TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione per le controversie di lavoro. ORDINANZA ex art. 1 co. 49 L , n. 92
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1 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 N. 653/2012 sezione controversie di lavoro TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione per le controversie di lavoro ORDINANZA ex art. 1 co. 49 L , n. 92 Il tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del magistrato dott. Giorgio Flaim, letti gli atti ed i documenti prodotti, sentite le parti all udienza del , OSSERVA fatto S. V. N., premesso di aver lavorato alle dipendenze dall all di G.R. s.r.l., con la qualifica di impiegata amministrativa in apprendistato, e dal di W. S. T. s.c. a r.l., con la qualifica di impiegato di 5 livello, impugna il licenziamento intimatole, con lettera del , ma consegnata il , da W. S. T. s.c. a r.l. per soppressione del posto di lavoro nell ambito di una ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che coinvolge clienti, fornitori e personale disposte a seguito di una forte e progressiva flessione di lavoro ed una forte diminuzione di commesse. Sostiene che l apparente datore di lavoro W. S. T. s.c. a r.l. non ha mai svolto le funzioni e le prerogative di tale ruolo in quanto il vero datore di lavoro rimaneva quello in cui la ricorrente svolgeva le proprie mansioni dal 2008, vale a dire G. s.r.l. ; in proposito allega di aver sempre lavorato presso lo stabilimento G. s.r.l. di, dove i vertici di G. s.r.l. (in particolare S. G., moglie del presidente e socio C. e figlia del vice presidente S. R.) le assegnavano i compiti giornalieri, esercitavano i controlli gerarchici e gestivano ferie e permessi. Eccepisce:
2 2 1) l inefficacia del licenziamento in quanto intimato da soggetto (W. S. T. s.c. a r.l.) diverso dall effettivo datore di lavoro; 2) la nullità del licenziamento in quanto intimato prima della data ( ) di scadenza dell anno decorrente dalla nascita del figlio ( ). Propone, altresì, domanda di condanna alle differenze retributive derivanti dalla diversa contrattazione applicabile a G. s.r.l. (contratto metalmeccanici industria). * * * Si è costituita in giudizio la sola G. s.r.l., la quale: 1) in via preliminare eccepisce la nullità della notificazione del ricorso a W. S. T. s.c. a r.l. in quanto effettuata presso il domicilio del legale rappresentante ( ) e non già in quello del liquidatore ( ); 2) in via pregiudiziale eccepisce che al momento (non prima del ) della spedizione della raccomandata contenente l impugnazione del licenziamento la ricorrente era già decaduta dal relativo potere, essendo già trascorso il termine di 60 giorni a decorrere dall intimazione del licenziamento previsto dall art. 6 co.1 L , n ) nel merito, pur affermando di essere completamente estranea alle vicende del rapporto di lavoro tra la W. S. e la sig.ra S., ammette che G. s.r.l. è stata una temporanea utilizzatrice delle prestazioni lavorative della sig.ra S., e ciò avvenne in forza ed in virtù di un contratto a tempo determinato di somministrazione di lavoro intercorso tra la stessa G. s.r.l. e la W. S. T. s.c. a r.l.. 4) sempre nel merito rileva che G. s.r.l. è azienda con un numero di dipendenti inferiore a 15. in ordine all eccezione di nullità della notifica a W. S. T. s.c. a r.l. In proposito si richiama l ordinanza pronunciata all udienza del ( Il giudice, considerato che la notifica a W. S. T. s.c. a r.l. appare essere stata effettuata presso il domicilio del legale rappresentante, mentre la società è risultata irreperibile presso la sede legale risultante all epoca della notifica, dispone procedersi in contumacia di W. S. T. s.c. a r.l. ;
3 3 infatti l iscrizione nel registro delle imprese della nomina del liquidatore ( ) è avvenuta in data ( ) successiva a quella ( ) in cui è stata effettuata la notificazione al precedente legale rappresentante ( ). merito Appare decisiva ai fini della soluzione della controversia l ammissione, fatta da G. s.r.l. in memoria di costituzione (pag. 11), di essere stata una temporanea utilizzatrice delle prestazioni lavorative della sig.ra S., e ciò avvenne in forza ed in virtù di un contratto a tempo determinato di somministrazione di lavoro intercorso tra la stessa G. s.r.l. e la W. S. T. s.c. a r.l.. L art. 20 co.1 d.lgs , n. 276 dispone: Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 ; l art. 27 co.1 d.lgs. 276/2003 stabilisce: Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. Inoltre l art. 21 co.1 prevede: Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta ; il successivo co. 4 precisa: In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. Nel caso in esame la società convenuta G. s.r.l. non ha minimamente allegato e tanto meno offerto di provare che: 1) W. S. T. s.c. a r.l., indicato quale somministratore nel contratto di somministrazione stipulato con G. s.r.l. quale utilizzatore delle prestazioni della ricorrente, era all epoca un soggetto a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 ossia una delle agenzie previste dall art. 4 ed in possesso dei requisiti di cui all art. 5:
4 4 2) il contratto di somministrazione tra W. S. T. s.c. a r.l., quale somministratore, e G. s.r.l., quale utilizzatore delle prestazioni della ricorrente, è stato stipulato per iscritto. Ne deriva la nullità del contratto di somministrazione menzionato dalla società convenuta e, quindi, la ricorrente N. S. V. deve essere considerata a tutti gli effetti alle dipendenze di G. s.r.l.. Tale accertamento può essere effettuato anche nell ambito del rito speciale ex L , n. 92, il quale, secondo la previsione ex co. 48, trova applicazione anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Dalla statuizione, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato intercorreva tra la ricorrente e G. s.r.l. (e non già W. S. T. s.c. a r.l.), deriva che il licenziamento intimato da W. S. T. s.c. a r.l. deve considerarsi tamquam non esset e quindi improduttivo di effetti rispetto a detto rapporto in quanto proveniente da soggetto non legittimato poiché diverso dal datore di lavoro. Ne deriva l irrilevanza dell eccezione di decadenza (anche a prescindere dalla sua fondatezza o meno nel merito); lo stesso può dirsi delle ragioni di merito poste a fondamento del licenziamento, ma riferite all intimante W. S. T. s.c. a r.l e e non già all effettivo datore di lavoro G. s.r.l.. Analogamente la sussistenza del requisito dimensionale richiesto ai fini dell applicazione della tutela reale ex art. 18 St.Lav. deve essere verificata in riferimento a G. s.r.l.; in proposito quest ultima ha prodotto l asserito libro matricola, che, tuttavia, all epoca dell intimazione del licenziamento della ricorrente (15 novembre 2011 secondo la convenuta, 5 dicembre 2011 secondo la ricorrente) non aveva più alcun valore essendo stato sostituito dal libro unico del lavoro a far data dal ai sensi dell art. 39 D.L , n. 112 convertito con L , n. 133 ed attuato con d.m ; quindi G. s.r.l. non ha assolto l onere, incombente su di essa, di provare l inesistenza del requisito dimensionale; infatti, dopo la composizione dei contrasti da parte di Cass. S.U , n. 141, è ormai consolidato l orientamento della Suprema Corte (Cass , n ; Cass , n ; Cass , n ; Cass , n ;), secondo cui, in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento, di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano
5 5 processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 St. Lav., costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Anche da ciò prescindendo, una lettura (in verità piuttosto faticosa a causa della cattiva qualità della copia prodotta, peraltro anche priva dell attestazione di autenticità) del documento, fa emergere che G. s.r.l. avesse alle proprie dipendenze un numero di lavoratori superiore a 15. Di conseguenza dalla declaratoria di inefficacia del licenziamento discende, ai sensi dell art.18 co. 1 St.Lav., la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro occupato al momento della cessazione del rapporto (unità produttiva ubicata in.). Inoltre, in forza del disposto ex art. 18 co.4 St.Lav., appare fondata anche la domanda, proposta dalla ricorrente, di risarcimento del danno subito a seguito del licenziamento illegittimo e quantificato nella retribuzione maturata dal fino a quella dell effettiva reintegrazione; dai prospetti paga prodotti dalla ricorrente (doc.9 ) emerge che la ricorrente percepiva all epoca della cessazione del rapporto una retribuzione globale di fatto pari ad 1.362,60; quindi la società G. s.r.l. va condannata a corrispondere alla ricorrente N. S. V. la somma di (1.362,60 x 15=) , pari alla retribuzione maturata nel periodo dicembre dicembre 2012; tale somma va maggiorata ex art.429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U , n.38), norma risuscitata dalla dichiarazione di illegittimità costituzione dell art. 22 co.36 L , n.724 ad opera di Corte Cost , n.459;). In forza del disposto ex art. 18 co.4 St.Lav., la società G. s.r.l. va condannata alla corresponsione dei contributi previdenziali per l intero periodo intercorrente tra il momento di interruzione del rapporto e la data odierna. in ordine alle spese Le spese seguono la soccombenza.
6 6 in ordine alle domande afferenti le differenze retributive. Come ammesso dalla stessa ricorrente, si tratta di domanda che non può essere trattato con il rito speciale in quanto si fonda su fatti costitutivi diversi (lo svolgimento delle prestazione) da quelli sottesi alla domanda di impugnazione del licenziamento (esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e licenziamento); viene, quindi, pronunciata l ordinanza di mutamento del rito con fissazione dell udienza ex art. 420 c.p.c. e di termini per l integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti. P.Q.M. visto l art. 49 L , n Rigetta l eccezione di nullità della notificazione del ricorso a W. S. T. s.c. a r.l.. 2. Rigetta l eccezione di decadenza ex art. 6 L , n. 604 sollevata da G. s.r.l.. 3. Accerta l inefficacia in quanto intimato da soggetto diverso dal datore di lavoro effettivo G. s.r.l. il licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente con lettera del Ordina alla società G. s.r.l. di reintegrare la ricorrente N. S. V. nel posto di lavoro occupato al momento della cessazione del rapporto (unità produttiva ubicata in ). 5. Condanna la società G. s.r.l. a versare, in favore di N. S. V., a titolo di risarcimento del danno derivato alla ricorrente dal licenziamento inefficace, la somma complessiva di ,00, pari alla retribuzione globale di fatto maturata nel periodo dicembre dicembre 2012, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalle date di maturazione delle singole mensilità fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulle somme così rivalutate e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo. 6. Condanna la società G. s.r.l. al pagamento dei contributi previdenziali relativi al periodo dicembre 2011-dicembre Condanna G. s.r.l. alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di 1.800,00, oltre ad I.V.A. e C.N.P.A.
7 7 8. In ordine alla domanda afferente le differenze retributive, dispone il passaggio dal rito speciale al rito ordinario del lavoro e fissa l udienza ex art. 420 c.p.c. per il giorno 30 maggio 2013, ore 11, assegnando termine perentorio al ricorrente fino al 29 marzo 2013 ed alla parte convenuta fino al 30 aprile 2013 per l integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti in cancelleria. Trento, 24 dicembre 2012 IL GIUDICE (Flaim)
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