COMUNE DI BOLOGNA settore ambiente e verde urbano. Regolamento del Verde
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1 COMUNE DI BOLOGNA settore ambiente e verde urbano Regolamento del Verde
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3 INDICE TITOLO I. PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO...1 Articolo 1. Finalità del Regolamento...1 Articolo 2. Oggetto del Regolamento...1 Articolo 3. Ambito di applicazione...3 Articolo 4. Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali...4 TITOLO II. NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO...7 Capitolo I - Difesa delle alberature...7 Articolo 5. Difesa Fitosanitaria...7 Articolo 6. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere e nei casi di occupazione temporanea del suolo...9 Articolo 7. Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza Articolo 8. Danneggiamenti Capitolo II. Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi Articolo 9. Abbattimenti urgenti Articolo 10. Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi Articolo 11. Documentazione da produrre per la richiesta di autorizzazione all abbattimento in assenza di titoli abilitativi edilizi Capitolo III. Sostituzioni Articolo 12. Sostituzione di esemplari abbattuti per motivi fitosanitari Articolo 13. Reimpianti coattivi Capitolo IV - Potature Articolo 14. Potature e rimonde Articolo 15. Potatura straordinaria o di risanamento Articolo 16. Documentazione da produrre per la richiesta di autorizzazione potatura straordinaria o di risanamento TITOLO III. NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI Capitolo I. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi Articolo 17. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi Capitolo II. Aree di pertinenza: interventi ammessi Articolo 18. Interventi ammessi all interno delle aree di pertinenza Articolo 19. Pavimentazioni ammesse all interno delle aree di pertinenza... 31
4 Capitolo III. Prescrizioni e vincoli...32 Articolo 20. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali...32 Articolo 21. Potenzialità edificatoria delle aree verdi...34 TITOLO IV. NORME PER L'USO E L ORGANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO...35 Capitolo I. Obbiettivi e finalità...35 Articolo 22. Obbiettivi...35 Articolo 23. Ambito di applicazione...35 Capitolo II. Usi e limitazioni...35 Articolo 24. Accesso a parchi, giardini e aree verdi...35 Articolo 25. Limitazioni d uso ed attività consentite...36 Articolo 26. Gioco libero e attrezzature specifiche...39 Articolo 27 Uso del verde pubblico da parte di animali...40 Articolo 28. Installazione di esercizi commerciali e artigianali su aree a verde pubblico...41 Articolo 29. Occupazioni di suolo pubblico per cantieri, manifestazioni culturali e sportive 43 Articolo 30. Classificazione del verde pubblico...43 Articolo 31. Orti comunali...43 TITOLO V. PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO...44 Articolo 32. Linee guida per la progettazione delle aree verdi urbane...44 Articolo 33. Criteri Progettuali...44 Articolo 34. Documentazione da produrre...51 Articolo 35. Prescrizioni tecniche - Indicazioni di carattere generale...56 Articolo 36. Caratteristiche del materiale agrario e complementare...56 Articolo 37. Caratteristiche del materiale vegetale...57 Articolo 38. Caratteristiche del materiale di arredo...59 Articolo 39. Modalità di esecuzione dei lavori...61 Articolo 40. Manutenzione delle opere a verde per il periodo stabilito dalla convenzione..68 Articolo 41. Abaco degli arredi in uso nel Verde Pubblico...70 TITOLO VI. SANZIONI...78 Articolo 42. Sanzioni...78 Articolo. 43 Determinazione del valore ornamentale delle alberature...79 GLOSSARIO...80
5 BIBLIOGRAFIA ALLEGATO 1. SPECIE VEGETALI ALLEGATO 2. CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ ALLEGATO 3. DETERMINAZIONE INDENNIZZI DOVUTI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E PRIVATO ALLEGATO 4. SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE E/O PARTICOLARI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO ALLEGATO 5. MODULISTICA ALLEGATO 6. DEFINIZIONI ED INQUADRAMENTO DELLE AREE FORESTALI
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7 TITOLO I. PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO Articolo 1. Finalità del Regolamento 1 Data l importanza che la vegetazione riveste come componente fondamentale del paesaggio, ruolo riconosciuto anche dalla Costituzione della Repubblica Italiana 1, tenuto conto della valenza che essa riveste per l ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche ed estetiche cui assolve, con il presente Regolamento, il Comune di Bologna intende salvaguardare le specie vegetali arboree nelle aree pubbliche e private 2 nella loro specifica accezione di bene comune. 2 Il regolamento ha come oggetto, quindi, la salvaguardia e la riqualificazione del verde di proprietà pubblica e privata ponendosi l obbiettivo di conseguire evidenti miglioramenti ambientali ed arricchire il patrimonio floristico in senso qualitativo e quantitativo. 3 La disciplina dettata dal presente Regolamento è posta a tutela della vita vegetale presente sull intero territorio comunale di Bologna quando questa assuma una qualsiasi rilevanza ai fini sopraccitati, nell ambito patrimoniale privato, entro e fuori il perimetro del centro abitato. Articolo 2. Oggetto del Regolamento 1 Sono tutelati tutti gli esemplari arborei e le relative aree di pertinenza di parchi e giardini pubblici e privati aventi diametro del tronco superiore a: a) cm 20 (cm 63 di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte ai gruppi A, B e C, di cui all allegato 1 del presente regolamento; b) cm 40 (cm 126 di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte al gruppi D, di cui all allegato 1 del presente regolamento. 2 Sono inoltre definiti alberi di grande rilevanza gli esemplari arborei aventi il diametro del tronco superiore: a) cm 60 (circonferenza cm 189) per genere e specie appartenente ai gruppi A, B, e C; 1 Artt della Costituzione Italiana; 2 Artt D.Lgs. n 267/2002 ; 1
8 b) cm 100 (circonferenza cm 315) per genere e specie appartenenti al gruppo D; 3 Le alberature a portamento policormico sono tutelate qualora i fusti di diametro superiore a cm 10 costituiscano diametro complessivo superiore a quello delle dimensioni citate ai precedenti capoversi. In questo caso il diametro del tronco corrisponderà al diametro equivalente ottenuto dall area di un cerchio derivante dalla somma delle singole aree appartenenti ai tronchi superiori ai 10 cm 3. 4 Le misure precitate dovranno essere rilevate a m 1,30 dal colletto. 5 Per area di pertinenza si intende l area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno per avente come punto di riferimento il centro del tronco dell'albero, secondo la seguente articolazione: per piante con diametro del tronco da > cm 20 a < a cm 35 per piante con diametro del tronco da > cm 35 a < a cm 50 per piante con diametro del tronco da > cm 50 a < a cm 80 per piante con diametro del tronco > cm 80 m 4 di raggio m 5 di raggio m 7 di raggio m 9 di raggio 6 Per volume di pertinenza si intende il volume di un solido cilindrico ottenuto dalla proiezione dell area di pertinenza ad una quota sia inferiore che superiore al piano di campagna. La quota inferiore al piano di campagna (profondità) viene definita in: - m 2 per piante con diametro del tronco da > cm 20 a < cm 35 - m 2,5 per piante con diametro del tronco da > cm 35 a < cm 50 - m 3,5 per piante con diametro del tronco da > cm 50 a < cm 80 - m 5 per piante con diametro del tronco da > cm 80 La quota superiore al piano di campagna (altezza) viene definita dall altezza dell esemplare arboreo rilevata dal colletto alla cima senza che quest ultima abbia subito negli ultimi anni riduzioni con interventi cesori (potature) difformi a quanto prescritto dai successivi artt. 14 e 15. In quest ultimo caso l altezza considerata sarà quella tipica della specie di appartenenza dell esemplare arboreo a maturazione. 3 Per ottenere in modo semplice il risultato dividere la somma dei diametri dei fusti con diametro superiore a 10 cm con il coefficiente 3,5. 2
9 7 Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto nell ambito dell'esercizio della attività agricola (alberi da frutto in coltivazione intensiva, coltivazioni intensive di specie da legno, boschi cedui, pioppeti, vivai). 8 La tutela degli esemplari arborei di cui al comma 1 e 2 del presente articolo in ambito di interventi edilizi (opere edili private opere pubbliche o di pubblico interesse opere di urbanizzazione)è disciplinata nel successivo Titolo III. 9 Per quanto riguarda gli ambiti territoriali soggetti alle norme di polizia forestale si fa rinvio alle norme medesime. 10 Il presente Regolamento, ad integrazione delle norme contenute nel R.U.E (Regolamento Urbano Edilizio), detta anche specifiche norme per la conservazione del verde privato, inteso come patrimonio collettivo, con particolare riferimento agli esemplari arborei. Articolo 3. Ambito di applicazione 1 Risultano compresi nell'ambito di applicazione del seguente regolamento: a) esemplari arborei di parchi e giardini privati; b) parchi e giardini comunali (naturali, agro estensivi, specialistici, urbani); c) aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, scuole con esclusione delle aree di esclusiva pertinenza scolastica); c) aree verdi libere, attrezzate e non per il gioco; d) verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico) 2 La fruizione, da parte dei cittadini, dei giardini di proprietà privata, aperti al pubblico, è regolata da apposite convenzioni. 3 L'Amministrazione comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per singoli parchi nonché di istituire Centri di Qualità per raccogliere proposte e valutazioni in merito allo stato di manutenzione ordinaria, straordinaria, all'uso e all'arredo dei parchi. 4 L'Amministrazione comunale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini, può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati. 3
10 5 Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'amministrazione Comunale stessa, devono rispettare i principi del presente regolamento ma possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nello stesso, previo parere dell'ufficio competente. Durante tali interventi sono ammesse deroghe al presente regolamento esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione tecnica e/o progettuale, quando le opere da realizzare hanno la finalità di eliminare potenziali pericoli garantendo in questo modo la pubblica incolumità oppure di contenere eventuali disagi alla cittadinanza. 6 Relativamente alle alberate stradali l'amministrazione comunale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tale impianto, programma il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'amministrazione comunale o il relativo proprietario del bene, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ed i loro rappresentanti istituzionali (Consiglio Comunale e Quartieri) ne comprendano motivazioni e scopi, tramite incontri, elaborazione di pieghevoli e cartelloni esplicativi dell'intervento da collocarsi nell'area di cantiere. Articolo 4. Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali 1 Il presente Regolamento opera in coordinamento con le prescrizioni e le norme in materia di verde pubblico contenute nelle disposizioni di legge e negli atti regolamentari di seguito specificati: - Strumenti Urbanistici in vigore (P.S.C., R.U.E., P.O.C.,) - Prescrizioni di massima di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Bologna (Giunta della Camera di Commercio delibera n. 403 del 12 ottobre 1964) - Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti (Consiglio Comunale O.d.G. 443 del ) - Legislazione regionale in materia di protezione della flora e disciplina di raccolta dei prodotti del sottobosco (L.R. n. 2 del ) - L. 183/89 e successive modifiche e integrazioni della Legge quadro in materia di difesa del suolo (autorità di Bacino) 4
11 - (TU 490/99 Testo unico in materia di beni ambientali e architettonici; Nuovo codice D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004) - Carta di Firenze - Carta dei Giardini Storici del Comitato Internazionale dei Giardini Storici - RD 3267/23 Legge relativa al vincolo idrogeologico Tutela in materia di deforestazione e dissesto - RD 1126/26 Regolamento attuativo in materia di vincolo idrogeologico - Direttiva Del. Giunta R.E.R 1117/00 - Prescrizioni di massima e di Polizia forestale approvate con delibera di Giunta RER 182/95 - Piani di Bacino del Reno, del Navile - Savena Abbandonato e del Samoggia - Codici civile e penale: Art. 892 Codice Civile Distanze per gli alberi Art. 893 Codice Civile Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi Art. 894 Codice Civile Alberi a distanza non legale Art. 895 Codice Civile Divieto di piantare alberi a distanza non legale Art. 896 Codice Civile Recisione di rami protesi e di radici Art. 898 Codice Civile Comunione di siepi Art. 899 Codice Civile Comunione di alberi Art Codice civile - Risarcimento per fatto illecito Art Codice civile - Danno cagionato da cosa in custodia - Nuovo Codice della strada - Nuovo Regolamento di Polizia Urbana O.d.G. n 39 del esecutivo dal Ulteriori disposizioni vigenti in materia 2 La vigilanza relativa all applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bologna, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria - di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23, e/o alle Guardie Zoofile nonché agli Agenti Giurati volontari addetti alla vigilanza sulla caccia e sulla pesca e agli Agenti Giurati Volontari previsti dall'art. 14 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2. 5
12 3 Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. 4 Il Comune di Bologna si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato purché iscritte nel registro regionale delle organizzazioni (legge regionale 31 maggio 1993, n. 26 "Norme regionali d'attuazione della legge 11 agosto 1991, n Legge quadro sul Volontariato") e all'albo comunale "Libere forme associative" di cui al regolamento attuativo dell'art. 4 dello statuto comunale (O.d.G. n. 487 del 20 dicembre 1993) al fine di garantire costante vigilanza nei parchi ed aree verdi. 6
13 TITOLO II. NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO Capitolo I - Difesa delle alberature Articolo 5. Difesa Fitosanitaria 1 Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo prevenire 4 la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. 2 Quali metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. 3 La prevenzione dovrà essere attuata attraverso: a) la scelta di specie adeguate e l impiego di piante sane; b) la difesa delle piante da danneggiamenti; c) l adeguata preparazione dei siti di impianto; d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.; e) l eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura. 4 Nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale, è comunque obbligatoria la lotta ai seguenti patogeni: a) D.M. 17 aprile 1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Ceratocystis fimbriata ed eventuali successive modifiche e integrazioni ; b) D.M. 10 settembre 1999 n 356 Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico Erwinia amylovora nel territorio della repubblica ed eventuali successive modifiche e integrazioni; c) D.M. 30 ottobre 2007 (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 4 In base alla normativa vigente per la lotta obbligatoria e all'art. 500 del Codice Penale 7
14 d) D.M. 22 novembre 1996 (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) Disposizioni sulla lotta obbligatoria l insetto fitomizio Matsucoccus Feytaudi (Ducasse) ed eventuali successive modifiche e integrazioni; e) D.M. 09 novembre 2007 (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) Disposizioni sulla lotta obbligatoria conntro il cerambicide asiatico Anoplophora chinensis (Thomson) ed eventuali successive modifiche e integrazioni; f) LR 2/77 alberi monumentali tutelati Regione Emilia e Romagna ed eventuali successive modifiche e integrazioni. 5 Si evidenziano inoltre alcuni interventi mitigatori dei disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi, non obbligatori ma utili tenuto conto che un numero molto limitato di insetti, oltre ad attaccare in modo più o meno grave le piante ornamentali, è anche in grado di arrecare direttamente danni alle persone, in genere mediante punture o presenza di peli urticanti. I più importanti sono: tingide (Corythuca ciliata), metcalfa (Metcalfa pruinosa), limantria (Lymantria dispar), euproctis (Euproctis chrysorrhoea), ifantria americana (Hyphantria cunea), litosia (Litosia caneola), vespe e calabroni (Vespa spp.), betilide (Scleroderma domesticum), ecc.. Per tutte queste specie vanno seguiti alcuni semplici accorgimenti di carattere generale: a. evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ad es. raccoglierli o toccarli con le mani), soprattutto nel caso dei bambini; b. le specie più pericolose (quali, ad esempio limantria, euproctis, vespe e calabroni) vivono tutte in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), perciò, una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato. 6 Come metodo di lotta contro la diffusione della zanzara tigre è importante che siano evitati tutti i ristagni di acqua in giardini, terrazze e balconi, come reso noto dalle informative e ordinanze comunali a riguardo e alle indicazioni delle AUSL. 8
15 Articolo 6. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere e nei casi di occupazione temporanea del suolo 1 Fermo restando il rispetto dei divieti di cui all art. 8 comma 4, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). 2 Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (trucioli di legno grossolani ricoperti da ghiaia). 3 Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e cespugliate poste nell ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l isolamento dell intera superficie interessata, gli alberi Tale protezione deve prevedere anche l interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici, senza l inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi. 4 Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi, oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione nell'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse che andranno recise con un taglio netto opportunamente disinfettato con prodotti fungostatici. Nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta). In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti per almeno 50 cm di profondità rispetto al taglio effettuato sulle radici, da una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida. 9
16 5 Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo. 6 I trasgressori delle disposizioni contenute nei precedenti commi saranno obbligati al pagamento della relativa sanzione pecuniaria così come determinata al successivo art. 42 Sanzioni, sarà inoltre addebitato un indennizzo equivalente al valore della pianta oggetto del danneggiamento arrecato determinato secondo le modalità previste (di cui all allegato 3 del presente regolamento). Le somme versate costituiranno un fondo con vincolo di destinazione d uso per la manutenzione straordinaria e riqualificazione del Verde Pubblico della Città di Bologna. Articolo 7. Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza 1 Gli alberi di grande rilevanza così come individuati all art. 2 comma 2 del presente regolamento sono soggetti a particolari tutele e ai principi generali del regolamento stesso. 2 Obblighi per i proprietari: E' fatto obbligo ai proprietari di alberi di grande rilevanza eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. 3 Qualsiasi intervento sugli alberi di grande rilevanza riveste carattere di assoluta eccezionalità. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune. L'inottemperanza delle prescrizioni comporta l'automatico decadimento delle autorizzazioni e conseguente applicazione delle relative Sanzioni. 4 Il proprietario di alberi di grande rilevanza, sia esso soggetto privato che Ente pubblico, è tenuto senza necessità alcuna di autorizzazioni da parte del Comune, ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali una conversione al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone. 10
17 5 Nel caso in cui l esemplare arboreo da abbattere o manutendere (sottoporre cioè a interventi cesosi) appartenga al genere Platanus il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale di Bologna ai sensi dell art.5 del D.M. 17aprile 1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata) ed eventuali successive modifiche e integrazioni. 6 Gli interventi dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. 7 Nel caso di alberi monumentali tutelati ai sensi della LR 2/77 qualunque intervento di manutenzione deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale. Analoga autorizzazione deve essere richiesta per gli abbattimenti dei suddetti esemplari. 8 Gli abbattimenti abusivi e/o l inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell atto autorizzativo rilasciato dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, effettuati su ogni singola pianta, sono considerati abbattimenti non autorizzati o violazioni al presente regolamento. In questi casi l esecutore dei lavori, così come il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti da essi formalmente delegati, saranno singolarmente obbligati al pagamento della relativa sanzione pecuniaria determinata al successivo art. 42 Sanzioni, sarà addebitato un indennizzo equivalente al valore della pianta oggetto dell intervento/i, determinato secondo le modalità previste (di cui all allegato 3 del presente regolamento). Le somme versate costituiranno un fondo con vincolo di destinazione d uso per la manutenzione straordinaria e riqualificazione del Verde Pubblico della Città di Bologna. Articolo 8. Danneggiamenti 1 Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono da ritenere a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. 11
18 2 I danni procurati a esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale, contestati e verbalizzati da un agente di Polizia Municipale o dalle Guardie Ecologiche, saranno addebitati al responsabile, tenendo conto sia del valore ornamentale della pianta, dato immediatamente quantificabile in quanto evidente, sia del danno biologico, nel caso di danneggiamento delle radici, che si manifesterà nel corso di più anni. 3 Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura dell ufficio comunale competente sia direttamente, sia ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatici dei lavori per conto dell Amministrazione comunale e sarà addebitato in forma pecuniaria al responsabile. L indennizzo dovuto in realzione ai sull entità dei danni arrecati verrà calcolato secondo le modalità indicate nell allegato 3 del presente Regolamento: 1. danno irreparabile, che comporta l abbattimento della pianta e la sua sostituzione con un altra pianta, della medesima specie e tutte le spese accessorie; 2. danno parziale, quantificato calcolando il deprezzamento subito dalla pianta e le spese di manutenzione; 3. danno biologico, quando é coinvolto nel danno l apparato radicale, la stima del quale é dettagliatamente illustrata all articolo successivo. 4 E vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare: 1. provocare ferite con strumenti di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate e cimiteri; 2. parcheggiare le automobili a ridosso di alberi in filare situati in aiuole stradali o sui marciapiedi; in caso di urti accidentali verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate nell allegato 3 del presente Regolamento; 3. il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte della pianta verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate nell allegato 3 del presente Regolamento; 4. la combustione di sostanze di qualsiasi natura all interno delle aree di pertinenza delle alberature; 5. l impermeabilizzazione dell area di pertinenza delle piante; 12
19 6. l affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili; 7. il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a cm 20, tali da comportare l interramento del colletto; 8. l asporto di terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a cm 15 purché in ogni caso non vengano danneggiate le appendici radicali; 9. l utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere; 10. la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare l alberatura; 11. il mancato rispetto delle Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere e nei casi di occupazione temporanea del suolo di cui all art. 6 nel caso in cui siano arrecati danni irreversibili, gli stessi verranno contabilizzati secondo le modalità indicate nell allegato 3 del presente Regolamento; 12. gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature fatto salvo quanto previsto al comma successivo; nel caso in cui siano arrecati danni irreversibili gli stessi verranno contabilizzati secondo le modalità indicate agli nell allegato 3 del presente Regolamento. 5 Per gli scavi inerenti la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi. Le distanze minime da rispettare per singolo albero tutelato sono: - 3 m da alberi appartenenti ai gruppi A, B, C, D (art. 2 comma 1); - 5 m da alberi appartenenti ai gruppi A, B, C, D di grande rilevanza (art. 2 comma 2). 6 In casi eccezionali, a fronte di validi e documentati motivi, l'ufficio comunale competente potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo, a patto sia garantita, secondo le modalità espresse con Determinazione Dirigenziale dal 13
20 Dirigente dell U. I. Interventi per il Verde, la salvaguardia dell'apparato radicale, o in contrapposizione potrà autorizzare l abbattimento e la successiva sostituzione delle alberature qualora, attraverso una perizia tecnica, venga accertata la mancanza dei requisiti di stabilità delle piante. 7 Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e la planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. 8 I trasgressori delle disposizioni contenute nei precedenti commi saranno obbligati al pagamento della relativa sanzione pecuniaria così come determinata al successivo art. 42 Sanzioni, sarà inoltre addebitato un indennizzo equivalente al valore della pianta oggetto del danneggiamento arrecato determinato secondo le modalità previste (di cui all allegato 3 del presente regolamento). Le somme versate costituiranno un fondo con vincolo di destinazione d uso per la manutenzione straordinaria e riqualificazione del Verde Pubblico della Città di Bologna. Capitolo II. Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi Articolo 9. Abbattimenti urgenti 1 L abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati, al fine di eliminare un pericolo imminente a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, può essere eseguito senza il preventivo rilascio della autorizzazione. 2 In questo caso il Proprietario, gli aventi titolo o i soggetti da essi formalmente delegati dovranno presentare presso gli Uffici preposti una comunicazione (modello di cui all allegato 5 del presente regolamento) relativa alla necessità di procedere in tempi ristretti all abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati; alla stessa dovrà essere allegata una esaustiva documentazione fotografica dalla quale risultino evidenti le cause che determinano l instabilità della pianta. 3 Nel caso in cui la pianta o le piante ritenuti instabili e quindi da abbattere non evidenziassero visivamente le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità, il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti da essi formalmente delegati dovranno allegare alla comunicazione una perizia statica strumentale redatta da un tecnico abilitato dottore forestale o dottore agronomo, perito agrario. 14
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