REGOLAMENTO SULL APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) Articolo 1 Oggetto del Regolamento

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1 REGOLAMENTO SULL APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 04/11/2004) Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento è strumento per la disciplina dell applicazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.), in relazione a prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Mogliano Veneto. 2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate alla normativa specifica di seguito riportata: - art. 59 L. 27/12/1997 n D. Lgs. 31/08/1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 03/05/2000 n D.P.C.M. 07/05/1999 n D.P.C.M. 21/07/1999 n D.P.C.M. 04/04/2001 n D.P.C.M.18/05/ Le norme del presente regolamento e dei regolamenti di settore del Comune di Mogliano Veneto per l accesso a prestazioni agevolate si uniformano, per l accertamento della condizione economica dei richiedenti, ai principi indicati dalla legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali, L , n. 328 ed in particolare si adeguano alle previsioni di cui agli articoli 18 comma 3 lett. g) e Il presente regolamento sostituisce ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, secondo quanto previsto al successivo art. 16. Articolo 2 Finalità e obiettivi 1. Per favorire la realizzazione di un nuovo welfare locale più equo, il presente regolamento si pone quale finalità l eliminazione delle situazioni che determinano nell individuo uno stato di bisogno e di esclusione sociale: - differenziando la misura della partecipazione ai costi dei servizi tra i vari fruitori; - stabilendo con criteri unificati in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate; - tenendo conto delle specificità delle esigenze dei fruitori dei servizi e delle finalità dei servizi erogati. Articolo 3 Ambito di applicazione 1. Ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini dell accesso ai sottoelencati servizi non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche. 2. Rientrano tra le situazioni considerate i seguenti servizi: - Servizi all infanzia e scolastici (Asilo nido, Refezione scolastica, Trasporto scolastico, Diritto allo studio, Pre-dopo scuola, Ludoteca e spazio gioco, Attività estive per minori); - Servizi ai portatori di handicap (centri di socializzazione, assistenza a domicilio, trasporti sociali, attività estive); - Servizi Territoriali e Domiciliari ad anziani, adulti inabili e minori (assistenza a domicilio, trasporti sociali, mensa e pasti, attività estive, ecc.); Pagina 1 di 7

2 - Servizi residenziali, semiresidenziali e centri diurni per anziani, adulti inabili e portatori di handicap, minori; - Esoneri e riduzioni su tariffe e imposte comunali. 3. L elenco dei Servizi/Prestazioni di cui al comma precedente, ha carattere indicativo e non vincolante dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l Amministrazione intenda estendere/ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale. 4. Sono esclusi dall applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla D. Lgs. 109/98 art. 1, comma 1 così come modificato dal D. Lgs 130/2000 e in tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. 5. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi non collegati nella misura a determinate situazioni economiche. Articolo 4 Determinazione della Situazione economica 1. La situazione economica dei richiedenti (I.S.E) è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al decreto legislativo 109/98 modificato dal D.Lgs. 130/2000, dal D.P.C.M. 221/1999 del DPCM n. 221 e dal D.P.C.M. 242/2001loro integrazioni e modificazioni. 2. L indicatore della situazione economica (I.S.E.) è definito dalla somma dell indicatore del reddito e dell indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali 3. La determinazione del valore dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) si ottiene rapportando il valore dell ISE come sopra determinato con i sottoindicati parametri della scala di equivalenza definita dai decreti in precedenza citati: Numero dei componenti Parametro ,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Tali parametri vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni: 0,35 Per ogni ulteriore componente 0,2 In caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore 0,2 0,5 Per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa Per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all art. 3, comma 3, della legge 104/1992 o con invalidità superiore al 66% 4. E fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione. In tal caso l accesso alla prestazione sociale avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica. Pagina 2 di 7

3 5. Per le famiglie che versano in improvvise, particolari e comprovate situazioni di disagio socio economico, nei casi anomali o di cambiamenti significativi del nucleo familiare, per particolari casi sociali, la Giunta Comunale valuterà i propri interventi anche in deroga alla certificazione ISEE. Articolo 5 Composizione del nucleo familiare. 1. La valutazione della situazione economica, dei richiedenti le prestazioni agevolate, viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18/05/2001, definito ai sensi dell art. 2, commi 2 e 3 del D. Lgs. 109/98, nonché agli ulteriori criteri aggiuntivi indicati dal D.P.C.M. n. 221/99 e loro integrazioni e modificazioni. 2. Ai fini del presente regolamento ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto stabilito dai commi seguenti. ai sensi del D.P.R. n. 223/89, per famiglia anagrafica si intende "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed avente dimora abituale nello stesso Comune". Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. I soggetti a carico IRPEF, anche se componenti di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, come componente il nucleo familiare: - della persona della cui famiglia anagrafica fa parte: - se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile, secondo l ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell articolo 441 del codice civile. 3. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. 4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri non operano nei seguenti casi: - quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l omologazione della separazione consensuale ai sensi dell art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell art. 126 del codice civile; - quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all art. 708 del c.p.c.; - quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; - quando si è verificato uno dei casi di cui all art. 3 della L. n. 898/70 e successive modifiche ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. 5. Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante. 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell art. 5 del D.P.R n. 223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del Pagina 3 di 7

4 nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. Articolo 6 Nucleo familiare estratto 1. Il Comune di Mogliano Veneto si riserva, in applicazione dell art. 3 comma 2 del D. Lgs. 109/98 modificato dal D. Lgs. 130/2000, per determinate prestazioni sociali, anche nell ambito degli apposti atti di cui al successivo art. 16, di prevedere, ai sensi dell art. 13 del Regolamento per l ordinamento dei Servizi e degli Uffici, i criteri per la definizione di una composizione del nucleo familiare estratta rispetto a quella prevista dal precedente art. 5. Per nucleo familiare estratto si intende l esclusione di determinati soggetti dal nucleo familiare anagrafico. Articolo 7 Reddito 1. L indicatore della situazione reddituale (R) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare ottiene sommando: - il reddito complessivo quale risulta dall ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall' art c.c. svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA; - in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro, enti previdenziali o altri soggetti erogatori; - i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; - i proventi derivanti da attività agricole svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA assumendo come valore la base imponibile ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzati; - il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo, individuato secondo quanto previsto nel successivo art Dalla somma derivante dai predetti elementi, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di 5.164,57 (pari a =). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato. Articolo 8 Patrimonio 1. L indicatore della situazione economica patrimoniale (P) è dato dai seguenti valori patrimoniali, come previsto dagli artt. 3 e 4 del D.PC.M. 07/05/1999, n. 221, e successive modifiche ed integrazioni: Patrimonio immobiliare: - fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell imponibile definito ai fini I.C.I al 31 Dicembre dell anno precedente a quello di Pagina 4 di 7

5 presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d imposta considerato. - dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l ammontare dell eventuale debito residuo alla stessa data del 31 Dicembre per i mutui contratti per l acquisto dell immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione come sopra definito, nel limite di ,69 (pari a =). La detrazione spettante in caso di proprietà dell abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui al precedente articolo 7. Patrimonio mobiliare: - l individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando, per ogni componente il nucleo familiare, il valore complessivo posseduto. A tal fine la valutazione dell intero nucleo familiare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali posseduti alla data del 31 Dicembre dell anno precedente la dichiarazione sostitutiva unica. Nel caso di rapporti di custodia, deposito, amministrazione o gestione cointestati anche a soggetti non appartenenti al nucleo familiare, il valore da considerare è quello relativo alla quota di spettanza. - dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a ,71 (pari a =). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al precedente art. 6. Articolo 9 Valutazione delle prestazioni sociali agevolate 1. Per ogni singola prestazione sociale agevolata, il richiedente, dovrà dichiarare l'eventuale concessione di altre prestazioni sociali agevolate o provvidenze economiche nell'anno finanziario di riferimento. 2. Nel calcolo della misura della prestazione agevolata il Comune potrà tenere conto di quanto già concesso all interessato o agli altri componenti il nucleo familiare dal Comune di Mogliano Veneto o da altri soggetti pubblici. 3. In relazione agli ambiti di applicazione da adottarsi con appositi atti di cui al successivo art. 15, l Amministrazione Comunale si riserva, ai fini della determinazione della misura dell intervento economico e/o della prestazione sociale, la valutazione di redditi non imponibili IRPEF. Articolo 10 Modalità di presentazione della domanda 1. Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata comunale presenta domanda agli uffici competenti, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente. 2. La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contiene l esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti. 3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune. Pagina 5 di 7

6 Articolo 11 Assistenza alla compilazione 1. Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande. Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni ISEE, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l assistenza alla compilazione medesima. Articolo 12 Attestazione I.S.E.E. 1. Effettuata l istruttoria della domanda presentata, il Comune rilascia una attestazione riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva unica e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell ISEE. 2. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l attestazione della sua presentazione al Comune. 3. La dichiarazione sostitutiva unica, munita dell attestazione, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare per l accesso alle prestazioni agevolate. 4. Il Comune trasmette i dati della dichiarazione sostitutiva unica e dell attestazione al sistema informativo dell INPS, che provvede a calcolare l ISE e l ISEE rendendo disponibile il calcolo degli indicatori agli elementi erogatori, nonché al dichiarante, nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative. 5. In caso di servizi che prevedano prestazioni agevolate per le quali viene preso come riferimento un nucleo familiare estratto rispetto a quello previsto al precedente art. 5, la dichiarazione sostitutiva unica ha efficacia limitatamente all erogazione agevolata per la quale viene richiesta. Articolo 13 Variazione della situazione economica 1. Fatta salva l unicità della dichiarazione sostitutiva, il Comune può tener conto, nella disciplina delle prestazioni che eroga, di rilevanti variazioni nella situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima, come previsto dall art. 3 del D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica è altresì lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell ISEE. 3. La decorrenza degli effetti della variazione e delle nuove dichiarazioni in relazione alle prestazioni da erogare, viene disciplinata nei singoli Regolamenti dei Servizi Comunali. Articolo 14 Controlli 1. L Amministrazione Comunale, ai sensi dell art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del testo unico medesimo. Ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l uso di testi falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Pagina 6 di 7

7 2. Per le dichiarazioni ISEE vengono adottate le modalità di controllo previste nel provvedimento in materia adottato dalla Giunta Comunale. 3. L Amministrazione Comunale può attivare Convenzioni o protocolli d intesa operativi con l INPS e il Ministero delle Finanze per l effettuazione dei controlli. 4. Ai sensi dell art. 4 comma 7 del D. Lgs n. 109 come modificato dal D. Lgs n. 130, l Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità. Articolo 15 Accesso alle prestazioni agevolate 1. I criteri per le prestazioni sociali agevolate, e le soglie ISEE sotto le quali sono concesse le prestazioni stesse, nonché la loro misura, sono determinate con appositi atti. Articolo 16 Vigenza del regolamento 1. Il presente Regolamento si applica gradualmente ai servizi di cui all articolo 3, in relazione all approvazione degli atti di cui all art. 15. Pagina 7 di 7

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