Mutuotutto Protetto Condizioni contrattuali relative alle coperture assicurative previste dalla specifica convenzione stipulata tra Banca Meridiana e

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1 Mutuotutto Protetto Condizioni contrattuali relative alle coperture assicurative previste dalla specifica convenzione stipulata tra Banca Meridiana e UNIQA Previdenza

2 Assicurazione temporanea in caso di morte a premio unico del debito residuo Art. 1 - Prestazione assicurata CONDIZIONI CONTRATTUALI UNIQA Previdenza con la presente garanzia, in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispondere al Beneficiario designato un capitale il cui importo è pari all ammontare del debito che alla data del decesso dell Assicurato residua dal rapporto di finanziamento. Art. 2 - Dichiarazione del Contraente e dell Assicurato - Clausola di incontentabilità Le dichiarazioni della Contraente e dell Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che UNIQA Previdenza non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, UNIQA Previdenza: A - quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto: di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l evento si verifichi prima che abbia avuto conoscenza della dichiarazione inesatta o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall avvenuta conoscenza; di dichiarare alla Contraente di voler impugnare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; B - quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto: di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; di recedere dal contratto mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; di chiedere un incremento di premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. UNIQA Previdenza ove non esista malafede o colpa grave rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall entrata in vigore del contratto o della sua riattivazione. L inesatta indicazione dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all età reale delle somme assicurate. UNIQA Previdenza ha diritto alla parte di premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l annullamento. Art. 3 - Rischio di Morte Il rischio di morte è previsto solo per Assicurati di età compresa tra i 18 ed i 55 anni ed è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato E escluso dalla garanzia il decesso causato da: dolo della Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato ad atti dolosi; Mutuotutto Protetto Pagina 2 di 13

3 partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall eventuale riattivazione dell assicurazione. infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili; malattie e le conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all Assicurato o alla Contraente nei 360 giorni antecedenti l adesione al Convenzione. In questi casi, UNIQA Previdenza paga il solo importo della riserva del decesso. premi, calcolata al momento Art. 4 - Riscatto La presente assicurazione temporanea in caso di morte non ammette il valore di riscatto. Art. 5 - Pagamento delle Prestazioni UNIQA Previdenza condiziona il pagamento della prestazione alla preventiva acquisizione dei documenti necessari a verificare l effettiva sussistenza dell obbligo di pagamento. Per i pagamenti conseguenti al decesso debbono inoltre consegnarsi: carta di identità certificato di morte; relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo; eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria da UNIQA Previdenza. Verificatosi il decesso dell Assicurato, UNIQA Previdenza esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, dietro consegna della Convenzione e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori. Mutuotutto Protetto Pagina 3 di 13

4 Assicurazione di Invalidità totale e permanente da infortunio e malattia CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 1 - Prestazione assicurata In caso di invalidità totale permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 66% della totale, UNIQA Previdenza garantisce la corresponsione al Beneficiario di una somma pari al debito residuo contratto dall Assicurato verso il Contraente alla data del verificarsi del sinistro. La presente garanzia è riservata esclusivamente ad assicurati di età compresa tra 18 e 55 anni. Art. 2 - Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione gli stati di invalidità totale e permanente causati: a) dall'uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; b) dalla guida: di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B; di macchine operatrici; di natanti a motore per uso non privato; c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro; d) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio); e) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere; f) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; g) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; h) HIV o AIDS; i) sindromi organiche celebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; j) da operazioni chirurgiche accertamenti o cure mediche, non resi necessari da infortunio e/o da malattia; k) da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; l) da guerra e insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni; m)da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Il rischio di cui alla lettera b, è compreso in garanzia se l'invalidità totale e permanente deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata. Art. 3 - Denuncia dell Invalidità totale e permanente e relativi obblighi In caso di sinistro, l Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto a UNIQA Previdenza, entro trenta giorni da quando ne ha avuto la conoscenza ai sensi dell art del Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Mutuotutto Protetto Pagina 4 di 13

5 In caso di invalidità totale e permanente a seguito di infortunio, la denuncia deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata dalla cartella clinica completa (in caso di ricovero) o da certificato medico attestante l entità e la sede delle lesioni. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici fino a guarigione avvenuta. In caso di invalidità totale e permanente a seguito di malattia, la denuncia deve essere corredata da certificazione medica completa e da un certificato del medico curante. In entrambi i casi, l Assicurato si impegna a comunicare a UNIQA Previdenza, in base alla valutazione del proprio medico, le conseguenze del sinistro entro sei mesi dalla denuncia del sinistro. A partire da tale data UNIQA Previdenza si impegna a convocare l assicurato entro 60 giorni per sostenere una perizia atta a determinare l effettiva valutazione delle conseguenze del sinistro e a liquidare l indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui l invalidità totale e permanente è stata definitivamente accertata, quantificata e concordata tra le parti. L Assicurato, o chi per esso, deve consentire a UNIQA Previdenza le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliere da ogni riserbo i medici curanti. Alla denuncia dovrà essere allegata copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita. Mutuotutto Protetto Pagina 5 di 13

6 Assicurazione contro la riduzione della capacità di guadagno dell assicurato dovuta a inabilità temporanea da infortunio e malattia. Garanzia riservata ai lavoratori autonomi. Garanzia prestata dalla Società International Insurance Company of Hannover Ltd, L Avenir, Opladen Way, Bracknell, Berkshire, England di seguito per brevità indicata come Compagnia CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 1 - Prestazione assicurata La Compagnia in caso di sinistro liquiderà, per il tramite di UNIQA Previdenza e secondo le indicazioni del contratto di finanziamento, una somma pari a quelle delle rate mensili dovute dall Assicurato al Beneficiario (Contraente). L indennizzo è limitato all effettiva durata dell inabilità e comunque entro i seguenti limiti: per ogni sinistro: 12 mesi per durata della garanzia: 60 mesi periodo di carenza: 90 giorni franchigia assoluta: 30 giorni ripresa di occupazione: 180 giorni Art. 2 - Esclusioni Le coperture non saranno operative nei sottoelencati casi: a) delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; b) alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; c) malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e gli esaurimenti nervosi; d) cure o interventi per l eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza; e) conseguenze dirette o indirette di infortuni, nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici anteriori alla stipula f) guerra anche non dichiarata o insurrezioni; g) scioperi, sommosse, tumulti a cui l Assicurato abbia preso parte attiva; h) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi; i) trasformazioni o assestamento energetici dell atomo; j) HIV o AIDS; k) sindromi organiche celebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; l) applicazioni di carattere estetico salvo gli interventi a seguito di infortunio o malattia durante il periodo di polizza; m)condizioni di preesistenza nei 360 gg antecedenti la data iniziale; n) mal di schiena e patologie assimilabili non comprovati da esami radiologici; o) indennizzo per disoccupazione. Mutuotutto Protetto Pagina 6 di 13

7 Art. 3 - Denuncia dell inabilità temporanea e relativi obblighi In caso di sinistro, l Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto alla Compagnia inviando una comunicazione a UNIQA Previdenza, entro trenta giorni da quando ne ha avuto la conoscenza ai sensi dell art del Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. In caso di inabilità temporanea a seguito di infortunio, la denuncia deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata dalla cartella clinica completa (in caso di ricovero) o da certificato medico attestante l entità e la sede delle lesioni. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici fino a guarigione avvenuta. In caso di inabilità temporanea a seguito di malattia, la denuncia deve essere corredata da certificazione medica completa e da un certificato del medico curante. In entrambi i casi, il decorso delle lesioni o della malattia deve essere documentato da ulteriori certificati medici fino a guarigione avvenuta. Tali certificati dovranno attestare l inabilità temporanea allo svolgimento dell attività professionale dichiarata. Suddetti certificati non potranno comunque avere una validità, in termini di durata, superiore a 30 giorni. Qualora l inabilità si protragga per periodi superiori, l Assicurato dovrà richiedere al proprio medico curante un ulteriore certificazione, comunque non superiore ai 30 giorni, fino alla cessazione della condizione di inabilità temporanea ed entro i limiti indicati al punto 4.1. L assicurato, o chi per esso, deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, anche mediante visite di medici di sua fiducia, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato. Alla denuncia dovrà essere allegata copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita. Art. 4 - Denunce successive - Sospensione dell assicurazione Dopo ogni denuncia di sinistro l assicurazione rimane sospesa. L assicurazione riprende vigore solo dopo che il lavoratore abbia regolarmente ripreso servizio per un periodo continuativo non inferiore a quanto indicato come ripresa di occupazione. Mutuotutto Protetto Pagina 7 di 13

8 Assicurazione contro la riduzione della capacità di guadagno dell assicurato dovuta a diagnosi di una delle seguenti malattie: tumore, infarto miocardico, ictus cerebrale, insufficienza renale, trapianto d organo o sclerosi multipla. Garanzia riservata a persone non stabilmente occupate, studenti, casalinghe, pensionati, lavoratori con contratti atipici o a tempo determinato e ai dipendenti pubblici. Garanzia prestata dalla Società International Insurance Company of Hannover Ltd, L Avenir, Opladen Way, Bracknell, Berkshire, England di seguito per brevità indicata come Compagnia. Art. 1 - Prestazione assicurata CONDIZIONI CONTRATTUALI La Compagnia in caso di sinistro liquiderà al Beneficiario (Contraente), per il tramite di UNIQA Previdenza, una somma pari all ammontare del debito che, alla data del verificarsi della malattia, residua dal rapporto di finanziamento. Sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dalle seguenti Gravi malattie: 1. Tumore - Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla garanzia vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i tumori del primo stadio di Hodgkin, i tumori della prostata che siano istologicamente classificati, secondo il sistema TNM, in uno stadio T2N0M0, inferiore o equivalente ad altri tipi di classificazione in uso, oppure quelli classificati con un grado di Gleason 6 o di grado inferiore, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del II e IV stadio di Clarcke. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS). 2. Sclerosi multipla - Conferma da parte di un consulente neurologo di una diagnosi inequivocabile di Sclerosi Multipla che evidenzia almeno le anormalità neurologiche moderate, persistenti per un periodo continuativo di 6 (sei) mesi immediatamente precedenti la denuncia del sinistro. 3. Infarto miocardico - Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell ECG, modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci. 4. Ictus cerebrale - Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, etc.). L infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l origine, riconosciuta l entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza. Non sono coperti gli attacchi ischemici transitori (TIA). 5. Insufficienza renale - Malattia renale irreversibile in dialisi cronica. Il trattamento di dialisi deve essere attestato da un medico nefrologo appartenente alla struttura presso la quale è eseguito il trattamento stesso. Mutuotutto Protetto Pagina 8 di 13

9 6. Trapianto d organo - Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. E necessaria la certificazione dell inserimento in linea d attesa presso un centro qualificato. Art. 2 - Esclusioni Le coperture non saranno operative nei sottoelencati casi: a) interventi chirurgici angioplastici, terapie laser; b) delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; c) alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; d) malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e gli esaurimenti nervosi; e) cure o interventi per l eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza; f) conseguenze dirette o indirette di infortuni, nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici anteriori alla stipula g) guerra anche non dichiarata o insurrezioni; h) scioperi, sommosse, tumulti a cui l Assicurato abbia preso parte attiva; i) trasformazioni o assestamento energetici dell atomo; j) HIV o AIDS; k) sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; l) applicazioni di carattere estetico salvo gli interventi a seguito di infortunio o malattia durante il periodo di polizza; m) malattie, stati patologici, conseguenze di infortuni, difetti fisici e anomalie congenite diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati o insorti anteriormente alla data di effetto del contratto e conosciute dall assicurato; Art. 3 - Denuncia della diagnosi di malattia e relativi obblighi In caso di sinistro, l Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto alla Compagnia, inviando una comunicazione a UNIQA Previdenza entro trenta giorni dalla data in cui è stata diagnosticata la malattia grave (o eseguito il trapianto) o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell art del Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. La denuncia della Malattia Grave deve essere corredata da certificato medico e da tutta la documentazione sanitaria disponibile (cartelle cliniche, accertamenti diagnostici, ecc.). Il decorso della Malattia Grave deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L assicurato, o chi per esso, deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari. La Compagnia si riserva infine il pieno ed incondizionato diritto, nei casi dubbi, di accertare le diagnosi di Malattia Grave con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa. Mutuotutto Protetto Pagina 9 di 13

10 Assicurazione contro la riduzione della capacità di guadagno dell assicurato dovuta a perdita involontaria del posto di lavoro. Garanzia riservata a lavoratori dipendenti. Garanzia prestata dalla Società International Insurance Company of Hannover Ltd, L Avenir, Opladen Way, Bracknell, Berkshire, England di seguito per brevità indicata come Compagnia. CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 1 - Indennizzo La Compagnia in caso di sinistro liquiderà, per il tramite di UNIQA Previdenza e secondo le indicazioni del contratto di finanziamento, una somma pari a q uella delle rate mensili dovute dall Assicurato al Beneficiario (Contraente). La prestazione è subordinata all effettivo stato di disoccupazione e comunque entro i seguenti limiti: per ogni sinistro: 12 mesi per durata della garanzia: 24 mesi periodo di carenza: 90 giorni franchigia assoluta: 30 giorni ripresa di occupazione 180 giorni Art. 2 - Esclusioni Le coperture non saranno operative nei sottoelencati casi: a) l Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente in modo consecutivo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro; b) all atto dell adesione, l Assicurato é a conoscenza della prossima disoccupazione o é al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione; c) giusta causa; d) risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell Assicurato; e) l Assicurato non si é iscritto nella lista di collocamento, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità; f) Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; g) indennizzi per il caso di inabilità temporanea totale; h) esclusioni dell inabilità temporanea totale; i) l Assicurato rientra nei casi di disoccupazione parziale. ; l) risoluzione del rapporto di lavoro al termine o durante il periodo di prova. Art. 3 - Licenziamento durante il periodo di carenza In caso di licenziamento comunicato all Assicurato durante il periodo di carenza, l assicurazione rimane sospesa e riprende la sua efficacia solo dopo che il lavoratore abbia regolarmente ripreso servizio per un periodo continuativo non inferiore a quanto indicato come ripresa di occupazione. Art. 4 - Denunce successive - Sospensione dell assicurazione Dopo ogni denuncia di sinistro l assicurazione rimane sospesa. L assicurazione riprende vigore solo dopo che il lavoratore abbia regolarmente ripreso servizio per un periodo continuativo non inferiore a quanto indicato come ripresa di occupazione. Mutuotutto Protetto Pagina 10 di 13

11 Art. 5 - Denuncia del sinistro ed oneri relativi Entro 30 giorni dal verificarsi della disoccupazione l Assicurato deve: 1. comunicare alla Compagnia la propria disoccupazione inviando a UNIQA Previdenza copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro; 2. sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo; 3. comprovare l iscrizione alla lista di collocamento o l inserimento nelle liste di mobilità o nella Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e l eventuale permanenza in tali liste; 4. consentire un indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della Compagnia, i cui costi saranno a totale carico della Compagnia medesima. Mutuotutto Protetto Pagina 11 di 13

12 DEFINIZIONI Adesione: il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente firma all atto della sottoscrizione del Contratto. Assicurato: il soggetto che ha sottoscritto l Adesione e nel cui interesse è stipulata l Assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti. Assicurazione: il contratto di assicurazione (convenzione assicurativa) e il suo contenuto. Beneficiario: la Contraente della convenzione assicurativa. UNIQA Previdenza: la compagnia di assicurazioni, con sede in Milano, via Carnia 26. Carenza: periodo di tempo successivo all Adesione durante il quale le garanzie non sono operative. Contraente: il soggetto (la Banca) che stipula la convenzione assicurativa e che si assume gli obblighi da essa derivanti. Contratto: il contratto di finanziamento tra il Contraente e l Assicurato dal quale derivano le prestazioni oggetto della presente convenzione assicurativa. Decorrenza: dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento Disoccupazione: lo stato in base al quale l Assicurato non è Lavoratore dipendente, è iscritto nelle liste di collocamento, o percepisce reddito da mobilità. Franchigia assoluta: periodo di tempo, che viene dedotto dal calcolo dell ammontare del danno che rimane a carico dell Assicurato. Franchigia relativa: periodo di tempo, che viene dedotto dal calcolo dell ammontare del danno che rimane a carico dell Assicurato qualora l inabilità sia pari o inferiore alla franchigia. Diversamente l indennizzo è integrale. Grave malattia: i casi di cancro, sclerosi multipla, infarto miocardico, ictus cerebrale, insufficienza renale, trapianto d organo, come da specifiche definizioni integrate nella sezione Grave malattia. Indennizzo: la somma dovuta da UNIQA Previdenza o dalla Compagnia competente in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l infezione e l avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione dellea malaria e delle malattie tropicali; l annegamento; l assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia. Invalidità totale permanente da infortunio e malattia: la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 66%. Lavoratore autonomo: la persona fisica che al momento dell adesione ha presentato ai fini IRPEF una dichiarazione relativa all anno precedente che comporti denuncia dei redditi derivanti da redditi agrario, da lavoro autonomo, di impresa, di partecipazione in Società di persone e che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente. Lavoratore dipendente: la persona fisica che al momento dell adesione svolga la propria attività in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato non inferiore alle 30 ore settimanali. Sono considerati lavoratori dipendenti coloro che godono dei redditi di cui agli art. 47, comma 1, DPR 22/12/86 n 917, lettere a,c,d,g. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Morte: il decesso dell Assicurato accaduto per qualsiasi causa. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Mutuotutto Protetto Pagina 12 di 13

13 UNIQA Previdenza SpA Sede Legale e Direzione Generale: Via Carnia Milano - Tel Fax postaprevidenza@uniqagroup.it Capitale Sociale ,00 i.v. - C.F. / Registro Imprese Milano n P.I R.E.A. n Autorizzazione D.M del 23/04/1988 (G.U. 117 del 20/05/1988) - Albo delle Imprese di Assicurazione n Gruppo UNIQA ITALIA (Albo gruppi n. 007) Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni SpA

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