IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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1 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'art. 1 della Legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (pubblicato nella G.U. n. 101 del 30/04/ suppl. ord. n in vigore dal 15/05/2008) Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dal D.L. 03/06/2008, n. 97 (G.U. n. 128 del 03/06/2008), convertito, con modificazioni, in Legge 02/08/2008, n. 129 (G.U. n. 180 del 02/08/2008), dal D.L. 25/06/2008, n. 112 (G.U. n. 147 del 25/06/ suppl. ord. n. 152/L), convertito, con modificazioni, in Legge 06/08/2008, n. 133 (G.U. n. 195 del 21/08/ suppl. ord. n. 196), dal D.L. 30/12/2008, n. 207 (G.U. n. 304 del 31/12/2008), convertito, con modificazioni, in Legge 27/02/2009, n. 14 (G.U. n. 49 del 28/02/ suppl. ord. n. 28), dalla Legge 07/07/2009, n. 88 (G.U. n. 161 del 14/07/ suppl. ord. n. 110), dal D.Lgs. 03/08/2009, n. 106 (G.U. n. 180 del 05/08/ suppl. ord. n. 142/L), dal D.L. 30/12/2009, n. 194 (G.U. n. 302 del 30/12/2009), convertito, con modificazioni, in Legge 26/02/2010, n. 25 (G.U. n. 48 del 27/02/ suppl. ord. n. 39), dal D.L. 31/05/2010, n. 78 (G.U. n. 125 del 31/05/ suppl. ord. n. 114/L), convertito, con modificazioni, in Legge 30/07/2010, n. 122 (G.U. n. 176 del 30/07/ suppl. ord. n. 174), dalla Legge 04/06/2010, n. 96 (G.U. n. 146 del 25/06/ suppl. ord. n. 138), dal D.L. 29/12/2010, n. 225 (G.U. n. 303 del 29/12/2010), convertito, con modificazioni, in Legge 26/02/2011, n. 10 (G.U. n. 47 del 26/02/ suppl. ord. n. 53), dal D.L. 12/05/2012, n. 57 (G.U. n. 111 del 14/05/2012), convertito, con modificazioni, in Legge 12/07/2012, n. 101 (G.U. n. 162 del 13/07/2012), dalla Legge 01/10/2012, n. 177 (G.U. n. 244 del 18/10/2012), dal D.Lgs. 13/03/2013, n. 32 (G.U. n. 80 del 05/04/2013), dal D.L. 21/06/2013, n. 69 (G.U. n. 144 del 21/06/ suppl. ord. n. 50), convertito, con modificazioni, in Legge 09/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/ suppl. ord. n. 63), dal D.L. 28/06/2013, n. 76 (G.U. n. 150 del 28/06/2013), convertito, con modificazioni, in Legge 09/08/2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22/08/2013), dal D.L. 14/08/2013, n. 93 (G.U. n. 191 del 16/08/2013), convertito, con modificazioni, in Legge 15/10/2013, n. 119 (G.U. n. 242 del 15/10/2013), dal D.L. 31/08/2013, n. 101 (G.U. n. 204 del 31/08/2013), convertito, con modificazioni, in Legge 30/10/2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30/10/2013), dal D.L. 23/12/2013, n. 145 (G.U. n. 300 del 23/12/2013), convertito, con modificazioni, in Legge 21/02/2014, n. 9 (G.U. n. 43 del 21/03/2014), dal D.Lgs. 19/02/2014, n. 19 (G.U. n. 57 del 10/03/2014), dalla Legge 30/10/2014, n. 161 (G.U. n. 261 del 10/11/ suppl. ord. n. 83), dal D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 (G.U. n. 144 del 24/06/ suppl. ord. n. 34), dalla Legge 29/07/2015, n. 115 (G.U. n. 178 del 03/08/2015), e dal D.Lgs. 14/09/2015, n. 151 (G.U. n. 221 del 23/09/ suppl. ord. n. 53). Gli allegati interamente sostituiti dal D.Lgs. 03/08/2009, n. 106, sono i seguenti: I, II, 3A, 3B, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L e LI. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la Legge 03/08/2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia; Visto il D.P.R. 27/04/1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il D.P.R. 07/01/1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; Visto il D.P.R. 19/03/1956, n. 303, recante: norme generali per l igiene del lavoro; Visto il D.Lgs. 15/08/1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell art. 7 della Legge 30/07/1990, n. 212; Visto il D.Lgs. 19/09/1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; Visto il D.Lgs. 19/12/1994, n. 758, recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro; Visto il D.Lgs. 14/08/1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro; Visto il D.Lgs. 14/08/1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili; Visto il D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell art. 11 della Legge 29/09/2000, n. 300; Visto il D.Lgs. 10/09/2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14/02/2003, n. 30; Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29/04/2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici); Visto il D.Lgs. 19/08/2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche; Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 05/04/2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche); Vista la legge comunitaria 2006 del 06/02/2007, n. 13 recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee; 1 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

2 Visto il D.Lgs. 19/11/2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 06/03/2008; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12/03/2008; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 01/04/2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: SOMMARIO TITOLO I Principi comuni CAPO I - Disposizioni generali Art. 1 - Finalità... pag. 12 Art. 2 - Definizioni. pag. 12 Art. 3 - Campo di applicazione... pag. 14 Art. 4 - Computo dei lavoratori.. pag. 16 CAPO II - Sistema istituzionale Art. 5 - Comitato per l indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro pag. 17 Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. pag. 17 Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento. pag. 19 Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro pag. 19 Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro pag. 19 Art Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro pag. 22 Art Attività promozionali. pag. 22 Art Interpello pag. 23 Art Vigilanza pag. 23 Art Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.. pag. 24 CAPO III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione I - Misure di tutela e obblighi Art Misure generali di tutela pag. 26 Art Delega di funzioni.. pag. 26 Art Obblighi del datore di lavoro non delegabili. pag. 27 Art Obblighi del datore di lavoro e del dirigente. pag. 27 Art Obblighi del preposto. pag. 28 Art Obblighi dei lavoratori... pag. 29 Art Disposizioni relative ai componenti dell impresa familiare di cui all art. 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi. pag. 29 Art Obblighi dei progettisti.. pag. 29 Art Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori.. pag. 29 Art Obblighi degli installatori.. pag. 30 Art Obblighi del medico competente... pag. 30 Art Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione pag. 30 Art Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi... pag. 32 Sezione II - Valutazione dei rischi Art Oggetto della valutazione dei rischi... pag. 32 Art Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi... pag. 33 Art Modelli di organizzazione e di gestione pag ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

3 Sezione III - Servizio di prevenzione e protezione Art Servizio di prevenzione e protezione. pag. 35 Art Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni... pag. 35 Art Compiti del servizio di prevenzione e protezione.. pag. 36 Art Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi pag. 37 Art Riunione periodica. pag. 37 Sezione IV - Formazione, informazione e addestramento Art Informazione ai lavoratori.. pag. 37 Art Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.. pag. 38 Sezione V - Sorveglianza sanitaria Art Titoli e requisiti del medico competente pag. 39 Art Svolgimento dell attività di medico competente... pag. 40 Art Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale pag. 40 Art Sorveglianza sanitaria pag. 40 Art Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica pag. 41 Sezione VI - Gestione delle emergenze Art Disposizioni generali.. pag. 41 Art Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.. pag. 42 Art Primo soccorso... pag. 42 Art Prevenzione incendi... pag. 42 Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori Art Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza... pag. 43 Art Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. pag. 43 Art Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.. pag. 44 Art Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.. pag. 44 Art Organismi paritetici pag. 45 Art Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità... pag. 45 Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali Art Tenuta della documentazione. pag. 46 Art Comunicazioni e trasmissione della documentazione... pag. 46 CAPO IV - Disposizioni penali Sezione I - Sanzioni Art Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente. pag. 47 Art Sanzioni per il preposto.. pag. 47 Art Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori... pag. 48 Art Sanzioni per il medico competente pag. 48 Art Sanzioni per i lavoratori. pag. 48 Art Sanzioni per i componenti dell impresa familiare di cui all art. 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.. pag. 48 Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale Art Esercizio dei diritti della persona offesa pag. 48 TITOLO II Luoghi di lavoro CAPO I - Disposizioni generali Art Definizioni. pag. 49 Art Requisiti di salute e di sicurezza pag. 49 Art Obblighi del datore di lavoro. pag. 49 Art Locali sotterranei o semisotterranei... pag. 49 Art Lavori in ambienti sospetti di inquinamento.. pag. 50 Art Notifiche all organo di vigilanza competente per territorio... pag. 50 CAPO II - Sanzioni Art Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente. pag ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

4 TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale CAPO I - Uso delle attrezzature di lavoro Art Definizioni. pag. 52 Art Requisiti di sicurezza. pag. 52 Art Obblighi del datore di lavoro. pag. 52 Art Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso.. pag. 54 Art Informazione, formazione e addestramento... pag. 54 Art. 73-bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore.. pag. 55 CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale Art Definizioni. pag. 55 Art Obbligo di uso pag. 55 Art Requisiti dei DPI pag. 55 Art Obblighi del datore di lavoro. pag. 55 Art Obblighi dei lavoratori... pag. 56 Art Criteri per l individuazione e l uso pag. 56 CAPO III - Impianti e apparecchiature elettriche Art Obblighi del datore di lavoro. pag. 57 Art Requisiti di sicurezza. pag. 57 Art Lavori sotto tensione.. pag. 57 Art Lavori in prossimità di parti attive. pag. 58 Art Protezioni dai fulmini. pag. 58 Art Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature. pag. 58 Art Verifiche e controlli... pag. 58 Art Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso pag. 58 TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Art Campo di applicazione... pag. 60 Art Definizioni. pag. 60 Art Obblighi del committente o del responsabile dei lavori pag. 61 Art Obblighi del coordinatore per la progettazione.. pag. 62 Art Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori... pag. 62 Art Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori. pag. 63 Art Obblighi dei lavoratori autonomi... pag. 63 Art Misure generali di tutela pag. 63 Art Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.. pag. 63 Art Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria... pag. 64 Art Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l esecuzione dei lavori pag. 64 Art Notifica preliminare... pag. 65 Art Piano di sicurezza e di coordinamento... pag. 65 Art Obblighi di trasmissione pag. 65 Art Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza. pag. 66 Art Abrogato. pag. 66 Art Modalità attuative di particolari obblighi... pag. 66 Art. 104-bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili. pag. 66 CAPO II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota Sezione I - Campo di applicazione Art Attività soggette. pag. 66 Art Attività escluse... pag. 67 Art Definizioni. pag. 67 Sezione II - Disposizioni di carattere generale Art Viabilità nei cantieri... pag. 67 Art Recinzione del cantiere.. pag. 67 Art Luoghi di transito... pag ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

5 Art Obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota. pag. 67 Art Idoneità delle opere provvisionali.. pag. 68 Art Scale... pag. 68 Art Protezione dei posti di lavoro. pag. 69 Art Sistemi di protezione contro le cadute dall alto. pag. 69 Art Obblighi dei datori di lavoro concernenti l impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi. pag. 69 Art Lavori in prossimità di parti attive. pag. 70 Sezione III - Scavi e fondazioni Art Splateamento e sbancamento. pag. 70 Art Pozzi, scavi e cunicoli pag. 70 Art Deposito di materiali in prossimità degli scavi.. pag. 71 Art Presenza di gas negli scavi. pag. 71 Sezione IV - Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Art Ponteggi ed opere provvisionali. pag. 71 Art Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali... pag. 71 Art Deposito di materiali sulle impalcature. pag. 72 Art Disposizione dei montanti.. pag. 72 Art Parapetti. pag. 72 Art Ponti a sbalzo. pag. 72 Art Sottoponti... pag. 72 Art Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio... pag. 72 Art Andatoie e passerelle. pag. 73 Sezione V - Ponteggi fissi Art Autorizzazione alla costruzione ed all impiego. pag. 73 Art Relazione tecnica... pag. 73 Art Progetto.. pag. 73 Art Documentazione. pag. 74 Art Marchio del fabbricante. pag. 74 Art Montaggio e smontaggio pag. 74 Art Manutenzione e revisione.. pag. 74 Art Norme particolari... pag. 75 Sezione VI - Ponteggi movibili Art Ponti su cavalletti... pag. 75 Art Ponti su ruote a torre.. pag. 75 Sezione VII - Costruzioni edilizie Art Strutture speciali pag. 75 Art Costruzioni di archi, volte e simili. pag. 75 Art Posa delle armature e delle centine pag. 76 Art Resistenza delle armature... pag. 76 Art Disarmo delle armature.. pag. 76 Art Difesa delle aperture.. pag. 76 Art Scale in muratura... pag. 76 Art Lavori speciali pag. 76 Art Paratoie e cassoni... pag. 77 Sezione VIII - Demolizioni Art Rafforzamento delle strutture. pag. 77 Art Ordine delle demolizioni pag. 77 Art Misure di sicurezza pag. 77 Art Convogliamento del materiale di demolizione.. pag. 77 Art Sbarramento della zona di demolizione. pag. 77 Art Demolizione per rovesciamento. pag. 78 Art Verifiche. pag. 78 CAPO III - Sanzioni Art Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori pag. 78 Art Sanzioni per i coordinatori. pag. 78 Art Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti.. pag. 78 Art Sanzioni per i lavoratori autonomi. pag ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

6 TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro CAPO I - Disposizioni generali Art Campo di applicazione... pag. 80 Art Definizioni. pag. 80 Art Obblighi del datore di lavoro. pag. 80 Art Informazione e formazione pag. 81 CAPO II - Sanzioni Art Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente pag. 81 Art Abrogato. pag. 81 TITOLO VI Movimentazione manuale dei carichi CAPO I - Disposizioni generali Art Campo di applicazione... pag. 82 Art Obblighi del datore di lavoro. pag. 82 Art Informazione, formazione e addestramento... pag. 82 CAPO II - Sanzioni Art Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente pag. 82 Art Sanzioni a carico del preposto... pag. 82 TITOLO VII Attrezzature munite di videoterminali CAPO I - Disposizioni generali Art Campo di applicazione... pag. 83 Art Definizioni. pag. 83 CAPO II - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti Art Obblighi del datore di lavoro. pag. 83 Art Svolgimento quotidiano del lavoro pag. 83 Art Sorveglianza sanitaria pag. 84 Art Informazione e formazione pag. 84 CAPO III - Sanzioni Art Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente pag. 84 Art Sanzioni a carico del preposto... pag. 84 TITOLO VIII Agenti fisici CAPO I - Disposizioni generali Art Definizioni e campo di applicazione.. pag. 85 Art Valutazione dei rischi. pag. 85 Art Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi... pag. 85 Art Lavoratori particolarmente sensibili.. pag. 85 Art Informazione e formazione dei lavoratori.. pag. 85 Art Sorveglianza sanitaria pag. 86 Art Cartella sanitaria e di rischio.. pag. 86 CAPO II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro Art Campo di applicazione... pag. 87 Art Definizioni. pag. 87 Art Valori limite di esposizione e valori di azione... pag. 87 Art Valutazione del rischio... pag. 87 Art Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile. pag. 88 Art Misure di prevenzione e protezione... pag. 88 Art Uso dei dispositivi di protezione individuali. pag. 88 Art Misure per la limitazione dell esposizione pag. 89 Art Informazione e formazione dei lavoratori.. pag ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

7 Art Sorveglianza sanitaria pag. 89 Art Deroghe.. pag. 89 Art Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center pag. 89 CAPO III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni Art Campo di applicazione... pag. 90 Art Definizioni. pag. 90 Art Valori limite di esposizione e valori d azione... pag. 90 Art Valutazione dei rischi. pag. 90 Art Misure di prevenzione e protezione... pag. 91 Art Sorveglianza sanitaria pag. 91 Art Deroghe.. pag. 91 CAPO IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici Art Campo di applicazione... pag. 93 Art Definizioni. pag. 93 Art Valori limite di esposizione e valori d azione... pag. 93 Art Identificazione dell esposizione e valutazione dei rischi... pag. 93 Art Misure di prevenzione e protezione... pag. 94 Art Sorveglianza sanitaria pag. 94 Art Linee guida. pag. 94 CAPO V - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali Art Campo di applicazione... pag. 95 Art Definizioni. pag. 95 Art Valori limite di esposizione... pag. 95 Art Identificazione dell esposizione e valutazione dei rischi... pag. 95 Art Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi pag. 96 Art Sorveglianza sanitaria pag. 96 CAPO VI - Sanzioni Art Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente pag. 97 Art Sanzioni a carico del medico competente.. pag. 97 TITOLO IX Sostanze pericolose CAPO I - Protezione da agenti chimici Art Campo di applicazione... pag. 98 Art Definizioni. pag. 98 Art Valutazione dei rischi. pag. 99 Art Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi pag. 99 Art Misure specifiche di protezione e di prevenzione.. pag. 99 Art Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze... pag. 100 Art Informazione e formazione per i lavoratori... pag. 101 Art Divieti. pag. 101 Art Sorveglianza sanitaria pag. 102 Art Cartelle sanitarie e di rischio.. pag. 102 Art Consultazione e partecipazione dei lavoratori... pag. 102 Art Adeguamenti normativi.. pag. 102 CAPO II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni Sezione I - Disposizioni generali Art Campo di applicazione... pag. 104 Art Definizioni. pag. 104 Sezione II - Obblighi del datore di lavoro Art Sostituzione e riduzione. pag. 104 Art Valutazione del rischio... pag. 104 Art Misure tecniche, organizzative, procedurali.. pag. 105 Art Misure tecniche.. pag. 105 Art Informazione e formazione pag. 106 Art Esposizione non prevedibile.. pag. 106 Art Operazioni lavorative particolari... pag ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

8 Sezione III - Sorveglianza sanitaria Art Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche. pag. 106 Art Registro di esposizione e cartelle sanitarie pag. 107 Art Registrazione dei tumori pag. 107 Art Adeguamenti normativi.. pag. 108 CAPO III - Protezione dai rischi connessi all esposizione all amianto Sezione I - Disposizioni generali Art Campo di applicazione... pag. 109 Art Definizioni. pag. 109 Sezione II - Obblighi del datore di lavoro Art Individuazione della presenza di amianto.. pag. 109 Art Valutazione del rischio... pag. 109 Art Notifica... pag. 110 Art Misure di prevenzione e protezione... pag. 110 Art Misure igieniche. pag. 110 Art Controllo dell esposizione. pag. 111 Art Valore limite.. pag. 111 Art Operazioni lavorative particolari... pag. 111 Art Lavori di demolizione o rimozione dell amianto... pag. 112 Art Informazione dei lavoratori pag. 112 Art Formazione dei lavoratori.. pag. 112 Art Sorveglianza sanitaria pag. 113 Art Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio. pag. 113 Art Mesoteliomi... pag. 113 CAPO IV - Sanzioni Art Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente. pag. 114 Art Sanzioni per il preposto.. pag. 114 Art Sanzioni per il medico competente pag. 114 Art. 264-bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti pag. 114 Art Abrogato. pag. 114 TITOLO X Esposizione ad agenti biologici CAPO I Art Campo di applicazione... pag. 115 Art Definizioni. pag. 115 Art Classificazione degli agenti biologici pag. 115 Art Comunicazione... pag. 115 Art Autorizzazione... pag. 116 CAPO II - Obblighi del datore di lavoro Art Valutazione del rischio... pag. 117 Art Misure tecniche, organizzative, procedurali.. pag. 117 Art Misure igieniche. pag. 118 Art Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie... pag. 118 Art Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari pag. 118 Art Misure specifiche per i processi industriali pag. 118 Art Misure di emergenza.. pag. 119 Art Informazioni e formazione. pag. 119 CAPO III - Sorveglianza sanitaria Art Prevenzione e controllo.. pag. 120 Art Registri degli esposti e degli eventi accidentali. pag. 120 Art Registro dei casi di malattia e di decesso... pag. 121 CAPO IV - Sanzioni Art Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti. pag. 122 Art Sanzioni a carico dei preposti pag. 122 Art Sanzioni a carico del medico competente.. pag. 122 Art Sanzioni a carico dei lavoratori.. pag ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

9 Art Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti. pag. 122 TITOLO X-bis Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario Art. 286-bis - Ambito di applicazione... pag. 123 Art. 286-ter - Definizioni. pag. 123 Art. 286-quater - Misure generali di tutela.. pag. 123 Art. 286-quinquies - Valutazione dei rischi. pag. 124 Art. 286-sexies - Misure di prevenzione specifiche pag. 124 Art. 286-septies - Sanzioni... pag. 124 TITOLO XI Protezione da atmosfere esplosive CAPO I - Disposizioni generali Art Campo di applicazione... pag. 125 Art Definizioni. pag. 125 CAPO II - Disposizioni generali Art Prevenzione e protezione contro le esplosioni... pag. 126 Art Valutazione dei rischi di esplosione... pag. 126 Art Obblighi generali pag. 126 Art Coordinamento... pag. 126 Art Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. pag. 126 Art Documento sulla protezione contro le esplosioni.. pag. 127 Art. 264-bis - Informazione e formazione dei lavoratori. pag. 127 Art Termini per l adeguamento pag. 127 Art Verifiche. pag. 127 CAPO III - Sanzioni Art Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti. pag. 128 TITOLO XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale Art Principio di specialità. pag. 129 Art Esercizio di fatto di poteri direttivi pag. 129 Art Modifiche al D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 pag. 129 Art Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. 19/12/1994, n pag. 129 Art. 301-bis - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione.. pag. 129 Art Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell arresto pag. 129 Art. 302-bis - Potere di disposizione... pag. 130 Art Abrogato. pag. 130 TITOLO XIII Norme transitorie e finali Art Abrogazioni pag. 131 Art Clausola finanziaria pag. 131 Art Disposizioni finali.. pag. 131 ALLEGATI Allegato I - Gravi violazioni ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale pag. 133 Allegato II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)... pag. 134 Allegato 3A - Cartella sanitaria e di rischio pag. 135 Allegato 3B - Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.. pag. 145 Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro... pag ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

10 Allegato V - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione.. pag. 164 Allegato VII - Verifiche di attrezzature... pag. 202 Allegato VIII - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari pag. 204 Allegato IX - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici. pag. 224 Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all art. 89, comma 1, lettera a) pag. 225 Allegato XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori. pag. 226 Allegato XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all art. 99. pag. 227 Allegato XIII. pag. 228 Allegato XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l esecuzione dei lavori pag. 231 Allegato XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.. pag. 233 Allegato XV.1 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei Allegato contenuti del PSC di cui al punto pag. 237 XV.2 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all area di cantiere, di cui al punto pag. 238 Allegato XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell opera... pag. 239 Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale.. pag. 250 Allegato XVIII - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali.. pag. 251 Allegato XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi... pag. 255 Allegato XX. pag. 270 Allegato XXI - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota... pag. 274 Allegato XXII - Contenuti minimi del Pi.M.U.S... pag. 284 Allegato XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre pag. 285 Allegato XXIV - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza pag. 286 Allegato XXV - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici.. pag. 288 Allegato XXVI - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni.. pag. 294 Allegato Allegato XXVII - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l ubicazione delle attrezzature antincendio.. pag. 295 XXVIII - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione. pag. 296 Allegato XXIX - Prescrizioni per i segnali luminosi... pag. 297 Allegato XXX - Prescrizioni per i segnali acustici. pag. 298 Allegato XXXI - Prescrizioni per la comunicazione verbale... pag. 299 Allegato XXXII - Prescrizioni per i segnali gestuali. pag. 300 Allegato XXXIII - Movimentazione manuale dei carichi.. pag. 304 Allegato XXXIV - Requisiti minimi... pag. 306 Allegato XXXV. pag. 309 Allegato XXXVI - Campi elettromagnetici pag. 310 Allegato XXXVII - Parte I - Radiazioni ottiche.. pag. 316 Allegato XXXVII - Parte II - Radiazioni laser pag. 323 Allegato XXXVIII - Valori limite di esposizione professionale... pag. 330 Allegato XXXIX - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria pag. 332 Allegato XL - Divieti... pag. 333 Allegato XLI. pag. 334 Allegato XLII - Elenco di sostanze, preparati e processi... pag. 335 Allegato XLIII - Valori limite di esposizione professionale... pag. 336 Allegato XLIV - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici pag. 337 Allegato XLV - Segnale di rischio biologico. pag. 338 Allegato XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati. pag. 339 Allegato XLVII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento pag. 350 Allegato XLVIII - Specifiche per processi industriali... pag. 351 Allegato XLIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.. pag. 353 Allegato L pag ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

11 Allegato LI - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.. pag. 358 Note... pag. 359 Dato a Roma, addì 9 aprile 2008 NAPOLITANO Prodi, Damino, Turco, Di Pietro, Bersani, Bonino, Scotti, De Castro, Amato, Parisi, Fioroni, Ferrero, Mussi, Lanzillotta, Padoa Schioppa, Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ministro della salute Ministro delle infrastrutture Ministro dello sviluppo economico Ministro per le politiche europee Ministro della giustizia Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Ministro dell interno Ministro della difesa Ministro della pubblica istruzione Ministro della solidarietà sociale Ministro dell università e della ricerca Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Ministro dell economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Scotti 11 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

12 TITOLO I Principi comuni CAPO I Disposizioni generali Art. 1 Finalità [1] Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell art. 1 della Legge 03/08/2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all art. 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. [2] In relazione a quanto disposto dall art. 117, comma 5, della Costituzione e dall art. 16, comma 3, della Legge 04/02/2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell art. 117, comma 3, della Costituzione. [3] Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del D.Lgs. 30/06/2003, n Art. 2 Definizioni [1] Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all art. 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all art. 18 della Legge 24/06/1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al D.Lgs. 01/12/1997, n. 468, e successive modificazioni; (12) b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo; c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa; e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 12 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

13 f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all art. 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa; n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno; o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità; p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all art. 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all art. 6, previa istruttoria tecnica dell ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall ISPESL e dall INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla 13 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

14 salute e alla sicurezza sul lavoro; l assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Art. 3 Campo di applicazione [1] Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. [2] Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all estero di cui all art. 30 del D.P.R. 05/01/1967, n. 18 (13), e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre 36 mesi (316) dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell art. 17, comma 3, della Legge 23/08/1988, n. 400 (8), dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro 55 mesi (312) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell art. 17, comma 2, (9) della Legge 23/08/1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al D.Lgs. 27/07/1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al D.Lgs. 27/07/1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al D.Lgs. 17/08/1999, n. 298, e l armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26/04/1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. [3] Fino all emanazione dei decreti di cui al comma 2 (323), sono fatte salve le disposizioni attuative dell art. 1, comma 2, del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 27/07/1999, n. 271, al D.Lgs. 27/07/1999, n. 272, al D.Lgs. 17/08/1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del D.P.R. 27/04/1955, n. 547, e del D.P.R. 07/01/1956, n. 164, richiamate dalla Legge 26/04/1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione. (324) [3-bis] Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla Legge 08/11/1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31/03/2011 (317) con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. (14) Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro 30 giorni dalla data di assegnazione. (326) [4] Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo. [5] Si omette il comma 5 in quanto abrogato, con effetto dal 25/06/2015, dall art. 55, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81. (380) [6] Nell ipotesi di distacco del lavoratore di cui all art. 30 del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall amministrazione, organo o autorità ospitante. [7] Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli art. 61, e seguenti, del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all art. 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura 14 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

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