IMOLUG. OPEN SOURCE DIRITTO E IMPRESA: CASI E QUESTIONI 3 novembre 2007 Granarolo Faentino AVV. ANTONINO ATTANASIO CESENATICO
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1 IMOLUG OPEN SOURCE DIRITTO E IMPRESA: CASI E QUESTIONI 3 novembre 2007 Granarolo Faentino AVV. ANTONINO ATTANASIO CESENATICO
2 GPL Giuridicamente, il software libero non è un software senza diritti: esso resta governato dalle disposizioni della licenza e l'autore del software resta il titolare dell'insieme dei diritti di autore.
3 GPL Le licenze di software libero consistono in una messa a disposizione del software con l'intento di permettere la libera evoluzione del software medesimo. La licenza non ha per scopo il trasferimento di un diritto di proprietà o la rinuncia al diritto di autore o di "far cadere" il software nel pubblico dominio; diffondendo il proprio software libero l'autore può assicurarsi che la libera utilizzazione del software non sia perturbata dalle azioni dei soggetti alla licenza.
4 GPL I principi del copyleft vengono formalizzati dalla FSF nella cosiddetta General Public License (GPL). Il cliente di accordo GPL è vincolato a utilizzare a sua volta la GPL e dovrà, quindi, fornire il codice sorgente delle estensioni realizzate. In altre parole, la GPL è un modello di licenza ricorsivo. Il codice e le "libertà" a esso associate diventano così legalmente inseparabili.
5 UN CASO Netfilter Core team, un gruppo di programmatori del movimento open source, licenziava sotto GPL un loro prodotto, il software Netfilter/Iptables, alla Sitecom, una software company olandese. Secondo quanto dedotto da parte attrice, il core team di programmatori, la convenuta Sitecom proponeva sulla propria piattaforma internet, il download del software Netfilter/Iptables senza alcun riferimento alla GPL e tanto meno rendendo disponibile il codice sorgente. Tutto ciò figurava, secondo l'esponente, una palese contraddizione della licenza GPL e dunque richiedeva al Giudice adito, la risoluzione del contratto per inadempimento e conseguentemente la condanna della Sitecom al risarcimento del danno.
6 UN CASO il codice civile tutela l'autonomia contrattuale anche dei contratti atipici a titolo gratuito, purchè vi sia un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. Nei contratti atipici l'interesse meritevole di tutela in particolare deve concretizzarsi in un interesse economico che sottostà al contratto posto in essere dalle parti; nel caso specifico ad ogni buon conto non vi sono perplessità, infatti la concessione dei diritti all'utente da parte dell'autore, realizza senza dubbio in modo indiretto, attraverso la prospettiva di concludere contratti collegati (sponsor pubblicitari del sito ove è possibile effettuare il download del software) un interesse economico. È come se la licenza trovasse la sua causa in altri contratti collegati, finalizzati tutti a realizzare un'operazione economica. Questa "cessione" però, è accompagnata da clausole che impongono certe regole di utilizzo del programma; queste sia pure di un contenuto più permissivo rispetto alle tradizionali licenze d'uso, costituiscono, anche se non tutte, pur sempre l'esercizio dell'esclusiva d'autore.
7 UN CASO è individuabile un meccanismo di attribuzione di diritti, che si realizza da licenziante a terzi, per così dire "a stella". Questo fa si che il terzo che accetta la sub-licenza propostagli dal licenziatario, in realtà si obbliga direttamente col primo licenziante, ovvero l'autore del software. Il meccanismo dunque permette all'autore di software di agire anche nei confronti dei terzi, nel caso che questi violino la licenza.
8 UN CASO Altra importante conseguenza che deriva dall'inserimento della clausola copyleft nel contratto di licenza consiste nella qualificazione giuridica che essa attribuisce alla licenza stessa: l'ipotetico giudice infatti, nell'interpretare la clausola copyleft, non potrebbe non considerare l'obbiettivo che le parti hanno inteso raggiungere inserendo tale clausola e cioè quello di determinare le modalità redistributive del software. Infatti la volontà dell'autore del software, è senza dubbio quello di mantenere aperto il codice sorgente. Tale obbiettivo viene realizzato obbligando appunto il licenziatario, ad inserire nei futuri contratti con i terzi aventi ad oggetto la redistribuzione del software, la clausola c.d. copyleft.
9 UN CASO Tale obbligo, in realtà qualifica la GPL come un vero e proprio contratto normativo unilaterale e ciò autorizza l'autore di software di agire nei confronti del licenziatario infedele, qualora questi non inserisca nei contratti con i terzi la clausola in questione; legittima dunque un intervento da parte dell'autore anche nel caso in cui non sia parte del contratto incriminato, assicurando, all'autore-licenziante, una efficace difesa processuale.
10 UN CASO È possibile distinguere la tutela garantita dal diritto d'autore e quella assicurata dalla licenza, in quanto contratto normativo unilaterale; la prima salvaguarda il licenziante, in quanto autore di software titolare di diritti esclusivi, nei confronti sia del licenziatario che disconosce la paternità dell'opera in capo al licenziante e l'integrità della stessa, sia nei confronti dei terzi, sub-licenziatari non rispettosi della GPL, poiché sconosciuta ad essi. Ciò nonostante questa tutela è insufficiente per realizzare gli obbiettivi dell'autore, poiché non consente un controllo diretto ed efficace sulla redistribuzione del software compiuta dal licenziatario.
11 UN CASO A tale proposito interviene però la seconda tutela, apportata invece dalla licenza come contratto normativo unilaterale, questa infatti protegge l'autore, poiché licenziante, nei confronti del licenziatario inadempiente la clausola copyleft: questa permette al licenziante di obbligare il licenziatario ad inserire la GPL e dunque le modalità di redistribuzione del software nei contratti con i terzi, ossia le sub- licenze. Di conseguenza, la licenza GPL consente un intreccio delle due tutele (diritto d'autore da una parte, tutela contrattuale dall'altra), offrendo all'autore licenziante una doppia tutela, tale da salvaguardarlo anche laddove i limiti oggettivi dell'una non permettono garanzia.
12 Business opensource La vendita dell opensource è consentita Il business deriva da: Servizi: manutenzione ed assistenza Accessori: manuali, corsi, certificazioni Marchio: garanzie e certificati di conformità Modello di business Associazione di promozione e sviluppo Società commerciale Società cooperativa ordinaria Società cooperativa onlus
13 Business opensource Conservazione sostitutiva dei documenti Fatturazione elettronica Agenti software Formazione sul campo Inserimento lavorativo di soggetti disabili con supporti informatici
14 Business opensource 1175 c.c.= comportamento secondo correttezza 1176 c.c. = diligenza nell'adempimento 1322 c.c.= autonomia contrattuale e stipula di contratti atipici 1337 c.c. = trattative e responsabilità precontrattuale: le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede
15 IL SW TRA VALORE E REDDITO Il SW rientra tra le immobilizzazioni immaterali in quanto opera dell ingegno SW come licenza SW come autoproduzione
16 Il software nel quadro degli intangible assets Gli assets intangibili rappresentano il patrimonio di conoscenza di un organizzazione. In un accezione ampia del concetto di conoscenza, questo patrimonio contiene: il know-how delle persone il know-how proprio dell impresa, strettamente legato al suo sistema organizzativo tutta una serie di informazioni derivate dalle relazioni interne, che delineano quella che definiamo cultura aziendale e dalle relazioni esterne, che tratteggiano i contorni della reputazione dell azienda nel mercato.
17 Il software nel quadro degli intangible assets Il software ha natura di bene immateriale Categoria delle immobilizzazioni immateriali: tutti quei fattori di produzione che non possono essere individuabili fisicamente Il software è acquisito: a titolo originario quando l impresa provvede a realizzare l opera dell ingegno all interno della propria organizzazione aziendale a titolo derivativo nel caso della concessione d uso esclusiva o in licenza d uso. In tal caso infatti l impresa acquisisce la disponibilità di bene realizzato al di fuori della propria struttura aziendale.
18 La valutazione del sw tra assetto proprietario e open source Il software open source ha la caratteristica di essere implementabile, per cui si pone l esigenza: della corretta rilevazione del costo della relativa contabilizzazione da parte dell impresa.
19 La valutazione del sw tra assetto proprietario e open source L'art del codice civile stabilisce che: a) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di realizzazione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di realizzazione comprende tutti i costi direttamente imputabili alla formazione dell'immobilizzazione. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile alla immobilizzazione immateriale, relativi al periodo di formazione e fino al momento dal quale la stessa può essere utilizzata; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della realizzazione;
20 La valutazione del sw tra assetto proprietario e open source b) il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione; c) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i due punti precedenti, deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
21 La valutazione del sw tra assetto proprietario e open source Tipologia di Software Voce di bilancio Software applicativo acquistato a titolo di proprietà B.I.3 "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" Softw are applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato B.I.3 "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" a tempo determ inato con co rrispettivo periodico con corrispettivo "una tantum" a valere per più esercizi Conto economico B.I.4 "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" Software applicativo prodotto per uso inter no "tutelato" B.I.3 "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" "non tutelat o" utilizzabile per più esercizi utilizzabile in un solo esercizio B.I.7 "Altre immobilizzazioni immateriali" Conto economico avv. antonino attanasio - antonino.attanasio@tin.it
22 Valutazioni di bilancio e profili fiscali Le linee guida per la capitalizzazione dei costi nell'ambito di progetti di software sviluppato internamente sono le seguenti. Solamente i costi diretti intesi in modo restrittivo possono essere capitalizzati a) gli stipendi b) i costi ad essi connessi del personale che ha lavorato direttamente sul progetto ed il cui lavoro sul progetto è propriamente documentato (ad esempio, mediante schede di accumulo dei tempi), c) costi esterni attribuibili direttamente al progetto di software.
23 Valutazioni di bilancio e profili fiscali i costi indiretti attribuibili al progetto, quali: gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con funzioni di supervisione altre voci di questo tipo non possono essere differiti non figurando queste tipologie di costi tra quelli direttamente connessi alla creazione del software.
24 Valutazioni di bilancio e profili fiscali è possibile proporre un modello teorico di condotta fiscale e contabile per le imprese che utilizzano software open source, considerando che in buona sostanza si tratta di valorizzare le implementazioni del software, cioè le spese sostenute successivamente all'acquisto o alla produzione di un software.
25 grazie per l attenzione STUDIO ACT ATTANASIO A. TODISCO G. CONSULENTI ASSOCIATI CESENATICO antonino.attanasio@studioact.it Id msn: studio_attanasio@hotmail.com Id skype: studio_attanasio
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