonta imperiale din realizzare una rivisitazione del diritto espresso dalle opere dei giurisit Romani ovvero del ius vetus cui si contrapponeva il ius novum affermatosi nel dominato. Ciò si fece per l esigenza avvertita di coordinare lem opere giurisprudenziali impronate alla metodologia casistica con il principio cardine della politica del diritto imperiale dell epoca del dominato in base al quale solo l imperatore poteva emanare leggi ed essere artefice interprete del ius dovendosi quindi il diritto da applicare desumere dalle leggi e non piu individuare, creandolo attraverso l analisi dei casi concreti come avevano fatto i prudentes. tale sforzo costruttivo anche con quakche variazione fu esagerato e per di piu viziato dalla contrapposizione rigida fra diritto dei prudentes ediritto giustinianeo, dementicandosi che interventi sui testi giuridic elaborati dai primi risultassero essersi verificati gia nel 4 o5 secolo. ormai l atteggiamento della critica e completamente diverso. sembra chiaro che per sciògliere il problema, derivante dalla frease molti sono state le variazioni basta che abbiano portato utilita,risiede nella possibilita di confrontare il contenuto della compilazione con le fonti originarie e con le notizie relative allo stato di diritto nei secoli precedenti ai digesta. ma cosi si e pervenuto alla certezza che molti interventi realizzati sul teso originario nonpresentano natura sostanziale e che appaiono finalizzati a un esigenza di semplificazione testuale e di coordinamento dei testi. comeq la prospetiva piu producente rimane quella che pone l accento sulle posizioni contrastanti espresse dai giuristi Romani quelle che avevano indotto a supporre interventi massicci dei commissari giustinianei suitesti utilizzati riconducemdoli a interventi operati da uesti ultimi, bensi al c. D ius controversium. come risultato prprio del metodo casistico dei prudentes. invece di pensare all alterazione dei testi sin tende a pvedere nei contrasti testuali il prodotto di originarie

7 Appunti Luiss Istituzioni di Diritto Romano. 7 diverse posizioni valutative espresse dai prudentes rispetto a fattispecie, casi solo in apparenza uguali. Cosi quest era il culmine dell interpretatio ma comeq la frase di giustiniano non si deve ritenere come una semplice autoesaltazione dell azione imperiale per dare nuova attualita al materiale utilizzato nella redazione del digesto. successivamente giustiniano emano una costituzione per redifere un manuale di studio nominato institutiones da utilizzare in oriente. questa opera divisa in 4 libri a loro volta divisi in titoli, la trattazione si svolge come se parlasse proprio l imperatore. a differenza del digesto non prevede l inserimento di alcuna indicazione in merito alle opere utilizzate. la trattazione è divisa in tre parti, dedicate a 3 grandi tematiche le res le persone e il processo. tale periodo fu cosi intenso che il codex prima redatto mostro le sue lacune e su volonta imperiale venne ftta una seconda redaziuone. nel nuovo codex vennero riportate solo le costituzioni vigenti. la piu antica e una costituzione dell imperatore adriano mentre le piu recdenti sono di giustiniano. talecodex e diviso in 12 libri suddivisi a loro volta in titoli corrispondenti alle tematiche rattate e le costituzioni sono raccolte in ordine cronologico, si aprono con la inscriptio il cui contenuto e il nome dell imperatore che aveva emanato la lx e consitutio nonche dal nome del destinatario, a chiusura vi e sempre la subscriptio che contiene luogo e data emissione. tra in e subscriptio vi sono le massime di diritto oissia i principi giuridici enucleati dal contentuto originario delle costituzioni. le altre fonti di conoscenza dell esperienza giuridica Romana. l esp giur Romana non e conoscibile solo con la compilazione di giustiniano ma vi sono ache altre fonti. fonti di cognizione giuridiche o fonti di cognizione extra-giuridiche. gli atti normativi e precdettivi rappresentati da leggi e da provvedimenti pervenuti trami te citazioni papiri ecc il codex gregorianus o hermogenianus le opere scritte da gaio ecc (pag15) poi tra le fonti extra giuridiche abbiamo ciò che troviamo scritto nei libri di letteratura latinae nelle commedie o nel teatro. sezione seconda. il diritto privato dei Romani come formante della giuridicita medievale e moderna la caduta dell impero Romano d occidente. in ubna qualsiasi prospettiva storica si devono delineare i pasaggi che hanno fatto della specificita di quell esperienza giu Romana lo stampo per la costruzione della giurdicita medievale e moderan attraverso la rilettura del corpus juris civilis. sono queste le prime coordinate per venire a conoscenza del diritto Romano nella storia e da ciò si traggono i fatti portanti e unidìficanti della nostra giuridicita. dopo l abdicazione di romolo augustolo nel 476 d. C venne sancita la rottura culturale fra l impero orientale e occidentale. anche se giustiniano tento di riunirlo nulla di duraturo fu. in tale siituazione storica va valutata la cpompilazione giustinianea. per l oriente ciò fu il punto di partenza di ciò che si chiama diritto bizantino e affonda le sue radici nell impossibilita di commentare il corpius juris solo a fine di semplificarlo ciò era possibile. ciò cambio con la compilazione isaurica, una selezione di testi estratti dalla compilazione giustinianea. era un opera in 18 titoli alle quali vanno aggiunte tre collezioni di diritto speciale riguardanti il diritto marittimo il diritto militare la protezione dei fondi.

8 8 L.L. - Corso C invece i secoli 9 e 10 furono caratterizzati dalla compilazione macedone che prese vita dai sunti della comp di giustiniano. la manifestazione piu signifivcativa per la costruzione della giuridicitain eta bizantina pero coincide con ilibri basilicoru, 60 libri in greco dove venne riportata gran parte della compilazione giustinianea. vennero poia ggiunti su questan i commenti dei giuristi bizantini i c. D scholia antuiqua e i commenti piu recenti scholia recentiora. per quanto riguarda l oriente si procedette anche a redazione di materiale per fine didattico.+ rilevanti sono il tipicum un repertorio realizzato da un giudice di nome patzes e il manuale legum in 6 libri pubblicato d un certo costantino haermopulos ciò fu rilevante in grecia, dove dal 1835 una volta avvenuta la liberazione della dominazione ottomana si stabili che le leggi degli imperatori bizantini assieme al diritto consuetudinario costituivano l autorita giuridica di rigferimento tra i rapport tra ptivati lpoi verranno redatti di seguto altri codici fino al codice civile greco dove il riferimento era quello edesco il bgb. in occidente invece la compilazione fu richiesta dal papa ed era stata estesa all italia con una costituzione la pragmatica sanctio pro petitione virgili. ciio consenti che divenisse oggetto di studio, invece nei territori bizantini formatisi in italia lo studio del diritto Romano fu senz altro piu significativo, ma rimase comeq apannaggio di una cerchia di studiosi senza un riflesso pratico. cosi si deve dire che la scuientia dei prudentes e il diritto dei Romani in occidente venne assai svalutato. pag20 non sara prodotto un diverso andamento delle cose dalla formazione del sacro Romano impero postosi come continuazione dell impero Romano e ciò si può cololegare all incoronazione di carlo magno nel 800 che pooi si rivelerasolo ujn aglomerato politico di territori sia dell europa centrale che occidentale. Anche se porsi insieme al papato come strutturam di riferimento del potere costituira una struttura incapace di stingere stabilmente in un entita di governo dminata di volta in volta dall imperatore. fu proprio la parcellizzazione del potere politico ad avere reso poco percorribile nell europa continentale la strada per realizzare un organizzazione della giuridicita secondo parametri universalmente accettati. poiche chiunque avesse voluto fare ciòn non avrebbe trovato appoggio in un potere politico capace di conferirgli quell autorevolezza necessaria a dare forza all organizzazione di un fenomeno giuridico in una dimensione piu ampia e trascendente il mero particolarismo normativo. la scuola di bologna la situazione mutuo a partire dal 11 secolo. in particolare riguardo all organizzazione scientifica del diritto in iitalia e a bologna dove attigendosi a livelli eccelsi si fece ritorno allo stuidio del diritto dei Romani nella versione tramandata da giustiniano. il processo storico prese avvio con irnerio. per intendere la novita della scuola di bologna e soprattutto le ragioni dello studio nel suo ambito del diritto Romano bisogna tenere presenti degli aspetti storici. va ricordato che l11 secolo e la diffusione del prerinascimento italiano caratterizzatosi per un generale e spiccato interesse verso lo studio della cultura espressa a Roma. va considerato poi il diffondersi della convinzione che questo fosse la continuazione dell impero Romano. oltre questi 2 fattori deve correlarsi la contemporanea affermazione della cultura cittadina in contraso col mondo feudale. tale cambiamento della civilta protomedievale e alla chiusura del dell accentuato immobilismo agrario

9 Appunti Luiss Istituzioni di Diritto Romano. 9 che costitui la realta del mondo cittadino. Lo sviluppo della culktura cittadina collegato ad un forte impulso alla produzione di beni e al loro commerciò creo i presupposti per l accumulazione di ricchezza finendo per determinare mutazioni dei precedent stili di vita. cosinascono i comuni come entita sociò economiche aperte alla cui amministrazione i cittadini era cointeressati. nel campo del diritto si eebbe la riscoperta della compilazione giustinianea. e si cominciò a sentire la necessita di andareoltre quelle regole e colmare i vuoti giuridici che emergevano nelola prassi. infine risulto evidente la mancanza di schemi ordinanti in cui convogliare sia la nuova che la piu vecchia giuridicita, cosi fu risocperta la compilazione giustinianea. in sostanza nella compilazione di giust come nel pensiero dei prudentes Romani racchiuso nei digesta si vide un possente coincentrato concettuale cui attingere per organizzare razionalmente il complesso di norme da applicare. pero si rivelo un accentuata venerazzione del testo e si vide in esa una verita rivelata cosi come anche nbella scienta iuris. e videro per questoun diritto privo di contraddizioni. e si ritennero che le divergenze o interpolazioni volute da giustinianon fossero solo apparenti(o non gabbu chisti). cosi si determinarono i presupposti perche la conmp giust. era vissuta come la summa dell esp giur Romana. come il diritto per eccellenza. come la ragione scritta dalla ragione come una verita rivelata da ssumere quindi come dogma e indiscutibile. si studiva attreaverso la semplice esplicazione. la compilazione comeq ebbe valore etico ed esprimeva un superiore ordine giuridico dotato di autonomia e autorevolezza. fu a quella autorevolezza rispetto al potere politico debole che ci si rivolse per creare nuovi giuristi il cui operato potesse essere avvertito nel segno proprio dell autorevolezza. cosi l opera di giustiniano nell ambito della scuola di bologna colmo il vuoto politico sul punto, fornendo anche il background concettuale necessario alla creaziomne din un ceto di giuristi dotato delle capacita tecniche da urtilizzare nella gestione degli affari privati e nell amministrazione della cosa pubblica. cosi tale studio divenne la base èper l acquisizione di una vasta conoscenza concettuale del fenomeno fondata suklla razionalita e sulle coordinate concettuali offerte dai giuristi Romani, cosi assunse un ruolo principale il momento dellaa interpretatio. può cosi affermarsi che i giuristi della scuola di bologna resero l utilizzazione della scienza dei prudentes Romani decisiva nella creazione deòl metodo della giurisprudenza medievale e oltre; in definitiva nell approcciò scientifico al fenomeno giuridico. tuttavia loa venerazione del testo fece si che tale metodo restasse dominato dal ricorso all esegesi testuale. la manifestazione del metodo fu l elaborazione della gliossa una breva annotazione prima posta all interno del testo poi a margine da tale dstudio derivera il nome di glissatori ai giuristi bolognesi. ne derivera in tal modo un ricco apparato critico. per la cui conscenza risulta fondamentale l opera di azone ad azone risale la summa codicis la quale corrsipondeva a un primo signifivcativo tentativo di fornire assumendo come riferente il corpus juris un esposizione unitaria del fenomeno giuridico a somiglianza di quanto il mondo culturale dell epoca andava producendo in vari campi del sapere. ancora piu rilevante per gli effeti successivi rimane nella stessa prospettiva la magna glossa di accursio dove vennero sintetizzate utte le annotazioni delle glosse alo scopo di chiarire il

10 10 L.L. - Corso C significato letterale dei testi Romani presenti nella compilazione di giustiniano per un totale di centomila glosse, alcune sono vere e proprie trattazioni monografiche. i post glossatori gli ultramontani i decretisti e il ius commune. a partuire dal 12 secolo si delinearono nuove prospettive di studio della fenomelogia dgiuridica e della compilazione giustinianea, in corrispondenza con il diffondersi in europa di un nuovo clima politico e culturale va registrata la crisi dell universalismo e cosi si comincia a diffondere l idea di stato nazionale trovando la novita terreno particolarmente fertile in francia. la diffusione degli scritti di aristotele e la riscoperta della dialettica fornirono agli studiosi di diritto nuovi strumenti culturali orientandoli nell organizzazione scientifica de fenomeno giuridico verso la ricerca di una sistematica diversa rispetta a quella utilizzzata dai commissari di giustiniano per inquadrare i testi Romani nella compilazione, sistematica a cui erano legati i glossatori. i seguaci del nuovo indirizzo di studi si caratterizzano per una forte tensione razionalistica. i testi del corpus juris civile, con una specificazione e accentuazione del metodo dei glossatori, cominciaro a essere esaminati per intercettarne in misura sempre piu significativa il senso intrinseco, con un allontanamento del dato testuale e quindi della mera analisi esegetica delle parole, ne derivo una vasta scomposizione alla ricerca della ratio quella che si definicva medulla rationis. il presupposto din tale ricerca era il co0nvincimento diffuso in merito al esistenza in ogni manifestazione del diritto di una parte del diritto di natura della razionalita a quest ultimo connaturata. ai glossatori successero i commentatori che privilegiavano proprio il commento dei testi rispetto alla loro semplici esegesi, secondo l ordine sistematico della compilazione poi la cosi si ebbe la decisa rottura di tale ordine favorendosi cosi l avvio di una stagione segnata anche dalla realizzazione di varie e importanti trattazioni monografiche. si affemarono vari gruppi di giuristi chiamati commentatori conciliatori o pratici per le propensioni metodologiche di ogni gruppo. la qualifica di postglossatori e commentatori esprime l approcciò piu libero ai testi del corpus juris, quella dei conciliatori al pari dell appellativo pratici evidenzia l ulteriore impegno di questi ultimi nell attivita professionale di tipo consulenziale. sono da citare anche gli ultramontani che diedero impulso in favore dello sviluppomdi nuovi assetti sistematici per organizzare la scientia iuris fopnadata sullo studio privilegiatto della compilazione ma anche verso nuovi legami tra in testi trasmessi da giustiniano. anche per questi giuristi ilm punto di partenza dello studio del diritto sin era imperniato sullo studio della compilazione giustinianea. pag(26) gli ultramontanin si eran fatti promotori di un rinnovamento della scienza del diritt, ampliandom le critiche nei confronti del metodo di studion esegetico della compilazione inaugurato dai glossatori. di questi maestri si contestava l eccessivo legame ai testi giustinianei invece come i commentatori e gli ultramontani passano dalla glossa al commento. prese cosi avvio un indirizzo di studi giuridici definito mos gallicus oin opposto al futuro mos italicus,caratterizzatosi per un approcciòesegetico0 ai testi giustinianei. ci saranno anche studiosi italiani come cino da pistoia che sara il tramite piu rilevante per l importazione in italia delle istanze scientifiche metodologiche generatesi in seno agli ultramontani, favorendo un rinnovamento dello studio del diritto.

11 Appunti Luiss Istituzioni di Diritto Romano. 11 nel complesso va riconosciuto che l intento di modertnizzazione manifestato dagli ultra montani e dai commentatori rese possibile il progressivo e ulteriore adattamento dei contenuti concettuali della compilazione alle concrete e nuove necessita poste dalla societa e dell economia de lo tempo. cosi prese vita una scientia iuris sempr epiu raffinata e con essa si ando enucleando un grande numero di categorien giiuridiche generali di distinzioni e di classificazioni. vennero creeate nuove figure giuridiche e vi furono nuovi settori giuridici come il diritto commerciale diritto internazionale privato, diritto finanziario. si ebbe anche un accostamento della scienza iuris verso il metodo logico deduttivo, cosi ci fu l idea della centralita di una legge dalla qu8ale desumere il diritto da applicare. si diffuse l idea che il diritto da applicare dovesse desumersi dalla legge e dalla regola centrale. Al metodo casistico si ando allora sostituendo la logica deduttiva. comeq resto saldo la convinzione che la scienza giuridica moderna dovesse costituirsi muovendo da quella Romana e sulla base di questo presupposto gli operatori del diritto si convinseron di essere autori di una unitaria scienza del diritto europea, in quanto avevano radici comuni. Infine la chiesa adopero la scientia iuris per disporre di un organico diritto utilizzabilenella sua missione universale, si trovera una sintesi del codice civile canonico del cosi risulta evidente che il diritto Romano giustinianeo con un progressivo affinamentodella prospettiva aperta dai glòossatori veniva ormai avvertito come il fondamento totu court della scientia iuris. offriva pureun complesso di regole giuridiche applicabili per la concreta regolamentazione dei rapporti sociali ed economici, piu in oarticolare sotto questo secondo punto di vista fu considerato come il necessario complemento suppletivo del dritto vigente in ciascuna comunita(ius proprium) a fronte delle lacunew di quest ultimo cosiil diritto Romano giustinianeo venne ormai diffusamente avvertito nell europa continentale come il referente concettuale privileggiato dell unitaria giuridicita moderna era la base diquelllo che con la formula onnicomprensiva e perciò di per se generica si suole chiamere ius commune intendendosi con quest ultimo fare riferimento all esperienxza giuridica Romana sviluppatasi grazie ai commentatori e agli ultramontani fino ale codificazioni ottocentesche l umanesimo giuridico nel 15 secolo e nel 17 si comicia a sviluppare un movimento di pensaiero caratterizzante per il piu diffusorecupero delle opere del mondo classico. tale tendenza investi anche il campo giuridico, cosi si fara strada l umanesimo giuridicoche si afferma in francia con la scuola dei culti. i giuristi umanisti furono critici nei confronti dei glossatori responsabili a lor parere di mlti errori nella lettura dlela compilazione e contestavano alla scuola di bologna la mentalita imperante e l appiattimento sul principio di autorita. si affermarono cois l esigenza di una storicizzazione e uno sgancimaneto del contenuto dei testi giustinianei, non nel senso di una oblieterazione ma come presupposto per una valutazione critica piu contestualizzata. il corpus juris cominciò a essere una testimonianza dl passato. con una nuova analisi filologica divenne possibile proccedere alla ricerca delle manipolazioni subite dai testi utilizzati per la redazione del corpus juris e alla loro contestualizzazione storica. cosi gli umanisti come gia detto qualificarono il corpus juris come un segno della decadenza del mondo classico. tuttavia la nuova metofdologia filologica e storica cominciò ad apparire agli occhi dei giuristi densa di suggestioni e si accesse sempre piu in profondita al sapere trasmessoci dalla compilazione e si affermo cosi l umanesimo giuridico,

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