MECCANISMI DI FRODE VALUTARIA E IPOTESI DI INTERVENTO

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1 ESPORTAZIONE ILLEGALE DI CAPITALI: COME COMBATTERLA? MECCANISMI DI FRODE VALUTARIA E IPOTESI DI INTERVENTO ROMA 2012

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3 CAPITOLO 1 LA CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI: DISCIPLINA NORMATIVA 1. L evoluzione della normativa valutaria nel XX secolo 7 a. Dal primo dopoguerra fino agli anni 80 7 b. La liberalizzazione valutaria La disciplina comunitaria: il Regolamento n. 1889/ a. Finalità 26 b. Principi applicativi La normativa italiana di attuazione 29 a. Principi generali 31 b. Le Autorità di gestione, di controllo e di irrogazione delle sanzioni 33 c. L obbligo di dichiarazione 34 (1) Presupposti 34 (2) Casi speciali 38 (a) Diplomatici 38 (b) Navi commerciali 38 (c) Imbarcazioni a vale/da diporto 39 (d) Aeromobili 40 (e) Convogli ferroviari 41 (3) Modalità di presentazione 41 (4) Contenuti 43 d. Statistiche sulle dichiarazioni di denaro contante in Europa 44 e. Statistiche sulle dichiarazioni di denaro contante in Italia 45 f. L attività di accertamento e di contestazione 53

4 g. La disciplina della collaborazione e dello scambio di informazioni 57 h. Il sistema sanzionatorio 58 i. L oblazione 59 j. La misura cautelativa del sequestro 60 k. Le procedure di sequestro adottate da altri Stati membri 62 l. Il procedimento istruttorio ed il provvedimento di irrogazione delle sanzioni Le considerazioni dell Unione Europea sullo stato di attuazione della normativa Possibili misure di rafforzamento 67 Capitolo 2 Risultati conseguiti dalla Guardia di Finanza 1. Premessa Il rischio di circolazione del denaro contante Sistemi di frode Risultati di servizio 72 Capitolo 3 Sistemi alternativi di trasferimento di denaro all estero diversi dalle banche. Il modello operativo dei money transfer 1. Premessa Funzionamento del circuito money transfer Quadro giuridico in materia di money transfer Le limitazioni all uso del contante dei money transfer Analisi dei flussi finanziari Italia-Cina tramite money transfer 85 4

5 a. Principali città di provenienza dei flussi 85 b. Principali città di destinazione dei flussi 85 c. Tratti caratterizzanti la movimentazione effettuata tramite money transfer 86 d. Ulteriori risultati 88 e. Analisi dei flussi finanziari diretti verso la Cina ma generati da soggetti di nazionalità non cinese 89 f. Analisi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari creditizi La disciplina degli istituti di pagamento La disciplina degli agenti in attività finanziaria Esperienze investigative della Guardia di finanza in tema di money transfer Altre esperienze investigative della Guardia di finanza a contrasto del riciclaggio con utilizzo di denaro contante 109 a. Il ricorso a corrieri di valuta 109 b. Prestanomi per l intestazione fittizia di conti bancari e rimesse all estero 110 c. Compensazioni 112 Capitolo 4 Il monitoraggio fiscale dei flussi finanziari 1. Premessa Profili generali della disciplina del monitoraggio fiscale 115 Capitolo 5 Considerazioni conclusive 119 Indice cronologico normativa di settore 5

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7 CAPITOLO 1 LA CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI: DISCIPLINA NORMATIVA 1. L evoluzione della normativa valutaria nel XX secolo a. Dal primo dopoguerra fino agli anni 80 Nella generale enunciazione dell art. 3 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, sia prima che dopo le modificazioni apportate dal Trattato di Maastricht, la libera circolazione dei capitali ha sempre trovato collocazione accanto alla circolazione delle persone e dei servizi, nell unica previsione della lettera c) del medesimo art. 3. La collocazione (certamente non fortuita) del principio della libera circolazione dei capitali nel Trattato di Roma ha da sempre voluto evidenziare la stretta complementarità dei movimenti di capitali rispetto all insieme degli scambi dei prodotti e dei fattori della produzione. Nel testo originale del Trattato di Roma 1 era facile cogliere la diversa formulazione delle norme relative alla libera circolazione dei capitali rispetto alla disciplina delle altre libertà, formulazione senza dubbio più prudente e meno liberale. II raggiungimento dell obiettivo di una completa liberalizzazione risultava subordinato, infatti, al rispetto di numerose condizioni procedimentali e temporali. Di fatto sembrava che gli artt relativi alla libera circolazione dei capitali (ora abrogati dal Trattato di Amsterdam 2 ) godessero di una cautela ben maggiore rispetto alla cadenza del disegno liberalizzatore complessivamente considerato. La disciplina dei movimenti dei capitali faceva emergere con particolare evidenza i limiti e le difficoltà di un sistema in cui, accanto ad una 1 Firmato il 25 marzo Firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio

8 liberalizzazione sostanzialmente completa degli scambi in un mercato comune, permaneva una significativa autonomia degli Stati membri in ordine alle rispettive politiche economiche e soprattutto monetarie 3. In realtà, quanto più ci si avvicinava nella disciplina del mercato comune alla politica monetaria, tanto più prudente si rivelava la spinta liberalizzatrice verso una piena libertà di circolazione. La situazione che ne risultava era a volte, e per certi aspetti, contraddittoria o almeno complessa: basti pensare alla circostanza che, da un lato, il controllo e la disciplina del movimento interno e internazionale dei capitali sono sostanzialmente strumenti della politica monetaria degli Stati; dall altro, quest ultima non può che essere condizionata dal movimento internazionale delle merci e dei fattori della produzione, ivi compreso il movimento dei capitali. La liberalizzazione dei mercati E tutto ciò si poneva sullo sfondo di un unico disegno liberalizzatore contenuto nel Trattato. Quanto appena considerato spiega, almeno in parte, la prudenza con la quale era stata prefigurata nel Trattato la disciplina dei movimenti di capitali, che si collegava anche a quella dei servizi più strettamente contigui (banche e assicurazioni). L art. 67 del Trattato (come detto, successivamente abrogato) disponeva che Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a 3 Si veda a tal proposito Luisi e Carbone, cause riunite 286/82 e 26/83, sentenza 31 gennaio 1984, Racc. p. 377, punto 31, in cui si sottolinea «...la responsabilità che gli Stati membri, a norma degli artt. 104 e 107 del Trattato, hanno nel settore monetario e che implica la facoltà di adottare i provvedimenti idonei ad impedire fughe di capitali o altre analoghe speculazioni contro la moneta». 8

9 persone residenti negli Stati membri e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti o sul luogo di collocamento dei capitali. Da una prima analisi si comprende che vi erano almeno due elementi che lo rendevano diverso 4 rispetto ai corrispondenti articoli in tema di lavoratori (art. 39), di stabilimento (art. 43) e di servizi (art. 49), oltre che all art. 28 sulla restrizioni alla circolazione delle merci. In primo luogo, mentre nelle ricordate disposizioni la liberalizzazione era enunciata come obiettivo da realizzare senza alcuna imputazione di compiti ( la libera circolazione è assicurata : art. 39; le restrizioni vengono gradatamente soppresse : artt. 43 e 49), l art. 67 demandava espressamente agli Stati membri l abolizione delle restrizioni. La maggiore autonomia e responsabilità lasciata agli Stati membri era inoltre confermata dal secondo e terzo comma dell art. 71, dove era dichiarata la disponibilità degli Stati ad andare oltre il livello di liberalizzazione prefigurato, in rapporto alle rispettive situazioni economiche e dei conti con l estero, salvo un potere di controllo e di impulso della Commissione. Il secondo elemento di diversità, invece, consisteva nella circostanza che l abolizione delle restrizioni ai movimenti di capitali fra i Paesi membri e delle discriminazioni era prevista nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune. Tale previsione, che assumeva un significato tecnico e limitativo assai marcato - in quanto si fa esplicito riferimento al buon funzionamento piuttosto che al funzionamento tout court - va inteso nel senso di una complementarità non soltanto rispetto alla liberalizzazione degli altri fattori 4 Cfr. Tesauro, Diritto Comunitario, Padova,

10 della produzione e delle merci, ma anche rispetto ai progressi in tema di coordinamento delle politiche monetarie 5. Per molto tempo si è discusso sul reale contenuto e sulla effettiva portata dell ex art. 67. Con riferimento al primo aspetto, in particolare, ci si è interrogati se l art. 67 si riferisse alle restrizioni esclusivamente di cambio, ovvero comprendesse qualsiasi tipo di restrizione. Essendo il termine restrizioni utilizzato anche in altre norme 6 del Trattato, non vi è ragione di pensare che l accezione intesa nell articolo 67 sia diversa da quella che gli era propria in queste altre disposizioni. È quindi da ritenere che il termine restrizioni stesse ad indicare tutti gli ostacoli, di qualsiasi natura, che si frapponevano alla libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri. Fra questi ostacoli, in prima linea vengono in considerazione le restrizioni di cambio, alle quali l articolo 68 faceva specifico riferimento. Le restrizioni di cambio incidono direttamente sul movimento dei capitali, in quanto hanno l effetto di bloccare o comunque limitare il trasferimento di risorse finanziarie al di là delle frontiere. Queste restrizioni non erano però le sole a dover essere eliminate: infatti, una volta abbattute le restrizioni di cambio, la circolazione intracomunitaria dei capitali poteva continuare ad essere ostacolata da regolamentazioni discriminatorie di vario tipo in quanto le legislazioni nazionali ponevano di frequente speciali regole, limitative o comunque di sfavore, quando entravano in gioco flussi di capitali da o verso l estero. 5 Si veda a tal proposito Casati, causa 203/80, sentenza 11 novembre 1981, Racc. p. 2595, punto 9, in cui la Corte puntualizzò che una libertà assoluta di circolazione dei capitali avrebbe potuto «compromettere la politica economica di questo o quello Stato membro o provocare uno squilibrio della sua bilancia dei pagamenti, pregiudicando così il buon funzionamento del mercato comune». 6 Cfr. l art. 30 in materia di circolazione delle merci, l art. 52 in materia di diritto di stabilimento e l art. 59 sulla prestazione dei servizi. 10

11 Anche queste restrizioni dovevano essere eliminate 7. Lo prevedeva esplicitamente l articolo 67, che menzionava in modo specifico le discriminazioni fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti o sul luogo di collocamento dei capitali. Le discriminazioni vietate non erano solo quelle palesi ma anche quelle mascherate in norme di carattere generale: se queste gravavano sui capitali di provenienza comunitaria in modo diverso rispetto a quelli nazionali, e non erano necessariamente richieste per la tutela di rilevanti interessi pubblici, erano assolutamente vietate. Fermo restando il divieto di discriminazioni, per il resto gli Stati erano liberi di disciplinare come meglio credevano il funzionamento del loro mercato interno dei capitali. Erano, quindi, esclusi dalla sfera di applicazione di questa norma gli ostacoli alla circolazione dei capitali derivanti da restrizioni che gravavano in modo diretto e immediato sulla circolazione delle merci, delle persone o dei servizi. In definitiva, è possibile affermare che la logica complessiva della liberalizzazione dei movimenti di capitale era prevalentemente focalizzata sulle restrizioni di cambio, anche se in ogni caso la disciplina nel suo insieme finiva con il colpire anche restrizioni di diversa natura. Quanto poi alla effettiva portata dell ex art. 67, non v è dubbio che questo fosse sprovvisto di quell efficacia diretta che viceversa è la caratteristica più significativa delle corrispondenti disposizioni sulla circolazione dei lavoratori, dei servizi e sulla libertà di stabilimento. Ai singoli, pertanto, non derivavano diritti azionabili dinnanzi al giudice se non in base alle direttive di attuazione e nei limiti da queste stabiliti. 7 Cfr. Panico, La libera circolazione dei capitali, in Pennacchini Monaco Ferrari Bravo Puglisi, Manuale di diritto comunitario, II, Torino, 1984, pagg. 205 s. 11

12 In conformità a quanto precede, la dottrina 8 ha visto nella norma una condizione limitativa all immediata liberalizzazione dei movimenti di capitali, poiché l art. 67 non sarebbe stata norma precettiva, ma avrebbe avuto carattere programmatico e la sua attuazione sarebbe stata rimessa alla valutazione delle apposite Istituzioni comunitarie. Passando ora ad un veloce e necessariamente parziale esame dell ordinamento giuridico nazionale, con l espressione disciplina valutaria si è da sempre inteso quel corpo organico di norme che regolano i rapporti patrimoniali tra soggetti residenti e soggetti non residenti 9. Il Diritto Valutario è costituito, più precisamente, da quell insieme di norme legislative e regolamentari che disciplinano i cambi e gli scambi internazionali, con la precipua finalità di perseguire l equilibrio della bilancia dei pagamenti e gli obiettivi di politica economica. Le prime norme identificate come valutarie (il R.D.L. 17/1/1916, n. 34) 10, emanate con il tramonto delle teorie del laissez faire, che avevano, fino allo scoppio della prima guerra mondiale, orientato le scelte del legislatore italiano, furono tuttavia norme di carattere DIRITTO VALUTARIO straordinario dovute anche e soprattutto alla situazione contingente del periodo bellico. 8 Cfr. De Guttry, Verso un mercato finanziario europeo? La disciplina giuridica della circolazione dei capitali nella CEE, Bologna, 1987, pag B. Santamaria, La nuova disciplina valutaria, IGB, 1990, pag Tale decreto stabiliva l istituzione di un Comitato incaricato di coordinare e controllare gli impegni valutari delle amministrazioni dello Stato che comportassero pagamenti da effettuarsi fuori dal Regno (B. SANTAMARIA, op. cit.). 12

13 L epoca fascista segna un profondo inasprimento delle norme valutarie nel tessuto normativo ed in tal senso particolare rilievo assume il R.D.L. 29 agosto 1925 n ISTITUZIONE DEL MONOPOLIO DEI CAMBI Infatti, la grande recessione economica successiva al primo conflitto mondiale aveva portato all emanazione di correttivi legislativi posti a salvaguardia della già povera economia nazionale, anche attraverso l istituzione del Monopolio dei Cambi 12. Successivamente, la caduta del fascismo fece venire meno gran parte della normativa valutaria sanzionatoria a carattere penale, ma rimasero comunque i controlli e le direttive nel mercato finanziario. Nel secondo dopoguerra nell ambito del quale ad una iniziale fase di recessione economico/politica seguì, negli anni 50/ 60, la fase espansiva la produzione normativa in materia valutaria fu caratterizzata da due provvedimenti fondamentali. Il primo fu il D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito dalla legge 25 luglio 1956, n A seguito della sua emanazione, il sistema valutario si articolava essenzialmente su due divieti cardine: - il divieto, per i residenti, di compiere atti idonei a produrre obbligazioni con i non residenti; D.L. 6 giugno 1956 n Attribuzione al Governo della potestà di emettere provvedimenti normativi valutari con atti aventi forza di legge. 12 Le norme riguardanti la materia regolavano il versamento e la cessione di valuta estera nonché il deposito dei titoli presso la Banca d Italia o le banche abilitate. Era inoltre fatto divieto assoluto di esportare, detenere, aprire crediti, ecc... in valuta estera e/o all estero al fine di impedire il compimento di arbitraggi a carattere speculativo che possano influenzare negativamente il corso dei cambi. Fu infatti istituito il Monopolio dei Cambi (R.D.L. 25 novembre 1917 n. 1900) e l Istituto Nazionale per i cambi con l estero (R.D.L. 11 dicembre 1917 n. 1956). 13

14 - il divieto di effettuare operazioni di esportazione ed importazione, se non in base ad autorizzazioni in deroga alla legge. L impostazione della legge n. 786 del 1956 e, in generale, di tutta la legislazione valutaria dell epoca era di carattere denegativo, basata cioè sul principio che tutto è vietato tranne ciò che è espressamente consentito. L origine di tale legislazione è ben individuabile nella situazione contingente estremamente precaria di quegli anni. In tale contesto, quindi, l impulso alla liberalizzazione dei capitali non poteva che venire da un input sovranazionale, e cioè da due direttive dei primi anni sessanta le cui disposizioni precettive erano - queste sì - provviste di efficacia diretta 13. In virtù di tali direttive, i movimenti di capitali corrispondenti e funzionali all esercizio delle libertà fondamentali, scambi in merci/servizi e diritto di stabilimento, erano completamente liberalizzati, mentre agli Stati membri restava solo la facoltà di controllare la natura e la realtà dei trasferimenti. A riguardo è opportuno precisare che le nozioni di movimenti di capitali e di pagamenti, presenti nel Trattato, sono sostanzialmente diverse: DIVIETI CARDINE DEL TRATTATO DI ROMA - la prima, infatti, si riferisce alle operazioni finanziarie che si traducono in un investimento ovvero in un allocazione di risorse senza collegamento alcuno con una prestazione ovvero con scambi di beni o servizi; - la seconda, invece, comprende le controprestazioni in denaro degli scambi di beni o servizi. 13 Direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960, in GUCE del 12 luglio 1960, p. 921; Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1962, in GUCE del 22 gennaio 1963, p

15 Questa differenza concettuale ha generato effetti evidenti anche sotto il profilo sistematico, in quanto la materia dei trasferimenti di capitali aveva nel Trattato di Roma una disciplina divisa in due parti distinte, in modo tale che i pagamenti trovavano collocazione in disposizioni diverse da quelle sui movimenti di capitali. A conferma di tale assunto, l art. 107 conteneva la previsione liberalizzatrice dei trasferimenti di valuta relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, determinandone la misura in corrispondenza ed anche in concomitanza con la progressiva liberalizzazione dei rapporti sottostanti 14. In definitiva, la disciplina comunitaria in tema di capitali tendeva a liberalizzare i trasferimenti di valuta che fossero il corrispettivo di scambi di merci, servizi o capitali (art. 107); e per altro verso, con le direttive di attuazione dell ex art. 67, aveva definito specificamente e tassativamente i trasferimenti di capitali in senso proprio oggetto di liberalizzazione, trasferimenti che, pur se rilevanti in quanto essi stessi oggetto di scambi, fossero comunque complementari all esercizio delle altre libertà. Erano comunque possibili restrizioni ai movimenti di capitali che non avevano alcun riscontro in scambi di merci o servizi, come la pura e semplice esportazione materiale di mezzi di pagamento, senza corrispondenza alcuna (c.d. hot money ) 15. MAGGIORE LIBERTÀ DI MOVIMENTO DI CAPITALI IN EUROPA 14 Si parlava al riguardo anche di quinta libertà, per sottolinearne ancor più la stretta complementarità al mercato comune in senso stretto. 15 Cfr. Tesauro, Diritto Comunitario, ediz CEDAM, pag

16 È a questo contesto normativo che fanno riferimento alcune pronunce, anche significative, della Corte di Giustizia. Ad esempio, nella pronuncia Casati, di fronte ad un ipotesi di riesportazione di valuta di fatto non utilizzata per l acquisto di merci ma oggetto solo di una intenzione poi non realizzata, la Corte precisò che la liberalizzazione non riguardava i trasferimenti di valuta non necessari per la libera circolazione delle merci 16. Ancor più significativa è la sentenza Luisi e Carbone 17 dove la Corte, dopo aver precisato che anche il turista che si sposti in un altro Paese ed è per ciò stesso destinatario di servizi deve poter beneficiare della liberalizzazione, ne dedusse che i trasferimenti di valuta per scopi turistici rientravano nella previsione sui trasferimenti di valuta corrispondenti e necessari all esercizio della libertà di prestazione di servizi e dunque liberalizzati. Nella medesima occasione la Corte ebbe modo di precisare la distinzione tra movimenti di capitali e pagamenti correnti, nel senso che i secondi sono trasferimenti di valuta che costituiscono una controprestazione nell ambito di un negozio sottostante, mentre i movimenti di capitali sono operazioni finanziarie che riguardano essenzialmente la collocazione o l investimento dell importo di cui trattasi e non il corrispettivo di una prestazione. Per tale motivo i movimenti di capitali possono costituire essi stessi la causa di pagamenti correnti, come implicano gli artt. ex 67, n. 2, e 107, n. 1. In seguito, nella causa Brugnoni e Ruffinengo 18, la Corte ha finito col dare una lettura ampia e sistematica dell intera disciplina dei movimenti di 16 Si veda a tal proposito Casati, causa 203/80, sentenza 11 novembre 1981, Racc. p. 2595, punti 14 e 25; 17 Si veda a tal proposito Luisi e Carbone, cause riunite 286/82 e 26/83, sentenza 31 gennaio 1984, Racc. p. 377, punti Si veda a tal proposito Brugnoni e Ruffìnengo, causa 157/85, sentenza 24 giugno 1986, Racc. p

17 capitali precisandone lo scopo, che era quello di garantire la più ampia libertà possibile e dunque di eliminare tutti gli ostacoli, anche quelli che, pur non esaurendosi in formali autorizzazioni valutarie e non pregiudicando l operazione, costituiscono pur sempre un intralcio alla libera circolazione dei capitali. Con ciò la Corte confermava la tendenza a puntualizzare i profili di sicura liberalizzazione che pur cautamente erano presenti nel Trattato, piuttosto che far leva sulle riserve lasciate a presidio dell autonomia degli Stati membri nella valutazione delle rispettive esigenze di politica monetaria. Resta peraltro alquanto evidente che nella disciplina comunitaria la nozione e con essa la liberalizzazione dei movimenti di capitali avevano carattere residuale rispetto ai trasferimenti e pagamenti relativi a scambi di merci e servizi. Ciò portava alla conseguenza di fatto che nel sistema comunitario vigeva un principio analogo a quello presente nel sistema italiano fino agli anni ottanta, secondo cui i movimenti di capitali che non fossero espressamente elencati tra quelli liberalizzati potevano essere oggetto di restrizioni da parte degli Stati membri. EVOLUZIONE DELLE NORME VALUTARIE ITALIANE D.L. n. 476 del 6 giugno 1956 D.L. n. 31 del 4 marzo 1976 L. n. 599 del 29 settembre 1986 D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988 Di contro, però, fu introdotto nel nostro ordinamento un ulteriore caposaldo restrittivo, individuabile nella legge 30 aprile 1976, n. 159 di conversione del D.L. 4 marzo 1976, n. 31, recante disposizioni penali in materia valutaria, che introdusse, nell ordinamento nazionale, alcune sanzioni penali per contrastare fenomeni come l esportazione di valuta e la costituzione di capitali all estero, 17

18 prevedendo inoltre una soglia di punibilità molto bassa 19. Le motivazioni di una tale restrizione sono, ancora una volta, da ricercarsi nel gravissimo periodo di crisi economico-politica degli anni 70 20, durante il quale divenne molto sentita la necessità di impedire la fuga di capitali all estero. Gli anni 80 segnarono, invece, una lenta ma graduale inversione di tendenza sfociata nell emanazione della legge 29 settembre 1986, n. 599, recante Delega del Parlamento al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi volti a stabilire nuove norme ispirate al principio di libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l estero. Fu così emanato il D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, sostituito dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, che riorganizzò tutta la legislazione fino ad allora vigente in materia valutaria 21. Il D.P.R. n. 148/88 (c.d. Testo Unico Valutario), pur caratterizzato da un orientamento del tutto opposto rispetto alla legge n. 786/56, lasciò comunque ancora in vigore il regime del Monopolio dei Cambi e delle Valute, il divieto di costituzione di capitali all estero e di esportazione di valuta, confermando, nella sostanza, anche le pregresse sanzioni penali, le quali sono state successivamente depenalizzate con la legge n. 455 del 21 ottobre b. La liberalizzazione valutaria Come precedentemente accennato, quindi, in base al suddetto quadro normativo nazionale estremamente restrittivo e sanzionatorio, l origine del monitoraggio fiscale non poteva che generare da una volontà sovranazionale, in particolare dalle varie direttive comunitarie sulla liberalizzazione valutaria nel 1976 equivalgono a circa del Su tutte la nota crisi energetica petrolifera del Cosiddetto Testo unico valutario: T.U.V.. 18

19 È proprio l appartenenza dell Italia all Unione Europea che ha permesso al nostro ordinamento una sostanziale riorganizzazione normativa alla luce dei principali obiettivi formulati dal Trattato istitutivo della Comunità 22. Questi ultimi, indicati nell art. 3 lettera C del Trattato, sanciscono infatti, come noto, la eliminazione tra gli Stati Membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali.... La circolazione dei capitali costituisce quindi una delle quattro libertà fondamentali del mercato comune, anche se si tratta dell unica libertà che ha subito nella sua attuazione contrasti e ritardi, soprattutto se paragonata alle altre. Storicamente, dopo una prima serie di misure di liberalizzazione negli anni 60 23, che si sono limitate a consolidare gli impegni già assunti dagli Stati Membri nell ambito dell OCSE 24, il processo di liberalizzazione è progressivamente rallentato negli anni 70, fino ad un arretramento tale da far constatare che le restrizioni cui si era giunti erano addirittura maggiori e più limitative di quelle esistenti al momento della stipula del Trattato. Le ragioni sono da ricercare nel fatto che la Comunità, pur stabilendo la soppressione delle restrizioni alla circolazione dei capitali attraverso generici meccanismi di coordinamento, lasciava al tempo stesso intatte le prerogative dei singoli Stati in tema di politiche economiche e monetarie. Si è già accennato come le circostanze cominciarono a cambiare verso i primi anni 80, sia per gli importanti progressi compiuti nella correzione degli squilibri interni dai paesi membri, sia per la spinta fornita dai mercati 22 Cit. 23 Direttive 63/60 dell 11 maggio 1960 e 21 del 19 dicembre Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. 19

20 finanziari internazionali, che iniziavano a risentire degli effetti negativi di una politica ostativa alla libera circolazione dei capitali. Nel giugno 1985 la Commissione UE pose l obiettivo della completa integrazione dei mercati finanziari entro il 1992, con la presentazione di un Libro Bianco sul completamento del mercato interno, sulla eliminazione delle restrizioni ai movimenti di capitale e la piena libertà per gli intermediari di prestare i propri servizi in tutto il territorio della Comunità. Infatti, analizzando nel dettaglio il Trattato di Roma del , la disciplina della circolazione dei capitali è inserita nel capo IV del Titolo II della Parte Seconda e, nelle disposizioni ivi ricomprese, riveste importanza fondamentale l art. 67, recante l obbligo di sopprimere gradualmente le restrizioni ai movimenti di capitali nonché le discriminazioni di trattamento fondate su nazionalità, residenza delle parti, collocazione dei capitali. A differenza però della disciplina prevista per le altre libertà 26, l eliminazione delle restrizioni non è assoluta, bensì limitata alla misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune.... Tale norma assume perciò carattere programmatico e la sua attuazione è rimessa all adozione di apposite direttive CE. La motivazione di ciò si rinviene proprio nella difficoltà di procedere alla liberalizzazione in assenza di un adeguato coordinamento delle politiche economiche e monetarie nazionali 27. Oltre al già citato art. 67, concorrono alla soppressione delle restrizioni alla circolazione dei capitali sia l art. 68 paragrafo 1, che prevede l impegno tra gli Stati Membri di semplificare le norme e la prassi 25 Anche perché la proposta del Libro Bianco non fu successivamente ratificata. 26 Libertà relative alle merci, alle persone ed ai servizi. 27 L. GANDULLIA, La circolazione dei capitali e deregolamentazione valutaria, Roma, 1995, pag

21 amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni di cambio, sia il paragrafo 2, che vieta di agire in maniera discriminatrice nella disciplina interna. Degno di nota è il fatto che, al fine di rendere unitaria l azione della Comunità nel settore in esame, è stato previsto che sia la stessa Comunità Europea a legiferare in materia attraverso apposite direttive emanate dal Consiglio su proposta della Commissione, al fine di raggiungere il più alto grado possibile di liberalizzazione. Direttiva 88/361/CEE del 24 giugno 1988 SPINTA VERSO MAGGIORI LIBERTÀ DI MOVIMENTO Il Consiglio è giunto, così, all emanazione della fondamentale Direttiva 88/361/CEE del 24 giugno 1988, fonte ispiratrice della norma interna del 1990 adottata dall esecutivo italiano. La cosiddetta deregulation valutaria, prevista a decorrere dal 1 luglio 1990, incontrava, però, dei limiti nelle citate clausole di salvaguardia: infatti, ai sensi dell art. 3 della Dir. 88/361/CEE 28, qualora i movimenti di capitale avessero provocato forti tensioni interne, la Commissione acconsentiva all utilizzo di particolari misure di salvaguardia della durata massima di sei mesi. Per la prima volta, dunque, un elemento esterno, la partecipazione dell Italia all Unione Europea, influenzava le fonti di produzione normativa interna in materia valutaria che in precedenza erano state sempre condizionate dalla situazione politico-economica interna contingente 29.. Negli anni novanta il Trattato di Maastricht ha definitivamente sancito l assetto raggiunto, perfezionandolo sotto il profilo sistematico in modo 28 Che riprende i già esaminati dettami degli artt. da 67 a 73 del Trattato di Roma del A. ORLANDINI, Il Monitoraggio fiscale, Maggioli, 1995, pag

22 anche più razionale, in particolare mettendo insieme capitali e pagamenti fino ad allora disciplinati in settori diversi, come si è prima sottolineato. Il capo quarto del Trattato, che ricalca il tenore assoluto della Dir. n. 361/88, così come modificato, è infatti dedicato a Capitali e pagamenti, uniti nell unica disposizione liberalizzatrice contenuta nell art. 56, n.1: in concreto l art. 56, n.1, ha sancito che nell ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi. La stessa formula è utilizzata subito dopo per i pagamenti (art.56, n. 2). Dal 1 gennaio 1994, gli attuali articoli da 54 a 60 hanno definitivamente sostituito gli artt del Trattato, nonché le disposizioni dedicate ai pagamenti, prima comprese tra le disposizioni sulla politica economica e monetaria, a loro volta radicalmente modificate dal Trattato di Maastricht. È appena il caso di sottolineare il carattere chiaro, preciso e incondizionato dell art. 56. Come ha chiarito la Corte di Giustizia in più occasioni 30, tale norma è provvista di efficacia diretta. A voler trascurare le disposizioni di diritto transitorio, i passaggi più significativi della disciplina introdotta a Maastricht, che sostanzialmente non innova granché rispetto all assetto raggiunto già alla fine degli anni ottanta, sono sufficientemente chiari per essere riassunti in pochi sintetici punti. Il principio, sancito dall art. 56, è che tutte le restrizioni ai movimenti di capitali e ai pagamenti tra Stati membri e tra questi e Stati terzi (anche le restrizioni indirette o dissimulate in misure in apparenza indistintamente applicabili) sono abolite. Restano valide, nei rapporti con gli Stati terzi, solo le restrizioni in vigore al 31 dicembre 1993, nazionali o comunitarie, e relative a investimenti diretti, inclusi gli investimenti immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di 31 Si veda a tal proposito: Sanz de Lera e a., cause C-163, 165 e 250/94, sentenza 14 dicembre 1995, Racc. p. I- 4831, punto 41; Verkoijen, causa C-35/98, sentenza 6 giugno 2000, punto

23 servizi finanziari o l ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari (art. 57, n. 1). Ad esempio, e come si è più volte ricordato, se è vero che la materia fiscale rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi sono comunque tenuti a rispettare i principi fondamentali del diritto comunitario, tra cui la libera circolazione dei capitali. Ne consegue che una misura che rifiuti una esenzione fiscale ai dividendi di azioni emesse da società stabilite in un altro Stato membro, con il chiaro scopo di favorire gli investimenti in società nazionali, restringe i movimenti di capitali ed è dunque vietata, non potendo neppure essere giustificata con motivi collegati ad interessi generali, in particolare con l esigenza di coerenza del regime fiscale 31. Del pari, è incompatibile con le norme sulla libera circolazione dei capitali una normativa nazionale che vieti di iscrivere un ipoteca nella valuta di un altro Stato membro: e ciò in quanto è tale da dissuadere gli interessati dal formulare un credito in quella valuta 32. Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare normative tributarie che distinguano i soggetti in base alla residenza o al collocamento del capitale (art. 58, lett. a); e soprattutto il diritto degli Stati membri di controllare che non si verifichino infrazioni alle leggi nazionali, in particolare nel settore fiscale 33 o in quello della vigilanza prudenziale sugli istituti bancari o di richiedere a fini amministrativi e statistici la trasparenza dei movimenti (art. 4 della direttiva e art. 58, lett. b). Le misure di controllo degli Stati membri non possono, beninteso, avere l effetto di ostacolare i movimenti di capitale conformi al diritto comunitario. 32 Si veda a tal proposito Uerkoiien, sopra citata, punti Si veda a tal proposito Trummer, causa C-22/97, sentenza 16 marzo 1999, Racc. p , punti Si veda a tal proposito: Svensson e Gustavsson, causa C-484/93, sentenza 14 novembre 1995,Racc. p. I- 3955, punto 10; Sandoz, causa C-439/97, sentenza 14 ottobre 1999, Racc. p. I-7041, punti 18 e seguenti. 23

24 A quest ultimo proposito, si rileva che la prassi di alcuni Stati di subordinare ad una previa autorizzazione o addirittura di vietare del tutto i trasferimenti intracomunitari di valuta, ad esempio di banconote, era già incompatibile con la richiamata Direttiva, così come oggi è incompatibile con l art. 58 del Trattato, a meno che al dovuto test di proporzionalità non risulti effettivamente necessaria a fini di ordine pubblico o di sicurezza 34. È così, ad esempio, una normativa nazionale che subordini l acquisto di una proprietà fondiaria da parte di cittadini di altri Stati membri ad una previa autorizzazione, è da ritenersi incompatibile con le norme sulla libera circolazione dei capitali; tale norma, infatti, non potrebbe essere giustificata né con il motivo che si tratta di una restrizione necessaria per impedire violazioni delle leggi nazionali sulla residenza secondaria 35, né nell ipotesi in cui l esigenza di sicurezza invocata non soddisfi il criterio di proporzionalità 36. Al contrario, e in armonia con la libera circolazione dei capitali, può considerarsi legittima l imposizione di un obbligo di dichiarazione, in quanto non comporta la sospensione dell operazione e al contempo lascia impregiudicata la possibilità per l Amministrazione di verificare la liceità del trasferimento rispetto a norme penali (si pensi appunto al riciclaggio) o fiscali 37. In definitiva, anche per le restrizioni ai movimenti di capitali viene in rilievo l eccezione fondata su esigenze imperative aut similia, richiamata in relazione alle restrizioni frapposte dagli Stati membri alle altre libertà sancite dal Trattato. 35 Si veda a tal proposito: causa Sanz de Lera, sopra citata, punti 19 e seguenti; Konle, causa C-302/97, sentenza 1 giugno 1999, Racc. p. I-3099, punti 40 e seguenti; Association Eglise de Scientologie, causa C- 54/99, sentenza 14 marzo 2000, punto Si veda a tal proposito Konle, causa C-302/97, sentenza 1 giugno 1999, Racc. p. I-3099, punti Si veda a tal proposito Albore, causa C-423/98, sentenza 13 luglio 2000, punti (nella specie si trattava dell'isola d'ischia e dei limiti all'acquisto di proprietà per gli stranieri dovuti a ragioni di sicurezza). 37 Si veda a tal proposito: causa Bordessa, sopra citata, punti 24-27; Sanz de Lera e a., sopra citata, punti 22 e seguenti. La seconda pronuncia si richiama agli artt. 56, n.l, e 58, n.l, lett.b, nel senso che ostano a una normativa che subordina l'esportazione di monete, biglietti di banca ovvero assegni al portatore ad un'autorizzazione previa, ma non ostano invece a che tale disposizione sia subordinata a una dichiarazione previa (punto 30). 24

25 Per i movimenti di capitali, peraltro, è possibile sostenere che l aver elencato nell art. 58 alcune ipotesi sintomatiche di esigenze imperative, intenda suggerire un test di proporzionalità più rigoroso. E l individuazione del confine tra il consentito e il non consentito nella giurisprudenza sulle autorizzazioni appena richiamata ne è un segno di qualche rilievo. Resta ferma, peraltro, la circostanza che la libera circolazione di capitali è strettamente funzionale all esercizio effettivo delle altre libertà. Ciò si traduce nella possibilità di limitazioni che siano la conseguenza di una restrizione legittima all esercizio di una delle altre libertà, in particolare del diritto di stabilimento. Il Trattato prevede, inoltre, delle misure di salvaguardia: nel caso in cui movimenti di capitali con Paesi terzi causino - o minaccino di causare - difficoltà gravi per il funzionamento dell Unione economica e monetaria, il Consiglio può adottare misure nei confronti di Paesi terzi, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e consultata la Banca centrale europea (art. 59), nonché eventuali misure di urgenza collegate alle più generali misure rientranti nella politica estera e di sicurezza comune di cui all art. 301 del Trattato (art. 59). In proposito, uno Stato membro può anche adottare unilateralmente misure urgenti, salvo diversa delibera successiva del Consiglio (art. 59, n. 2). Ritornando alla concreta applicazione di tali principi comunitari all interno dell ordinamento nazionale, il 27 aprile 1990 venne emanato il D.L. n che sanciva, di fatto, la fine del Monopolio dei Cambi, autorizzando tutti quei comportamenti precedentemente vietati dal D.P.R. 148/88. In sintesi viene ad essere ulteriormente superata la concezione denegativa della previgente disciplina, per giungere ad un regime di pressoché totale liberalizzazione valutaria, in applicazione del principio che tutto è libero tranne quello che è espressamente vietato. 38 In G.U. del 2 maggio 1990 n

26 2. La disciplina comunitaria: il Regolamento n. 1889/2005 a. Finalità La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita dal Regolamento (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità. Dal punto di vista sistematico, tale provvedimento: - ha reso direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, a decorrere dal 15 giugno 2007, un sistema di sorveglianza comune sui movimenti di denaro contante d importo pari o superiore a euro, in entrata o in uscita dalla Comunità Europea; LA CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA LA DISCIPLINA COMUNITARIA: REG. N. 1889/2005 La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita dal Regolamento comunitario n. 1889/2005 del , relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità Europea. Sorveglianza comune in ogni Stato membro, dal 15 giugno 2007, sui movimenti di denaro contante d importo pari o superiore ad euro ,00 in entrata o in uscita dalla Comunità Europea. - integra la normativa prevista dalla terza direttiva antiriciclaggio n. 60/2005/CE, con l obiettivo di: ridurre il rischio che l applicazione di meccanismi di prevenzione del riciclaggio di capitali attraverso i canali degli enti creditizi, degli intermediari finanziari e di talune categorie di professionisti possa indirettamente provocare un aumento dei trasferimenti di denaro per finalità illecite dalla Comunità verso i Paesi esteri e, viceversa, dall estero verso i Paesi membri; arginare, pertanto, anche attraverso i controlli doganali, il fenomeno del riciclaggio internazionale, tutelando la stabilità e la credibilità finanziaria; armonizzare il sistema di sorveglianza comune a fini valutari, visto che 26

27 Decreto legislativo del 19 novembre 2008 n. 195 «Modifiche ed integrazioni alla normativa valutaria in attuazione del Regolamento CE n. 1889/2005» Armonizzazione disciplina nazionale fino a quel momento tale disciplina veniva applicata solo da alcuni Stati membri in virtù del diritto nazionale; in questo senso, viene rimarcato che le disparità legislative sono pregiudizievoli al corretto funzionamento del mercato e vanno contro uno dei compiti della Comunità che è quello di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche mediante l instaurazione di un mercato comune e di un unione economica e monetaria. b. Principi applicativi comunitaria Il decreto in parola disciplina sostanzialmente i presupposti e delle modalità di applicazione degli obblighi di dichiarazione di denaro al seguito. Il D. Lgs 195/2008 sostituisce la precedente normativa italiana sulla circolazione transfrontaliera di capitali al seguito di cui al precedente decreto legge n. 167/1990. Sulla base delle predetta finalità, il Regolamento n.1889/2005: - prevede il principio dell obbligatoria dichiarazione valutaria, da presentare a cura di ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce trasportando denaro contante d importo pari o superiore a euro; il possesso di tale somma va dichiarata all Autorità competente dello Stato membro di entrata o di uscita. In questo contesto, ai sensi dell art. 2 del predetto regolamento, per: denaro contante, si intendono tutte le banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio (in euro o valute estere), nonché gli strumenti di pagamento negoziabili al portatore (travellers cheque, assegni, Pertanto, ai sensi dell art. 1, comma 1, lettera c) del decreto 195/2008, s intendono per denaro contante : - le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; - gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers s cheque; - gli strumenti negoziabili, compresi gli assegni, gli effetti all ordine ed i mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; - gli strumenti incompleti, compresi gli assegni, gli effetti all ordine ed i mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario. 27

28 effetti all ordine e mandati di pagamento) girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e gli strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento), firmati ma privi del nome del beneficiario; autorità competenti, si fa riferimento alle autorità doganali degli Stati membri o altre autorità autorizzate dai medesimi Paesi membri ad applicare il regolamento comunitario; - fissa gli elementi informativi obbligatori da comunicare al momento del passaggio, ovvero i dati del dichiarante, del proprietario e del destinatario del denaro, l importo e la natura del denaro, la sua origine e destinazione nonché l itinerario seguito ed il mezzo di trasporto utilizzato; - rimette a ciascuno Stato membro le modalità con cui dichiarare le informazioni valutarie, stabilendo che possono essere fornite in forma scritta, orale o elettronica. Qualora sia stata presentata una dichiarazione scritta esiste l obbligo di rilasciare al dichiarante una copia autenticata della stessa; - stabilisce l onere di scambiare le informazioni raccolte tra le Autorità competenti degli Stati membri o con Stati terzi, in presenza di indizi di connessione con attività illecite per finalità di riciclaggio, ovvero con la Commissione Europea qualora vengano riscontrate possibili frodi lesive degli interessi finanziari della Comunità; - attribuisce ai funzionari delle Autorità dei Paesi membri la potestà di sottoporre a controllo, alle condizioni previste dalle legislazioni nazionali, le persone fisiche, i loro bagagli ed i mezzi di trasporto utilizzati, per verificare il corretto adempimento dell obbligo di dichiarazione. In caso di violazione, le somme trasportate al seguito possono essere trattenute mediante l applicazione di una misura 28

29 amministrativa; a tal fine, a carico dei trasgressori, gli Stati membri stabiliscono sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive. 3. La normativa italiana di attuazione Il Regolamento n. 1889/2005, in quanto regolamento comunitario emanato ai sensi dell art. 249 del Trattato CE, è di per sé stesso obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, per cui ha prodotto effetti immediati simili a quelli dei provvedimenti di legge nazionali fin dalla data della sua effettiva entrata in vigore (15 giugno 2007). Al riguardo, occorre evidenziare che: - già prima del Regolamento del 2005, il nostro ordinamento aveva previsto e reso obbligatorio - attraverso il decreto-legge n. 167 del 28 giugno , convertito dalla legge n. 227 del 4 agosto un sistema nazionale di sorveglianza dei trasferimenti al seguito di denaro contante, titoli e valori mobiliari, basato proprio sulla presentazione di una dichiarazione specifica all Ufficio Italiano dei Cambi (poi confluito nella Banca d Italia con la denominazione di Unità di Informazione Finanziaria), che scattava sia per i passaggi intracomunitari (dall Italia verso un altro Paese dell Unione Europea, e viceversa), sia per quelli extracomunitari (dall Italia verso un Paese non appartenente all Unione Europea, e viceversa); - l impatto del Regolamento n. 1889/2005 ha comportato, da subito, l esigenza di allineare il sistema di sorveglianza nazionale alla nuova soglia di euro (prima, fissata a euro) attraverso il D.M. 15 giugno 2007, determinando, altresì, l obbligatorietà della dichiarazione dei passaggi di capitali in tutti i casi di transiti extracomunitari di persone dirette da e verso l estero, ivi compresi quelli fra l Italia e la Repubblica di San Marino 40 o lo Stato del Vaticano 41 e, all inverso, da San Marino o 39 Recante Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori. 40 Circa l obbligatorietà della dichiarazione valutaria da/verso la Repubblica di San Marino, si è espresso il senso favorevole il Comitato di Sicurezza Finanziaria nel 2009 sulla base anche di un parere motivato della Banca d Italia secondo cui: 29

30 dallo Stato del Vaticano verso l Italia. Tuttavia, allo scopo di armonizzare ed allineare in tutti i suoi punti la normativa interna con quella comunitaria completando, così, la disciplina sostanziale dei presupposti e delle modalità di applicazione degli obblighi di dichiarazione, sulla base dei principi direttivi fissati dall art. 15 della legge delega n. 34 del 25 febbraio 2008, è stato emanato il decreto legislativo n. 195 in data 19 novembre 2008 (per brevità, di seguito decreto 195/2008), recante Modifiche ed integrazioni alla normativa valutaria in attuazione del regolamento CE n. 1889/2005, che costituisce ora la disciplina base nazionale in materia di circolazione transfrontaliera di capitali al seguito, in sostituzione della previgente normativa fissata dal predetto decreto legge n. 167/1990. Passando ad esaminare le principali disposizioni di legge del decreto 195/2008, si evidenzia che il provvedimento si articola essenzialmente in nove punti, ossia: - le finalità ed i principi generali; - le Autorità competenti; - i presupposti, le modalità e i contenuti della dichiarazione obbligatoria alla frontiera; Principali aspetti del Decreto Legislativo 195/2008 Finalità e principi generali; Autorità competenti; Presupposti, modalità e contenuti dichiarazione obbligatoria alla frontiera; Attività di accertamento e contestazione delle violazioni valutarie; Collaborazione ed interscambio tra le Autorità competenti italiane e quelle degli Stati membri e dei Paesi terzi; Sistema sanzionatorio; Misura cautelativa del sequestro amministrativo; Regole procedimento istruttorio per irrogare le sanzioni. - la disciplina di cui al Regolamento n. 1889/2005 non prevede eccezioni di sorta e copre quindi tutti i casi di passaggi extracomunitari; - non vi sono accordi fra l'unione Europea e la Repubblica di San Marino per la cooperazione nella lotta al riciclaggio che possono far considerare, a tal fine, la Repubblica di San Marino come territorio comunitario; - l'applicazione doverosa del regolamento 1889 e della normativa nazionale con esso allineata non viene ad incidere sulla parità di trattamento fra residenti italiani e residenti sammarinesi in materia valutaria attuata dall'art. 3 della Convenzione 1991: sia gli uni che gli altri, infatti, si vedrebbero assoggettati ad un regime di controlli al confine ma senza pregiudizio per l'equiparazione in materia valutaria quale sancita dal ridetto art Un parere favorevole all obbligatorietà della dichiarazione valutaria per i passaggi di denaro dalla Città del Vaticano verso l Italia e viceversa è stato espresso in data 3 novembre 2010, a norma dell art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 195/2008, dalla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, di cui all art. 1 del D.P.R. n. 114/2007, in relazione ad alcune contestazioni effettuate dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria. In tale direzione, si muove, altresì, l articolo 39 della legge n. 127 del 30 dicembre 2010 dello Stato del Vaticano (in vigore dal 1 aprile 2011) recante Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo. 30

31 - l attività di accertamento e di contestazione delle violazioni valutarie; - il sistema di collaborazione e di interscambio informativo tra le Autorità competenti italiane e quelle degli altri Stati membri e terzi; - il sistema sanzionatorio penale ed amministrativo; - la misura cautelativa del sequestro amministrativo; - le regole del procedimento istruttorio per l irrogazione delle sanzioni 42. a. Principi generali Ai sensi dell art. 2, il decreto 195/2008 disciplina le misure dirette a contrastare l introduzione dei proventi di attività criminose nel sistema Art. 2 del D. Lgs. 195/2008 Ai sensi dell art. 2, il Decreto Legislativo 195/2008 disciplina le misure dirette a contrastare l introduzione dei proventi di attività criminose nel sistema economico e finanziario a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e del corretto funzionamento del mercato interno, attraverso l istituzione di un sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante che consenta, attraverso l obbligo della dichiarazione, di monitorare i trasferimenti di capitali in entrata e in uscita dall Italia. economico e finanziario a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e del corretto funzionamento del mercato interno, attraverso l istituzione di un sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante che consenta, attraverso l obbligo della dichiarazione, di monitorare i trasferimenti di capitali in entrata e in uscita dall Italia. In questo senso, l obbligo della dichiarazione assolve anche al compito di arginare il riciclaggio dei proventi criminali ed il finanziamento del terrorismo intercettando, mediante l effettuazione dei controlli doganali alla frontiera ed i servizi di vigilanza dinamica pianificati sul territorio nazionale, i capitali che si intendono occultare e trasferire al seguito per le predette finalità illecite. 42 Si precisa che alcune considerazioni e indirizzi interpretativi delle norme sono stati tratti dal Manuale di orientamenti per i controlli sul denaro contante, approvato dal Gruppo di lavoro permanente istituito dalla Commissione Europea (programma Dogane 2013), di cui si è dato atto nella Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio in data 12 agosto

32 Per questo motivo, il provvedimento di legge è stato coordinato con la disciplina antiriciclaggio ed antiterrorismo contenuta nei decreti legislativi nn. 109 e 231 del 2007, di recepimento della terza direttiva 2005/60/CE, prevedendo un sistema di scambio di informazioni, di dati e di notizie tra le Autorità competenti italiane e quelle degli altri Stati membri della Comunità Europea. A tal fine, sono state riprese, anche per le finalità di prevenzione del decreto 195/2008, le definizioni - già utilizzate ai fini amministrativi antiriciclaggio - relativamente alle nozioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, per cui deve intendersi: - finanziamento del terrorismo, ai sensi dell art. 1, lettera a), del decreto 109/2007, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all intermediazione, al deposito, alla custodia o all erogazione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti; - riciclaggio, ai sensi dell art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007, la commissione di una delle seguenti condotte: conversione, trasferimento, acquisto, detenzione o utilizzazione di beni provenienti da attività criminose; occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimentazione e proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi. 32

33 b. Le Autorità di gestione, di controllo e di irrogazione delle sanzioni Come già ricordato, l art. 2 del Regolamento n. 1889/2005 stabilisce che le Autorità competenti sono le autorità doganali degli Stati membri o altre autorità autorizzate dagli Stati membri ad applicare il regolamento stesso. Coerentemente con questa definizione, l art. 1, comma 1, lettera a), del decreto 195/2008 individua le Autorità preposte a tutela del sistema di sorveglianza nazionale sui movimenti transfrontalieri di valuta, ossia l Agenzia delle Dogane, la Guardia di Finanza, il Ministero dell Economia e delle Finanze e l Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d Italia, cui il legislatore attribuisce, per ognuna di essi, uno specifico ruolo nell attività di prevenzione. In particolare: - l Agenzia delle Dogane costituisce l organismo cui è demandata la ricezione delle dichiarazioni obbligatorie di valuta d importo pari o superiore a euro; Autorità di gestione, di controllo e d irrogazione delle sanzioni l Agenzia delle Dogane costituisce l organismo cui è demandata la raccolta e la gestione delle dichiarazioni obbligatorie di valuta d importo pari o superiore a euro; la Guardia di Finanza esercita, in collaborazione con i funzionari doganali, ed in via autonoma anche al di fuori degli spazi doganali, le potestà di controllo, accertamento e contestazione delle infrazioni valutarie; il Ministero dell Economia e delle Finanze rappresenta l Autorità competente per l istruttoria del procedimento di irrogazione delle sanzioni; l Unità di Informazione Finanziaria costituisce l Amministrazione destinataria delle informazioni e dei dati antiriciclaggio ed antiterrorismo, acquisiti nel corso degli accertamenti valutari alla frontiera. Per realizzare il sistema di sorveglianza, le Autorità competenti adottano forme di coordinamento e scambio informazioni, anche attraverso l utilizzo di supporti informatici - la Guardia di Finanza esercita, sia in collaborazione con i funzionari doganali, sia in via autonoma, le potestà di controllo, accertamento e contestazione delle infrazioni valutarie; - il Ministero dell Economia e delle Finanze rappresenta l Autorità competente per l istruttoria del procedimento di irrogazione delle sanzioni; - l Unità di Informazione Finanziaria costituisce l Amministrazione destinataria delle informazioni e dei dati antiriciclaggio ed antiterrorismo, acquisiti nel corso degli accertamenti valutari alla frontiera. 33

34 Per realizzare il sistema di sorveglianza, le Autorità competenti possono adottare forme di coordinamento e di scambio di informazioni, anche attraverso l utilizzo di supporti informatici. c. L obbligo di dichiarazione (1) Presupposti L articolo 3 del decreto 195/2008 prescrive che ogni persona fisica che entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante d importo pari o superiore a euro deve farne dichiarazione all Agenzia delle Dogane. Ciò significa che la disciplina dei movimenti transfrontalieri di denaro contante si applica: - sia per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall Italia verso un altro Paese dell Unione Europea, e viceversa, sia per quelli extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera dello Stato italiano da e verso un Paese non appartenente alla Comunità Europea; L articolo 3 del decreto 195/2008 prescrive che ogni persona fisica che entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante d importo pari o superiore a euro deve dichiarare tale somma all Agenzia delle Dogane. La disciplina dei movimenti transfrontalieri di denaro contante si applica sia per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall Italia verso un altro Paese dell Unione Europea, e viceversa, sia per quelli extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera dello Stato italiano da e verso un Paese non appartenente alla Comunità Europea. - per ogni viaggiatore (inclusi i membri dell equipaggio) che entra o esce per via aerea, stradale, ferroviaria o marittima. Non rileva la qualifica di proprietario del denaro, per cui se una persona fisica trasporta denaro per conto di una persona giudica o per un altro soggetto, deve effettuare la dichiarazione indicando il nome della persona giuridica o dell altro soggetto per conto del quale opera. Per le persone fisiche che viaggiano in gruppo, il limite di 10 mila euro si applica singolarmente a ciascun individuo. L obbligo 34

35 dichiarativo vale anche per i minori, nelle figure dei genitori o dei tutori legali; - a prescindere dalle modalità di trasporto del denaro contante (ad esempio, nel bagaglio a mano o da stiva). Rispetto al regime valutario precedente, che faceva riferimento genericamente ai trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari, la nuova normativa poggia su un accezione più specifica di denaro contante, ripresa integralmente dall art. 2 del Regolamento n. 1889/2005, allo scopo di ricomprendere nel sistema di monitoraggio dei flussi finanziari tutti gli strumenti non tracciabili come mezzi di pagamento. Pertanto, ai sensi dell art. 1, comma 1, lettera c) del decreto 195/2008, s intendono per denaro contante : - le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; non è denaro contante e, quindi, non sono sottoposti all obbligo di dichiarazione valutaria, la moneta non più valida come mezzo di pagamento, le vecchie monete da collezione, le monete in metallo prezioso, l oro, i metalli e le pietre preziose; - gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali i travellers s cheque; - gli strumenti negoziabili, compresi gli assegni, gli effetti all ordine ed i mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi Pertanto, ai sensi dell art. 1, comma 1, lettera c) del decreto 195/2008, s intendono per denaro contante : - le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; - gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers s cheque; - gli strumenti negoziabili, compresi gli assegni, gli effetti all ordine ed i mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; - gli strumenti incompleti, compresi gli assegni, gli effetti all ordine ed i mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario. altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; 35

36 - gli strumenti incompleti, compresi gli assegni, gli effetti all ordine ed i mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario. Possono essere ricompresi nella definizione di strumenti negoziabili anche le obbligazioni e le azioni al portatore. Quest ultime, non previste nel nostro ordinamento giuridico, possono essere emesse solo da soggetti esteri. Inoltre, in quanto strumenti tracciabili dal sistema bancario, le disposizioni sui movimenti di valuta oltre frontiera non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti o emessi da banche o Poste Italiane S.p.A. che rechino l indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. In questo senso, restano, in ogni caso, applicabili le norme previste dall art. 49 del decreto 231/2007 in materia di circolazione del denaro contante e degli altri mezzi di pagamento, ed in particolare quelle riguardanti: - il divieto di trasferimento, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta, quando il valore dell operazione è complessivamente pari o superiore a euro; - l obbligo di emettere assegni bancari, postali e circolari, vaglia postali e cambiari d importo pari o superiori a euro con l indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; - la possibilità di girare unicamente all incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A. gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente. Sulla base di questo principio generale, un attenzione specifica va riposta alle cambiali alla luce del: 36

37 - parere n in data 13 ottobre 2010, espresso dalla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio che, nel caso esaminato, ha ritenuto non sussistente la violazione contestata in quanto le cambiali recavano quale beneficiario reale lo stesso soggetto che ne era in possesso al momento del passaggio transfrontaliero; - parere n /V del 16 luglio 2011 della stessa Commissione consultiva, che non ha considerato rientrante nella definizione di denaro contante i vaglia cambiari oggetto della fattispecie esaminata, in quanto gli stessi risultavano emessi in favore di un beneficiario idoneamente identificato, non risultavano riportare girate senza restrizione, ovvero l indicazione di un beneficiario fittizio; - parere n /V del 5 ottobre 2011 della medesima Commissione consultiva, che ha annoverato nel concetto di denaro contante il trasporto al seguito di cambiali al portatore, in quanto considerate nel caso esaminato quali effetti all ordine girati senza restrizioni. Si evidenzia, inoltre, anche il decreto del dirigente generale della Direzione V del Dipartimento del Tesoro n del 18 agosto 2011, che non ha considerato denaro contante nel caso esaminato una promissory note, in quanto ritenuta un titolo di credito all ordine, emesso a favore di un beneficiario idoneamente identificato. Tenuto conto, ad ogni modo, del continuo evolversi della materia, è stato previsto che il Ministero dell Economia e delle Finanze possa con proprio decreto modificare o integrare la nozione di denaro contante. 37

38 (2) Casi speciali (a) Diplomatici Conformemente alla Convenzione sulle relazioni diplomatiche (1961) e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, i funzionari competenti al controllo non sono autorizzati a trattenere ed aprire la valigia diplomatica e consolare. Tuttavia, un diplomatico è una persona fisica e, pertanto, con riferimento al denaro contante trasportato dallo stesso o da un rappresentante consolare, occorre operare una netta distinzione tra un viaggio privato e un viaggio ufficiale con valigia diplomatica. In caso di viaggio ufficiale, trova applicazione la Convenzione di Vienna e il bagaglio del diplomatico non può essere controllato per appurare se il rappresentante diplomatico o consolare ha omesso la dichiarazione. Viceversa, in presenza di un viaggio privato, trovano piena applicazione tutte le disposizioni legislative di cui al decreto 195/2008. (b) Navi commerciali Le persone fisiche (capitano, equipaggio o passeggeri) in entrata nell Unione Europea o in uscita dalla stessa via nave e con denaro contante di importo pari o superiore a euro devono presentare una dichiarazione alle Autorità competenti, al primo punto di entrata o all ultimo punto di uscita, a seconda dei casi. E prevista un eccezione per le persone fisiche che trasportano denaro contante di importo pari o superiore a euro a bordo di altre imbarcazioni 38

39 (come pescherecci, mercantili, navi da carico e navi passeggeri in entrata nell Unione Europea o in uscita dalla stessa), nel caso in cui rimangono a bordo dell imbarcazione. Inoltre, il capitano (o un eventuale rappresentante, come un agente marittimo) di una nave passeggeri, di un mercantile o di un peschereccio deve dichiarare eventuali somme pari o superiori a euro [(ad esempio, importi forniti dal proprietario della nave per pagare gli stipendi dell equipaggio e altre spese (cassa di bordo)] nel caso in cui tale denaro contante sia portato a bordo o scaricato in entrata nell Unione Europea o in uscita dalla stessa 43. (c) Imbarcazioni a vela/da diporto Il capitano e/o l equipaggio/i e/o i passeggeri di imbarcazioni a vela o da diporto (ossia imbarcazioni utilizzate per scopi personali ricreativi, al contrario delle navi commerciali) hanno l obbligo di procedere con le pratiche di sdoganamento e di dichiarare il denaro contante di importo pari o superiore a euro se diretti in un Paese terzo e se in arrivo nell Unione Europea da un Paese terzo, anche nel caso in cui rimangano a bordo. 43 Si riportano alcuni esempi: un viaggiatore di una nave passeggeri che arriva al primo porto dell Unione Europea e che non scende dalla nave, non deve dichiarare il denaro contante di importo pari o superiore alla soglia di legge. Tuttavia, se il passeggero lascia la nave, con un importo di denaro pari o superiore a 10 mila euro, allo scalo successivo nell Unione Europea deve effettuare la dichiarazione a tale punto di entrata. Se un passeggero con un importo pari o superiore alla somma da dichiarare si imbarca su una nave con destinazione un porto fuori dall Unione Europea, la dichiarazione deve essere effettuata prima dell imbarco. Nel caso in cui un passeggero, che inizia il proprio viaggio nell Unione Europea, custodisca sulla nave un importo pari o superiore a 10 mila euro e parta da un porto all interno dell Unione Europea senza trasportare il denaro, non deve effettuare la dichiarazione. 39

40 (d) Aeromobili Una persona fisica (equipaggio, passeggeri) deve dichiarare eventuali importi di denaro contante superiori alla soglia predefinita nel momento in cui entra nell Unione Europea o ne esce. La dichiarazione non è necessaria qualora la persona fisica in arrivo nell Unione Europea non abbandoni l aeromobile in caso di scalo in un aeroporto dell Unione Europea. Se la persona fisica lascia l aeromobile e si reca nell area di transito portando con sé un importo pari o superiore a euro deve dichiarare il denaro contante al primo aeroporto nell Unione Europea. Di seguito, sono riportati alcuni esempi: - un passeggero in partenza dall India con destinazione Germania, che non rimane a bordo dell aeromobile in Germania e continua il proprio viaggio verso il Regno Unito, presenta la dichiarazione al suo ingresso nel territorio tedesco; - un passeggero in partenza dalla Spagna con scalo in Portogallo, che non rimane a bordo dell aeromobile e continua il proprio viaggio verso il Brasile, presenta la dichiarazione all uscita dal Portogallo; - un passeggero in partenza dal Lussemburgo con scalo in Svizzera, che non rimane a bordo dell aeromobile nel territorio elvetico e continua il proprio viaggio verso la Svezia, deve presentare due dichiarazioni: la prima in uscita dall Unione Europea in Lussemburgo e la seconda all ingresso in Svezia. 40

41 (e) Convogli ferroviari Anche in tal caso, se il convoglio attraversa il confine di Stato, i passeggeri hanno l obbligo di dichiarare il denaro contante di importo pari o superiore a euro. Allo stesso obbligo soggiacciono eventuali società che espletano servizi a bordo dei treni (per es. ristorazione), in particolare con riferimento alla consistenza della cassa all atto dell attraversamento della linea di confine. (3) Modalità di presentazione Con riguardo alle modalità di presentazione della dichiarazione transfrontaliera di valuta, il decreto 195/2008 ha individuato una disciplina generale secondo cui la stessa può essere alternativamente: - trasmessa telematicamente, prima dell attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche che saranno pubblicate nel sito dell Agenzia delle Dogane 44. In questo caso, il dichiarante porterà al seguito copia della dichiarazione ed il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale, sia nei passaggi in entrata che in quelli in uscita dal territorio dello Stato; - consegnata, in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine e limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell ufficio. Anche in questi 44 Si tratta di una modalità non ancora operativa, per la cui definitiva attuazione l Agenzia delle Dogane non ha fissato un termine preciso. 41

42 casi, il dichiarante deve recare con sé copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento. Innovativa è, quindi, la facoltà per il transitante di utilizzare lo strumento telematico, sia per i trasferimenti extracomunitari che intracomunitari, e l eliminazione della possibilità di depositare la dichiarazione, nel termine di 48 ore posteriori o antecedenti al passaggio transfrontaliero tra i Paesi membri della Comunità, presso una banca, un ufficio doganale, un ufficio postale o un Comando della Guardia di Finanza. Inoltre, la possibilità di usufruire degli uffici doganali limitrofi consente, nei casi di passaggi extracomunitari da e verso la Repubblica di San Marino, di ritenere ancora validi i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Dogane con la circolare del 16 giugno 2008, secondo cui, per quanto concerne il territorio sammarinese, le dichiarazioni valutarie possono essere presentate presso gli Uffici individuati dalla Decisione n. 2/2000 (Comitato di cooperazione CE - San Marino) che insistono nell'immediata vicinanza del territorio della predetta Repubblica estera, ossia Rimini, Forlì - Cesena, Bologna - Sezione Operativa Territoriale Aeroporto Guglielmo Marconi e Ravenna. Accanto alla disciplina generale, è stata mantenuta la facoltà, per i trasferimenti da e verso l estero mediante plico postale o equivalente (ad esempio, corrieri privati), di poter presentare la dichiarazione a Poste italiane S.p.A. o ai fornitori dei servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n , all atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Quest ultimi, ricevute le dichiarazioni obbligatorie, ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla loro trasmissione per via telematica all Agenzia delle Dogane, entro sette giorni. 45 Recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio". 42

43 (4) Contenuti La dichiarazione obbligatoria va redatta, per tutti i trasferimenti intracomunitari ed extracomunitari di capitali da euro in su, in conformità al modello allegato al decreto 195/2008 che, riprendendo quello approvato dal D.M. 22 aprile 2008, apporta esclusivamente le modifiche ai riferimenti normativi procedurali e sanzionatori 46. Più specificatamente, il modello prevede la compilazione di 34 campi, in cui vanno riportati: - i dati identificativi del dichiarante e del soggetto per conto del quale viene effettuato il trasferimento; in particolare, è richiesta l indicazione del nome e del cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e l indirizzo di residenza nonché il codice fiscale; - i titoli e/o i valori mobiliari, con la specificazione della valuta e dell importo; - le informazioni sull origine del denaro (ad esempio, da risparmi, vendite d immobili, proventi di operazioni commerciali, e così via); Il modello prevede la compilazione di 34 campi, in cui vanno riportati: - i dati identificativi del dichiarante e del soggetto per conto del quale viene effettuato il trasferimento, comprensivi del codice fiscale; - i titoli e/o i valori mobiliari, con la specificazione della valuta e dell importo; - le informazioni sull origine del denaro (ad esempio, da risparmi, vendite d immobili, proventi di operazioni commerciali, e così via); - le generalità del destinatario del trasferimento (qualora diverso dal dichiarante); - l utilizzo previsto delle somme trasferite (ad esempio, per spese turistiche, acquisti d immobili o di merci, e così via); - l itinerario seguito, con l indicazione del Paese di partenza, di destinazione e di quelli eventuali di passaggio; - il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, stradale, ferroviario o marittimo); - la data, la firma e gli estremi del documento d identificazione. Il modulo per la dichiarazione è disponibile sul sito internet dell Agenzia delle Dogane link Consigli per il viaggiatore e/o nella sezione Modulistica. - le generalità del destinatario del trasferimento (qualora diverso dal dichiarante); - l utilizzo previsto delle somme trasferite (ad esempio, per spese turistiche, acquisti d immobili o di merci, e così via); 46 Il modulo per la dichiarazione è disponibile sul sito internet dell Agenzia delle Dogane link Consigli per il viaggiatore e/o nella sezione Modulistica. 43

44 - l itinerario seguito, con l indicazione del Paese di partenza, di destinazione e di quelli eventuali di passaggio; - il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, stradale, ferroviario o marittimo); - la data, la firma e gli estremi del documento d identificazione. L obbligo della dichiarazione non è considerato soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete. d. Statistiche sulle dichiarazioni di denaro contante in Europa Il regolamento sui controlli di denaro contante non prevede esplicitamente l obbligo di fornire statistiche. Gli Stati membri hanno nondimeno concordato di inviare alla Commissione le statistiche sulle dichiarazioni di denaro contante ricevute e sui risultati dei controlli effettuati nel periodo 15 giugno giugno In questo periodo, gli Stati membri hanno ricevuto dichiarazioni di denaro contante, a cui corrisponde un importo totale equivalente a milioni di euro. Le dichiarazioni di denaro contante presentate in entrata sono state , quelle in uscita Nel periodo di segnalazione, Germania, Italia e Francia hanno rappresentato, rispettivamente, il 25%, il 22,5% e il 13% del numero totale di dichiarazioni di denaro contante ricevute, seguite da Spagna (9%), Lituania (4,5%), Polonia (4%), Regno Unito (3,5%) e Bulgaria). PAESI CON MAGGIORI DICHIARAZIONI DI DENARO CONTANTE 4% 3,50% Germania 4,50% 25% Italia 9% Francia Spagna Lituania 13% Polonia 22,50% Regno Unito 44

45 Il numero di dichiarazioni di denaro contante rese negli Stati membri è cresciuto rapidamente fino alla fine del 2008 (da dichiarazioni nel 3 trimestre del 2007 a dichiarazioni nell ultimo trimestre 2008). Nel 2 trimestre del 2009 il numero delle dichiarazioni di denaro contante è sceso a Lo stesso andamento riguarda l importo equivalente in euro desunto da tali dichiarazioni (5.432 milioni di euro nel 3 trimestre del 2007, milioni di euro nell ultimo trimestre del 2008, milioni nel 2 trimestre del 2009). È molto probabile che il numero di dichiarazioni di denaro contante e il corrispondente importo totale in euro abbiano seguito il calo generale dell attività economica del 2009 legato alla crisi bancaria. Nel secondo trimestre del 2009, oltre il 63% delle dichiarazioni di denaro contante è stato presentato negli aeroporti, il 30% nei valichi di frontiera stradali, il 5% nei porti e il 2 % nei valichi di frontiera ferroviari. L 86,2% delle dichiarazioni di denaro contante è stato presentato da corrieri di denaro privati, il 13% da corrieri di denaro professionisti. e. Statistiche delle dichiarazioni di denaro contante in Italia I dati di seguito presentati riportano il numero delle dichiarazioni acquisite e registrate nel sistema informatico doganale nell anno 2010, suddivise tra quelle in entrata nello Stato ed in uscita dallo stesso, recanti il controvalore in euro delle valute ivi indicate, convertite utilizzando il cambio ufficiale medio annuale. Infine, tra i flussi di maggiore importo ed elevata ripetitività occorre evidenziare quelli relativi alle seguenti particolari tipologie: pagamento per transazioni commerciali tra soggetti comunitari, attraverso l invio degli strumenti di pagamento per il tramite di spedizioni postali; 45

46 movimenti in entrata derivanti dall emersione di attività detenute all estero ( scudo fiscale fase finale dell operazione chiusa il 30 aprile 2010); attività degli esercizi di cambiavalute all interno degli spazi doganali; attività di esercizi commerciali e sportelli bancari all interno degli spazi doganali; casse di bordo (navi da crociera navi mercantili compagnie aeree). Tra tali movimentazioni più significative, sia per numero che per quantità di denaro contante, gli importi più elevati si riferiscono ai flussi da e verso l Italia concernenti la repubblica di San Marino e la Svizzera. ANNO DICHIARAZIONI VALUTARIE TIPO NUMERO VALORE IN EURO DICHIARAZIONE IN ENTRATA IN USCITA TOTALE Fonte: Sistema informatico doganale AIDA DISTRIBUZIONE DEI VALORI USCITA 51% N. DICH ENTRATA 49% ,31 N. DICH IN ENTRATA IN USCITA Si riportano di seguito alcune analisi di dettaglio, in relazione alla distinzione tra flussi comunitari e non comunitari, nonché in relazione ad 46

47 alcuni specifici Paesi di origine/destinazione indicati nelle dichiarazioni registrate. ANNO DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI COMUNITARI) TIPO NUMERO VALORE IN EURO DICHIARAZIONE IN ENTRATA IN USCITA TOTALE Fonte: Sistema informatico doganale AIDA DISTRIBUZIONE DEI VALORI USCITA 44% N. DICH ENTRATA 56% N. DICH IN ENTRATA IN USCITA ANNO DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI NON COMUNITARI) TIPO NUMERO VALORE IN EURO DICHIARAZIONE IN ENTRATA IN USCITA TOTALE Fonte: Sistema informatico doganale AIDA DISTRIBUZIONE DEI VALORI USCITA 54% N. DICH ENTRATA 46% N. DICH IN ENTRATA IN USCITA 47

48 ANNO DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI SAN MARINO) TIPO NUMERO VALORE IN EURO DICHIARAZIONE IN ENTRATA IN USCITA TOTALE Fonte: Sistema informatico doganale AIDA DISTRIBUZIONE DEI VALORI USCITA 73% N. DICH. 147 ENTRATA 27% N. DICH. 300 IN ENTRATA IN USCITA ANNO DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI SVIZZERA) TIPO NUMERO VALORE IN EURO DICHIARAZIONE IN ENTRATA IN USCITA TOTALE Fonte: Sistema informatico doganale AIDA DISTRIBUZIONE DEI VALORI USCITA 65% N. DICH ENTRATA 35% N. DICH IN ENTRATA IN USCITA 48

49 ANNO DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI VATICANO) TIPO DICHIARAZIONE NUMERO VALORE IN EURO IN ENTRATA IN USCITA TOTALE Fonte: Sistema informatico doganale AIDA DISTRIBUZIONE DEI VALORI USCITA 55% N. DICH. 9 ENTRATA 45% N. DICH. 4 IN ENTRATA IN USCITA ANNO DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI LUSSEMBURGO) TIPO NUMERO VALORE IN EURO DICHIARAZIONE IN ENTRATA IN USCITA TOTALE Fonte: Sistema informatico doganale AIDA DISTRIBUZIONE DEI VALORI USCITA 63% N. DICH. 29 ENTRATA 37% N. DICH. 24 IN ENTRATA IN USCITA 49

50 ANNO DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI PARADISI FISCALI 47 ) TIPO NUMERO VALORE IN EURO DICHIARAZIONE IN ENTRATA IN USCITA TOTALE Fonte: Sistema informatico doganale AIDA DISTRIBUZIONE DEI VALORI USCITA 63% N. DICH ENTRATA 37% N. DICH IN ENTRATA IN USCITA PAESI DI ORIGINE DELLE SOMME IN ENTRATA (importi >. 2 mln) Panama 3% Hong Kong 13% Lussemburgo 14% San Marino 20% Malta Uruguay Libano 1% 1% 1% Emirati Arabi 1% Uniti Svizzera 45% Bahamas 1% DISTRIBUZIONE DEI VALORI IN ENTRATA 47 Paesi a fiscalità privilegiata individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministero delle Finanze (per le persone fisiche) e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministero dell Economia e delle Finanze (per le società). 50

51 PAESI DI DESTINAZIONE DELLE SOMME IN USCITA (importi >. 2 mln) San Marino 32% Malta Panama Lussemburgo 13% Cipro 2% 1% 1% Bahamas 1% 1% Svizzera 48% 0,5% 0,5% Isole Cayman Bermuda Isole Marshall DISTRIBUZIONE DEI VALORI IN USCITA ANNO DICHIARAZIONI VALUTARIE (FLUSSI POSTE ITALIANE) TIPO NUMERO VALORE IN EURO DICHIARAZIONE IN ENTRATA IN USCITA TOTALE USCITA 32% N. DICH. 162 ENTRATA 68% N. DICH DISTRIBUZIONE DEI VALORI 51

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