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1 I NUOVI REGOLAMENTI COMUNITARI DI SICUREZZA SOCIALE di Mario Di Corato Il 1 maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale (nn. 987 e 988 del 2009), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell Unione Europea L. 284 del , che riguardano il coordinamento dei sistemi previdenziali esistenti nei Paesi membri. I nuovi regolamenti sostituiscono la normativa CEE (regolamenti nn.1408/71 e 574/72) eliminando il sistema dei formulari cartacei tra Stati e l introduzione dello scambio telematico delle informazioni e delle domande di prestazione. La base giuridica è l art. 48 del Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1 dicembre che ha lo scopo di garantire i diritti di sicurezza sociale ai cittadini che si spostano da uno Stato all altro. 1 / 8

2 Con i nuovi regolamenti vi è un rafforzamento dei principi di: - Unicità della legislazione applicabile; - Parità di trattamento - Totalizzazione dei periodi assicurativi. - Semplificazione e velocizzazione delle procedure. E prevista inoltre una procedura di dialogo e conciliazione nei casi di disaccordo tra le Istituzioni. Nelle more della decisione si applica in via provvisoria la legislazione dello Stato di residenza. 2 / 8

3 In tale ottica l INPS è stata chiamata a svolgere un ruolo determinante quale punto d accesso per l Italia anche delle pratiche riguardanti le altre Casse previdenziali italiane. Il campo di applicazione riguardano le prestazioni di malattia e maternità, gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, gli assegni in caso di morte, le prestazioni pensionistiche di invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione, pensionamento anticipato, prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. I nuovi regolamenti si applicano anche ai regimi speciali gestiti da INPGI, ENPALS, INPDAP e CASSE PROFESSIONALI. I nuovi regolamenti non si applicano ai seguenti Stati: Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. 3 / 8

4 Le informazioni attualmente disponibili contenute nei nuovi formulari sono le seguenti: per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, giova ricordare che al titolare di pensione, liquidata in applicazione della normativa comunitaria, deve essere garantito, nello Stato in cui risiede, un importo non inferiore a quello della prestazione minima prevista dalla legislazione di tale Stato. Ogni Istituzione che nel corso dell istruttoria di una domanda di pensione rilevi che l interessato ha diritto ad una prestazione autonoma liquida tale prestazione senza indugio. Tale prestazione è da considerarsi provvisoria sino a quando l importo non viene modificato con il completamento della fase istruttoria della domanda. Disposizioni particolari sono previste per le pensioni di invalidità. In questi casi la domanda di pensione deve essere presentata all Istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona era 4 / 8

5 soggetta al momento dell insorgere dell incapacità al lavoro, seguita da invalidità, o dell aggravamento; può, in alternativa, essere presentata all Istituzione del luogo di residenza che la inoltra all Istituzione competente. Nelle disposizioni transitorie è inserita la norma relativa al riesame di pratiche già definite. Tale norma prevede che le prestazioni già liquidate possono a domanda essere revisionate in base alla nuova regolamentazione. Se la domanda è presentata entro due anni da decorrenza sarà 1 maggio 2010; se la domanda è presentata dopo due anni la decorrenza sarà fissata dalla data di presentazione della domanda (artt reg. 987/2009). Per le prestazioni di malattia la persona assicurata in Italia che venga colpita da evento morboso nel periodo di dimora o di residenza in un altro Stato membro è tenuta a rivolgersi al medico dello Stato membro di dimora o di residenza per ottenere la prescritta certificazione e trasmetterla con le modalità previste dalla legislazione italiana alla sede INPS e al 5 / 8

6 datore di lavoro. Diversamente il lavoratore comunitario colpito da evento morboso durante la residenza o dimora in Italia: invia la certificazione all Istituzione competente oppure presenta detto certificato e la domanda di prestazione all ASL di competenza che li trasmetterà all Istituzione estera competente. Per quanto concerne l assistenza sanitaria ai pensionati e ai loro familiari, i costi sono a carico dello Stato che eroga la pensione se questo è anche lo Stato di residenza. In assenza di copertura sanitaria da parte dello Stato membro di residenza i costi sono a carico dello Stato che eroga la pensione. In caso di corresponsione di più pensioni i costi sono a carico dello Stato membro alla cui legislazione il titolare è stato più lungamente soggetto o soggetto da ultimo. 6 / 8

7 In materia di prestazioni di disoccupazione, i periodi esteri possono essere cumulati per il perfezionamento del diritto sia alla disoccupazione ordinaria sia ai trattamenti speciali in agricoltura. Le principali innovazioni riguardano: - l estensione del campo di applicazione ai regimi di disoccupazione per i lavoratori autonomi; - un coordinamento più stretto tra i regimi di assicurazione contro la disoccupazione e tra gli uffici del lavoro degli Stati membri; - mantenimento del diritto alle prestazioni per tre mesi per i disoccupati che si recano in un altro Stato membro in cerca di occupazione; Invece i periodi esteri non possono essere cumulati 7 / 8

8 per perfezionare il diritto alla indennità di mobilità ; mentre possono essere cumulati per perfezionare il diritto al prolungamento della indennità di mobilità. codexa 8 / 8

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