Super ammortamenti beni strumentali nuovi: chiarimenti

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Super ammortamenti beni strumentali nuovi: chiarimenti"

Transcript

1 Super ammortamenti beni strumentali nuovi: A cura di Raffaele Pellino Esperto Tributario studio Associato AS Modena Con la recente C.M. 23/E/2016 l Agenzia delle Entrate ha fornito alla disciplina dei cd. super ammortamenti, ossia l agevolazione a favore delle imprese/lavoratori autonomi che effettuano investimenti (in proprietà/leasing) in beni strumentali nuovi nel periodo 15/10/ /12/2016. Tra i principali forniti dalle Entrate si segnala, tra gli altri, che: - possono beneficiare dell agevolazione gli esercenti arti e professioni anche in forma associata, le stabili organizzazioni in Italia e gli enti non commerciali per l attività commerciale eventualmente esercitata; - il beneficio spetta, oltre che per l acquisto dei beni da terzi in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto, nonché all affittuario/comodatario nel caso in cui non sia stata prevista la deroga dell art. 2561, c.c.. Premessa Come noto, la Stabilità 2016 ha introdotto un agevolazione volta ad incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi che interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti. In particolare, la nuova disposizione consente alle imprese/lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, di incrementare il costo di acquisizione del 40% al (solo) fine di dedurre maggiori quote di ammortamento e canoni di leasing. Detta agevolazione ha natura temporanea, riguardando solo gli investimenti effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016. Con la recente C.M. 23/2016, l Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni in materia, recependo altresì quanto già specificato nell ambito della C.M. 12/2016. Luglio

2 Ambito soggettivo L agevolazione trova applicazione, a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata), nei confronti: a) b) Dei titolari di reddito di impresa; al riguardo la C.M. 23/2016 ha precisato che l agevolazione spetta: - indipendentemente da natura giuridica, dimensione e settore economico in cui operano; - sia alle imprese residenti in Italia che alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti; - agli enti non commerciali, relativamente all attività commerciale esercitata. Dei lavoratori autonomi; per questi, l agevolazione spetta anche qualora l attività sia esercitata in forma associata (C.M. 23/2016). Inoltre, secondo la C.M. 12/2016, la possibilità di usufruire della maggiorazione del 40%: - è esclusa per i forfetari; per tali soggetti, infatti, la determinazione del reddito avviene tramite l applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi; - spetta ai contribuenti minimi. Affitto/usufrutto d azienda Nell ipotesi di investimenti agevolabili concernenti aziende condotte in affitto o in usufrutto, l Agenzia distingue a seconda che sia stata o meno prevista la deroga di cui all art. 2561, c.c.; in particolare: Deroga art. 2561, c.c. No SI Spettanza maxi ammortamenti La maggiorazione spetterà solo all affittuario o usufruttuario, quale soggetto che, ai sensi dell art. 102, co. 8, TUIR, calcola e deduce gli ammortamenti. La maggiorazione spetterà solo al concedente L agevolazione rileva ai soli delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e non produce effetti ai fini dell IRAP; al riguardo, viene precisato che la disposizione non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo il metodo fiscale ex art. 5-bis, D.Lgs. 446/1997. Luglio

3 Soggetti esclusi Oltre ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario, la C.M. 23/2016 precisa che l agevolazione è esclusa per le imprese marittime (regime cd. Tonnage tax), posto che le stesse determinano il reddito imponibile derivanti dall utilizzo delle navi applicando specifici coefficienti in base agli scaglioni di tonnellaggio netto delle stesse. Ambito oggettivo La disposizione agevolativa riguarda gli investimenti: - in beni strumentali nuovi; - effettuati nel periodo 15/10/ /12/2016. In particolare, il beneficio spetta: - per l acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing; - per i beni realizzati in economia e mediante contratto di appalto. Per i beni in leasing si rammenta che la maggiorazione spetta solo all utilizzatore e non anche al concedente; per quest ultimo, infatti, sono irrilevanti gli acquisti di beni successivamente concessi in leasing. Rimangono esclusi dal beneficio i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante. I requisiti previsti per i beni agevolabili Beni materiali Requisito della Strumentalità la maggiorazione riguarda solo i beni materiali e, di conseguenza, non può spettare per beni immateriali. i beni devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all attività esercitata dall impresa beneficiaria della maggiorazione. Pertanto, gli stessi, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all interno del processo produttivo dell impresa. Sono, pertanto, esclusi dall agevolazione: - i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l ottenimento di prodotti destinati alla vendita; - i materiali di consumo. Per i beni concessi in comodato d uso a terzi la maggiorazione può essere usufruita dal comodante purché i beni siano strumentali ed inerenti alla propria attività, con conseguente deducibilità delle quote di ammortamento. Luglio

4 Requisito della novità La maggiorazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Conseguentemente, l agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. L Agenzia segnala che è oggetto dell agevolazione: - beni dimostrativi : il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità (C.M. 4/2002, C.M. 44/2009 e C.M. 5/2015). Non potrà fruire della maggiorazione il bene che il cedente abbia in qualche modo utilizzato per scopi diversi dalla esposizione come ad esempio l auto immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi. (cd. test drive ); - beni complessi : il bene realizzato in economia anche con l apporto di beni usati purché il loro costo non risulti prevalente rispetto al costo complessivo. Il medesimo requisito è richiesto qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato sia stato acquistato da terzi. In tal caso il cedente deve attestare che il costo del bene usato non è prevalente rispetto al costo complessivo. Spese sostenute per migliorie La maggiorazione è riconosciuta anche per le spese relative a migliorie su beni non di proprietà dell impresa, quali ad esempio quelli utilizzati in virtù di un contratto di locazione o comodato, qualora capitalizzate ed iscritte nella voce Immobilizzazioni materiali dello Stato patrimoniale (in ossequio ai Principi contabili nazionali) in quanto si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità che, al termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall utilizzatore (locatario o comodatario) e possono avere una possibilità d utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono. Tali spese possono fruire della maggiorazione in quanto costituiscono beni materiali e non meri costi, come nel caso, invece, delle spese su beni di terzi che, essendo prive di una loro autonoma funzionalità, sono capitalizzabili nella voce Altre immobilizzazioni immateriali. Territorialità La C.M. 23/2016 specifica altresì che non rileva l ubicazione territoriale della struttura aziendale cui è destinato il bene. Di conseguenza Luglio

5 la maggiorazione spetta ai soggetti per i quali gli ammortamenti dei beni agevolati concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia. Beni oggettivamente esclusi La norma prevede l esclusione dall incremento in esame degli investimenti: - in fabbricati e costruzioni; - in beni strumentali per i quali il DM 31/12/88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; - nei beni ricompresi nei seguenti gruppi: Gruppo V Industrie manifatturiere alimentari Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali Condutture 8% Gruppo XVII Industrie energia elettrica, gas e acqua Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale Condotte per usi civili (reti urbane) Condotte dorsali trasporto a grandi distanze dai centri di produzione 8% 10% Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento 12% Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali Condutture 8% Gruppo XVIII I Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz. Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) 7,50% Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari Aereo completo equipaggiamento 12% Luglio

6 In merito al materiale rotabile l Agenzia specifica che l agevolazione spetta anche alle motrici. Periodo di acquisizione dei beni L agevolazione ha natura temporanea, in quanto agevola i soli investimenti effettuati nel periodo: - dal 15/10/2015 al 31/12/2016 L Agenzia conferma che, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, l imputazione degli investimenti segue le regole generali della competenza (art. 109, co. 1 e 2, TUIR). Per individuare il momento rilevante, occorre fare riferimento ai seguenti criteri generali: Acquisto Appalto Leasing Rileva la data di consegna/spedizione del bene (ovvero la data in cui si verifica l effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà). Rileva il momento di ultimazione della prestazione, con accettazione. Rileva la data di consegna del bene, ossia il momento in cui entra nella disponibilità del locatario; qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell agevolazione rileva il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo; rileva, ai fini del beneficio, rileva, quindi, la consegna del bene al locatario (o l esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. Beni realizzati in economia Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all investimento sostenuti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati. Si tratta, ad esempio, dei costi concernenti: - la progettazione dell investimento. - i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene. - la mano d opera diretta. - gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene. Luglio

7 - i costi industriali imputabili all opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, ecc ). Per i lavori iniziati nel periodo 15/10/ /12/2016 o iniziati/sospesi in esercizi precedenti rispetto al periodo agevolato, l agevolazione spetta limitatamente ai costi sostenuti in detto periodo, considerati per competenza, ancorché i lavori siano ultimati successivamente al 31/12/2016. Contratto di appalto a terzi Nel caso in cui l investimento nei beni agevolabili sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base al principio di competenza i costi si considerano sostenuti dal committente: - alla data di ultimazione della prestazione; - in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l opera/porzione dell opera è verificata ed accettata dal committente. In particolare possono fruire della maggiorazione i corrispettivi liquidati dal 15/10/2015 al 31/12/2016 in base ai SAL, a prescindere dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto. La maggiorazione è riconosciuta nella misura in cui il SAL è liquidato in via definitiva, ossia quando il SAL è accettato dal committente, in conformità a quanto stabilito dall articolo 1666 del Codice Civile, entro il periodo di vigenza dell agevolazione (C.M. 23/2016) Entrata in funzione del bene Posto che l agevolazione attiene alla deducibilità di ammortamenti e canoni di leasing, la C.M. 23/2016 conferma che per fruire della stessa è necessaria l entrata in funzione del bene (anche per i lavoratori autonomi, per quanto l art. 54, TUIR, non faccia alcun riferimento all art. 102, TUIR - come da Circolare 1/IR CNDCEC). Occorre, quindi, porre attenzione a 2 momenti: - il primo, collegato con la verifica dell effettuazione dell investimento nel periodo agevolato; - il secondo, collegato con l individuazione del momento a partire dal quale il soggetto interessato inizia a fruire dell agevolazione (incremento del costo fiscalmente ammortizzabile e quindi deducibilità del maxi-ammortamento/canone), costituito dall entrata in funzione del bene. Luglio

8 Esempio n. 1 Una impresa acquista un macchinario che viene consegnato il 30/12/2016 ed entra in funzione il 2/01/2017. In tal caso: - il diritto al beneficio matura, in quanto l investimento nel bene materiale strumentale nuovo viene effettuato all interno del periodo previsto dalla norma (15/10/ /12/2016); - la maggiorazione può essere fruita solo dal 2017, in quanto, ai sensi dell art. 102, co. 1, TUIR, è in tale anno che il bene entra in funzione. Modalità agevolative L agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del 40% applicata al costo di acquisizione dei beni agevolabili, ai fini della deducibilità dell ammortamento e dei canoni di leasing dai redditi. Detta maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile che va fruita: - per quanto riguarda l ammortamento dei beni di cui agli artt. 102 e 54, TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/1988, ridotti alla metà per il primo esercizio, in caso di soggetti titolari di reddito d impresa ai sensi dell art. 102, co. 2, TUIR; - per quanto riguarda il leasing, in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal suddetto D.M. 31/12/1988. Qualora in un periodo d imposta si fruisca dell agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto è perso, non potendo essere recuperata in alcun modo nei periodi d imposta successivi. Cessione del bene Se il bene viene ceduto prima della completa fruizione dell agevolazione: - nell esercizio di cessione, la maggiorazione sarà determinata secondo il pro-rata temporis, ossia considerando i giorni fino alla data della cessione, rapportati alla durata dell esercizio; - le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente, né dal soggetto cessionario (che acquista un bene non nuovo ); Luglio

9 - le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di restituzione da parte del soggetto cedente poiché la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di recapture. Beni acquistati in proprietà Il costo del bene sul quale applicare la maggiorazione va determinato ai sensi dell art. 110, TUIR. Sul punto, la C.M. 23/2016 ha stabilito che lo stesso va considerato al netto dei contributi in c/impianti, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione degli stessi (riduzione del costo ovvero con la tecnica dei risconti). Per i beni acquisiti in proprietà, la maggiorazione del 40% va fruita: - in relazione gli ordinari coefficienti di ammortamento; - a partire dall esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti alla metà per il primo esercizio. Di seguito si riportano gli esempi proposti dalla C.M. 23/2016. Esempio n. 2 - Coefficiente amm.to civilistico = coefficiente amm.to fiscale Il 1 gennaio 2016 viene consegnato ad una impresa un bene acquistato in proprietà per un costo pari ad È previsto un coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale del 20%. Il bene, che entra immediatamente in funzione, può usufruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari ad (40% di ), corrispondente ad una quota di ammortamento aggiuntiva annua pari ad 800 (20% di 4.000). Si avrà la seguente situazione: Anno Amm.to imputato a CE Amm.to dedotto Totali Var. in Diminuzione Pertanto, l ammontare complessivo dedotto civilisticamente sarà pari ad , mentre l ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari ad , di cui: Luglio

10

11 dedotti per derivazione attraverso l imputazione al conto economico; dedotti extra-contabilmente attraverso variazioni in diminuzione in Unico Nell ipotesi in cui, invece, nel 2018 l impresa decida di dedurre un surplus di 600 (anziché 800), l ammontare complessivamente dedotto in via extracontabile sarà pari ad (anziché 4.000) in quanto il differenziale tra l importo massimo deducibile (800) e l importo effettivamente dedotto (600), pari a 200, non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d imposta successivi. Esempio n. 3 - Coefficiente amm.to civilistico < coefficiente amm.to fiscale Il 1 gennaio 2016 viene consegnato ad una impresa un bene acquistato in proprietà per un costo pari ad È previsto un coefficiente di ammortamento civilistico del 16% e un coefficiente fiscale del 20%. Il bene, che entra immediatamente in funzione, può usufruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari ad (40% di ), corrispondente ad una quota di ammortamento aggiuntiva annua pari ad 800 (20% di 4.000). Si avrà la seguente situazione: Anno Amm.to imputato a CE Amm.to dedotto Totali Var. in Diminuzione L ammontare complessivo dedotto civilisticamente (in un lasso temporale più lungo rispetto all esempio 2) è pari ad , mentre l ammontare complessivo dedotto fiscalmente è pari ad , di cui: Luglio

12 dedotti per derivazione attraverso l imputazione a CE (in un lasso temporale più lungo all es. 2); dedotti tramite una variazione in diminuzione in Unico (in un lasso temporale uguale all es. 2). Esempio n. 4 - Ammortamento civilistico > ammortamento fiscale Il 1 gennaio 2016 è stato consegnato ad un impresa un bene, acquistato per un costo pari ad , entrato immediatamente in funzione. ll coefficiente di ammortamento: - civilistico è pari al 25%; - fiscale è pari al 20%. Il bene può usufruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione che, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, è pari a ( x 40%), corrispondente ad una quota di maxi ammortamento annua pari a 800 (4.000 x 20%). Di conseguenza: Anno Amm.to imputato a CE Amm.to dedotto Totali Var. in Diminuzione L ammontare complessivo dedotto civilisticamente (in un lasso temporale più breve rispetto all esempio 2) è pari ad , mentre l ammontare complessivo dedotto fiscalmente è pari a , di cui: dedotti per derivazione attraverso l imputazione a CE (in un lasso temporale uguale all es. 2); dedotti tramite una variazione in diminuzione in Unico (in un lasso temporale uguale all es. 2). Esempio n. 5 - Cessione del bene Il 1 gennaio 2016 è stato consegnato ad un impresa un bene, acquistato in proprietà per un costo pari ad , entrato imme- Luglio

13 diatamente in funzione. ll coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale è pari al 20%. Il bene può fruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione che, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari a ( x 40%), corrispondente ad una quota di maxi ammortamento annua pari a 800 (4.000 x 20%). Il 2/07/2019 il bene viene ceduto per un corrispettivo di Di conseguenza: Anno Amm.to imputato a CE Amm.to dedotto (*) (*) 400 (*) Totali (*) Quote ragguagliate ai giorni di possesso (183/365). Var. in Diminuzione Nel caso prospettato, al 2/07/2019 l ammontare complessivo dedotto civilisticamente risulta pari a 7.000, mentre l ammontare complessivo dedotto fiscalmente è pari a 9.800, di cui: dedotti per derivazione attraverso l imputazione a Conto economico; dedotti tramite una variazione in diminuzione in Unico. Il costo non ammortizzato rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza risulta pari a ( ) e non a 200 ( ). Di fatto, l importo di dedotto come maggior costo di acquisizione non incide sul calcolo della plus/minusvalenza. La plusvalenza fiscalmente rilevante è pari a 500 ( ). Beni acquistati in leasing Per i beni in leasing la deduzione della maggiorazione : - non dipende dal comportamento civilistico adottato dal contribuente; - è fruibile in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal citato D.M. 31/12/1988. Luglio

14 Al riguardo, l Agenzia rammenta che la durata del contratto di leasing - e, quindi, il periodo di deduzione civilistica dei canoni di leasing - può essere uguale, superiore o inferiore alla durata minima fiscale (art. 102, co. 7, TUIR); nello specifico: durata contrattuale = durata minima fiscale durata contrattuale > durata minima fiscale durata contrattuale < durata minima fiscale I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a CE. I canoni sono deducibili sulla base dell imputazione a conto economico, in applicazione del principio della previa imputazione (art. 109, co. 4, TUIR). I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico. Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento in Unico per la parte non deducibile fiscalmente. Come specificato dalla CM 23/2016, la maggiorazione del 40% spetta: - non per l intero canone di leasing; - ma solo per la quota capitale (che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il costo di acquisizione del bene), con esclusione, quindi, della quota interessi. Per lo scomputo della quota interessi è utilizzabile la formula di cui al D.M. 24/04/1998 per l individuazione forfetaria degli interessi impliciti, ossia: costo sostenuto dal concedente - prezzo riscatto x giorni del periodo d imposta n. giorni durata fiscale contratto In caso di mancato esercizio del diritto di riscatto, le quote dedotte non devono essere restituite. Cessione del contratto Qualora il contratto di leasing venga ceduto ad un terzo prima della scadenza: - la quota di maggiorazione dedotta sino ad allora non dovrà essere restituita dal cedente; Luglio

15 - le eventuali quote della maggiorazione che, alla data di cessione del contratto, non sono state dedotte non potranno più essere utilizzate (né dal cedente, né dal cessionario del contratto). Riscatto del bene In caso di mancato esercizio dell opzione finale di acquisto del bene, le quote della maggiorazione che sono state dedotte fino a quel momento non saranno oggetto di restituzione da parte dell utilizzatore. Si fa presente che la maggiorazione in esame: - è applicabile ai beni riscattati, anche successivamente al 31/12/2016, relativi a contratti stipulati (beni consegnati) nel periodo 15/10/ /12/2016; - non opera per i beni riscattati nel periodo agevolato 15/10/ /12/2016 riferiti a contratti stipulati antecedentemente (esempio: bene riscattato il 14/03/2016 relativamente ad un contratto stipulato il 10/05/2013). Di seguito si riportano gli ulteriori esempi proposti nella C.M. 23/2016. Esempio n.6 - Durata contrattuale = durata minima fiscale Una impresa stipula un contratto di leasing avente le seguenti caratteristiche: - decorrenza: 1 gennaio 2016; - durata: 2 anni, pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31/12/1988 (25%, pari a 4 anni); - canone complessivo: , di cui quota capitale e quota interessi 2.000; - prezzo di riscatto (1 gennaio 2018): Il bene può usufruire della maggiorazione del 40% della quota capitale del canone complessivo che, quindi, sarà pari ad (40% di 9.000), corrispondente ad un canone aggiuntivo annuo pari ad (3.600/2). Si avrà la seguente situazione: Luglio

16 Anno Canone imputato a CE (quota capitale) Canone dedotto (quota capitale) Totali Variazione in dimi- nuzione L ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in 2 esercizi) risulta pari a 9.000, mentre l ammontare complessivo dedotto fiscalmente è pari a , di cui: dedotti per derivazione (in 2 esercizi) attraverso l imputazione a Conto economico; dedotti (in 2 esercizi) tramite una variazione in diminuzione in Unico. A seguito del riscatto, il contribuente potrà dedurre le quote di ammortamento del bene (su 1.000) e le quote della relativa maggiorazione (pari a 400, ossia x 40%). Esempio n. 7 - Durata contrattuale > durata minima fiscale Una impresa stipula un contratto di leasing avente le seguenti caratteristiche: - decorrenza: 1 gennaio 2016; - durata: 3 anni, superiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31/12/1988 (25%, pari a 4 anni); - canone di leasing: , di cui quota capitale e quota interessi 2.000; - prezzo di riscatto (1 gennaio 2019): Il bene può usufruire della maggiorazione del 40% della quota capitale del canone complessivo che, quindi, sarà pari ad euro (40% di 9.000), corrispondente ad un canone aggiuntivo annuo pari ad euro (3.600/2). Si avrà la seguente situazione: Anno Canone imputato a CE (quota capitale) Canone dedotto (quota capitale) Totali Variazione in dimi- nuzione Luglio

17 L ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in 3 esercizi) risulta pari a 9.000, mentre l ammontare complessivo dedotto fiscalmente è pari a , di cui: dedotti per derivazione (in 3 esercizi) attraverso l imputazione a Conto economico; dedotti (in 2 esercizi) tramite una variazione in diminuzione in Unico. A seguito del riscatto, il contribuente potrà dedurre le quote di ammortamento del bene (su 1.000) e le quote della relativa maggiorazione (pari a 400, ossia x 40%). Esempio n. 8 - Durata contrattuale < Durata fiscale Una impresa stipula un contratto di leasing avente le seguenti caratteristiche: - decorrenza: 1 gennaio 2016; - durata: 1 anno, inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM 31 dicembre 1988 (25%, pari a 4 anni); - canone di leasing: , di cui quota capitale e e quota interessi 2.000; - prezzo di riscatto (1 gennaio 2017): Il bene può usufruire della maggiorazione del 40% della quota capitale del canone complessivo che, quindi, sarà pari ad euro (40% di 9.000). Si avrà la seguente situazione: Anno Canone imputato a CE (quota capitale) Canone dedotto (quota capitale) Totali Variazione in dimi- nuzione L ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in un esercizio) risulta pari a 9.000, mentre l ammontare complessivo dedotto fiscalmente è pari a , di cui: dedotti per derivazione (in 2 esercizi) attraverso l imputazione a CE, nei limiti dell art. 102, TUIR; Luglio

18 dedotti (in 2 esercizi) attraverso una variazione in diminuzione in Unico. A seguito del riscatto, il contribuente potrà dedurre le quote di ammortamento del bene (su 1.000) e le quote della relativa maggiorazione (pari a 400, ossia x 40%). Beni ad uso promiscuo Per i beni utilizzati promiscuamente nell esercizio dell attività d impresa o di lavoro autonomo, la maggiorazione del 40% rileva nella misura del 50%. Autoveicoli In relazione agli investimenti effettuati in veicoli a deducibilità limitata, è previsto l incremento, nella stessa misura del 40%, dei limiti di deducibilità di cui all art. 164, co. 1 lett. b), TUIR, sia in relazione alle quote di ammortamento che alla percentuale di deducibilità dei canoni di ammortamento. Come confermato dalla C.M. 23/2016, resta invariata poi la percentuale di deducibilità dei costi (ammortamenti, carburanti, manutenzioni e riparazioni, ecc ) relativi agli autoveicoli, fissata in misura pari al 20% (80% per agenti e rappresentanti). Soggetto Limiti Ordinari Limiti Magg. 40% Autovetture Agenti di commercio , ,98 Altre imprese , ,39 Motocicli Agenti di commercio 4.131, ,32 Altre imprese 4.131, ,32 Ciclomotori Agenti di commercio 2.065, ,16 Altre imprese 2.065, ,16 L incremento spetta anche per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Di seguito si riportano gli esempi proposti dalla C.M. 23/2016, che prescindono, per semplificazione, dall IVA indetraibile e dalla riduzione alla metà del coefficiente di ammortamento relativa al 1 anno. Esempio n. 9 - Costo di acquisizione > limite Il 1 gennaio 2016 viene consegnata ad una impresa un autovettura acquistata in proprietà per un costo pari ad L autovettura Luglio

19 entra subito in funzione e non viene utilizzata esclusivamente come bene strumentale. Il coefficiente di ammortamento è pari al 25%. Il bene può usufruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione che, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento sarà pari ad (40% di ). Tuttavia, il costo complessivo teoricamente rilevante ai fini dell ammontare deducibile, pari ad ( ), supera il limite di ,39 (18.075, ,40, ossia il 40% di ,99) previsto dagli artt. 164, co. 1, lett. b), TUIR, e 1, co. 92, Stabilità Pertanto, l importo complessivo annualmente deducibile sarà pari a: - 903,80 (18.075,99 x 25% x 20%) relativi alla quota di ammortamento deducibile; - 361,52 (7.230,40 x 25% x 20%) relativi alla maggiorazione. Si avrà la seguente situazione: Anno Amm.to imputato a CE Amm.to dedotto ,80 361, ,80 361, ,80 361, ,80 361,52 Totali , ,08 Var. in Diminuzione Esempio n Costo di acquisizione < limite Il 1 gennaio 2016 viene consegnata ad una impresa un autovettura acquistata in proprietà per un costo pari ad L autovettura entra subito in funzione e non viene utilizzata esclusivamente come bene strumentale. Il coefficiente di ammortamento è pari al 25%. Il bene può usufruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento sarà pari ad (40% di ). Pertanto, il costo complessivo teoricamente rilevante ai fini del calcolo dell ammontare deducibile, pari ad ( ), non supera il limite di ,39 (18.075, ,40, ossia il 40% di ,99). L importo complessivo annualmente deducibile, quindi, sarà pari a: ( x 25% x 20%) relativi alla quota di ammortamento ordinariamente deducibile; (4.000 x 25% x 20%) relativi alla maggiorazione. Luglio

20 Si avrà la seguente situazione: Anno Amm.to imputato a CE Amm.to dedotto , , , , Totali Var. in Diminuzione Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 Per i beni il cui costo unitario non è superiore ad 516,46, l art. 102, co. 5, TUIR, consente ai titolari di reddito d impresa la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell esercizio in cui sono state sostenute. La medesima possibilità è attribuita ai professionisti (art. 54, TUIR). Visto che, la maggiorazione del 40% opera con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, l Agenzia ritiene che essa non influisca sul limite di 516,46. Pertanto, la possibilità di deduzione integrale nell esercizio non viene meno neanche nell ipotesi in cui il costo del bene superi l importo di 516,46 per effetto della maggiorazione. Esempio n. 11 Il 1 gennaio 2016 viene consegnato ad una impresa un bene acquistato in proprietà per un costo pari ad 500. Il bene, che entra immediatamente in funzione, può usufruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari ad 200 (40% di 500). In tale ipotesi, il costo del bene non sarà ammortizzato secondo i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/88, ma sarà dedotto integralmente nel periodo 2016, anche se il costo di acquisizione, comprensivo della maggiorazione del 40%, è pari ad 700 ( ) e, quindi, superiore al limite di 516,46 per la deduzione integrale del costo nell esercizio. Luglio

21 Rilevanza del maggior valore I maggiori ammortamenti/canoni di leasing operano solo quali variazioni in dichiarazione dei redditi (variazione in diminuzione per le contabilità ordinarie e maggiorazione degli ammortamenti per le contabilità semplificate) Da ciò deriva che essi non hanno alcun effetto: - per determinare la plus/minusvalenza in sede di cessione del bene (la quale rimarrà determinata assumendo come costo fiscale il residuo ammortizzabile privo dei maggiori ammortamenti); - per il limite di deducibilità delle spese di manutenzione (il 5% del valore dei beni immateriali ammortizzabili all 1/01 non terrà conto della maggiorazione del 40%); - per il limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali per i contribuenti minimi; - ai fini del test di operatività delle società di comodo; in particolare, la maggior quota di ammortamento riduce il reddito minimo presunto, con la conseguenza che per una società che risulta di comodo/in perdita sistematica non viene meno l agevolazione in esame; - ai fini degli studi di settore (valore dei beni strumentali e ammortamenti del quadro F dei modelli). Cumulabilità dell agevolazione Rideterminazione acconti L Agenzia specifica che il maxi-ammortamento/canone può essere usufruito anche in presenza di altre agevolazioni per l impresa, salvo che le relative norme non dispongano diversamente. Come precisato dalla C.M. 23/2016, i soggetti con esercizio solare, che effettuano investimenti agevolati nel periodo 15/10-31/12/2015, non tengono conto della relativa maggiorazione nella determinazione degli acconti IRPEF/IRES dovuti per il 2015, qualunque sia il metodo adottato (storico o previsionale). In sede di determinazione dell acconto per il periodo d imposta 2016, l imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto della maggiorazione. Riferimenti normativi - Art. 1, co. da 91 a 94 e 97, L. 208/2015; - C.M. 23/2016 e 12/2016. Luglio

Super-ammortamenti o ammortamenti al 140% (Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge di stabilità 2016)

Super-ammortamenti o ammortamenti al 140% (Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge di stabilità 2016) Super-ammortamenti o ammortamenti al 140% (Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge di stabilità 2016) SOGGETTI INTERESSATI Principio -> alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti

Dettagli

I super-ammortamenti Art. 7, DDL Stabilità o t t o b r e

I super-ammortamenti Art. 7, DDL Stabilità o t t o b r e Art. 7, DDL Stabilità 2016 30 ottobre 2015 I super-ammortamenti nel DDL Stabilità 2016 Nell ambito di misure destinate a dare un nuovo impulso al sistema produttivo, il DDL Stabilità 2016 prevede, all

Dettagli

Ammortamenti maggiorati per l acquisto di beni strumentali nuovi («Super ammortamenti»)

Ammortamenti maggiorati per l acquisto di beni strumentali nuovi («Super ammortamenti») Le novità della Legge di Stabilità per il 2016 Ammortamenti maggiorati per l acquisto di beni strumentali nuovi («Super ammortamenti») Slide a cura di Emiliano Burzi 1 Sommario Premessa Ambito soggettivo

Dettagli

Studio Integrato. indipendentemente dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria/semplificata).

Studio Integrato. indipendentemente dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria/semplificata). Dott. Italo Lucchini Dott. Alfredo Bartolozzi Dott. Pietro Curcio Rag. Battista Seghezzi Dott. Ivan Alessio Rag. Massimo Basile Dott. Antonella Prosperini Dott. Andrea Brignoli Dott. Simona Lucchini Dott.

Dettagli

SOGGETTI INTERESSATI MAGGIORAZIONE DEL 40 PER CENTO DEL COSTO DI ACQUISIZIONE DEI BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI

SOGGETTI INTERESSATI MAGGIORAZIONE DEL 40 PER CENTO DEL COSTO DI ACQUISIZIONE DEI BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI Il Super Ammortamento è contenuto nella Legge di Stabilità 2016 ed è volto ad incentivare gli investimenti delle imprese in beni strumentali attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della deduzione

Dettagli

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti Roma, 28/02/2016 Spett.le Cliente Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti Dottore Commercialista e Revisore Contabile Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/41614250 fax 06/41614219

Dettagli

I SUPER AMMORTAMENTI. Santa Croce sull Arno, lì 03 Febbraio A TUTTI I NOSTRI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 4/2016

I SUPER AMMORTAMENTI. Santa Croce sull Arno, lì 03 Febbraio A TUTTI I NOSTRI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 4/2016 Santa Croce sull Arno, lì 03 Febbraio 2016. A TUTTI I NOSTRI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 4/2016 I SUPER AMMORTAMENTI La presente circolare analizza il nuovo sgravio fiscale per chi investe in macchinari,

Dettagli

OGGETTO: I SUPER AMMORTAMENTI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

OGGETTO: I SUPER AMMORTAMENTI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI OGGETTO: I SUPER AMMORTAMENTI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI Gentile Cliente, con la presente circolare le forniamo un approfondimento sull agevolazione, introdotta con la legge di Stabilità per il 2016,

Dettagli

Circolare n. 11 del 8 giugno Super ammortamento : presupposti applicativi e chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

Circolare n. 11 del 8 giugno Super ammortamento : presupposti applicativi e chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Circolare n. 11 del 8 giugno 2016 Super ammortamento : presupposti applicativi e chiarimenti dell Agenzia delle Entrate 1. Soggetti interessati 2. Investimenti agevolabili 3. Requisito temporale 4. Modalità

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 20 DEL 1/12/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: PRONTO IL CODICE TRIBUTO PER L UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA TREMONTI QUATER PAG. 2 IN SINTESI: Recentemente

Dettagli

I CHIARIMENTI DELL AGENZIA PER I SUPER AMMORTAMENTI

I CHIARIMENTI DELL AGENZIA PER I SUPER AMMORTAMENTI I CHIARIMENTI DELL AGENZIA PER I SUPER AMMORTAMENTI Al fine di incentivare gli investimenti, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un agevolazione che consente una maggiore deduzione (pari al 40%) del

Dettagli

Possono beneficiare della disposizione sui "super-ammortamenti" (a prescindere dal regime contabile adottato, ordinario o semplificato):

Possono beneficiare della disposizione sui super-ammortamenti (a prescindere dal regime contabile adottato, ordinario o semplificato): A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI Como, gennaio 2016 OGGETTO : I SUPER-AMMORTAMENTI 1 PREMESSA La legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 91-94 e 97) introduce un'agevolazione volta ad incentivare gli investimenti

Dettagli

CIRCOLARE N. 48 DEL 22 GIUGNO 2016 SUPERAMMORTAMENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE N. 48 DEL 22 GIUGNO 2016 SUPERAMMORTAMENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 48 DEL 22 GIUGNO 2016 SUPERAMMORTAMENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Rif. normativi e di prassi: Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del

Dettagli

Studio Dott. Begni & Associati NEWS 05/2016

Studio Dott. Begni & Associati NEWS 05/2016 Brescia, lì 16.03.2016 SPETT.LE CLIENTE Oggetto: SUPERAMMORTAMENTI DEI BENI STRUMENTALI MOBILI La legge di stabilità 2016 ha introdotto un nuovo incentivo agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati

Dettagli

Super ammortamento per beni strumentali nuovi acquisiti tramite leasing

Super ammortamento per beni strumentali nuovi acquisiti tramite leasing 31 GE AI 2017 Egr C ie ti r sedi Super ammortamento per beni strumentali nuovi acquisiti tramite leasing Come individuare l incremento del costo di acquisizione per determinare l aumento del canone annuo

Dettagli

Leasing finanziario Fiscalità e SUPER AMMORTAMENTO

Leasing finanziario Fiscalità e SUPER AMMORTAMENTO Leasing finanziario Fiscalità e SUPER AMMORTAMENTO Silvia Baroni, Tax Leader GE Capital Italy Febbraio, 2016 Imagination at work. L acquisizione di beni strumentali In proprietà Beni a disposizione in

Dettagli

Iper e super ammortamento: i chiarimenti dell Agenzia

Iper e super ammortamento: i chiarimenti dell Agenzia NELLA CIRCOLARE N. 4/E/2017-31 MARZO 2017 ORE 06:00 Iper e super ammortamento: i chiarimenti dell Agenzia Arrivano i chiarimenti in materia di super e iper ammortamento. L Agenzia delle Entrate ha pubblicato

Dettagli

Legge di stabilità 2016 Maxiammortamento beni strumentali (autovetture)

Legge di stabilità 2016 Maxiammortamento beni strumentali (autovetture) Legge di stabilità 2016 Maxiammortamento beni strumentali (autovetture) Al fine di stimolare gli investimenti da parte delle imprese e dei professionisti, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la possibilità

Dettagli

IL SUPER AMMORTAMENTO PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0

IL SUPER AMMORTAMENTO PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 IL SUPER AMMORTAMENTO + PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 a cura di Francesco Zuech e Maria Chiara Ronzani Ufficio Fiscale Apindustria Confimi Vicenza e coordinamento fiscale Confimi industria 1 IL SUPER AMMORTAMENTO

Dettagli

IL SUPER BONUS CHE PREMIA CHI INVESTE!

IL SUPER BONUS CHE PREMIA CHI INVESTE! IL SUPER BONUS CHE PREMIA CHI INVESTE! SOGGETTI BENEFICIARI: comma 91 della Legge di Stabilità si riferisce siaall impresa siaal lavoratoreautonomo Rilevante differenza con il passato: le precedenti agevolazioni

Dettagli

LE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI RISPARMIO ENERGETICO NEL 2016

LE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI RISPARMIO ENERGETICO NEL 2016 LE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI RISPARMIO ENERGETICO NEL 2016 MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015 31.12.2016 Art. 1, commi da 91 a 94

Dettagli

NOVITA FISCALI E FOCUS FINALE SU UNICO 2012

NOVITA FISCALI E FOCUS FINALE SU UNICO 2012 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NOVITA FISCALI E FOCUS FINALE SU UNICO 2012 GIANCARLO DELLO PREITE 26 SETTEMBRE SALA ORLANDO C.SO VENEZIA, 47 MILANO S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI

Dettagli

I super ammortamenti per aziende e professionisti

I super ammortamenti per aziende e professionisti CIRCOLARE N. 05 Gennaio 2015 Ai gentili clienti Loro sedi A cura del dipartimento TAX Emiliano Villa e.villa@stvtax.it Mario Colombo m.colombo@stvtax.it La presente è da considerarsi quale nota di studio.

Dettagli

Cod. Civ., articoli 2424-bis; 2426 e 2427 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, articoli 102, 110 e 164

Cod. Civ., articoli 2424-bis; 2426 e 2427 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, articoli 102, 110 e 164 UNICO SP: il maxi-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali di Paolo Monarca e Paola Zanaboni - Dottori commercialisti in Milano, Studio Tarantino Cremona Monarca ADEMPIMENTO " NOVITÀ FISCO

Dettagli

Legge di stabilità 2016 ❶

Legge di stabilità 2016 ❶ Legge di stabilità 2016 ❶ 2.2016 Gennaio Sommario 1. PREMESSA... 2 2. REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI (C.D. REGIME FORFETARIO )... 2 2.1 Limiti di ricavi e compensi... 2 2.2 Limite al possesso di

Dettagli

Strumenti e Materiali - Economia Aziendale

Strumenti e Materiali - Economia Aziendale Strumenti e Materiali - Economia Aziendale Esercitazioni in preparazione all Esame di Stato ESERCITAZIONE 5 reddito fiscale e calcolo dell Ires a cura di Daniela Lucarelli La Bergami s.p.a presenta il

Dettagli

Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini

Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini Scali Olandesi n. 18 57125 LIVORNO Rag. Marco Migli - Commercialista Tel. 0586-891762 Rag. Michele Cinini - Commercialista Fax 0586-882512 Rag.

Dettagli

SUPERAMMORTAMENTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI. Ivrea, primo aprile Salvatore Regalbuto Commercialista

SUPERAMMORTAMENTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI. Ivrea, primo aprile Salvatore Regalbuto Commercialista 1 SUPERAMMORTAMENTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI Ivrea, primo aprile 2016 Salvatore Regalbuto Commercialista 2 LEGGE DI STABILITA 2016 (L. 208/2015 commi da 91 a 97) Introduce un agevolazione fiscale volta

Dettagli

CIRCOLARE N. 23 /E. Roma, 26 maggio 2016

CIRCOLARE N. 23 /E. Roma, 26 maggio 2016 CIRCOLARE N. 23 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 26 maggio 2016 OGGETTO: Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione

Dettagli

INDEDUCIBILITA AMMORTAMENTO DEI TERRENI

INDEDUCIBILITA AMMORTAMENTO DEI TERRENI INDEDUCIBILITA AMMORTAMENTO DEI TERRENI Il DL 223/2006 ha introdotto il principio secondo il quale non è deducibile dal reddito d impresa il costo dell immobile per la parte relativa al terreno sul quale

Dettagli

Nuovo costo per le auto

Nuovo costo per le auto Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 19 21.01.2014 Nuovo costo per le auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Con la chiusura del 2013 è necessario porre attenzione alle

Dettagli

LE NOVITA FISCALI 2014: APPROFONDIMENTI E PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE ANCHE ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI DI TELEFISCO

LE NOVITA FISCALI 2014: APPROFONDIMENTI E PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE ANCHE ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI DI TELEFISCO www.commercialistideltriveneto.org LE NOVITA FISCALI 2014: APPROFONDIMENTI E PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE ANCHE ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI DI TELEFISCO Vicenza (VI) 14 Febbraio 2014 1 DEDUCIBILITÀ DEI

Dettagli

I SUPER-AMMORTAMENTI ART 1 CO. DA 91 A 94 E 97 L.208/2015

I SUPER-AMMORTAMENTI ART 1 CO. DA 91 A 94 E 97 L.208/2015 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO I SUPER-AMMORTAMENTI ART 1 CO. DA 91 A 94 E 97 L.208/2015 GIOVE GIUSEPPE Commissione Di Diritto Tributario Nazionale Milano 23 MARZO 2016 AUDITORIUM S. FEDELE

Dettagli

Olbia 25 maggio 2016. Francesco Marcetti Dottore Commercialista - Giurista d Impresa

Olbia 25 maggio 2016. Francesco Marcetti Dottore Commercialista - Giurista d Impresa Olbia 25 maggio 2016 Francesco Marcetti Dottore Commercialista - Giurista d Impresa LA RISPOSTA DEL LEGISLATORE ALLA RICHIESTA DI SOSTEGNO AL LEASING SI E CONCRETIZZATA CON I PROVVEDIMENTI SUL SETTORE

Dettagli

Deducibilità degli ammortamenti e dei canoni leasing relativi agli immobili

Deducibilità degli ammortamenti e dei canoni leasing relativi agli immobili Deducibilità degli ammortamenti e dei canoni leasing relativi agli immobili Articolo 36, comma 7, del D.L. n.223/2006 Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei

Dettagli

Tremonti-quater: credito d imposta per l investimento in beni strumentali nuovi della Dott.ssa Roberta De Pirro

Tremonti-quater: credito d imposta per l investimento in beni strumentali nuovi della Dott.ssa Roberta De Pirro Tremonti-quater: credito d imposta per l investimento in beni strumentali nuovi della Dott.ssa Roberta De Pirro Abstract I titolari di reddito d impresa che effettuano investimenti in beni strumentali

Dettagli

Gli aspetti tributari della Legge di stabilità 2016 Super ammortamenti, Bonus investimenti al Sud ed altre misure a favore delle imprese

Gli aspetti tributari della Legge di stabilità 2016 Super ammortamenti, Bonus investimenti al Sud ed altre misure a favore delle imprese Gli aspetti tributari della Legge di stabilità 2016 Super ammortamenti, Bonus investimenti al Sud ed altre misure a favore delle imprese Speaker Carmen Giugno - Fisco e Diritto d Impresa Monza, 27 gennaio

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 32 08.02.2016 1 Super ammortamento: i chiarimenti di Telefisco Telefisco 2016 A cura di Gioacchino De Pasquale Categoria: Finanziaria Sottocategoria:

Dettagli

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) Come noto, l art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede: la modifica dell art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall 1.1.2017,

Dettagli

Bologna, 2 Gennaio 2012 A TUTTI I CLIENTI CONTRIBUENTI MINIMI CIRCOLARE N. 1/2012. Oggetto: IL NUOVO REGIME DEI MINIMI

Bologna, 2 Gennaio 2012 A TUTTI I CLIENTI CONTRIBUENTI MINIMI CIRCOLARE N. 1/2012. Oggetto: IL NUOVO REGIME DEI MINIMI Bologna, 2 Gennaio 2012 A TUTTI I CLIENTI CONTRIBUENTI MINIMI CIRCOLARE N. 1/2012 Oggetto: IL NUOVO REGIME DEI MINIMI L Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il nuovo Provvedimento attuativo

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 366 30.11.2016 Agenti di commercio e rappresentanti: i principali costi 2 Categoria: Imprese Sottocategoria: Varie A cura di Matilde Fiammelli

Dettagli

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone L IRAP Relatore: dott. Francesco Barone IRAP PER I SOGGETTI IRES La base imponibile è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell art. 2425 c.c. con

Dettagli

Deducibilità canoni Leasing

Deducibilità canoni Leasing Deducibilità canoni Leasing La deducibilità dei canoni di leasing per i professionisti Il comma 2 dell articolo 54 del TUIR (Testo Unico Imposte dirette) consente per i soggetti titolari di reddito di

Dettagli

LA NOVITA APPORTATA DAL DL 16/2012 1

LA NOVITA APPORTATA DAL DL 16/2012 1 Prot. n. F89/RNS Bologna, 07 giugno 2012 Oggetto: DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DELLA DURATA MINIMA DEL CONTRATTO NUOVE REGOLE DI DEDUCIBILITA Modifica apportata, al comma

Dettagli

Fiscal Approfondimento La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal Approfondimento La circolare di aggiornamento professionale Fiscal Approfondimento La circolare di aggiornamento professionale N. 42 17.11.2015 Legge di Stabilità 2016: maxi ammortamento auto aziendali A cura di Pasquale Pirone Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte

Dettagli

Cessione auto per i minimi

Cessione auto per i minimi Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 358 04.12.2014 Cessione auto per i minimi Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi Dal momento dell'uscita del contribuente

Dettagli

LA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI

LA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI LA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI Gli immobili del lavoratore autonomo a cura di Roberto Protani GLI IMMOBILI STRUMENTALI Dal 1 gennaio 2007 sono applicabili le nuove norme sugli immobili degli artisti e professionisti

Dettagli

LE NOVITÀ RELATIVE AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

LE NOVITÀ RELATIVE AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO LE NOVITÀ RELATIVE AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Dott. Pasquale SAGGESE Lavoro autonomo, impresa e altre criticità delle dichiarazioni dei redditi NOVITÀ 2007 NOVITÀ RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Dettagli

Profili generali e indicazioni in dichiarazione. 1^ parte: Fiscal News n. 108 del Super ammortamento e UNICO 2016

Profili generali e indicazioni in dichiarazione. 1^ parte: Fiscal News n. 108 del Super ammortamento e UNICO 2016 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 113 13.04.2016 Super ammortamento e UNICO 2016 2 Profili generali e indicazioni in dichiarazione Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico

Dettagli

LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI DI LEASING SECONDO IL CODICE CIVILE POST-RIFORMA E I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI DI LEASING SECONDO IL CODICE CIVILE POST-RIFORMA E I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI DI LEASING SECONDO IL CODICE CIVILE POST-RIFORMA E I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI DISCIPLINA TRIBUTARIA DEL CONTRATTO DI LEASING La disciplina civilistica, nonostante

Dettagli

San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche

San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche Reddito d impresa L art. 29, in particolare, specifica che è considerato reddito d impresa quello conseguente allo svolgimento di attività artigianali,

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 55 25.02.2016 Super ammortamento auto: le regole Legge di Stabilità 2016 Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2016 A cura di Gioacchino De Pasquale

Dettagli

Legge di Stabilità per il 2016 Super ammortamento e Leasing abitativo

Legge di Stabilità per il 2016 Super ammortamento e Leasing abitativo Legge di Stabilità per il 2016 Super ammortamento e Leasing abitativo Pietrasanta, 21 giugno 2016 Rosaria De Michele Responsabile Fiscale e Tributario Gruppo Bancario Iccrea Il super ammortamento dei beni

Dettagli

Alcuni limiti alla deducibilità dei costi

Alcuni limiti alla deducibilità dei costi Alcuni limiti alla deducibilità dei costi L art. 17, della Legge 449 del 27.12.1997 art. 121 bis ha con effetto dal 1 gennaio 1997 ha introdotto dei limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti

Dettagli

La fiscalità degli immobili

La fiscalità degli immobili La fiscalità degli immobili di Lelio Cacciapaglia La fiscalità degli immobili delle imprese Imposte sui redditi 1 Immobili relativi a società commerciali (NO società semplici) Gli delle società commerciali

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 11 19.01.2016 Super ammortamento: i nodi da sciogliere La misura introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, applicabile già dal 2015, presenta

Dettagli

Ammortamenti maggiorati per i beni strumentali

Ammortamenti maggiorati per i beni strumentali Numero 35/2016 Pagina 1 di 11 Ammortamenti maggiorati per i beni strumentali Numero : 35/2016 Gruppo : IMPOSTE DIRETTE Oggetto : SUPER AMMORTAMENTI Norme e prassi : ART 1 COMMI 91-94 L. 208/2015 (LEGGE

Dettagli

Soggetti beneficiari Titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato. Nella categoria rientrano:

Soggetti beneficiari Titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato. Nella categoria rientrano: Soggetti beneficiari Titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato. Nella categoria rientrano: - persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 aprile 2002 Oggetto: Interpello 2002 Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Quesito Con istanza del 18 dicembre 2001, il sig.

Dettagli

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate - - - - - * * * * - - - - - TRATTAMENTO A FINI IRAP DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E AGRICOLA NON PREVALENTE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI Il presente approfondimento

Dettagli

Indice. Base imponibile. Voci che concorrono in ogni caso a formare il valore della produzione netta

Indice. Base imponibile. Voci che concorrono in ogni caso a formare il valore della produzione netta Indice Capitolo 1- La determinazione della base imponibile Irap per i soggetti IRES: il principio di derivazione dal bilancio pag.9 Società di capitali Principio di inerenza Base imponibile Voci di corrispondenza

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 20 28.05.2014 La rateizzazione delle plusvalenze Aspetti contabili e fiscali Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Scritture contabili Le plusvalenze

Dettagli

DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO

DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO commi 74 e 87 È disposta la proroga alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Dettagli

CONTRATTO DI AGENZIA PROVVIGIONE DELL AGENTE: DEDUCIBILE NELL ANNO DI CONSEGNA DEL BENE di Antonio Gigliotti, Studio tributario Gigliotti e associati

CONTRATTO DI AGENZIA PROVVIGIONE DELL AGENTE: DEDUCIBILE NELL ANNO DI CONSEGNA DEL BENE di Antonio Gigliotti, Studio tributario Gigliotti e associati CONTRATTO DI AGENZIA PROVVIGIONE DELL AGENTE: DEDUCIBILE NELL ANNO DI CONSEGNA DEL BENE di Antonio Gigliotti, Studio tributario Gigliotti e associati Se l esercizio in cui si conclude il contratto non

Dettagli

STUDI DI SETTORE: IL BENE STRUMENTALE NEI QUADRI G E F

STUDI DI SETTORE: IL BENE STRUMENTALE NEI QUADRI G E F STUDI DI SETTORE: IL BENE STRUMENTALE NEI QUADRI G E F a cura del Dott. Gigliotti Nella compilazione dei dati contabili degli studi di settore (quadro G e F), i beni strumentali devono essere indicati:

Dettagli

Esercitazione: la determinazione della base imponibile e delle imposte corrente, anticipate e differite

Esercitazione: la determinazione della base imponibile e delle imposte corrente, anticipate e differite Esercitazione: la determinazione della base imponibile e delle imposte corrente, anticipate e differite Al 31/12/2008 la Alfa S.p.A., società che opera nel settore industriale, presenta, tra gli altri,

Dettagli

Legge di stabilità 2016

Legge di stabilità 2016 Nota Salvatempo Cespiti 14.05 09 MARZO 2016 Legge di stabilità 2016 Super ammortamenti Premessa normativa L art. 7 del Disegno di Legge di Stabilità per l anno 2016, confermata dalla disposizione di legge

Dettagli

Super e Iper ammortamento

Super e Iper ammortamento Super e Iper ammortamento Guida tascabile 1 Vuoi ricevere gratis le news quotidiane? Clicca qui INDICE DEI CONTENUTI 4 Introduzione 5 Il piano industria 4.0 6 Super ammortamento e ambito temporale 9 Proroga

Dettagli

RISOLUZIONE N. 13/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 13/E QUESITO RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 02 marzo 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Cessione di bene immobile strumentale e successiva stipula

Dettagli

Circolare N. 179 del 23 Dicembre 2016

Circolare N. 179 del 23 Dicembre 2016 Circolare N. 179 del 23 Dicembre 2016 Assegnazione, cessione dei beni di impresa ed estromissione dell imprenditore individuale: è proroga Gentile cliente, la informiamo che con la legge di Bilancio 2017

Dettagli

Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Politiche fiscali e societarie

Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Politiche fiscali e societarie Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa Politiche fiscali e societarie Roma, 17 novembre 2016 Le Misure che incidono sulla determinazione del Reddito d impresa Istituzione

Dettagli

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017 CIRCOLARE N. 03 DEL 02/02/2017 CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017 La Finanziaria 2017 ha introdotto dall 1.1.2017 la contabilità semplificata per cassa. La tenuta della

Dettagli

RISOLUZIONE N.111/E. Roma, 29 luglio 2005

RISOLUZIONE N.111/E. Roma, 29 luglio 2005 RISOLUZIONE N.111/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 luglio 2005 Oggetto: Istanza di Interpello Rilevanza della riclassificazione dell'avviamento operata in applicazione degli IAS ai

Dettagli

Voce Conto economico VA = variazioni in aumento VD = variazioni in diminuzione. VA adeguamento studi/parametri VA assegnazione beni merce ai soci

Voce Conto economico VA = variazioni in aumento VD = variazioni in diminuzione. VA adeguamento studi/parametri VA assegnazione beni merce ai soci Si analizzano, a partire dalle voci del Conto Economico, le principali variazioni fiscali ai fini IRES e IRAP (metodo da bilancio). Si precisa che talune voci di CE sono irrilevanti ai fini IRAP; per tali

Dettagli

NUOVO REGIME FORFETARIO 2016

NUOVO REGIME FORFETARIO 2016 NUOVO REGIME FORFETARIO 2016 L art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 ha introdotto la disciplina del regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d impresa / lavoro autonomo

Dettagli

SUPER AMMORTAMENTI PREMESSA SOGGETTI BENEFICIARI BENI AGEVOLABILI. Super Ammortamenti

SUPER AMMORTAMENTI PREMESSA SOGGETTI BENEFICIARI BENI AGEVOLABILI. Super Ammortamenti SUPER AMMORTAMENTI PREMESSA La legge di stabilità per il 2016 (art. 1 commi 91-94 L. 208/2015), ha introdotto un agevolazione sugli investimenti in beni strumentali nuovi che interviene sulla disciplina

Dettagli

L AMMORTAMENTO DEL FABBRICATO PERDE IL TERRENO

L AMMORTAMENTO DEL FABBRICATO PERDE IL TERRENO L AMMORTAMENTO DEL FABBRICATO PERDE IL TERRENO 1) E indeducibile la quota parte relativa al terreno incorporata nel costo complessivo del fabbricato strumentale. 2) Il costo del terreno è pari al maggiore

Dettagli

Le imposte sui redditi C O R S O D I R A G I O N E R I A G E N E R A L E E D A P P L I C A T A

Le imposte sui redditi C O R S O D I R A G I O N E R I A G E N E R A L E E D A P P L I C A T A Le imposte sui redditi C O R S O D I R A G I O N E R I A G E N E R A L E E D A P P L I C A T A A. A. 2 0 1 6-2017 D O T T. S S A L A U R A M U L A S Imposta sul reddito delle società (IRES) riferimenti

Dettagli

Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO. Esercitazione n.7

Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO. Esercitazione n.7 Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO Esercitazione n.7 La Belvedere S.p.A. alla fine dell esercizio 2014 presenta il seguente conto economico: Conti Saldo dare ( ) Saldo avere

Dettagli

NOVITA IN MATERIA DI IRAP. 10 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare

NOVITA IN MATERIA DI IRAP. 10 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare NOVITA IN MATERIA DI IRAP 10 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare RIDUZIONE ALIQUOTA IRAP ALIQUOTA RIDOTTA PER AGRICOLTURA RIPARAMETRAZIONE VALORI CORRELATI ALL ALIQUOTA IRAP RIPARAMETRAZIONE DEDUZIONI

Dettagli

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI Nell ambito del c.d. Decreto Internazionalizzazione, pubblicato recentemente sulla G.U., il Legislatore

Dettagli

ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE. dott. Carlo Cappelluti

ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE. dott. Carlo Cappelluti ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE dott. Carlo Cappelluti LA SOCIETA ALFA SRL RILEVA, AL 31 DICEMBRE 2014, UN RISULTATO PRE-IMPOSTE PARI AD EURO 52.400 SI PROVVEDA ALLA COMPILAZIONE

Dettagli

Ai sensi dell art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 così come risultante dopo le modifiche apportate dall art. 1, comma 715, Finanziaria 2014:

Ai sensi dell art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 così come risultante dopo le modifiche apportate dall art. 1, comma 715, Finanziaria 2014: INFORMATIVA N. 142 14 MAGGIO 2015 DICHIARAZIONI LA DEDUCIBILITÀ DELL IMU 2014 Art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, comma 508, Legge n. 190/2014 Art. 1, comma 9-quater, DL n. 4/2015 Circolare Agenzia Entrate

Dettagli

L aggiornamento è comprensivo di tutte le segnalazioni di anomalie, corrette nelle patch, pervenute dopo il rilascio della versione precedente.

L aggiornamento è comprensivo di tutte le segnalazioni di anomalie, corrette nelle patch, pervenute dopo il rilascio della versione precedente. Applicativo Versione 17.00.1c00 Tipo Versione Aggiornamento Data Rilascio 27.01.2017 Gentile cliente, La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS CONTABILITA. Accedere all area riservata del sito

Dettagli

Le imposte - esercizio

Le imposte - esercizio Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO Le imposte - esercizio Esempio di determinazione delle imposte correnti La Belvedere S.p.A. alla fine dell esercizio X presenta il seguente

Dettagli

Maxi ammortamento con variazione in diminuzione in dichiarazione di Antonio Mastroberti - Esperto fiscale

Maxi ammortamento con variazione in diminuzione in dichiarazione di Antonio Mastroberti - Esperto fiscale Maxi ammortamento con variazione in diminuzione in dichiarazione di Antonio Mastroberti - Esperto fiscale NOVITÀ " FISCO Con le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 per le imprese ed i professionisti

Dettagli

22/12/2016. NOVITA per le Partite IVA 2016 OPPORTUNITA E STRUMENTI. Il quadro al 1 Gennaio FORFAIT: Sintesi NOVITÀ 2016

22/12/2016. NOVITA per le Partite IVA 2016 OPPORTUNITA E STRUMENTI. Il quadro al 1 Gennaio FORFAIT: Sintesi NOVITÀ 2016 NOVITA per le Partite IVA 2016 OPPORTUNITA E STRUMENTI Il quadro al 1 Gennaio 2016 Il quadro per le piccole partite IVA è stato un po confuso in questi anni: FINO AL 2014 - Regime NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE;

Dettagli

MEZZOGIORNO E ATTIVITÀ DI R&S

MEZZOGIORNO E ATTIVITÀ DI R&S Circolare informativa per la clientela n. 29/2016 del 15 settembre 2016 AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE: CREDITO DI IMPOSTA NEL MEZZOGIORNO E ATTIVITÀ DI R&S 1. Credito di imposta nel Mezzogiorno: chiarimenti

Dettagli

Il comma 2 dell art. 109 del Tuir precisa che, "ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

Il comma 2 dell art. 109 del Tuir precisa che, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: Il D.L. n. 70/2011 del 13 maggio 2011 (c.tto Decreto Sviluppo) ha introdotto un innovazione contabile che merita profonde riflessioni per il suo impatto nell attività professionale quotidiana di tutti

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 32 02.02.2015 Nuovo regime forfettario: la verifica dei ricavi Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 Categoria: Regimi speciali Sottocategoria:

Dettagli

I.R.E.S. Imposta sul reddito delle società art D.P.R. 917/86 Tuir

I.R.E.S. Imposta sul reddito delle società art D.P.R. 917/86 Tuir PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA I.R.E.S. Imposta sul reddito delle società art.72 161 D.P.R. 917/86 Tuir 1 I.R.E.S. ha sostituito l I.R.P.E.G. si applica a S.p.a.,S.a.p.a.,S.r.l.,cooperative,

Dettagli

Studio DUCCI Dott. Iuri Pesaro Via Agostini n. 3 Tel fax Mail :

Studio DUCCI Dott. Iuri Pesaro Via Agostini n. 3 Tel fax Mail : Studio DUCCI Dott. Iuri 61121 Pesaro Via Agostini n. 3 Tel. 0721-21210 - fax 0721-393861 Mail : studio.ducci@virgilio.it LOCAZIONE DI IMMOBILI Con riferimento agli immobili abitativi, viene introdotta

Dettagli

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI 2016

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI 2016 GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI 2016 UNA GUIDA PER TE Alla luce delle ultime novità su agevolazioni e detrazioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 abbiamo creato per te una mini guida al fine di permetterti

Dettagli

II. L ammortamento dei beni immateriali Normativa civilistica... 23

II. L ammortamento dei beni immateriali Normativa civilistica... 23 SomMario In sintesi I. L ammortamento dei beni materiali... 3 Normativa civilistica... 3 Normativa fiscale... 3 Prassi amministrativa... 6 Giurisprudenza... 14 Classificazione delle immobilizzazioni materiali

Dettagli

Dall utile di bilancio al reddito fiscale. Dott. Antonino Barbagallo

Dall utile di bilancio al reddito fiscale. Dott. Antonino Barbagallo Dall utile di bilancio al reddito fiscale Dott. Antonino Barbagallo 1 Le imposte Una società di capitali è soggetta a due tipi di imposte sul reddito: IRES (imposta sul reddito delle società) si determina

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio del 10 Febbraio 2016 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Con la legge di stabilità 2016 i beni tornano nel patrimonio personale di soci e imprenditori Gentile cliente, con la presente

Dettagli

REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008

REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008 REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008 a cura Dott. Antonio Gigliotti Secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 275/E

Dettagli

Genova, 10 marzo Titolo OIC 16 Immobilizzazioni materiali. Sede di svolgimento Genova

Genova, 10 marzo Titolo OIC 16 Immobilizzazioni materiali. Sede di svolgimento Genova Genova, 10 marzo 2016 Titolo OIC 16 Immobilizzazioni materiali Sede di svolgimento Genova 1 Cespiti destinati alla vendita, nuova versione OIC 16: «le immobilizzazioni immateriali che società decide di

Dettagli

5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO

5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO 5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO I soggetti di cui all articolo 54 determinano il reddito imponibile applicando all ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti (principio di cassa) un coefficiente di redditività

Dettagli

Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016

Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Contabilità semplificata: adeguamento alle novità dal 1 gennaio 2017 Gentile cliente, la informiamo che con la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016,

Dettagli